CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40713 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ATI -ILIO MARI;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40713 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello proposto ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di UE IA, ha rideterminato in mesi sei la durata della misura ínterdittiva della sospensione dell'esercizio della funzione ricoperta all'interno della Polizia Penitenziaria;
applicata dal giudice procedente, sulla base della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in reazione ai reati contestati ai capi 63) e 73) e contestati ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 318 e 321 cod.pen., il primo dei quali in concorso con LA TI e il secondo in concorso con GE RO e previo annullamento dell'ordinanza relativamente a tale secondo reato. Il Tribunale, in punto di sussistenza del presupposto previsto dall'art.273 cod.proc.pen., ha premesso che - sulla base del capo di imputazione provvisorio - era stato ascritto alla coindagata TI, nella propria qualità di Direttrice della Casa circondariale di Catanzaro, di avere beneficiato di un soggiorno gratuito presso una struttura alberghiera di Pizzo, quale controprestazione per avere agevolato il distacco della IA, assistente capo di Polizia Penitenziaria, presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
contestazione ricostruita dal Tribunale sulla base di quanto esposto in sede di ordinanza genetica, a propria volta fondata su alcune conversazioni telefoniche intercorse anche tra le due coindagate. Il Tribunale ha quindi specificato che il profilo centrale della questione non era tanto rappresentato dal diritto della IA a essere prescelta ai fini del predetto distacco - essendo risultata la prima in graduatoria dopo l'interpello - quanto alla tempistica dell'assegnazione; emergendo che la TI aveva contattato la ricorrente asserendo di avere effettuato un intervento diretto finalizzato all'anticipazione temporanea del distacco presso il predetto ufficio di sorveglianza;
il Collegio ha quindi osservato che - dal compendio intercettativo - emergeva che la data iniziale del distacco dovesse essere definita, a livello interno, dalla stessa TI (quale direttrice dell'Ufficio I, Affari Generale, Personale e Formazione, Sez.III - Settore Polizia Penitenziaria) e che il 28/06/2022, la TI avesse anticipato alla IA il contenuto del provvedimento di prossima emissione, indicando la data del 11/07/2022 come quella della decorrenza del distacco;
ha quindi ritenuto ravvisabile il necessario nesso di interdipendenza tra le prestazioni, individuabili nell'offerta del soggiorno turistico e nell'esercizio di funzioni amministrative discrezionali da parte del pubblico ufficiale, specificamente 2 attraverso la fissazione della decorrenza del distacco, fase del procedimento amministrativo durante il quale la RA era concretamente intervenuta non appena venuta conoscenza della determina del DAP del 27/06/2022 - indirizzata per competenza al Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria - e che disponeva l'effettivo distacco della IA, ma presupponente una successivo provvedimento di assegnazione alla Casa circondariale di Catanzaro;
e che tale intervento si era concretizzato, di fatto, nell'individuazione della data di inizio del servizio. Il Collegio ha ritenuto quindi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 63) dell'imputazione provvisoria, giungendo invece a diversa conclusione in ordine al reato contestato al capo 73), in ragione della fondatezza dell'eccezione difensiva inerente al difetto di utilizzabilità delle intercettazioni. Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse un concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie in caso di permanenza dell'indagata presso l'ambiente carcerario, ritenendo quindi adeguata la disposta misura interdìttiva, ridotta nel senso suddetto a seguito del giudizio di carenza indiziaria in ordine al reato contestato al capo 73). Ì 2. Avverso la predetta ordinanza, MA IA ha proposto due distinti ricorsi per cassazione. 2.1 Il primo ricorso, sottoscritto dall'Avv. Tiziana Talarico, si fonda su tre motivi. Con il primo punto del primo motivo ha dedotto la violazione di legge - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - per mancata applicazione dell'art.292, comma 2, lett.cbis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il vizio originariamente prospettato al Tribunale del riesame concerneva quello della nullità - rilevabile anche d'ufficio - conseguente alla carenza della motivazione dell'ordinanza applicativa in punto di esigenze cautelari;
specificamente, esponeva che la motivazione - facente riferimento anche alla posizione di altri indagati, in quanto in servizio presso la Casa circondariale di Catanzaro - non poteva essere riferita all'odierna ricorrente, atteso che la stessa non aveva mai ricoperto alcun ruolo all'interno del predetto istituto di pena e nessuno sfruttamento conseguente del suo ruolo era potenzialmente in grado di porre in atto;
conseguendone la carenza assoluta di valutazione autonoma delle esigenze cautelari. J( Con il secondo punto del primo motivo ha dedotto pure la violazione di legge per mancata applicazione della medesima disposizione, per non avere il Tribunale esaminato le ragioni del secondo motivo della memoria depositata il 12/03/2024 e facente riferimento alla carenza di gravità indiziaria in ordine al reato contestato al capo 63) dell'imputazione provvisoria. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe desunto, ma in assenza di elementi normativi, la sussistenza di un potere discrezionale in capo alla TI finalizzato a integrare il provvedimento di distacco già emesso dal DAP;
ciò pure in presenza di una normativa regolamentare che demandava esclusivamente alla Direzione Generale dello stesso DAP le gestione dei trasferimenti e delle assegnazioni temporanee, in ordine alla quale la TI non aveva nessuna competenza a intervenire e non aveva quindi in alcun modo contribuito a formare il contenuto provvedimentale dell'atto, rimanendo quindi anche non configurabile in capo alla stessa la necessaria veste di pubblico ufficiale. Con il terzo punto del primo motivo ha dedotto ulteriore violazione di legge, in riferimento alla medesima disposizione, per la mancata valutazione di altro punto esplicitato nella memoria depositata il 12/03/2024. Ha dedotto che, sulla base delle conversazioni intercettate, non emergesse la sussistenza del necessario pactum sceleris, con specifico riferimento alla dedotta interdipendenza tra l'offerta del viaggio e l'anticipazione della presa di servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Con il secondo motivo ha dedotto il carattere apparente della motivazione, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., con specifico riferimento alle esigenze cautelari, in quanto addotte con modalità del tutto generiche ed avulse dal concreto contesto dei fatti ascritti. 2.2 Il secondo ricorso, sottoscritto dall'Avv. Arturo Bova, è articolato su due motivi. Con il primo motivo - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - è stata dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.318 cod.pen., dell'art. 7 del d.P.R. 55/2001, degli artt. 5 e 9 del d.m. del 2 marzo 2016; nonché - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui affermava che la "messa a disposizione" operata con il provvedimento del 30/06/2022 rientrasse tra le funzione attribuite alla TI. Ha dedotto, sulla base delle fonti sopra richiamate, che l'organo competente per il procedimento di distacco era da individuare nella Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP e che al Provveditorato competesse unicamente l'indizione dell'interpello e la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati, mentre la data della presa di servizio era da intendersi rimessa all'Ufficio superiore;
provvedimento, nel caso di specie, adottato il 27/06/2022 e avente immediata efficacia, senza che alcuna competenza (neanche per effetto di delega) fosse attribuita al Provveditorato e, di conseguenza, alla TI quale Dirigente dell'Ufficio I, competente per affari generali, personale e formazione presso tale articolazione;
conseguendone che la "messa a disposizione" di cui al provvedimento emesso dalla TI, nella veste suddetta, doveva intendersi come esorbitante dalle sue funzioni. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del rapporto sinallagmatico proprio del reato contestato. Esponeva che, dagli elementi di indagine, emergeva che il soggiorno offerto alla TI sarebbe stato offerto antecedentemente al 23/06/2022, data alla quale il provvedimento di assegnazione non era stato ancora emesso da parte del Direttore Generale del DAP, non essendo quindi determinabile - a tale momento - alcuna funzione facente capo alla funzionaria;
la quale sarebbe venuta a conoscenza di tale provvedimento il 28/06/2022, quando già stava fruendo del soggiorno;
esponendo che la condotta si inquadrava in un contesto nel quale la IA aveva la disponibilità di prenotazioni alberghiere che offriva ad amici, parenti e colleghi, come pure desumibile da altre conversazioni intercettate. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. I difensori della ricorrente hanno fatto pervenire memoria nelle quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, pure evidenziando - in particolare l'Avv. Talarico - la persistenza dell'interesse a impugnare pure in presenza dell'intervenuta estinzione della misura. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato I 2. Vanno congiuntamente esaminati - per ragioni di connessione logica - il secondo punto del primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Talarico nonché il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Bova. Difatti, i predetti motivi di censura appaiono tra loro convergenti nel senso della complessiva contestazione della valutazione del Tribunale in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che le censure medesime contestano le conclusioni del giudice dell'appello cautelare in punto di ritenuta sussistenza del reato di corruzione previsto dall'art.318 cod.pen.; che - nella vigente formulazione - deve intendersi anche riferibile al pactum sceleris avente a oggetto il compimento di un determinato atto che possa essere ritenuto come conforme ai doveri del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634 - 01; Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269347 - 01). Specificamente, entrambe le predette censure difensive si incentrano sulla dedotta erroneità della motivazione dell'ordinanza gravata in ordine al punto attinente alla sussistenza di una effettiva competenza, in capo alla TI, a intervenire in via provvedimentale sull'iter amministrativo inerente alla presa di servizio della IA presso il Tribunale di sorveglianza di AN a seguito del pregresso interpello . In particolare, nelle censure medesime, è stato evidenziato il dato in base alla quale, sulla scorta delle disposizioni applicabili (ovvero l'art.7, comma 2, letta), del d.P.R. n.55/2001, gli artt. 5 e 9 del d.m. 2 marzo 2016 e l'art.8 del d.lgs. 444/1992 ivi richiamato, nonché l'atto amministrativo generale costituito dal Provvedimento del Capo Dipartimento del DAP del 14/10/2021, disciplinante i criteri per il trasferimento e assegnazione del personale non dirigente del Corpo in sedi diverse dagli Istituti Penitenziari), non sarebbe stato individuabile alcun ambito di competenza in capo alla TI, quale Dirigente dell'Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione del Provveditorato Regionale per la Calabria. Specificamente, le difese hanno evidenziato che - sulla base delle fonti richiamate - al Provveditorato Regionale competeva unicamente l'indizione dell'interpello e la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati in relazione all'assegnazione provvisoria presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rimanendo i poteri decisionali incardinati presso la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP;
con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione emesso il 27/06/2022 da tale ultima articolazione - che disponeva il trasferimento della IA a far data dall'emanazione e sino al 15/11/2022 - sarebbe stato immediatamente efficace e non necessitante di ulteriore atto esecutivo in capo al Provveditorato;
con la conseguenza ulteriore che l'atto emesso il 30/06/2022, sottoscritto dalla TI nella predetta veste e con la quale si disponeva la messa a disposizione della IA presso il Tribunale di sorveglianza a far data dal 11/07/2022, sarebbe stato affetto dal vizio di incompetenza essendo stato emesso al di fuori dei poteri assegnati all'ufficio ricoperto. Le predette argomentazioni difensive tendono quindi a dimostrare che tale ultimo atto, in quanto completamente esorbitante rispetto alla sfera di competenza del funzionario assunto come corrotto, non avrebbe avuto alcuna effettiva incidenza nell'iter amministrativo finalizzato al distacco dell'odierna ricorrente presso il predetto Ufficio, tanto da escludere in radice la necessaria qualità soggettiva di pubblico ufficiale in capo alla suddetta. Il complesso delle predette censure non è fondato, dovendosi le stesse intendersi sostanzialmente distoniche rispetto al contenuto del capo di imputazione provvisorio;
nel quale è stata assunta la dazione di un'utilità in cambio della "agevolazione" del distacco della IA presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Va difatti ricordato che, in tema di corruzione (tanto propria quanto impropria), non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Martinelli, Rv. 247373 - 01; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886 - 02). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi non censurabile la valutazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l'atto oggetto del patto corruttivo - indipendentemente dai profili di incompetenza addotti dalla ricorrente - rientrasse comunque nell'ambito della sfera di competenza dell'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale e che lo stesso abbia comunque effettivamente influito sull'attuazione del provvedimento emesso dal Direttore Generale del DAP, individuando - in concreto - la data della presa di servizio della IA presso l'ufficio di assegnazione. Dovendosi comunque rilevare - conformemente a quanto argomentato dal Collegio - che il provvedimento emesso dal DAP, non comunicato direttamente alla destinataria ma ai soli uffici interessati, non prevedeva 7 una immediata presa di possesso della IA presso l'ufficio di sorveglianza ma che la stessa dovesse in tal senso essere "inviata", presupponendo quindi comunque l'emanazione di un ulteriore atto amministrativo da parte del Provveditorato, quale ente avente in organico la dipendente. Risulta quindi coerente e non illogica la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che - dato il concreto svolgimento dell'iter amministrativo e indipendentemente dalla sua conformità rispetto alle norme di riferimento - il pubblico ufficiale avesse, di fatto, la possibilità di influire sulla tempistica di attuazione del provvedimento di assegnazione, rimanendo quindi, sotto tale profilo, comunque perfezionato il necessario aspetto dell'elemento oggettivo del reato contestato. I 3. Vanno quindi esaminati - sempre per stretta connessione logica - il terzo punto del primo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Talarico e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Bova;
in particolare, in entrambi i motivi è stato sottolineato che - in considerazione della tempistica del procedimento amministrativo - dovesse evincersi che la fruizione del soggiorno alberghiero da parte della TI (avvenuto nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 2 luglio 2022) era già in corso nel momento di definizione dell'iter amministrativo del procedimento di distacco, da intendersi perfezionato con il provvedimento del Direttore Generale del 27/06/2022, con la conseguenza che sarebbe difettato nel caso di specie il necessario elemento rappresentato dal pactum sceleris. Le censure sono infondate. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale, in tema di corruzione (propria o impropria), il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove la stessa derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, deo. 2012, Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 - 01). Nel caso di specie, le complessive argomentazioni del Tribunale appaiono esenti dai denunciati vizi di contraddittorietà e illogicità. Appare, in particolare, immune dai vizi suddetti l'interpretazione del contenuto della conversazione intercettata il 28/06/2022 - integralmente trascritta nella motivazione del provvedimento impugnato - nel quale si evince come la TI, in tale data, avesse anticipato alla IA il contenuto 8 del provvedimento successivamente adottato, a propria volta contenente l'indicazione della data (11/07/2022) dalla quale sarebbe decorsa l'efficacia del provvedimento di assegnazione e ciò - come detto prima - indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla comprensione di tale fase del procedimento nella effettiva sfera di competenza del funzionario;
così come non appare censurabile - in quanto attinente a profilo meramente fattuale e non manifestamente illogica - la conclusione in base alla quale il soggiorno alberghiero, fruito in forma gratuito, dovesse essere posto in rapporto di corrispettività con l'interessamento della TI e il suo successivo intervento sulla concreta attuazione del predetto iter. Pertanto, appare non illogica la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha dedotto la necessaria sinallagmaticità tra utilità fruita ed esercizio dei poteri di ufficio. 4. Nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Talarico è stata dedotta la violazione dell'art.292, comma 2, lett.c), cod.proc.pen., in punto di valutazione delle esigenze cautelari;
ciò in quanto l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non avrebbe concretamente individuato le esigenze cautelari sottese al provvedimento di applicazione della misura interdittiva, accomunando la posizione della IA con quella di altri appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria e specificamente facendo riferimento alle funzioni svolte presso l'istituto di Catanzaro, ove la ricorrente non aveva - di fatto - mai prestato servizio. La censura non è fondata. Va difatti rilevato che, nel caso di specie e contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza genetica conteneva - alla pag.170 e nella parte attinente alla scelta della misura - una valutazione delle esigenze cautelari specificamente attinente alla circostanza che il reato era stato commesso in correlazione al ruolo ricoperto all'interno della Polizia Penitenziaria, di modo che non è comunque ravvisabile la nullità non sanabile prevista dall'art.309, comma 9, cod.proc.pen.. I 5. Infine, con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall' Avv. Talarico, è stata dedotta la apparenza della motivazione del Tribunale nella parte in cui ha argomentato in riferimento alla sussistenza, in punto di fatto, delle esigenze cautelari. La censura non è fondata. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale - anche nell'ambito delle misure interdittive - il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, Miccoli, Rv. 253372 - 01). Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale dell'appello cautelare appare ampiamente sorretta da congrue e non illogiche valutazioni di fatto. Avendo il Collegio - in conformità con il disposto dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen. - argomentato sulla prognosi di recidiva in riferimento al concreto atteggiarsi del fatto contestato, secondo una valutazione da ritenersi consentita anche alla luce del vigente testo dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen. , in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01). Nel caso di specie, con valutazione non illogica, il Collegio ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura interdittiva della sospensione delle funzioni in conseguenza della posizione concretamente assunta all'interno dell'istituto carcerario e delle modalità del fatto ascritto, concretizzante il perfezionamento di una fattispecie corruttiva dissimulata sotto l'apparenza di rapporti amicali e istituzionali;
ritenendo quindi la predetta misura come idonea a recidere temporaneamente i rapporti con l'ambiente che aveva originato la commissione del reato. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2024
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40713 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello proposto ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di UE IA, ha rideterminato in mesi sei la durata della misura ínterdittiva della sospensione dell'esercizio della funzione ricoperta all'interno della Polizia Penitenziaria;
applicata dal giudice procedente, sulla base della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in reazione ai reati contestati ai capi 63) e 73) e contestati ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 318 e 321 cod.pen., il primo dei quali in concorso con LA TI e il secondo in concorso con GE RO e previo annullamento dell'ordinanza relativamente a tale secondo reato. Il Tribunale, in punto di sussistenza del presupposto previsto dall'art.273 cod.proc.pen., ha premesso che - sulla base del capo di imputazione provvisorio - era stato ascritto alla coindagata TI, nella propria qualità di Direttrice della Casa circondariale di Catanzaro, di avere beneficiato di un soggiorno gratuito presso una struttura alberghiera di Pizzo, quale controprestazione per avere agevolato il distacco della IA, assistente capo di Polizia Penitenziaria, presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
contestazione ricostruita dal Tribunale sulla base di quanto esposto in sede di ordinanza genetica, a propria volta fondata su alcune conversazioni telefoniche intercorse anche tra le due coindagate. Il Tribunale ha quindi specificato che il profilo centrale della questione non era tanto rappresentato dal diritto della IA a essere prescelta ai fini del predetto distacco - essendo risultata la prima in graduatoria dopo l'interpello - quanto alla tempistica dell'assegnazione; emergendo che la TI aveva contattato la ricorrente asserendo di avere effettuato un intervento diretto finalizzato all'anticipazione temporanea del distacco presso il predetto ufficio di sorveglianza;
il Collegio ha quindi osservato che - dal compendio intercettativo - emergeva che la data iniziale del distacco dovesse essere definita, a livello interno, dalla stessa TI (quale direttrice dell'Ufficio I, Affari Generale, Personale e Formazione, Sez.III - Settore Polizia Penitenziaria) e che il 28/06/2022, la TI avesse anticipato alla IA il contenuto del provvedimento di prossima emissione, indicando la data del 11/07/2022 come quella della decorrenza del distacco;
ha quindi ritenuto ravvisabile il necessario nesso di interdipendenza tra le prestazioni, individuabili nell'offerta del soggiorno turistico e nell'esercizio di funzioni amministrative discrezionali da parte del pubblico ufficiale, specificamente 2 attraverso la fissazione della decorrenza del distacco, fase del procedimento amministrativo durante il quale la RA era concretamente intervenuta non appena venuta conoscenza della determina del DAP del 27/06/2022 - indirizzata per competenza al Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria - e che disponeva l'effettivo distacco della IA, ma presupponente una successivo provvedimento di assegnazione alla Casa circondariale di Catanzaro;
e che tale intervento si era concretizzato, di fatto, nell'individuazione della data di inizio del servizio. Il Collegio ha ritenuto quindi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 63) dell'imputazione provvisoria, giungendo invece a diversa conclusione in ordine al reato contestato al capo 73), in ragione della fondatezza dell'eccezione difensiva inerente al difetto di utilizzabilità delle intercettazioni. Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse un concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie in caso di permanenza dell'indagata presso l'ambiente carcerario, ritenendo quindi adeguata la disposta misura interdìttiva, ridotta nel senso suddetto a seguito del giudizio di carenza indiziaria in ordine al reato contestato al capo 73). Ì 2. Avverso la predetta ordinanza, MA IA ha proposto due distinti ricorsi per cassazione. 2.1 Il primo ricorso, sottoscritto dall'Avv. Tiziana Talarico, si fonda su tre motivi. Con il primo punto del primo motivo ha dedotto la violazione di legge - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - per mancata applicazione dell'art.292, comma 2, lett.cbis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il vizio originariamente prospettato al Tribunale del riesame concerneva quello della nullità - rilevabile anche d'ufficio - conseguente alla carenza della motivazione dell'ordinanza applicativa in punto di esigenze cautelari;
specificamente, esponeva che la motivazione - facente riferimento anche alla posizione di altri indagati, in quanto in servizio presso la Casa circondariale di Catanzaro - non poteva essere riferita all'odierna ricorrente, atteso che la stessa non aveva mai ricoperto alcun ruolo all'interno del predetto istituto di pena e nessuno sfruttamento conseguente del suo ruolo era potenzialmente in grado di porre in atto;
conseguendone la carenza assoluta di valutazione autonoma delle esigenze cautelari. J( Con il secondo punto del primo motivo ha dedotto pure la violazione di legge per mancata applicazione della medesima disposizione, per non avere il Tribunale esaminato le ragioni del secondo motivo della memoria depositata il 12/03/2024 e facente riferimento alla carenza di gravità indiziaria in ordine al reato contestato al capo 63) dell'imputazione provvisoria. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe desunto, ma in assenza di elementi normativi, la sussistenza di un potere discrezionale in capo alla TI finalizzato a integrare il provvedimento di distacco già emesso dal DAP;
ciò pure in presenza di una normativa regolamentare che demandava esclusivamente alla Direzione Generale dello stesso DAP le gestione dei trasferimenti e delle assegnazioni temporanee, in ordine alla quale la TI non aveva nessuna competenza a intervenire e non aveva quindi in alcun modo contribuito a formare il contenuto provvedimentale dell'atto, rimanendo quindi anche non configurabile in capo alla stessa la necessaria veste di pubblico ufficiale. Con il terzo punto del primo motivo ha dedotto ulteriore violazione di legge, in riferimento alla medesima disposizione, per la mancata valutazione di altro punto esplicitato nella memoria depositata il 12/03/2024. Ha dedotto che, sulla base delle conversazioni intercettate, non emergesse la sussistenza del necessario pactum sceleris, con specifico riferimento alla dedotta interdipendenza tra l'offerta del viaggio e l'anticipazione della presa di servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Con il secondo motivo ha dedotto il carattere apparente della motivazione, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., con specifico riferimento alle esigenze cautelari, in quanto addotte con modalità del tutto generiche ed avulse dal concreto contesto dei fatti ascritti. 2.2 Il secondo ricorso, sottoscritto dall'Avv. Arturo Bova, è articolato su due motivi. Con il primo motivo - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - è stata dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.318 cod.pen., dell'art. 7 del d.P.R. 55/2001, degli artt. 5 e 9 del d.m. del 2 marzo 2016; nonché - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui affermava che la "messa a disposizione" operata con il provvedimento del 30/06/2022 rientrasse tra le funzione attribuite alla TI. Ha dedotto, sulla base delle fonti sopra richiamate, che l'organo competente per il procedimento di distacco era da individuare nella Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP e che al Provveditorato competesse unicamente l'indizione dell'interpello e la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati, mentre la data della presa di servizio era da intendersi rimessa all'Ufficio superiore;
provvedimento, nel caso di specie, adottato il 27/06/2022 e avente immediata efficacia, senza che alcuna competenza (neanche per effetto di delega) fosse attribuita al Provveditorato e, di conseguenza, alla TI quale Dirigente dell'Ufficio I, competente per affari generali, personale e formazione presso tale articolazione;
conseguendone che la "messa a disposizione" di cui al provvedimento emesso dalla TI, nella veste suddetta, doveva intendersi come esorbitante dalle sue funzioni. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del rapporto sinallagmatico proprio del reato contestato. Esponeva che, dagli elementi di indagine, emergeva che il soggiorno offerto alla TI sarebbe stato offerto antecedentemente al 23/06/2022, data alla quale il provvedimento di assegnazione non era stato ancora emesso da parte del Direttore Generale del DAP, non essendo quindi determinabile - a tale momento - alcuna funzione facente capo alla funzionaria;
la quale sarebbe venuta a conoscenza di tale provvedimento il 28/06/2022, quando già stava fruendo del soggiorno;
esponendo che la condotta si inquadrava in un contesto nel quale la IA aveva la disponibilità di prenotazioni alberghiere che offriva ad amici, parenti e colleghi, come pure desumibile da altre conversazioni intercettate. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. I difensori della ricorrente hanno fatto pervenire memoria nelle quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, pure evidenziando - in particolare l'Avv. Talarico - la persistenza dell'interesse a impugnare pure in presenza dell'intervenuta estinzione della misura. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato I 2. Vanno congiuntamente esaminati - per ragioni di connessione logica - il secondo punto del primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Talarico nonché il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Bova. Difatti, i predetti motivi di censura appaiono tra loro convergenti nel senso della complessiva contestazione della valutazione del Tribunale in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che le censure medesime contestano le conclusioni del giudice dell'appello cautelare in punto di ritenuta sussistenza del reato di corruzione previsto dall'art.318 cod.pen.; che - nella vigente formulazione - deve intendersi anche riferibile al pactum sceleris avente a oggetto il compimento di un determinato atto che possa essere ritenuto come conforme ai doveri del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634 - 01; Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269347 - 01). Specificamente, entrambe le predette censure difensive si incentrano sulla dedotta erroneità della motivazione dell'ordinanza gravata in ordine al punto attinente alla sussistenza di una effettiva competenza, in capo alla TI, a intervenire in via provvedimentale sull'iter amministrativo inerente alla presa di servizio della IA presso il Tribunale di sorveglianza di AN a seguito del pregresso interpello . In particolare, nelle censure medesime, è stato evidenziato il dato in base alla quale, sulla scorta delle disposizioni applicabili (ovvero l'art.7, comma 2, letta), del d.P.R. n.55/2001, gli artt. 5 e 9 del d.m. 2 marzo 2016 e l'art.8 del d.lgs. 444/1992 ivi richiamato, nonché l'atto amministrativo generale costituito dal Provvedimento del Capo Dipartimento del DAP del 14/10/2021, disciplinante i criteri per il trasferimento e assegnazione del personale non dirigente del Corpo in sedi diverse dagli Istituti Penitenziari), non sarebbe stato individuabile alcun ambito di competenza in capo alla TI, quale Dirigente dell'Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione del Provveditorato Regionale per la Calabria. Specificamente, le difese hanno evidenziato che - sulla base delle fonti richiamate - al Provveditorato Regionale competeva unicamente l'indizione dell'interpello e la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati in relazione all'assegnazione provvisoria presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rimanendo i poteri decisionali incardinati presso la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP;
con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione emesso il 27/06/2022 da tale ultima articolazione - che disponeva il trasferimento della IA a far data dall'emanazione e sino al 15/11/2022 - sarebbe stato immediatamente efficace e non necessitante di ulteriore atto esecutivo in capo al Provveditorato;
con la conseguenza ulteriore che l'atto emesso il 30/06/2022, sottoscritto dalla TI nella predetta veste e con la quale si disponeva la messa a disposizione della IA presso il Tribunale di sorveglianza a far data dal 11/07/2022, sarebbe stato affetto dal vizio di incompetenza essendo stato emesso al di fuori dei poteri assegnati all'ufficio ricoperto. Le predette argomentazioni difensive tendono quindi a dimostrare che tale ultimo atto, in quanto completamente esorbitante rispetto alla sfera di competenza del funzionario assunto come corrotto, non avrebbe avuto alcuna effettiva incidenza nell'iter amministrativo finalizzato al distacco dell'odierna ricorrente presso il predetto Ufficio, tanto da escludere in radice la necessaria qualità soggettiva di pubblico ufficiale in capo alla suddetta. Il complesso delle predette censure non è fondato, dovendosi le stesse intendersi sostanzialmente distoniche rispetto al contenuto del capo di imputazione provvisorio;
nel quale è stata assunta la dazione di un'utilità in cambio della "agevolazione" del distacco della IA presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Va difatti ricordato che, in tema di corruzione (tanto propria quanto impropria), non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Martinelli, Rv. 247373 - 01; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886 - 02). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi non censurabile la valutazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l'atto oggetto del patto corruttivo - indipendentemente dai profili di incompetenza addotti dalla ricorrente - rientrasse comunque nell'ambito della sfera di competenza dell'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale e che lo stesso abbia comunque effettivamente influito sull'attuazione del provvedimento emesso dal Direttore Generale del DAP, individuando - in concreto - la data della presa di servizio della IA presso l'ufficio di assegnazione. Dovendosi comunque rilevare - conformemente a quanto argomentato dal Collegio - che il provvedimento emesso dal DAP, non comunicato direttamente alla destinataria ma ai soli uffici interessati, non prevedeva 7 una immediata presa di possesso della IA presso l'ufficio di sorveglianza ma che la stessa dovesse in tal senso essere "inviata", presupponendo quindi comunque l'emanazione di un ulteriore atto amministrativo da parte del Provveditorato, quale ente avente in organico la dipendente. Risulta quindi coerente e non illogica la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che - dato il concreto svolgimento dell'iter amministrativo e indipendentemente dalla sua conformità rispetto alle norme di riferimento - il pubblico ufficiale avesse, di fatto, la possibilità di influire sulla tempistica di attuazione del provvedimento di assegnazione, rimanendo quindi, sotto tale profilo, comunque perfezionato il necessario aspetto dell'elemento oggettivo del reato contestato. I 3. Vanno quindi esaminati - sempre per stretta connessione logica - il terzo punto del primo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Talarico e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Bova;
in particolare, in entrambi i motivi è stato sottolineato che - in considerazione della tempistica del procedimento amministrativo - dovesse evincersi che la fruizione del soggiorno alberghiero da parte della TI (avvenuto nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 2 luglio 2022) era già in corso nel momento di definizione dell'iter amministrativo del procedimento di distacco, da intendersi perfezionato con il provvedimento del Direttore Generale del 27/06/2022, con la conseguenza che sarebbe difettato nel caso di specie il necessario elemento rappresentato dal pactum sceleris. Le censure sono infondate. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale, in tema di corruzione (propria o impropria), il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove la stessa derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, deo. 2012, Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 - 01). Nel caso di specie, le complessive argomentazioni del Tribunale appaiono esenti dai denunciati vizi di contraddittorietà e illogicità. Appare, in particolare, immune dai vizi suddetti l'interpretazione del contenuto della conversazione intercettata il 28/06/2022 - integralmente trascritta nella motivazione del provvedimento impugnato - nel quale si evince come la TI, in tale data, avesse anticipato alla IA il contenuto 8 del provvedimento successivamente adottato, a propria volta contenente l'indicazione della data (11/07/2022) dalla quale sarebbe decorsa l'efficacia del provvedimento di assegnazione e ciò - come detto prima - indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla comprensione di tale fase del procedimento nella effettiva sfera di competenza del funzionario;
così come non appare censurabile - in quanto attinente a profilo meramente fattuale e non manifestamente illogica - la conclusione in base alla quale il soggiorno alberghiero, fruito in forma gratuito, dovesse essere posto in rapporto di corrispettività con l'interessamento della TI e il suo successivo intervento sulla concreta attuazione del predetto iter. Pertanto, appare non illogica la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha dedotto la necessaria sinallagmaticità tra utilità fruita ed esercizio dei poteri di ufficio. 4. Nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Talarico è stata dedotta la violazione dell'art.292, comma 2, lett.c), cod.proc.pen., in punto di valutazione delle esigenze cautelari;
ciò in quanto l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non avrebbe concretamente individuato le esigenze cautelari sottese al provvedimento di applicazione della misura interdittiva, accomunando la posizione della IA con quella di altri appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria e specificamente facendo riferimento alle funzioni svolte presso l'istituto di Catanzaro, ove la ricorrente non aveva - di fatto - mai prestato servizio. La censura non è fondata. Va difatti rilevato che, nel caso di specie e contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza genetica conteneva - alla pag.170 e nella parte attinente alla scelta della misura - una valutazione delle esigenze cautelari specificamente attinente alla circostanza che il reato era stato commesso in correlazione al ruolo ricoperto all'interno della Polizia Penitenziaria, di modo che non è comunque ravvisabile la nullità non sanabile prevista dall'art.309, comma 9, cod.proc.pen.. I 5. Infine, con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall' Avv. Talarico, è stata dedotta la apparenza della motivazione del Tribunale nella parte in cui ha argomentato in riferimento alla sussistenza, in punto di fatto, delle esigenze cautelari. La censura non è fondata. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale - anche nell'ambito delle misure interdittive - il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, Miccoli, Rv. 253372 - 01). Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale dell'appello cautelare appare ampiamente sorretta da congrue e non illogiche valutazioni di fatto. Avendo il Collegio - in conformità con il disposto dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen. - argomentato sulla prognosi di recidiva in riferimento al concreto atteggiarsi del fatto contestato, secondo una valutazione da ritenersi consentita anche alla luce del vigente testo dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen. , in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01). Nel caso di specie, con valutazione non illogica, il Collegio ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura interdittiva della sospensione delle funzioni in conseguenza della posizione concretamente assunta all'interno dell'istituto carcerario e delle modalità del fatto ascritto, concretizzante il perfezionamento di una fattispecie corruttiva dissimulata sotto l'apparenza di rapporti amicali e istituzionali;
ritenendo quindi la predetta misura come idonea a recidere temporaneamente i rapporti con l'ambiente che aveva originato la commissione del reato. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2024