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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3484/2019
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
speciale alle liti a margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Maria
Viscardi ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in n Napoli, CodiceFiscale_2
alla Via Luigi Volpicella, n. 84S.
APPELLANTE
E
(C.F.: P.IVA: ; subentrata ad _1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
., in persona del dott. giusta procura per atto a rogito del Notaio
[...] Controparte_3 [...]
del 12.3.2018, rep. n. 18927, racc. n. 6184, rappresentata e difesa, giusta procura speciale Per_1
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, dall'avv. SC Napolitano (C.F. , presso lo studio del quale, C.F._3
pagina 1 di 15 unitamente alla stessa, elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto, n. 162;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Controparte_4 C.F._4
liti a margine della comparsa di intervento volontario depositata nel giudizio di appello in data
5.11.2021, dall'avv. Maria Viscardi ( ), presso il cui studio CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA), alla via Cavalli di Bronzo, n. 10.
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 5954/2019, depositata in data 10.6.2019, notificata in pari data
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 2.2.2016, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, subentrata a e deduceva che: - _1 Controparte_5 in data 2.2.2009 aveva sottoscritto con con l'intermediazione del consulente Controparte_2 assicurativo dell' , due polizze vita: la Controparte_6 Persona_2
prima contrassegnata dal n. 70.642.407, mediante versamento di un premio unico di 12.000,00, con scadenza al 2.2.2014; la seconda contrassegnata dal n. 70.641.286, mediante versamento di un premio unico di € 40.000,00, con scadenza al 4.2.2014;
- in data 14.7.2011 essa attrice effettuava il pagamento di un premio unico integrativo di €
10.000,00, ad integrazione della polizza n. 70.642.40, mediante emissione di due vaglia postali, entrambi di € 5.000,00;
- nell'aprile 2024 l'attrice apprendeva che le due suindicate polizze, senza alcuna autorizzazione, erano state riscattate anticipatamente ed il relativo prezzo di riscatto era stato utilizzato nella sottoscrizione, in data 11.11.2013, mediante il versamento di premio unico di € 59.287,83, di una polizza, la n. 71384635/7, avente quale beneficiario, in caso di morte dell'assicurata, CP_4
[...]
- inoltre, in data 1.10.2012 risultava, altresì, sottoscritta, a nome di essa attrice e senza alcuna autorizzazione, una ulteriore nuova polizza, la n. 71209579/36, con versamento di un premio pagina 2 di 15 unico aggiuntivo di € 1.500,00 e con obbligo di versamento di un premio annuale di € 1.500,00, e tale nuova polizza, con scadenza all'1.10.2022, indicava quale assicurato e beneficiario
[...]
Per_3
- risultava, inoltre, che dei due versamenti integrativi di € 5.000,00 ciascuno, l'importo di €
2.000,00 era stato utilizzato ad integrazione della nuova polizza n. 71384635/7; l'importo di €
3.0000,00 era stato utilizzato per la sottoscrizione della ulteriore nuova polizza n. 71209579/36, mentre l'importo di € 5.000,00 non risultava mai versato;
- l'attrice non aveva mai chiesto, né autorizzato il riscatto anticipato delle polizze nn. 70.642.407
e 70.641.286, sottoscritte in data 2.2.2009; non aveva mai sottoscritto la polizza n. 71384635/7, né la polizza n. 71209579/36 e, pertanto, disconosceva le firme ivi apposte;
- chiedeva chiarimenti alla società assicurativa conventa, ma senza riscontro;
- essa attrice rivendicava il diritto di vedersi liquidare le somme assicurate con la polizza n.
70.642.407, come se la stessa fosse stata giunta alla sua naturale scadenza (2.2.2014), e tenendo conto sia del versamento del premio unico di 12.000,00, sia dei due successivi versamenti integrativi di € 5.000,00 ciascuno, a mezzo vaglia postali;
nonché le somme assicurate con la polizza n. 70.641.286, come se la stessa fosse giunta alla sua naturale scadenza (2.2.2014), tenendo conto del versamento del premio unico di € 40.000,00; oltre interessi legali ed il maggior danno;
- infine, ad essa attrice spettava anche il risarcimento dei danni morali, in quanto i fatti oggetto di causa costituivano reato, quanto meno di appropriazione indebita e di falso, e forse anche di truffa, e tanto aveva determinato in lei stati di ansia ed agitazione, il timore di non rientrare nella disponibilità del proprio danaro, oltre ad un profondo sentimento di sfiducia nei confronti delle società che gestiscono il risparmio.
Tanto dedotto, concludeva chiedendo di: Parte_1
1) Accertare e dichiarare che la polizza vita n. 70.641.286 è scaduta al 02/02/2014 e, per
l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1
corrispondere alla Sig.ra la prestazione assicurata sulla base dei versamenti Parte_1
effettuati, oltre interessi legali e maggior danno dal 02/02/2014 (data di scadenza della polizza) fino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare che la polizza vita n. 70.641.286 è scaduta al 02/02/2014 e, per
pagina 3 di 15 l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1
corrispondere alla Sig.ra la prestazione assicurata sulla base dei versamenti Parte_1
effettuati, oltre interessi legali e maggior danno dal 02/02/2014 (data di scadenza della polizza) fino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare la nullità della polizza vita n. 71384635/7 sottoscritta in data
11/11/2013 per mancanza di consenso del contraente;
4) accertare e dichiarare la nullità della polizza vita n. 71209579/36 sottoscritta in data
01/10/2012 per mancanza di consenso del contraente;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 1) circa l'imputazione dei versamenti integrativi, condannare in _1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice tutte le somme da questi versate con i vaglia postali sopra descritti oltre interessi legali e maggior danno dalla data di emissione degli assegni (13/7/2011);
6) accertare e dichiarare l'illiceità dell'operato della società assicurativa e, per essa, dei suoi preposti;
7) per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice;
8) condannare , in persona del legale rappresentante pro temprore, a _1
rimborsare all'attrice le spese di avvio del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la (subentrata ad _1 [...]
, che, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_5
, , ed , quali coagenti generali Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 dell'Agenzia Generale di Cava de' Tirreni Due, per l'operato posto in essere dal subagente di
, subagente e collaboratore della predetta Agenzia de' Tirreni Due, Persona_2 CP_6
affinchè essi fossero condannati in via diretta ed esclusiva quali unici responsabili degli inadempimenti lamentati dall'attrice; contestava ogni responsabilità nei confronti di essa in quanto la responsabilità dei fatti dedotti in giudizio dall'attrice era unicamente CP_1 riconducibile all'operato del subagente , il cui timbro e la cui firma erano Persona_2
pagina 4 di 15 apposti al modulo integrativo, e dell'operato del subagente risponde l'agente e non la preponente
(impresa di assicurazione).
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata (con ordinanza del 26.4.2016) l'istanza della compagnia assicurativa convenuta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi;
concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma,
c.p.c., in mancanza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 5954/2019, pubblicata in data 10.6.2019, notificata in pari data, con cui il Tribunale rigettava le domande dell'attrice con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta.
Il primo giudice rigettava le domande dell'attrice nei confronti della di cui riteneva CP_1
l'estraneità ai fatti di causa e all'operato del subagente (di cui avrebbe dovuto Persona_2 rispondere solo l'agenzia Generale di Cava de' Tirreni), sulla base dei seguenti passaggi argomentativi:
- la responsabilità di quanto accaduto all'attrice era unicamente riconducibile all'operato del subagente dell'Agenzia di Cava de' Tirreni Due, AS SC;
-i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia,
è l'impresa di assicurazione, mentre nel contratto di subagenzia è l'agente; quest'ultimo, conseguentemente, risponde dell'operato dei propri collaboratori, a cui rimane estranea la preponente (l'impresa di assicurazione);
- in caso di ammanchi e/o di appropriazione indebita o di altri danni, l'agente risponde civilmente nei confronti della compagnia e dei terzi dell'operato del proprio subagente, salvo, poi, a rivalersi nei confronti di quest'ultimo;
- la figura del subagente è riconosciuta, quindi, come elemento produttivo inserito nella struttura organizzazione ed imprenditoriale dell'agente, alla quale resta estranea la preponente
(assicurazione), la cui responsabilità è esclusa per il fatto illecito del subagente, in quanto
“ciascun padrone o committente risponde ex artt. 2049 e 1228 cc dei fatti illeciti commessi solo dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all'autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento pagina 5 di 15 dell'attività loro affidata” (cass. civ., 16.5.2012, n. 7634);
- la responsabilità dei padroni e committenti, ex art. 2049 c.c., è ritenuta applicabile anche in materia di assicurazione, ed in particolare nel rapporto tra l'impresa ed il proprio agente, essendo irrilevante la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato ai fini dell'applicabilità della norma;
nel caso in cui l'agente dell'impresa si avvalga dell'operato di subagenti (a cui rimane estranea l'impresa di assicurazione, a meno che non abbia un controllo diretto anche sui collaboratori della ditta subagente), dell'operato irregolare del subagente risponderà, ex art. 2049
c.c., la subagenzia e non l'agenzia principale (cass. civ., 23448/2014 e cass. civ., 15645/2017).
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 5954/19, pubblicata in data 10.6.2019, notificata in pari data, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.7.2019 Parte_1
a nel quale ha spiegato un unico motivo di appello, rubricato “Omessa _1 applicazione dell'art. 118 codice delle assicurazioni (d. lgs.
7.9.2005 n. 209) violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 2049 e 1228 c.c.” e, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di:
- “accertare e dichiarare che la polizza vita n. 70.642.407 è scaduta al 02/02/2014 e, per
l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1
corrispondere alla Sig.ra la prestazione assicurata sulla base dei versamenti Parte_1
effettuati (sia di quello iniziale, sia dei versamenti effettuati ad integrazione), oltre interessi legali e maggior danno dal 02/02/2014 (data di scadenza della polizza) fino al soddisfo;
- accertare e dichiarare che la polizza vita n. 70.641.286 è scaduta al 02/02/2014 e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1
corrispondere alla Sig.ra la prestazione assicurata sulla base dei versamenti Parte_1
effettuati, oltre interessi legali e maggior danno dal 02/02/2014 (data di scadenza della polizza) fino al soddisfo;
- accertare e dichiarare la nullità della polizza vita n. 71384635/7 sottoscritta in data
11/11/2013 per mancanza di consenso del contraente;
- accertare e dichiarare la nullità della polizza vita n. 71209579/36 sottoscritta in data
01/10/2012 per mancanza di consenso del contraente;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al
pagina 6 di 15 capo 1) circa l'imputazione dei versamenti integrativi, condannare in _1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice tutte le somme da questi versate con i vaglia postali sopra descritti oltre interessi legali e maggior danno dalla data di emissione degli assegni (13/7/2011);
- accertare e dichiarare l'illiceità dell'operato della società assicurativa e, per essa, dei suoi preposti;
- per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice;
- condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1 rimborsare all'attrice le spese di avvio del procedimento di mediazione;
- con vittoria di competenze professionali con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, per il primo e per il secondo grado del giudizio”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 22.10.2019, che _1
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In data 5.11.2021 è intervenuto nel presente giudizio di appello , il quale ha Controparte_4
dedotto che in data 12.7.2021 era deceduta che le due polizze vita n. 70.642.407 e Parte_1
n. 70.641.286, stipulate dall'appellante in data 2.2.2009, indicavano quale Parte_1 beneficiario, per il caso di morte dell'assicurata il fratello;
che, Parte_1 Controparte_4
pertanto, egli era legittimato, per effetto della designazione operata dalla contraente nelle due polizze, ad intervenire nel presente giudizio al fine di far valere i propri diritti, in qualità di beneficiario designato per il caso di morte dell'assicurata, nei confronti di _1
Tanto dedotto, il terzo intervenuto concludeva riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza dell'1.3.2023, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.12.2023 al fine di disporre CTU. Espletata la CTU, la causa è stata assunta di nuovo in decisione all'udienza del 25.9.2024, con la concessione dei termini di cinquanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
pagina 7 di 15 C. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è affidato ad un unico motivo, con il quale l'appellante ha dedotto che Parte_1 era superfluo il richiamo operato dal primo giudice all'art. 2049 c.c., così come era superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, in quanto le polizze vita oggetto di causa erano state stipulate da essa appellante in data 2.2.2009, con scadenza il 2.2.2014, ed il versamento dei premi integrativi era stato effettuato in data 14.7.2011, e, pertanto, trovava applicazione il Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7.9.2005, n. 209), il quale all'art. 118 dispone che “il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione” e non sussisteva alcun dubbio sul fatto che il subagente rientrasse tra i collaboratori dell'agente, in virtù dell'esplicita previsione di cui all'art. 109, comma 2, lettera e), Codice delle Assicurazioni. Ne conseguiva che il pagamento effettuato al subagente doveva presumersi juris ed de jure compiuto nelle Persona_2 mani dell'assicuratore, a prescindere dal fatto che l'intermediario avesse poi versato tali somme alla società assicuratrice;
ne conseguiva, ulteriormente, che la compagnia assicuratrice era tenuta a risponderne verso l'assicurata. Peraltro, in relazione alle polizze n. 70.642.407 e n. 70.641.286, sottoscritte il 2.2.2009, l'operato del subagente risultava convalidato dall'Agenzia Per_2
Generale di Cava de' Tirreni, come si evinceva dall'apposizione di timbro e firma degli Agenti
Generali in calce alle due polizze stipulate da con la dicitura “per convalida di Parte_1 quanto sopra” e, quindi, non vi era valido motivo per cui le due polizze non potessero essere riscattate dall'appellante. Con riferimento, poi, al versamento del premio integrativo di €
10.000,00, con i due vaglia postali di € 5.000,00, l'uno, del 14.7.2011, non era stato mai contestato che tale versamento fosse avvenuto nelle mani dell'intermediario , Persona_2
ma era stato solo eccepito che l'intermediario non aveva poi provveduto a riversarlo all'Agenzia
Generale (ma, in tal caso, trovavano applicazione gli artt. 118 e 119 del Codice delle
Assicurazioni).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c. è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
pagina 8 di 15 L'appello, nel merito, è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In primo luogo, va evidenziato che la , nella comparsa di risposta depositata nel _1 giudizio di primo grado, non contestava specificamente i fatti storici allegati dall'attrice Pt_1
ma eccepiva solo che la responsabilità di tali fatti, erroneamente attribuita dall'attrice ad
[...]
essa convenuta, era unicamente riconducibile all'operato del subagente dell'Agenzia di Cava de'
Tirreni Due, , il cui timbro e la cui firma erano apposti in calce al modulo Persona_2
integrativo.
Come rilevato anche dal primo giudice, l'attrice provvedeva a depositare copia delle polizze assicurative dedotte in giudizio e le relative quietanze di pagamento.
In particolare, nelle polizze n. 70642407/23 e n. 70641286/88, sottoscritte da in Parte_1
data 2.2.2009, con scadenza entrambe al 2.2.2014, risulta “assicurato”: Parte_1
“contraente”: l'assicurato stesso;
“beneficiari” per il caso di vita dell'assicurato: l'assicurato stesso;
“beneficiari per il caso di morte dell'assicurato”: il fratello nato a Controparte_4
Cercola il 11.9.1943.
E' coperta, ormai, da giudicato l'affermazione del primo giudice, secondo cui il disconoscimento della documentazione depositata dall'attrice, operato dalla convenuta, ex art. 2712 e 2719 c.c., era generico per come formulato, e, quindi, inammissibile.
Va ancora rilevato che l'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado disconosceva le firma apposte sulla polizza n. 7138435/7 e sulla polizza n.
712209579/36, che erano, rispettivamente, la polizza sottoscritta in data 11.11.2013, utilizzando il prezzo di riscatto delle due polizze sottoscritte il 2.2.2009, e la polizza sottoscritta in data
1.10.2012, e chiedeva dichiararsi la nullità delle suddette polizze per mancanza di consenso del contraente e tale domanda è stata reiterata anche nell'atto di appello. A fronte del disconoscimento della sottoscrizione di sulle suindicate polizze n. 7138435/7 e n. Parte_1
712209579/36, la non ha proposto istanza di verificazione, onde le predette polizze CP_1
devono essere espunte dal materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
Restano, quindi, solo le due polizze originarie, n. 70.642.407 e n. 70.641.286, sottoscritte da in data 2.2.2009, con scadenza al 2.2.2014, per ciascuna delle quali Parte_1 Pt_1
pagina 9 di 15 versava un premio unico nelle mani di , subagente dell' Pt_1 Persona_2 [...]
Cava de' Tirreni. CP_6
Orbene, all'epoca delle sottoscrizioni delle due polizze n. 70.642.407 e n. 70.641.286, in data
2.2.2009, era già in vigore l'art. 118 Cod. Ass. (D. Lgs. 7.9.2005, n. 209), il quale stabilisce “il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.” E, poiché (come precisa cass. civ.,
23.5.2018, n. 12662, richiamata anche dall'appellante) non vi è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente (art. 109, comma 2, lett. e, Cod. Ass.), il pagamento a questi effettuato si presume juris ed te jure compiuto nella mani dell'assicuratore.
Pertanto, il pagamento del premio assicurativo per la sottoscrizione della polizza n. 70.642.407 in data 2.2.2009 ed il pagamento del premio assicurativo per la sottoscrizione della polizza n.
70.641.286 nella medesima data del 2.2.2009, effettuato da al subagente Parte_1 Per_2
, si deve considerare effettuato direttamente alla che, per questo
[...] _1
motivo, deve rispondere nei confronti di della prestazione assicurativa delle due Parte_1
suindicate polizze alla loro scadenza naturale al 2.2.2014. Inoltre, poiché in data Parte_1
14.7.2011 effettuava il pagamento di un premio integrativo di € 10.000,00, ad integrazione della polizza n. 70.642.407, nelle mani del subagente (come risulta chiaramente dal Persona_2
modulo del premio integrativo di € 10.000,00, sottoscritto dal subagente , Persona_2 allegato all'atto di citazione nel giudizio di primo grado), ai fini della determinazione della prestazione assicurativa della menzionata polizza n. 70.642.407 occorrerà tener conto anche del pagamento del premio integrativo di € 10.000,00.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellata non deve e non può tenersi conto della CP_1
successiva polizza n. 71384635/7, per la sottoscrizione della quale in data 11.11.2013 era stato utilizzato il prezzo di riscatto della polizza n. 70.642.07 del 2.2.2009 (riscattata, all'insaputa di e senza la sua autorizzazione, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale Parte_1
prevista al 2.2.2014), né della ulteriore successiva polizza n. 71209579/36, sottoscritta in data
1.10.2012, in quanto ha disconosciuto la sua apparente sottoscrizione apposta Parte_1
sulle due suddette polizze e, a fronte del disconoscimento, la non ha chiesto la CP_1
verificazione.
Pertanto, le uniche polizze da prendere in considerazione sono la polizza n. 70.642.407 e la pagina 10 di 15 polizza n. 70.641.286, entrambe sottoscritte da in data 2.2.2009, per il tramite di Parte_1
, subagente dell'Agenzia di Cava de' Tirreni Due. Persona_2
Ne deriva che la deve corrispondere all'appellante, le somme assicurate CP_1 Parte_1
con la polizza n. 70.642.407 e le somme assicurate con la polizza n. 70.641.286, come se le predette polizze fossero giunte alla loro naturale scadenza prevista per il giorno 2.2.2014.
Poiché alla data di scadenza delle menzionate polizze n. 70.642.407 e n. 70.641.286 (2.2.2014) la contraente, nonché assicurata, non era ancora deceduta, essendo la stessa Parte_1
deceduta solo in data 12.7.2021 (come risulta dal certificato di morte depositato nel presente giudizio dal terzo intervenuto ), le somme assicurate con le predette polizze Controparte_4
devono essere corrisposte dalla ad e, per lei deceduta nel corso del CP_1 Parte_1
presente giudizio (senza che, tuttavia, l'evento morte sia stato dichiarato dal procuratore di nel presente giudizio a fini interruttivi), ai suoi eredi. Parte_1
Sulle somme assicurate con le predette polizze n. 70.642.407 e n. 70.641.286, per le quali era prevista la scadenza al 2.2.2014, non vanta, invece, nessun diritto , terzo Controparte_4
intervenuto nel presente giudizio di appello sul presupposto di essere beneficiario delle polizze stesse, e tanto perchè dalla lettura delle polizze in questione risulta che era il Controparte_4
“beneficiario” delle stesse solo per il caso di morte dell'assicurata alla scadenza Parte_1
delle polizze (2.2.2014), mentre beneficiaria, in caso di vita dell'assicurata alla scadenza delle polizze, era l'assicurata stessa, ossia e, nel caso di specie, alla data di scadenza Parte_1 naturale (2.2.2014) delle polizze nn. 70.642.407 e 70.641.286, l'assicurata era Parte_1
ancora in vita, quindi, alla stessa (e, per lei, successivamente deceduta, ai suoi eredi), spettano le prestazioni assicurate.
Ne deriva che, anche se l'intervento nel presente grado giudizio di è, in via Controparte_4
generale, ammissibile, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., allegando di far valere un Controparte_4
diritto autonomo (quello del beneficiario delle polizze) rispetto a quello oggetto di contestazione tra le parti originarie, deve essere, tuttavia, dichiarata la carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo al terzo intervenuto , per non essere egli beneficiario Controparte_4 delle polizze all'epoca della loro scadenza naturale.
Il CTU nominato nel presente giudizio di appello, dr.ssa con ragionamento Persona_4
immune da vizi logici, ha accertato che la prestazione assicurativa relativa alla polizza vita n.
pagina 11 di 15 70.642.407, alla data di scadenza naturale della polizza del 2.2.2014, tenuto conto del premio integrativo di € 10.000,00 versato da è pari a € 24.541,07; la prestazione Parte_1
assicurativa relativa alla polizza vita n. 70.641.286, sulla base dei versamenti effettuati, alla data di scadenza naturale della polizza del 2.2.2014, è di € 46.837,44, per la somma complessiva di
71.378,51 (€ 24.541,07+€ 46.837,44=€ 71.378,51).
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata a pagare in favore dell'appellante la somma di € CP_1 Parte_1
24.541,07, quale prestazione assicurativa della polizza vita n. 70.642.407, nonché la somma di €
46.837,44, quale prestazione assicurativa della polizza vita n. 70.641.286; sulle somme suindicate decorrono gli interessi al tasso legale dal 2.2.2014 (data di scadenza naturale delle polizze) al saldo.
Non è dovuto invece il maggior danno, ex art. 1224 c.c., in mancanza di specifiche allegazioni sul punto da parte dell'attrice in primo grado, odierna appellante.
Ed invero, la Corte di Cassazione si è attestata sul principio secondo cui, nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma,
c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento
(cass. civ., 20.6.2023, n. 17572, anche in motivazione;
cass. civ., 9.8.2021, n. 22512; cass. civ.,
4.6.2018, n. 14289; cass. civ., sez. un., 16.7.2008, n. 19499).
Nel caso in esame difetta ogni specifica allegazione dell'appellante sul maggior Parte_1
danno richiesto, ex art. 1224 c.c., anche in relazione al fatto che, durante la mora, il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato fosse superiore al tasso degli interessi legali, essendosi Pt_1 limitata a chiedere, nell'atto di citazione in primo grado, il maggior danno determinato
[...]
dalla impossibilità di disporre del proprio danaro dal 2.2.2014 ed anche in considerazione del fatto che la più comune e prudente forma di investimento di danaro ha una redditività superiore al tasso di interesse legale (allegazioni, queste ultime, che non sono state neanche reiterate nell'atto pagina 12 di 15 di appello).
Deve, inoltre, essere dichiarata la nullità della polizza vita n. 71384635/7, sottoscritta in data
11.11.2013, e della polizza vita n. 71209579/36, sottoscritta in data 1.10.2012, in entrambi i casi per mancanza di consenso della contraente la quale, invero, ha disconosciuto la Parte_1
propria apparente sottoscrizione apposta sulle due predette polizze, senza che la ne CP_1
abbia chiesto la verificazione.
L'ulteriore domanda dell'appellante di risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere rigettata, in quanto le allegazioni relative a tali presunti danni (stati di ansia ed agitazione;
timore di non rientrare nella disponibilità del danaro e profondo sentimento di sfiducia nei confronti delle società che gestiscono il risparmio), contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non sono state reiterate nell'atto di appello ed, in ogni caso, sono rimaste sfornite di prova.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico dell'attrice, odierna appellante.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata . _1
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della domanda, determinato dal decisum, pari a € 71.378,51), applicando i valori minimi tenuto conto del carattere non complesso delle questioni sottese al giudizio e, con specifico riferimento alla fase “di trattazione/istruttoria”, del mancato espletamento di attività istruttoria.
L'appellata soccombente deve essere condannata a rimborsare all'appellante vittoriosa anche le spese di mediazione dalla stessa sopportate ai fini dell'introduzione del giudizio di primo grado, pari a € 50,00 (vedi ricevuta di pagamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione, allegata all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
cfr. cass. civ., 21.11.2023, n. 32306, che assimila le spese di mediazione alle spese del giudizio).
pagina 13 di 15 Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum, pari a € 71.378,51), applicando i valori minimi, tenuto conto che del numero limitato delle censure, consistenti in un unico motivo di appello, e del carattere non complesso di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario.
A carico dell'appellata soccombente vanno poste anche le spese della CTU espletata in grado di appello.
Le spese del giudizio di appello tra l'appellata ed il terzo intervenuto, CP_1 CP_4
, devono essere compensate tra le suindicate parti, in quanto l'intervento di
[...] CP_4
non ha inciso sull'attività difensiva dell'appellata, che, peraltro, non ha preso posizione
[...]
in relazione a detto intervento.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di con Parte_1 _1
l'intervento volontario di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. Controparte_4
5954/2019, depositata in data 10.6.2019, notificata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la carenza di titolarità attiva in capo al terzo intervenuto, ; Controparte_4
2) Accerta che la polizza vita n. 70.642.407 è scaduta il 2.2.2014 e, per l'effetto, condanna l'appellata a pagare all'appellante quale prestazione _1 Parte_1
assicurata, sulla base dei versamenti effettuati (sia di quello iniziale, sia di quello integrativo di € 10.000,00), la somma di € 24.541,07, oltre interessi al tasso legale dalla data del 2.2.2014 al saldo;
3) Accerta che la polizza vita n. 70.641.286 è scaduta il 2.2.2014 e, per l'effetto, condanna l'appellata a pagare all'appellante quale prestazione _1 Parte_1
assicurata, sulla base dei versamenti effettuati, la somma di € 46.837,44, oltre interessi al tasso legale dalla data del 2.2.2014 al saldo;
pagina 14 di 15 4) Dichiara la nullità della polizza vita n. 71384635/7 sottoscritta in data 11.11.2013, per mancanza di consenso della contraente Parte_1
5) Dichiara la nullità della polizza vita n. 71209579/36 sottoscritta in data 1.10.2012, per mancanza di consenso della contraente Parte_1
6) Rigetta le domande dell'appellante di maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., e di risarcimento dei danni non patrimoniali;
7) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del Parte_1
giudizio di primo grado, che liquida in € 518,00 per esborsi e € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
8) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del Parte_1 procedimento di mediazione, pari a € 50,00;
9) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del Parte_1
giudizio di secondo grado, che liquida in € 804,00 per esborsi e € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
10) Pone a carico dell'appellata le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio;
11) Compensa le spese del presente grado giudizio tra il terzo intervenuto, , e Controparte_4
l'appellata.
Napoli, 31.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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