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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO BU - Presidente – dott.ssa RIngela M. Carbonelli - Giudice – dott.ssa RI EN de UR - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5695/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA MORELLI, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia al Viale XXIV Maggio n. 98;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 28.10.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.10.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 , premesso che dalla relazione more uxorio Parte_1 con , ormai cessata, sono nati i figli (nato a [...] CP_1 Persona_1 il 01.09.2007) e (nato a [...] il [...]), ha adito il Tribunale Persona_2 deducendo l'inadempimento del resistente al disposto del decreto del Tribunale di Foggia n. 5675/2023 pronunciato l'11.04.2023 (R.G. n. 6066/2022), con il quale sono stati disciplinati l'affidamento e il mantenimento dei due figli minori.
Ha dedotto, nello specifico, che il resistente ha manifestato, dopo la pronuncia del provvedimento, un completo disinteresse nei riguardi dei due figli, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto affettivo e personale, mostrandosi letteralmente assente nella loro vita;
che tale disinteresse arreca non pochi disagi e problemi alla ricorrente, soprattutto nelle situazioni che necessitano, nell'interesse dei figli, del consenso di entrambi i genitori;
che la ricorrente svolge lavoro come colf a Foggia, mentre il resistente svolge lavoro di manovale a San Giovanni Rotondo, Comune in cui risiede.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di modificare il regime di affidamento condiviso precedentemente disposto, prevedendosi l'affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente, con conferma del collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno, come da modalità e tempi definiti nel ricorso introduttivo;
di confermare, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla ricorrente un assegno mensile di complessivi euro 450,00, oltre spese straordinarie al 50%, come già previsto nel decreto, ma di fatto mai versato;
di ammonire e condannare il resistente per inadempienza e violazioni.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 03.03.2025.
A detta udienza il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato, e ha ascoltato la ricorrente e il difensore, all'esito riservandosi.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2025, il Giudice, con ordinanza del
07.03.2025, ha dichiarato la contumacia del resistente, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 27.10.2025 per la discussione della causa, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
All'udienza cartolare del 27.10.2025, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 04.11.2025.
******
Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Pag. 2 di 8 È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Nell'ambito del procedimento in discorso il Giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante.
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto
e il deducibile” (così, ex multis, Cass., n. 2953/2017).
D'altra parte, nei procedimenti in tema di famiglia, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa,
Pag. 3 di 8 devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020).
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue.
La ricorrente, rappresentando il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli e i notevoli impedimenti riscontrati nella gestione delle questioni di straordinaria amministrazione che richiedevano il consenso del padre, sistematicamente negato o non prestato, ha domandato la modifica del regime di affidamento condiviso in esclusivo.
Nello specifico, nel ricorso introduttivo ha dichiarato che il resistente “è totalmente inadempiente non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto personale in quanto è letteralmente assente nella vita dei figli e si disinteressa di ogni aspetto della vita quotidiana degli stessi”, disinteresse confermato all'udienza del 03.03.2025, durante la quale la ricorrente ha affermato che
“il padre si disinteressa completamente ai figli e non li vede da anni. Non si interessa né moralmente né materialmente” (cfr. verbale di udienza del 03.03.2025).
Preliminarmente si dà atto che il figlio primogenito della coppia, , nelle more del giudizio è Per_1 diventato maggiorenne;
pertanto, nulla va più disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e sul suo diritto di visita con il genitore non collocatario.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore.
Nel caso di specie, dall'ordinanza del Giudice del 07.03.2025, che ha previsto in via provvisoria l'affido esclusivo alla madre, sulla base del disinteresse del resistente verso i figli rilevato dalle allegazioni della ricorrente e della mancata costituzione in giudizio del resistente, non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da indurre il Collegio a considerare di apportare una modifica al regime di affidamento disposto in ordinanza.
Il resistente, infatti, anche dopo l'adozione dell'ordinanza, non si è costituito in giudizio e non ha inteso ribellarsi al provvedimento provvisorio di affido esclusivo, mostrando così una totale indifferenza dinanzi ad una statuizione così incisiva sui rapporti tra lui e i figli, in quel momento entrambi minorenni. Tale condotta costituisce ulteriore conferma del suo disinteresse.
Pag. 4 di 8 Dunque, nel caso di specie, non può che farsi applicazione dei principi sanciti e più volte ribaditi dalla
Suprema Corte. In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Le circostanze sopra esposte sono altamente sintomatiche della inidoneità dell' ad affrontare CP_1 quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale i figli non stiano stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse dei minori ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso.
Con il proprio contegno il resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel presente Per_2 procedimento.
La situazione, come appena descritta, impone di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art
337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre, unica presenza costante ed affidabile per il figlio della coppia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo), come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Pag. 5 di 8 Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità, deve rilevarsi che ha compiuto il sedicesimo anno di età; in considerazione dell'età del minore, appare opportuno Per_2 che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
La ricorrente, per il mantenimento dei figli, ha chiesto confermarsi l'importo dell'assegno già previsto nel decreto n. 5675/2023, dichiarando che tale assegno non le è mai stato versato dal resistente.
Va ribadito che il figlio , nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età. Tuttavia, Per_1 considerato che egli vive stabilmente con la madre, che ha da poco compiuto la maggiore età e, non essendo stato dedotto nulla sul punto, è pacifico che possa ritenersi non economicamente autosufficiente.
La ricorrente, in merito alla situazione lavorativa propria e del resistente, ha dichiarato: “Assisto una signora in sedia a rotelle e lavoro come badante e donna delle pulizie, anche lavorando la domenica;
riesco a guadagnare circa 1.100 euro al mese ma mi occupo integralmente dei miei figli. Il resistente anche se dice che non lavora, in realtà lavora come cameriere a La taverna Panorama in San
Giovanni Rotondo;
anche guardando semplicemente su google maps la location del ristorante, si vede proprio l'immagine del resistente”(cfr. verbale di udienza del 03.03.2025).
Ebbene, per quanto concerne il dovuto mantenimento da parte del padre per i figli, va confermato quanto già disposto dal Giudice con ordinanza del 07.03.2025 e precedentemente con decreto n.
5675/2023, non essendo state sollevate circostanze sopravvenute dalla ricorrente in merito alla situazione reddituale delle parti, né tantomeno dal resistente, che ha deciso di rimanere contumace.
Pertanto, va posto, a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , versando a Per_2 Per_1
, entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) Parte_1 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT,
e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
A differenza del decreto n. 5675/2023, nel quale non si menziona l'A.U.U., si dispone ora che quest'ultimo, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021 ed erogato dall' per i figli, vada percepito CP_2 interamente da , come per legge, in qualità di genitore affidatario esclusivo. Parte_1
Pag. 6 di 8 In merito alla domanda della ricorrente volta ad ottenere l'ammonimento del resistente per la condotta tenuta, con contestuale condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro da individuarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione, inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, il Collegio ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto generica.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di , parte soccombente, e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come CP_1 modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00
a € 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale
(essendosi la ricorrente limitata a precisare le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi), con esclusione della fase istruttoria di fatto non tenutasi. Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133, D.P.R. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di Foggia, dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento stabile presso la stessa e con facoltà Per_2 per la genitrice di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
• a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di Foggia, dispone che gli incontri padre- figlio minore avvengano liberamente e siano rimessi alla volontà di senza la Per_2 previsione di un rigido calendario di visita;
• a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di Foggia, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne Per_2 non economicamente autosufficiente , mediante il versamento a , entro Per_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
dispone che il versamento dell'A.U.U. sia percepito interamente dalla ricorrente;
Pag. 7 di 8 • rigetta la domanda di ammonimento e la correlata richiesta di condanna del resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni inadempimento o violazione;
• condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.273,50 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133,
D.P.R. 115/2002, il pagamento avvenga a favore dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
18/11/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RI EN de UR TO BU
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO BU - Presidente – dott.ssa RIngela M. Carbonelli - Giudice – dott.ssa RI EN de UR - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5695/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA MORELLI, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia al Viale XXIV Maggio n. 98;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 28.10.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.10.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 , premesso che dalla relazione more uxorio Parte_1 con , ormai cessata, sono nati i figli (nato a [...] CP_1 Persona_1 il 01.09.2007) e (nato a [...] il [...]), ha adito il Tribunale Persona_2 deducendo l'inadempimento del resistente al disposto del decreto del Tribunale di Foggia n. 5675/2023 pronunciato l'11.04.2023 (R.G. n. 6066/2022), con il quale sono stati disciplinati l'affidamento e il mantenimento dei due figli minori.
Ha dedotto, nello specifico, che il resistente ha manifestato, dopo la pronuncia del provvedimento, un completo disinteresse nei riguardi dei due figli, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto affettivo e personale, mostrandosi letteralmente assente nella loro vita;
che tale disinteresse arreca non pochi disagi e problemi alla ricorrente, soprattutto nelle situazioni che necessitano, nell'interesse dei figli, del consenso di entrambi i genitori;
che la ricorrente svolge lavoro come colf a Foggia, mentre il resistente svolge lavoro di manovale a San Giovanni Rotondo, Comune in cui risiede.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di modificare il regime di affidamento condiviso precedentemente disposto, prevedendosi l'affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente, con conferma del collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno, come da modalità e tempi definiti nel ricorso introduttivo;
di confermare, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla ricorrente un assegno mensile di complessivi euro 450,00, oltre spese straordinarie al 50%, come già previsto nel decreto, ma di fatto mai versato;
di ammonire e condannare il resistente per inadempienza e violazioni.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 03.03.2025.
A detta udienza il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato, e ha ascoltato la ricorrente e il difensore, all'esito riservandosi.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2025, il Giudice, con ordinanza del
07.03.2025, ha dichiarato la contumacia del resistente, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 27.10.2025 per la discussione della causa, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
All'udienza cartolare del 27.10.2025, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 04.11.2025.
******
Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Pag. 2 di 8 È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Nell'ambito del procedimento in discorso il Giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante.
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto
e il deducibile” (così, ex multis, Cass., n. 2953/2017).
D'altra parte, nei procedimenti in tema di famiglia, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa,
Pag. 3 di 8 devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020).
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue.
La ricorrente, rappresentando il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli e i notevoli impedimenti riscontrati nella gestione delle questioni di straordinaria amministrazione che richiedevano il consenso del padre, sistematicamente negato o non prestato, ha domandato la modifica del regime di affidamento condiviso in esclusivo.
Nello specifico, nel ricorso introduttivo ha dichiarato che il resistente “è totalmente inadempiente non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto personale in quanto è letteralmente assente nella vita dei figli e si disinteressa di ogni aspetto della vita quotidiana degli stessi”, disinteresse confermato all'udienza del 03.03.2025, durante la quale la ricorrente ha affermato che
“il padre si disinteressa completamente ai figli e non li vede da anni. Non si interessa né moralmente né materialmente” (cfr. verbale di udienza del 03.03.2025).
Preliminarmente si dà atto che il figlio primogenito della coppia, , nelle more del giudizio è Per_1 diventato maggiorenne;
pertanto, nulla va più disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e sul suo diritto di visita con il genitore non collocatario.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore.
Nel caso di specie, dall'ordinanza del Giudice del 07.03.2025, che ha previsto in via provvisoria l'affido esclusivo alla madre, sulla base del disinteresse del resistente verso i figli rilevato dalle allegazioni della ricorrente e della mancata costituzione in giudizio del resistente, non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da indurre il Collegio a considerare di apportare una modifica al regime di affidamento disposto in ordinanza.
Il resistente, infatti, anche dopo l'adozione dell'ordinanza, non si è costituito in giudizio e non ha inteso ribellarsi al provvedimento provvisorio di affido esclusivo, mostrando così una totale indifferenza dinanzi ad una statuizione così incisiva sui rapporti tra lui e i figli, in quel momento entrambi minorenni. Tale condotta costituisce ulteriore conferma del suo disinteresse.
Pag. 4 di 8 Dunque, nel caso di specie, non può che farsi applicazione dei principi sanciti e più volte ribaditi dalla
Suprema Corte. In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Le circostanze sopra esposte sono altamente sintomatiche della inidoneità dell' ad affrontare CP_1 quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale i figli non stiano stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse dei minori ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso.
Con il proprio contegno il resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel presente Per_2 procedimento.
La situazione, come appena descritta, impone di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art
337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre, unica presenza costante ed affidabile per il figlio della coppia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo), come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Pag. 5 di 8 Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità, deve rilevarsi che ha compiuto il sedicesimo anno di età; in considerazione dell'età del minore, appare opportuno Per_2 che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
La ricorrente, per il mantenimento dei figli, ha chiesto confermarsi l'importo dell'assegno già previsto nel decreto n. 5675/2023, dichiarando che tale assegno non le è mai stato versato dal resistente.
Va ribadito che il figlio , nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età. Tuttavia, Per_1 considerato che egli vive stabilmente con la madre, che ha da poco compiuto la maggiore età e, non essendo stato dedotto nulla sul punto, è pacifico che possa ritenersi non economicamente autosufficiente.
La ricorrente, in merito alla situazione lavorativa propria e del resistente, ha dichiarato: “Assisto una signora in sedia a rotelle e lavoro come badante e donna delle pulizie, anche lavorando la domenica;
riesco a guadagnare circa 1.100 euro al mese ma mi occupo integralmente dei miei figli. Il resistente anche se dice che non lavora, in realtà lavora come cameriere a La taverna Panorama in San
Giovanni Rotondo;
anche guardando semplicemente su google maps la location del ristorante, si vede proprio l'immagine del resistente”(cfr. verbale di udienza del 03.03.2025).
Ebbene, per quanto concerne il dovuto mantenimento da parte del padre per i figli, va confermato quanto già disposto dal Giudice con ordinanza del 07.03.2025 e precedentemente con decreto n.
5675/2023, non essendo state sollevate circostanze sopravvenute dalla ricorrente in merito alla situazione reddituale delle parti, né tantomeno dal resistente, che ha deciso di rimanere contumace.
Pertanto, va posto, a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , versando a Per_2 Per_1
, entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) Parte_1 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT,
e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
A differenza del decreto n. 5675/2023, nel quale non si menziona l'A.U.U., si dispone ora che quest'ultimo, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021 ed erogato dall' per i figli, vada percepito CP_2 interamente da , come per legge, in qualità di genitore affidatario esclusivo. Parte_1
Pag. 6 di 8 In merito alla domanda della ricorrente volta ad ottenere l'ammonimento del resistente per la condotta tenuta, con contestuale condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro da individuarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione, inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, il Collegio ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto generica.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di , parte soccombente, e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come CP_1 modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00
a € 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale
(essendosi la ricorrente limitata a precisare le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi), con esclusione della fase istruttoria di fatto non tenutasi. Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133, D.P.R. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di Foggia, dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento stabile presso la stessa e con facoltà Per_2 per la genitrice di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
• a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di Foggia, dispone che gli incontri padre- figlio minore avvengano liberamente e siano rimessi alla volontà di senza la Per_2 previsione di un rigido calendario di visita;
• a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di Foggia, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne Per_2 non economicamente autosufficiente , mediante il versamento a , entro Per_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
dispone che il versamento dell'A.U.U. sia percepito interamente dalla ricorrente;
Pag. 7 di 8 • rigetta la domanda di ammonimento e la correlata richiesta di condanna del resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni inadempimento o violazione;
• condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.273,50 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133,
D.P.R. 115/2002, il pagamento avvenga a favore dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
18/11/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
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