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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 708/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 708/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11
settembre 2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
ordinaria ex art. 2901 rappresentato e difeso dall'Avv. CIVIDINI EZIO del Foro di Brescia,
c.c. procuratore domiciliatario come da procura agli atti
CODICE: e d a
P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARDINI MASSIMO del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti
APPELLANTI c o n t r o
( ) CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA del
Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 18 giugno 2020,
n. 1152/2020.
CONCLUSIONI
Part
Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n.
1152/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata il 18.06.2020, in
accoglimento degli appelli formulati separatamente da e da Parte_2
respingere interamente le domande formulate dalla Parte_1
signora in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. CP_1
Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n.
1152/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata il 18.06.2020, in
accoglimento degli appelli formulati separatamente da e da Parte_2
respingere interamente le domande formulate dalla Parte_1
signora nel primo grado del giudizio in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Controparte_3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità degli appelli separatamente proposti da
e;
Parte_2 Parte_1
In via principale, nel merito:
Respingere le domande tutte spiegate da e Parte_2 Pt_1
con gli appelli separatamente proposti, e per l'effetto confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 1152/2020 pubblicata in data 18.06.2020
emessa dal Tribunale di Brescia;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado, da corrispondersi al
difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP_1
giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, allo scopo di Parte_1
sentire dichiarare l'inefficacia nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 2901, c.c.
del contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata, datato
30.10.2015, iscritto presso il registro delle imprese di Brescia il 4.11.2015,
per mezzo del quale aveva ceduto al proprio fratello Parte_1
la piena proprietà dalla quota, del valore nominale di € Parte_2
37.402,00, della società di cui era socio di Controparte_4 Parte_2
maggioranza.
A fondamento di tale domanda allegava: CP_1 - che con sentenza n. 2604/2011 del 12.8.2011 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la sua separazione personale da condannando Parte_1
quest'ultimo a corrisponderle, a titolo di concorso al suo mantenimento,
l'assegno mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat ed elevabile ad € 1000,00 nel caso in cui la stessa avesse perduto la disponibilità della casa coniugale concessale in comodato dai suoceri;
- che tale circostanza si era verificata nel corso dell'anno 2014, quando lo stesso divenuto proprietario dell'immobile in questione, Parte_2
aveva chiesto ad di rilasciarlo e di pagare l'indennità di CP_1
occupazione spettantegli;
- che, in forza del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di separazione, in data 1.4.2016, aveva notificato a l'atto di precetto recante Parte_1
l'intimazione di pagamento, rimasta inevasa, di € 17.600,00, oltre a interessi e spese, relativamente alle mensilità da aprile 2014 a marzo 2016;
- che, per mezzo del menzionato atto di cessione di quota, Parte_1
si sarebbe spogliato dell'unico bene di sua esclusiva proprietà, così
integrando il periculum damni;
- che tanto quanto erano consapevoli del Parte_1 Parte_2
carattere pregiudizievole del menzionato atto dispositivo rispetto alle ragioni dei creditori.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la nullità Parte_1
dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda nonché, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.. pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato Parte_2
contumace.
Con sentenza n. 1152/2020, pubblicata il 18 giugno 2020, il Tribunale di
Brescia accoglieva la domanda di condannando i fratelli CP_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite a favore Pt_1
dell'attrice.
In particolare, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- accertava l'esistenza del credito a tutela del quale aveva CP_1
esperito l'azione revocatoria, nascente dalla sentenza di separazione personale n. 2604/2011 del 12.8.2011 e portato dal precetto datato 29.3.2016,
rilevando, comunque, come le contestazioni di sul punto Parte_1
fossero generiche ed inconferenti;
- riscontrava come l'atto di cessione della quota sociale avesse determinato un'alterazione peggiorativa, anche solo in senso qualitativo, del patrimonio di ferma la maggiore incertezza o difficoltà nel Parte_1
soddisfacimento del credito a fronte della liquidazione dell'unico bene rilevante del debitore che “per mezzo dell'atto datato 30.10.2015
sostanzialmente si spogliava dell'intero suo patrimonio aggredibile”, con conseguente “affievolimento delle possibilità di concreto realizzo delle
pretese dei suoi creditori”, senza che questi avesse comunque dato prova che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfarne ampiamente le ragioni della creditrice;
- accertava la posteriorità dell'atto dispositivo pregiudizievole (datato
30.10.2015) rispetto al credito, sorto in forza del provvedimento giudiziale che attribuiva il diritto al mantenimento (datato 12.8.2011);
- rilevava la sussistenza della scientia damni in capo tanto a Parte_1
quanto al fratello il primo, direttamente condannato al Parte_2
mantenimento, non poteva non conoscere l'entità del debito su di sé gravante e l'inconsistenza del proprio patrimonio residuo, il secondo era necessariamente consapevole del pregiudizio che l'operazione avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice in ragione dello stretto rapporto di parentela col debitore, del fatto che insieme al fratello era stato socio della e del fatto che, nell'ambito della procedura volta al rilascio Controparte_4
dell'immobile che i suoi genitori avevano lasciato in comodato a
[...]
aveva allegato la sentenza di separazione che, per l'appunto, CP_1
costituiva il titolo del credito pregiudicato.
Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, Parte_1
affidandosi a cinque motivi.
rimasto contumace in prime cure, ha proposto separato Parte_2
appello avverso la citata sentenza, chiedendone la riforma, affidandosi a tre motivi.
I due appelli, iscritti rispettivamente a R.G. n. 708/2020 e n. 713/2020, sono stati riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con ordinanza del 16 dicembre 2020.
Si è costituita contestando la fondatezza degli appelli CP_1
avversari e istando per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del giorno 14 febbraio 2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 12 marzo 2024, la Corte, considerato che la Cancelleria
aveva comunicato che l'Avv. Renato Pulcini - unico difensore dell'appellata
- era stato sospeso dall'esercizio della professione sino al primo novembre
2025, in pendenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, rimetteva la causa in istruttoria ai fini della formazione del contraddittorio sull'ipotesi di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., rinviando, quindi, all'udienza del 10 aprile 2024.
Alla suddetta udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, dato atto della costituzione di nuovo difensore di parte appellata, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 settembre 2024.
All'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte ha tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esaminano distintamente i motivi degli appellanti partendo dai motivi di impugnazione di Parte_1
Con il primo motivo contestava la sussistenza dell'eventus damni,
lamentando come, attraverso la cessione della propria quota di minoranza nella al fratello, egli avrebbe, in realtà, sostituito quote Controparte_4
sostanzialmente incommerciabili con denaro contante - ben più aggredibile –
senza che, peraltro, fosse mai stato eccepito alcunché circa la correttezza della valutazione delle quote societarie e, conseguentemente, la congruità del prezzo percepito.
Con il secondo motivo censurava la sentenza per carenza di motivazione riguardo alla sussistenza dell'eventus damni, lamentando che il Tribunale
non avrebbe spiegato perché l'atto compiuto dai fratelli sarebbe stato Pt_1
dannoso per la creditrice.
Con il terzo motivo contestava la sussistenza della scientia damni, asserendo l'incompatibilità di tale animus con l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario) e con pagamento rateale.
Con il quarto motivo d'appello contestava la sussistenza della scientia
damni in capo al fratello , lamentando che, al più, si sarebbe Parte_2
potuto ritenere che questi fosse a conoscenza del fatto che era dovuto, da parte del fratello, un assegno di mantenimento mensile - imprecisato nell'ammontare - ma non che sapesse della maggiore esposizione debitoria per gli assegni non pagati da aprile 2014 a marzo 2016.
Con il quinto motivo censurava la sentenza appellata nella parte in cui il
Tribunale, per mezzo di presunzioni, aveva dedotto la ragionevole conoscenza in capo al fratello del pregiudizio che l'atto Parte_2
dispositivo avrebbe cagionato alle ragioni creditorie di CP_1
Esponeva, al riguardo, che, in considerazione della titolarità, in capo a della restante partecipazione sociale, la cessione di quote Parte_2 oggetto di causa, avrebbe avuto la finalità di consentire l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dell'intera proprietà della società e che, comunque,
l'atto di precetto che aveva ingiunto a il pagamento degli Parte_1
assegni arretrati fosse posteriore di sei mesi rispetto all'operazione in parola,
sicché l'acquirente non avrebbe potuto conoscere l'esatta situazione debitoria del fratello verso Su queste basi, secondo l'appellante, il solo CP_1
rapporto di parentela non poteva, di per sé, provare la consapevolezza del pregiudizio arrecato.
Venendo ora all'esame dei motivi di impugnazione dell'appellante Pt_2
lo stesso con il primo motivo contestava la sussistenza dell'eventus
[...]
damni, lamentando che l'operazione contestata avrebbe, in realtà,
determinato una variazione qualitativa in melius del patrimonio di Pt_1
avendo sostituito quote di minoranza di una S.r.l. con denaro pagato
[...]
tramite bonifici, senza che vi fosse stata alcuna contestazione circa la congruità del prezzo di vendita. Valorizzava, inoltre, il fatto che il pagamento era stato in parte differito - così dimostrando la buona fede di Pt_1
- e che, comunque, le quote di minoranza vendute avrebbero avuto
[...]
scarsa appetibilità sul mercato né il pignoramento diretto delle stesse avrebbe portato a risultati migliori rispetto al pignoramento del prezzo atteso che, per statuto societario, sarebbe stato estremamente complesso per CP_1
interferire nella vita societaria o convertire la quota sociale in denaro.
Con il secondo motivo d'appello censurava la sentenza per illogicità circa la sussistenza dell'eventus damni, dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse attribuito valenza negativa ai “diretti effetti sul patrimonio del debitore”, così apparendo mancante “il collegamento logico tra questa
affermazione priva di connotazioni negative e la sussistenza di un eventus
damni presupposto della domanda ex art 2901 c.c.”.
Con il terzo motivo contestava la sussistenza della scientia damni in capo a sé, lamentando che questa non potesse discendere dal mero rapporto di parentela, egli al più essendo stato a conoscenza del fatto che il fratello doveva un assegno di mantenimento mensile - comunque di importo economicamente sostenibile -. Evidenziava, inoltre, che non CP_1
aveva fornito prova alcuna del fatto che egli fosse a conoscenza della maggiore esposizione debitoria del fratello derivante dagli insoluti, non potendo la prova di detta conoscenza discendere da presunzioni a fronte di un evento comune, quale la debenza di un assegno di mantenimento.
L'appello è infondato.
E', innanzitutto, pienamente integrato il presupposto dell'eventus damni per come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo
comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà
nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della
garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli
effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., ex multis, Cass.
18/06/2019, n. 16221).
E, ancora, “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta
la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma
soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione
quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione
qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il
denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante
modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della
maggiore facilità di cessione del denaro” (vd. Cass. 09/02/2012, n. 1896).
Nel caso all'esame di questa Corte, come già correttamente accertato dal
Tribunale, la cessione di quote di società a responsabilità limitata, in data
30.10.2015, da a per € 37.402,00, ha Parte_1 Parte_2
realizzato il mutamento in peius del patrimonio del debitore comportando un peggioramento della garanzia patrimoniale dello stesso sotto il profilo qualitativo, essendo stato sostituito un bene (le partecipazioni sociali risultanti da pubblici registri) con un altro (il denaro) di più difficile realizzazione esecutiva e facilmente occultabile.
Pertanto, il presupposto oggettivo è integrato, ex se, dalla variazione qualitativa della garanzia patrimoniale, senza che rilevi la congruità del prezzo di cessione (attinente, semmai, a variazioni quantitative) né le modalità di pagamento (differito e via bonifico bancario), risultando, in ogni caso, più difficilmente aggredibile il denaro proprio perché di più facile circolazione rispetto alla partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata.
Da ultimo, assume carattere dirimente il rilievo per cui non Parte_1
ha mosso alcuna censura al capo della sentenza che ha accertato che lo stesso,
con la cessione di quote oggetto di causa, si era spogliato dell'intero suo patrimonio aggredibile, accertamento su cui è sceso, quindi, il giudicato.
Per queste ragioni risultano infondati il primo e secondo motivo d'appello formulati da e il primo e secondo motivo d'appello Parte_1
formulati da Parte_2
Del pari sussistono gli estremi della scientia damni tanto in capo a Pt_1
quanto a Parte_2
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità “Ai fini dell'azione
revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante
e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la
riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria
la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo,
dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere
di detto credito” (cfr., ex multibus, Cass. 15/10/2021, n. 28423).
Ora, premesso che, nel caso di specie, è documentalmente provata la posteriorità dell'atto dispositivo pregiudizievole (datato 30.10.2015) rispetto al credito, sorto in forza del provvedimento giudiziale che attribuiva il diritto al mantenimento (datato 12.8.2011), è innegabile la consapevolezza da parte di del pregiudizio che, con l'atto oggetto di revocatoria, ha Parte_1 arrecato alle ragioni di dal momento che egli non poteva non CP_1
essere pienamente consapevole sia del proprio debito che dell'incapienza del suo patrimonio residuo.
Parimenti provata, per stessa ammissione di risulta la sua Parte_2
conoscenza del debito relativo all'assegno di mantenimento a favore dell'appellata, gravante sul fratello. Ed infatti è stato lo stesso appellante ad affermare “si può solo affermare che l'acquirente era a conoscenza che il
fratello era separato e obbligato alla corresponsione mensile di una somma
di denaro” (cfr. pag. 6 atto di citazione in appello per ). Al Parte_2
riguardo, non rileva che egli fosse o meno a conoscenza anche degli insoluti portati da precetto: va, infatti, considerato consapevole del pregiudizio arrecato all'appellata, dal momento che è presumibile che, in quanto fratello e socio, sapesse della consistenza patrimoniale di In Parte_1
questo senso, risulta irrilevante che egli mirasse eventualmente all'acquisizione dell'intera partecipazione societaria, in quanto, proprio perché a conoscenza del debito del fratello, non poteva non essere consapevole di stare rendendo più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni di CP_1
Per queste ragioni risultano infondati il terzo, quarto e quinto motivo d'appello formulati da e il terzo motivo d'appello Parte_1
formulato da Parte_2
L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo, secondo i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione da euro 26.001,00 sino ad euro
52.000,00), tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi in relazione alla fase istruttoria, tenuto conto dell'attività
concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002
per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata il 18 giugno 2020, n.
1152/2020;
2) condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in € 2.058,00 per la fase di studio, in € 1.418,00 per CP_1
la fase introduttiva, in € 1.523,00 per la fase istruttoria ed in € 3470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 09.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 708/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 708/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11
settembre 2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
ordinaria ex art. 2901 rappresentato e difeso dall'Avv. CIVIDINI EZIO del Foro di Brescia,
c.c. procuratore domiciliatario come da procura agli atti
CODICE: e d a
P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARDINI MASSIMO del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti
APPELLANTI c o n t r o
( ) CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA del
Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 18 giugno 2020,
n. 1152/2020.
CONCLUSIONI
Part
Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n.
1152/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata il 18.06.2020, in
accoglimento degli appelli formulati separatamente da e da Parte_2
respingere interamente le domande formulate dalla Parte_1
signora in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. CP_1
Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n.
1152/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata il 18.06.2020, in
accoglimento degli appelli formulati separatamente da e da Parte_2
respingere interamente le domande formulate dalla Parte_1
signora nel primo grado del giudizio in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Controparte_3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità degli appelli separatamente proposti da
e;
Parte_2 Parte_1
In via principale, nel merito:
Respingere le domande tutte spiegate da e Parte_2 Pt_1
con gli appelli separatamente proposti, e per l'effetto confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 1152/2020 pubblicata in data 18.06.2020
emessa dal Tribunale di Brescia;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado, da corrispondersi al
difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP_1
giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, allo scopo di Parte_1
sentire dichiarare l'inefficacia nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 2901, c.c.
del contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata, datato
30.10.2015, iscritto presso il registro delle imprese di Brescia il 4.11.2015,
per mezzo del quale aveva ceduto al proprio fratello Parte_1
la piena proprietà dalla quota, del valore nominale di € Parte_2
37.402,00, della società di cui era socio di Controparte_4 Parte_2
maggioranza.
A fondamento di tale domanda allegava: CP_1 - che con sentenza n. 2604/2011 del 12.8.2011 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la sua separazione personale da condannando Parte_1
quest'ultimo a corrisponderle, a titolo di concorso al suo mantenimento,
l'assegno mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat ed elevabile ad € 1000,00 nel caso in cui la stessa avesse perduto la disponibilità della casa coniugale concessale in comodato dai suoceri;
- che tale circostanza si era verificata nel corso dell'anno 2014, quando lo stesso divenuto proprietario dell'immobile in questione, Parte_2
aveva chiesto ad di rilasciarlo e di pagare l'indennità di CP_1
occupazione spettantegli;
- che, in forza del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di separazione, in data 1.4.2016, aveva notificato a l'atto di precetto recante Parte_1
l'intimazione di pagamento, rimasta inevasa, di € 17.600,00, oltre a interessi e spese, relativamente alle mensilità da aprile 2014 a marzo 2016;
- che, per mezzo del menzionato atto di cessione di quota, Parte_1
si sarebbe spogliato dell'unico bene di sua esclusiva proprietà, così
integrando il periculum damni;
- che tanto quanto erano consapevoli del Parte_1 Parte_2
carattere pregiudizievole del menzionato atto dispositivo rispetto alle ragioni dei creditori.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la nullità Parte_1
dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda nonché, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.. pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato Parte_2
contumace.
Con sentenza n. 1152/2020, pubblicata il 18 giugno 2020, il Tribunale di
Brescia accoglieva la domanda di condannando i fratelli CP_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite a favore Pt_1
dell'attrice.
In particolare, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- accertava l'esistenza del credito a tutela del quale aveva CP_1
esperito l'azione revocatoria, nascente dalla sentenza di separazione personale n. 2604/2011 del 12.8.2011 e portato dal precetto datato 29.3.2016,
rilevando, comunque, come le contestazioni di sul punto Parte_1
fossero generiche ed inconferenti;
- riscontrava come l'atto di cessione della quota sociale avesse determinato un'alterazione peggiorativa, anche solo in senso qualitativo, del patrimonio di ferma la maggiore incertezza o difficoltà nel Parte_1
soddisfacimento del credito a fronte della liquidazione dell'unico bene rilevante del debitore che “per mezzo dell'atto datato 30.10.2015
sostanzialmente si spogliava dell'intero suo patrimonio aggredibile”, con conseguente “affievolimento delle possibilità di concreto realizzo delle
pretese dei suoi creditori”, senza che questi avesse comunque dato prova che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfarne ampiamente le ragioni della creditrice;
- accertava la posteriorità dell'atto dispositivo pregiudizievole (datato
30.10.2015) rispetto al credito, sorto in forza del provvedimento giudiziale che attribuiva il diritto al mantenimento (datato 12.8.2011);
- rilevava la sussistenza della scientia damni in capo tanto a Parte_1
quanto al fratello il primo, direttamente condannato al Parte_2
mantenimento, non poteva non conoscere l'entità del debito su di sé gravante e l'inconsistenza del proprio patrimonio residuo, il secondo era necessariamente consapevole del pregiudizio che l'operazione avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice in ragione dello stretto rapporto di parentela col debitore, del fatto che insieme al fratello era stato socio della e del fatto che, nell'ambito della procedura volta al rilascio Controparte_4
dell'immobile che i suoi genitori avevano lasciato in comodato a
[...]
aveva allegato la sentenza di separazione che, per l'appunto, CP_1
costituiva il titolo del credito pregiudicato.
Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, Parte_1
affidandosi a cinque motivi.
rimasto contumace in prime cure, ha proposto separato Parte_2
appello avverso la citata sentenza, chiedendone la riforma, affidandosi a tre motivi.
I due appelli, iscritti rispettivamente a R.G. n. 708/2020 e n. 713/2020, sono stati riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con ordinanza del 16 dicembre 2020.
Si è costituita contestando la fondatezza degli appelli CP_1
avversari e istando per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del giorno 14 febbraio 2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 12 marzo 2024, la Corte, considerato che la Cancelleria
aveva comunicato che l'Avv. Renato Pulcini - unico difensore dell'appellata
- era stato sospeso dall'esercizio della professione sino al primo novembre
2025, in pendenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, rimetteva la causa in istruttoria ai fini della formazione del contraddittorio sull'ipotesi di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., rinviando, quindi, all'udienza del 10 aprile 2024.
Alla suddetta udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, dato atto della costituzione di nuovo difensore di parte appellata, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 settembre 2024.
All'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte ha tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esaminano distintamente i motivi degli appellanti partendo dai motivi di impugnazione di Parte_1
Con il primo motivo contestava la sussistenza dell'eventus damni,
lamentando come, attraverso la cessione della propria quota di minoranza nella al fratello, egli avrebbe, in realtà, sostituito quote Controparte_4
sostanzialmente incommerciabili con denaro contante - ben più aggredibile –
senza che, peraltro, fosse mai stato eccepito alcunché circa la correttezza della valutazione delle quote societarie e, conseguentemente, la congruità del prezzo percepito.
Con il secondo motivo censurava la sentenza per carenza di motivazione riguardo alla sussistenza dell'eventus damni, lamentando che il Tribunale
non avrebbe spiegato perché l'atto compiuto dai fratelli sarebbe stato Pt_1
dannoso per la creditrice.
Con il terzo motivo contestava la sussistenza della scientia damni, asserendo l'incompatibilità di tale animus con l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario) e con pagamento rateale.
Con il quarto motivo d'appello contestava la sussistenza della scientia
damni in capo al fratello , lamentando che, al più, si sarebbe Parte_2
potuto ritenere che questi fosse a conoscenza del fatto che era dovuto, da parte del fratello, un assegno di mantenimento mensile - imprecisato nell'ammontare - ma non che sapesse della maggiore esposizione debitoria per gli assegni non pagati da aprile 2014 a marzo 2016.
Con il quinto motivo censurava la sentenza appellata nella parte in cui il
Tribunale, per mezzo di presunzioni, aveva dedotto la ragionevole conoscenza in capo al fratello del pregiudizio che l'atto Parte_2
dispositivo avrebbe cagionato alle ragioni creditorie di CP_1
Esponeva, al riguardo, che, in considerazione della titolarità, in capo a della restante partecipazione sociale, la cessione di quote Parte_2 oggetto di causa, avrebbe avuto la finalità di consentire l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dell'intera proprietà della società e che, comunque,
l'atto di precetto che aveva ingiunto a il pagamento degli Parte_1
assegni arretrati fosse posteriore di sei mesi rispetto all'operazione in parola,
sicché l'acquirente non avrebbe potuto conoscere l'esatta situazione debitoria del fratello verso Su queste basi, secondo l'appellante, il solo CP_1
rapporto di parentela non poteva, di per sé, provare la consapevolezza del pregiudizio arrecato.
Venendo ora all'esame dei motivi di impugnazione dell'appellante Pt_2
lo stesso con il primo motivo contestava la sussistenza dell'eventus
[...]
damni, lamentando che l'operazione contestata avrebbe, in realtà,
determinato una variazione qualitativa in melius del patrimonio di Pt_1
avendo sostituito quote di minoranza di una S.r.l. con denaro pagato
[...]
tramite bonifici, senza che vi fosse stata alcuna contestazione circa la congruità del prezzo di vendita. Valorizzava, inoltre, il fatto che il pagamento era stato in parte differito - così dimostrando la buona fede di Pt_1
- e che, comunque, le quote di minoranza vendute avrebbero avuto
[...]
scarsa appetibilità sul mercato né il pignoramento diretto delle stesse avrebbe portato a risultati migliori rispetto al pignoramento del prezzo atteso che, per statuto societario, sarebbe stato estremamente complesso per CP_1
interferire nella vita societaria o convertire la quota sociale in denaro.
Con il secondo motivo d'appello censurava la sentenza per illogicità circa la sussistenza dell'eventus damni, dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse attribuito valenza negativa ai “diretti effetti sul patrimonio del debitore”, così apparendo mancante “il collegamento logico tra questa
affermazione priva di connotazioni negative e la sussistenza di un eventus
damni presupposto della domanda ex art 2901 c.c.”.
Con il terzo motivo contestava la sussistenza della scientia damni in capo a sé, lamentando che questa non potesse discendere dal mero rapporto di parentela, egli al più essendo stato a conoscenza del fatto che il fratello doveva un assegno di mantenimento mensile - comunque di importo economicamente sostenibile -. Evidenziava, inoltre, che non CP_1
aveva fornito prova alcuna del fatto che egli fosse a conoscenza della maggiore esposizione debitoria del fratello derivante dagli insoluti, non potendo la prova di detta conoscenza discendere da presunzioni a fronte di un evento comune, quale la debenza di un assegno di mantenimento.
L'appello è infondato.
E', innanzitutto, pienamente integrato il presupposto dell'eventus damni per come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo
comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà
nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della
garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli
effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., ex multis, Cass.
18/06/2019, n. 16221).
E, ancora, “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta
la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma
soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione
quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione
qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il
denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante
modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della
maggiore facilità di cessione del denaro” (vd. Cass. 09/02/2012, n. 1896).
Nel caso all'esame di questa Corte, come già correttamente accertato dal
Tribunale, la cessione di quote di società a responsabilità limitata, in data
30.10.2015, da a per € 37.402,00, ha Parte_1 Parte_2
realizzato il mutamento in peius del patrimonio del debitore comportando un peggioramento della garanzia patrimoniale dello stesso sotto il profilo qualitativo, essendo stato sostituito un bene (le partecipazioni sociali risultanti da pubblici registri) con un altro (il denaro) di più difficile realizzazione esecutiva e facilmente occultabile.
Pertanto, il presupposto oggettivo è integrato, ex se, dalla variazione qualitativa della garanzia patrimoniale, senza che rilevi la congruità del prezzo di cessione (attinente, semmai, a variazioni quantitative) né le modalità di pagamento (differito e via bonifico bancario), risultando, in ogni caso, più difficilmente aggredibile il denaro proprio perché di più facile circolazione rispetto alla partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata.
Da ultimo, assume carattere dirimente il rilievo per cui non Parte_1
ha mosso alcuna censura al capo della sentenza che ha accertato che lo stesso,
con la cessione di quote oggetto di causa, si era spogliato dell'intero suo patrimonio aggredibile, accertamento su cui è sceso, quindi, il giudicato.
Per queste ragioni risultano infondati il primo e secondo motivo d'appello formulati da e il primo e secondo motivo d'appello Parte_1
formulati da Parte_2
Del pari sussistono gli estremi della scientia damni tanto in capo a Pt_1
quanto a Parte_2
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità “Ai fini dell'azione
revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante
e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la
riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria
la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo,
dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere
di detto credito” (cfr., ex multibus, Cass. 15/10/2021, n. 28423).
Ora, premesso che, nel caso di specie, è documentalmente provata la posteriorità dell'atto dispositivo pregiudizievole (datato 30.10.2015) rispetto al credito, sorto in forza del provvedimento giudiziale che attribuiva il diritto al mantenimento (datato 12.8.2011), è innegabile la consapevolezza da parte di del pregiudizio che, con l'atto oggetto di revocatoria, ha Parte_1 arrecato alle ragioni di dal momento che egli non poteva non CP_1
essere pienamente consapevole sia del proprio debito che dell'incapienza del suo patrimonio residuo.
Parimenti provata, per stessa ammissione di risulta la sua Parte_2
conoscenza del debito relativo all'assegno di mantenimento a favore dell'appellata, gravante sul fratello. Ed infatti è stato lo stesso appellante ad affermare “si può solo affermare che l'acquirente era a conoscenza che il
fratello era separato e obbligato alla corresponsione mensile di una somma
di denaro” (cfr. pag. 6 atto di citazione in appello per ). Al Parte_2
riguardo, non rileva che egli fosse o meno a conoscenza anche degli insoluti portati da precetto: va, infatti, considerato consapevole del pregiudizio arrecato all'appellata, dal momento che è presumibile che, in quanto fratello e socio, sapesse della consistenza patrimoniale di In Parte_1
questo senso, risulta irrilevante che egli mirasse eventualmente all'acquisizione dell'intera partecipazione societaria, in quanto, proprio perché a conoscenza del debito del fratello, non poteva non essere consapevole di stare rendendo più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni di CP_1
Per queste ragioni risultano infondati il terzo, quarto e quinto motivo d'appello formulati da e il terzo motivo d'appello Parte_1
formulato da Parte_2
L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo, secondo i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione da euro 26.001,00 sino ad euro
52.000,00), tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi in relazione alla fase istruttoria, tenuto conto dell'attività
concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002
per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata il 18 giugno 2020, n.
1152/2020;
2) condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in € 2.058,00 per la fase di studio, in € 1.418,00 per CP_1
la fase introduttiva, in € 1.523,00 per la fase istruttoria ed in € 3470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 09.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli