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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MA PE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240026371379000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto opposto, con condanna delle Parti Convenute al pagamento delle spese di giudizio ed attribuzione in favore del difensore costituito.
Resistente Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta: rigetto del ricorso, con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Resistente Regione Campania: // (non costituita in giudizio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.01.2025 con ricorso presentato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.546/1992 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 31.01.2025, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento di cui in premessa per complessivi € 323,66 comprensiva di sanzioni ed interessi di mora, asseritamente notificata il 15.11.2024 dall'Ente predetto. L'atto era riferito all'omesso pagamento della tassa auto annualità 2017.
Parte Ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto impugnato per i seguenti motivi :
1- intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva azionata;
2-mancata indicazione della normativa applicata in ordine alla determinazione delle sanzioni esposte;
3- difetto della procedura esattiva adottata per inesistenza giuridica dell'atto impugnato;
4 - omessa sottoscrizione.
Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al difensore costituito. Formulava inoltre istanza di sospensione esecutiva del provvedimento ai sensi dell'articolo 47 del
D.Lgs.n.546/1992, ritenendo sussistenti i requisiti di legge.
Con atti controdeduttivi depositati in data 14.02.2025, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. Eccepiva in via preliminare la propria competenza limitatamente alla legittimità della fase esattiva, essendo le questioni inerenti la legittimità della pretesa tributaria di competenza dell'Ente impositore.
Sosteneva in prosieguo, la non intervenuta prescrizione del credito azionato, in ragione della proroga dei termini di legge in applicazione della normativa emergenziale straordinaria da covd 19. Chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'intestata Corte di Giustizia, nel corso dell'udienza dell'01.10.2025, rilevato che Parte Ricorrente, sebbene obbligata, non aveva provveduto a citare in giudizio la Regione Campania, in applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs.n.546/1992 per effetto delle modifiche introdotte da D.L.n.220/2023, con ordinanza n.1322 depositata in atti il 06.10.2025, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Ente
Impositore, da operarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, con rinvio della causa a nuovo ruolo da fissarsi all'esito dell'integrazione del contraddittorio. La Parte onerata vi provvedeva in data 21.10.2025, entro i termini assegnati.
In data 17.09.2025 ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.n.546/1992, Parte Ricorrente formulava memorie integrative con le quali in replica ai motivi contro dedotti, insisteva sui motivi di ricorso già formulati e con la richiesta di accoglimento. In data 16.12.2025, Parte Ricorrente formulava ulteriori memorie aggiuntive con le quali, rappresentava anche l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto “…..e, quindi, della mancanza di un valido titolo esecutivo legittimante l'azione. Infatti la Regione Campania, seppur citata, non si è costituita in giudizio e nessuna prova della notifica dell'atto prodromico ha prodotto…” (pag.n.03).
Insisteva poi sugli ulteriori motivi di ricorso e con la richiesta di accoglimento.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la Regione Campania. Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Giudice Monocratico, preso atto della contumacia della
Regione Campania e della mancata comparizione in dibattimento dell'Agenzia Entrate-Riscossione, ascoltata la relazione di Parte Ricorrente, esaminata la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso, ritenendo assorbita la declatoria di sospensiva cautelare del procedimento dalla decisione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva in via pregiudiziale il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia adita, essendo il ricorso proposto avverso un atto riferito a tributi richiesti dalla Regione Campania, avente sede legale in
Napoli, facendo valere congiuntamente vizi dell'atto impugnato e dell'avviso di accertamento presupposto, asserito come mai notificato. Il Giudice osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n.44/2016, ha dichiarato la intervenuta incostituzionalità dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione per effetto del D.Lgs. n.156/2015, articolo 9, comma 1, lettera b), nella parte in cui ha previsto che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza della ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui ha stabilito che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997, è competente l'ex
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. Con la predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha statuito inoltre che « il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo……. Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore». In considerazione di tale pronuncia ed in aderenza ad orientamento giurisdizionale di legittimità statuito dalla Corte di Cassazione con pronunce n.30054/2018, n.28064/2019, il Giudice deduce che la competenza territoriale delle Corti di
Giustizia Tributaria nelle controversie promosse dai ricorrenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata nel caso di tributi degli enti autonomi locali di cui all'articolo 114 Costituzione, avendo riguardo alla sede territoriale dell'ente impositore. Trattandosi nella fattispecie in esame di tassa auto richiesta dalla Regione Campania avente sede legale in Napoli, il Giudice in applicazione dell'articolo
4 del D.Lgs. n.546/1992, individua la competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, disponendo la riassunzione del ricorso nei termini di legge, presso la suddetta autorità giurisdizionale.
Le spese di procedimento da regolarsi secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'articolo 15 del
D.Lgs. n.546/1992, vengono pertanto rinviate alla trattazione del merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, Sezione 7^, in composizione monocratica, dichiara l'incompetenza territoriale di detta Corte, con obbligo di riassunzione del ricorso nei termini di legge presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Nulla per le spese di giudizio. Caserta,
14.01.2026 Il Giudice Monocratico (dott. Giuseppe Manna)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MA PE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240026371379000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto opposto, con condanna delle Parti Convenute al pagamento delle spese di giudizio ed attribuzione in favore del difensore costituito.
Resistente Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta: rigetto del ricorso, con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Resistente Regione Campania: // (non costituita in giudizio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.01.2025 con ricorso presentato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.546/1992 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 31.01.2025, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento di cui in premessa per complessivi € 323,66 comprensiva di sanzioni ed interessi di mora, asseritamente notificata il 15.11.2024 dall'Ente predetto. L'atto era riferito all'omesso pagamento della tassa auto annualità 2017.
Parte Ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto impugnato per i seguenti motivi :
1- intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva azionata;
2-mancata indicazione della normativa applicata in ordine alla determinazione delle sanzioni esposte;
3- difetto della procedura esattiva adottata per inesistenza giuridica dell'atto impugnato;
4 - omessa sottoscrizione.
Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al difensore costituito. Formulava inoltre istanza di sospensione esecutiva del provvedimento ai sensi dell'articolo 47 del
D.Lgs.n.546/1992, ritenendo sussistenti i requisiti di legge.
Con atti controdeduttivi depositati in data 14.02.2025, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. Eccepiva in via preliminare la propria competenza limitatamente alla legittimità della fase esattiva, essendo le questioni inerenti la legittimità della pretesa tributaria di competenza dell'Ente impositore.
Sosteneva in prosieguo, la non intervenuta prescrizione del credito azionato, in ragione della proroga dei termini di legge in applicazione della normativa emergenziale straordinaria da covd 19. Chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'intestata Corte di Giustizia, nel corso dell'udienza dell'01.10.2025, rilevato che Parte Ricorrente, sebbene obbligata, non aveva provveduto a citare in giudizio la Regione Campania, in applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs.n.546/1992 per effetto delle modifiche introdotte da D.L.n.220/2023, con ordinanza n.1322 depositata in atti il 06.10.2025, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Ente
Impositore, da operarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, con rinvio della causa a nuovo ruolo da fissarsi all'esito dell'integrazione del contraddittorio. La Parte onerata vi provvedeva in data 21.10.2025, entro i termini assegnati.
In data 17.09.2025 ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.n.546/1992, Parte Ricorrente formulava memorie integrative con le quali in replica ai motivi contro dedotti, insisteva sui motivi di ricorso già formulati e con la richiesta di accoglimento. In data 16.12.2025, Parte Ricorrente formulava ulteriori memorie aggiuntive con le quali, rappresentava anche l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto “…..e, quindi, della mancanza di un valido titolo esecutivo legittimante l'azione. Infatti la Regione Campania, seppur citata, non si è costituita in giudizio e nessuna prova della notifica dell'atto prodromico ha prodotto…” (pag.n.03).
Insisteva poi sugli ulteriori motivi di ricorso e con la richiesta di accoglimento.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la Regione Campania. Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Giudice Monocratico, preso atto della contumacia della
Regione Campania e della mancata comparizione in dibattimento dell'Agenzia Entrate-Riscossione, ascoltata la relazione di Parte Ricorrente, esaminata la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso, ritenendo assorbita la declatoria di sospensiva cautelare del procedimento dalla decisione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva in via pregiudiziale il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia adita, essendo il ricorso proposto avverso un atto riferito a tributi richiesti dalla Regione Campania, avente sede legale in
Napoli, facendo valere congiuntamente vizi dell'atto impugnato e dell'avviso di accertamento presupposto, asserito come mai notificato. Il Giudice osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n.44/2016, ha dichiarato la intervenuta incostituzionalità dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione per effetto del D.Lgs. n.156/2015, articolo 9, comma 1, lettera b), nella parte in cui ha previsto che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza della ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui ha stabilito che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997, è competente l'ex
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. Con la predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha statuito inoltre che « il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo……. Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore». In considerazione di tale pronuncia ed in aderenza ad orientamento giurisdizionale di legittimità statuito dalla Corte di Cassazione con pronunce n.30054/2018, n.28064/2019, il Giudice deduce che la competenza territoriale delle Corti di
Giustizia Tributaria nelle controversie promosse dai ricorrenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata nel caso di tributi degli enti autonomi locali di cui all'articolo 114 Costituzione, avendo riguardo alla sede territoriale dell'ente impositore. Trattandosi nella fattispecie in esame di tassa auto richiesta dalla Regione Campania avente sede legale in Napoli, il Giudice in applicazione dell'articolo
4 del D.Lgs. n.546/1992, individua la competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, disponendo la riassunzione del ricorso nei termini di legge, presso la suddetta autorità giurisdizionale.
Le spese di procedimento da regolarsi secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'articolo 15 del
D.Lgs. n.546/1992, vengono pertanto rinviate alla trattazione del merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, Sezione 7^, in composizione monocratica, dichiara l'incompetenza territoriale di detta Corte, con obbligo di riassunzione del ricorso nei termini di legge presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Nulla per le spese di giudizio. Caserta,
14.01.2026 Il Giudice Monocratico (dott. Giuseppe Manna)