Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
200/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 200/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Pegoraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Controparte_1 C.F._2
Sofia Tiengo ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 15-7-2006 a OV, trascritto nel registro atti di Pt_1 Controparte_1 matrimonio al n. 40, Parte II, Serie A, anno 2006; 2. La GL è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Per_1
e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la stessa;
Per_1
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della GL , la Per_1 somma di 200,00 euro da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. 4) il sig. rinuncia alla domanda di attribuzione di assegno divorzile;
Controparte_1
5) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7-2-2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di OV, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 15-7-2006 a OV con (atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al Controparte_1
n. 40, Parte II, Serie A, anno 2006) ed esponeva che:
- i coniugi avevano optato per il regime della comunione legale dei beni;
- dall'unione coniugale era nata la GL il 3-10-2008; Per_1
- la residenza coniugale era stata stabilita in un immobile sito a OV, Via Martiri di Belfiore n. 35/L, di proprietà del;
_1
- nel 2023, nell'ambito di una convenzione di negoziazione assistita, le parti avevano formalizzato la loro separazione personale consensuale, avendo raggiunto un accordo;
- i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 erano ampiamente decorsi senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza;
- dall'epoca della separazione il disinteressato del rapporto con la GL _1
, non curandosi delle esigenze della stessa e costringendo la a farsi Per_1 Pt_1 carico da sola di tutte le spese necessarie per la minore;
- la ricorrente, amministratrice delegata di Wavin S.p.A., aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un reddito netto pari a 49.701,58 euro.
Chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della GL , con collocazione della stessa presso la Per_1
2 residenza materna. Domandava altresì che fosse statuito l'obbligo del di _1 corrisponderle la somma di 350,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della GL, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e infine chiedeva l'autorizzazione allo svincolo anticipato, a proprie spese e con rinuncia agli interessi, della propria quota dei buoni fruttiferi postali, pari al 50%, di cui al conto cointestato con il n. 3112177615. _1
2. Con decreto depositato il 9-2-2025 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 20-5-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa depositata il 16-4-2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla
. Nel corso della vita coniugale la ricorrente aveva assunto, a dire del Pt_1
, atteggiamenti prevaricatori e manipolatori che lo avrebbero spinto a _1 recedere dal rapporto di lavoro per dedicarsi alle esigenze della famiglia. In merito al rapporto con la GL , il asseriva che il suo allontanamento era Per_1 _1 dipeso dalla necessità di attendere un rafforzamento della credibilità della propria figura genitoriale, date le numerose occasioni in cui la moglie era solito denigrarlo alla presenza della ragazza. In merito alla propria situazione patrimoniale il resistente deduceva di essere disoccupato dal 2022, di disporre esclusivamente dell'ex casa coniugale di sua proprietà e di essere comproprietario con la Pt_1 di buoni fruttiferi del valore complessivo di 159.000,00 euro.
Il concludeva chiedendo l'affidamento condiviso della GL , con _1 Per_1 collocazione prevalente presso la madre, la determinazione del diritto di visita paterno e la statuizione del proprio obbligo di provvedere al mantenimento diretto della GL nei giorni di permanenza di presso di lui, oltre alla quota di metà Per_1 delle spese straordinarie, se superiori a 250,00 euro e concordate dalle parti. Domandava infine l'attribuzione di un assegno divorzile pari a 500,00 euro.
4. All'udienza del 20-5-2025 il giudice relatore dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti, sicché, preso atto della rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., rimetteva la causa al collegio.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 20-5-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione consensuale dei coniugi si è perfezionata il 27-6-2023, all'esito della sottoscrizione
3 della convenzione di negoziazione assistita e della successiva autorizzazione della Procura della Repubblica di OV (cfr. docc. 5, 6 e 7), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della GL , minore d'età. Per_1
Le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 200/2025 R.G. promossa da
[...]
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 15-7-2006 a OV, trascritto nei registri dello stato Pt_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 40, Parte II, Serie A, anno 2006;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a OV, il 21 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4