Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3288 del R.G.A.C. dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 7.12.2020, previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
(già ) Società con unico socio soggetta a Parte_1 Parte_2 direzione e coordinamento di con sede in Roma, via Ombrone, 2 (C:F: Parte_2
)- in persona del Procuratore, Avv. Angelo Paravati, dal quale è anche P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Martellotta, per mandato CP_1
in atti;
APPELLATO
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano 7/2024.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Argentano, , per sentirla condannare al pagamento della somma di €. Controparte_2
2.596,99 a titolo di risarcimento dei danni subiti da alcune apparecchiature elettriche di sua proprietà, causati da uno sbalzo di tensione avvenuto il 26.12.2019.
Si costituiva la convenuta , sollevando preliminarmente eccezione di Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, difetto di legittimazione attiva ed opponendosi, nel merito, all'avverso dedotto.
Autorizzata la chiamata in causa di , questa si costituiva ritualmente, Parte_1
eccependo l'inammissibilità della chiamata, la nullità della citazione, e contestava, nel merito, l'avversa pretesa sia in ordine all'an sia in ordine al quantum.
Esperita l'istruttoria testimoniale, precisate le conclusioni, il Giudice di prime cure, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , accoglieva la domanda Controparte_2
e condannava al pagamento della somma di € 1.500,00, così Parte_1
equitativamente determinata, oltre spese e competenze di lite.
Avverso tale decisione propone appello la società , all'uopo, Parte_1 lamentando il malgoverno dei principi in tema di responsabilità ex articolo 2050 c.c. nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare l'assenza di prova tanto della verificazione degli sbalzi di tensione, quanto della sussistenza del nesso eziologico tra i medesimi e i lamentati danni, anche tenuto conto dell'assenza di segnalazione di guasti nella zona nella medesima giornata e della mancanza di prova documentale circa la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato dall'attore. Ha, infine, contestato la liquidazione del danno in via equitativa, in assenza di condizioni di impossibilità obiettiva da parte dell di CP_1 fornirne la prova dei danni patrimoniali sofferti e stante l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dal presunto danneggiato.
L'odierno appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto relativo a sentenza pronunziata secondo equità e resiste, nel merito, al gravame, valorizzando l'adeguatezza e logicità delle motivazioni utilizzate dal Giudice di Pace in ordine alla prova del nesso causale tra l'irregolare somministrazione della fornitura di energia ed i danni riportati ai dispositivi indicati in citazione.
La causa viene, quindi, per la decisione, previa discussione orale. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , ritualmente CP_2
evocata in giudizio e non costituitasi.
Ritiene il Tribunale, ancora, che l'appello sia ammissibile, non ricorrendo alcuna ipotesi di inappellabilità previste dal codice di rito, atteso che la sentenza è stata pronunciata alla stregua di principi di diritto e non secondo equità.
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre, all'uopo, procedere alla qualificazione della domanda proposta, escludendosi - innanzitutto - che la stessa possa essere ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), atteso che detto rapporto negoziale - alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dal D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 (emesso in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/92/CE), che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione - viene ad instaurarsi esclusivamente con la società preposta alla commercializzazione dell'energia presso l'utente finale.
Nell'ambito della predetta normativa, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita
[...]
concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed Parte_2 erogazione dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o - all'opposto - sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050
c.c.
Difatti, la giurisprudenza ha ritenuto la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica desumendola dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento: così, ad esempio, ha affermato la responsabilità dell' CP_2 nel caso di incendio cagionato dallo scoppio della scatola contenente il contatore ed il quadro elettrico, a sua volta verificatosi a seguito di sovratensione di corrente provocato da agenti atmosferici (cfr. Cass., sez. III, 16.01.1997 n. 389), o nel caso di danni subiti dall'utente a causa di uno sbalzo di tensione (Cass., sez. III, 15.05.2007 n. 11193).
La pericolosità della predetta attività è stata affermata sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (cfr. Cass, 27.01.1982 n. 537), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass., sez. III, 29.05.1989 n. 2584; Cass., sez. III, 11.11.1977
n. 4893), sia in relazione a reti elettriche a media tensione (cfr. Corte Appello Napoli
14.03.1997).
Corollario di siffatta qualificazione giuridica è l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
La presunzione iuris tantum riguarda però il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).
Presupposto per l'applicazione della presunzione di responsabilità è che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5080 del 09/03/2006).
Stante la suddetta presunzione di colpa a carico del danneggiante, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del
13/05/2003; Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307).
Una volta provato il nesso causale, per superare la presunzione di responsabilità
l'esercente l'attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
Il giudice di merito deve quindi valutare, a norma dell'art. 2050 c.c., se siano state poste in opera le misure previste dalla normativa vigente e le altre eventuali previste dalla tecnica, idonee astrattamente e preventivamente ad evitare l'evento dannoso, e poi deve valutare se il convenuto abbia fornito la prova positiva della predisposizione di tutte dette misure protettive (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003).
La disposizione normativa di cui all'art. 2050 c.c. presume, pertanto, la colpa dell'esercente attività pericolosa per danni cagionati a terzi, ritenendolo autore dell'ingenerata situazione di pericolo causativa dell'evento, mentre la responsabilità rimane esclusa dal fatto del danneggiato, secondo i principi che regolano la materia, solo quando, essendo l'attività pericolosa circondata dalle doverose cautele finalizzate ad evitare danni - a terzi, questo comportamento del danneggiato si connoti come imprevedibile ed inevitabile, al momento della predisposizione delle misure cautelative, e tale da costituire una causa sopravvenuta da sola efficiente nella produzione dell'evento ed idonea a recidere ogni nesso di causalità con l'attività pericolosa, che assume il ruolo di mera occasione rispetto all'altrui imprudenza e negligenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7298 del 2003).
In particolare, nell'ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (cfr. Cass. 27 luglio 2012, n. 13397; Cass. 17 luglio 2002, n. 10382 e n. 19872 del
2014).
Non basta l'esistenza di un semplice rapporto di sequenza, essendo, al contrario, necessario un rapporto che integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'attività (Cass. 15.5.1967 n. 1016).
Si osserva ancora, che in sede civile, il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto- evento danno (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato. Lo stesso, pertanto, si risolve entro pragmatici confini della dimensione storica, e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono, laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire.
Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve, peraltro, limitarsi a un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario della indagine probatoria e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della cosiddetta catena causale (Cfr. Cass. n. 16851 del 2019). Così disegnata la cornice giuridica della fattispecie, deve evidenziarsi che nella specie il giudice di prime cure ha ritenuto provato lo sbalzo di tensione sulla scorta delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_1
, ) e della presunta non contestazione del
[...] Tes_2 Tes_3 Controparte_3
fatto da parte della società convenuta.
Tale valutazione di esaustività, ai fini della prova della sussistenza del nesso di causalità tra evento sinistrorso e danno non può essere condivisa.
Ed invero, i testi escussi non hanno riferito in termini dettagliati la verificazione del prospettato sbalzo di tensione e/o una anomalia delle rete elettrica, ad esempio descrivendo qualche elemento sintomatico di una sovratensione, come lo sfarfallio delle lampadine, l'aumento dell'intensità della luce che poi diminuiva, eventuale odore di bruciato etc, né le cause del prospettato danneggiamento delle apparecchiature indicate nell'atto introduttivo, onde desumerne la compatibilità con i danni lamentati, limitandosi a confermare un capitolo di prova privo di specificità.
D'altra parte, alcun accertamento tecnico sui macchinari da parte di un tecnico della società erogatrice, e, prima ancora, misurazione della tensione (previo idoneo rapporto di verifica) risulta essere stato eseguito nell'immediatezza del fatto – né il teste citato in giudizio ha riferito le ragioni dalle quali ha desunto che gli apparecchi fossero stati danneggiati proprio da uno sbalzo di tensione - né risulta prodotta documentazione attestante la condizioni di funzionamento delle apparecchiature e/o della irreparabilità di quelle sostituite.
Il fatto che nella settimana precedente ci fossero stati interventi di riparazione da parte del personale della nella zona di Roggiano Gravina per guasti sulla linea Parte_1 elettrica, per come confermato dal dipendente della società di distribuzione sentito nel corso dell'istruttoria, di per sé non è sufficiente ad attestare che questi abbiano interessato anche l'utenza dell , in assenza di riscontro della verificazione del fatto all'interno CP_1 della sua abitazione.
Ed ancora, non vale come ammissione dell'evento da parte dell'azienda la missiva prodotta in atti sub. doc. 10 da parte attrice – ove si legge che “gli impianti elettrici che alimentano la sua fornitura sono stati interessati da interruzioni del servizio”, - atteso che la stessa, a firma della società appellante, è indirizzata ad altro utente, tale , e Persona_1 si riferisce ad eventi interruttivi avvenuti in altra data (cfr. elenco allegato alla lettera). Parimenti priva di rilievo è, quindi, la sentenza prodotta dal ricorrente proprio in relazione alla richiesta risarcitoria formulata in sede giudiziale da , in Persona_1 conseguenza di altro episodio dannoso, onde attestare la significatività e diffusione dell'evento nello stesso giorno indicato dal ricorrente in prime cure.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che, anche a voler ritenere provato l'evento, la liquidazione del danno operata in via equitativa dal giudice non potrebbe essere confermata.
Ed invero, può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008).
In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo -la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa -per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15585 del 11/07/2007). Ciò vuol dire che -mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta -ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del
2006 in motivazione).
Nella specie, ferma l'assenza di motivazione da parte del giudice di prime cure in ordine alle ragioni della liquidazione operata, il danno patrimoniale, in quanto relativo alla sostituzione di apparecchiature ed all'esecuzione di interventi di riparazione, era suscettibile di diretta dimostrazione nella relativa dimensione quantitativa.
Anche tale onere, però, non poteva dirsi adeguatamente assolto dall . CP_1
Ed invero, l'istante ha prodotto uno scontrino privo di indicazione del soggetto esecutore del pagamento ed un buono di consegna intestato ad altro soggetto (tale , Tes_1 presumibilmente la teste escussa nel corso del giudizio) nonché una fattura delle eseguite riparazioni priva di quietanza, e, quindi, di prova del relativo pagamento. Né il teste evocato in giudizio dall'attore risulta aver confermato la fattura dell'intervento riparativo e del pagamento.
Per tutte le ragioni evidenziate, l'appello deve essere accolto e revocata la sentenza di prime cure.
L'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate nonchè le oscillazioni giurisprudenziali sul tema, non disgiunte da ragioni di equità, impongono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Accoglie l'appello e per l'effetto revoca la sentenza di prime cure;
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Cosenza, 12.4.2025
Il giudice dott.ssa Germana Maffei