Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2022/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente. dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere dott.ssa MONICA CACACE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/2017 avente ad oggetto ordinanza decisoria resa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale, Sez. XI civile, rg. n.13293/2016, pubblicata in data 23/02/2017, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSARA FILIPPO e dell'avv. MASSARA CARLO DOMENICO
( ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
FRANCESCO CRISPI N. 62 80121 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAVALLARO STEFANIA e dell'avv. LAUDADIO SABINO ( ) C.F._3
VIA CARACCIOLO N. 15 80100 NAPOLI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA DI SANTA COSTANZA, 13 00198 ROMA
APPELLATA
pagina 1 di 6
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, assumendo di aver Controparte_1
ricevuto 12 incarichi dalla al fine di rappresentarla in giudizi Controparte_1
pendenti innanzi il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli;
di aver inviato preavvisi di fattura alla per il pagamento delle proprie prestazioni Controparte_1
professionali; a nulla sarebbero valse le istanze di pagamento rivolte nei confronti della la con lettera del 18/06/2015 respingeva Controparte_1 Controparte_1
la richiesta di pagamento facendo riferimento ad intese scritte intercorse fra le parti;
l'avvocato Massara invitava la alla negoziazione assistita, a cui Controparte_1
faceva seguito incontro tra le parti conclusosi negativamente. Chiedeva al Tribunale di
Napoli così provvedere: “1) accertare dichiarare che è tenuta a Controparte_1
pagare in favore dell'avv. le somme di sua spettanza per spese Parte_1
anticipate e competenze dovute per l'intera opera professionale dalla stessa prestata per la difesa nei venti giudizi menzionati in premessa, nella misura indicata nelle parcelle esibite ovvero nella misura maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà di giustizia;
2) per l'effetto condannare a pagare in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 23.141,10 a titolo di spese e compensi professionali,
[...]
risultante dalle parcelle prodotte in atti, corrispondente all'entità ed alla qualità dell'opera svolta ed alla tariffa professionale esibita ed alle spese documentate o la maggior o minor somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla maturazione del credito e cioè dall'invio della parcella al soddisfo, oltre il maggior danno da svalutazione monetaria, 3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rilevando l'infondatezza delle avverse pretese. Il Tribunale in composizione pagina 2 di 6 collegiale, a seguito dello scioglimento di riserva, decideva la causa con ordinanza con la quale così disponeva: “1. Rigetta la domanda, 2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.600 per compenso oltre s.g. IVA e CPA in favore di parte resistente”. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato alla in data 31/03/2017, chiedendo Controparte_1
“1) dichiarare nulla ed in ogni caso annullare l'impugnata ordinanza n. 13292/16 ed in riforma della stessa accertare e dichiarare che la è tenuta a pagare Controparte_1
in favore dell'avv. le somme di sua spettanza per spese anticipate e Parte_1
competenze dovute per l'intera opera professionale dalla stessa prestata per la difesa nei giudizi menzionati nella premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio di I grado, nella misura indicata nelle parcelle esibite ovvero nella misura maggiore o minore che
l'adita Corte d'Appello riterrà secondo sua giustizia;
2) per l'effetto condannare
[...]
a pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€ 23.141,10 a titolo di spese e compensi professionali, risultante dalle parcelle prodotte in atti, corrispondente all'entità ed alla qualità dell'opera svolta ed alla tariffa professionale esibita ed alle spese documentate o la maggior o minor somma che l'adito
Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla maturazione del credito e cioè dall'invio della parcella al soddisfo, oltre il maggior danno da svalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da porsi a carico del soccombente”.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e Controparte_1
l'infondatezza del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto con vittoria di spese.
Le parti precisavano le conclusioni come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc così come richiamate in epigrafe onde, con ordinanza in data 11.10.2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, rileva la Corte che l'appello in esame è certamente inammissibile, come eccepito tempestivamente anche dalla difesa della parte appellata.
pagina 3 di 6 Ed invero, poiché l'oggetto della domanda è relativo agli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali vantate dall'avv. nei confronti Parte_1
della occorre richiamare l'articolo 14 del D.Lgs. n.150 del 2011 che, Controparte_1
nel mutuare il rito sommario quale regola per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi con riferimento alle anzidette materie, al comma 4 prevede espressamente che:”L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Il giudizio di primo grado, infatti, è stato definito dal Tribunale di Napoli con ordinanza collegiale ex art.702 bis e ss cpc ed in applicazione del disposto di cui all'art. 14 D.Lgs.
150/2011, trattandosi di azione volta al recupero di compensi relativi ad asserite attività professionali svolte dall'Avv. , onde l'unico gravame esperibile era ed è il ricorso Pt_1
in NE ex art. 111 Cost.
D'altra parte, poi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ritenere che l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 non sia appellabile, ma solo impugnabile con ricorso straordinario per NE (cfr. ex multis:
NE n 31431/2024; NE 194 del 2020; Cass. SS.UU. 4485/2018; Cass.
5843/2017; NE n. 4002 del 2016; NE n. 12411 n. 2017 ed in numerose pronunce delle Corti di merito). Tanto è a dirsi non solo per le controversie sorte in relazione al quantum debeatur, ma anche a tutte le controversie sull'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito sommario prescritto dall'articolo art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Tali principi, infine, hanno trovato conferma in una recente pronuncia delle Sezioni Unite della NE ove è stato stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur (cfr. anche Cass. n. 26778 del 2018).
pagina 4 di 6 In considerazione di tutto quanto sopra detto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello con la conseguente conferma dell'impugnata ordinanza.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del secondo grado del giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez.
Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stati gli appelli respinti, l'appellante principale e quello incidentale hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ordinanza decisoria resa dal Tribunale di Napoli in Parte_1
composizione collegiale, Sez. XI civile, rg. n.13293/2016, pubblicata in data 23/02/2017, ed avverso la , così provvede: Controparte_1
A) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
B) Condanna l'appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle CP_1
spese di lite del presente grado che liquida in Euro 220,00 per spese ed € 2.784,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili.
C) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a pagina 5 di 6 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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