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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 6686/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA e Pt_1 P.IVA_1
VILLASCHI GIANLUIGI;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
GATTI EUGENIA NICOLETTA
APPELLANTE
contro
:
C.F. ) CP_1 C.F._1
C.F. ) CP_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 C.F._3
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATI
Rimessa in decisione all'udienza del 27 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1
codesto Tribunale, , e - CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati nel giudizio di primo grado, ex art. 77 c.p.c., dalla loro rappresentante processuale
- e proponeva appello avverso la sentenza n. 3155/2022 emessa dal Giudice Controparte_5
di Pace di Catania in data 15.11.2022 all'esito del procedimento R.G. n. 10026/2021 con la quale - in accoglimento della domanda attorea – il giudice di prime cure condannava l'odierna appellante al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 in favore degli odierni appellati.
Con i motivi di appello l'appellante deduceva: 1) ERRATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
261/2004 – COMPENSAZIONE PECUNIARIA;
2) RICORRENZA DI UNA CIRCOSTANZA
ESIMENTE - MANCATA O ERRATA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO –
ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE e DI PRINCIPI DELLA CGUE
Gli appellati, seppur ritualmente citati, non si costituivano nel giudizio di appello.
Acquisito in atti il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2024.
Indi, all'udienza del 4.11.2024, il Giudice, rilevato che il giudizio soggiaceva al rito cd Cartabia, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 27.01.2025 assegnando alla parte costituita i termini ex art. 189 c.p.c.
Indi all'udienza del 27 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò posto deve, innanzitutto, essere dichiarata la contumacia degli odierni appellati, non costituitisi nel giudizio di secondo grado, sebbene citati nelle forme di legge.
In punto di fatto, va premesso quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2021, la società , in nome e per Controparte_5
conto di , e , conveniva in CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Catania, il vettore aereo chiedendone la condanna al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 (ossia € 250,00 per ogni rappresentato), oltre interessi e spese legali, sul presupposto che gli stessi avessero acquistato un biglietto aereo ciascuno per il volo NO7253 del 1° agosto 2021, tratta Catania-Verona e che fossero giunti a destinazione con un ritardo superiore a 3 ore.
Si costitutiva in giudizio eccependo e documentando la non debenza della pretesa Parte_1
compensazione pecuniaria, in ragione della circostanza eccezionale (che aveva determinato il posticipo del volo indicato) rappresentata dalle avverse condizioni meteorologiche insistenti sull'aeroporto di pagina 2 di 10 BE OR al ER (scalo di destinazione/partenza della tratta immediatamente precedente, operata con il medesimo aeromobile) il 1° agosto 2021.
Tale evento – secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa di parte convenuta - imponeva la diversione di tutti i voli (non soltanto di quello oggetto di contestazione) previsti in arrivo sul citato aeroporto.
Con la sentenza n. 3155/2022, il Giudice di Pace di Catania condannava a corrispondere in Parte_1 favore di - per conto di , Controparte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3
e - “quale risarcimento del danno contrattuale subito, la somma complessiva di € Controparte_4
250,00 ciascun passeggero a titolo di compensazione pecuniaria”, oltre spese di lite, sulla base dei seguenti, presupposti: l'esistenza di un contratto di trasporto stipulato tra e , Parte_1 CP_1
, , (“si rileva che è indubbio che le parti attrici CP_2 Controparte_3 Controparte_4
abbiano stipulato il contratto di trasporto aereo con la società convenuta per il volo NO7523 del
01.08.2021”); l'imputabilità alla dell'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 Parte_1
c.c. (“in virtù della normativa di riferimento e a tutela dei passeggeri per quanto riguarda il ritardo del volo aereo, risulta quella in esame una chiara ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218
c.c.”); l'irrilevanza della circostanza eccezionale dedotta e documentata dal vettore poiché “la compagnia aerea doveva tenere conto che i problemi che coinvolgono altre tratte inevitabilmente creano problemi e disservizi a catena sui voli successivi”.
Con atto di citazione in appello impugnava la citata sentenza, incoando il presente giudizio Parte_1
di secondo grado.
Premessa la genesi della domanda avanzata dall'odierna appellante, giova rilevare che, alla luce della ricostruzione dei fatti da essa offerta (e in questa sede non contestata, con le conseguenze ex art. 115
c.p.c.) le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure paiono errate e fra loro contradditorie.
Va innanzitutto rilevato che , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
non avevano sottoscritto alcun contratto di trasporto con avendo, piuttosto, acquistato un Parte_1
pacchetto turistico (comprensivo di soggiorno in resort, voli A/R, servizi extra e trasferimenti da/per l'aeroporto) dal tour operator Alpitour. era il vettore aereo incaricato di operare il volo NO7523 Catania-Verona del 1° agosto Parte_1
2021, pianificato (ed operato) con aeromobile marche I-NEOW, come emerge dal programma giornaliero dei voli da eseguire in quella data (cfr. doc. 3 del fascicolo I grado).
Il predetto volo era parte della rotazione NO7080-7523 Catania (CTA)-BE (BGY)-Catania-
Verona (VRN), programmata con il citato aeromobile (cfr. doc. 3 del fascicolo I grado).
pagina 3 di 10 Accadeva che la tratta NO7523 Catania-Verona operata dall'aeromobile I-NEOW, subisse una necessaria riprogrammazione a causa dalle avverse condizioni meteorologiche (forti grandinate e temporali) presenti sullo scalo di BE OR al ER, nel pomeriggio dello stesso 1 agosto 2021, tali da non consentire la puntuale esecuzione della tratta precedente Catania-BE, né di tutti gli altri voli, anche di altri vettori previsti su tale scalo, con necessaria loro diversione su quelli più prossimi, da
Verona, a Milano, a Genova (cfr. doc. n. 4, 4bis, 4ter fascicolo I grado).
L'aeromobile marche I-NEOW - pronto al decollo dallo scalo di Catania nel primo pomeriggio Pt_1
del 1° agosto 2021- restava fermo in pista per il tempo massimo previsto per la sosta (cd. “holding”) per poter raggiungere lo scalo di BE, in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma veniva poi dirottato sullo scalo di Verona, stante il perdurare delle avverse condizioni meteo su BE (cfr. doc. 4 fascicolo I grado), per poi proseguire con l'esecuzione della
Cont rotazione programmata (doc. 4bis fascicolo di I grado).
Le suesposte circostanze di fatto sono state riconosciute dal Giudice di Pace, il quale – in seno alla sentenza de qua - rilevava: che il 1° agosto 2021 il medesimo aeromobile avrebbe dovuto Pt_1
eseguire la rotazione Catania-BE-Catania-Verona; che il 1° agosto 2021 vi erano però avverse condizioni meteorologiche presenti sullo scalo aeroportuale di BE OR Al ER “che impedivano il decollo e l'atterraggio dei voli”; che “dette condizioni meteo avevano determinato un ritardo in quanto la tratta Catania-Verona [oggetto di contestazione] doveva essere effettuata con lo stesso velivolo proveniente da BE”; che “la tratta Catania-Verona doveva essere effettuata da un aeromobile proveniente da BE e che pertanto le condizioni atmosferiche di altro aeroporto avevano determinato un ritardo anche per gli altri voli programmati, tra cui anche per il volo oggetto del presente procedimento”.
Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Giudice di primo grado a riconoscere l'eccezionalità dell'evento occorso ed il nesso di causalità intercorrente tra tale evento ed il posticipo a destinazione del volo NO7523 Catania-Verona 1° agosto 2021, con conseguente non debenza della pretesa compensazione ai sensi dell'art. 5 par. 3 Reg. CE 261/04.
Invece, il Giudice di Prime cure – contraddittoriamente – approdava alla conclusione per cui: “Le condizioni meteo non possono essere valutate come condizione eccezionale per il caso che ci occupa” in quanto “la compagnia aerea doveva tenere conto che i problemi che coinvolgono altre tratte inevitabilmente creano problemi e disservizi a catena sui voli successivi”, riconducendo quanto occorso nell'alveo del c.d. “rischio di impresa”.
pagina 4 di 10 Peraltro, a suo dire, non aveva “fornito una documentazione dettagliata, idonea a Parte_1 dimostrare l'assenza di colpa in capo alla stessa, consistente nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione in esame adottando differenti misure del caso”.
Giova ora procedere alla disamina dei motivi di appello.
L'odierna appellante eccepisce che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto che “le parti attrici abbiano stipulato il contratto di trasporto con la società convenuta” ed abbia quindi erroneamente applicato al caso de quo l'art. 1218 c.c.
Effettivamente, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente un contratto di trasporto tra e i passeggeri rappresentati da “ e conseguentemente nel Parte_1 CP_5 CP_5
considerare applicabili i rimedi previsti dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale (che avrebbero, peraltro, posto in capo agli attori l'onere di provare il fondamento della propria pretesa e dei presunti danni, secondo la regola in punto onere probatorio ex art. 2697 c.c.; onere non assolto).
Va, infatti, precisato che la materia di cui è causa trova la sua specifica ed analitica disciplina nel
Regolamento CE n. 261/2004, che “istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato” e nel quale
è racchiusa la disciplina, precisa ed esaustiva, da applicarsi alle fattispecie riguardanti i servizi forniti dai vettori aerei.
Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti di causa e dall'apparato probatorio predisposto dalle parti è emerso che il ritardo del volo oggetto del presente giudizio è dipeso da una “condizione meteorologica avversa” di rilevanza tale da precludere all'aeromobile il decollo in condizioni di sicurezza.
Per tali ragioni, deve ritenersi ascrivibile nell'alveo delle “circostanze eccezionali” idonee ad escludere la responsabilità del vettore, secondo quanto qui di seguito esposto.
Il Reg. CE n. 261/2004 (così come la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999), pur ponendo a carico dei vettori una presunzione di responsabilità circa i danni subiti dai passeggeri conseguenti al ritardo o alla cancellazione dei voli, ammette la prova liberatoria da parte delle compagnie aeree.
Queste ultime, infatti, possono dimostrare che l'evento (il ritardo o la cancellazione) è dipeso da una circostanza eccezionale, non addebitabile ab origine allo stesso vettore e non altrimenti evitabile.
Tale principio è sancito dall'art. 5 comma 3 del Reg. CE n. 261/2004, che testualmente prevede: “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
pagina 5 di 10 La compagnia aerea, pertanto, non è responsabile se la cancellazione o il ritardo sono dovute al manifestarsi di una “circostanza eccezionale” e se la compagnia ha adottato tutte le misure idonee - secondo un criterio di ragionevolezza - ad evitare l'evento.
Il Reg. CE n. 261/2004 non fornisce la definizione di “circostanza eccezionale”, limitandosi ad indicare, al considerando n. 14 e n. 15, una serie di eventi che, sulla base di una valutazione da compiersi caso per caso, possono esonerare il vettore dall'obbligo della compensazione.
Sul punto, fondamentale deve ritenersi l'apporto elargito dalla giurisprudenza, che ha indicato i presupposti necessari affinchè si possa ritenere integrata una “circostanza eccezionale”.
La Corte di Giustizia (sentenza 31.01.2013 C-12/11 ha precisato che sono circostanze Per_1 eccezionali tutte quelle che “sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura o gravità”.
Dal canto suo, la Commissione Europea ha provveduto a stilare un elenco degli accadimenti da ricondurre nella categoria delle “circostanze eccezionali” quali cause di esclusione della responsabilità del vettore. Alla categoria n. 10 vengono annoverate le “condizioni meteo incompatibili con la sicurezza del volo, qualora si possano prevedere condizioni meteo nell'aeroporto di partenza, nell'aeroporto di arrivo e lungo l'itinerario previsto per il volo dell'aeromobile”, alla categoria n. 11 la “chiusura dell'aeroporto di partenza o dell'aeroporto di arrivo a causa delle condizioni meteo”, alla categoria n. 12 le “condizioni meteo che derivino da limitazioni di capacità nell'aeroporto di arrivo o nell'aeroporto di partenza”.
Infine, anche la giurisprudenza di merito concorda nel ritenere che le “circostanze metereologiche” debbano considerarsi circostanze eccezionali che esorbitano dal controllo della Compagnia aerea, la quale non potrà dunque essere ritenuta responsabile del non esatto adempimento (ex multis, Giudice di
Pace di Catania, sentenza n. 932/2019, Giudice di Pace di Ragusa, sentenza n. 78/2020).
Con particolare riferimento al caso che ci occupa, riguardo al rilievo da riconoscere alla sequenzialità dei voli, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
La circostanza eccezionale può legittimamente essere invocata dal vettore, anche nell'ipotesi in cui l'evento occorso concerna la tratta precedentemente operata dal medesimo velivolo, deputato poi a compiere il volo per cui è causa.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenza emessa l'11.06.2020 nella causa
C-74/19, in cui viene espresso il principio di diritto secondo cui: “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, un vettore aereo operativo può avvalersi di
pagina 6 di 10 una «circostanza eccezionale» che ha inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile”.
La Corte di Giustizia Europea approda a tale conclusione dopo aver evidenziato la formulazione testuale dei considerando 14 e 15 Reg. n. 261/2004, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo;
né gli uni né l'altro, invero, limitano la facoltà riconosciuta ai vettori aerei operativi di avvalersi di una
«circostanza eccezionale» alla sola ipotesi in cui tale circostanza abbia inciso sul volo ritardato o cancellato, escludendo l'ipotesi in cui detta circostanza abbia inciso su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile.
Inoltre, secondo la Corte, avuto riguardo alle modalità di gestione degli aeromobili da parte dei vettori aerei, non può trascurarsi la circostanza di fatto di per cui, rispetto a talune categorie di voli, uno stesso aeromobile può effettuare più voli successivi nel corso di una stessa giornata, facendo sì che ogni circostanza eccezionale che incide su un aeromobile possa ripercuotersi sul volo o sui voli successivi di tale aeromobile.
Anche la giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Trapani sentenza n. 963/2018) si è trovata ad esprimersi su casi simili a quello de quo, in cui le «circostanze eccezionali» dedotte dal vettore riguardano non già direttamente il volo acquistato dall'odierna parte appellante, bensì un volo precedentemente effettuato dall'aeromobile, poi destinato ad operare anche su tale secondo volo.
Rispetto a tali ipotesi, è stato riconosciuto che persino le difficoltà organizzative possano essere annoverate tra le circostanze eccezionali escludenti la responsabilità del vettore.
Orbene, il rispetto della normativa vigente e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, avrebbe dovuto condurre ad escludere la pretesa compensazione pecuniaria per il posticipo del volo NO7523 del 1° agosto 2021 Catania-Verona, alla luce della documentata esimente.
Risultano altresì disattesi dal Giudice di pace i principi enucleati dalla Corte di Giustizia in relazione alle “condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili” che il vettore deve attuare per limitare l'incidenza dell'evento avverso.
Invero, la citata Corte ha avuto modo di chiarire che il vettore aereo che vuole andare esente da responsabilità ha l'onere di dimostrare che il ritardo non si sarebbe comunque potuto evitare con
“misure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione” (sentenza Eglītis e Ratnieks, C-294/10, EU:C:2011:303, punto 25).
Ritenere che - in una situazione come quella appena descritta - potesse operare il proprio Parte_1
volo nelle tempistiche originariamente pianificate, è del tutto irragionevole.
pagina 7 di 10 Anche la giurisprudenza comunitaria è chiara nell'escludere che si possano richiedere al vettore sacrifici insopportabili, alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione
(v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, e causa C-315/15, EU:C:2017:342, punti Per_2 Per_3
29 e 34).
Non si può, ad esempio, pretendere che in ogni aeroporto – italiano, europeo ed extraeuropeo – ogni
Compagnia abbia a disposizione un aeromobile di riserva, per qualsiasi evenienza, poiché ciò sarebbe economicamente insostenibile e non compensabile, se non con costi elevatissimi per l'utenza (cfr. sentenza CGUE C-294/10).
Né l'art. 5, par. 3, del reg. n. 261/2004 può essere interpretato come atto ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo tra un volo e l'altro in modo da evitare ritardi, applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali;
occorre, invece, analizzare, caso per caso, in concreto, le circostanze rispetto alle quali il vettore aereo è tenuto a programmare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di un determinato margine di tempo, in modo tale da essere in grado, ove possibile, di effettuare il volo dopo che le circostanze eccezionali siano venute meno (sentenza del 12 maggio 2011, causa C-294/10).
In definitiva, questo giudice ritiene che, i fatti – nel caso di specie – determinanti il ritardo, possano senz'altro ricondursi nell'ambito delle circostanze eccezionali rilevanti ex art. 5 comma 3 del regolamento n. 261/2004.
Dunque, il ritardo del volo NO 7253 del 1° agosto 2021 sulla tratta Catania-Verona è imputabile esclusivamente alle avverse condizioni meteo.
Il ricorrere di tale circostanza eccezionale è adeguatamente comprovato dalla produzione documentale di parte appellante.
Invero, la diversione operata a causa delle condizioni meteorologiche avverse risulta registrata dal
Comandante dell'aeromobile marche I-NEOW nel rispettivo report di viaggio (“Pilot Voyage Report”, doc. 4ter), in cui vengono riportati tutti i dati tecnici dell'aeromobile e della rotazione operata il giorno
1° agosto 2021.
In tale report, il Comandante riporta altresì la necessità di effettuare: “
1.000 KG extra di carburante a causa delle cattive condizioni meteo a destinazione [ossia BE] presenti e previste, così come in alternativa con diversione su VRN [Verona] a causa del meteo”.
Emerge inoltre per tabulas che - a fronte dell'imprevedibile diversione del primo volo della rotazione e conseguente riprogrammazione della tratta successiva - in attesa del miglioramento delle condizioni pagina 8 di 10 meteo sullo scalo di BE, provvedeva ad informare i passeggeri di Catania presentatisi Parte_1
in aeroporto, assistendoli durante l'attesa con offerta di cibi e bevande (cfr. doc. 5 fascicolo I grado).
Infine, che le condizioni meteorologiche avverse verificatesi il 1° agosto 2021 sull'aeroporto di
BE OR Al ER abbiano comportato il dirottamento di n. 14 voli in arrivo su tale scalo – incluso il volo NO7081 Catania-BE (tratta precedente e parte della medesima rotazione) - è stato Pt_1
riportato su articoli di stampa di varie testate giornalistiche (cfr. doc. 7 fascicolo I grado).
Risulta pertanto documentalmente provato che il volo de quo non sia potuto decollare in orario dall'aeroporto di Catania a causa delle avverse condizioni metereologiche, costituenti circostanza eccezionale, imprevedibile ed estranea al controllo di con la conseguenza che nessuna Parte_1 responsabilità potrà essere imputata all'odierna appellante in ordine ai fatti di causa.
Nel senso dell'eccezionalità e della imprevedibilità dell'evento occorso in data 1.08.2021 sul volo
NO7081 si sono espressi peraltro il Giudice di Pace di Catania con sentenza n. 1821/2022 e il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2578/2024.
Tutto ciò premesso, avendo il giudice di prime cure omesso di applicare al caso di specie il Reg. CE
261/2004 ed i principi fissati dalla Corte di Giustizia Europea (in merito alla qualifica di circostanze eccezionali, alla loro rilevanza e deduzione rispetto ai voli successivi, nonchè alle misure
“tecnicamente ed economicamente sostenibili” che un vettore deve assumere a fronte di un evento imprevisto) l'appello va accolto, con riforma integrale della sentenza appellata e conseguente rigetto della domanda attorea di primo grado.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione IV, in persona della Dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa n. 6686/2023 R.G. avente per oggetto l'appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 3155/2022, così provvede: dichiara la contumacia di parte appellata;
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea di primo grado, dichiarando infondata ogni pretesa azionata dalla società , in nome e per Controparte_5
conto di , , e;
CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
dichiara il diritto di alla ripetizione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Catania n. 3155/2022;
pagina 9 di 10 condanna parte appellata al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di I grado in € 300,00 per compensi professionali ,oltre spese generali, iva e cpa come per legge e per questa fase in € 91.50 per spese e € 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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