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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 48/2023 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 48/2023 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1614/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4856/2011 R.G., datata 14/11/2022, pubblicata in data 14/11/2022, avente ad oggetto Divisione di beni caduti in successione, e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Ciancio e Parte_1 Parte_2 dall'avv. Pasquale Serafino, per procure depositate in via telematica, domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppina Ciancio in Roccapiemonte (SA), alla via Salvatore Gargiulo n. 5, nonché domiciliati presso lo studio dell'avv. Pasquale Serafino (con studio in Striano (NA) alla via Serafino
n. 4);
APPELLANTI
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Vitale, per procura Controparte_1 Controparte_2
depositata in via telematica, elettivamente domiciliati nello studio del predetto difensore in Cava de'
Tirreni (SA) alla via G. Palumbo n. 6;
APPELLATI
Conclusioni. Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 24/10/2024, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 16/1/2023 e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1614/2022, emessa dal Tribunale Parte_2
di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4856/2011
R.G., datata 14/11/2022, pubblicata in data 14/11/2022, nei confronti di e Controparte_1 [...]
. Con tale atto gli appellanti hanno formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «Voglia CP_2
l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: IN VIA
PRELIMINARE:
1. Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione ex art. 283 c.p.c., giusta istanza formulata in atti;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
2. Accogliersi il presente appello e, in riforma della sentenza n. 1614/2022, resa dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 14 novembre 2022, pubblicata in pari data, notificata il 9 dicembre
2022, accertare e dichiarare che il contratto rogato dal Notaio Troiano in data 25 febbraio 2004 vada sussunto alla fattispecie di cui all'art. 1872 cod. civ. e correttamente qualificato quale “contratto di rendita vitalizia”, statuendone la nullità per difetto assoluto di causa;
3. Accogliersi il presente appello e, in riforma della sentenza n. 1614/2022, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 14 novembre 2022, pubblicata in pari data, notificata il 9 dicembre 2022, dichiarare la nullità del predetto contratto di rendita vitalizia e di mantenimento rogato dal Notaio Troiano in data 25 febbraio 2004 per assenza dell'elemento dell'aleatorietà e difetto assoluto di causa;
4. Conseguentemente, dichiararsi l'apertura della successione della OR e disporsi la divisione ex lege dell'immobile in ER questione, costituente l'unico bene facente parte dell'asse ereditario, fra i tre figli della de cuius;
NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
5. Accogliersi il presente appello e, in riforma della sentenza n.
1614/2022, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 14 novembre 2022, pubblicata in pari data, notificata il 9 dicembre 2022, accertare e dichiarare che il contratto di rendita vitalizia e di mantenimento rogato dal Notaio Troiano in data 25 febbraio 2004 è simulato, giacché dissimula una donazione della OR in favore della OR e del marito sig. ER Controparte_1 CP_2
;
6. Conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda di simulazione relativa,
[...]
disporsi la divisione del medesimo immobile previa riduzione della donazione dissimulata nella misura necessaria e reintegrare la quota di legittima dei 2/9 spettanti a ciascuno dei due appellanti;
IN
OGNI CASO:
7. Condannare i convenuti all'integrale rifusione delle competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre ad oneri e accessori di legge (15%, CPA e IVA), con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari». Gli appellati e si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, e con condanna di parte appellata al pagamento delle spese del grado, con attribuzione.
La Corte di Appello, con provvedimento depositato in data 6/7/2023, ha rigettato la richiesta di sospensione formulata e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 24/10/2024, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non sussistono motivi idonei per disporre la rimessione della causa sul ruolo, richiesta dagli appellanti, poiché la relativa istanza è stata proposta per “tentare una riconciliazione tra i gerani e i parenti”, ma non risultano adesioni degli appellati a questo tentativo di riconciliazione.
Nel primo grado di giudizio è stata emessa la sentenza attualmente impugnata con la quale il primo giudice ha, in particolare, così statuito: «Il Tribunale di Nocera Inferiore, …, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della nullità proposta dagli attori;
2. rigetta la domanda di accertamento della simulazione relativa spiegata dagli odierni istanti;
3. dichiara assorbite le ulteriori domande attoree;
4. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio, che all'uopo liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario».
A sostegno delle loro ragioni, in primo grado, gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno dedotto, in particolare, quanto segue: la genitrice degli attori, ,
[...] ER
deceduta in data 14/9/2011, era proprietaria di un appartamento di tre vani sito in Roccapiemonte alla via Cupo Viviano n. 4, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 18, particella 617/12, nonché di un locale garage censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3, particella 583/5; gli attori, successivamente al decesso della sig.ra , avevano appreso che quest'ultima, con ER atto di “costituzione di rendita vitalizia e mantenimento vitalizio” (rogato per notar Troiano in data
25/2/2004), aveva trasferito la nuda proprietà, riservandosene l'usufrutto, dei predetti immobili all'altra figlia, e al di lei marito, ; questi ultimi, da parte loro, si Controparte_1 Controparte_2
erano impegnati a pagare alla una rendita di € 100,00 mensili e a prestarle ogni possibile ER
assistenza morale e materiale, nonché tutte le cure di cui la stessa avrebbe avuto bisogno, ER il tutto vita natural durante;
all'epoca della stipulazione del predetto atto la , che ER
allora aveva l'età di 79 anni, percepiva una pensione sociale e una indennità di accompagnamento per un totale mensile di circa € 1.370,00; al momento della conclusione del suindicato negozio la godeva complessivamente di discrete condizioni di salute ed era in ogni caso pienamente ER
autosufficiente; all'epoca della stipulazione del predetto negozio il valore commerciale degli immobili trasferiti a e a era pari a circa € 200.000,00; il valore dell'usufrutto Controparte_1 Controparte_2 che la genitrice degli attori si era riservata “era […] molto esiguo”, tenuto conto dell'età avanzata della stessa;
mai i sig.ri e avevano provveduto a ER Controparte_1 Controparte_2
corrispondere alla beneficiaria la pattuita rendita mensile.
Sulla scorta di queste deduzioni gli attori hanno convenuto in giudizio e Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di “costituzione di rendita vitalizia Controparte_2
e mantenimento vitalizio” in questione per mancanza di causa, assumendo che il sinallagma dello stesso contratto non sarebbe connotato da alcuna aleatorietà. Gli attori, quindi, hanno chiesto, per l'effetto, di sentir disporre (previa dichiarazione di apertura della successione legittima di ER
) lo scioglimento della comunione ereditaria in ordine ai beni della defunta .
[...] ER
A suffragio delle domande proposte, gli attori hanno, in particolare, dedotto che i contraenti, già all'atto della sottoscrizione, sarebbero stati pienamente consapevoli di quale parte avrebbe tratto tutto il vantaggio dell'operazione e di quale parte, invece, avrebbe subito esclusivamente le perdite derivanti dall'operazione stessa, in ragione della ridotta aspettativa di vita della VI . ER
Gli attori, dopo aver chiesto la declaratoria di nullità del contratto di “costituzione di rendita vitalizia e mantenimento vitalizio”, in questione, hanno domandato, in via subordinata, di accertare che questo negozio “dissimuli una donazione”; hanno, quindi, chiesto la riduzione di questa dedotta donazione “nella misura necessaria a reintegrare la loro quota di legittima corrispondente a 2/9 ciascuno dell'asse ereditario”.
A sostegno delle domande proposte in via subordinata, gli attori hanno evidenziato che la volontà dei contraenti di dissimulare un contratto di donazione emergerebbe da diversi elementi, e, in particolare, dalle seguenti circostanze: la rinuncia, prevista dall'art. 8 del negozio in questione, all'ipoteca legale da parte dei contraenti;
la circostanza per la quale alla stipula del rogito avrebbero assistito due testimoni, benché la presenza degli stessi non fosse richiesta dalla tipologia di negozio formalmente stipulato;
la circostanza per la quale, poco dopo la stipula dell'atto, la si ER sarebbe trasferita a vivere presso l'abitazione di e di , mentre Controparte_1 Controparte_2 nell'appartamento in relazione al quale la si era riservata l'usufrutto si sarebbe stabilita la ER
figlia di e di . Controparte_1 Controparte_2
In primo grado è stata espletata prova per testimoni.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il tribunale ha statuito quanto più sopra specificato. Il giudice di primo grado ha, in particolare, rigettato la domanda di accertamento della nullità proposta dagli attori, ora appellanti, e la domanda di accertamento della simulazione relativa spiegata da costoro, e ha dichiarato assorbite le ulteriori domande di parte attrice, condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio.
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
pronunziata in primo grado.
I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata, da parte del primo giudice, una errata qualificazione giuridica del contratto stipulato dalla in ER
data 25/2/2004; vi è stata, inoltre, violazione dell'art. 1872 c.c. ed errata interpretazione della volontà delle parti;
il rapporto va identificato come rapporto di rendita vitalizia;
la corretta qualificazione del contratto per cui è causa quale “contratto di rendita vitalizia” devono determinare l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità dello stesso per difetto assoluto di causa, stante la completa assenza di ogni aleatorietà; la Corte di Appello deve provvedere ad accertare e dichiarare che il contratto rogato dal Notaio Troiano in data 25/2/2004 va sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 1872 c.c. e va correttamente qualificato quale “contratto di rendita vitalizia”, dovendosi statuire la nullità dello stesso per assoluto difetto di causa;
sussiste il difetto dell'elemento dell'aleatorietà nel contratto di “Rendita Vitalizia e Mantenimento vitalizio” stipulato dalla OR in data ER
25/2/ 2004; sussiste violazione degli articoli 1362 e 1872 c.c. ed errata interpretazione delle risultanze di causa;
al momento della conclusione del contratto di vitalizio assistenziale per cui è causa difettava l'elemento essenziale della aleatorietà; non vi era incertezza obiettiva iniziale circa la vita della beneficiaria, che aveva già compiuto i 79 anni e che quindi aveva una aspettativa di vita piuttosto breve, come comprovato dai dati statistici in materia;
non vi era incertezza obiettiva iniziale circa le prestazioni assistenziali da garantirsi alla OR , che era tutto sommato autosufficiente e ER
non necessitava di grandi attenzioni;
non vi era incertezza obiettiva iniziale in ordine alla tipologia di prestazioni materiali che i vitalizianti sarebbero stati chiamati a svolgere posto che – sotto il profilo strettamente economico – la OR godeva di una pensione di circa 1.370,00 euro mensili, ER
che le garantiva una completa autosufficienza;
in conseguenza di quanto percepito, la beneficiaria non aveva necessità di essere sostenuta per il vitto, per l'alloggio (essendosi riservata l'usufrutto dell'immobile), per le medicine o per il vestiario o per altre esigenze materiali, garantite integralmente dal proprio trattamento pensionistico;
le eventuali prestazioni mediche o sanitarie di cui la stessa avesse potuto necessitare sarebbero state interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
la sproporzione tra la prestazione fornita dalla e quella che i vitalizianti si erano obbligati ad ER
offrire determina automaticamente la insussistenza dell'elemento fondante dell'aleatorietà, con conseguente nullità del contratto sottoscritto in data 25 febbraio 2004; sussiste la simulazione del contratto di rendita vitalizia del 25 febbraio 2004, celante una donazione della OR in ER
favore della figlia e del di lei marito;
l'indagine sollecitata dalla Parte_3 Controparte_2
domanda di simulazione deve essere operata con riferimento al momento della conclusione del contratto stesso e non alle fasi successive del rapporto;
al momento della stipula del rogito, vi era una enorme sproporzione tra le rispettive prestazioni dei contraenti;
il negozio in questione era ispirato da
“un intento di liberalità” della OR;
sussisteva la piena consapevolezza della VI ER della predetta sproporzione, che aveva l'evidente volontà di porre in essere un atto di liberalità, sottraendo il bene alla massa ereditaria e destinandolo all'unica figlia;
la evidente e inequivocabile sproporzione tra l'entità delle prestazioni rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di vitalizio assistenziale, unita alla presenza dei testimoni alla stipula dell'atto notarile e alla incomprensibile rinuncia all'ipoteca legale da parte della VI, è tale da consentire in via presuntiva di accertare la consapevolezza della simulazione e la sua volontaria accettazione da parte della OR;
ER
il contratto per cui è causa cela una donazione della in favore della figlia e del genero. ER
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata è corretta e va confermata.
Non sussiste idonea impugnazione in ordine all'attribuzione della decisione al giudice monocratico, avendo, d'altra parte, il primo giudice correttamente motivato sul punto. Tenuto conto del disposto dell'art. 281 nonies c.p.c., nel testo vigente per la presente causa, e non essendovi connessione fra l'azione di riduzione proposta in via subordinata dagli attuali appellanti e la domanda di accertamento della nullità, proposta in via principale, quest'ultima doveva essere decisa dal
Tribunale in composizione monocratica. La domanda di riduzione proposta in via subordinata, poi, è restata assorbita nella decisione sulle domande proposte in via principale.
Non sussiste, peraltro idonea impugnazione in ordine alla eccezione di prescrizione proposta in primo grado dai convenuti, avendo, d'altra parte, il primo giudice correttamente motivato sul punto.
L'eccezione è stata, infatti, proposta al momento della costituzione in giudizio dei convenuti, avvenuta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., con il verificarsi della relativa decadenza.
In ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto trasfuso nell'atto di
“COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA E MANTENOMENTO VITALIZIO” del 25/2/2004, per notaio di Castel San Giorgio, va osservato che il giudice di primo grado ha Persona_2
qualificato questo contratto come contratto di vitalizio assistenziale. Il primo giudice ha evidenziato, sul punto, che i vitalizianti si sono obbligati non tento e non solo ad eseguire prestazioni fungibili
(quale, ad esempio, la dazione di denaro, proprie della rendita vitalizia ex art. 1872 c.c.), bensì soprattutto a fornire alla VI assistenza materiale e morale, “nonché tutte le cure di cui la stessa avrà bisogno, ivi comprese le cure mediche, farmaceutiche, ospedaliere, pulizia personale e della casa”; i vitalizianti si sono anche obbligati “a sopperire a tutte le necessità che potranno verificarsi per tutta la durata della vita della cedente medesima” [cfr. Art. 2) dell'atto notarile del 25/2/2004].
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che l'accordo mediante il quale le parti stabiliscono la cessione di quote di piena o nuda proprietà di un bene immobile verso un corrispettivo, in parte rappresentato dalla prestazione mensile di una somma di danaro, e in parte dalla prestazione di "assistenza morale" per la durata della vita del beneficiario, ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano - in parte non fungibili e basati sull' "intuitus personae" - rispetto all'inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non è applicabile l'art. 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 13232 del 25/5/2017].
La cassazione ha anche precisato che è legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 c.c.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia dall'art. 1878 c.c. [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 10859 del 5/5/2010].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che è legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 8209 del 22/4/2016]. La cassazione ha, poi, precisato che, nel contratto con il quale una parte in corrispettivo della cessione di un immobile si obbliga ad assicurare al cedente vitto, alloggio e assistenza morale e materiale (cosiddetto vitalizio alimentare), la differenza rispetto alla rendita vitalizia è data dall'oggetto della prestazione a carico del vitaliziante, che ne fa un contratto atipico sottratto all'applicazione dell'art. 1878 c.c., mentre non sussiste differenza quanto all'alea dalla quale il suddetto contratto atipico è caratterizzato, la quale lungi dal venire meno o attenuarsi, resta fortemente connaturata ad esso e anzi si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 1502 del 12/2/1998].
La cassazione ha, quindi, affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei (quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante), secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato [cfr. Cass. civ., sez.
II, sentenza n. 15848 del 19/7/2011; nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il requisito dell'alea in quanto le condizioni del vitaliziato, benché precarie anche per l'età avanzata, non consentivano di prevederne la morte nel volgere di pochi mesi].
Quanto alla eventuale nullità del negozio, la cassazione ha precisato che il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea se, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19214 del
28/9/2016].
La cassazione ha anche puntualizzato che il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 32439 del 22/11/2023].
Nel caso qui esaminato il contratto stipulato fra , da una parte, e ER [...]
e , dall'altra, è stato correttamente qualificato dal primo giudice come CP_1 Controparte_2
contratto di vitalizio assistenziale.
Nella fattispecie in esame, infatti, i vitalizianti e si sono Controparte_1 Controparte_2
obbligati, in favore della VI , a prestare una somma di denaro alquanto ER modesta (€ 100,00 al mese), ma soprattutto si sono obbligati a prestare alla assistenza ER
materiale e morale, “nonché tutte le cure di cui la stessa avrà bisogno, ivi comprese le cure mediche, farmaceutiche, ospedaliere, pulizia personale e della casa”; i vitalizianti si sono anche obbligati “a sopperire a tutte le necessità che potranno verificarsi per tutta la durata della vita della cedente medesima”. Risulta evidente che la dazione della somma di denaro costituisce soltanto una minima parte delle prestazioni alle quali si sono obbligati i vitalizianti, apparendo, al momento della conclusione del contratto, sicuramente preponderante l'obbligazione di prestare alla tutte ER le cure e tutta l'assistenza più sopra descritte per tutta la durata della vita della stessa, la ER
quale (nata in data [...]) aveva un'età che non faceva presagire una morte molto prossima della medesima (deceduta, poi, in data 14/9/2011). Le dichiarazioni rese dai testi in primo grado, peraltro, fanno intendere che, al momento della conclusione del contratto, la non versava in ER
condizioni di salute tali da far prevedere, a quel momento, un suo prossimo decesso. Il teste Tes_1
, in particolare, ha precisato di aver visto la , fino al 2010, passare per strada in
[...] ER
maniera autosufficiente, da sola e anche in compagnia di persone del luogo, aiutandosi per due o tre anni con un bastone. La teste ha, in particolare, riferito che la si era trasferita Testimone_2 ER
presso la figlia per essere assistita, perché non stava bene;
ha, poi, precisato che la CP_1 ER
faceva uso di un bastone e aveva bisogno di aiuto e che la , prima della morte, è stata ER
ricoverata in ospedale, ricordando il teste che la medesima si era aggravata lentamente negli ultimi anni. Il teste ha affermato, in particolare, che la si recava quasi tutti i Testimone_3 ER
giorni nel negozio del teste e che ivi si recava in genere da sola, a volte insieme a qualche amica;
il teste ha puntualizzato che a volte vedeva la passeggiare da sola, a volte anche dirigersi ER
verso una stradina in salita ove c'era una sua amica;
il teste ha precisato di non avere mai visto la con un'assistente, ma solo con un bastone. La teste ha, fra l'altro, ER Testimone_4
affermato che la negli ultimi 4 – 5 anni di vita aveva bisogno di essere accompagnata ER
quando usciva per sue esigenze o anche per le attività della vita quotidiana;
la teste ha puntualizzato che gli unici che aveva visto frequentare la casa della erano la e i figli di ER Controparte_1 questa. Il teste ()marito della figlia di ha, fra l'altro, dichiarato che Testimone_5 Controparte_1
egli ha conosciuto sua moglie nel 2003 e che da tale epoca la non stava bene in salute, ER avendo già fatto delle cure chemioterapiche, e che la moglie del teste (scil. nipote della Tes_6
) andava la sera a dormire con la nonna;
il teste ha affermato che negli ultimi due anni di ER
vita la si trasferì a casa della suocera del teste stesso, e che, dopo il trasferimento vi furono ER
altri problemi tra cui la rottura del femore per la quale la fu costretta a letto. La teste ER ha affermato, fra l'altro, che ella vedeva spesso la sulla strada che Testimone_7 ER
camminava co un bastone, ma da sola e senza accompagnamento, con riguardo a un periodo che può collocarsi fino a pochi anni prima della sua morte.
Sula base delle risultanze processuali il primo giudice ha correttamente concluso per il rigetto della domanda di declaratoria di nullità del contratto in questione per difetto dell'alea.
Dal contratto del 24/2/2004 merge chiaramente la sussistenza della aleatorietà del contratto stesso. Avuto riguardo all'epoca della conclusione del contratto, in particolare, sussistenza senz'altro incertezza obiettiva circa la durata della vita della e dal conseguente rapporto tra il valore ER
complessivo delle prestazioni alla cui effettuazione gli attuali appellati si erano obbligati e il valore della nuda proprietà degli immobili trasferiti in loro favore a titolo di corrispettivo;
il valore della nuda proprietà deve ritenersi di € 150.000,00 (defalcato il valore dell'usufrutto che la si era ER
riservato), non sussistendo adeguata contestazione in ordine al valore della piena proprietà degli immobili (da quantificarsi nella somma di € 200.000,00).
La all'epoca della stipulazione del contratto aveva un'età di 79 anni, età non tanto ER
avanzata da far prevedere la di lei morte a distanza di pochi mesi o anni. Dalle dichiarazioni rese dai testi emerge, poi, che le condizioni di salute della , all'epoca di conclusione del contratto, ER
non presentavano particolari problemi, tali da far presagire una sua rapida morte. La prestazione pattuita a carico dei vitalizianti, poi, non era costituita soltanto dalla modesta somma di denaro da versarsi periodicamente in favore della , ma soprattutto dall'impegno ad assistere e curare ER
la in tutte le sue esigenze di vita, anche relative alla salute;
questa prestazione appariva ER
indeterminata, ma sicuramente non tale da potersi reputare, in data 25/2/2004, di modesta entità, anzi tale da potersi prevedere di apprezzabile entità, sia in ragione dell'età non specialmente avanzata della
, sia in ragione delle condizioni di salute della , che apparivano sostanzialmente ER ER
discrete al momento della stipulazione del contratto,. Ma che poteva prevedersi destinate ad accrescersi con l'avanzare dell'età della stessa. Alla , peraltro, era stata ER ER riconosciuta l'invalidità civile a far data dal mese di settembre dell'anno 2008 e le condizioni della stessa erano, a partire dall'anno 2007, progressivamente deterioratesi;
la aveva anche ER
subito, pochi mesi prima del decesso, una frattura al femore.
Da tutto quanto esposto consegue che sussisteva senz'altro il requisito dell'alea nel contratto stipulato in data 25/2/2004, in ragione dell'incertezza sulla entità delle prestazioni a carico dei vitalizianti, avuto riguardo all'epoca di conclusione del contratto.
Da quanto esposto emerge, peraltro, dagli atti che, al momento della stipulazione del contratto non era assolutamente prevedibile che le prestazioni a carico dei vitalizianti potessero prevedersi come irrisorie o di scarso valore, avuto riguardo, fra l'altro, all'età della e alle ER
sua condizioni di salute dell'epoca.
Come più sopra ricordato la cassazione ha affermato che, quanto alla eventuale nullità del negozio, il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea se, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19214 del 28/9/2016]. Come più sopra osservato, poi, la cassazione ha affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei (quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante), secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 15848 del 19/7/2011].
Da tutto quanto sinora esposto emerge chiaramente che, con riferimento al contratto del
25/2/2004 di cui in atti e avuto riguardo all'epoca di stipulazione dello stesso, sussisteva senz'altro il requisito dell'alea e, inoltre, sussisteva una obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita della e alle esigenze assistenziali della VI che, con riguardo alla predetta epoca, non ER
risultava affetto da malattia che, per natura e gravità, rendesse estremamente probabile un esito letale e ne potesse provocare la morte dopo breve tempo, non avendo, fra altro, la , all'epoca, una ER
età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Il contratto di vitalizio assistenziale, trasfuso nell'atto pubblico del 25/2/2004, risulta, quindi, perfettamente valido.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del predetto contratto. Ogni motivo di impugnazione sul punto proposta va, pertanto, disatteso.
Quanto alla domanda di accertamento della simulazione (relativa) proposta in primo grado dagli attuali appellanti, va osservato quanto segue. Il giudice di primo grado ha correttamente affermato che questa domanda non merita accoglimento, non sussistendo elementi per ritenere che il contratto di vitalizio assistenziale stipulato n data 25/2/2004 celasse in, in realtà, una donazione della in favore degli attuali appellati. ER
Quanto alla domanda di accertamento della simulazione, va evidenziato che per il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
l'onere di provare la simulazione incombe, quindi, su chi alleghi la simulazione del negozio. Gli attuali appellanti, d'altra parte, sicuramente non erano soggetti ai limiti probatori di cui all'art. 2722 c.c., essendo essi terzi rispetto al contratto del 25/2/2004, in forza del disposto dell'art. 1417 c.c., il quale prevede, fra l'altro, che la prova per testimoni della simulazione
è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi. L'art. 2729 c.c., peraltro, prevede, al secondo comma, che le presunzioni (semplici) non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Nel caso in esame, pertanto, gli attuali appellanti avevano la possibilità di fornire la prova della dedotta simulazione (relativa) sia mediante prova per testimoni, sia mediante prova per presunzioni (semplici).
Gli attuali appellanti hanno inteso fornire la prova della dedotta simulazione per presunzioni, deducendo che il contratto di vitalizio assistenziale celerebbe, in realtà una donazione effettuata dalla in favore di e di . ER Controparte_1 Controparte_2
Gli indici della simulazione sarebbero costituiti, ad avviso degli appellanti, dai seguenti elementi: la conclusione del contratto di “costituzione di rendita vitalizia e mantenimento vitalizio” è avvenuta con le forme prescritte dalla legge notarile per la donazione (atto pubblico con la presenza dei testimoni); i contraenti hanno rinunciato all'ipoteca legale.
Questi elementi sono del tutto inidonei a fondare una presunzione di simulazione del contratto stipulato e a far ritenere che, in realtà, le parti abbiano inteso concludere un contratto di donazione.
Va, infatti, osservato che all'istruttoria espletata in primo grado è emerso che, tanto dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, quanto dalla documentazione medica allegata agli atti, emerge un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della VI a partire dall'anno
2007, in ragione del quale gli attuali appellati risultano avere effettivamente prestato assistenza materiale e morale alla negli ultimi anni della di lei esistenza. Questo dimostra che la ER
controprestazione degli attuali appellati, a fronte della quale era stata trasferita la nuda proprietà degli immobili siti in Roccapiemonte indicati nel contratto in questione, è stata concretamente adempiuta e, di conseguenza, il trasferimento della nuda proprietà risulta non essere ascrivibile a mero spirito di liberalità.
La presenza di testimoni alla stipulazione dell'atto pubblico e la rinunzia all'ipoteca legale costituiscono elementi del tutto inidonei a fondare una presunzione di simulazione nel senso indicato dagli attuali appellanti. Sul punto nella sentenza impugnata si trova, fra l'altro, affermato quanto segue: «… Con specifico riguardo a tale ultima circostanza, non può omettersi che, se tre dei sei testi escussi (i sig.ri , e , dopo aver espressamente riferito Testimone_5 Testimone_4 Testimone_2
che la sig.ra – a causa del progressivo peggioramento delle di lei condizioni di salute – ER avesse necessitato di un'assistenza, anche per il compimento delle azioni quotidiane, d'intensità crescente negli ultimi anni della propria vita, hanno dichiarato che tale assistenza le fosse stata prestata dagli odierni convenuti, presso la cui abitazione la testé citata anziana si era trasferita (come, peraltro, ammesso dagli stessi attori), i testi e pur avendo affermato Testimone_3 Testimone_7
che la sig.ra fosse in grado di deambulare autonomamente, benché con l'ausilio di un ER bastone, hanno lasciato intendere di non aver avuto modo d'incontrare quest'ultima negli anni immediatamente antecedenti al di lei decesso, ossia proprio nel periodo in cui le condizioni di salute della sig.ra erano divenute maggiormente precarie. Ad ulteriore fondamento del ritenuto ER
rigetto, può essere addotta la documentazione versata in atti dai convenuti, dalla quale si evince che: alla sig.ra era stata riconosciuta l'invalidità civile a far data dal mese di settembre dell'anno ER
2008 (cfr. all. n. 4 alla produzione dei convenuti); le condizioni della genitrice dei germani CP_1 erano, a partire dall'anno 2007, progressivamente deterioratesi;
la sig.ra aveva subito, ER
pochi mesi prima del decesso, una frattura al femore. Alla luce delle sviluppate argomentazioni, non può che rigettarsi la domanda di accertamento della simulazione relativa».
In ragione di tutto quanto sinora esposto e alla luce di tutti gli elementi processualmente rilevanti, emergenti dagli atti, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata va senz'altro condivisa.
Le circostanze addotte dagli appellanti a sostegno della dedotta simulazione non costituiscono alcun indice attendibile della simulazione, costituendo elementi del tutto equivoci sul punto. La dedotta simulazione, poi, trova, fra l'altro, evidente smentita nell'effettivo compiuto adempimento, da parte degli attuali appellanti, della controprestazione a loro carico pattuita.
Il primo giudice, quindi, ha correttamente rigettato la domanda di simulazione relativa.
Anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata va condivisa e la pronunzia del primo giudice merita integrale conferma. Tutti i motivi di impugnazione proposto dagli appellanti sul punto vanno senz'altro disattesi.
Il giudice di primo grado, poi, ha correttamente affermato che il rigetto delle domande proposte in via principale implica l'assorbimento delle ulteriori domande proposte dagli attori in primo grado (ora appellanti), presupponendo l'esame delle stesse l'accoglimento di una delle domande rigettate dal tribunale.
Da tutto quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalle parti appellanti alla sentenza impugnata. Tutte le relative deduzioni degli appellanti vanno, quindi, senz'altro disattese.
Non emergono, fra l'altro, elementi per disporre ulteriori accertamenti di carattere istruttorio. Gli appellanti hanno, in proposito, dichiarato di reiterare “in via del tutto subordinata e solo in caso di contestazioni ad opera della parte appellata, ove fosse ritenuto necessario ai fini dell'esame delle domande formulate con il presente appello”, “la richiesta di disporre informazione presso l' CP_3
ex art. 213 c.p.c. per conoscere l'entità della pensione percepita dalla OR e la nomina ER
di un CTU per la determinazione – all'epoca dei fatti – del valore dell'immobile alienato con l'atto del 25 febbraio 2004”. Dalle complessive deduzioni delle parti, peraltro, non emergono idonee e sostanziali contestazioni su questi punti. Non vanno, pertanto, disposti ulteriori accertamenti di carattere istruttorio.
La sentenza impugnata risulta, in definitiva, corretta e va integralmente confermata.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Non sussistono elementi per tentare una definizione bonaria della controversia, atteso che solo gli appellanti hanno invocato, peraltro in maniera del tutto generica e indeterminata, una definizione di tale tipo, mentre gli appellanti non hanno manifestato alcuna volontà in tal senso.
Per quel che concerne la disciplina delle spese di giudizio, la sentenza impugnata va confermata, atteso che il primo giudice ha correttamente posto tali spese a carico degli attori in ragione della soccombenza.
In ordine alle spese del secondo grado di giudizio, poi, va applicato ugualmente il criterio della soccombenza e, quindi, gli appellanti vanno condannati al pagamento di tali spese in favore delle parti appellate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato, bassa complessità, valore medio, scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00) e delle attività difensive effettivamente espletate.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché le parti appellanti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di e di Parte_1 Parte_2 , nei confronti di e di , nonché in ordine alle
[...] Controparte_1 Controparte_2
complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n.
1614/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4856/2011 R.G., datata 14/11/2022, pubblicata in data 14/11/2022, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna gli appellanti e al pagamento, in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, delle spese del secondo grado di giudizio in favore di e Controparte_1 [...]
, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 9.991,00 per compensi professionali CP_2
della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Antonietta
Vitale;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché le parti appellanti
[...]
e siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 5/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci