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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3042 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. BORROMETI MARCELLA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il sig. era titolare di pensione cat. INVCIV n.07018387 Parte_1
sin dal 01.10.2002, con diritto all'indennità di accompagnamento;
a
Pagina 1 di 3 seguito di visita di revisione, l lo riconobbe invalido solo all'80% CP_1
e conseguentemente revocò l'indennità di accompagnamento;
il sig.
propose ricorso per a.t.p. all'esito del quale fu riconosciuto Pt_1
invalido al 100% con diritto all'accompagnamento a decorrere dal
11.5.2017; con lettera raccomandata n.68952705261-0 (doc. 3) datata
30.07.2018 l di Ragusa comunicò al sig. che “nel periodo CP_1 Pt_1
che va dal 01.06.2017 al 31.10.2017 sono state pagati €2.577,15 in più sulla Sua pensione cat INVCIV n.07018387” chiedendo la restituzione di tal importo;
con successiva missiva del 19.10.2018, l comunicò a CP_2
riliquidazione d'ufficio della predetta prestazione a mente di un conguaglio, fino al 30.11.2018, pari ad €3.098,10.
Il sig. ha proposto ricorso negando di dovere alcunché all' Pt_1 CP_1
ed anzi vantandosi creditore degli importi arretrati in virtù del decreto di omologa con cui si concluse il predetto procedimento per a.t.p. per residui € 6.191,60.
Ha quindi chiesto dichiararsi illegittimo il provvedimento del 19.10.2018
e condannarsi l'istituto a pagargli i predetti arretrati.
L si è costituito rappresentando che “il provvedimento del 2018 CP_1
era solo una quantificazione di rapporti di dare e avere, tale per cui veniva calcolata la prestazione pensione + accompagnamento e trattenuta la parte relativa alla pensione già a suo tempo pagata” e che effettivamente rimanevano da pagare gli arretrati, di cui l ha CP_2
disposto il pagamento. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
Essendo documentato il pagamento da parte dell (doc. 1) ed CP_1
avendo l chiarito di non pretendere alcuna restituzione da parte CP_2
del ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere poste a carico dell , stante la pacifica CP_1
Pagina 2 di 3 erroneità della comunicazione del luglio 2018 con cui veniva richiesta la restituzione di somme indebitamente erogate;
ed essendo altrettanto pacifico che l non ha pagato gli arretrati dovuti. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.000 oltre CP_1
i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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