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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1466/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 22/04/2016 al n.
1466/2016 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), nella loro qualità di eredi di C.F._4 Per_1
(deceduto il 22.4.2015), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dall'Avv. Michele Gallo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Potenza alla Via N. Sauro n. 52;
ATTORI
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e già in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Gianmario Parola e Cosimo Lovelli, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Potenza alla Via del
Gallitello n. 116/B;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/03/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 1466/2016 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri Parte_1
, , nella loro qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di , convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, la – successivamente fusa per Controparte_3 incorporazione in a sua volta poi fusa per Controparte_2 incorporazione in – al fine di conseguire, previa Controparte_1 declaratoria delle plurime invalidità asseritamente affliggenti il rapporto di conto corrente n. 000000000480 intrattenuto dal 30.6.1991 fino al
22.4.2015 dal de cuius (originariamente presso la Carical Persona_1
- Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - s.p.a., poi Carical - Banca
Carime s.p.a., successivamente , il ricalcolo del saldo Controparte_3 effettivo e la condanna della Banca alla restituzione dell'indebito, pari all'importo di almeno € 37.062,19 ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 4/8/2016, la banca convenuta - dopo aver eccepito il mancato espletamento della mediazione,
a cui poi si dava corso con esito negativo - avversava nel merito la pretesa attorea, deducendo la prescrizione della richiesta di ripetizione e l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19/3/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto dovesse risultare illegittimamente percepito, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di
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condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
5. Così qualificata la domanda attorea, occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
5.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile , sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
5.2. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
5.3. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente
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il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
5.4. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
5.5. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
5.6. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
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“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
5.7. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in Trib. Email_1
Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
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Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v. Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che “non si
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comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
6. Orbene, poste le coordinate ermeneutiche poc'anzi declinate, nel caso di specie è stata documentata la presentazione, da parte dell'attore, di una richiesta di esibizione documentale alla banca antecedentemente alla presentazione dell'odierno giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, il contratto di conto corrente per cui è causa e la relativa documentazione contabile.
Ciò che ha reso, peraltro, validamente proponibile e accoglibile l'istanza formulata dall'attore ex art. 210 c.p.c.: al riguardo deve osservarsi come il diritto del cliente a conseguire copia della documentazione bancaria (di cui all'art. 119 T.U.B.), avente natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario (cfr. Cass. 13 settembre
2021, n. 24641) e che può essere esercitato anche nelle forme di cui all'art. 210 c.p.c., “non presuppone che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma TUB, per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del
01/08/2022, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. n. 24641 del
2021).
A ciò si aggiunga che il titolo contrattuale risulta in atti, perché depositato dall'istituto di credito, ed è pertanto utilizzabile in ragione del principio di acquisizione probatoria desumibile dal disposto di cui all'art. 115 c.p.c. (si vedano, per tutte, Cass. n. 5409/2019 e Cass. n. 15408/2004, secondo le quali un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può esserle sottratto, dovendo il
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giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio).
Né l'omessa acquisizione agli atti dell'integralità degli estratti conto preclude l'esame della domanda: come chiarito supra, infatti, la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), sicché “ … qualora egli [il correntista attore, n.d.r.] depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente, egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato” (in tali termini Cass. n.
12993/2023, in parte motiva;
nello stesso senso anche Cass. n. 37800/2022 del 2022 e Cass. n. 7697 del 2023).
Ne consegue che le domande attoree risultano ammissibili e suscettibili di essere vagliate nel merito.
7. A tal fine risulta imprescindibile l'esame delle consulenze tecniche d'ufficio acquisite agli atti di causa.
7.1. Con il primo degli elaborati peritali (depositato il 14/03/2019) il CTU
– premessa la presenza, in atti, della lettera di apertura del conto corrente n. 480 del 30/10/1990 e di documentazione contabile utile a ricostruire il rapporto dal 01.01.1999 al 14.02.2016 – ha proceduto alla ricostruzione del rapporto, applicando i seguenti criteri: a) applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto in quanto “provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale”; b) senza anatocismo per tutto il periodo oggetto di ricostruzione (non essendovi stata prova dell'avvenuta comunicazione al cliente nel termine del 31/12/2000, trattandosi di un contratto stipulato anteriormente al 22.04.2000 ed ancora in corso a detta data); c) con espunzione della in quanto pattuita per iscritto nel Pt_5 contratto del 30.10.1990 nella misura del 0,250% senza indicazione della
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periodicità; d) con applicazione della C.D.F. e delle C.I.V. in quanto pattuite rispettivamente con proposta di modifica unilaterale del
21/05/2009, del 01/10/2012 e del 31/12/2013; e) con espunzione delle spese di tenuta conto e spese per operazioni non concordate nel contratto originario (recependo, sul punto, i rilievi del ctp degli attori). Dalla ricostruzione effettuata dal consulente d'ufficio, sulla base dei predetti criteri, emergeva un saldo a credito a favore degli attori pari a complessivi euro 1.570,18.
7.2. Con la relazione depositata in data 14 luglio 2020, il CTU ha integrato l'elaborato peritale provvedendo a ricostruire il rapporto tra le parti sulla base degli ulteriori quesiti posti dal giudice istruttore. Alla luce di tale operazione, il consulente ha fornito molteplici ipotesi ricostruttive, anche in risposta alle osservazioni del ctp degli attori.
8. Orbene, occorre chiarire che, tra le plurime ricostruzioni operate, possono ammettersi, in linea di principio, soltanto quelle (i) predisposte con saldo iniziale non corrispondente a zero e (ii) che tengono conto dell'eccezione di prescrizione articolata (tempestivamente) dalla banca convenuta.
8.1. Con riguardo al problema dell'azzeramento del saldo iniziale, occorre evidenziare quanto segue.
8.1.1. Il consulente ha puntualmente riscontrato ed evidenziato la mancanza di continuità degli estratti conto relativi al rapporto pregresso, conseguentemente precisando che avrebbe provveduto alla ricostruzione del conto a partire dal primo estratto in grado di garantire una tale continuità.
Si deve rammentare, in tal senso, come, in qualità di parte attrice, sarebbe spettata a quest'ultima la produzione dell'intera sequela degli estratti conto dei rapporti in seno ai quali si contestano gli indebiti (vedasi, per tutte,
Cass. n. 11294/2020), non potendosi, in mancanza, applicare il “saldo zero”: qualora, infatti, sia il correntista ad agire in giudizio, in assenza di mancanza della sequenza integrale degli estratti conto, occorre, nel ricalcolo, partire dal primo estratto conto disponibile, salvo che non ci si avvalga di ulteriori elementi idonei a provare che il saldo passivo inziale
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del primo estratto conto disponibile sia inesistente o inferiore (così Cass. civ. n. 29575 del 24 dicembre 2020).
Esemplare, nel chiarire tale principio, si palesa la motivazione della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12490 dell'11/05/2025, nella quale si legge che “laddove l'attore correntista non adempia compiutamente - mediante deposito di tuti gli estratti periodici di conto - all'onere di dare prova tanto dei pagamenti quanto dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, in presenza di un primo saldo risultante a debito del cliente che però non coincida con il primo degli estratti del c/c - per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato, non si deve partire da un saldo pari
a zero, poiché l'accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione
a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n.
12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass.
n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del 2017)”.
8.2. In merito poi alla questione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione, tempestivamente articolata dalla banca, occorre chiarire quanto segue.
8.2.1. Ritiene il Tribunale che il CTU non abbia errato nel considerare il conto corrente affidato pur in assenza di una esplicita pattuizione contrattuale in tal senso, valorizzando il cd. fido di fatto.
8.2.2. Con tale nozione si fa riferimento alla presenza (solitamente in seno ad un rapporto di conto corrente) di un'apertura di credito la quale, quantunque non codificata da un patto scritto, sia desumibile – e comprovabile – per facta concludentia, ovvero attraverso la valorizzazione di indici rivelatori (sintomatici, appunto, della concessione di fatto dell'affidamento) quali, a titolo esemplificativo: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di una commissione di massimo scoperto;
l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia di affidamento;
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la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori.
8.2.3. Quantunque vi siano opinioni contrarie all'ammissibilità di tale tipologia di fido (definita impropriamente “di fatto”, laddove più correttamente dovrebbe discorrersi di “fido diversamente provato” o “fido da estratto conto”), in ragione della disciplina della forma dei contratti bancari, e precisamente di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della l. n.
154 del 1992 e successivamente dall'art. 117, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n.
385 del 1993 – con i quali, in sintesi, si codifica la forma scritta, a pena di nullità, di tutti i contratti bancari, salvi quelli che il CICR, sulla scorta di particolari ragioni tecniche, ritenga stipulabili anche in forma diversa – non mancano pronunce, sia di merito di legittimità, volte a consentire la prova di un affidamento anche in assenza di un'esplicita pattuizione per iscritto.
Più precisamente, si è affermato che la sussistenza di un contratto di apertura di credito tra correntista e istituto bancario non abbisogni necessariamente di essere dimostrata attraverso la produzione di una pattuizione scritta, potendo l'affidamento desumersi da taluni indici rivelatori quali, ad esempio, la sistematica e tollerata operatività con saldo passivo del correntista, la sussistenza di estratti conto in cui risulti l'applicazione di tassi differenziati, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, le risultanze della Centrale dei Rischi LI (in tal senso, ex multis, App. Torino 3.5.13; Trib. Torino 20.10.21; Trib. Napoli
Nord 10.9.21; App. Bari 3.8.20; Trib. Firenze 29.11.18; Trib. Cremona
22.10.18; App. Milano 24.7.18).
8.2.4. A tale conclusione, peraltro, non osta il dettato di cui all'art. 117, co.
1 e 3, TUB, che impone la forma scritta per la conclusione dei contratti bancari a pena di nullità; ciò sia in quanto il requisito di forma ben può essere assolto attraverso la forma scritta del contratto di conto corrente cui si collega l'apertura di credito, purché tra i due accordi sussista una stretta connessione funzionale e operativa (Cass. n. 3903/2011), sia perché la nullità prevista dall'art. 117 TUB va letta in chiave funzionale, trattandosi di una nullità di protezione che opera ad esclusivo vantaggio del cliente – come peraltro espressamente disposto dall'art. 127 T.U.B. – e, dunque, non può essere azionata dalla banca né rilevata officiosamente dal giudice in
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danno alle ragioni della parte protetta, che ben può optare per l'attivazione o la contestazione, in giudizio, di un contratto, pur “amorfo”, quale l'affidamento di fatto.
Tale principio è stato di recente ribadito dai giudici della nomofilachia, secondo i quali “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato
a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024; si veda anche Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024, secondo la quale “In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia”).
8.2.5. Premessa, dunque, l'ammissibilità della prova per facta concludentia della sussistenza di un affidamento, nel caso di specie deve ritenersi dimostrata la natura affidata del conto (come peraltro sottolineato in entrambe le relazioni dalla consulente d'ufficio), essendovi plurimi indici in tal senso, tra i quali: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata, la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente, la previsione di una commissione di massimo scoperto, l'esistenza di estratti conto nei quali sono riportati tassi differenziati.
8.3. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ai fini della valida proposizione dell'eccezione di prescrizione non era onere della
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banca indicare puntualmente le rimesse ritenute solutorie, posto che
“l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di "allegare" solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U. n. 15895/2019; anche la giurisprudenza successiva si è orientata in tal senso, v. per tutte Cass. n. 34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti (si veda anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n. 26897).
9. Emerge dalle considerazioni che precedono come l'unica ricostruzione condivisibile sia quella da cui risulta un debito a carico degli eredi pari a complessivi euro 2.229,43, effettuata sulla base dei seguenti criteri: (a) con i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto in quanto provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale;
(b) con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(c) con espunzione della Pt_5 in quanto nel contratto del 30.10.1990 è stata pattuita per iscritto nella misura del 0,250% senza indicazione della periodicità; (d) con applicazione della C.D.F. e delle C.I.V. in quanto pattuite rispettivamente con proposta di modifica unilaterale del 21/05/2009, del 01/10/2012 e del 31/12/2013.
9.1. Una determinazione siffatta si basa su una ricostruzione del conto effettuata, per effetto delle rimesse solutorie, a partire dalla data successiva all'ultimo addebito di interessi “pagati” non più ripetibile, coincidente con il giorno 01/07/2001, con conseguente rielaborazione del rapporto di conto corrente a decorrere da tale data - con un saldo iniziale a debito per valuta pari a lire 35.657.551 - e fino al 14.02.2016.
10. Il Tribunale ritiene che la ricostruzione contabile da ultimo riassunta sia condivisibile anche quanto al riconoscimento della capitalizzazione trimestrale, poiché la banca ha documentato la regolare comunicazione al correntista, entro il 31.12.2000, della capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori, a tal fine risultando valida prova dell'assunto lo stralcio dell'estratto conto al 31.7.2000. Tale documento, contrariamente a
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quanto assunto da parte attrice, risulta ritualmente acquisito agli atti del giudizio in quanto parte integrante degli estratti conto al cui deposito la banca era stata chiamata con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Né la ricostruzione contabile in parola è inficiata dall'utilizzo, da parte del
CTU, di documentazione diversa rispetto agli estratti conto (quali ad es. gli estratti scalari), essendosi supra chiarito come la ricostruzione del rapporto ben può avvenire anche valorizzando documentazione contabile “di raccordo” o scalare, avendo l'impiego di tale documentazione consentito una ricostruzione connotata dal necessario crisma di attendibilità scientifica.
11. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del c/c n. 480, alla data del 14.02.2016,
e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad €
2.229,43 a debito del correntista, in luogo del saldo riportato dall'ultimo estratto conto disponibile.
All'evidenza, la acclarata sussistenza di una posizione a debito dei correntisti, quantunque di importo minore rispetto a quella portata dall'ultimo estratto conto, rende inaccoglibile la domanda di ripetizione dell'indebito.
12. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accoglimento di una sola delle domande attoree (accertamento negativo) e il rigetto dell'altra (ripetizione dell'indebito).
13. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 1466/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 480, alla data del
14.02.2016, e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad euro 2.229,43 a debito del correntista;
13 Proc. n. 1466/2016 R.G.
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti in solido tra loro.
Potenza, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
14
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 22/04/2016 al n.
1466/2016 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), nella loro qualità di eredi di C.F._4 Per_1
(deceduto il 22.4.2015), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dall'Avv. Michele Gallo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Potenza alla Via N. Sauro n. 52;
ATTORI
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e già in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Gianmario Parola e Cosimo Lovelli, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Potenza alla Via del
Gallitello n. 116/B;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/03/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 1466/2016 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri Parte_1
, , nella loro qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di , convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, la – successivamente fusa per Controparte_3 incorporazione in a sua volta poi fusa per Controparte_2 incorporazione in – al fine di conseguire, previa Controparte_1 declaratoria delle plurime invalidità asseritamente affliggenti il rapporto di conto corrente n. 000000000480 intrattenuto dal 30.6.1991 fino al
22.4.2015 dal de cuius (originariamente presso la Carical Persona_1
- Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - s.p.a., poi Carical - Banca
Carime s.p.a., successivamente , il ricalcolo del saldo Controparte_3 effettivo e la condanna della Banca alla restituzione dell'indebito, pari all'importo di almeno € 37.062,19 ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 4/8/2016, la banca convenuta - dopo aver eccepito il mancato espletamento della mediazione,
a cui poi si dava corso con esito negativo - avversava nel merito la pretesa attorea, deducendo la prescrizione della richiesta di ripetizione e l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19/3/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto dovesse risultare illegittimamente percepito, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di
2 Proc. n. 1466/2016 R.G.
condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
5. Così qualificata la domanda attorea, occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
5.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile , sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
5.2. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
5.3. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente
3 Proc. n. 1466/2016 R.G.
il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
5.4. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
5.5. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
5.6. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
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“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
5.7. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in Trib. Email_1
Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
Email_2
Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v. Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che “non si
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comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
6. Orbene, poste le coordinate ermeneutiche poc'anzi declinate, nel caso di specie è stata documentata la presentazione, da parte dell'attore, di una richiesta di esibizione documentale alla banca antecedentemente alla presentazione dell'odierno giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, il contratto di conto corrente per cui è causa e la relativa documentazione contabile.
Ciò che ha reso, peraltro, validamente proponibile e accoglibile l'istanza formulata dall'attore ex art. 210 c.p.c.: al riguardo deve osservarsi come il diritto del cliente a conseguire copia della documentazione bancaria (di cui all'art. 119 T.U.B.), avente natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario (cfr. Cass. 13 settembre
2021, n. 24641) e che può essere esercitato anche nelle forme di cui all'art. 210 c.p.c., “non presuppone che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma TUB, per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del
01/08/2022, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. n. 24641 del
2021).
A ciò si aggiunga che il titolo contrattuale risulta in atti, perché depositato dall'istituto di credito, ed è pertanto utilizzabile in ragione del principio di acquisizione probatoria desumibile dal disposto di cui all'art. 115 c.p.c. (si vedano, per tutte, Cass. n. 5409/2019 e Cass. n. 15408/2004, secondo le quali un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può esserle sottratto, dovendo il
6 Proc. n. 1466/2016 R.G.
giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio).
Né l'omessa acquisizione agli atti dell'integralità degli estratti conto preclude l'esame della domanda: come chiarito supra, infatti, la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), sicché “ … qualora egli [il correntista attore, n.d.r.] depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente, egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato” (in tali termini Cass. n.
12993/2023, in parte motiva;
nello stesso senso anche Cass. n. 37800/2022 del 2022 e Cass. n. 7697 del 2023).
Ne consegue che le domande attoree risultano ammissibili e suscettibili di essere vagliate nel merito.
7. A tal fine risulta imprescindibile l'esame delle consulenze tecniche d'ufficio acquisite agli atti di causa.
7.1. Con il primo degli elaborati peritali (depositato il 14/03/2019) il CTU
– premessa la presenza, in atti, della lettera di apertura del conto corrente n. 480 del 30/10/1990 e di documentazione contabile utile a ricostruire il rapporto dal 01.01.1999 al 14.02.2016 – ha proceduto alla ricostruzione del rapporto, applicando i seguenti criteri: a) applicazione dei tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto in quanto “provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale”; b) senza anatocismo per tutto il periodo oggetto di ricostruzione (non essendovi stata prova dell'avvenuta comunicazione al cliente nel termine del 31/12/2000, trattandosi di un contratto stipulato anteriormente al 22.04.2000 ed ancora in corso a detta data); c) con espunzione della in quanto pattuita per iscritto nel Pt_5 contratto del 30.10.1990 nella misura del 0,250% senza indicazione della
7 Proc. n. 1466/2016 R.G.
periodicità; d) con applicazione della C.D.F. e delle C.I.V. in quanto pattuite rispettivamente con proposta di modifica unilaterale del
21/05/2009, del 01/10/2012 e del 31/12/2013; e) con espunzione delle spese di tenuta conto e spese per operazioni non concordate nel contratto originario (recependo, sul punto, i rilievi del ctp degli attori). Dalla ricostruzione effettuata dal consulente d'ufficio, sulla base dei predetti criteri, emergeva un saldo a credito a favore degli attori pari a complessivi euro 1.570,18.
7.2. Con la relazione depositata in data 14 luglio 2020, il CTU ha integrato l'elaborato peritale provvedendo a ricostruire il rapporto tra le parti sulla base degli ulteriori quesiti posti dal giudice istruttore. Alla luce di tale operazione, il consulente ha fornito molteplici ipotesi ricostruttive, anche in risposta alle osservazioni del ctp degli attori.
8. Orbene, occorre chiarire che, tra le plurime ricostruzioni operate, possono ammettersi, in linea di principio, soltanto quelle (i) predisposte con saldo iniziale non corrispondente a zero e (ii) che tengono conto dell'eccezione di prescrizione articolata (tempestivamente) dalla banca convenuta.
8.1. Con riguardo al problema dell'azzeramento del saldo iniziale, occorre evidenziare quanto segue.
8.1.1. Il consulente ha puntualmente riscontrato ed evidenziato la mancanza di continuità degli estratti conto relativi al rapporto pregresso, conseguentemente precisando che avrebbe provveduto alla ricostruzione del conto a partire dal primo estratto in grado di garantire una tale continuità.
Si deve rammentare, in tal senso, come, in qualità di parte attrice, sarebbe spettata a quest'ultima la produzione dell'intera sequela degli estratti conto dei rapporti in seno ai quali si contestano gli indebiti (vedasi, per tutte,
Cass. n. 11294/2020), non potendosi, in mancanza, applicare il “saldo zero”: qualora, infatti, sia il correntista ad agire in giudizio, in assenza di mancanza della sequenza integrale degli estratti conto, occorre, nel ricalcolo, partire dal primo estratto conto disponibile, salvo che non ci si avvalga di ulteriori elementi idonei a provare che il saldo passivo inziale
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del primo estratto conto disponibile sia inesistente o inferiore (così Cass. civ. n. 29575 del 24 dicembre 2020).
Esemplare, nel chiarire tale principio, si palesa la motivazione della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12490 dell'11/05/2025, nella quale si legge che “laddove l'attore correntista non adempia compiutamente - mediante deposito di tuti gli estratti periodici di conto - all'onere di dare prova tanto dei pagamenti quanto dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, in presenza di un primo saldo risultante a debito del cliente che però non coincida con il primo degli estratti del c/c - per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato, non si deve partire da un saldo pari
a zero, poiché l'accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione
a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n.
12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass.
n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del 2017)”.
8.2. In merito poi alla questione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione, tempestivamente articolata dalla banca, occorre chiarire quanto segue.
8.2.1. Ritiene il Tribunale che il CTU non abbia errato nel considerare il conto corrente affidato pur in assenza di una esplicita pattuizione contrattuale in tal senso, valorizzando il cd. fido di fatto.
8.2.2. Con tale nozione si fa riferimento alla presenza (solitamente in seno ad un rapporto di conto corrente) di un'apertura di credito la quale, quantunque non codificata da un patto scritto, sia desumibile – e comprovabile – per facta concludentia, ovvero attraverso la valorizzazione di indici rivelatori (sintomatici, appunto, della concessione di fatto dell'affidamento) quali, a titolo esemplificativo: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di una commissione di massimo scoperto;
l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia di affidamento;
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la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori.
8.2.3. Quantunque vi siano opinioni contrarie all'ammissibilità di tale tipologia di fido (definita impropriamente “di fatto”, laddove più correttamente dovrebbe discorrersi di “fido diversamente provato” o “fido da estratto conto”), in ragione della disciplina della forma dei contratti bancari, e precisamente di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della l. n.
154 del 1992 e successivamente dall'art. 117, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n.
385 del 1993 – con i quali, in sintesi, si codifica la forma scritta, a pena di nullità, di tutti i contratti bancari, salvi quelli che il CICR, sulla scorta di particolari ragioni tecniche, ritenga stipulabili anche in forma diversa – non mancano pronunce, sia di merito di legittimità, volte a consentire la prova di un affidamento anche in assenza di un'esplicita pattuizione per iscritto.
Più precisamente, si è affermato che la sussistenza di un contratto di apertura di credito tra correntista e istituto bancario non abbisogni necessariamente di essere dimostrata attraverso la produzione di una pattuizione scritta, potendo l'affidamento desumersi da taluni indici rivelatori quali, ad esempio, la sistematica e tollerata operatività con saldo passivo del correntista, la sussistenza di estratti conto in cui risulti l'applicazione di tassi differenziati, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, le risultanze della Centrale dei Rischi LI (in tal senso, ex multis, App. Torino 3.5.13; Trib. Torino 20.10.21; Trib. Napoli
Nord 10.9.21; App. Bari 3.8.20; Trib. Firenze 29.11.18; Trib. Cremona
22.10.18; App. Milano 24.7.18).
8.2.4. A tale conclusione, peraltro, non osta il dettato di cui all'art. 117, co.
1 e 3, TUB, che impone la forma scritta per la conclusione dei contratti bancari a pena di nullità; ciò sia in quanto il requisito di forma ben può essere assolto attraverso la forma scritta del contratto di conto corrente cui si collega l'apertura di credito, purché tra i due accordi sussista una stretta connessione funzionale e operativa (Cass. n. 3903/2011), sia perché la nullità prevista dall'art. 117 TUB va letta in chiave funzionale, trattandosi di una nullità di protezione che opera ad esclusivo vantaggio del cliente – come peraltro espressamente disposto dall'art. 127 T.U.B. – e, dunque, non può essere azionata dalla banca né rilevata officiosamente dal giudice in
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danno alle ragioni della parte protetta, che ben può optare per l'attivazione o la contestazione, in giudizio, di un contratto, pur “amorfo”, quale l'affidamento di fatto.
Tale principio è stato di recente ribadito dai giudici della nomofilachia, secondo i quali “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato
a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024; si veda anche Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024, secondo la quale “In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia”).
8.2.5. Premessa, dunque, l'ammissibilità della prova per facta concludentia della sussistenza di un affidamento, nel caso di specie deve ritenersi dimostrata la natura affidata del conto (come peraltro sottolineato in entrambe le relazioni dalla consulente d'ufficio), essendovi plurimi indici in tal senso, tra i quali: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata, la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente, la previsione di una commissione di massimo scoperto, l'esistenza di estratti conto nei quali sono riportati tassi differenziati.
8.3. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ai fini della valida proposizione dell'eccezione di prescrizione non era onere della
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banca indicare puntualmente le rimesse ritenute solutorie, posto che
“l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di "allegare" solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U. n. 15895/2019; anche la giurisprudenza successiva si è orientata in tal senso, v. per tutte Cass. n. 34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti (si veda anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n. 26897).
9. Emerge dalle considerazioni che precedono come l'unica ricostruzione condivisibile sia quella da cui risulta un debito a carico degli eredi pari a complessivi euro 2.229,43, effettuata sulla base dei seguenti criteri: (a) con i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto in quanto provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale;
(b) con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(c) con espunzione della Pt_5 in quanto nel contratto del 30.10.1990 è stata pattuita per iscritto nella misura del 0,250% senza indicazione della periodicità; (d) con applicazione della C.D.F. e delle C.I.V. in quanto pattuite rispettivamente con proposta di modifica unilaterale del 21/05/2009, del 01/10/2012 e del 31/12/2013.
9.1. Una determinazione siffatta si basa su una ricostruzione del conto effettuata, per effetto delle rimesse solutorie, a partire dalla data successiva all'ultimo addebito di interessi “pagati” non più ripetibile, coincidente con il giorno 01/07/2001, con conseguente rielaborazione del rapporto di conto corrente a decorrere da tale data - con un saldo iniziale a debito per valuta pari a lire 35.657.551 - e fino al 14.02.2016.
10. Il Tribunale ritiene che la ricostruzione contabile da ultimo riassunta sia condivisibile anche quanto al riconoscimento della capitalizzazione trimestrale, poiché la banca ha documentato la regolare comunicazione al correntista, entro il 31.12.2000, della capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori, a tal fine risultando valida prova dell'assunto lo stralcio dell'estratto conto al 31.7.2000. Tale documento, contrariamente a
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quanto assunto da parte attrice, risulta ritualmente acquisito agli atti del giudizio in quanto parte integrante degli estratti conto al cui deposito la banca era stata chiamata con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Né la ricostruzione contabile in parola è inficiata dall'utilizzo, da parte del
CTU, di documentazione diversa rispetto agli estratti conto (quali ad es. gli estratti scalari), essendosi supra chiarito come la ricostruzione del rapporto ben può avvenire anche valorizzando documentazione contabile “di raccordo” o scalare, avendo l'impiego di tale documentazione consentito una ricostruzione connotata dal necessario crisma di attendibilità scientifica.
11. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del c/c n. 480, alla data del 14.02.2016,
e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad €
2.229,43 a debito del correntista, in luogo del saldo riportato dall'ultimo estratto conto disponibile.
All'evidenza, la acclarata sussistenza di una posizione a debito dei correntisti, quantunque di importo minore rispetto a quella portata dall'ultimo estratto conto, rende inaccoglibile la domanda di ripetizione dell'indebito.
12. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accoglimento di una sola delle domande attoree (accertamento negativo) e il rigetto dell'altra (ripetizione dell'indebito).
13. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 1466/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 480, alla data del
14.02.2016, e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad euro 2.229,43 a debito del correntista;
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2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti in solido tra loro.
Potenza, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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