Art. 9. Servizi di sostituzione 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di eta' inferiore a otto anni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unita' aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile , a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli artt. da 768-bis a 768-octies del Codice civile :
«Art. 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.»
- Si riporta il testo dell' articolo 768-ter del Codice civile ( Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79):
«Art. 768-ter (Forma). - A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.»
- Si riporta il testo dell' articolo 768-quater del Codice civile ( Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79):
«Art. 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.»
«Art. 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.»
- Si riporta il testo dell' articolo 768-sexies del Codice civile ( Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79):
«Art. 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.»
«Art. 768-septies (Scioglimento). - Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.»
«Art. 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall' articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 .»
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unita' aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile , a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli artt. da 768-bis a 768-octies del Codice civile :
«Art. 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.»
- Si riporta il testo dell' articolo 768-ter del Codice civile ( Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79):
«Art. 768-ter (Forma). - A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.»
- Si riporta il testo dell' articolo 768-quater del Codice civile ( Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79):
«Art. 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.»
«Art. 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.»
- Si riporta il testo dell' articolo 768-sexies del Codice civile ( Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79):
«Art. 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.»
«Art. 768-septies (Scioglimento). - Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.»
«Art. 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall' articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 .»