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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1192/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n.3255/2023 pubblicata l'8.08.2023
TRA
, (avv.to Sisto Onofrio) Parte_1 Parte_2
(APPELLANTE)
E
(avv.to Sciddurlo Marco) Controparte_1
(APPELLATO)
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari la sorella Parte_3 Parte_4
esponendo che:
- era proprietario dell'intero piano terra del fabbricato sito in Bari-Torre a Mare, avente accesso da piazza della Torre n. 55 e da Via Dante n. 5, pervenutogli per successione testamentaria della propria genitrice, , giusta testamento pubblico a rogito notar Persona_1 Persona_2
del 14 gennaio 1969;
- la proprietà del sovrastante primo piano, con accesso dalla via Dante n.3, era stata, invece, pagina 1 di 11 devoluta in favore della germana Parte_4
- il testamento prevedeva, altresì, la comproprietà della sottostante cantina, definita impropriamente “pozzo nero”, a cui si accedeva esclusivamente dall'interno dell'androne di pertinenza del primo piano, ovvero dal civico di via Dante 3;
- nel 2006, nel corso delle pratiche per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile a piano terra, dalla copia delle planimetrie acquisite dall'Agenzia del Territorio di Bari, aveva appurato che il vano retrostante all'adrone, di proprietà di esso attore giusta scheda testamentaria, era ancora inserito nell'originaria pianta del primo piano;
- la sorella, nel corso di lavori di manutenzione straordinaria, si era appropriata del predetto vano retrostante ed aveva, altresì, ostruito la canna fumaria all'altezza del primo piano.
Chiedeva, pertanto, ordinarsi la rettifica delle planimetrie nel senso sopra indicato con condanna della convenuta al ripristino della funzionalità della canna fumaria nonché a consentire l'utilizzo comune del vano ricavato dal pozzo nero, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza delle avverse domande perché in Parte_4
contrasto con il lascito testamentario ed instava per il rigetto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore alla corresponsione di € 300,00 pari alla metà dell'importo corrisposto per il ripristino della canna fumaria nonché alla chiusura di tutti gli accessi che dalla sua proprietà si affacciano sull'androne del portone di via
Dante n. 5 e sul vano retrostante a detto androne come disposto dalla de cuius nel testamento
Istruita la causa con prova orale e con nomina di CTU e riassunto il giudizio dagli eredi delle parti originarie nelle more decedute, il Tribunale con la sentenza n. 3255/2023 pubblicata l'8.08.2023, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al R.G.A.C. al n. 14927/2008, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva:
- ACCERTA e DICHIARA la circostanza che la de cuius , nata in [...] il 19 novembre Persona_1 1892 e deceduta in Bari-Torre a Mare il 26 dicembre 1969, comune dante causa degli originari contraddittori del presente giudizio, id est dei germani, entrambi deceduti in corso di causa, e volle, Parte_3 Parte_4 per il tramite del testamento pubblico, in atti, a rogito del Notaio del 14 gennaio 1969 (Repertorio n. Persona_2 84052; Raccolta n. 6574), attribuire, in via esclusiva, al proprio figlio, , originario attore in giudizio, la Parte_3 proprietà dell'accessorio presente sul retro della scala riportata in detta pianta, altrimenti denominato, in atti, con l'espressione linguistica “retroandrone” oppure con la perifrasi “vano retrostante all'androne”, con conseguente perfezionamento dell'acquisto mortis causa della medesima proprietà esclusiva, sul medesimo accessorio presente sul retro della scala riportata in detta pianta, in capo all'odierno attore, quale erede, quest'ultimo, del Controparte_1 ridetto;
Parte_3
- ACCERTA e DICHIARA, in ogni caso, che la planimetria del fabbricato sito in Bari-Torre a Mare, alla Piazza della Torre e via Dante n. 3, in catasto urbano al foglio 5, particella 31, sub 3, proprio in ragione della sua attuale e persistente difformità, rispetto al reale stato dei luoghi, risulta, allo stato, almeno fintantoché non si proceda alle necessarie e consequenziali rettifiche, inidonea a rappresentare, catastalmente, l'effettiva consistenza dell'attribuzione immobiliare testamentaria, così come realmente posta in essere dalla di lui genitrice, in favore dell'originario attore
, dimodoché risulti, anche catastalmente, il dato dell'appartenenza, all'attualità, in via esclusiva, alla Parte_3 persona di quale erede del menzionato , dell'accessorio presente sul retro della Controparte_1 Parte_3 pagina 2 di 11 scala riportata in detta pianta, altrimenti denominato ed identificato, in atti, con l'espressione linguistica
“retroandrone” oppure con la perifrasi “vano retrostante all'androne”;
- DICHIARA “non luogo a provvedere”, relativamente alla richiesta attorea di emissione di un ordine da impartire al Direttore e/o al Funzionario responsabile dell'Agenzia del Territorio di Bari -Nuovo Catasto Edilizio Urbano, volto alla rettifica della planimetria del fabbricato in catasto al foglio 5, particella 31 sub 1 e 2, in conformità alla concreta consistenza del piano terra e del testamento di cui sopra, e, conseguentemente, la rettifica anche della pianta del fabbricato del primo piano in catasto al foglio 5, particella 31 e sub 3, conformemente al reale stato dei luoghi e al testamento innanzi esposto;
- ACCERTA e DICHIARA che la canna fumaria che parte dal piano terra, vale a dire quella di proprietà del sig.
, è, allo stato, interrotta e/o ostruita all'altezza del primo piano, vale a dire nell'interno della proprietà Parte_3 della sig.ra ; Parte_4
- CONDANNA, con effetto immediato, in solido tra loro, gli attuali convenuti, e , Parte_1 Parte_2 nella loro comune qualità di eredi della originaria convenuta, al ripristino della piena e idonea Parte_4 funzionalità della citata canna fumaria, salva restando l'inderogabile necessità di una puntuale osservanza della normativa vigente in subiecta materia, in sede di materiale esecuzione dei predetti lavori di ripristino;
- ACCERTA e DICHIARA che il locale originariamente adibito a “pozzo nero”, di cui al testamento pubblico, in atti, a rogito del Notaio del 14 gennaio 1969 (Repertorio n. 84052; Raccolta n. 6574), è, allo stato, utilizzato, in Persona_2 maniera illegittima, in modo esclusivo, dagli eredi della originaria convenuta, ad onta dell'univoca Parte_4 attribuzione, per testamento, in comproprietà ai due germani, e della proprietà del Parte_3 Parte_4 medesimo locale e, quindi, nonostante l'esistenza di un pari diritto all'utilizzo della cosa comune;
- ORDINA, con effetto immediato, agli attuali convenuti, e , nella loro comune Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della originaria convenuta, l'immissione dell'odierno attore, Parte_4 Controparte_1 nella qualità, quest'ultimo, di erede dell'originario attore, , nel compossesso del citato locale Parte_3 originariamente adibito a “pozzo nero”;
- RIGETTA, quindi, nel merito, le richieste articolate in via riconvenzionale, nell'interesse di parte convenuta, di condanna dell'attore a dare attuazione alle prescrizioni impostegli con il proprio testamento dalla Sig.ra Per_1
e, quindi, di condanna dell'attore: a) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 55 di Piazza della
[...] Torre conduce nell'androne del portone di via Dante n. 3; b) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 5 di Via Dante conduce al vano retrostante all'androne del portone di via Dante n. 3; c) al ripristino dei luoghi in conformità alle attuali risultanze catastali e, quindi, alla chiusura del varco di collegamento tra il retroandrone del portone di via Dante n. 3 e il vano con accesso da Piazza della Torre 55, nonché all'apertura del varco tra l'androne del portone di via Dante n. 3 e il retrostante vano;
- RIGETTA, inoltre, sempre nel merito, l'ulteriore richiesta formulata in via riconvenzionale, di condanna dell'attore a corrispondere, in favore degli odierni convenuti (quali eredi di , la somma di € 300,00, Parte_4 assuntamente pari alla metà dell'importo che sarebbe stato sostenuto dalla ridetta per il ripristino Parte_4 della canna fumaria che verrebbe attualmente utilizzata anche dal Sig. , rectius dal di lui erede, Parte_3Pa
, odierno attore in giudizio;
CP_1 CONDANNA, in ossequio al principio di soccombenza, in solido tra loro, i convenuti e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi della originaria convenuta alla rifusione, in favore di
[...] Parte_4 CP_1
quest'ultimo, in qualità di erede dell'originario attore , delle spese processuali, che si liquidano
[...] Parte_3 in complessivi € 6.885,41, di cui € 6.752,41 per compensi professionali ed € 133,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge;
- PONE, definitivamente, in ragione della loro soccombenza, sempre in solido tra loro, a carico degli attuali convenuti,
e , nella loro comune qualità di eredi dell'originaria convenuta, Parte_1 Parte_2 Parte_4
il 100% delle spese dell'espletata c.t.u., così come liquidate con decreto, in atti, pubblicato il 13 settembre
[...]
2010”.
Motivava che, dal lineare tenore letterale del testamento pubblico del 14.01.1969, emergeva che la de cuius aveva voluto attribuire al figlio l'intero piano terra avente accesso da piazza della Torre
n. 55 e da Via Dante n. 5, comprendente, altresì, la proprietà esclusiva del vano retrostante l'androne quale vano di collegamento tra i due vani facenti parte del predetto piano terra.
Evidenziava, altresì, l'univocità del testamento nella parte in cui la de cuius aveva lasciato il
“pozzo nero” ad entrambi i figli con la logica conseguenza della persistenza di una situazione di pagina 3 di 11 comunione pro indiviso anche sul nuovo locale derivante dalla soppressione del pozzo nero trasformato in vano cantinato.
Affermava che la planimetria del fabbricato era inidonea a rappresentare catastalmente l'effettiva consistenza dell'attribuzione testamentaria in favore dell'attore.
A fronte della non contestata ostruzione della canna fumaria da parte della convenuta condannava quest'ultima alla rimessa in pristino.
Qualificava quella de qua come servitù costituita per destinazione del buon padre di famiglia e concludeva che la chiusura del proprio camino da parte dell'attore non legittimava la convenuta ad ostruire la canna fumaria.
Dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla domanda attorea mirata ad ottenere l'ordine al
Direttore dell'Agenzia del territorio di Bari di procedere alla rettifica delle planimetrie ben potendo l'interessato ottenere la predetta rettifica con la sola produzione della sentenza senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.
Rigettava la domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento di €
300,00 in quanto sprovvista di idoneo supporto probatorio, non ritenendo idonea a tal fine la fattura datata 26.05.2009 prodotta attesa:
- la mancanza di quietanza nonché di puntuale identificazione della canna fumaria cui si riferivano i lavori indicati attesa la presenza nello stabile di due canne fumarie
- la notevole posteriorità della data di rilascio della fattura rispetto all'esecuzione del lavori;
- la divergenza, formale e sostanziale, tra il “ripristino” della canna fumaria menzionato dalla convenuta e la “realizzazione” di canna fumaria indicata in fattura;
- l'omessa specificazione dei lavori effettivamente realizzati.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello e quali Parte_1 Parte_2 eredi dell'originaria convenuta contestando che il Tribunale aveva Parte_4
erroneamente:
1) adottato una mera interpretazione letterale del testamento valorizzando esclusivamente l'aggettivo “intero” a qualifica del piano terra attribuito all'attore, senza valutare l'originaria diversa conformazione degli immobili rispetto all'attualità nonché qualsivoglia considerazione in fatto;
2) ritenuto l'inidoneità delle attuali planimetrie catastali a rappresentare la volontà della de cuius di attribuire a la proprietà esclusiva dell'intero androne e quindi Parte_4
anche del retro androne;
3) dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda attorea mirata ad ottenere la rettifica delle pagina 4 di 11 planimetrie che doveva essere, invece, rigettata;
4) condannato al ripristino della canna fumaria omettendo di considerare Parte_4 che, come accertato dal CTU, aveva demolito il camino a cui era Parte_3
originariamente collegata la canna fumaria per il passaggio delle esalazioni di fumo ed aveva ad essa collegato un aspiratore trasformandola in sfiatatoio del bagno;
5) ritenuto la persistenza di una comunione pro indiviso sul locale originariamente adibito a pozzo nero;
6) rigettato la domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna dell'originario attore al pagamento di € 300,00 pari alla metà dell'importo sostenuto per il ripristino della canna fumaria;
7) rigettato la domanda riconvenzionale con cui veniva richiesta la condanna dell'attore all'adempimento delle prescrizioni a lui imposte nel testamento di chiusura delle porte
Si costituiva quale erede di , eccependo preliminarmente Controparte_1 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello per aver introdotto una ricostruzione in fatto nuova in assenza di censure specifiche avverso la sentenza del primo giudice.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Ciò posto, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame non risultando introdotto alcun elemento di novità da parte dell'appellante che ha censurato la sentenza di primo grado nella sua interezza.
Nel merito, l'appello va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è fondato
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che l'immobile posto a piano terra attribuito, con il testamento pubblico del 14.01.1969, a è composto da due vani, catastalmente Parte_3 assegnati al predetto e allo stato collegati da un piccolo vano ( dell'estensione di 6,12 mq), oggetto del contendere, catastalmente intestato a in quanto accessorio all'immobile sito al Parte_4
primo piano composto da piano terra (androne e vano restrostante) e da primo piano con accesso da via
Dante n. 3 (vd. CTU pag. 6).
ha reclamato la proprietà esclusiva del predetto vano retrostante chiedendo, altresì, la Parte_3
rettifica delle planimetrie in quanto non rispondenti al reale stato dei luoghi.
Ciò premesso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci pagina 5 di 11 alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35807).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, avendo offerto un'interpretazione del testamento pubblico riduttiva e quindi non rispondente alle volontà della testatrice.
Quest'ultima, con il predetto testamento, aveva così disposto: “Della casa, in Torre a Mare, di cui sono nuda proprietaria, così dispongo: a mio figlio assegno l'intero pianterreno, Parte_3
avente accesso sia da Piazza della Torre 55 e sia da Via Dante 5; a mia figlia Parte_4
l'intero primo piano superiore, avente accesso da Via Dante numero tre, compreso il ripostiglio sito sull'ultima rampa della scala, nonché il piccolissimo ripostiglio sito sulla prima rampa di scala, nonché i sovrastanti lastrici solari. Il pozzo nero, sottostante al corpo di fabbrica, sarà in comune fra i detti miei figli;
pertanto, ad entrambi andranno le spese di manutenzione. In caso di sopraelevazione sui detti lastrici, nessun indennizzo dovrà essere pagato al proprietario del piano terreno. Dopo il mio
Pt_ decesso, mio figlio dovrà provvedere a propria cura e spese a murare tutte le porte che, attualmente, dai vani a piano terra conducono all'androne del portone civico tre di Via Dante. […]”.
Il Tribunale ha valorizzato il tenore letterale della scheda richiamando l'uso dell'aggettivo “intero” con cui viene qualificato il sostantivo “piano”, espressivo della volontà della de cuius di attribuire a tutto ciò che era materialmente ricompreso all'interno del “pian terreno” in cui v'è Parte_3
anche il predetto retro androne.
Ha, altresì, argomentato che laddove la de cuius avesse voluto attribuire in proprietà, alla figlia anche il vano retrostante all'androne, altrimenti identificato negli atti di causa con Parte_4 la denominazione di “retroandrone”, la predetta de cuius ne avrebbe fatto certamente espressa menzione, in sede di assegnazione, analogamente a quanto è, infatti, accaduto, per altri vani che, per l'appunto, sono stati testualmente assegnati alla figlia proprio in quanto non facenti parte del Pt_4
“primo piano superiore”, attribuito in proprietà esclusiva alla stessa figlia.
Ha, quindi, richiamato lo stato dei luoghi del piano terra, come descritto dal CTU nominato, arch.
che ha descritto il “vano retrostante l'androne” come vano di collegamento tra i Persona_3
due vani facenti parte del piano terra dello stabile.
L'interpretazione del Tribunale non convince principalmente poiché è frutto di una lettura atomistica della scheda testamentaria tralasciando alcune disposizioni della stessa indispensabili per risalire alle ultime volontà della de cuius.
pagina 6 di 11 Emerge dagli atti che il piano terra è composto da due vani distinti dotati di autonomi ingressi: uno da via Dante n. 5 e l'altro da Piazza della Torre.
Al centro dei due predetti si trova l'androne del portone di via Dante n. 3 che porta al primo piano attribuito a Controparte_2
Il “vano retrostante” a piano terra, reclamato da , fa parte del menzionato androne Parte_3
di via Dante n. 3.
Al fine di comprendere la reale volontà della de cuius, le disposizioni iniziali in cui la predetta assegna ai figli i predetti piani vanno lette ed interpretate unitamente al seguente successivo passaggio: “Dopo il mio decesso, mio figlio dovrà provvedere a propria cura e spese a Pt_3 murare tutte le porte che, attualmente, dai vani a piano terra conducono all'androne del portone civico tre di Via Dante. […]”.
Quest'ultima disposizione chiarisce il senso di quelle precedenti definendone i contenuti, obbligando il dopo la morte della genitrice, a chiudere tutte le porte che si affacciano Parte_4 sull'androne che dà accesso all'appartamento del primo piano, senza alcun pregiudizio per il predetto essendo i vani del piano terra dotati di accessi autonomi.
Dalle planimetrie in atti emerge che le “porte” menzionate nel testamento si affacciano proprio sul “vano retrostante” il che chiarisce ulteriormente la volontà della de cuius, proprio per il periodo successivo al suo decesso, di inibire al figlio l'uso di tutto l'androne assegnato alla figlia.
Tale interpretazione trova ulteriore conferma:
a) nella ulteriore disposizione: “Il pozzo nero, sottostante al corpo di fabbrica, sarà in comune fra i detti miei figli;
pertanto, ad entrambi andranno le spese di manutenzione” da cui si evince la volontà della de cuius di “disciplinare” la gestione dell'unica res che sarebbe rimasta in comunione tra i due figli;
b) nelle planimetrie allegate agli atti (di cui sintomaticamente è stata chiesta la rettifica da parte attrice) che rappresentano i due vani assegnati a non collegati tra loro ma Parte_3 separati dall'androne e dal “vano retrostante” all'androne del portone di accesso di via Dante
n. 3.
Solo successivamente come dedotto a pag. 3 dell'atto di appello e non contestato, , Parte_3
con il consenso della sorella, aveva un varco di collegamento tra il predetto retro androne ed il vano con accesso da via Dante n. 5 avendo adibito l'appartamento a casa di abitazione del figlio.
Peraltro, l'interpretazione strettamente letterale adottata dal Tribunale, focalizzata sull'aggettivo
“intero” espressivo della volontà di attribuire a tutto ciò che è fisicamente Parte_3 ricompreso all'interno del “pian terreno” trascura che, come accertato dal CTU, l'immobile pagina 7 di 11 attribuito a è composto anche dall'androne che è pacificamente ubicato a Parte_4
piano terra.
Rimangono assorbiti anche il secondo ed il terzo motivo in quanto logicamente legati al primo che viene accolto.
Dall'accoglimento del primo motivo discende, infine, la fondatezza del settimo motivo non avendo l'originario attore adempiuto alla disposizione testamentaria che prevedeva la chiusura di “ tutte le porte che, attualmente, dai vani a piano terra conducono all'androne del portone civico tre di Via Dante”.
Anzi, come accertato dal CTU arch. in epoca successiva al testamento, l'originario attore Per_3
aveva chiuso il varco che collegava l'androne ed il vano retrostante ed aperto un varco di collegamento tra quest'ultimo ed il vano, a paiano terra, con accesso da Piazza della Torre n. 55
(vd. CTU in atti).
Da tali documentali risultanze si evince che contrariamente a quanto disposto Controparte_1
dalla de cuius, non solo non aveva provveduto alla chiusura delle porte dei vani a lui attribuiti ma aveva eseguito dei lavori, in contrasto con la volontà della genitrice, mirati ad adibire il retroandrone a vano di collegamento tra i due vani di sua proprietà.
E', invece, infondato il quarto motivo afferente la canna fumaria.
Il CTU nominato in primo grado ha accertato che la canna fumaria, in origine a servizio di un camino presente nel vano avente accesso da via Dante n. 5 successivamente demolito, era stata utilizzata dall'originario attore per disperdere l'aria aspirata dal bagno posto al piano terra.
Secondo parte appellante la demolizione del camino avrebbe fatto venir meno la utilità costituente il presupposto della servitù.
La censura non è condivisibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 08/02/2013
Orbene, nel caso di specie, come già argomentato dal primo giudice, la demolizione del camino da parte dell'originario attore non è causa di estinzione della servitù volontaria con la conseguenza che l'ostruzione della canna fumaria ad opera dell'originaria convenuta non trova alcuna giustificazione.
Parimenti infondata è la quinta censura.
pagina 8 di 11 Il tenore chiaro ed univoco della disposizione con cui la de cuius ha disciplinato la gestione dell'unico vano rimasto in comunione tra i due figli (“Il pozzo nero, sottostante al corpo di fabbrica, sarà in comune fra i detti miei figli;
pertanto, ad entrambi andranno le spese di manutenzione”) porta fondatamente a ritenere, come diffusamente argomentato dal primo giudice, la persistenza di una comunione pro indiviso anche sul locale originariamente adibito a pozzo nero.
Non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui la specificazione in ordine alle spese di manutenzione gravanti su entrambi i proprietari, superflua in caso di comproprietà, si riferiva all'uso comune del pozzo nero.
Trattasi, infatti, di una interpretazione “peculiare” del predetto testamento che contrasta con il tenore chiaro ed univoco dello stesso.
Peraltro, come detto, la specificazione in punto di spese si giustifica trattandosi dell'unico vano rimasto in comunione pro indiviso.
Per le stesse ragioni non è condivisibile l'assunto secondo cui il locale originariamente adibito a pozzo nero sarebbe di esclusiva proprietà di parte appellante in quanto “accessibile e sottoposto all'androne di via Dante n. 3” (vd. pg. 20 dell'atto di appello).
Non coglie nel segno, infine, l'ultima censura con cui parte appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna dell'originario attore al pagamento di €
300,00 per pari alla metà dei costi sostenuti per il “ripristino” della canna fumaria.
Il primo giudice ha posto a fondamento della pronuncia reiettiva una motivazione articolata mirata con cui ha spiegato le ragioni della inidoneità della fattura prodotta in atti a dimostrare l'effettività dei costi prospettati dalla originaria convenuta.
Ha argomentato che la predetta fattura è priva di quietanza e non riporta una precisa identificazione della canna fumaria cui si riferiscono i lavori indicati attesa la presenza di due canne fumarie.
Ha aggiunto che manca una indicazione analitica dei lavori che si assumono svolti che si rendeva necessaria attesa la divergenza, formale e sostanziale, tra il ripristino della canna fumaria menzionato dalla convenuta e la realizzazione di canna fumaria indicata in fattura.
A fronte di tale articolata motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante che ha valorizzato la presenza, non contestata, di due cane fumarie, entrambe rivestite da mattoncini rossi il che dimostrerebbe la ristrutturazione ad opera della stessa mano.
Trattasi, tuttavia, di un profilo valutativo non univoco nonché inidoneo a dimostrare non solo l'effettività dei lavori ma anche la riferibilità degli stessi alla canna fumaria in uso all'odierno pagina 9 di 11 attore, avendo il CTU accertato la presenza di due canne fumarie l'una a servizio del piano terra e l'altra a servizio del primo piano.
A fronte di tali emergenze, si appalesa inconferente la richiesta di ammissione di prova per testi al fine di “ superare qualsivoglia dubbio sulla genuinità del documento” (vd. pag. 24 dell'atto di appello) rimanendo non dimostrati i profili sopra indicati.
Una valutazione unitaria della vicenda giustifica la compensazione per un quarto delle spese del doppio grado che vanno poste, per la parte residua, a carico dell' appellato.
Dette spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. in base al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, con fase di trattazione dimidiata in appello per assenza di istruttoria)
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.3255/2023 Parte_1 Parte_2 pubblicata l'8.08.2023, e in parziale riforma della stessa così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto: rigetta le domande proposte, in primo grado, da ad eccezione di quella di Parte_1
CONDANNA, con effetto immediato, in solido tra loro, gli attuali convenuti, Parte_1
e , nella loro comune qualità di eredi della originaria convenuta,
[...] Parte_2
al ripristino della piena e idonea funzionalità della citata canna fumaria, Parte_4 salva restando l'inderogabile necessità di una puntuale osservanza della normativa vigente in subiecta materia, in sede di materiale esecuzione dei predetti lavori di ripristino;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna gli appellanti a) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 55 di Piazza della Torre conduce nell'androne del portone di via Dante n. 3; b) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 5 di Via Dante conduce al vano retrostante all'androne del portone di via Dante n. 3; c) al ripristino dei luoghi in conformità alle attuali risultanze catastali e quindi alla chiusura del varco di collegamento tra il retroandrone del portone di via Dante n. 3 e il vano con accesso da Piazza della Torre 55, nonché all'apertura del varco tra l'androne del portone di via Dante n. 3 e il retrostante vano;
- compensa in misura di ¼ le spese del doppio grado ponendo, a carico dell'appellato, il pagamento dei residui ¾ di dette spese liquidate per l'intero in € 7.616,00 per il primo grado ed in € 6.946,00 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
pagina 10 di 11 Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.02.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere rel. est. dr. Alessandra Piliego
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1192/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n.3255/2023 pubblicata l'8.08.2023
TRA
, (avv.to Sisto Onofrio) Parte_1 Parte_2
(APPELLANTE)
E
(avv.to Sciddurlo Marco) Controparte_1
(APPELLATO)
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari la sorella Parte_3 Parte_4
esponendo che:
- era proprietario dell'intero piano terra del fabbricato sito in Bari-Torre a Mare, avente accesso da piazza della Torre n. 55 e da Via Dante n. 5, pervenutogli per successione testamentaria della propria genitrice, , giusta testamento pubblico a rogito notar Persona_1 Persona_2
del 14 gennaio 1969;
- la proprietà del sovrastante primo piano, con accesso dalla via Dante n.3, era stata, invece, pagina 1 di 11 devoluta in favore della germana Parte_4
- il testamento prevedeva, altresì, la comproprietà della sottostante cantina, definita impropriamente “pozzo nero”, a cui si accedeva esclusivamente dall'interno dell'androne di pertinenza del primo piano, ovvero dal civico di via Dante 3;
- nel 2006, nel corso delle pratiche per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile a piano terra, dalla copia delle planimetrie acquisite dall'Agenzia del Territorio di Bari, aveva appurato che il vano retrostante all'adrone, di proprietà di esso attore giusta scheda testamentaria, era ancora inserito nell'originaria pianta del primo piano;
- la sorella, nel corso di lavori di manutenzione straordinaria, si era appropriata del predetto vano retrostante ed aveva, altresì, ostruito la canna fumaria all'altezza del primo piano.
Chiedeva, pertanto, ordinarsi la rettifica delle planimetrie nel senso sopra indicato con condanna della convenuta al ripristino della funzionalità della canna fumaria nonché a consentire l'utilizzo comune del vano ricavato dal pozzo nero, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza delle avverse domande perché in Parte_4
contrasto con il lascito testamentario ed instava per il rigetto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore alla corresponsione di € 300,00 pari alla metà dell'importo corrisposto per il ripristino della canna fumaria nonché alla chiusura di tutti gli accessi che dalla sua proprietà si affacciano sull'androne del portone di via
Dante n. 5 e sul vano retrostante a detto androne come disposto dalla de cuius nel testamento
Istruita la causa con prova orale e con nomina di CTU e riassunto il giudizio dagli eredi delle parti originarie nelle more decedute, il Tribunale con la sentenza n. 3255/2023 pubblicata l'8.08.2023, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al R.G.A.C. al n. 14927/2008, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva:
- ACCERTA e DICHIARA la circostanza che la de cuius , nata in [...] il 19 novembre Persona_1 1892 e deceduta in Bari-Torre a Mare il 26 dicembre 1969, comune dante causa degli originari contraddittori del presente giudizio, id est dei germani, entrambi deceduti in corso di causa, e volle, Parte_3 Parte_4 per il tramite del testamento pubblico, in atti, a rogito del Notaio del 14 gennaio 1969 (Repertorio n. Persona_2 84052; Raccolta n. 6574), attribuire, in via esclusiva, al proprio figlio, , originario attore in giudizio, la Parte_3 proprietà dell'accessorio presente sul retro della scala riportata in detta pianta, altrimenti denominato, in atti, con l'espressione linguistica “retroandrone” oppure con la perifrasi “vano retrostante all'androne”, con conseguente perfezionamento dell'acquisto mortis causa della medesima proprietà esclusiva, sul medesimo accessorio presente sul retro della scala riportata in detta pianta, in capo all'odierno attore, quale erede, quest'ultimo, del Controparte_1 ridetto;
Parte_3
- ACCERTA e DICHIARA, in ogni caso, che la planimetria del fabbricato sito in Bari-Torre a Mare, alla Piazza della Torre e via Dante n. 3, in catasto urbano al foglio 5, particella 31, sub 3, proprio in ragione della sua attuale e persistente difformità, rispetto al reale stato dei luoghi, risulta, allo stato, almeno fintantoché non si proceda alle necessarie e consequenziali rettifiche, inidonea a rappresentare, catastalmente, l'effettiva consistenza dell'attribuzione immobiliare testamentaria, così come realmente posta in essere dalla di lui genitrice, in favore dell'originario attore
, dimodoché risulti, anche catastalmente, il dato dell'appartenenza, all'attualità, in via esclusiva, alla Parte_3 persona di quale erede del menzionato , dell'accessorio presente sul retro della Controparte_1 Parte_3 pagina 2 di 11 scala riportata in detta pianta, altrimenti denominato ed identificato, in atti, con l'espressione linguistica
“retroandrone” oppure con la perifrasi “vano retrostante all'androne”;
- DICHIARA “non luogo a provvedere”, relativamente alla richiesta attorea di emissione di un ordine da impartire al Direttore e/o al Funzionario responsabile dell'Agenzia del Territorio di Bari -Nuovo Catasto Edilizio Urbano, volto alla rettifica della planimetria del fabbricato in catasto al foglio 5, particella 31 sub 1 e 2, in conformità alla concreta consistenza del piano terra e del testamento di cui sopra, e, conseguentemente, la rettifica anche della pianta del fabbricato del primo piano in catasto al foglio 5, particella 31 e sub 3, conformemente al reale stato dei luoghi e al testamento innanzi esposto;
- ACCERTA e DICHIARA che la canna fumaria che parte dal piano terra, vale a dire quella di proprietà del sig.
, è, allo stato, interrotta e/o ostruita all'altezza del primo piano, vale a dire nell'interno della proprietà Parte_3 della sig.ra ; Parte_4
- CONDANNA, con effetto immediato, in solido tra loro, gli attuali convenuti, e , Parte_1 Parte_2 nella loro comune qualità di eredi della originaria convenuta, al ripristino della piena e idonea Parte_4 funzionalità della citata canna fumaria, salva restando l'inderogabile necessità di una puntuale osservanza della normativa vigente in subiecta materia, in sede di materiale esecuzione dei predetti lavori di ripristino;
- ACCERTA e DICHIARA che il locale originariamente adibito a “pozzo nero”, di cui al testamento pubblico, in atti, a rogito del Notaio del 14 gennaio 1969 (Repertorio n. 84052; Raccolta n. 6574), è, allo stato, utilizzato, in Persona_2 maniera illegittima, in modo esclusivo, dagli eredi della originaria convenuta, ad onta dell'univoca Parte_4 attribuzione, per testamento, in comproprietà ai due germani, e della proprietà del Parte_3 Parte_4 medesimo locale e, quindi, nonostante l'esistenza di un pari diritto all'utilizzo della cosa comune;
- ORDINA, con effetto immediato, agli attuali convenuti, e , nella loro comune Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della originaria convenuta, l'immissione dell'odierno attore, Parte_4 Controparte_1 nella qualità, quest'ultimo, di erede dell'originario attore, , nel compossesso del citato locale Parte_3 originariamente adibito a “pozzo nero”;
- RIGETTA, quindi, nel merito, le richieste articolate in via riconvenzionale, nell'interesse di parte convenuta, di condanna dell'attore a dare attuazione alle prescrizioni impostegli con il proprio testamento dalla Sig.ra Per_1
e, quindi, di condanna dell'attore: a) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 55 di Piazza della
[...] Torre conduce nell'androne del portone di via Dante n. 3; b) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 5 di Via Dante conduce al vano retrostante all'androne del portone di via Dante n. 3; c) al ripristino dei luoghi in conformità alle attuali risultanze catastali e, quindi, alla chiusura del varco di collegamento tra il retroandrone del portone di via Dante n. 3 e il vano con accesso da Piazza della Torre 55, nonché all'apertura del varco tra l'androne del portone di via Dante n. 3 e il retrostante vano;
- RIGETTA, inoltre, sempre nel merito, l'ulteriore richiesta formulata in via riconvenzionale, di condanna dell'attore a corrispondere, in favore degli odierni convenuti (quali eredi di , la somma di € 300,00, Parte_4 assuntamente pari alla metà dell'importo che sarebbe stato sostenuto dalla ridetta per il ripristino Parte_4 della canna fumaria che verrebbe attualmente utilizzata anche dal Sig. , rectius dal di lui erede, Parte_3Pa
, odierno attore in giudizio;
CP_1 CONDANNA, in ossequio al principio di soccombenza, in solido tra loro, i convenuti e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi della originaria convenuta alla rifusione, in favore di
[...] Parte_4 CP_1
quest'ultimo, in qualità di erede dell'originario attore , delle spese processuali, che si liquidano
[...] Parte_3 in complessivi € 6.885,41, di cui € 6.752,41 per compensi professionali ed € 133,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge;
- PONE, definitivamente, in ragione della loro soccombenza, sempre in solido tra loro, a carico degli attuali convenuti,
e , nella loro comune qualità di eredi dell'originaria convenuta, Parte_1 Parte_2 Parte_4
il 100% delle spese dell'espletata c.t.u., così come liquidate con decreto, in atti, pubblicato il 13 settembre
[...]
2010”.
Motivava che, dal lineare tenore letterale del testamento pubblico del 14.01.1969, emergeva che la de cuius aveva voluto attribuire al figlio l'intero piano terra avente accesso da piazza della Torre
n. 55 e da Via Dante n. 5, comprendente, altresì, la proprietà esclusiva del vano retrostante l'androne quale vano di collegamento tra i due vani facenti parte del predetto piano terra.
Evidenziava, altresì, l'univocità del testamento nella parte in cui la de cuius aveva lasciato il
“pozzo nero” ad entrambi i figli con la logica conseguenza della persistenza di una situazione di pagina 3 di 11 comunione pro indiviso anche sul nuovo locale derivante dalla soppressione del pozzo nero trasformato in vano cantinato.
Affermava che la planimetria del fabbricato era inidonea a rappresentare catastalmente l'effettiva consistenza dell'attribuzione testamentaria in favore dell'attore.
A fronte della non contestata ostruzione della canna fumaria da parte della convenuta condannava quest'ultima alla rimessa in pristino.
Qualificava quella de qua come servitù costituita per destinazione del buon padre di famiglia e concludeva che la chiusura del proprio camino da parte dell'attore non legittimava la convenuta ad ostruire la canna fumaria.
Dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla domanda attorea mirata ad ottenere l'ordine al
Direttore dell'Agenzia del territorio di Bari di procedere alla rettifica delle planimetrie ben potendo l'interessato ottenere la predetta rettifica con la sola produzione della sentenza senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.
Rigettava la domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento di €
300,00 in quanto sprovvista di idoneo supporto probatorio, non ritenendo idonea a tal fine la fattura datata 26.05.2009 prodotta attesa:
- la mancanza di quietanza nonché di puntuale identificazione della canna fumaria cui si riferivano i lavori indicati attesa la presenza nello stabile di due canne fumarie
- la notevole posteriorità della data di rilascio della fattura rispetto all'esecuzione del lavori;
- la divergenza, formale e sostanziale, tra il “ripristino” della canna fumaria menzionato dalla convenuta e la “realizzazione” di canna fumaria indicata in fattura;
- l'omessa specificazione dei lavori effettivamente realizzati.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello e quali Parte_1 Parte_2 eredi dell'originaria convenuta contestando che il Tribunale aveva Parte_4
erroneamente:
1) adottato una mera interpretazione letterale del testamento valorizzando esclusivamente l'aggettivo “intero” a qualifica del piano terra attribuito all'attore, senza valutare l'originaria diversa conformazione degli immobili rispetto all'attualità nonché qualsivoglia considerazione in fatto;
2) ritenuto l'inidoneità delle attuali planimetrie catastali a rappresentare la volontà della de cuius di attribuire a la proprietà esclusiva dell'intero androne e quindi Parte_4
anche del retro androne;
3) dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda attorea mirata ad ottenere la rettifica delle pagina 4 di 11 planimetrie che doveva essere, invece, rigettata;
4) condannato al ripristino della canna fumaria omettendo di considerare Parte_4 che, come accertato dal CTU, aveva demolito il camino a cui era Parte_3
originariamente collegata la canna fumaria per il passaggio delle esalazioni di fumo ed aveva ad essa collegato un aspiratore trasformandola in sfiatatoio del bagno;
5) ritenuto la persistenza di una comunione pro indiviso sul locale originariamente adibito a pozzo nero;
6) rigettato la domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna dell'originario attore al pagamento di € 300,00 pari alla metà dell'importo sostenuto per il ripristino della canna fumaria;
7) rigettato la domanda riconvenzionale con cui veniva richiesta la condanna dell'attore all'adempimento delle prescrizioni a lui imposte nel testamento di chiusura delle porte
Si costituiva quale erede di , eccependo preliminarmente Controparte_1 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello per aver introdotto una ricostruzione in fatto nuova in assenza di censure specifiche avverso la sentenza del primo giudice.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Ciò posto, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame non risultando introdotto alcun elemento di novità da parte dell'appellante che ha censurato la sentenza di primo grado nella sua interezza.
Nel merito, l'appello va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è fondato
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che l'immobile posto a piano terra attribuito, con il testamento pubblico del 14.01.1969, a è composto da due vani, catastalmente Parte_3 assegnati al predetto e allo stato collegati da un piccolo vano ( dell'estensione di 6,12 mq), oggetto del contendere, catastalmente intestato a in quanto accessorio all'immobile sito al Parte_4
primo piano composto da piano terra (androne e vano restrostante) e da primo piano con accesso da via
Dante n. 3 (vd. CTU pag. 6).
ha reclamato la proprietà esclusiva del predetto vano retrostante chiedendo, altresì, la Parte_3
rettifica delle planimetrie in quanto non rispondenti al reale stato dei luoghi.
Ciò premesso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci pagina 5 di 11 alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35807).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, avendo offerto un'interpretazione del testamento pubblico riduttiva e quindi non rispondente alle volontà della testatrice.
Quest'ultima, con il predetto testamento, aveva così disposto: “Della casa, in Torre a Mare, di cui sono nuda proprietaria, così dispongo: a mio figlio assegno l'intero pianterreno, Parte_3
avente accesso sia da Piazza della Torre 55 e sia da Via Dante 5; a mia figlia Parte_4
l'intero primo piano superiore, avente accesso da Via Dante numero tre, compreso il ripostiglio sito sull'ultima rampa della scala, nonché il piccolissimo ripostiglio sito sulla prima rampa di scala, nonché i sovrastanti lastrici solari. Il pozzo nero, sottostante al corpo di fabbrica, sarà in comune fra i detti miei figli;
pertanto, ad entrambi andranno le spese di manutenzione. In caso di sopraelevazione sui detti lastrici, nessun indennizzo dovrà essere pagato al proprietario del piano terreno. Dopo il mio
Pt_ decesso, mio figlio dovrà provvedere a propria cura e spese a murare tutte le porte che, attualmente, dai vani a piano terra conducono all'androne del portone civico tre di Via Dante. […]”.
Il Tribunale ha valorizzato il tenore letterale della scheda richiamando l'uso dell'aggettivo “intero” con cui viene qualificato il sostantivo “piano”, espressivo della volontà della de cuius di attribuire a tutto ciò che era materialmente ricompreso all'interno del “pian terreno” in cui v'è Parte_3
anche il predetto retro androne.
Ha, altresì, argomentato che laddove la de cuius avesse voluto attribuire in proprietà, alla figlia anche il vano retrostante all'androne, altrimenti identificato negli atti di causa con Parte_4 la denominazione di “retroandrone”, la predetta de cuius ne avrebbe fatto certamente espressa menzione, in sede di assegnazione, analogamente a quanto è, infatti, accaduto, per altri vani che, per l'appunto, sono stati testualmente assegnati alla figlia proprio in quanto non facenti parte del Pt_4
“primo piano superiore”, attribuito in proprietà esclusiva alla stessa figlia.
Ha, quindi, richiamato lo stato dei luoghi del piano terra, come descritto dal CTU nominato, arch.
che ha descritto il “vano retrostante l'androne” come vano di collegamento tra i Persona_3
due vani facenti parte del piano terra dello stabile.
L'interpretazione del Tribunale non convince principalmente poiché è frutto di una lettura atomistica della scheda testamentaria tralasciando alcune disposizioni della stessa indispensabili per risalire alle ultime volontà della de cuius.
pagina 6 di 11 Emerge dagli atti che il piano terra è composto da due vani distinti dotati di autonomi ingressi: uno da via Dante n. 5 e l'altro da Piazza della Torre.
Al centro dei due predetti si trova l'androne del portone di via Dante n. 3 che porta al primo piano attribuito a Controparte_2
Il “vano retrostante” a piano terra, reclamato da , fa parte del menzionato androne Parte_3
di via Dante n. 3.
Al fine di comprendere la reale volontà della de cuius, le disposizioni iniziali in cui la predetta assegna ai figli i predetti piani vanno lette ed interpretate unitamente al seguente successivo passaggio: “Dopo il mio decesso, mio figlio dovrà provvedere a propria cura e spese a Pt_3 murare tutte le porte che, attualmente, dai vani a piano terra conducono all'androne del portone civico tre di Via Dante. […]”.
Quest'ultima disposizione chiarisce il senso di quelle precedenti definendone i contenuti, obbligando il dopo la morte della genitrice, a chiudere tutte le porte che si affacciano Parte_4 sull'androne che dà accesso all'appartamento del primo piano, senza alcun pregiudizio per il predetto essendo i vani del piano terra dotati di accessi autonomi.
Dalle planimetrie in atti emerge che le “porte” menzionate nel testamento si affacciano proprio sul “vano retrostante” il che chiarisce ulteriormente la volontà della de cuius, proprio per il periodo successivo al suo decesso, di inibire al figlio l'uso di tutto l'androne assegnato alla figlia.
Tale interpretazione trova ulteriore conferma:
a) nella ulteriore disposizione: “Il pozzo nero, sottostante al corpo di fabbrica, sarà in comune fra i detti miei figli;
pertanto, ad entrambi andranno le spese di manutenzione” da cui si evince la volontà della de cuius di “disciplinare” la gestione dell'unica res che sarebbe rimasta in comunione tra i due figli;
b) nelle planimetrie allegate agli atti (di cui sintomaticamente è stata chiesta la rettifica da parte attrice) che rappresentano i due vani assegnati a non collegati tra loro ma Parte_3 separati dall'androne e dal “vano retrostante” all'androne del portone di accesso di via Dante
n. 3.
Solo successivamente come dedotto a pag. 3 dell'atto di appello e non contestato, , Parte_3
con il consenso della sorella, aveva un varco di collegamento tra il predetto retro androne ed il vano con accesso da via Dante n. 5 avendo adibito l'appartamento a casa di abitazione del figlio.
Peraltro, l'interpretazione strettamente letterale adottata dal Tribunale, focalizzata sull'aggettivo
“intero” espressivo della volontà di attribuire a tutto ciò che è fisicamente Parte_3 ricompreso all'interno del “pian terreno” trascura che, come accertato dal CTU, l'immobile pagina 7 di 11 attribuito a è composto anche dall'androne che è pacificamente ubicato a Parte_4
piano terra.
Rimangono assorbiti anche il secondo ed il terzo motivo in quanto logicamente legati al primo che viene accolto.
Dall'accoglimento del primo motivo discende, infine, la fondatezza del settimo motivo non avendo l'originario attore adempiuto alla disposizione testamentaria che prevedeva la chiusura di “ tutte le porte che, attualmente, dai vani a piano terra conducono all'androne del portone civico tre di Via Dante”.
Anzi, come accertato dal CTU arch. in epoca successiva al testamento, l'originario attore Per_3
aveva chiuso il varco che collegava l'androne ed il vano retrostante ed aperto un varco di collegamento tra quest'ultimo ed il vano, a paiano terra, con accesso da Piazza della Torre n. 55
(vd. CTU in atti).
Da tali documentali risultanze si evince che contrariamente a quanto disposto Controparte_1
dalla de cuius, non solo non aveva provveduto alla chiusura delle porte dei vani a lui attribuiti ma aveva eseguito dei lavori, in contrasto con la volontà della genitrice, mirati ad adibire il retroandrone a vano di collegamento tra i due vani di sua proprietà.
E', invece, infondato il quarto motivo afferente la canna fumaria.
Il CTU nominato in primo grado ha accertato che la canna fumaria, in origine a servizio di un camino presente nel vano avente accesso da via Dante n. 5 successivamente demolito, era stata utilizzata dall'originario attore per disperdere l'aria aspirata dal bagno posto al piano terra.
Secondo parte appellante la demolizione del camino avrebbe fatto venir meno la utilità costituente il presupposto della servitù.
La censura non è condivisibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 08/02/2013
Orbene, nel caso di specie, come già argomentato dal primo giudice, la demolizione del camino da parte dell'originario attore non è causa di estinzione della servitù volontaria con la conseguenza che l'ostruzione della canna fumaria ad opera dell'originaria convenuta non trova alcuna giustificazione.
Parimenti infondata è la quinta censura.
pagina 8 di 11 Il tenore chiaro ed univoco della disposizione con cui la de cuius ha disciplinato la gestione dell'unico vano rimasto in comunione tra i due figli (“Il pozzo nero, sottostante al corpo di fabbrica, sarà in comune fra i detti miei figli;
pertanto, ad entrambi andranno le spese di manutenzione”) porta fondatamente a ritenere, come diffusamente argomentato dal primo giudice, la persistenza di una comunione pro indiviso anche sul locale originariamente adibito a pozzo nero.
Non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui la specificazione in ordine alle spese di manutenzione gravanti su entrambi i proprietari, superflua in caso di comproprietà, si riferiva all'uso comune del pozzo nero.
Trattasi, infatti, di una interpretazione “peculiare” del predetto testamento che contrasta con il tenore chiaro ed univoco dello stesso.
Peraltro, come detto, la specificazione in punto di spese si giustifica trattandosi dell'unico vano rimasto in comunione pro indiviso.
Per le stesse ragioni non è condivisibile l'assunto secondo cui il locale originariamente adibito a pozzo nero sarebbe di esclusiva proprietà di parte appellante in quanto “accessibile e sottoposto all'androne di via Dante n. 3” (vd. pg. 20 dell'atto di appello).
Non coglie nel segno, infine, l'ultima censura con cui parte appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna dell'originario attore al pagamento di €
300,00 per pari alla metà dei costi sostenuti per il “ripristino” della canna fumaria.
Il primo giudice ha posto a fondamento della pronuncia reiettiva una motivazione articolata mirata con cui ha spiegato le ragioni della inidoneità della fattura prodotta in atti a dimostrare l'effettività dei costi prospettati dalla originaria convenuta.
Ha argomentato che la predetta fattura è priva di quietanza e non riporta una precisa identificazione della canna fumaria cui si riferiscono i lavori indicati attesa la presenza di due canne fumarie.
Ha aggiunto che manca una indicazione analitica dei lavori che si assumono svolti che si rendeva necessaria attesa la divergenza, formale e sostanziale, tra il ripristino della canna fumaria menzionato dalla convenuta e la realizzazione di canna fumaria indicata in fattura.
A fronte di tale articolata motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante che ha valorizzato la presenza, non contestata, di due cane fumarie, entrambe rivestite da mattoncini rossi il che dimostrerebbe la ristrutturazione ad opera della stessa mano.
Trattasi, tuttavia, di un profilo valutativo non univoco nonché inidoneo a dimostrare non solo l'effettività dei lavori ma anche la riferibilità degli stessi alla canna fumaria in uso all'odierno pagina 9 di 11 attore, avendo il CTU accertato la presenza di due canne fumarie l'una a servizio del piano terra e l'altra a servizio del primo piano.
A fronte di tali emergenze, si appalesa inconferente la richiesta di ammissione di prova per testi al fine di “ superare qualsivoglia dubbio sulla genuinità del documento” (vd. pag. 24 dell'atto di appello) rimanendo non dimostrati i profili sopra indicati.
Una valutazione unitaria della vicenda giustifica la compensazione per un quarto delle spese del doppio grado che vanno poste, per la parte residua, a carico dell' appellato.
Dette spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. in base al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, con fase di trattazione dimidiata in appello per assenza di istruttoria)
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.3255/2023 Parte_1 Parte_2 pubblicata l'8.08.2023, e in parziale riforma della stessa così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto: rigetta le domande proposte, in primo grado, da ad eccezione di quella di Parte_1
CONDANNA, con effetto immediato, in solido tra loro, gli attuali convenuti, Parte_1
e , nella loro comune qualità di eredi della originaria convenuta,
[...] Parte_2
al ripristino della piena e idonea funzionalità della citata canna fumaria, Parte_4 salva restando l'inderogabile necessità di una puntuale osservanza della normativa vigente in subiecta materia, in sede di materiale esecuzione dei predetti lavori di ripristino;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna gli appellanti a) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 55 di Piazza della Torre conduce nell'androne del portone di via Dante n. 3; b) alla chiusura del varco che dal vano posto al civico 5 di Via Dante conduce al vano retrostante all'androne del portone di via Dante n. 3; c) al ripristino dei luoghi in conformità alle attuali risultanze catastali e quindi alla chiusura del varco di collegamento tra il retroandrone del portone di via Dante n. 3 e il vano con accesso da Piazza della Torre 55, nonché all'apertura del varco tra l'androne del portone di via Dante n. 3 e il retrostante vano;
- compensa in misura di ¼ le spese del doppio grado ponendo, a carico dell'appellato, il pagamento dei residui ¾ di dette spese liquidate per l'intero in € 7.616,00 per il primo grado ed in € 6.946,00 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
pagina 10 di 11 Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.02.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere rel. est. dr. Alessandra Piliego
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