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Articolo 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 404
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Legge 19 ottobre 1999, n. 404
Articolo 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 404
Versione
10 novembre 1999
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 novembre 1999
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