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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1773/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi: per Pt_1
gli Avvocati Maria Chiara Marino e Manlio Marino e la parte personalmente e
[...] per l'avv. Gammieri in sostituzione dell'avv. Mineo. CP_1
L'avv. Maria Chiara Marino riferisce che la natura sportiva o occasionale o co.co.co. esclude l'incompatibilità con la fruizione con la Naspi e che la natura occasionale del lavoro ex art. 54 bis DL non viene meno in caso di mancata registrazione e che quest'ultima è solo soggetta a sanzioni amministrazioni. Chiede l'accoglimento del ricorso. chiede il rigetto del ricorso e che non è il nomen iuris che qualifica il CP_1 rapporto.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1773/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Maria Chiara Marino e Manlio Marino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, dall'Avv. Alfonsino Imparato e dall'Avv. Clara Tommaselli, i quali, eleggendo domicilio ai fini di causa presso l' in Via Morandi 1 angolo Via Correggio, dichiarano di voler ricevere CP_1 CP_1 gli avvisi di cancelleria agi indirizzi di posta elettronica indicati in atti,
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda NASpI, presentata dal Signor in data 14.09.2023, con provvedimento emesso Parte_1 dall' sede di in data 16 febbraio 2024 e, per l'effetto. CP_1 CP_1
- condannare l' sede di a riconoscere al Signor il diritto a CP_1 CP_1 Pt_1 percepire la Naspi per il periodo di legge.
2 - condannare l' sede di al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 CP_1 relativa indennità a decorrere dal 4 febbraio 2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Per CP_1
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 04/07/2024, ha proposto Parte_1 domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di rigetto di CP_1 della domanda Naspi presentata in data 14.09.2023 e che avrebbe dovuto avere decorrenza dal 4.02.2024 con conseguente condanna dell'Ente convenuto al pagamento della relativa indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Si è costituita ritualmente in giudizio , contestando la fondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
All'udienza del 19.12.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
-il ricorrente è stato alle dipendenze di fino al giorno 31 luglio Controparte_3
2023, data nella quale è intervenuto il licenziamento (doc. 1, fasc. ric.);
- in data 14 settembre 2023 il ricorrente ha presentato tramite patronato domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione (NASpI), accolta con comunicazione del 19 settembre 2023 e con indicata l'indicazione della decorrenza della prestazione a far data dal 4 febbraio 2024 (docc. 2-3, fasc. cit.);
- con successiva comunicazione datata 16 febbraio 2024 ha comunicato di aver CP_1 respinto la domanda di NASpI, disattendendo il precedente provvedimento, con la seguente motivazione: “rioccupazione prima della decorrenza della prestazione” (doc. 4, fasc. cit.);
- avverso tale provvedimento il ricorrente in data 26 marzo 2024 proponeva ricorso amministrativo evidenziando che l'attività che svolgeva in favore di una associazione sportiva dilettantistica (ASD Nuova Usmate) non poteva essere ricondotta ad una attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata o subordinata, trattandosi di una semplice collaborazione occasionale (docc. 5-6, fasc. cit.);
3 - in data 30 aprile 2024 il di Monza e Brianza respingeva il Controparte_4 ricorso con la seguente motivazione: “…è emerso che l'utente non presta Attività Sportiva ma di Coordinamento tra STAFF tecnico, Allenatori e Atleti (ruolo amministrativo / gestionale)” (doc. 7, fasc. cit.).
Ciò posto i riferimenti normativi che vengono in rilievo per la decisione della causa sono gli artt. 9 e 10 D.Lvo 22/2015 e l'art. 54 bis commi 1 e 4 del D.L. n. 50/2017, conv. con modificazioni dalla Legge n. 96/2017.
Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 22/2015 “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto…”. CP_1
Ai sensi dell'art. 10 del Dlgs n. 22/2015 “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne… Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.”
L'art. 54 bis commi 1 e 4 (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale) del D.L. n. 50/2017, conv. Con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, così dispone:
“1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte
4 nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. …
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.”
Così delineati i riferimenti normativi la questione dirimente è la qualificazione del rapporto contrattuale in essere tra il ricorrente e l'Associazione dilettantistica sportiva Nuova Usmate e se questa fosse compatibile con la fruizione della Naspi con decorrenza dal 4.02.2024.
Dalla comunicazione obbligatoria Unilav prodotta da come doc. 3 emerge che CP_1 il l.r.p.t. della Associazione dilettantistica sportiva Nuova Usmate, tramite uno studio di professionisti, comunicava in data 29.01.2024 che il ricorrente a far data dall'1.02.2024 e sino al 30.06.2024 avrebbe avuto in essere una “collaborazione occasionale sportiva ex art. 28 D.Lg n. 36/2021.”
Nella memoria di si legge che dall'esame del contratto fornito dal ricorrente CP_1 emergeva che l'attività di collaborazione non si riferiva ad attività sportiva, bensì ad attività di tipo amministrativo-gestionale di ASD Nuova Usmate e che, pertanto, non era applicabile la disciplina dei compensi degli sportivi dilettanti che prevede che detti compensi siano interamente cumulabili con l'indennità NASpI e che il beneficiario della prestazione non sia tenuto ad effettuare all' comunicazioni CP_1 relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi.
deduce, inoltre, che è pacifico che nel ricorso non si faccia riferimento ai CP_1 rapporti di lavoro occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017.
Ebbene, la qualificazione del rapporto in essere ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 è assorbente ogni ulteriore questione e la difesa di va disattesa. E infatti a pagina CP_1
2 del ricorso il sig. deduce che il contratto prodotto sub 8 stipulato con la Pt_1
ASD Nuova Usmate, associazione sportiva, è un contratto di prestazione occasionale,
“…saltuario e non continuativo, ai sensi dell'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 …” e come tale compatibile con la fruizione della Naspi.
La tesi difensiva del ricorrente è fondata. Ed infatti, dall'esame del contratto datato 1.07.2023 e prodotto sub doc. 8 emerge che lo stesso è intitolato “contratto di prestazione occasionale (Cpo)”; che ha una durata dal 1.07.2023 al 30.06.2024; che con esso il committente conferisce al collaboratore l'incarico di svolgere attività di coordinamento tra staff tecnico, allenatori e atleti … l'attività si concretizzerà pertanto nella redazione di un calendario settimanale ..” etc etc;
che le parti intendono inquadrare le prestazioni oggetto del presente incarico come lavoro-occasionale, dunque saltuario e non contributivo, ai sensi dell'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50”; che prevede un compenso
5 complessivo annuo per un massimo lordo di € 3.000,00, che è ben al di sotto dei limiti previsti per la concessione della Naspi.
Tali elementi portano a ritenere che il rapporto in parola vada qualificato effettivamente ai sensi dell'art. 54 bis, decreto legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 in quanto è rispettato il limite di reddito previsto dall'art. 1 lettera a) del DL citato, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa norma.
La circostanza che non risultino effettuate sulla piattaforma le registrazioni CP_1 previste dallo stesso art. 54 bis non è di ostacolo in quanto l'iscrizione dei soggetti e le successive comunicazioni non costituiscono un requisito di validità o di efficacia del contratto, ma adempimenti amministrativi che se non osservati possono condurre all'applicazione di sanzioni amministrative.
Ciò ritenuto è il comma 4 dell'art. 54 bis in parola che prevede che i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”. Ciò comporta che il soggetto non sia tenuto ad effettuare le comunicazioni all' previste dagli CP_1 artt. 9 e 11 del D.Lvo n. 22/2015.
Ciò trova conferma anche nell'interpretazione delle norme che lo stesso ha CP_1 fatto propria nella Circolare n. 174 del 23/11/2017 dove si legge al numero 2 paragrafi 3, 4 e 5:
” Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all' il compenso derivante dalla predetta attività. CP_1
Si richiama infine il comma 8 dell'articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l'altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l' provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa CP_1 relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.”.
La qualificazione del rapporto ai sensi del citato art. 54 bis assorbe, come sopra detto, ogni ulteriore profilo.
3. In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di
6 cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'illegittimità del rigetto della domanda NASpI, presentata dal Signor in data 14.09.2023, con provvedimento emesso dall' , sede di Parte_1 CP_1 in data 16 febbraio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 CP_1 favore del ricorrente della relativa indennità a decorrere dal 4 febbraio 2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1864,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi: per Pt_1
gli Avvocati Maria Chiara Marino e Manlio Marino e la parte personalmente e
[...] per l'avv. Gammieri in sostituzione dell'avv. Mineo. CP_1
L'avv. Maria Chiara Marino riferisce che la natura sportiva o occasionale o co.co.co. esclude l'incompatibilità con la fruizione con la Naspi e che la natura occasionale del lavoro ex art. 54 bis DL non viene meno in caso di mancata registrazione e che quest'ultima è solo soggetta a sanzioni amministrazioni. Chiede l'accoglimento del ricorso. chiede il rigetto del ricorso e che non è il nomen iuris che qualifica il CP_1 rapporto.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1773/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Maria Chiara Marino e Manlio Marino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, dall'Avv. Alfonsino Imparato e dall'Avv. Clara Tommaselli, i quali, eleggendo domicilio ai fini di causa presso l' in Via Morandi 1 angolo Via Correggio, dichiarano di voler ricevere CP_1 CP_1 gli avvisi di cancelleria agi indirizzi di posta elettronica indicati in atti,
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda NASpI, presentata dal Signor in data 14.09.2023, con provvedimento emesso Parte_1 dall' sede di in data 16 febbraio 2024 e, per l'effetto. CP_1 CP_1
- condannare l' sede di a riconoscere al Signor il diritto a CP_1 CP_1 Pt_1 percepire la Naspi per il periodo di legge.
2 - condannare l' sede di al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 CP_1 relativa indennità a decorrere dal 4 febbraio 2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Per CP_1
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 04/07/2024, ha proposto Parte_1 domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di rigetto di CP_1 della domanda Naspi presentata in data 14.09.2023 e che avrebbe dovuto avere decorrenza dal 4.02.2024 con conseguente condanna dell'Ente convenuto al pagamento della relativa indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Si è costituita ritualmente in giudizio , contestando la fondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
All'udienza del 19.12.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
-il ricorrente è stato alle dipendenze di fino al giorno 31 luglio Controparte_3
2023, data nella quale è intervenuto il licenziamento (doc. 1, fasc. ric.);
- in data 14 settembre 2023 il ricorrente ha presentato tramite patronato domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione (NASpI), accolta con comunicazione del 19 settembre 2023 e con indicata l'indicazione della decorrenza della prestazione a far data dal 4 febbraio 2024 (docc. 2-3, fasc. cit.);
- con successiva comunicazione datata 16 febbraio 2024 ha comunicato di aver CP_1 respinto la domanda di NASpI, disattendendo il precedente provvedimento, con la seguente motivazione: “rioccupazione prima della decorrenza della prestazione” (doc. 4, fasc. cit.);
- avverso tale provvedimento il ricorrente in data 26 marzo 2024 proponeva ricorso amministrativo evidenziando che l'attività che svolgeva in favore di una associazione sportiva dilettantistica (ASD Nuova Usmate) non poteva essere ricondotta ad una attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata o subordinata, trattandosi di una semplice collaborazione occasionale (docc. 5-6, fasc. cit.);
3 - in data 30 aprile 2024 il di Monza e Brianza respingeva il Controparte_4 ricorso con la seguente motivazione: “…è emerso che l'utente non presta Attività Sportiva ma di Coordinamento tra STAFF tecnico, Allenatori e Atleti (ruolo amministrativo / gestionale)” (doc. 7, fasc. cit.).
Ciò posto i riferimenti normativi che vengono in rilievo per la decisione della causa sono gli artt. 9 e 10 D.Lvo 22/2015 e l'art. 54 bis commi 1 e 4 del D.L. n. 50/2017, conv. con modificazioni dalla Legge n. 96/2017.
Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 22/2015 “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto…”. CP_1
Ai sensi dell'art. 10 del Dlgs n. 22/2015 “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne… Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.”
L'art. 54 bis commi 1 e 4 (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale) del D.L. n. 50/2017, conv. Con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, così dispone:
“1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte
4 nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. …
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.”
Così delineati i riferimenti normativi la questione dirimente è la qualificazione del rapporto contrattuale in essere tra il ricorrente e l'Associazione dilettantistica sportiva Nuova Usmate e se questa fosse compatibile con la fruizione della Naspi con decorrenza dal 4.02.2024.
Dalla comunicazione obbligatoria Unilav prodotta da come doc. 3 emerge che CP_1 il l.r.p.t. della Associazione dilettantistica sportiva Nuova Usmate, tramite uno studio di professionisti, comunicava in data 29.01.2024 che il ricorrente a far data dall'1.02.2024 e sino al 30.06.2024 avrebbe avuto in essere una “collaborazione occasionale sportiva ex art. 28 D.Lg n. 36/2021.”
Nella memoria di si legge che dall'esame del contratto fornito dal ricorrente CP_1 emergeva che l'attività di collaborazione non si riferiva ad attività sportiva, bensì ad attività di tipo amministrativo-gestionale di ASD Nuova Usmate e che, pertanto, non era applicabile la disciplina dei compensi degli sportivi dilettanti che prevede che detti compensi siano interamente cumulabili con l'indennità NASpI e che il beneficiario della prestazione non sia tenuto ad effettuare all' comunicazioni CP_1 relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi.
deduce, inoltre, che è pacifico che nel ricorso non si faccia riferimento ai CP_1 rapporti di lavoro occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017.
Ebbene, la qualificazione del rapporto in essere ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 è assorbente ogni ulteriore questione e la difesa di va disattesa. E infatti a pagina CP_1
2 del ricorso il sig. deduce che il contratto prodotto sub 8 stipulato con la Pt_1
ASD Nuova Usmate, associazione sportiva, è un contratto di prestazione occasionale,
“…saltuario e non continuativo, ai sensi dell'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 …” e come tale compatibile con la fruizione della Naspi.
La tesi difensiva del ricorrente è fondata. Ed infatti, dall'esame del contratto datato 1.07.2023 e prodotto sub doc. 8 emerge che lo stesso è intitolato “contratto di prestazione occasionale (Cpo)”; che ha una durata dal 1.07.2023 al 30.06.2024; che con esso il committente conferisce al collaboratore l'incarico di svolgere attività di coordinamento tra staff tecnico, allenatori e atleti … l'attività si concretizzerà pertanto nella redazione di un calendario settimanale ..” etc etc;
che le parti intendono inquadrare le prestazioni oggetto del presente incarico come lavoro-occasionale, dunque saltuario e non contributivo, ai sensi dell'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50”; che prevede un compenso
5 complessivo annuo per un massimo lordo di € 3.000,00, che è ben al di sotto dei limiti previsti per la concessione della Naspi.
Tali elementi portano a ritenere che il rapporto in parola vada qualificato effettivamente ai sensi dell'art. 54 bis, decreto legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 in quanto è rispettato il limite di reddito previsto dall'art. 1 lettera a) del DL citato, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa norma.
La circostanza che non risultino effettuate sulla piattaforma le registrazioni CP_1 previste dallo stesso art. 54 bis non è di ostacolo in quanto l'iscrizione dei soggetti e le successive comunicazioni non costituiscono un requisito di validità o di efficacia del contratto, ma adempimenti amministrativi che se non osservati possono condurre all'applicazione di sanzioni amministrative.
Ciò ritenuto è il comma 4 dell'art. 54 bis in parola che prevede che i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”. Ciò comporta che il soggetto non sia tenuto ad effettuare le comunicazioni all' previste dagli CP_1 artt. 9 e 11 del D.Lvo n. 22/2015.
Ciò trova conferma anche nell'interpretazione delle norme che lo stesso ha CP_1 fatto propria nella Circolare n. 174 del 23/11/2017 dove si legge al numero 2 paragrafi 3, 4 e 5:
” Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all' il compenso derivante dalla predetta attività. CP_1
Si richiama infine il comma 8 dell'articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l'altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l' provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa CP_1 relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.”.
La qualificazione del rapporto ai sensi del citato art. 54 bis assorbe, come sopra detto, ogni ulteriore profilo.
3. In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di
6 cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'illegittimità del rigetto della domanda NASpI, presentata dal Signor in data 14.09.2023, con provvedimento emesso dall' , sede di Parte_1 CP_1 in data 16 febbraio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 CP_1 favore del ricorrente della relativa indennità a decorrere dal 4 febbraio 2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1864,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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