Ordinanza collegiale 23 marzo 2017
Sentenza 10 gennaio 2018
Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2016, proposto da
SE GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iozzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Ragusa in data 2 dicembre 2015 nell’ambito del procedimento n. 1/2015.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. EL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e IR
Il presente ricorso è stato proposto per ottenere l’ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Ragusa in data 2 dicembre 2015 nell’ambito del procedimento n. 1/2015.
Il ricorso è stato accolto con sentenza n. 68 in data 10 gennaio 2018.
Con istanza in data 22 gennaio 2026 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'estinzione del giudizio in ottemperanza proposto, nei confronti del Comune di Modica, per l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 256/2014.
Con ordinanza n. 613 in data 2 marzo 2026 il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:
Il presente ricorso si riferisce... all'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Ragusa in data 2 dicembre 2015 nell’ambito del procedimento n. 1/2015.
Occorre, quindi, chiedere chiarimenti alla parte ricorrente in ordine a tale incongruenza.
I chiarimenti dovranno essere resi nel termine di giorni dieci, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione.
La decisione della causa è rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.
Con atto depositato in data 12 marzo 2026 la ricorrente ha rappresentato, per quanto qui interessa, quanto segue: a) la declaratoria di estinzione è funzionale a supportare l’inserimento nel passivo della liquidazione straordinaria del credito residuo dell’originaria assegnazione di € 13.606,12, come da precetto, oltre le spese legali della procedura esecutiva liquidate in € 1.366,00 (spese vive ed accessori di legge inclusi) nei confronti del Comune di Modica, terzo pignorato, pronunciata il 3 dicembre 2015, nell’esecuzione forzata presso terzi al n.1/2015; b) nonostante la sentenza n. 68 in data 10 gennaio 2018 sia stata regolarmente comunicata, non è mai intervenuto l’insediamento del commissario “ad acta” per l’integrale pagamento dovuto; c) con nota in data 9 luglio 2021 il commissario “ad acta” era stato, peraltro, sollecitato ad esercitare le proprie funzioni; d) con nota in data 9 luglio 2021 la parte ha anche rappresentato che, nel caso di mancata esecuzione entro trenta giorni, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 328 c.p.; e) trascorso tale termine è stata proposta denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Ragusa; f) dichiarato il dissesto del Comune di Modica, si è proceduto alla richiesta di inserimento al passivo della liquidazione: g) sono stati effettuati alcuni pagamenti sul dovuto e, in particolare, degli € 14.972,12 assegnati il Comune ha spontaneamente corrisposto la somma di € 3.060,18 con mandato n. 1498 del 7 aprile 2016 e la somma di € 10.000,00 con mandato n. 1497 del 7 aprile 2016; (analiticamente indicati nella difesa); h) effettuate le dovute imputazioni la ricorrente ha chiesto l’inserimento nella massa passiva del credito residuo di € 3.788,14.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
In relazione al provvedimento di assegnazione di cui è stata chiesta l’esecuzione risulta corrisposto il complessivo importo di € 13.060.18 (3.060,18 + 10.000 = 13.060,18), come riferito dalla stessa ricorrente.
Per tale parte il giudizio in ottemperanza ha, quindi, consentito la concreta esecuzione del titolo.
Nella sentenza n. 68 in data 10 gennaio 2018, passata in giudicato, si afferma che la condanna a carico del Comune di Modica contemplava la somma precettata di € 13.606,12, oltre le spese della procedura esecutiva, liquidate in € 1.366,00, per un importo complessivo pari ad € 14.972,16.
La differenza fra la somma di € 14.972,16 e la somma di € 13.060,18 è pari ad € 1.911,98.
Per tale parte il titolo per cui è stata chiesta l’ottemperanza non ha, invece, avuto esecuzione.
Ovviamente non possono assumere rilievo in questa sede pronunce diverse che siano intercorse fra le parti, atteso che esse esulano dall’oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Va anche aggiunto che il giudizio di ottemperanza non può considerarsi effettivamente definito con la mera pronuncia di accoglimento, rilevando invece, in ragione della natura del procedimento, l’effettiva esecuzione del titolo azionato.
Pertanto, per ciò che attiene al menzionato - e non corrisposto - importo di € 1.911,98 il presente giudizio deve considerarsi tuttora pendente.
E’ intervenuta tuttavia la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Modica.
La deliberazione che dichiara il dissesto finanziario dell’ente impedisce, sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del decreto legislativo n. 267/2000, l’intrapresa o la prosecuzione di azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (art. 248, comma 2).
Il medesimo art. 248, comma 2, dispone inoltre che «le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese».
Il successivo comma 4 dispone che «alla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria».
Stabilisce poi il successivo art. 254, comma 3, che «nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
Il presente giudizio rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, comma 2, venendo in rilievo un «credito accertato in via giudiziale, relativo ad una fattispecie di danno antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto» (Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226) e pendente alla data di dichiarazione del dissesto.
Il presente giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per quanto attiene alla somma di € 1.911,98, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Le spese di lite relative alla presente fase vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara l’estinzione del presente giudizio con esclusivo riferimento all’importo di € 1.911,98; 2) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL LL |
IL SEGRETARIO