TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI - Presidente dott.ssa Chiara SANDINI - Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale RG 2257/2024 promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
11 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Da Col, come da C.F._1 procura in atti e
nato a [...] il [...], residente in [...]
Comis n. 2 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Gentile, come C.F._2 da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
- ritenuta non necessaria la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, anche alla luce della dichiarazione di rinuncia all'udienza di comparizione depositata dalle parti;
- ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
, nata a [...] il [...]; Persona_1 - rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto, accordando il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda;
PER QUESTI MOTIVI
DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , nata a [...] il Persona_1
17/09/2004, siano disciplinati dagli accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nel ricorso presentato in data 4 dicembre 2024, nei seguenti termini, come contenuti nel ricorso di cui sopra e che qui di seguito si trascrivono:
1. le parti riconoscono che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ricorso;
2. maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Persona_1 con la madre ad Alonte in Via San Feliciano n.11; Parte_1
3. circa il mantenimento ordinario, il sig. verserà in modo anticipato alla signora entro il Persona_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 400,00 mensili, da aumentarsi annualmente in base agli indici
Istat;
4. entrambi i genitori faranno fronte alle spese straordinarie dei figli sostenendole per il 50% ciascuno, dietro reciproca presentazione del relativo documento fiscale;
per quanto concerne l'identificazione delle spese straordinarie e la necessità di preventivo accordo, si fa riferimento al relativo Protocollo del 27.7.2021 adottato dal Tribunale di Belluno (doc. 5), da intendersi qui integralmente richiamato. Laddove, in base al suddetto Protocollo, la spesa vada preventivamente concordata, ciò dovrà avvenire per iscritto mediante sms, email, whatsapp. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso e potranno essere compensate;
5. a tal proposito, il sig. conferma in tale sede il proprio consenso all'effettuazione delle spese Persona_1 straordinarie connesse agli studi universitari di , e in particolare tasse universitarie, libri, tirocini Per_1 formativi, canone di locazione della stanza in appartamento condiviso e relative utenze, che dovranno essere previamente concordate, per quanto previsto dal Protocollo di cui al punto precedente, in ordine al quantum;
6. per l'anno accademico 2024/2025 il sig. conferma l'impegno già assunto al versamento Persona_1 della somma corrispondente al 50% di: tasse universitarie (Euro 3.472,04 totali), libri, canone di locazione della stanza in appartamento condiviso (Euro 600,00 mensili totali) e relative utenze, con l'accordo che vi sia l'impegno alla ricerca di un appartamento più economico per il prossimo anno accademico;
7. l'Assegno Unico Universale, erogato dall' fino al compimento del 21° anno di età del figlio, verrà CP_1 percepito da entrambi i genitori al 50%;
8. le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 27 marzo 2025
Il presidente
(dott. Umberto Giacomelli)
Il Giudice estensore
(dott. Beniamino Margiotta)