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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6892 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9727/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTI ALDO PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 19 CHIESINA
UZZANESE, presso il difensore
Attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO Controparte_1 P.IVA_2
ARMANDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DIAZ MILANO, presso il difensore
Convenuta opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di
nei confronti di , per essere le pretese Parte_1 Controparte_2
creditorie azionate con il decreto ingiuntivo 432/2025 (R.G. n. 44470/2024), emesso dal Tribunale di
Milano in data 30.12.2025, pubblicato in data 09.01.2025, e ritualmente notificato in data 21.01.2025,
ed oggetto della presente opposizione infondate nell'an e nel quantum, e, per leffetto, dichiarare la
nullità e/o illegittimità, e/o inefficacia nei confronti di del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 432/2025, emesso dal Tribunale di Milano nellambito del procedimento n. R.G.
44470/2024 e conseguentemente procedere alla revoca dello stesso nei confronti di Parte_1
in quanto privo di qualsivoglia fondatezza e giustificazione per i motivi tutti di cui al
[...]
presente atto di opposizione.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO- in accoglimento parziale della presente opposizione,
Cont accertare e dichiarare che è creditrice della minor somma, risultante allesito dellespletanda
istruttoria, che risulterà di giustizia, e conseguentemente procedere alla revoca del decreto ingiuntivo
n. 432/2025, emesso dal Tribunale di Milano nellambito del procedimento R.G. 44470/2024, per i
motivi tutti di cui al presente atto di opposizione.
pagina 2 di 6 Per parte opposta:
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione
avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertate le intervenute
risoluzioni di diritto dei contratti per cui è causa, conseguite all'inadempimento del conduttore,
condannare la (p.i. ) in p.l.r.p.t. con sede in 55011 Parte_1 P.IVA_1
Altopascio (LU), Via Mazzanti n. 17 al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 70.194,08
in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla data di vendita a terzi al saldo o della
diversa somma che verrà ritenuta dovuta quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% in considerazione dell'uso di
collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 1
bis del D.M. 55/14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 432/2025 Controparte_2
emesso nei suoi confronti dal tribunale di Milano.
pagina 3 di 6 L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 70.194,08, era riferita a somme dovute in forza di quattro contratti di locazione finanziaria;
- che, infatti, parte opponente stipulava con l'opposta quattro contratti di leasing, aventi ad oggetto motrici di mezzi pesanti;
- che tutti i quattro contratti venivano risolti dalla concedente a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice;
- che l'opponente non contestava il proprio inadempimento e la conseguente risoluzione dei contratti;
- che, tuttavia, le motrici erano state rivendute dalla concedente a un prezzo inferiore al loro valore di mercato;
- che, inoltre, il credito ingiunto comprendeva il rimborso dei costi di recupero delle motrici;
- che, tuttavia, la concedente non aveva avvisato l'opponente né della necessità di avvalersi di terzi per il recupero delle motrici, né della vendita a terzi delle stesse, impedendo in tal modo all'utilizzatrice di mettere a disposizione spontaneamente i beni e di recuperare sul mercato offerte più vantaggiose di acquisto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e, in particolare, evidenziando come la utilizzatrice fosse stata avvisata dell'obbligo di immediata restituzione dei beni e della vendita degli stessi e che il prezzo conseguito era coerente con le valutazioni di mercato.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, le parti all'udienza del 16.9.2025 precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
pagina 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Parte opponente, infatti, non ha contestato il proprio inadempimento e la legittimità della conseguente risoluzione dei contratti di leasing, ma in primo luogo ha obiettato in termini di assoluta genericità
come i veicoli fossero stati rivenduti a terzi a un prezzo inferiore a quello di mercato, senza neppure avere avvisato di cui la utilizzatrice e impedendo in tal modo a quest'ultima di reperire offerte di acquisto migliorative.
La contestazione di parte opponente, peraltro, è rimasta relegata a una mera affermazione di principio del tutto generica, non avendo l'utilizzatrice indicato quale sarebbe stato il diverso e maggior valore di mercato del bene, nonostante parte opposta abbia prodotto i listini mercuriali di riferimento nel settore dei trasporti per le quotazioni dei mezzi;
peraltro questi all'epoca dell'inadempimento erano in parte non marcianti, quindi versavano in condizioni non ottimali, circostanza evidentemente idonea a incidere sulla quotazione di mercato.
La genericità della contestazione, la mancata indicazione di quale sarebbe stato il prezzo di mercato di riferimento e, quindi, la verosimiglianza di possibili offerte migliorative (peraltro in alcun modo documentate) sono circostanze sufficienti a escludere la fondatezza della contestazione.
Pari considerazione va condotta anche con riferimento al secondo profilo dell'opposizione, ossia la in giustificatezza dei costi di recupero dei beni: premesso come questi risultino documentati attraverso la produzione delle fatture emesse dalla società terza che ha curato il ritiro delle motrici (alcune, come si è
detto, neppure marcianti), va in proposito chiarito come l'addebito di detti costi per il caso di mancata immediata restituzione dei beni risulti pattuita con i contratti di leasing e che parte opponente non ha in pagina 5 di 6 alcun modo provato di avere adempiuto o di essersi resa disponibile all'adempimento in ordine alla restituzione delle motrici a seguito della risoluzione dei contratti.
Non essendo state articolate ulteriori ragioni di contestazione, l'opposizione in esame va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Lev spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 432/2025 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali
Così deciso in Milano il 16 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9727/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTI ALDO PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 19 CHIESINA
UZZANESE, presso il difensore
Attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO Controparte_1 P.IVA_2
ARMANDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DIAZ MILANO, presso il difensore
Convenuta opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di
nei confronti di , per essere le pretese Parte_1 Controparte_2
creditorie azionate con il decreto ingiuntivo 432/2025 (R.G. n. 44470/2024), emesso dal Tribunale di
Milano in data 30.12.2025, pubblicato in data 09.01.2025, e ritualmente notificato in data 21.01.2025,
ed oggetto della presente opposizione infondate nell'an e nel quantum, e, per leffetto, dichiarare la
nullità e/o illegittimità, e/o inefficacia nei confronti di del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 432/2025, emesso dal Tribunale di Milano nellambito del procedimento n. R.G.
44470/2024 e conseguentemente procedere alla revoca dello stesso nei confronti di Parte_1
in quanto privo di qualsivoglia fondatezza e giustificazione per i motivi tutti di cui al
[...]
presente atto di opposizione.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO- in accoglimento parziale della presente opposizione,
Cont accertare e dichiarare che è creditrice della minor somma, risultante allesito dellespletanda
istruttoria, che risulterà di giustizia, e conseguentemente procedere alla revoca del decreto ingiuntivo
n. 432/2025, emesso dal Tribunale di Milano nellambito del procedimento R.G. 44470/2024, per i
motivi tutti di cui al presente atto di opposizione.
pagina 2 di 6 Per parte opposta:
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione
avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertate le intervenute
risoluzioni di diritto dei contratti per cui è causa, conseguite all'inadempimento del conduttore,
condannare la (p.i. ) in p.l.r.p.t. con sede in 55011 Parte_1 P.IVA_1
Altopascio (LU), Via Mazzanti n. 17 al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 70.194,08
in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla data di vendita a terzi al saldo o della
diversa somma che verrà ritenuta dovuta quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% in considerazione dell'uso di
collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 1
bis del D.M. 55/14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 432/2025 Controparte_2
emesso nei suoi confronti dal tribunale di Milano.
pagina 3 di 6 L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 70.194,08, era riferita a somme dovute in forza di quattro contratti di locazione finanziaria;
- che, infatti, parte opponente stipulava con l'opposta quattro contratti di leasing, aventi ad oggetto motrici di mezzi pesanti;
- che tutti i quattro contratti venivano risolti dalla concedente a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice;
- che l'opponente non contestava il proprio inadempimento e la conseguente risoluzione dei contratti;
- che, tuttavia, le motrici erano state rivendute dalla concedente a un prezzo inferiore al loro valore di mercato;
- che, inoltre, il credito ingiunto comprendeva il rimborso dei costi di recupero delle motrici;
- che, tuttavia, la concedente non aveva avvisato l'opponente né della necessità di avvalersi di terzi per il recupero delle motrici, né della vendita a terzi delle stesse, impedendo in tal modo all'utilizzatrice di mettere a disposizione spontaneamente i beni e di recuperare sul mercato offerte più vantaggiose di acquisto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e, in particolare, evidenziando come la utilizzatrice fosse stata avvisata dell'obbligo di immediata restituzione dei beni e della vendita degli stessi e che il prezzo conseguito era coerente con le valutazioni di mercato.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, le parti all'udienza del 16.9.2025 precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
pagina 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Parte opponente, infatti, non ha contestato il proprio inadempimento e la legittimità della conseguente risoluzione dei contratti di leasing, ma in primo luogo ha obiettato in termini di assoluta genericità
come i veicoli fossero stati rivenduti a terzi a un prezzo inferiore a quello di mercato, senza neppure avere avvisato di cui la utilizzatrice e impedendo in tal modo a quest'ultima di reperire offerte di acquisto migliorative.
La contestazione di parte opponente, peraltro, è rimasta relegata a una mera affermazione di principio del tutto generica, non avendo l'utilizzatrice indicato quale sarebbe stato il diverso e maggior valore di mercato del bene, nonostante parte opposta abbia prodotto i listini mercuriali di riferimento nel settore dei trasporti per le quotazioni dei mezzi;
peraltro questi all'epoca dell'inadempimento erano in parte non marcianti, quindi versavano in condizioni non ottimali, circostanza evidentemente idonea a incidere sulla quotazione di mercato.
La genericità della contestazione, la mancata indicazione di quale sarebbe stato il prezzo di mercato di riferimento e, quindi, la verosimiglianza di possibili offerte migliorative (peraltro in alcun modo documentate) sono circostanze sufficienti a escludere la fondatezza della contestazione.
Pari considerazione va condotta anche con riferimento al secondo profilo dell'opposizione, ossia la in giustificatezza dei costi di recupero dei beni: premesso come questi risultino documentati attraverso la produzione delle fatture emesse dalla società terza che ha curato il ritiro delle motrici (alcune, come si è
detto, neppure marcianti), va in proposito chiarito come l'addebito di detti costi per il caso di mancata immediata restituzione dei beni risulti pattuita con i contratti di leasing e che parte opponente non ha in pagina 5 di 6 alcun modo provato di avere adempiuto o di essersi resa disponibile all'adempimento in ordine alla restituzione delle motrici a seguito della risoluzione dei contratti.
Non essendo state articolate ulteriori ragioni di contestazione, l'opposizione in esame va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Lev spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 432/2025 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali
Così deciso in Milano il 16 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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