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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Eleggibilità dei consiglieri al CNFPaolo Rosa · https://www.filodiritto.com/ · 24 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, iscritta al n. 28063/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA Avv. Casiello Maria, ( ); C.F._1
Avv. Grillo Michelina, ( ); C.F._2
Avv. Cassigoli Cristina ( ); C.F._3
Avv. ( Controparte_1 C.F._4 difese dall'Avv. Fabrizio Nastri ( ) del Foro di Taranto C.F._5
RICORRENTI E
( ) in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' Avv. Consales Claudio c.f.: , difeso personalmente ai sensi C.F._6 dell'art. 86 c.p.c. RESISTENTE E
Avv. Francesco Greco, (C.F. ) difeso dall'avv. Romano C.F._7
Vaccarella e dall'avv. Dario Greco RESISTENTE
Oggetto: impugnazione delibera delle elezioni CNF Alla udienza del 9.10.24 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che le ricorrenti hanno azionato la presente causa per impugnare la delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 765 del 24.2.23, nella parte in cui aveva proclamato la elezione di 17 componenti del consiglio, per il periodo 2022-
1 2026, in presunta violazione il principio di cui all'art. 34 della l. 247/12 sul rispetto dell'equilibrio di genere.
Secondo parte ricorrente, infatti, l'espressione: “I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi”, prevista dall'art. 34 suddetto, costituirebbe lo strumento di tutela dell'equilibrio di genere in tutti quei distretti che, eleggendo un solo candidato, potrebbero esprimerlo sempre dello stesso genere, impedendo la elezione di un candidato dello stesso genere per tre mandati consecutivi.
Il rispetto dell'equilibrio di genere si porrebbe quindi come tertius genus di ineleggibilità, in aggiunta al limite soggettivo (divieto di due mandati consecutivi dello stesso candidato) e a quello territoriale (divieto di due mandati consecutivi dello stesso candidato nel medesimo circondario), per i distretti che eleggono un solo consigliere, con invalidità delle elezioni in caso di sua violazione, come previsto dal secondo comma dell'art.34.
Va, poi, segnalato che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'art. 16 bis della legge del D.L. n. 75/2023 del 22 giugno 2023, convertito nella legge n. 112/2023 del 10 agosto 2023, con cui il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica sull'art. 34 della l.247/12, statuendo: “In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012”.
A seguito della introduzione della legge di interpretazione, senza una particolare motivazione sulla differenziazione delle posizioni, le ricorrenti hanno dichiarato di voler proseguire l'azione solo nei confronti dell'avv. Consales e dell'avv. Greco, rinunciando alla domanda nei confronti degli altri 15 consiglieri: Avv. Patrizia
Corona, Avv. Francesco Napoli, Avv. Donato Di Campli, Avv. Vittorio Minervini, Avv. Ettore Atzori, Avv. Antonio Gagliano, Avv. Demetrio Rivellino, Avv. Francesco Favi, Avv. Antonello Talerico, Avv. Enrico Angelini, Avv. Francesco Pizzuto, Avv. Paolo Feliziani, Avv. Giampaolo Brienza, Avv. Aniello Cosimato, Avv. Francesco De Benedittis;
a seguito della rinuncia, il ricorso non è stato notificato ai predetti soggetti, per i quali il processo dovrà ritenersi estinto, senza necessità di accettazione della rinuncia.
Successivamente, si sono costituiti gli avv. Consales e Greco, eccependo la incompetenza territoriale di questo Tribunale, la improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e per carenza di interesse, nonché contestando, nel merito, la ricostruzione avversaria, con motivazioni che si richiamano.
2 Questo giudice ha, poi, disposto la notifica del ricorso nei confronti
[...]
quale litisconsorte necessario, in quanto, seppur indicato Controparte_2 nell'atto quale resistente, non era stato correttamente evocato in causa.
Come già segnalato nel provvedimento del 12.6.24, la notifica al CNF deve ritenersi perfezionata, con infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dai resistenti, in quanto gli avvertimenti circa le modalità e termini per la costituzione sono contenuti nel ricorso.
Inoltre, va respinta la eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, in considerazione del disposto dell'art. 33 cpc e della sede in Roma del
[...]
il quale, a prescindere dalla omessa notifica iniziale, è indicato Controparte_2 nell'atto introduttivo come uno dei resistenti e litisconsorte necessario.
Nel merito, deve ricordarsi come costituisca principio ormai consolidato e coerente con il nostro sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della
“ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Pertanto, a prescindere dalla valutazione delle ulteriori questioni preliminari sollevate dai resistenti, si ritiene che il ricorso, nel merito, non sia fondato e vada rigettato.
Infatti, come detto sopra, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16 bis del DL 75/23, conv. nella l. 112/23, ha chiarito in maniera inequivocabile che l'equilibrio tra i generi sia garantito dalla applicazione del comma 2 e del quinto periodo del comma 3.
Quindi, l'invalidità delle elezioni in caso di omessa rappresentanza dei generi e la ineleggibilità di due componenti dello stesso genere nei distretti con più di 10.000 iscritti, garantirebbe, secondo il legislatore, l'equilibrio richiesto dal primo comma dell'art. 34.
Secondo questo giudice, poi, anche senza l'introduzione della norma interpretativa, la formulazione dell'art. 34, il quale fa riferimento a concetti come
“equilibrio” e “rappresentanza” di genere e non “parità numerica”, non potrebbe essere interpretata nel senso proposto da parte ricorrente, in quanto, come correttamente segnalato dall'avv. Greco, nei distretti con un solo componente, la alternanza obbligatoria dopo il secondo mandato, comporterebbe la non eleggibilità di un intero settore di avvocati dello stesso genere di quelli eletti per i
3 precedenti due mandati, con una violazione sostanziale dell'art. 51 della Costituzione più grave di quella lamentata dalle ricorrenti.
Anche dalla relazione al testo di cui alla legge 247/12, ove si legge, con riferimento alle norme sulle elezioni del CNF, che: “Gli articoli da 32 a 36 recano la disciplina relativa al CNF. È fissata in quattro anni la durata in carica, con un limite però di due elezioni consecutive. Sono state previste significative modifiche alla composizione, volte ad assicurare una maggiore rappresentatività degli ordini più piccoli.”, emerge che quello che si vuole garantire è il divieto di doppio mandato soggettivo, per scongiurare la concentrazione di potere derivante dalla nomina della stessa persona per due mandati consecutivi, nonché la maggiore rappresentatività di genere.
Si ritiene, allora, che tali concetti, tra loro distinti e autonomi, nella formulazione del primo comma dell'art. 34 siano stati accostati confusamente, generando il dubbio interpretativo che ha, poi, richiesto la emanazione della legge di interpretazione autentica.
Come già detto, una interpretazione diversa, che imponesse la eleggibilità di un componente di un genere diverso, dopo la elezione consecutiva di due soggetti dello stesso genere, limiterebbe eccessivamente la platea di soggetti eleggibili, con una compressione del diritto all'elettorato attivo e passivo in contrasto con i principi di cui all'art. 51 della Costituzione.
Ad avvalorare queste considerazioni deve citarsi, come fanno i resistenti, la pronuncia della Suprema Corte che, nella sentenza n. 24565/22, ha, infatti, previsto la possibilità che, a seguito di dichiarazione di ineleggibilità di un componente, eletto per due mandati consecutivi, fosse nominato un componente dello stesso genere, mediante scorrimento in graduatoria.
Anche il mostra di aver aderito alla versione poi fatta Controparte_3 propria dalla norma interpretativa, perché, nella nota del 10.11.2022 che ha indetto le elezioni, specifica, per quanto di interesse: “2) Ai sensi della medesima disposizione di legge (Art. 34, L. 247/2012), ciascun distretto di Corte d'appello elegge uno o due componenti, a seconda del numero degli iscritti negli albi. Il Consiglio nazionale forense sarà pertanto composto da avvocati eletti, a livello di distretto di Corte di Appello, in numero di un rappresentante per ciascun distretto con meno di diecimila iscritti e di due rappresentanti per ciascun distretto con un numero di iscritti pari o superiore a diecimila… 4) Le elezioni si svolgono presso ciascun Consiglio dell'Ordine, che provvede a esprimere il voto comunque per un solo candidato (anche nei casi in cui il distretto sarà rappresentato da due consiglieri: a norma dell'art. 34, comma 3, della legge 247/2012, infatti, in tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. Il legislatore ha confermato il sistema del voto ponderato, modificando l'originario criterio di cui all'art. 11 del d.lgs.lgt. n. 382/1944; di conseguenza, l'art. 34, comma 4, della legge individua il numero di voti spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine per esprimere il componente del Consiglio
4 nazionale spettante al distretto, in ragione del progressivo aumento del numero degli iscritti negli albi.
5) Qualora al distretto spetti un solo rappresentante (in quanto ha meno di diecimila iscritti agli albi), i Consigli territoriali eleggeranno colui che ha riportato il maggior numero di voti.
6) Qualora al distretto spetti l'elezione di due rappresentanti (in quanto ha più di diecimila iscritti agli albi), risulterà primo eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti e secondo eletto il candidato che si è classificato secondo per numero di voti;
per l'individuazione del secondo eletto occorrerà tener conto non solo del numero dei voti riportati, ma anche garantire che i due rappresentanti appartengano a generi diversi e siano iscritti ad albi tenuti da Consigli dell'Ordine diversi (art. 34, commi 2 e 3). A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità, il più anziano anagraficamente (art. 38, comma 1).” Come ha rilevato correttamente l'avv. Consales, la nota ministeriale, nell'applicazione delle norme contenute nell'art. 34 della L. 247/2012, ha indicato regole precise con riferimento alla rappresentanza di genere, prevedendo per i distretti che esprimono due rappresentanti l'appartenenza degli stessi a generi diversi, ma nulla ha disposto con riferimento al genere, per i distretti che esprimono un solo rappresentante. Le parti ricorrenti sostengono che la norma di interpretazione autentica rechi in sé un vulnus ai principi costituzionali ed europei in materia di tutela di genere, perché appare preordinata a condizionare l'esito di giudizi in corso, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in senso opposto, e cita al riguardo la sent. della Corte Cost. n. 4/24, la quale detta i criteri per distinguere le norme effettivamente interpretative da quelle innovative con efficacia retroattiva, quale è appunto, secondo le ricorrenti, la disposizione introdotta con l'art. 16 bis del DL 75/2023, che ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli già estratti o comunque estraibili dal suo testo.
Inoltre, le ricorrenti lamentano che l'art.16 bis del DL 75/2023 è inserito in un contesto del tutto avulso da quello sul quale interferisce in quanto intitolato
“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” e finisce con l'attribuire all'art. 34 un significato che lede lo stesso principio costituzionale a tutela del quale era stata emanata detta norma, vale a dire la tutela di genere per tutti quei distretti che esprimono un solo consigliere al CNF, violando il principio di uguaglianza, atteso che le donne iscritte agli albi degli avvocati in tutti quei distretti (che sono 18) che esprimono un solo consigliere non godono, ai fini della possibilità di essere elette, della stessa tutela che invece hanno le colleghe iscritte nei pochi (solo n. 8) distretti che esprimono due consiglieri.
5 In realtà, tali argomentazioni non convincono, considerando che la interpretazione fornita dalla norma era già evincibile dal testo dell'articolo, come sopra detto, ed era già fatta propria da autorevoli istituzioni del settore (come sopra visto, in relazione alla nota ministeriale ed alla sentenza della Corte di
Cassazione), né può dirsi che la norma sia intervenuta per incidere su giudizi pendenti, con intromissione del potere legislativo sulla autorità giudiziaria, in quanto non si tratta di un contenzioso seriale, come quello relativo alla fattispecie al vaglio della Corte Costituzionale.
Inoltre, essendo il CNF un ente pubblico può rientrare nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui si voleva efficientare la organizzazione con il decreto-legge suddetto.
In conclusione, si ritiene che la formulazione dell'art. 34, come oggi interpretato, garantisca il rispetto del principio di equilibrio e rappresentatività dei generi, conservando il massimo accesso alla eleggibilità di entrambi i generi delle cariche pubbliche previsto dall'art. 51 della Cost., come sopra già chiarito.
La precedente formulazione poco chiara dell'art. 34 I co. l. 247/12, che mescolava criteri diversi, attinenti al divieto di secondo mandato e all'equilibrio di genere, necessitava, anzi, di una interpretazione più chiara.
Pertanto, il ricorso sarà respinto e le spese seguiranno la soccombenza, in favore delle parti resistenti costituite, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quella decisionale, data la semplificazione processuale, per lo scaglione delle cause dal valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio nei confronti di Avv. Patrizia Corona, Avv. Francesco Napoli, Avv. Donato Di Campli, Avv. Vittorio Minervini, Avv. Ettore Atzori, Avv. Antonio Gagliano, Avv. Demetrio Rivellino, Avv. Francesco Favi, Avv. Antonello Talerico, Avv. Enrico Angelini, Avv. Francesco Pizzuto, Avv. Paolo Feliziani, Avv.
Giampaolo Brienza, Avv. Aniello Cosimato e Avv. Francesco De Benedittis;
- rigetta il ricorso;
- condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese delle parti resistenti costituite, liquidate in euro 5.333,00, ciascuna, per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 16.1.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, iscritta al n. 28063/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA Avv. Casiello Maria, ( ); C.F._1
Avv. Grillo Michelina, ( ); C.F._2
Avv. Cassigoli Cristina ( ); C.F._3
Avv. ( Controparte_1 C.F._4 difese dall'Avv. Fabrizio Nastri ( ) del Foro di Taranto C.F._5
RICORRENTI E
( ) in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' Avv. Consales Claudio c.f.: , difeso personalmente ai sensi C.F._6 dell'art. 86 c.p.c. RESISTENTE E
Avv. Francesco Greco, (C.F. ) difeso dall'avv. Romano C.F._7
Vaccarella e dall'avv. Dario Greco RESISTENTE
Oggetto: impugnazione delibera delle elezioni CNF Alla udienza del 9.10.24 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che le ricorrenti hanno azionato la presente causa per impugnare la delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 765 del 24.2.23, nella parte in cui aveva proclamato la elezione di 17 componenti del consiglio, per il periodo 2022-
1 2026, in presunta violazione il principio di cui all'art. 34 della l. 247/12 sul rispetto dell'equilibrio di genere.
Secondo parte ricorrente, infatti, l'espressione: “I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi”, prevista dall'art. 34 suddetto, costituirebbe lo strumento di tutela dell'equilibrio di genere in tutti quei distretti che, eleggendo un solo candidato, potrebbero esprimerlo sempre dello stesso genere, impedendo la elezione di un candidato dello stesso genere per tre mandati consecutivi.
Il rispetto dell'equilibrio di genere si porrebbe quindi come tertius genus di ineleggibilità, in aggiunta al limite soggettivo (divieto di due mandati consecutivi dello stesso candidato) e a quello territoriale (divieto di due mandati consecutivi dello stesso candidato nel medesimo circondario), per i distretti che eleggono un solo consigliere, con invalidità delle elezioni in caso di sua violazione, come previsto dal secondo comma dell'art.34.
Va, poi, segnalato che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'art. 16 bis della legge del D.L. n. 75/2023 del 22 giugno 2023, convertito nella legge n. 112/2023 del 10 agosto 2023, con cui il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica sull'art. 34 della l.247/12, statuendo: “In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012”.
A seguito della introduzione della legge di interpretazione, senza una particolare motivazione sulla differenziazione delle posizioni, le ricorrenti hanno dichiarato di voler proseguire l'azione solo nei confronti dell'avv. Consales e dell'avv. Greco, rinunciando alla domanda nei confronti degli altri 15 consiglieri: Avv. Patrizia
Corona, Avv. Francesco Napoli, Avv. Donato Di Campli, Avv. Vittorio Minervini, Avv. Ettore Atzori, Avv. Antonio Gagliano, Avv. Demetrio Rivellino, Avv. Francesco Favi, Avv. Antonello Talerico, Avv. Enrico Angelini, Avv. Francesco Pizzuto, Avv. Paolo Feliziani, Avv. Giampaolo Brienza, Avv. Aniello Cosimato, Avv. Francesco De Benedittis;
a seguito della rinuncia, il ricorso non è stato notificato ai predetti soggetti, per i quali il processo dovrà ritenersi estinto, senza necessità di accettazione della rinuncia.
Successivamente, si sono costituiti gli avv. Consales e Greco, eccependo la incompetenza territoriale di questo Tribunale, la improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e per carenza di interesse, nonché contestando, nel merito, la ricostruzione avversaria, con motivazioni che si richiamano.
2 Questo giudice ha, poi, disposto la notifica del ricorso nei confronti
[...]
quale litisconsorte necessario, in quanto, seppur indicato Controparte_2 nell'atto quale resistente, non era stato correttamente evocato in causa.
Come già segnalato nel provvedimento del 12.6.24, la notifica al CNF deve ritenersi perfezionata, con infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dai resistenti, in quanto gli avvertimenti circa le modalità e termini per la costituzione sono contenuti nel ricorso.
Inoltre, va respinta la eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, in considerazione del disposto dell'art. 33 cpc e della sede in Roma del
[...]
il quale, a prescindere dalla omessa notifica iniziale, è indicato Controparte_2 nell'atto introduttivo come uno dei resistenti e litisconsorte necessario.
Nel merito, deve ricordarsi come costituisca principio ormai consolidato e coerente con il nostro sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della
“ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Pertanto, a prescindere dalla valutazione delle ulteriori questioni preliminari sollevate dai resistenti, si ritiene che il ricorso, nel merito, non sia fondato e vada rigettato.
Infatti, come detto sopra, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16 bis del DL 75/23, conv. nella l. 112/23, ha chiarito in maniera inequivocabile che l'equilibrio tra i generi sia garantito dalla applicazione del comma 2 e del quinto periodo del comma 3.
Quindi, l'invalidità delle elezioni in caso di omessa rappresentanza dei generi e la ineleggibilità di due componenti dello stesso genere nei distretti con più di 10.000 iscritti, garantirebbe, secondo il legislatore, l'equilibrio richiesto dal primo comma dell'art. 34.
Secondo questo giudice, poi, anche senza l'introduzione della norma interpretativa, la formulazione dell'art. 34, il quale fa riferimento a concetti come
“equilibrio” e “rappresentanza” di genere e non “parità numerica”, non potrebbe essere interpretata nel senso proposto da parte ricorrente, in quanto, come correttamente segnalato dall'avv. Greco, nei distretti con un solo componente, la alternanza obbligatoria dopo il secondo mandato, comporterebbe la non eleggibilità di un intero settore di avvocati dello stesso genere di quelli eletti per i
3 precedenti due mandati, con una violazione sostanziale dell'art. 51 della Costituzione più grave di quella lamentata dalle ricorrenti.
Anche dalla relazione al testo di cui alla legge 247/12, ove si legge, con riferimento alle norme sulle elezioni del CNF, che: “Gli articoli da 32 a 36 recano la disciplina relativa al CNF. È fissata in quattro anni la durata in carica, con un limite però di due elezioni consecutive. Sono state previste significative modifiche alla composizione, volte ad assicurare una maggiore rappresentatività degli ordini più piccoli.”, emerge che quello che si vuole garantire è il divieto di doppio mandato soggettivo, per scongiurare la concentrazione di potere derivante dalla nomina della stessa persona per due mandati consecutivi, nonché la maggiore rappresentatività di genere.
Si ritiene, allora, che tali concetti, tra loro distinti e autonomi, nella formulazione del primo comma dell'art. 34 siano stati accostati confusamente, generando il dubbio interpretativo che ha, poi, richiesto la emanazione della legge di interpretazione autentica.
Come già detto, una interpretazione diversa, che imponesse la eleggibilità di un componente di un genere diverso, dopo la elezione consecutiva di due soggetti dello stesso genere, limiterebbe eccessivamente la platea di soggetti eleggibili, con una compressione del diritto all'elettorato attivo e passivo in contrasto con i principi di cui all'art. 51 della Costituzione.
Ad avvalorare queste considerazioni deve citarsi, come fanno i resistenti, la pronuncia della Suprema Corte che, nella sentenza n. 24565/22, ha, infatti, previsto la possibilità che, a seguito di dichiarazione di ineleggibilità di un componente, eletto per due mandati consecutivi, fosse nominato un componente dello stesso genere, mediante scorrimento in graduatoria.
Anche il mostra di aver aderito alla versione poi fatta Controparte_3 propria dalla norma interpretativa, perché, nella nota del 10.11.2022 che ha indetto le elezioni, specifica, per quanto di interesse: “2) Ai sensi della medesima disposizione di legge (Art. 34, L. 247/2012), ciascun distretto di Corte d'appello elegge uno o due componenti, a seconda del numero degli iscritti negli albi. Il Consiglio nazionale forense sarà pertanto composto da avvocati eletti, a livello di distretto di Corte di Appello, in numero di un rappresentante per ciascun distretto con meno di diecimila iscritti e di due rappresentanti per ciascun distretto con un numero di iscritti pari o superiore a diecimila… 4) Le elezioni si svolgono presso ciascun Consiglio dell'Ordine, che provvede a esprimere il voto comunque per un solo candidato (anche nei casi in cui il distretto sarà rappresentato da due consiglieri: a norma dell'art. 34, comma 3, della legge 247/2012, infatti, in tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. Il legislatore ha confermato il sistema del voto ponderato, modificando l'originario criterio di cui all'art. 11 del d.lgs.lgt. n. 382/1944; di conseguenza, l'art. 34, comma 4, della legge individua il numero di voti spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine per esprimere il componente del Consiglio
4 nazionale spettante al distretto, in ragione del progressivo aumento del numero degli iscritti negli albi.
5) Qualora al distretto spetti un solo rappresentante (in quanto ha meno di diecimila iscritti agli albi), i Consigli territoriali eleggeranno colui che ha riportato il maggior numero di voti.
6) Qualora al distretto spetti l'elezione di due rappresentanti (in quanto ha più di diecimila iscritti agli albi), risulterà primo eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti e secondo eletto il candidato che si è classificato secondo per numero di voti;
per l'individuazione del secondo eletto occorrerà tener conto non solo del numero dei voti riportati, ma anche garantire che i due rappresentanti appartengano a generi diversi e siano iscritti ad albi tenuti da Consigli dell'Ordine diversi (art. 34, commi 2 e 3). A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità, il più anziano anagraficamente (art. 38, comma 1).” Come ha rilevato correttamente l'avv. Consales, la nota ministeriale, nell'applicazione delle norme contenute nell'art. 34 della L. 247/2012, ha indicato regole precise con riferimento alla rappresentanza di genere, prevedendo per i distretti che esprimono due rappresentanti l'appartenenza degli stessi a generi diversi, ma nulla ha disposto con riferimento al genere, per i distretti che esprimono un solo rappresentante. Le parti ricorrenti sostengono che la norma di interpretazione autentica rechi in sé un vulnus ai principi costituzionali ed europei in materia di tutela di genere, perché appare preordinata a condizionare l'esito di giudizi in corso, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in senso opposto, e cita al riguardo la sent. della Corte Cost. n. 4/24, la quale detta i criteri per distinguere le norme effettivamente interpretative da quelle innovative con efficacia retroattiva, quale è appunto, secondo le ricorrenti, la disposizione introdotta con l'art. 16 bis del DL 75/2023, che ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli già estratti o comunque estraibili dal suo testo.
Inoltre, le ricorrenti lamentano che l'art.16 bis del DL 75/2023 è inserito in un contesto del tutto avulso da quello sul quale interferisce in quanto intitolato
“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” e finisce con l'attribuire all'art. 34 un significato che lede lo stesso principio costituzionale a tutela del quale era stata emanata detta norma, vale a dire la tutela di genere per tutti quei distretti che esprimono un solo consigliere al CNF, violando il principio di uguaglianza, atteso che le donne iscritte agli albi degli avvocati in tutti quei distretti (che sono 18) che esprimono un solo consigliere non godono, ai fini della possibilità di essere elette, della stessa tutela che invece hanno le colleghe iscritte nei pochi (solo n. 8) distretti che esprimono due consiglieri.
5 In realtà, tali argomentazioni non convincono, considerando che la interpretazione fornita dalla norma era già evincibile dal testo dell'articolo, come sopra detto, ed era già fatta propria da autorevoli istituzioni del settore (come sopra visto, in relazione alla nota ministeriale ed alla sentenza della Corte di
Cassazione), né può dirsi che la norma sia intervenuta per incidere su giudizi pendenti, con intromissione del potere legislativo sulla autorità giudiziaria, in quanto non si tratta di un contenzioso seriale, come quello relativo alla fattispecie al vaglio della Corte Costituzionale.
Inoltre, essendo il CNF un ente pubblico può rientrare nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui si voleva efficientare la organizzazione con il decreto-legge suddetto.
In conclusione, si ritiene che la formulazione dell'art. 34, come oggi interpretato, garantisca il rispetto del principio di equilibrio e rappresentatività dei generi, conservando il massimo accesso alla eleggibilità di entrambi i generi delle cariche pubbliche previsto dall'art. 51 della Cost., come sopra già chiarito.
La precedente formulazione poco chiara dell'art. 34 I co. l. 247/12, che mescolava criteri diversi, attinenti al divieto di secondo mandato e all'equilibrio di genere, necessitava, anzi, di una interpretazione più chiara.
Pertanto, il ricorso sarà respinto e le spese seguiranno la soccombenza, in favore delle parti resistenti costituite, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quella decisionale, data la semplificazione processuale, per lo scaglione delle cause dal valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio nei confronti di Avv. Patrizia Corona, Avv. Francesco Napoli, Avv. Donato Di Campli, Avv. Vittorio Minervini, Avv. Ettore Atzori, Avv. Antonio Gagliano, Avv. Demetrio Rivellino, Avv. Francesco Favi, Avv. Antonello Talerico, Avv. Enrico Angelini, Avv. Francesco Pizzuto, Avv. Paolo Feliziani, Avv.
Giampaolo Brienza, Avv. Aniello Cosimato e Avv. Francesco De Benedittis;
- rigetta il ricorso;
- condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese delle parti resistenti costituite, liquidate in euro 5.333,00, ciascuna, per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 16.1.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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