Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 445
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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    Decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale, rinviando la decisione sul merito.

  • Altro
    Mancanza di indicazione normativa per le sanzioni

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale, rinviando la decisione sul merito.

  • Altro
    Difetto della procedura esattiva

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale, rinviando la decisione sul merito.

  • Altro
    Omessa sottoscrizione

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale, rinviando la decisione sul merito.

  • Altro
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale, rinviando la decisione sul merito.

  • Altro
    Richiesta spese legali

    Le spese sono rinviate alla trattazione del merito, in quanto il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Competenza limitata alla fase esattiva

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.

  • Altro
    Non intervenuta prescrizione del credito

    Il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.

  • Altro
    Condanna del ricorrente al pagamento delle spese

    Le spese sono rinviate alla trattazione del merito, in quanto il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 445
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 445
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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