Art. 11.
La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell' articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e' utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli sia associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonche' puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprieta' agli aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 5 della presente legge, che abbiano rinunziato al diritto stesso.
La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell' articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e' utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli sia associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonche' puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprieta' agli aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 5 della presente legge, che abbiano rinunziato al diritto stesso.