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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Giorgio Murru CONSIGLIERE
Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 299 di R.G. dell'anno 2022, proposta da con sede in Cagliari, in persona del Direttore Centrale e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Ing. elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio del Prof. Avv. Parte_1
Massimo Corrias, PEC fax 070/682975, che la rappresenta e difende Email_1 in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso in appello con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'artt. 125 c.p.c., 1°comma, e dell'art. 136 c.p.c., 3° comma, al predetto indirizzo PEC e fax ogni comunicazione
APPELLANTE
CONTRO
, assistito e difeso dall'avv. Daniele Biagini per delega conferita in primo grado Controparte_2 ed inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, ed elettivamente domiciliato, in questa fase al domicilio digitale pec: e domicilio fisico sito in Cagliari, Via Paoli n. Email_2
7, studio Avv. Stefano Caredda,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2015 ha agito in giudizio davanti alla Controparte_2 sezione lavoro del Tribunale di Cagliari nei confronti di per dedurre di lavorare alle _1 sue dipendenze dal 19.11.2009, in forza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con profilo professionale di “operatore di esercizio”, parametro retributivo 140 (area professionale III- area operativa di esercizio-sezione automobilistico, filoviario, tranviario-ruolo 38) del CCNL
Autoferrotramvieri e Internavigatori.
1 Ha soggiunto, peraltro, di avere prestato la medesima attività lavorativa, già prima della suddetta assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze di in virtù di un Controparte_3 contratto a tempo determinato, dal 05/11/2007 al 04/11/2008, poi prorogato fino al 04/11/2009, con qualifica di operatore di esercizio e mansioni effettive di autista, senza che gli fosse stata riconosciuta da l'anzianità di servizio e/o lavorativa pregressa, maturata dalla data _1 del 05/11/2007, durante il periodo di lavoro a tempo determinato, malgrado l'identità di mansioni, qualifica e contenuto professionale tra i due periodi di lavoro, con evidente condotta discriminatoria della datrice di lavoro.
In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 2, lett. c, punti 1/1 e 2/1 del CCNL
Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27/11/2000, che prevede che all'operatore di esercizio spetti, decorsi otto anni di guida effettiva, il superiore parametro 158, giàcché a tali fini il servizio prestato in virtù di rapporti a tempo determinato deve essere computato per intero, come invece non accaduto nel suo caso.
Sotto altro profilo il ricorrente ha, invece, dedotto la violazione della disciplina contrattuale dettata dal CCNL del 25/07/1997, come modificata dall'art. 3, lett. c, del richiamato CCNL del
27/11/2000, che ha previsto, senza distinguere tra rapporto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, che “il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti”, precisando che tale aumento periodico, secondo la disciplina contrattuale, era pari a 21,46 euro.
In considerazione, quindi, dell'anzianità di servizio maturata, valutata anche ai sensi dell'art. 2112
c.c., aveva maturato il diritto di percepire il predetto aumento dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del primo biennio di anzianità di servizio, calcolata a decorrere dal 5.11.2007 e conseguentemente l'importo mensile di 21,46 € per il biennio dal 6 novembre 2009 al 5 novembre 2011, l'importo di 42,92 € per il biennio dal 6 novembre 2011 al 5 novembre 2013 e l'importo di 64,38 € mensili per il biennio dal 6 novembre 2013 al 05 novembre
2015, perciò restando creditore nei confronti della società convenuta della complessiva differenza di 1.523,66 € lordi, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Ha quindi concluso, previo espresso richiamo della disciplina desumibile dalla normativa comunitaria (in particolare dalla Direttiva Europea 70/99/CE e dall'accordo quadro sul contratto a tempo determinato di cui alla clausola 4.1 in punto di divieto di discriminazione dei lavoratori a termine) e della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, chiedendo accertarsi il suo diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo o a termine maturato dal 5.11.2007 al 5.11.2009 come servizio a tempo indeterminato ad ogni effetto giuridico e/o economico e, dunque, il diritto
2 al riconoscimento del parametro retributivo 158 dal 5.11.2015 o da altra data ritenuta di giustizia e del relativo credito retributivo, anche relativamente all'aumento periodico di anzianità siccome quantificato in euro 1.523,66 per il periodo 6.11.2009–6.05.2015 oltre accessori di legge, con condanna di controparte alla ricostruzione della sua carriera alla luce di quanto sopra rivendicato.
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ritualmente costituitasi, ha preliminarmente eccepito l'inosservanza da parte del _1 ricorrente del disposto dell'art. 10 del R.D. n. 148/9131 e dunque l'improcedibilità del ricorso nonché l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese azionate da e ha dedotto nel CP merito l'infondatezza della domanda.
Ha, in particolare, precisato che il riconoscimento del parametro n. 158 era stato già disposto in data 12.01.2016, con decorrenza dal 31.12.2015, in piena conformità alle previsioni contrattuali, essendosi tenuto conto, al riguardo, del periodo di servizio a tempo determinato svolto presso la
Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna.
Ha, invece, sostenuto che la domanda relativa al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità era priva di supporto normativo, atteso che la disciplina invocata da controparte presupponeva che il servizio (che in ricorso si assumeva erroneamente non computato a tal fine) fosse stato svolto nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, circostanza non ravvisabile nella specie, nella quale, quindi, in mancanza di espressa previsione di segno contrario del CCNL, si era potuta prendere in considerazione solo la data di assunzione del ricorrente relativa al rapporto di lavoro attualmente in essere e non quella del rapporto di lavoro a tempo determinato, già estintosi in precedenza, e quindi irrilevante ai fini in discussione.
Né, ha infine soggiunto, era stato violato il principio di non discriminazione avuto riguardo al tenore della disposizione contrattuale che legittima l'attribuzione degli scatti di anzianità, la quale ben può disciplinare le modalità di maturazione degli stessi senza tener conto dell'attività lavorativa prestata in esecuzione di un rapporto di lavoro ormai estinto.
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Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 482 del 22 giugno 2022, ha parzialmente accolto la domanda di , dichiarando che aveva maturato il diritto alla percezione degli Controparte_2 aumenti periodici di anzianità a decorrere dal 01/12/2009, condannando quindi la società convenuta al pagamento in suo favore di 1.115,92 € lordi, oltre accessori fino al saldo e delle spese di lite, previamente compensate in ragione di tre quinti “anche in considerazione della circostanza che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del parametro 158 è stata avanzata prima della maturazione del relativo diritto, compiutasi nel mese di dicembre 2015, dunque ben oltre il deposito del ricorso, avvenuto il 9 luglio 2015..”.
Il primo giudice, preliminarmente disattesa la eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa convenuta, e dato atto, quanto al riconoscimento del superiore parametro retributivo 158 a
3 decorrere dall'ottavo anno di guida effettiva, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avere la datrice di lavoro documentato l'attribuzione di tale parametro e del correlativo trattamento economico dal 1.12.2015, richiamando il documento 10 di parte resistente, ha invece ritenuto fondata la differente domanda volta ad ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità.
La domanda era stata contestata dalla società che aveva argomentato sostenendo l'irrilevanza, per le finalità in discorso, dell'anzianità maturata dal ricorrente nei periodi di lavoro a termine, avendo la disposizione collettiva valorizzato unicamente l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro.
L'argomentazione non è stata ritenuta persuasiva dal primo giudice, in quanto il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità trovava la propria ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale acquisita dal lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro e dal frazionamento del periodo di lavoro in due o più distinti rapporti.
Il primo giudice ha precisato che la disciplina contrattuale faceva riferimento ad un periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio che poteva risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa ed ha poi escluso che fosse ostativa all'accoglimento della domanda la diversità dei datori di lavoro presso i quali tale anzianità di servizio era maturata, dato che l'originaria datrice di lavoro di parte ricorrente, ossia la Gestione Governativa Ferrovie della
Sardegna già nel corso del rapporto di lavoro a termine era confluita in Controparte_3 Controparte_
società interamente partecipata dall' dalla quale era stata successivamente
[...] assorbita.
Benché, quindi, nella fattispecie tra i due rapporti di lavoro vi fosse stata una cesura temporale, ha soggiunto il primo giudice, ciò aveva costituito il mero risultato di un passaggio tecnico finalizzato a realizzare, come deciso nel verbale di accordo sindacale del 28 ottobre 2009, la stabilizzazione del ricorrente di altri venti colleghi in situazione analoga mediante l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta, deponendo in tal senso anche la deliberazione n. 51/38 in data 17 novembre 2009, con la quale la aveva Controparte_4 deliberato di dare attuazione al predetto accordo e stabilito che l avrebbe Controparte_3 assunto a tempo indeterminato le ventuno unità in questione.
Ed in ogni caso alle medesime conclusioni era possibile pervenire anche per altra via, richiamando cioè sia l'art. 7 del CCNL 18 novembre 2004, rubricato Clausola sociale che prevede testualmente: “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato
4 dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza. L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente”, sia l'art. 2, punto 11, del CCNL del 27 novembre 2000, che a sua volta dispone che: “Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale,
è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articolo. Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997 e dall'art 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47, 3° comma, legge n. 428/1990.
L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata, è condizione necessaria per l'attribuzione del parametro superiore”. Controparte_ Secondo il Tribunale, il passaggio del personale alle dipendenze dell' era avvenuto secondo lo schema di cui alla lett. e) dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. n. 422/1997, ossia attraverso la cessazione dell'esercizio da parte della Gestione Commissariale delle Ferrovie della Sardegna in favore dell'impresa subentrante nei termini descritti, tanto che i lavoratori assunti originariamente a tempo determinato dalla Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna erano transitati, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 46/2008, alle dipendenze dapprima Controparte_ dell' e quindi dell' società interamente partecipata dalla Controparte_3
Regione Autonoma della Sardegna.
E quindi, le modalità di riassorbimento del personale assunto a termine dalla Gestione
Governativa presso il nuovo datore di lavoro erano proprio quelle richieste dall'art. 2 punto 11 del CCNL del 27 novembre 2000 quale condizione per il computo dell'anzianità pregressa.
E d'altronde non casualmente la stessa convenuta aveva riconosciuto il parametro superiore rivendicato dal ricorrente al compimento dell'ottavo anno di guida effettiva, evidentemente comprensivi anche del servizio svolto a tempo determinato presso la precedente gestione.
Se dunque, ha proseguito il primo giudice, era vero che l'art. 3 del CCNL 25 luglio 1997 ricollegava la maturazione del diritto all'aumento periodico di anzianità al servizio prestato per almeno un biennio “presso la medesima azienda” era anche vero che tale previsione andava coordinata con la disciplina contenuta nella clausola sociale finalizzata ad evitare che il personale
( a tempo determinato ovvero indeterminato), transitato da una azienda di trasporto ormai cessata ad altra, ad essa subentrata nell'esercizio del medesimo servizio, potesse, a cagione di tale evento, subire un nocumento quanto allo sviluppo della retribuzione.
5 E dato che il ricorrente aveva maturato, durante il servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato presso un biennio di anzianità (5.11.2007- _1 Controparte_3
4.11.2009), aveva maturato il diritto ad un primo aumento periodico di anzianità già dal 1.12.2009.
Ha, peraltro, ritenuto che i conteggi allegati al ricorso fossero “in una minima parte non coerenti con le previsioni contrattuali”, e di doverli perciò correggere rilevando che, alla stregua delle ragioni esposte, il ricorrente aveva maturato un primo aumento periodico dal 1.12.2009 per complessivi euro 557,96 (euro 21,46x26), un secondo aumento per il servizio prestato dal 19.11.2009 al
19.11.2011 con decorrenza dall'1.12.2011 per complessivi euro 1.115,92,(42,92x26) ed un terzo aumento per il servizio prestato dal 19.11.2011 al 19.11.2013 con decorrenza dall'1.12.2013 per complessivi euro 1.158,84 fino a tutto aprile 2015 (64,38x18), ha riconosciuto dovuti al ricorrente
2.832,72 euro, dai quali però dovevano essere detratti, siccome già corrisposti, 1.373,44 euro, con conseguente credito residuo di 1.459,28 euro lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Tuttavia, ha aggiunto il Tribunale, poiché in parziale adesione all'eccezione formulata in tal senso dalla difesa convenuta doveva ritenersi prescritto il suddetto credito per la parte virtualmente maturata prima del mese di aprile 2011, dal 1° dicembre 2009 (il primo atto interruttivo era costituito dalla notifica del ricorso, intervenuta in data 18 aprile 2016), pari a sedici mensilità per
21,46 euro, ovvero a 343,36 euro, al ricorrente doveva essere riconosciuto un credito residuo di
1.115,92 euro lordi.
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito . _1 Controparte_2
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte “1.in via principale, riformare la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 482/2021 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa del sig. relativa al CP riconoscimento del primo scatto di anzianità in virtù del contratto a termine intercorso dal 05/11/2007 al
05/11/2009 è infondata per i motivi esposti nel ricorso in appello;
2.assolvere l'appellante da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari anche con altra motivazione. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di questo e del precedente giudizio, con condanna al pagamento dei 3/5 compensati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene censurata da per due motivi: _1 CP_
1.Con un primo motivo di appello, articolato in due differenti punti, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la “differente domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti
6 periodici di anzianità” non ritenendo persuasiva la contestazione di tale pretesa formulata dalla difesa della società riferita alla ritenuta “irrilevanza, per le finalità in discorso, dell'anzianità maturata dal ricorrente nei periodi di lavoro a termine, avendo la disposizione collettiva valorizzato unicamente
l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto”.
1a) Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto di poter superare l'argomentazione relativa all'irrilevanza per le finalità in discorso di eventuali contratti a termine tra le parti ai fini della maturazione del biennio di anzianità di servizio, affermando che “il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità trova la propria ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale acquisita dal lavoratore a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro e a prescindere dal frazionamento del periodo di lavoro in due o più distinti rapporti”.
Tale affermazione era errata, oltre che non sufficientemente motivata, in quanto fondata su una interpretazione della disposizione contrattuale di cui all'art. 3 CCNL citata non rispettosa dei canoni ermeneutici previsti dalla legge, con particolare riferimento al primario criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art.1362 c.c., la cui corretta interpretazione avrebbe dovuto portare a ritenere non maturato il primo scatto di anzianità, quello del dicembre 2009, né cumulabile a tale fine il periodo di assunzione a tempo determinato con la successiva assunzione a tempo indeterminato, trattandosi di un pregresso rapporto di lavoro ormai concluso e non riconducibile al concetto di medesimo rapporto preso in considerazione dalla norma (punto 1 del paragrafo 1a alle pagg. 2/4 del ricorso).
Parimenti errata era l'affermazione del primo giudice secondo cui “la disciplina contrattuale fa riferimento ad un periodo minimo utile per maturare ciascun scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio, il quale deve ritenersi che possa risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa. Nè pare ostativa all'accoglimento della domanda in esame la diversità dei datori di lavoro presso i quali, nella fattispecie, la predetta anzianità di servizio è stata maturata” (punto 2 del paragrafo 1a alle pagg. 4/7 del ricorso), essendo contraddittorio sostenere da un lato che la disciplina contrattuale faceva riferimento ad un biennio minimo di servizio svolto presso la medesima impresa, benché comprendente anche periodi non continuativi e dall'altro ammettere che la maturazione del biennio potesse essere effettuata presso differenti datori di lavoro, così come la tesi secondo cui il diritto alla maturazione degli scatti si poteva perfezionare cumulando rapporti a termine rapporti e rapporto a tempo indeterminato era fondata su un'interpretazione della disposizione dell'art. 3 del Ccnl non rispettosa dei canoni ermeneutici previsti dalla legge, con particolare riferimento al primario criterio dell'interpretazione letterale già sopra citato.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalla suddetta disposizione non discendeva in alcun modo l'irragionevolezza di riconoscere tali scatti al personale assunto a tempo indeterminato e negarli al personale in forze all'impresa a tempo determinato, il quale svolgesse
7 le medesime mansioni del primo in virtù di un identico inquadramento professionale;
né era conforme alla pattuizione collettiva la tesi secondo la quale il riconoscimento dello scatto di anzianità avrebbe trovato la sua ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale del lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro, deponendo in senso contrario al riconoscimento del diritto alla maturazione dello scatto di anzianità per un periodo pregresso nell'ambito di un diverso rapporto di lavoro a termine, il tenore letterale dell'art. 3 del CCNL.
Né conferente era il richiamo alla ratio giustificatrice dell'istituto degli scatti di anzianità, posto che costituiva un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, che poteva pertanto liberamente determinarne le modalità di computo. E la disposizione contrattuale era chiara nell'individuare, quale presupposto necessario per la maturazione del diritto in questione,
l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, laddove altre norme del contratto collettivo, ad esempio, alla lett. C. 2/1 (doc. n. 12 allegato alla memoria di costituzione del primo grado) ai fini della determinazione del periodo di guida, prendevano in considerazione i periodi lavorativi maturati durante eventuali contratti a termine intercorsi tra le parti, disponendo espressamente che “le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero” (…).
Sia l'interpretazione letterale che quella complessiva ex art. 1363 c.c. della disposizione contrattuale in esame deponevano, quindi, nel senso di ricollegare la maturazione del primo scatto con il trascorrere di un biennio di servizio nell'ambito del contratto a tempo indeterminato in corso, senza dunque poter tener conto del pregresso rapporto a tempo determinato.
1b) Sulla base delle medesime considerazioni la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva ritenuto non dirimente la seconda argomentazione relativa all'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, affermando che il periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, potesse risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa.
Tanto più che, per consolidata giurisprudenza l'anzianità di servizio “in sé considerata, costituisce la dimensione diacronica di un fatto, qual è l'espletamento del servizio da parte del lavoratore;
quindi essa riguarda una situazione di fatto (periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario) rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale, tra i quali gli scatti di anzianità, istituto contrattuale rimesso interamente alla sua regolamentazione.” (Cass n. 549/2021) e non è pertanto di per sé un diritto ma una dimensione temporale del rapporto di lavoro, che può, semmai, essere alla base di diversi e specifici diritti (Cass. n. 10131/2018), non costituendo quindi un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro, tanto che “quest'ultimo ben può valorizzare ai fini della progressione di carriera l'esperienza professionale specifica maturata alle
8 proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.” (Cass. n.
549/2021).
Peraltro, la definitiva conferma della piena legittimità della disposizione collettiva in esame, si traeva proprio dalla già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 549/2021) in tema di riconoscimento degli scatti di anzianità per il periodo pregresso di formazione, disciplinato dall'art 3, comma 5 del D.L. n.726/1984, a mente del quale “il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato”, trasformazione non ravvisabile nel caso di specie, in cui vi erano stati due distinti contratti.
Le considerazioni formulate dalla Suprema Corte in tale sentenza portavano, quindi, a ritenere che nel caso dell'art. 3 del CCNL in esame si dovesse giungere a conclusioni diverse dato che l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che aveva espresso il principio di non discriminazione, non poteva essere equiparato all'art. 3, comma 5, D.L. n.726/1984, ed essere interpretato nel senso di prevedere il computo, in favore del lavoratore in forze presso la società con contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità di servizio maturata in un pregresso rapporto di lavoro ormai concluso “e, conseguentemente, la preclusione, per la contrattazione collettiva, di richiedere, come nel caso in esame, che la maturazione dell' anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità avvenisse nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro”.
2. Con un secondo motivo di appello, la sentenza viene censurata anche nella parte in cui ha ritenuto non ostativa alla domanda di accoglimento dell'odierno appellato la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era maturata, concludendo in particolare per la sostanziale identità del datore sia in ragione della procedura di stabilizzazione cui si sarebbe voluto procedere con il licenziamento e la successiva assunzione dell'odierno appellato, sia in virtù dell'art. 7 CCNL 18 novembre 2004, rubricato “Clausola sociale”, ritenuto applicabile al caso in specie ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa.
2 a) Sull'applicabilità dell'art. 7 CCNL 18 novembre 2004.
Il primo giudice, in contrasto sia con il criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 c.c., sia con la “ratio” della disposizione contrattuale, non avrebbe tenuto conto del fatto che la
“clausola sociale” (art. 7 CCNL), aveva circoscritto espressamente il suo ambito di applicazione all'ipotesi di “trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante” e quindi, posto che il ricorrente, attualmente in forze presso l' _1 rivendicava il riconoscimento del biennio di lavoro relativo al pregresso rapporto a termine presso già Gestione Governativa F.d.s, non era applicabile al caso in specie Controparte_3 in cui la costituzione di un'azienda unica e il trasferimento del lavoratore all'impresa subentrante, all'esito della fusione di e nella società unica era _1 Controparte_3 _1 avvenuta in un momento successivo alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato
9 (18.11.2009) e il rapporto di lavoro a termine si era concluso il 4.11.2009, estinguendosi ben prima del trasferimento.
Non vi era né identità sostanziale del datore di lavoro, né risultava applicabile la clausola sociale al fine di riconoscere all'odierno appellato l'anzianità maturata durante il contratto a tempo determinato, in quanto l'ipotesi di subentro richiamata nella clausola stessa si era verificata nella vigenza del contratto a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza del pregresso contratto a tempo determinato presso l'azienda cessata, già concluso definitivamente ed anche a voler ammettere la sostanziale identità del datore di lavoro, era comunque necessario il principale presupposto per l'attribuzione del beneficio economico ossia il fatto che il biennio di anzianità fosse maturato nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza del rapporto di lavoro a termine, evidentemente non in continuità con il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
****
L'appello è infondato.
Non è fondata, in particolare, la prima censura, articolata nei punti 1a) e 1b, che ruota sostanzialmente intorno alla dedotta irrilevanza del periodo di assunzione a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti biennali di anzianità di cui all'art. 3 del CCNL applicato, in quanto periodo non riferito ad anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, come richiesto proprio dall'art. 3, che il primo giudice avrebbe mal interpretato.
Ritiene, infatti, la Corte che il primo giudice abbia fondato su un percorso logico corretto le proprie argomentazioni principali, e cioè la sussistenza nel caso di specie dei presupposti richiesti dall'art. 3 del CCNL degli Autoferrotranvieri e Internavigatori del 25 luglio 1997, come modificato dall'art. 3, lett. c, del CCNL 27/11/2000, per la maturazione degli aumenti biennali di anzianità che, in linea con i principi anche di non discriminazione comunitari, senza distinguere affatto tra anzianità maturata lavorando a tempo determinato e indeterminato (tale è il tenore letterale della norma), ha previsto che il lavoratore “ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio”, nonché “a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino ad un massimo di sei aumenti periodici di anzianità..”, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio, ponendo quindi quale condizione solo che l'anzianità rilevante fosse quella maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, a prescindere dalla circostanza che tale rapporto includesse periodi di lavoro a termine e a tempo indeterminato, a parità di qualifica e mansioni.
A tali conclusioni è giunto, infatti, non arbitrariamente interpretando la previsione del citato art. 3 del CCNL, ma correttamente rilevando, in linea con un interpretazione proprio letterale della norma, contrariamente a quanto lamentato dalla società appellante, che nel caso dell'appellato il primo scatto, pur decorrendo da dicembre 2009, era maturato all'esito di un biennio effettivo di
10 lavoro a tempo determinato, che si era compiuto dal 5.11.2007 al 4.11.2009, ma in quello che ha ritenuto essere un rapporto unitario, in quanto frutto nel caso concreto della trasformazione a tempo indeterminato - all'esito di un processo definito di “stabilizzazione” e di una prosecuzione del rapporto nella sostanza priva di soluzione di continuità - del medesimo rapporto di lavoro, iniziato a tempo determinato.
Non solo il primo aumento biennale di anzianità, la cui decorrenza soltanto nel suo caso era fissata, secondo quanto previsto dalla norma, al 1.12.2009, era infatti già pienamente maturato all'esito del primo biennio ininterrotto di lavoro svolto da novembre 2007 a novembre 2009, ma il contratto a termine di , già prima che l'aumento stesso decorresse, il 19.11.2009 era stato CP trasformato dalla medesima datrice di lavoro a tempo indeterminato senza reale soluzione di continuità, perché di fatto riprendesse immediatamente la stessa attività lavorativa già affidatagli a tempo determinato.
E di ciò, evidenzia la Corte, vi è dimostrazione nella documentazione complessivamente allegata agli atti anche dalla resistente, che smentisce, infatti, l'esistenza di due diversi rapporti di lavoro,
a termine e a tempo indeterminato, e offre conferma del fatto che l'assunzione a tempo indeterminato altro non sia stata che una trasformazione dell'originario rapporto a termine, configurandosi perciò un unitario rapporto, presso la medesima azienda, come richiesto dal citato art. 3 ai fini che qui interessano.
L'originaria datrice di lavoro dell'appellato, la Gestione Governativa delle Ferrovie della
Sardegna, era pacificamente confluita, già nel corso del rapporto di lavoro a termine, in
[...]
società interamente partecipata da (a sua volta Controparte_5 _1 interamente partecipata dalla ), che l'aveva poi successivamente assorbita, in Controparte_4 attuazione di quanto previsto dal D. lg. n. 422 del 19.11.1997, in merito al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale alle regioni e agli enti locali, (art. 1 c. 3 per le regioni come la Sardegna a statuto speciale) e dal D. lgs. n. 46 del 21.02.2008 (art. 1), con il quale erano state emanate le norme di attuazione dello Statuto Speciale della Controparte_4 concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale, che comprendeva i servizi esercitati all'epoca dalle
[...]
e al comma 3 dell'art. 1 D. lg. Controparte_6 Controparte_7
46/2008 si era previsto che i soggetti individuati dalla regione subentrassero “nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere” al momento dell'entrata in vigore del decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, precisando che contestualmente venivano messi a disposizione dei soggetti così individuati dalla regione competente i “relativi beni,
l'organizzazione ed il personale”.
Ed è proprio considerando tali previsioni che può dirsi che, correttamente, il primo giudice nella sentenza ha fatto riferimento alla sostanziale identità del rapporto e del datore di lavoro per
11 affermare come la previsione della contrattazione collettiva intendesse ricollegare il diritto alla maturazione degli scatti alla permanenza in servizio per il periodo minimo richiesto, senza attribuire rilievo dirimente al fatto che si trattasse di permanenza in servizio in parte a tempo determinato ovvero in parte indeterminato, seppure necessariamente nell'ambito di un unitario rapporto.
Giustamente quindi il primo giudice ha sottolineato la ragionevolezza di una siffatta interpretazione della previsione, del CCNL, conforme al suo dato letterale e ai principi comunitari, che non aveva distinto, in presenza di una sostanziale identità del rapporto, tra periodi di lavoro a tempo determinato e indeterminato quando il medesimo lavoratore si fosse trovato a svolgere, prima a termine e poi a tempo indeterminato, le medesime mansioni in virtù di un identico inquadramento professionale, anche considerando che il beneficio in questione ha il fine di valorizzare l'esperienza e la qualificazione professionale del lavoratore interessato, pur con le modalità individuate e scelte in sede di contrattazione collettiva, a prescindere quindi dall'esistenza di un termine apposto al contratto di lavoro, all'unica condizione che ciò avvenga in presenza dei presupposti previsti dal contratto collettivo ovvero nel corso del medesimo rapporto di lavoro, con la medesima azienda, nel quale deve necessariamente essere maturata l'anzianità.
E partendo da tale cornice normativa, da cui ha preso le mosse anche il primo giudice, assume rilevanza dirimente il contenuto dei documenti 2, 3, 4 e 5 prodotti dall'appellato (che sono anche agli atti dalla società appellante), in cui è riportato il fatto che:
1.si fosse in presenza della trasformazione della medesima azienda (doc. 4 a pag. 1: “Allo scadere del contratto annuale l'azienda, nel frattempo divenuta mantenne il personale già Controparte_3 formato ed esaminato l'esito positivo attraverso la proroga di un'ulteriore anno del contratto”);
2.per l'azienda fosse in quel momento indispensabile procedere ad una stabilizzazione immediata dei ventuno lavoratori, tra cui rientrava l'appellato, in precedenza assunti a termine per la conduzione dei mezzi del servizio metrotranviario dal momento che, una volta scaduto il contratto di tale personale al 4.11.2009, si sarebbe dovuto fare ricorso, “in misura eccezionale e sensibilmente ridotta”, all'utilizzo di altro personale già presente in organico (doc. 4 a pag. 1 e 2);
3.senza tale personale si fosse di fronte all'impossibilità di garantire il servizio, non potendosi più fare ricorso ad ulteriori proroghe o a contratti a tempo determinato, rappresentando quale unica soluzione possibile quella di “stabilizzare” tali lavoratori (così anche il doc. 2 e il doc. 3, precedenti alla scadenza del 4.11.2009), sostanzialmente proseguendo a tempo indeterminato, con effetto immediato, nel rapporto già concordato a termine, come attesta il verbale di accordo tra la
Regione Sardegna-Arst e OO.SS del 28.10.2009, di cui al doc. 3 citato, Parte_2 nel quale era previsto quale termine inziale di assunzione a tempo indeterminato quello del
5.11.2009, giorno successivo alla scadenza del contratto a termine, dato che il servizio tranviario
12 non poteva continuare ad essere gestito senza le ventuno unità assunte a termine il cui contratto era scaduto, e in quel momento mancanti.
La lettura di tali documenti nel loro insieme rende evidente che si sia trattato della prosecuzione dell'originario rapporto, inizialmente instaurato a termine e trasformato poi a tempo indeterminato, sostanzialmente senza soluzione di continuità se si considera che la cesura dal 5 al 18 novembre 2009 era evidentemente frutto, come già sottolineato dal primo giudice, dei tempi imposti dai diversi passaggi tecnici, che avevano dovuto necessariamente coinvolgere, in ragione del quadro normativo sopra evidenziato, tre soggetti (Ras, Azienda Regionale Trasporti, a totale partecipazione regionale, e Organizzazioni Sindacali) e della situazione di blocco che ne era conseguita (doc. 4 a metà della pag. 2).
Solo in data 17.11.2009, infatti, si era riusciti a trasfondere gli accordi raggiunti in sede sindacale il 28.10.2009 (doc. 3), nel senso di una stabilizzazione-trasformazione immediata del rapporto instaurato a termine con quei ventuno lavoratori (tra cui vi era anche ), definitivamente CP nella necessaria delibera della Giunta Regionale, quella n. 51/38 del 17/11/2009 in atti (doc. 4), così come nel senso della “stabilizzazione” era l'impegno assunto dall'assessore regionale dei trasporti in data 22.10.2009 (doc. 2) e l'accordo che ne era seguito tra le tre parti coinvolte, in data
28.10.2009 (doc. 3), in cui la stabilizzazione era prevista già dal giorno successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, ancora in essere in quel momento.
E di ciò viene dato atto anche nel contratto di assunzione a tempo indeterminato in data
19.11.2009, motivato richiamando espressamente la “Deliberazione della Giunta Regionale Ras n.
51/38 del 17/11/2009”, che agli accordi sindacali del 28.10.2009, e quindi alla immediata stabilizzazione dei ventuno lavoratori nei medesimi prevista, aveva deliberato di dare esecuzione.
All'esito del confronto tra le tre parti coinvolte si era, quindi giunti alla determinazione di proseguire l'originario rapporto a termine con i ventuno lavoratori già impiegati per due anni, nella sostanza trasformandolo a tempo indeterminato, attraverso la formula della stabilizzazione presso il medesimo datore di lavoro, sul presupposto che non fossero possibili ulteriori rapporti a termine e che non vi fossero alternative all'assunzione stabile di quegli specifici lavoratori, e con decorrenza immediata, pena l'interruzione quasi immediata del servizio, non fronteggiabile con
“assunzioni dall'esterno” (così il doc. 4, in particolare pag. 3, punti d ed e), che avrebbero richiesto tempi lunghi per abilitare il personale di nuova assunzione, a differenza del mantenimento in servizio del personale “già formato ed esaminato con esito positivo” proprio attraverso i citati ventuno contratti a tempo determinato e la loro proroga di un ulteriore anno (doc. 4 a pag. 1).
L'autorità regionale aveva, quindi, imposto d'autorità, all'azienda convenuta, da lei partecipata totalmente, in ciò incontrando il favore dei sindacati, di proseguire definitivamente nell'originario rapporto, trasformandolo però, alla scadenza in origine prevista, a tempo
13 indeterminato (è questo l'unico senso che è possibile attribuire alla cd. stabilizzazione), di fatto senza sostanziale soluzione di continuità, pur nei tempi tecnici resi necessari anche dal coinvolgimento della Ras.
Se si considera il ragionamento operato dal primo giudice alla luce di tale ricostruzione, che tiene conto del quadro normativo sopra evidenziato, dei principi comunitari e della lettura della documentazione esaminata, appare evidente come la sentenza sia immune dai due rilievi formulati con il primo motivo di appello.
La sentenza ha, infatti, correttamente interpretato l'art. 3 del CCNL Autoferrotranvieri applicato nella specifica fattispecie, escludendo che lo stesso potesse portare a ritenere irrilevanti i periodi di lavoro a termine intercorsi tra le parti, come avrebbe voluto l'appellante, ai fini della maturazione del biennio di anzianità di servizio, alla luce di una lettura della predetta disposizione fondata sul dato letterale e a fronte della ritenuta unicità del rapporto di lavoro fatto valere dall'appellato a sostegno della propria pretesa.
Nè argomenti di segno contrario possono trarsi dalla circostanza che altre norme del contratto collettivo, come quella citata dall'appellante, e cioè la tabella di cui alla lettera C.2/1, ai fini della determinazione del periodo di guida effettiva abbiano attribuito rilievo all'intera anzianità maturata durante eventuali contratti a tempo determinato, essendo evidente la diversa ratio di tale previsione, volta a dare rilievo all'intera esperienza, purché effettiva, maturata nella guida di veicoli ai fini dell'attribuzione di un parametro retributivo più elevato nell'ambito della figura dell'operatore di esercizio, rilievo non implicito in siffatte valutazioni lasciate alla libera scelta delle parti sociali, a differenza di quella correlata alla valutazione dell'anzianità ai fini del riconoscimento degli aumenti biennali che, in linea con i principi comunitari, ed in conformità alla ratio di tale istituto, cioè quella di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo, la contrattazione collettiva ha evidentemente scelto di ricondurre all'anzianità di servizio maturata per ogni biennio, senza distinguere se a termine o a tempo indeterminato, a condizione che fosse correlata al “..corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda”.
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Alla luce di tali dirimenti considerazioni appare superfluo esaminare il secondo motivo di appello, secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile la “clausola sociale” contenuta nell'art. 7 del CCNL 18/11/2004, di cui nel caso di specie difetterebbero i presupposti, poiché non vi sarebbe identità sostanziale dei datori di lavoro e poiché l'ipotesi del “subentro” dalla medesima disciplinata si sarebbe verificata quando già era vigente tra le parti il contratto a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza del pregresso e diverso contratto a tempo determinato presso l'azienda cessata, già definitivamente concluso.
E ciò in quanto il primo giudice ha al proposito fondato la propria motivazione principale sul dirimente ragionamento, condiviso dalla Corte per le ragioni già sopra evidenziate, della
14 sostanziale identità sia del rapporto nel tempo, per effetto della trasformazione a tempo indefinito del rapporto originariamente instaurato a termine, sia del datore di lavoro, per effetto delle vicende societarie che avevano portato la Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna a confluire in già nel corso del rapporto di lavoro a termine, società Controparte_3 interamente partecipata dall' che l'aveva poi assorbita. _1
L'assunzione dell'appellato a tempo indeterminato era, quindi, il risultato non di una reale definitiva interruzione di un diverso e autonomo rapporto, ma di un passaggio tecnico reso necessario dal coinvolgimento nella vicenda dell'autorità regionale, che aveva imposto i tempi della trasformazione dell'originario contratto, all'esito peraltro di un confronto sindacale, teso però alla stabilizzazione di quello specifico rapporto già instaurato a termine, e alla sua prosecuzione, sostanzialmente senza soluzione di continuità, presso il medesimo datore di lavoro per le ragioni di urgenza già sopra evidenziate.
Solo per completezza - e dopo avere affermato che il rapporto di lavoro a termine, all'esito della stabilizzazione, si era trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza sostanziale soluzione di continuità se non quella dettata dai tempi tecnici resi necessari dall'intervento dell'autorità regionale che tale stabilizzazione aveva imposto, peraltro con quello che era sostanzialmente il medesimo datore di lavoro – il Tribunale ha poi aggiunto un'ulteriore argomentazione, quella censurata con il secondo motivo di appello, precisando che comunque alle medesime conclusioni, con riferimento all'anzianità rivendicata, si sarebbe potuti pervenire anche per altra via e cioè applicando la clausola sociale, altra via che ha aggiunto senza sconfessare la soluzione adottata in via principale e condivisa dalla Corte, che ha rilievo evidentemente decisivo, e consente quindi di non esaminare, perché sostanzialmente non decisivo, il secondo motivo di appello.
A ciò segue il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, anche in punto di spese.
Tale ultima precisazione appare necessaria se si considera che la difesa dell'appellato, alla pagina
6 della memoria di costituzione, ha dedicato alcune argomentazioni difensive alla compensazione per tre quinti delle spese di lite disposta, a suo dire erroneamente, nella sentenza dal primo giudice.
A prescindere dalla circostanza che la Corte condivide la motivazione del primo giudice, che ha giustamente rilevato come la domanda per il riconoscimento del parametro 158 fosse stata avanzata con il deposito del ricorso nel luglio 2015, ben prima della maturazione del diritto
(dicembre 2015), sottintendendo che se vi fosse stata una più rapida decisione il ricorso sarebbe stato rigettato sul punto per difetto, all'epoca, dei presupposti per il suo accoglimento, in ogni caso non ha formulato e notificato appello incidentale, come previsto dall'art. 436 c.p.c., CP
e di conseguenza dal rigetto dell'appello principale discende la conferma della intera statuizione.
15 Le spese di questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, con applicazione dei parametri medi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello, di valore compreso tra 1.110,01 e 5.200,00 euro, senza fase istruttoria, che tengono conto della effettiva complessità e dell'oggetto della causa, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell'appellante, in favore di CP
.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore di _1 CP
, che liquida in complessivi 1.923,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e
[...] accessori dovuti per legge.
Dichiara tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma
1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 24 febbraio 2025
La Presidente del
Collegio
Maria Luisa Scarpa
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