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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1908/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23 ottobre 2024
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto ricorso, dall'avv. Massimo Caccin e presso il suo studio in Pianiga via
Venezia n. 1 elettivamente domiciliato
- ricorrente -
contro
, titolare dell'impresa individuale PHOENIX INNOVATION BUILDING Controparte_1
(C.F. , P.I. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
- convenuto contumace -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 23 ottobre 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di discussione del 9 maggio 2025.
Pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la legittimità del recesso del sig. dal contratto sottoscritto in data 7 marzo 2024 con il sig Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Ciot Controparte_1
Levis Paolo, per il grave inadempimento di questi, e per effetto condannare il sig
[...]
, quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Ciot CP_1
Levis Paolo, al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 33.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, a favore del sig. ; Parte_1
In via subordinata: In caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare il sig , quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Controparte_1
Innovation Building di , alla restituzione della somma di € 16.500,00 Controparte_1
versata in data 11 marzo 2024 dal sig , e relativa al contratto sottoscritto in Parte_1
data 7 marzo 2024, per avvenuto scioglimento del contratto o per ogni altro titolo e comunque al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione d'udienza, il ricorrente ha evocato avanti al Tribunale di Parte_1
Pordenone il convenuto titolare dell'impresa individuale Phoenix Controparte_1
Innovation Building di Ciot Levis Paolo, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la legittimità del recesso del sig. dal contratto sottoscritto in data 7 marzo 2024 con il sig Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Controparte_1 [...]
, per il grave inadempimento di questi, e per effetto condannare il sig CP_1 CP_1
Pagina 2 di 4 , quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Ciot CP_1
Levis Paolo, al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 33.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, a favore del sig. ; Parte_1
In via subordinata: In caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare il sig , quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Controparte_1
Innovation Building di , alla restituzione della somma di € 16.500,00 Controparte_1
versata in data 11 marzo 2024 dal sig , e relativa al contratto sottoscritto in Parte_1
data 7 marzo 2024, per avvenuto scioglimento del contratto o per ogni altro titolo e comunque al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
1.2 Nella dichiarata contumacia del convenuto, la causa, istruita documentalmemte, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di discussione del 9 maggio
2025.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda principale va accolta.
Secondo quanto emerge, infatti, dalla lettura degli scritti difensivi e dall'esame della documentazione depositata, tra le odierne parti è stato concluso il 7 marzo 2024 il contratto in atti (cfr. documenti 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo), in forza del quale
[...]
nella sopradichiarata qualità, si è obbligato, in favore di , alla CP_1 Parte_1
fornitura e posa in opera di serramenti e di un impianto di climatizzazione, per il pattuito corrispettivo di € 33.000,00 “chiavi in mano”.
In piena conformità alle previsioni di tale contratto, il ricorrente ha versato €
16.500,00 a titolo di caparra mediante bonifico bancario dell'11 marzo 2024 (ibidem documento 4).
Il convenuto, rimasto, come detto, contumace, non ha, invece, provato (com'era suo onere) d'aver eseguito le prestazioni commissionategl ed anzi si è finanche reiteratamente sottratto a tutte le varie richieste inviategli da , ivi compreso l'invito alla Parte_1
negoziazione assistita obbligatoria.
Pagina 3 di 4 Ci si trova, con ogni evidenza, al cospetto di un inadempimento di non scarsa importanza, poiché, pur avendo incassato la considerevole somma suesposta, pari alla metà del prezzo complessivamente concordato, nulla ha fornito e nulla ha Controparte_1
installato e non si è neppure curato di fornire una plausibile ragione della propria condotta totalmente inottemperante alle obbligazioni contrattuali.
Di qui la legittimità da un lato del recesso operato dal ricorrente e la condanna dall'altro lato del convenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, da maggiorarsi, in assenza di prova del maggior danno da svalutazione monetaria (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 2013 n. 28573), dei soli interessi legali decorrenti dal 21 maggio 2024, dì della messa in mora (ib. documento 8).
Per effetto delle dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda principale va, come detto, accolta.
2.2 Le spese della presente causa e della prodromica procedura di negoziazione assistita seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale, accerta la legittimità del recesso del ricorrente dal contratto sottoscritto fra le parti il 7 marzo 2024, condannando il convenuto alla restituzione di € 33.000,00, con gli interessi come specificati in motivazione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, che liquida per la procedura di negoziazione assistita in € 1.607,00 per compenso e per il presente giudizio in € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 1° luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23 ottobre 2024
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto ricorso, dall'avv. Massimo Caccin e presso il suo studio in Pianiga via
Venezia n. 1 elettivamente domiciliato
- ricorrente -
contro
, titolare dell'impresa individuale PHOENIX INNOVATION BUILDING Controparte_1
(C.F. , P.I. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
- convenuto contumace -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 23 ottobre 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di discussione del 9 maggio 2025.
Pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la legittimità del recesso del sig. dal contratto sottoscritto in data 7 marzo 2024 con il sig Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Ciot Controparte_1
Levis Paolo, per il grave inadempimento di questi, e per effetto condannare il sig
[...]
, quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Ciot CP_1
Levis Paolo, al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 33.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, a favore del sig. ; Parte_1
In via subordinata: In caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare il sig , quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Controparte_1
Innovation Building di , alla restituzione della somma di € 16.500,00 Controparte_1
versata in data 11 marzo 2024 dal sig , e relativa al contratto sottoscritto in Parte_1
data 7 marzo 2024, per avvenuto scioglimento del contratto o per ogni altro titolo e comunque al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione d'udienza, il ricorrente ha evocato avanti al Tribunale di Parte_1
Pordenone il convenuto titolare dell'impresa individuale Phoenix Controparte_1
Innovation Building di Ciot Levis Paolo, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la legittimità del recesso del sig. dal contratto sottoscritto in data 7 marzo 2024 con il sig Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Controparte_1 [...]
, per il grave inadempimento di questi, e per effetto condannare il sig CP_1 CP_1
Pagina 2 di 4 , quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Innovation Building di Ciot CP_1
Levis Paolo, al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 33.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, a favore del sig. ; Parte_1
In via subordinata: In caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare il sig , quale titolare dell'impresa individuale Phoenix Controparte_1
Innovation Building di , alla restituzione della somma di € 16.500,00 Controparte_1
versata in data 11 marzo 2024 dal sig , e relativa al contratto sottoscritto in Parte_1
data 7 marzo 2024, per avvenuto scioglimento del contratto o per ogni altro titolo e comunque al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
1.2 Nella dichiarata contumacia del convenuto, la causa, istruita documentalmemte, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di discussione del 9 maggio
2025.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda principale va accolta.
Secondo quanto emerge, infatti, dalla lettura degli scritti difensivi e dall'esame della documentazione depositata, tra le odierne parti è stato concluso il 7 marzo 2024 il contratto in atti (cfr. documenti 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo), in forza del quale
[...]
nella sopradichiarata qualità, si è obbligato, in favore di , alla CP_1 Parte_1
fornitura e posa in opera di serramenti e di un impianto di climatizzazione, per il pattuito corrispettivo di € 33.000,00 “chiavi in mano”.
In piena conformità alle previsioni di tale contratto, il ricorrente ha versato €
16.500,00 a titolo di caparra mediante bonifico bancario dell'11 marzo 2024 (ibidem documento 4).
Il convenuto, rimasto, come detto, contumace, non ha, invece, provato (com'era suo onere) d'aver eseguito le prestazioni commissionategl ed anzi si è finanche reiteratamente sottratto a tutte le varie richieste inviategli da , ivi compreso l'invito alla Parte_1
negoziazione assistita obbligatoria.
Pagina 3 di 4 Ci si trova, con ogni evidenza, al cospetto di un inadempimento di non scarsa importanza, poiché, pur avendo incassato la considerevole somma suesposta, pari alla metà del prezzo complessivamente concordato, nulla ha fornito e nulla ha Controparte_1
installato e non si è neppure curato di fornire una plausibile ragione della propria condotta totalmente inottemperante alle obbligazioni contrattuali.
Di qui la legittimità da un lato del recesso operato dal ricorrente e la condanna dall'altro lato del convenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, da maggiorarsi, in assenza di prova del maggior danno da svalutazione monetaria (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 2013 n. 28573), dei soli interessi legali decorrenti dal 21 maggio 2024, dì della messa in mora (ib. documento 8).
Per effetto delle dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda principale va, come detto, accolta.
2.2 Le spese della presente causa e della prodromica procedura di negoziazione assistita seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale, accerta la legittimità del recesso del ricorrente dal contratto sottoscritto fra le parti il 7 marzo 2024, condannando il convenuto alla restituzione di € 33.000,00, con gli interessi come specificati in motivazione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, che liquida per la procedura di negoziazione assistita in € 1.607,00 per compenso e per il presente giudizio in € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 1° luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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