Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 282
Versione
23 maggio 1957
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145 , che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio.
Nessun rimborso e' dovuto per eventuali imposte corrisposte in piu' per il bollo delle delegazioni suddette.

Entrata in vigore il 23 maggio 1957