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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2009/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4054 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Barbara Mariano del Foro di Venezia (pec: , in Email_1
Mestre Venezia, via F.lli Rondina 6, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Venezia-Chirignago, in via Puglia n.12 int.1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca
Scanferlato del Foro di Venezia (pec: in Venezia Mestre, Email_2
via San Pio X n. 1, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.02.2025 che di seguito si riproducono: “ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del Comune di Venezia alla Parte II, Serie A, n. 123, anno 1995, nulla disponendo a titolo di contributo al loro mantenimento ed a quello dei figli e Per_1 Per_2
facendo ordine all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la emananda sentenza”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 01.10.1995 contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 2323/2011) conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia N. 1716/2013, pubbl. 29.08.2013.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 2323/2011)) conclusasi con sentenza del
Tribunale di Venezia N. 1716/2013, pubbl. 29.08.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.10.1995 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Venezia al n. 123, Parte II, Serie A, dell'anno 1995,
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4054 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Barbara Mariano del Foro di Venezia (pec: , in Email_1
Mestre Venezia, via F.lli Rondina 6, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Venezia-Chirignago, in via Puglia n.12 int.1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca
Scanferlato del Foro di Venezia (pec: in Venezia Mestre, Email_2
via San Pio X n. 1, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.02.2025 che di seguito si riproducono: “ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del Comune di Venezia alla Parte II, Serie A, n. 123, anno 1995, nulla disponendo a titolo di contributo al loro mantenimento ed a quello dei figli e Per_1 Per_2
facendo ordine all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la emananda sentenza”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 01.10.1995 contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 2323/2011) conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia N. 1716/2013, pubbl. 29.08.2013.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 2323/2011)) conclusasi con sentenza del
Tribunale di Venezia N. 1716/2013, pubbl. 29.08.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.10.1995 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Venezia al n. 123, Parte II, Serie A, dell'anno 1995,
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore