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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
415/22 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 07.10.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
TT RL per i ricorrenti e l'avv. Danilo Della Rosa in sostituzione dell'avv. Paolo Bonetti per parte resistente . CP_1
L'avv. TT RL conclude come da note conclusive depositate il 07.10.25.
L'avv. Danilo Della Rosa conferma l'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata per l'anno
2016 e conclude per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 415/2022
Promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente CP_2 C.F._1 in via Manzano n. 35, in proprio e quale legale rappresentante della società T.&T.
[...]
c.f./p. iva , corrente in 33047 Remanzacco (UD), via Controparte_3 P.IVA_1
Strada di Salt n. 36, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TT RL
-ricorrenti- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO e Paolo
BONETTI
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanze di ingiunzione sulle seguenti conclusioni di parte
RICORRENTI: nel merito, dichiarare la parziale cessata materia del contendere in ordine all'impugnazione delle ordinanze-ingiunzione emesse dall' nei confronti della T.&T. nella sua qualità di CP_1 CP_3 obbligato in solido con il signor per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, in ragione CP_2 dell'annullamento - intervenuto in corso di causa - delle medesime e delle relative sanzioni da parte della Resistente, avendo quest'ultima riconosciuto l'integrale e tempestivo versamento da parte della delle ritenute previdenziali ed assistenziali indicate negli accertamenti delle violazioni;
CP_3 per l'effetto, condannare l' alla rifusione integrale delle spese della presente causa, tenuto conto CP_1 del principio della soccombenza c.d. “virtuale” in cui è incorsa Controparte;
− nel merito, con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall' nei confronti della T.&T. CP_1
nella sua qualità di obbligato in solido con il signor per l'annualità 2016, CP_3 CP_2 accertare la fondatezza della domanda proposta dai Ricorrenti avente ad oggetto la rettifica in diminuzione della sanzione originariamente irrogata, effettuata in corso di causa dall' , e, ritenuto CP_1 il pagamento della somma di euro 4.947,03 effettuato dalla Ricorrente nei termini indicati dalla
Resistente con propria nota d.d. 10.02.2025 depositata in causa, disporre l'integrale compensazione delle spese in parte qua.
CP_1 nel caso non intervenga il pagamento si chiede di condannare il sig. al pagamento CP_2 della somma di € 4.940,43 relativamente alla ordinanza ingiunzione 283707 (e 288316) riguardante l'anno 2016; qualora, invece, nelle more controparte attesti e depositi il pagamento della sopra citata somma, si chiede la cessazione della materia del contendere. In ogni caso con la compensazione delle spese, vista la reciproca soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso d.d. 24.06.2022, e la società T.&T. CP_2 Controparte_3 uale obbligata in solido impugnavano le seguenti ordinanze-ingiunzioni emesse
[...] dall' con le quali erano state irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in CP_1 ragione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali:
n. 283704 (anno 2012), 283705 (anno 2013), 283706 (anno 2014), 139418 (anno 2015), 283707 (anno
2016) emesse nei confronti della nonché le ordinanze ingiunzioni n. 288320 (anno 2012), CP_5
288317 (anno 2013), 292895 (anno 2014), 144077 (anno 2015), 288316 (anno 2016) emesse nei confronti di CP_2
Si costituiva in giudizio provvedendo ad annullare in corso di causa le ordinanze ingiunzioni CP_1 per gli anni dal 2012 al 2015.
Per quanto attiene alla sanzione amministrativa dell'anno 2016, prima la stessa veniva rideterminata da nella misura minima di € 10.000,00 (vedasi il deposito in giudizio di del 23.2.2023), CP_6 CP_1 facendo seguito al messaggio dell'Istituto n. 3516 del 27.9.2022, e successivamente veniva ulteriormente ridotta da sulla base dell'art. 23 del D.L. 488/2023 (convertito in legge n. CP_1 85/2023). Pertanto, con memoria del 10.2.2025, relativamente alle ordinanze ingiunzioni n. CP_1
283707 e 288316 (inadempienze dell'anno 2016), considerato che il debito residuo contributivo ammontava ad € 3.293,62 (avendo i ricorrenti effettuato un pagamento parziale ante causam in relazione alle mensilità 10/2016 e 11/2016), rideterminava la sanzione nella misura di 1,5 volte la somma contributiva dovuta, ovverosia nell'importo di € 4.940,43.
Quindi, i ricorrenti provvedevano in corso di causa al pagamento della sanzione per le inadempienze dell'anno 2016 (cfr. nota dei ricorrenti depositata il 07.10.25 e verbale di udienza dd. 07.10.25).
Depositate note conclusive, all'udienza del 07.10.25 le parti discutevano la causa e concludevano come in epigrafe;
quindi, il Giudice pronunciava sentenza.
Così riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene, innanzitutto, il Giudice che debba essere pronunciata la cessazione della materia del contendere quanto alle ordinanze ingiunzione relative agli anni dal 2012 al 2015, avendo provveduto, nel corso del processo, all'annullamento CP_1
delle stesse.
Quanto alle ordinanze ingiunzioni n. 283707 e 288316 (inadempienze dell'anno 2016), rileva il
Giudice come sia incontestato da parte di che vi fosse stato un parziale pagamento ante causam CP_1 in relazione alle mensilità 10/2016 e 11/2016 e, tuttavia, è altrettanto incontestato da parte dei ricorrenti che fosse rimasto, anche in corso di causa, il debito contributivo residuo pari ad € 3.293,62.
Al riguardo, osserva il Giudice che, in corso di causa, , richiamando il messaggio di n. CP_1 CP_1
3516 dd. 27.09.22, depositava in giudizio il 23.02.23 la rettifica alle ordinanze ingiunzioni n. 283707
e 288316 (relative alle inadempienze dell'anno 2016) che rideterminava la sanzione nella misura di
€ 10.000,00.
Con memoria dd. 10.02.25, poi, , richiamando il messaggio di n. 1931 del 23.5.2023, CP_1 CP_1 depositava in causa ulteriore rettifica alle ordinanze ingiunzioni n. 283707 e 288316 (relative alle inadempienze dell'anno 2016) che rideterminava la sanzione nella misura di 1,5 volte la somma contributiva dovuta (€ 3.293,62), ovverosia nell'importo di € 4.940,43.
Evidenzia, allora, il Giudice come in corso di causa sia intervenuta anche una modifica al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ad opera dell'art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, il cui comma 1 ha previsto, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato: “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito delle descritte modifiche del quadro normativo, ha emesso il Messaggio 24 CP_1 CP_1 maggio 2023 n. 1931 (Oggetto: Sanzioni amministrative - Decreto Lavoro - Sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali - Istruzioni per la gestione delle ordinanze- ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione), il quale precisa che: “…..la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della
Costituzione, all'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n.
193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (cfr. l'articolo 2, secondo comma, del c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, “più mite”, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall' . CP_7
Anche la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 199/23) ha statuito che “…..la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior»
(sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza
n. 193 del 2016); che nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio…”.
Ciò detto, a parere del Giudicante, l'importo della sanzione amministrativa per le inadempienze relative all'anno 2016, come rideterminato da nella misura di € 4.940,43, coincidendo con la CP_1 sanzione minima, è corretto e congruo.
Ebbene, all'udienza dd. 07.10.25 le parti hanno dato atto che i ricorrenti hanno provveduto in data
02.10.25 al pagamento della sanzione amministrativa di €. 4.940,43. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche con riferimento alle ordinanze ingiunzioni relative all'anno 2016.
Infine, la parziale soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione per 1/3 tra le parti delle spese di lite e la condanna di al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, dei 2/3 delle CP_1 spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14 (valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00) con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ dichiara cessata la materia del contendere;
▪ compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la al pagamento, in favore CP_1
dei ricorrenti, dei 2/3 delle spese del giudizio, che liquida per l'intero in € 4.201,00 a titolo di compenso ed € 43,00 per spese, oltre agli accessori di legge.
Udine, 07.10.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 07.10.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
TT RL per i ricorrenti e l'avv. Danilo Della Rosa in sostituzione dell'avv. Paolo Bonetti per parte resistente . CP_1
L'avv. TT RL conclude come da note conclusive depositate il 07.10.25.
L'avv. Danilo Della Rosa conferma l'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata per l'anno
2016 e conclude per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 415/2022
Promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente CP_2 C.F._1 in via Manzano n. 35, in proprio e quale legale rappresentante della società T.&T.
[...]
c.f./p. iva , corrente in 33047 Remanzacco (UD), via Controparte_3 P.IVA_1
Strada di Salt n. 36, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TT RL
-ricorrenti- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO e Paolo
BONETTI
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanze di ingiunzione sulle seguenti conclusioni di parte
RICORRENTI: nel merito, dichiarare la parziale cessata materia del contendere in ordine all'impugnazione delle ordinanze-ingiunzione emesse dall' nei confronti della T.&T. nella sua qualità di CP_1 CP_3 obbligato in solido con il signor per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, in ragione CP_2 dell'annullamento - intervenuto in corso di causa - delle medesime e delle relative sanzioni da parte della Resistente, avendo quest'ultima riconosciuto l'integrale e tempestivo versamento da parte della delle ritenute previdenziali ed assistenziali indicate negli accertamenti delle violazioni;
CP_3 per l'effetto, condannare l' alla rifusione integrale delle spese della presente causa, tenuto conto CP_1 del principio della soccombenza c.d. “virtuale” in cui è incorsa Controparte;
− nel merito, con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall' nei confronti della T.&T. CP_1
nella sua qualità di obbligato in solido con il signor per l'annualità 2016, CP_3 CP_2 accertare la fondatezza della domanda proposta dai Ricorrenti avente ad oggetto la rettifica in diminuzione della sanzione originariamente irrogata, effettuata in corso di causa dall' , e, ritenuto CP_1 il pagamento della somma di euro 4.947,03 effettuato dalla Ricorrente nei termini indicati dalla
Resistente con propria nota d.d. 10.02.2025 depositata in causa, disporre l'integrale compensazione delle spese in parte qua.
CP_1 nel caso non intervenga il pagamento si chiede di condannare il sig. al pagamento CP_2 della somma di € 4.940,43 relativamente alla ordinanza ingiunzione 283707 (e 288316) riguardante l'anno 2016; qualora, invece, nelle more controparte attesti e depositi il pagamento della sopra citata somma, si chiede la cessazione della materia del contendere. In ogni caso con la compensazione delle spese, vista la reciproca soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso d.d. 24.06.2022, e la società T.&T. CP_2 Controparte_3 uale obbligata in solido impugnavano le seguenti ordinanze-ingiunzioni emesse
[...] dall' con le quali erano state irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in CP_1 ragione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali:
n. 283704 (anno 2012), 283705 (anno 2013), 283706 (anno 2014), 139418 (anno 2015), 283707 (anno
2016) emesse nei confronti della nonché le ordinanze ingiunzioni n. 288320 (anno 2012), CP_5
288317 (anno 2013), 292895 (anno 2014), 144077 (anno 2015), 288316 (anno 2016) emesse nei confronti di CP_2
Si costituiva in giudizio provvedendo ad annullare in corso di causa le ordinanze ingiunzioni CP_1 per gli anni dal 2012 al 2015.
Per quanto attiene alla sanzione amministrativa dell'anno 2016, prima la stessa veniva rideterminata da nella misura minima di € 10.000,00 (vedasi il deposito in giudizio di del 23.2.2023), CP_6 CP_1 facendo seguito al messaggio dell'Istituto n. 3516 del 27.9.2022, e successivamente veniva ulteriormente ridotta da sulla base dell'art. 23 del D.L. 488/2023 (convertito in legge n. CP_1 85/2023). Pertanto, con memoria del 10.2.2025, relativamente alle ordinanze ingiunzioni n. CP_1
283707 e 288316 (inadempienze dell'anno 2016), considerato che il debito residuo contributivo ammontava ad € 3.293,62 (avendo i ricorrenti effettuato un pagamento parziale ante causam in relazione alle mensilità 10/2016 e 11/2016), rideterminava la sanzione nella misura di 1,5 volte la somma contributiva dovuta, ovverosia nell'importo di € 4.940,43.
Quindi, i ricorrenti provvedevano in corso di causa al pagamento della sanzione per le inadempienze dell'anno 2016 (cfr. nota dei ricorrenti depositata il 07.10.25 e verbale di udienza dd. 07.10.25).
Depositate note conclusive, all'udienza del 07.10.25 le parti discutevano la causa e concludevano come in epigrafe;
quindi, il Giudice pronunciava sentenza.
Così riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene, innanzitutto, il Giudice che debba essere pronunciata la cessazione della materia del contendere quanto alle ordinanze ingiunzione relative agli anni dal 2012 al 2015, avendo provveduto, nel corso del processo, all'annullamento CP_1
delle stesse.
Quanto alle ordinanze ingiunzioni n. 283707 e 288316 (inadempienze dell'anno 2016), rileva il
Giudice come sia incontestato da parte di che vi fosse stato un parziale pagamento ante causam CP_1 in relazione alle mensilità 10/2016 e 11/2016 e, tuttavia, è altrettanto incontestato da parte dei ricorrenti che fosse rimasto, anche in corso di causa, il debito contributivo residuo pari ad € 3.293,62.
Al riguardo, osserva il Giudice che, in corso di causa, , richiamando il messaggio di n. CP_1 CP_1
3516 dd. 27.09.22, depositava in giudizio il 23.02.23 la rettifica alle ordinanze ingiunzioni n. 283707
e 288316 (relative alle inadempienze dell'anno 2016) che rideterminava la sanzione nella misura di
€ 10.000,00.
Con memoria dd. 10.02.25, poi, , richiamando il messaggio di n. 1931 del 23.5.2023, CP_1 CP_1 depositava in causa ulteriore rettifica alle ordinanze ingiunzioni n. 283707 e 288316 (relative alle inadempienze dell'anno 2016) che rideterminava la sanzione nella misura di 1,5 volte la somma contributiva dovuta (€ 3.293,62), ovverosia nell'importo di € 4.940,43.
Evidenzia, allora, il Giudice come in corso di causa sia intervenuta anche una modifica al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ad opera dell'art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, il cui comma 1 ha previsto, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato: “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito delle descritte modifiche del quadro normativo, ha emesso il Messaggio 24 CP_1 CP_1 maggio 2023 n. 1931 (Oggetto: Sanzioni amministrative - Decreto Lavoro - Sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali - Istruzioni per la gestione delle ordinanze- ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione), il quale precisa che: “…..la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della
Costituzione, all'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n.
193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (cfr. l'articolo 2, secondo comma, del c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, “più mite”, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall' . CP_7
Anche la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 199/23) ha statuito che “…..la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior»
(sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza
n. 193 del 2016); che nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio…”.
Ciò detto, a parere del Giudicante, l'importo della sanzione amministrativa per le inadempienze relative all'anno 2016, come rideterminato da nella misura di € 4.940,43, coincidendo con la CP_1 sanzione minima, è corretto e congruo.
Ebbene, all'udienza dd. 07.10.25 le parti hanno dato atto che i ricorrenti hanno provveduto in data
02.10.25 al pagamento della sanzione amministrativa di €. 4.940,43. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche con riferimento alle ordinanze ingiunzioni relative all'anno 2016.
Infine, la parziale soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione per 1/3 tra le parti delle spese di lite e la condanna di al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, dei 2/3 delle CP_1 spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14 (valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00) con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ dichiara cessata la materia del contendere;
▪ compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la al pagamento, in favore CP_1
dei ricorrenti, dei 2/3 delle spese del giudizio, che liquida per l'intero in € 4.201,00 a titolo di compenso ed € 43,00 per spese, oltre agli accessori di legge.
Udine, 07.10.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia