TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12765/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12765/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. PALAMARA Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO e VIGNOLA SIMONE ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
PALAMARA ANTONINO;
- OPPONENTE -
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
LAURO VINCENZO e , con elezione di domicilio in VIALE ORAZIO FLACCO,
49/A BARI, presso l'avv. DE LAURO VINCENZO;
- OPPOSTA -
- ATTRICE IN RICONVENZIONALE -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14/04/2025, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e pagina 1 di 5 in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2020, la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla in data Controparte_1
17.9.2020 per l'importo di € 11.025,29, precetto radicato sul decreto ingiuntivo telematico n. 1385/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 31.3.2020, notificato a mezzo pec il 15.4.2020; non opposto;
dichiarato esecutivo il 07.07.2020 e con formula apposta il 27.7.2020..
Con detta opposizione la contestava la validità del precetto, Parte_1
deducendo che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dello stesso non le era mai stato validamente notificato. In particolare, evidenziava che la notifica effettuata via PEC in data 15.4.2020 conteneva in allegato atti relativi ad altro procedimento monitorio promosso nei confronti della società Controparte_2
del tutto estranea al rapporto dedotto in giudizio.
[...]
Si costituiva la la quale, pur riconoscendo l'errore occorso Controparte_1
nella notifica del decreto ingiuntivo, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 9.175,00, oltre interessi, quale credito derivante da contratti di noleggio di autoveicoli e fatture insolute.
Sulla questione dell'opposizione a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, come affermato da Cass. ord. n. 273/2021, "la semplice revoca del decreto ingiuntivo non potrebbe in nessun caso condurre all'accoglimento dell'opposizione, proposta per altre diverse specifiche ragioni, ma al più alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio".
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita inesistenza del titolo posto a fondamento dell'opposto precetto.
Risulta pacifico e documentalmente provato che il decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 5 1385/2020 non sia mai stato validamente notificato alla essendo Parte_1
stati erroneamente trasmessi atti relativi ad altro procedimento. Tale circostanza determina l'illegittimità del precetto opposto, fondato su un titolo esecutivo mai perfezionatosi nei confronti dell'intimata.
Stante l'errore del decreto ingiuntivo allegato e posto a fondamento dell'opposto precetto ne consegue che il precetto opposto è inefficace pertanto va disposto l'accoglimento dell'opposizione a precetto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla deve Controparte_1
rilevarsi che, come affermato da Cass. ord. n. 9866/2020, nel giudizio di opposizione il giudice deve procedere all'accertamento nel merito del rapporto sostanziale sottostante. Tuttavia, nel caso di specie la domanda riconvenzionale risulta inammissibile.
Il principio fondamentale in materia è che nel giudizio di opposizione a precetto, così come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto che riveste la posizione sostanziale di attore.
Come affermato da Cass. n. 19487/2011, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la parte opposta riveste il ruolo di sostanziale attrice, solo
l'opponente è legittimato, in quanto sostanziale convenuto, a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto". Tali domande, pertanto, al di fuori di specifiche eccezioni, vanno dichiarate inammissibili anche d'ufficio.
L'unica deroga a questo principio si verifica quando, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, l'opposto si viene a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto. In questo caso, come chiarito da Trib. Novara sent. n. 9/2022, all'opposto non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, e può quindi proporre una reconventio reconventionis, alla condizione che questa:
- dipenda dal titolo dedotto in causa, o
- derivi da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione o domanda riconvenzionale pagina 3 di 5 Come ulteriormente precisato da Cass. n. 14435/2013, questa possibilità di proporre una reconventio reconventionis deve essere esercitata tempestivamente nella comparsa di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.
Nel caso specifico oggetto della controversia, la domanda riconvenzionale proposta dalla risulta inammissibile per due ordini di ragioni: Controparte_1
1. L'opposta ( riveste la posizione sostanziale di attrice e non può CP_1
quindi proporre domande diverse da quelle fatte valere con il precetto;
2. Non ricorre l'eccezione della reconventio reconventionis in quanto l'opponente ( ) non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, Pt_1
limitandosi a contestare la validità del precetto per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto a suo fondamento.
Come evidenziato da Trib. Milano sent. n. 2218/2014, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto deriva da una preclusione all'esercizio dell'azione in via giurisdizionale e può essere rilevata anche d'ufficio, sempre che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato interno.
Inoltre, come precisato da Trib. Teramo sent. n. 252/2020, il procedimento di opposizione a precetto è finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno del credito di cui si ha titolo esecutivo e non può estendersi indefinitamente ad ulteriori rapporti di dare-avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra precettante e precettato.
La domanda riconvenzionale quindi va dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese legali occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui
“i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva pagina 4 di 5 non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di precetto.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parti la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €.
851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo l'atto di precetto notificato da a in data 17.9.2020; Controparte_1 Parte_1
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi oltre al Parte_1
contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Bari, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12765/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. PALAMARA Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO e VIGNOLA SIMONE ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
PALAMARA ANTONINO;
- OPPONENTE -
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
LAURO VINCENZO e , con elezione di domicilio in VIALE ORAZIO FLACCO,
49/A BARI, presso l'avv. DE LAURO VINCENZO;
- OPPOSTA -
- ATTRICE IN RICONVENZIONALE -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14/04/2025, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e pagina 1 di 5 in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2020, la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla in data Controparte_1
17.9.2020 per l'importo di € 11.025,29, precetto radicato sul decreto ingiuntivo telematico n. 1385/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 31.3.2020, notificato a mezzo pec il 15.4.2020; non opposto;
dichiarato esecutivo il 07.07.2020 e con formula apposta il 27.7.2020..
Con detta opposizione la contestava la validità del precetto, Parte_1
deducendo che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dello stesso non le era mai stato validamente notificato. In particolare, evidenziava che la notifica effettuata via PEC in data 15.4.2020 conteneva in allegato atti relativi ad altro procedimento monitorio promosso nei confronti della società Controparte_2
del tutto estranea al rapporto dedotto in giudizio.
[...]
Si costituiva la la quale, pur riconoscendo l'errore occorso Controparte_1
nella notifica del decreto ingiuntivo, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 9.175,00, oltre interessi, quale credito derivante da contratti di noleggio di autoveicoli e fatture insolute.
Sulla questione dell'opposizione a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, come affermato da Cass. ord. n. 273/2021, "la semplice revoca del decreto ingiuntivo non potrebbe in nessun caso condurre all'accoglimento dell'opposizione, proposta per altre diverse specifiche ragioni, ma al più alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio".
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita inesistenza del titolo posto a fondamento dell'opposto precetto.
Risulta pacifico e documentalmente provato che il decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 5 1385/2020 non sia mai stato validamente notificato alla essendo Parte_1
stati erroneamente trasmessi atti relativi ad altro procedimento. Tale circostanza determina l'illegittimità del precetto opposto, fondato su un titolo esecutivo mai perfezionatosi nei confronti dell'intimata.
Stante l'errore del decreto ingiuntivo allegato e posto a fondamento dell'opposto precetto ne consegue che il precetto opposto è inefficace pertanto va disposto l'accoglimento dell'opposizione a precetto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla deve Controparte_1
rilevarsi che, come affermato da Cass. ord. n. 9866/2020, nel giudizio di opposizione il giudice deve procedere all'accertamento nel merito del rapporto sostanziale sottostante. Tuttavia, nel caso di specie la domanda riconvenzionale risulta inammissibile.
Il principio fondamentale in materia è che nel giudizio di opposizione a precetto, così come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto che riveste la posizione sostanziale di attore.
Come affermato da Cass. n. 19487/2011, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la parte opposta riveste il ruolo di sostanziale attrice, solo
l'opponente è legittimato, in quanto sostanziale convenuto, a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto". Tali domande, pertanto, al di fuori di specifiche eccezioni, vanno dichiarate inammissibili anche d'ufficio.
L'unica deroga a questo principio si verifica quando, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, l'opposto si viene a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto. In questo caso, come chiarito da Trib. Novara sent. n. 9/2022, all'opposto non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, e può quindi proporre una reconventio reconventionis, alla condizione che questa:
- dipenda dal titolo dedotto in causa, o
- derivi da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione o domanda riconvenzionale pagina 3 di 5 Come ulteriormente precisato da Cass. n. 14435/2013, questa possibilità di proporre una reconventio reconventionis deve essere esercitata tempestivamente nella comparsa di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.
Nel caso specifico oggetto della controversia, la domanda riconvenzionale proposta dalla risulta inammissibile per due ordini di ragioni: Controparte_1
1. L'opposta ( riveste la posizione sostanziale di attrice e non può CP_1
quindi proporre domande diverse da quelle fatte valere con il precetto;
2. Non ricorre l'eccezione della reconventio reconventionis in quanto l'opponente ( ) non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, Pt_1
limitandosi a contestare la validità del precetto per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto a suo fondamento.
Come evidenziato da Trib. Milano sent. n. 2218/2014, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto deriva da una preclusione all'esercizio dell'azione in via giurisdizionale e può essere rilevata anche d'ufficio, sempre che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato interno.
Inoltre, come precisato da Trib. Teramo sent. n. 252/2020, il procedimento di opposizione a precetto è finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno del credito di cui si ha titolo esecutivo e non può estendersi indefinitamente ad ulteriori rapporti di dare-avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra precettante e precettato.
La domanda riconvenzionale quindi va dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese legali occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui
“i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva pagina 4 di 5 non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di precetto.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parti la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €.
851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo l'atto di precetto notificato da a in data 17.9.2020; Controparte_1 Parte_1
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi oltre al Parte_1
contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Bari, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5