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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Federica Francesca Levrino Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4156/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO VINZAGLIO, 2 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CORTICCHIA ALESSIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 961/2023 del 2.03.2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/02/2024 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2 relativamente alla riduzione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne IA posto a carico del padre.
***
Vi è accordo economico.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 150,00 Persona_1
(centocinquanta/00), da versarsi entro il 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica della stessa.
DISPONE che le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune per la figlia, attenendosi alle linee guida di cui al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino”, che qui s'intende integralmente richiamato.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Federica Francesca Levrino Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Federica Francesca Levrino Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4156/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO VINZAGLIO, 2 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CORTICCHIA ALESSIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 961/2023 del 2.03.2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/02/2024 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2 relativamente alla riduzione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne IA posto a carico del padre.
***
Vi è accordo economico.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 150,00 Persona_1
(centocinquanta/00), da versarsi entro il 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica della stessa.
DISPONE che le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune per la figlia, attenendosi alle linee guida di cui al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino”, che qui s'intende integralmente richiamato.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Federica Francesca Levrino Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento