Ordinanza cautelare 30 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe AR Perullo e Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata all’albo pretorio in data 18.11.2022 e comunicata ai ricorrenti in data 29.11.2022 con cui il responsabile del 5° Servizio Illeciti e Condono del Comune di Lipari ha disposto l''acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell''immobile di proprietà dei ricorrenti, sito nell''isola di-OMISSIS-, alla via -OMISSIS-;
b) dell’ordinanza in data -OMISSIS-, mai notificata ai ricorrenti, con cui il Sindaco del Comune di Lipari avrebbe annullato la concessione edilizia in data-OMISSIS- e ordinato la demolizione di non meglio precisate opere edilizie;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi gli accertamenti tecnici endoprocedimentali richiamati nei provvedimenti impugnati sub a) e b).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 la dott.ssa AG IE AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di aver acquistato un immobile sito a-OMISSIS- -OMISSIS-, giusto atto pubblico stipulato il 26 settembre 2005, dalle signore -OMISSIS--OMISSIS- (la prima nella qualità di proprietaria del 50% dell’immobile nonché, insieme alle figlie, nella qualità di erede del signor -OMISSIS-, proprietario dell’ulteriore quota del 50%, deceduto nel 2002).
All’atto della stipula del contratto le parti venditrici dichiaravano che l’immobile, nella sua consistenza originaria, era stato edificato prima dell’1 settembre 1967 ed era stato oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione giusta concessione edilizia n. -OMISSIS-
L’atto di compravendita faceva riferimento alla concessione edilizia. Nessun riferimento era invece ivi contenuto all’ordinanza con la quale era stata annullata la suddetta concessione edilizia ed era stata contestualmente ingiunta la demolizione delle opere.
Nessuna comunicazione veniva effettuata ai ricorrenti da parte del Comune in merito all’esistenza di alcun provvedimento sanzionatorio, anche a seguito delle comunicazioni effettuate per ottenere la voltura delle utenze e delle imposte.
Nel 2011 i coniugi -OMISSIS- donavano ai figli -OMISSIS- la nuda proprietà dell’immobile.
Solo nel 2022, con nota prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto ordinanza di annullamento concessione e demolizione opere edilizie n. -OMISSIS-), il Comune comunicava: “dovendo questo ufficio compulsare le procedure sanzionatorie dell’immobile sito in-OMISSIS- in -OMISSIS-, in precedenza appartenuto alla ditta -OMISSIS-, e di cui oggi Voi risultate essere proprietari, con la presente Vi chiedo di conoscere se avete proceduto a ripristinare i luoghi secondo l’ordinanza emessa al Vs dante causa, o se in qualche modo vi siete attivati a ripristinare la legalità dell’edificio. In difetto, questo ufficio non rilevando riscontri plausibili, in un termine di gg. 30 (trenta), saranno effettuati gli accertamenti di rito con il proseguo delle attività repressive”.
Alla nota, che faceva riferimento ad un immobile sito in via-OMISSIS- in cui i ricorrenti non hanno alcun bene di proprietà, non risultava nemmeno allegata l’ordinanza richiamata.
A distanza di ulteriori sette mesi, con ordinanza n.-OMISSIS- 2022, veniva notificata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Nell’ordinanza veniva richiamato il provvedimento n.-OMISSIS-con il quale “si ordinava alla ditta -OMISSIS- l’annullamento della concessione edilizia n.-OMISSIS- con la relativa demolizione delle opere edilizie site in-OMISSIS- in via-OMISSIS- e ricadenti sulla particella -OMISSIS- del Comune di Lipari sez.-OMISSIS-, in quanto risultavano con destinazione d’uso diversa da quella prevista dagli elaborati allegati alla sopracitata C.E.”.
Si dava atto, altresì, che avverso il suddetto provvedimento era stato proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, dichiarato perento con sentenza n. 0-OMISSIS-/2012 .
2. Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti sono insorti contro tale ordinanza di acquisizione nonché contro la presupposta ordinanza n.-OMISSIS-1996, non conosciuta, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione dell’art. 7 l. 28.2.1985 n. 47 come sostituito dall’art. 31 d.p.r. 6.6.2001 n. 380. Eccesso di potere per perplessità .
Il Comune ha disposto l’acquisizione di un immobile in via-OMISSIS- mentre l’immobile dei ricorrenti è situato in -OMISSIS-, in una zona del tutto diversa.
L’ordinanza di demolizione non è mai stata notificata ai ricorrenti che non ne conoscevano l’esistenza, né tanto meno il contenuto e non avrebbero potuto pertanto ottemperarvi.
Tra l’altro, quell’ordinanza era stata impugnata dai danti causa dinanzi al TAR che ne ha sospeso gli effetti. Gli effetti dell’ordinanza sono rimasti, pertanto, sospesi fino al 2012, allorché è stata dichiarata l’estinzione per perenzione del relativo giudizio. Alla data di adozione del decreto di perenzione i danti causa, che avevano impugnato l’ordinanza, non erano più proprietari.
Gli attuali proprietari, fino alla data di notifica del provvedimento qui impugnato, non erano invece a conoscenza dell’ordinanza di demolizione, né, tanto meno, del giudizio proposto dai loro danti causa avverso la stessa e della sua successiva definizione con decreto che ne ha dichiarato l’estinzione per perenzione. Nessuna colpa può essere, pertanto, loro addebitata per non aver provveduto alla demolizione.
Non può operare, conseguentemente, alcun automatismo acquisitivo a loro danno.
Lamentano, inoltre, i ricorrenti che il provvedimento di acquisizione avrebbe dovuto essere preceduto dall’accertamento dell’inottemperanza non potendosi ritenere tale la nota del 28 aprile 2022 anche per la scarsa intellegibilità della stessa.
II. Violazione dell’art. 7 l. 28.2.1985 n. 47 e dell’art. 31 d.p.r. 6.6.2001 n. 380 sotto altro profilo. Omessa comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato consolidatosi per il decorso del tempo. Violazione sotto tale profilo degli artt. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241.
Tenuto conto del lungo tempo intercorso dall’ordinanza di demolizione nonché del fatto che gli attuali proprietari non sono responsabili dell’abuso avrebbe dovuto recare una idonea motivazione sulle esigenze pubblicistiche tali da far ritenere recessivo lo stato di buona fede.
III. Violazione art. 36 d.lgs. 6.6.2001 n. 380. Violazione art. 13 l. 28.2.1985 n. 47 ratione temporis vigente. Violazione art. 14 l.r. sicilia in data 10.8.2016 n. 16. Violazione del giusto procedimento di legge.
L’omessa notifica ai ricorrenti dell’ordinanza di demolizione ha impedito agli stessi di presentare, ove necessaria, istanza di accertamento di conformità.
IV. Violazione art. 7 l. 28.2.1985 n. 47. Eccesso di potere per presupposto erroneo, contraddittorietà e perplessità.
L’ordinanza di demolizione non è mai stata notifica ai ricorrenti, essendosi il Comune limitato a riportarne laconicamente il suo contenuto nel provvedimento qui impugnato.
A. Sull’annullamento della concessione edilizia n.-OMISSIS-.
Secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato l’annullamento della concessione edilizia è stato disposto avendo il Comune riscontrato alcune difformità rispetto al titolo edilizio.
Tali difformità, tuttavia, se valgono a supportare l’ordine di demolizione delle opere abusive, non possono essere poste a fondamento dell’annullamento dell’intera concessione edilizia.
B. Il permesso annullato aveva ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un manufatto legittimamente realizzato prima del 1967. Tutt’al più il Comune avrebbe dovuto pertanto ordinare il ripristino dello stato dei luoghi precedente al 1967.
C. Ancora sull’annullamento della concessione edilizia n.-OMISSIS-. Violazione dell’art. 7 l n. 7.8.1990 n. 241. Omessa comunicazione di avvio del procedimento .
L’ordinanza di annullamento della concessione edilizia, essendo atto di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
V. Illegittimità derivata.
I vizi da cui è affetta l’ordinanza di demolizione si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, sul provvedimento di acquisizione e quindi i relativi motivi di ricorso, articolati contro l’ordinanza di demolizione, valgono anche contro il provvedimento di acquisizione.
3. Il Comune di Lipari, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza n. 61 del 30 gennaio 2023 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i relativi presupposti in quanto: “- ai fini dell’acquisizione gratuita delle opere abusive, che costituisce conseguenza dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione oggettivamente incidente sul diritto di proprietà, occorre – in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità – che la persona dell’obbligato medesimo alla rimozione sia stata fatta formalmente destinataria del previo ordine di demolizione ed abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla stessa, il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie; - l’acquisizione non è stata preceduta dall’accertamento di inottemperanza, tale non potendosi intendere la nota del 28 aprile 2022, che, in maniera irrituale, chiedeva di conoscere notizie circa il ripristino dei luoghi in relazione all’immobile, peraltro non correttamente individuato, senza previa notificazione dell’ordinanza di demolizione ai ricorrenti” .
5. Con ordinanza collegiale n. 705 del 24 febbraio 2025 ha ordinato al Comune di Lipari di depositare l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-marzo 1996.
6. Il Comune di Lipari ha adempiuto all’ordine istruttorio versando in atti l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-1996 ed una sintetica relazione istruttoria nella quale è rappresentato quanto segue:
“- Con prot.-OMISSIS-, Ing.-OMISSIS-n.q. di C.T.U., in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Barcellona PG – sezione civile n. -OMISSIS- di repertorio, trasmette S.C.I.A. per l’intervento di demolizione delle opere indicate nel provvedimento del Tribunale di Barcellona P.G.
[…]
- Il Signor -OMISSIS--OMISSIS- con prot. -OMISSIS- ha chiesto il rilascio del Permesso di Costruire, per i lavori di ristrutturazione edilizia a seguito della demolizione delle opere previste dal Tribunale di Barcellona PG (il relativo atto è in corso di rilascio condizionato all’acquisizione del -OMISSIS- e della eventuale revoca dell’Ordinanza di Acquisizione delle opere n-OMISSIS-”.
7. Con memoria depositata il 17 luglio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e con successiva produzione documentale del 15 settembre 2025 ha versato in atti il parere positivo della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali in relazione alla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), adottato nella riunione del 29 agosto 2025.
8. All’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto che sia valutata la persistenza dell’interesse all’impugnazione dell’ordinanza n.-OMISSIS-1996 in considerazione dell’avvenuta demolizione delle opere ivi indicate, così come rappresentato dal Comune nella relazione depositata il 13 marzo 2025, in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nella parte che ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.
9.1. L’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, un’automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime. Infatti i suoi commi 3 e 4 così dispongono:
«3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente».
Secondo la giurisprudenza amministrativa (v. TAR Catania, sez. II sentenza n. 3425 del 18 ottobre 2024) la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso edilizio e del tutto estraneo allo stesso. Ne consegue che per l’applicazione delle sanzioni amministrative privative della proprietà del bene, che non sono cioè meramente ripristinatorie dell’abuso perpetrato, è necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo da parte del soggetto proprietario che le subisce.
È stato, altresì, chiarito (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II sentenza 714 del 20 gennaio 2023) che «l’acquisizione “di diritto” qualifica il provvedimento come obbligatorio e vincolato nel contenuto e la fa derivare dal mero mancato adempimento dell’ordine demolitorio, che peraltro potrebbe avere destinatari diversi (con la necessità di renderne comunque edotta la proprietà). Anche per tale ragione il Comune non è esonerato dall’accertamento dei presupposti che la rendono applicabile (elemento soggettivo). Il mancato adempimento infatti deve pur essere “accertato”, così come deve essere accertata la sussistenza dell’elemento psicologico che giustifichi l’irrogazione della sanzione. Ancor più precisamente, cioè, deve pur sempre essere accertato che il mancato adempimento sia frutto della volontà del destinatario del provvedimento e non sia legato, per esempio, a cause di forza maggiore o altre ragioni ostative, che non si sia dato luogo ad un adempimento parziale e in specifici casi quale sia l’estensione dell’area acquisita che per espresso disposto normativo « non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita» . […] I procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono pertanto seguire una corretta scansione procedimentale, la quale è costituita dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla stessa ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione tramite un verbale; dall’atto di acquisizione al patrimonio che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune o all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo […]. La necessità che il completo verificarsi dell’effetto traslativo debba formare oggetto di un atto amministrativo, di natura sia pur dichiarativa, risponde all’esigenza di garantire il principio eurounitario di stabilità e certezza delle posizioni giuridiche ed il principio di buona amministrazione. […] Il rafforzarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale che àncora gli effetti compiuti dell’acquisizione gratuita al rispetto delle fasi procedimentali che l’articolo 31 del testo unico sull’edilizia disciplina, è conforme ai principi nazionali e multilivello; per contro, non lo sarebbe una lettura dell’articolo che finisse per considerare legittima l’applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente afflittiva prescindendo dal suo accertamento, oltre che dalla sua formale irrogazione. […] La giurisprudenza amministrativa più recente ha precisato che il perfezionamento procedimentalizzato di tale fattispecie acquisitiva risulta subordinato all’apertura di una parentesi accertativa dell’eventuale spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione da parte dell’ingiunto, i cui esiti devono essergli previamente comunicati. È stato affermato che «L’effetto ablatorio in favore del Comune quindi si verifica ope legis in forza dell’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione. Tuttavia, tale effetto, ancorché discendente automaticamente dall’inottemperanza, non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l’accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell’immobile» (Cons. St., sez. VI, 17 agosto 2021 n. 5901). Il completo perfezionamento della fattispecie acquisitiva è subordinato all’adozione di un atto avente valore provvedimentale, ma per addivenire allo stesso vanno rispettati i passaggi procedurali a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti e pure per esigenze di economia, stante che l’avvenuta demolizione spontanea soddisfa pienamente le esigenze di buon governo del territorio dell’Amministrazione vigilante. […] Il rispetto di tali scansioni procedurali, lungi dal costituire baluardo meramente formale strumentalmente invocato per procrastinare, ovvero scongiurare, la demolizione dell’abuso, costituisce il giusto punto di incontro fra i contrapposti interessi tutelati dal legislatore, da un lato il rispetto dell’ordinato sviluppo del territorio, di cui il previo titolo edilizio costituisce garanzia primaria, dall’altro la tutela della proprietà, destinata comunque a recedere laddove il titolare non sacrifichi al suo mantenimento il doveroso ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, sicuramente da preferire per intuibili ragioni di risparmio, anche economico».
9.2. Nel caso di specie, la nota con la quale l’amministrazione, in data 28 aprile 2022, ha per la prima volta reso edotti gli odierni ricorrenti dell’esistenza di un’ordinanza di demolizione emessa nei confronti del loro dante causa, fa riferimento ad un immobile sito in-OMISSIS- in Via-OMISSIS-, ovvero ad un indirizzo diverso da quello in cui è ubicato l’immobile acquistato da coniugi -OMISSIS-con atto pubblico del 26 settembre 2005.
Né alla stessa nota è stata allegata l’ordinanza di demolizione ivi richiamata.
I ricorrenti, pertanto, non sono mai stati messi nelle condizioni di dare esecuzione ad un’ordinanza di demolizione, mai ritualmente notificata o altrimenti comunicata.
Non possono, pertanto, essere chiamati a rispondere della mancata ottemperanza alla stessa, con la sanzione acquisitiva oggetto dell’odierno gravame.
10. In relazione alla domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-1996 deve, altresì, osservarsi che, secondo quanto rappresentato dal Responsabile del 2° Servizio – Edilizia Privata del Comune di Lipari (v. nota del 12 marzo 2025 depositata il 13 marzo 2025 in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 705/2025) “con prot.-OMISSIS-, Ing.-OMISSIS-n.q. di C.T.U., in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Barcellona PG – sezione civile n.-OMISSIS-, trasmette S.C.I.A. per l’intervento di demolizione delle opere indicate nel provvedimento del Tribunale di Barcellona P.G.” .
Il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per i lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato di sua proprietà a seguito della demolizione delle suddette opere.
Il Comune, in data 26 febbraio 2025, ha espresso parere positivo al rilascio del richiesto titolo abilitativo, previa trasmissione del N.O. -OMISSIS- (natura 2000), previa valutazione dell’ufficio Illeciti e patrimonio circa l’Ordinanza di acquisizione al Patrimonio Comunale n. -OMISSIS- del 10 novembre 2022 e con la precisazione che la eventuale ricostruzione deve avvenire nel rispetto della distanza di 10 metri da altra ditta.
In data 29 agosto 2025 la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ha espresso «parere motivato positivo alla procedura di Screening di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) Livello I ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., D.A. n. 36 del 14/02/2022 per il progetto Cod. procedura-OMISSIS- “Progetto per a manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in via-OMISSIS- nel’Isola di-OMISSIS-”…».
Nel parere viene altresì evidenziato che il progetto di ristrutturazione edilizia prevede che tutti i lavori ivi descritti «verranno realizzati nel rispetto della volumetria originariamente assentita e nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza (leggi: sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, confermata con sentenza n.-OMISSIS-della Corte d’Appello di Messina, con Ordinanza n.-OMISSIS-della Corte di Cassazione) circa l’edificazione alla distanza delle pareti finestrate dei fabbricati vicini» (pag. 10 del parere. V. anche pag. 26 del parere per una puntuale descrizione dell’intervento di demolizione).
Anche alla luce di quanto rappresentato dal difensore nel corso dell’udienza pubblica dell’1 ottobre 2025, può essere dichiarata, pertanto, la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso nella parte che ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-1996 alla quale parte ricorrente ha inteso ottemperare con la presentazione del progetto di ristrutturazione di cui si è detto (per il quale è stato rilasciato il parere positivo di V.Inc.A), nell’ambito del quale è prevista la demolizione delle opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e di quelle eseguite in violazione delle disposizioni in materia di distanze dai confini.
11. In conclusione, in ragione di quanto rilevato, il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’ordinanza di acquisizione n.-OMISSIS- 2022.
Deve essere, invece, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 18 marzo 1996.
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n.-OMISSIS- 2022;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 18 marzo 1996.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed ogni persona richiamata in motivazione.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR AS, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AG IE AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG IE AU | AN AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.