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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Rinuncia al disconoscimento della firma: creditore dispensato dal provare il creditoAccesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1432/2023 RG avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023”
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso Edilio Parte_1 C.F._1 i stud adre Giovanni Semeria n.406/2 è eletto domicilio
– parte opponente – contro
1) (CF: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall O pre Sanremo alla via della Repubblica n.5 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3 Gia press emo alla via della Repubblica n.5 è eletto domicilio
–parti opposte –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte opponente «Voglia Ill.mo Tribunale di Imperia adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria meglio vista, per i motivi di cui in narrativa, salvi altri: In via provvisoria: sospendere ex art. 649 CPC la provvisoria esecutività concessa all'opposto decreto ingiuntivo, per i legittimi, gravi e documentati motivi esposti. In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, e disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente pronunzia. In denegata via subordinata, accertare e dichiarare dovuta alle controparti la sola somma di Euro 10.000,00. Con vittoria delle spese di lite, pel principio di soccombenza. In subordine, in caso di soccombenza reciproca, o di altre gravi ed eccezionali giuste ragioni, meglio ritenute di Giustizia, compensandole, in tutto o in parte»
⁃ per le parti opposte «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le dichiare meglio viste;
Respingere l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nei precedenti atti difensivi e considerata anche l'espressa
[...] dichiarazione da parte dell'opponente formulata in data 27/12/2024 che ha confermato come propria la sottoscrizione apposta sul riconoscimento di debito;
Respingersi comunque la domanda riconvenzionale ex adverso proposta di risarcimento dei danni per lite temeraria in quanto destituita di qualsivoglia fondamento e non provata. Per l'effetto di quanto sopra confermarsi integralmente in Decreto Ingiuntivo opposto. Con condanna del sig. alla rifusione oltre che delle spese ed onorari del presente giudizio da Parte_1 liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche, da maggiorarsi di spese generali nella misura del 15% ex art.2 D.M citato e successive modifiche, anche delle competenze del nominato CTU relative alla perizia calligrafica di cui l'opponente ha chiesto l'espressa revoca. Ci si oppone già sin d'ora ad eventuali domande nuove ex adverso proposte e comunque nell'opposizione alle prove orali ex adverso capitolate»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, da Parte_1 [...]
e quali eredi di a sua volta erede CP_1 Controparte_2 Persona_1
e il immediatamente Persona_2 esecutivo, n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023, col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, versata da al Persona_2
a titolo di mutuo da restituirsi non oltre 60 mesi dalla sottoscrizione della Pt_1 scrittura privata di riconoscimento del debito del 28.11.2013, allegato che si era definita transattivamente l'intera successione ereditaria di nel cui asse Persona_1 ereditario era confluito il credito azionato in via monitoria, eccepito il difetto di legittimazione attiva parziale, disconosciuta la propria sottoscrizione sull'atto di riconoscimento del debito e la conformità della copia all'originale, dedotto di non aver incassato l'assegno circolare di € 20.000 e, comunque, la remissione del debito da parte del mutuante, con atto di citazione, ritualmente notificato, instava, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023, con condanna ex art. 96 cpc e vittoria di spese. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, Controparte_3 Controparte_2 eccepita l'inammissibilità dell'opposizione non avendo concesso il termine di 120 giorni per la comparizione ed il termine di 70 giorni per la costituzione, rilevato di non aver partecipato alla transazione della successione di chiesta la Persona_1 verificazione della scrittura privata di riconoscimento del debito, dedotta la mancata rimessione del debito, instavano, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in rito, per la declaratoria di inammissibilità della opposizione, nel merito, per il rigetto della opposizione e della richiesta di condanna per lite temeraria, con vittoria di spese. 1.3) Sospesa la provvisporia esecutorietà del decreto ingiuntivo, rinunciato al disconoscimento della propria sottoscrizione apposta nella scrittura privata di riconoscimento del debito, respinta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione nella udienza figurata del 24.9.2025 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un
2 dott. Pasquale LONGARINI ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. In materia di inadempimento contrattuale, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Ne consegue che il creditore opposto deve provare la fonte negoziale del diritto preteso ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto sostanziale è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo/modificativo/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero il difetto del titolo negoziale o l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, le parti opposte e 2.1) Controparte_1 Controparte_2 quali eredi di a sua volta erede del fratello premorto Persona_1 Per_2
, hanno azionato monitoriamente un credito di € 20.000,00, oltre interessi e spese
[...] di procedura, che rinveniva titolo nella scrittura privata di riconoscimento di debito titolata intervenuta tra e con la quale Persona_2 Parte_1 quest'ultimo si riconosce a tuatagli senza interessi da impegnandosi a restituirla “comunque entro e non oltre 60 Persona_2
(sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione della presente”. 2.1.2) Essendo il soggetto a cui è rivolta la promessa esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione – che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore – al fine di far valere il relativo credito, spetta, dunque, ai creditori opposti la prova della esistenza e validità della scrittura di riconoscimento del debito e, dunque, del rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito, posto a base dell'obbligazione 2.2) Spetta invece al debitore intimato/promittente l'onere di Parte_1 provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto posto a base dell'obbligazione, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito (cass. n.4019/2006).
(3) sul ricorso in opposizione. La parte opponente lamenta, in sede di replica conclusionale, l'omessa produzione in giudizio di documenti azionati in via monitoria. In ragione del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), una volta che la prova sia stata acquisita al processo, in applicazione del principio “di non dispersione della prova”, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, rimangono nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado. Ne consegue che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione (cass. UU. n. 14475/2015). 3.1) Il credito azionato in via monitoria rinviene origine, giustificazione e contenuto, nella scrittura privata di riconoscimento di debito titolata intervenuta tra Per_2
e con la quale quest'ultimo si riconosceva debitore della
[...] Parte_1
d utuatagli senza interessi da Persona_2 impegnandosi a restituirla “comunque entro e non oltre 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione della presente”, credito venuto a scadenza il 29.7.2020, ossia 60 mesi dopo la morte – avvenuta il 29.7.2015 – del mutuante da considerarsi data Persona_2
3 dott. Pasquale LONGARINI certa della scrittura privata con cui le parti avevano fissato il termine di adempimento dell'obbligo restitutorio a norma dell'art. 2704 cc. 3.2) L'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione. Nelle specie, a fronte dell'iniziale disconoscimento da parte dello , Pt_1 Parte_2 proponevano istanza di verificazione che aveva seguito con il licenziamento di una CTU grafologica, non portata a termine per successiva rinuncia al disconoscimento della firma ivi apposta dallo . rinunciando al Pt_1 Parte_1 disconoscimento della propria sottoscrizione apposta nella detta scrittura privata, ha per ciò solo riconosciuto come propria la firma ivi apposta e, dunque ha riconosciuto l'altrui diritto di credito e, analogamente, il proprio debito. Tale dichiarazione unilaterale, inter vivos, con la quale ci si è riconosciuto debitore, essendo stata rimessa direttamente dall'obbligato al creditore Parte_1 Persona_2 senza intermediazioni, con el primo di c secondo, spiega, a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti, la sua efficacia nella fattispecie che ci occupa, dispensando il destinatario della stessa e, per esso, i Persona_2 suoi eredi ) dell'onere di provare il rapporto fondamentale, con Parte_2 presunzione iuris tantum, avendo determinato la cd astrazione processuale, in ragione della quale il soggetto a cui è rivolta la promessa (che può essere pura, laddove non è operata alcuna menzione del rapporto fondamentale, o titolata, laddove il riferimento al rapporto fondamentale è espresso in modo più o meno dettagliato) è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione – che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore – al fine di far valere il relativo credito. 3.2.1) La ricognizione di debito ha, infatti, una funzione esclusivamente processuale. E' negozio giuridico unilaterale recettizio, produttivo del solo effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio ed avente ad oggetto un'obbligazione coincidente con quella dedotta nel rapporto fondamentale. Essa ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cc un'astrazione meramente processuale della causa, comportante un'inversione dell'onere della prova. Ne discende, dunque, l'esonero del destinatario della promessa dell'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito. 3.3) A fronte di ciò, il debitore/opposto non ha offerto la prova dell'inesistenza/invalidità/estinzione del rapporto di mutuo menzionato nella ricognizione di debito, prodotta dai creditori/opponenti e riconosciuta dal debitore opposto. 3.3.1) Questi affida la prova dell'inesistenza/invalidità/estinzione del rapporto a ben sei motivi di opposizione (l'intervenuta conciliazione giudiziale della successione ereditaria di il difetto di legittimazione attiva parziale;
il Persona_1 disconoscimento della propria sottoscrizione e della propria scrittura sull'atto di riconoscimento del debito;
il disconoscimento della conformità della copia all'originale; il difetto di prova dell'incasso dell'assegno circolare di € 20.000; la remissione del debito), di cui due rinunciati in corso di causa (il disconoscimento della propria sottoscrizione e della propria scrittura sull'atto di riconoscimento del debito;
il disconoscimento della conformità della copia all'originale) ed ai quali, in sede di memoria di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025, ne aggiungeva uno ulteriore,
4 dott. Pasquale LONGARINI in palese contraddizione con i precedenti, ovvero l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore. 3.3.1.1) Il primo e secondo motivo di opposizione sono privi di pregio. Nella conciliazione giudiziale intervenuta nell'ambito della procedura RG 368/2022, avente ad oggetto petizione di eredità, non era parte. Non prevedendo Parte_1
l'esistenza di obbligazioni a fa ansazione non è invocabile da
Non essendo invocabile dall'opponente l'anzidetta conciliazione Parte_1
i destituito di fondamento anche il secondo motivo di opposizione
– difetto parziale di legittimazione attiva –che in essa rinviene e trae fondamento. 3.3.1.2) Destituiti di fondamento, in quanto privo di qualsivoglia supporto probatorio, sono il lamentato difetto di prova dell'incasso della somma di euro 20.000 (agli atti è stato versata la distinta di richiesta del predetto assegno circolare alla – doc. CP_4
7 fascicolo monitorio, la copia per il richiedente – doc. 8 del fasci rio, la fotocopia del titolo – doc. 9 del fascicolo monitorio nonchè dichiarazione della CP_4
attestante l'incasso dell'assegno da parte di resso la Banca CARIGE –
[...] CP_5
n.2 di parti convenute/opposte) e l'asserit e del debito da parte del mutuante (rimasta allo stato labiale e in aperto contrasto con lo specifico riconoscimento del debito portato da un atto scritto e firmato dall'opponente, la cui prova, riguardando l'asserita rimessione un atto avente contenuto convenzionale, è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 2722 cc), doglianze fondate su circostanze fattuali dalle quale si inferisce l'ammissione della mancata restituzione della somma mutuata. 3.3.1.2.1) È noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (cass. UU n.2951/2016, par. 54 dei
“Motivi della decisione”). Nel caso di specie il debitore per il fatto Parte_1 stesso di avere eccepito il difetto di prova dell'incasso dell'assegno circolare di € 20.000 consegnatogli dal mutuante e la rimessione del debito del mutuante al mutuatario, ha per ciò solo ammesso di non aver restituito la somma mutuatagli da Per_2
, rendendo del tutto irrilevante, a prescindere dalla tempestività della sua
[...] ne (si segnale che nella specie, il destinatario della ricognizione non avendo aggiunto fatti che la specifichino, non ha ampliato l'oggetto della prova liberatoria a carico del dichiarante della promessa titolata), in quanto del tutto incompatibile con l'ammissione di non aver mai restituito la somma mutuata, la dichiarazione riferibile ad
, ove si legge “dichiaro che il debito di mio cugino Persona_2 Parte_1 dell'importo di euro 20.000 è completamente restituito come da accordi”), contenuta, peraltro, in un documento del quale, in ragione della sua forma (è costituito da un foglio dattiloscritto e non da una dichiarazione di pugno del , con delle spaziature Per_2 anomale), dell'asserito luogo di rinvenimento (nell'ambito di un fascicolo relativo ad una polizza assicurativa a suo tempo accesa dal con Per_2 Controparte_6
e della persona che ne aveva la disponibilità (il figlio dell'opponente), non è possibile valutarne l'attendibilità. 3.4) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono: (i) l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) la richiesta di condanna dei creditori/opposto per lite temeraria è destituita di qualsivoglia ragione
(4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo
5 dott. Pasquale LONGARINI rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a Parte_1
e le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1 Controparte_2 opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
PQM
6 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc 3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Pt_1 al pagamento delle spese della fase monitoria
[...] na al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 e l giudizio di opposizione Controparte_2 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in soli do tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1432/2023 RG avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023”
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso Edilio Parte_1 C.F._1 i stud adre Giovanni Semeria n.406/2 è eletto domicilio
– parte opponente – contro
1) (CF: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall O pre Sanremo alla via della Repubblica n.5 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3 Gia press emo alla via della Repubblica n.5 è eletto domicilio
–parti opposte –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte opponente «Voglia Ill.mo Tribunale di Imperia adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria meglio vista, per i motivi di cui in narrativa, salvi altri: In via provvisoria: sospendere ex art. 649 CPC la provvisoria esecutività concessa all'opposto decreto ingiuntivo, per i legittimi, gravi e documentati motivi esposti. In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, e disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente pronunzia. In denegata via subordinata, accertare e dichiarare dovuta alle controparti la sola somma di Euro 10.000,00. Con vittoria delle spese di lite, pel principio di soccombenza. In subordine, in caso di soccombenza reciproca, o di altre gravi ed eccezionali giuste ragioni, meglio ritenute di Giustizia, compensandole, in tutto o in parte»
⁃ per le parti opposte «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le dichiare meglio viste;
Respingere l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nei precedenti atti difensivi e considerata anche l'espressa
[...] dichiarazione da parte dell'opponente formulata in data 27/12/2024 che ha confermato come propria la sottoscrizione apposta sul riconoscimento di debito;
Respingersi comunque la domanda riconvenzionale ex adverso proposta di risarcimento dei danni per lite temeraria in quanto destituita di qualsivoglia fondamento e non provata. Per l'effetto di quanto sopra confermarsi integralmente in Decreto Ingiuntivo opposto. Con condanna del sig. alla rifusione oltre che delle spese ed onorari del presente giudizio da Parte_1 liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche, da maggiorarsi di spese generali nella misura del 15% ex art.2 D.M citato e successive modifiche, anche delle competenze del nominato CTU relative alla perizia calligrafica di cui l'opponente ha chiesto l'espressa revoca. Ci si oppone già sin d'ora ad eventuali domande nuove ex adverso proposte e comunque nell'opposizione alle prove orali ex adverso capitolate»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, da Parte_1 [...]
e quali eredi di a sua volta erede CP_1 Controparte_2 Persona_1
e il immediatamente Persona_2 esecutivo, n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023, col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, versata da al Persona_2
a titolo di mutuo da restituirsi non oltre 60 mesi dalla sottoscrizione della Pt_1 scrittura privata di riconoscimento del debito del 28.11.2013, allegato che si era definita transattivamente l'intera successione ereditaria di nel cui asse Persona_1 ereditario era confluito il credito azionato in via monitoria, eccepito il difetto di legittimazione attiva parziale, disconosciuta la propria sottoscrizione sull'atto di riconoscimento del debito e la conformità della copia all'originale, dedotto di non aver incassato l'assegno circolare di € 20.000 e, comunque, la remissione del debito da parte del mutuante, con atto di citazione, ritualmente notificato, instava, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023, con condanna ex art. 96 cpc e vittoria di spese. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, Controparte_3 Controparte_2 eccepita l'inammissibilità dell'opposizione non avendo concesso il termine di 120 giorni per la comparizione ed il termine di 70 giorni per la costituzione, rilevato di non aver partecipato alla transazione della successione di chiesta la Persona_1 verificazione della scrittura privata di riconoscimento del debito, dedotta la mancata rimessione del debito, instavano, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in rito, per la declaratoria di inammissibilità della opposizione, nel merito, per il rigetto della opposizione e della richiesta di condanna per lite temeraria, con vittoria di spese. 1.3) Sospesa la provvisporia esecutorietà del decreto ingiuntivo, rinunciato al disconoscimento della propria sottoscrizione apposta nella scrittura privata di riconoscimento del debito, respinta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione nella udienza figurata del 24.9.2025 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un
2 dott. Pasquale LONGARINI ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. In materia di inadempimento contrattuale, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Ne consegue che il creditore opposto deve provare la fonte negoziale del diritto preteso ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto sostanziale è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo/modificativo/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero il difetto del titolo negoziale o l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, le parti opposte e 2.1) Controparte_1 Controparte_2 quali eredi di a sua volta erede del fratello premorto Persona_1 Per_2
, hanno azionato monitoriamente un credito di € 20.000,00, oltre interessi e spese
[...] di procedura, che rinveniva titolo nella scrittura privata di riconoscimento di debito titolata intervenuta tra e con la quale Persona_2 Parte_1 quest'ultimo si riconosce a tuatagli senza interessi da impegnandosi a restituirla “comunque entro e non oltre 60 Persona_2
(sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione della presente”. 2.1.2) Essendo il soggetto a cui è rivolta la promessa esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione – che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore – al fine di far valere il relativo credito, spetta, dunque, ai creditori opposti la prova della esistenza e validità della scrittura di riconoscimento del debito e, dunque, del rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito, posto a base dell'obbligazione 2.2) Spetta invece al debitore intimato/promittente l'onere di Parte_1 provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto posto a base dell'obbligazione, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito (cass. n.4019/2006).
(3) sul ricorso in opposizione. La parte opponente lamenta, in sede di replica conclusionale, l'omessa produzione in giudizio di documenti azionati in via monitoria. In ragione del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), una volta che la prova sia stata acquisita al processo, in applicazione del principio “di non dispersione della prova”, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, rimangono nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado. Ne consegue che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione (cass. UU. n. 14475/2015). 3.1) Il credito azionato in via monitoria rinviene origine, giustificazione e contenuto, nella scrittura privata di riconoscimento di debito titolata intervenuta tra Per_2
e con la quale quest'ultimo si riconosceva debitore della
[...] Parte_1
d utuatagli senza interessi da Persona_2 impegnandosi a restituirla “comunque entro e non oltre 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione della presente”, credito venuto a scadenza il 29.7.2020, ossia 60 mesi dopo la morte – avvenuta il 29.7.2015 – del mutuante da considerarsi data Persona_2
3 dott. Pasquale LONGARINI certa della scrittura privata con cui le parti avevano fissato il termine di adempimento dell'obbligo restitutorio a norma dell'art. 2704 cc. 3.2) L'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione. Nelle specie, a fronte dell'iniziale disconoscimento da parte dello , Pt_1 Parte_2 proponevano istanza di verificazione che aveva seguito con il licenziamento di una CTU grafologica, non portata a termine per successiva rinuncia al disconoscimento della firma ivi apposta dallo . rinunciando al Pt_1 Parte_1 disconoscimento della propria sottoscrizione apposta nella detta scrittura privata, ha per ciò solo riconosciuto come propria la firma ivi apposta e, dunque ha riconosciuto l'altrui diritto di credito e, analogamente, il proprio debito. Tale dichiarazione unilaterale, inter vivos, con la quale ci si è riconosciuto debitore, essendo stata rimessa direttamente dall'obbligato al creditore Parte_1 Persona_2 senza intermediazioni, con el primo di c secondo, spiega, a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti, la sua efficacia nella fattispecie che ci occupa, dispensando il destinatario della stessa e, per esso, i Persona_2 suoi eredi ) dell'onere di provare il rapporto fondamentale, con Parte_2 presunzione iuris tantum, avendo determinato la cd astrazione processuale, in ragione della quale il soggetto a cui è rivolta la promessa (che può essere pura, laddove non è operata alcuna menzione del rapporto fondamentale, o titolata, laddove il riferimento al rapporto fondamentale è espresso in modo più o meno dettagliato) è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione – che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore – al fine di far valere il relativo credito. 3.2.1) La ricognizione di debito ha, infatti, una funzione esclusivamente processuale. E' negozio giuridico unilaterale recettizio, produttivo del solo effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio ed avente ad oggetto un'obbligazione coincidente con quella dedotta nel rapporto fondamentale. Essa ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cc un'astrazione meramente processuale della causa, comportante un'inversione dell'onere della prova. Ne discende, dunque, l'esonero del destinatario della promessa dell'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito. 3.3) A fronte di ciò, il debitore/opposto non ha offerto la prova dell'inesistenza/invalidità/estinzione del rapporto di mutuo menzionato nella ricognizione di debito, prodotta dai creditori/opponenti e riconosciuta dal debitore opposto. 3.3.1) Questi affida la prova dell'inesistenza/invalidità/estinzione del rapporto a ben sei motivi di opposizione (l'intervenuta conciliazione giudiziale della successione ereditaria di il difetto di legittimazione attiva parziale;
il Persona_1 disconoscimento della propria sottoscrizione e della propria scrittura sull'atto di riconoscimento del debito;
il disconoscimento della conformità della copia all'originale; il difetto di prova dell'incasso dell'assegno circolare di € 20.000; la remissione del debito), di cui due rinunciati in corso di causa (il disconoscimento della propria sottoscrizione e della propria scrittura sull'atto di riconoscimento del debito;
il disconoscimento della conformità della copia all'originale) ed ai quali, in sede di memoria di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025, ne aggiungeva uno ulteriore,
4 dott. Pasquale LONGARINI in palese contraddizione con i precedenti, ovvero l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore. 3.3.1.1) Il primo e secondo motivo di opposizione sono privi di pregio. Nella conciliazione giudiziale intervenuta nell'ambito della procedura RG 368/2022, avente ad oggetto petizione di eredità, non era parte. Non prevedendo Parte_1
l'esistenza di obbligazioni a fa ansazione non è invocabile da
Non essendo invocabile dall'opponente l'anzidetta conciliazione Parte_1
i destituito di fondamento anche il secondo motivo di opposizione
– difetto parziale di legittimazione attiva –che in essa rinviene e trae fondamento. 3.3.1.2) Destituiti di fondamento, in quanto privo di qualsivoglia supporto probatorio, sono il lamentato difetto di prova dell'incasso della somma di euro 20.000 (agli atti è stato versata la distinta di richiesta del predetto assegno circolare alla – doc. CP_4
7 fascicolo monitorio, la copia per il richiedente – doc. 8 del fasci rio, la fotocopia del titolo – doc. 9 del fascicolo monitorio nonchè dichiarazione della CP_4
attestante l'incasso dell'assegno da parte di resso la Banca CARIGE –
[...] CP_5
n.2 di parti convenute/opposte) e l'asserit e del debito da parte del mutuante (rimasta allo stato labiale e in aperto contrasto con lo specifico riconoscimento del debito portato da un atto scritto e firmato dall'opponente, la cui prova, riguardando l'asserita rimessione un atto avente contenuto convenzionale, è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 2722 cc), doglianze fondate su circostanze fattuali dalle quale si inferisce l'ammissione della mancata restituzione della somma mutuata. 3.3.1.2.1) È noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (cass. UU n.2951/2016, par. 54 dei
“Motivi della decisione”). Nel caso di specie il debitore per il fatto Parte_1 stesso di avere eccepito il difetto di prova dell'incasso dell'assegno circolare di € 20.000 consegnatogli dal mutuante e la rimessione del debito del mutuante al mutuatario, ha per ciò solo ammesso di non aver restituito la somma mutuatagli da Per_2
, rendendo del tutto irrilevante, a prescindere dalla tempestività della sua
[...] ne (si segnale che nella specie, il destinatario della ricognizione non avendo aggiunto fatti che la specifichino, non ha ampliato l'oggetto della prova liberatoria a carico del dichiarante della promessa titolata), in quanto del tutto incompatibile con l'ammissione di non aver mai restituito la somma mutuata, la dichiarazione riferibile ad
, ove si legge “dichiaro che il debito di mio cugino Persona_2 Parte_1 dell'importo di euro 20.000 è completamente restituito come da accordi”), contenuta, peraltro, in un documento del quale, in ragione della sua forma (è costituito da un foglio dattiloscritto e non da una dichiarazione di pugno del , con delle spaziature Per_2 anomale), dell'asserito luogo di rinvenimento (nell'ambito di un fascicolo relativo ad una polizza assicurativa a suo tempo accesa dal con Per_2 Controparte_6
e della persona che ne aveva la disponibilità (il figlio dell'opponente), non è possibile valutarne l'attendibilità. 3.4) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono: (i) l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) la richiesta di condanna dei creditori/opposto per lite temeraria è destituita di qualsivoglia ragione
(4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo
5 dott. Pasquale LONGARINI rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a Parte_1
e le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1 Controparte_2 opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
PQM
6 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 346/2023 del 5/06/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 755/2023 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc 3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Pt_1 al pagamento delle spese della fase monitoria
[...] na al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 e l giudizio di opposizione Controparte_2 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in soli do tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI