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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3795/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3795/2019 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio; promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Catana, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] CF Controparte_1
, residente a [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Galofaro, giusta procura in atti.
RESISTENTE
pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 6.02.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 18.07.2019 , premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con e che dalla loro unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(il 22.10.1992) e (il 14.04.1997), chiedeva di dichiarare la cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata giusto decreto di omologa n. 367/2016, emesso dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di nulla statuirsi a titolo di assegno divorzile in favore di e per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_3
Persona_4
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi, in suo favore, la somma pari a 500,00 euro, nonché di quella pari a 200,00 euro per il mantenimento della figlia con obbligo di pagamento dei superiori importi Per_1
direttamente a carico del datore di lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.11.2019, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, preso atto della indipendenza economica del figlio e rilevato che anche avendo lavorato Per_2 Per_1
come commessa presso il negozio Yamamay, è nelle condizioni di provvedere a sé stessa, revocava l'obbligo di mantenimento per i figli, confermando, per il resto le statuizioni della separazione;
mentre, si dichiarava incompetente sulla richiesta di corresponsione diretta delle somme da parte del datore di lavoro del pendendo Parte_1
pagina 2 di 8 incontestatamente il relativo procedimento innanzi al Tribunale. Infine nominava il
Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 6.02.2025 la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. decreto di omologa della separazione, allegato in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
CA, trascritto nei registri dello stato civile del comune di CA, atto n. 13, parte
II, serie A, anno 1992.
3. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile, avanzata dalla resistente, merita accoglimento.
In punto di diritto, devono prendersi le mosse dalla recentissima pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto pagina 3 di 8 all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita pagina 4 di 8 matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
pagina 5 di 8 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie è emersa una sproporzione reddituale delle parti in favore del ricorrente, presente fin dall'epoca della separazione.
Ed invero, è documentato che è dipendente, con contratto a tempo Parte_1
indeterminato della e che il suo reddito netto oscilla tra le 1.500,00 euro e le CP_2
2.000,00 euro mensili (v. dichiarazioni 730 anni fiscali 208-2019-2020 e dichiarazione CP
del 12.12.2018 su reddito lordo), non essendovi prova di redditi maggiori, secondo quanto dichiarato dalla resistente.
Quanto, invece, alla condizione economica di , a fronte delle allegazioni Controparte_1
della parte, sulla assenza di attività lavorativa e di reddito, e della contestuale certificazione prodotta (dell'Agenzia delle Entrate) attestante che la suddetta non ha presentato dichiarazione dei redditi (anni 2018-2020), parte ricorrente non ha dato prova (con mezzi istruttori a sostegno di quanto riferito) della dedotta ipotetica attività lavorativa (anche in nero) e della sussistenza di redditi in capo alla CP_1
Ebbene, l'esistenza di una sproporzione economica tra le parti, la lunga durata del matrimonio (dal 1992 fino alla separazione), il tentativo, rimasto vano, della di CP_1 inserirsi nel mondo lavorativo (v. domanda centro per l'impiego), e l'assenza di competenze professionali, consentono di riconoscere quantomeno la componente assistenziale dell'assegno divorzile, pari alla somma di 150,00 euro mensili, non potendosi attribuire una maggiore somma anche in considerazione del fatto che la resistente non ha specificamente chiarito se lo squilibrio economico tra le parti fosse il frutto di una scelta familiare condivisa e quale apporto ella avesse concretamente fornito nella costituzione del patrimonio familiare.
4. Passando alla domanda di mantenimento per ES (essendo pacifico che è Per_2
economicamente indipendente), si osserva quanto segue.
Sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di pagina 6 di 8 indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) .
L'obbligo di provvedere al figlio maggiorenne cessa quando sia emerso l'avvenuto l'ingresso già da tempo del figlio nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (Corte d'Appello di Roma, 6.4.2020 n. 1910). Ed ancora il figlio che abbia completato il suo percorso di qualificazione professionale, che sia sano, sia giovane e sia già entrato nel mondo del lavoro può considerarsi autonomo, avuto riguardo al percorso e alle aspirazioni professionali, al livello sociale della famiglia, (Tribunale Civitavecchia,
16.10.2020 n. 916).
Ebbene, l'età ormai adulta di (di 33 anni), la mancanza di percorsi formativi o di Per_1
studio in atto, il comprovato svolgimento di attività lavorativa (presso il negozio
Yamamay), seppur di breve durata, così come ammesso anche dalla madre all'udienza presidenziale, l'assenza di condizioni di salute ostative, la relazione sentimentale stabile intrapresa con un uomo (anche questo elemento emerso pacificamente), sono tutte circostanze che escludono la necessità che il padre continui a provvedere al suo mantenimento.
5. Conseguentemente, la domanda avanzata nelle memorie difensive dal di CP_3
pagina 7 di 8 revoca della casa familiare alla merita accoglimento, non sussistendo più le ragioni CP_1
volte a giustificare la sua assegnazione alla madre, atteso che i figli sono ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente.
6. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3795/2019
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
CA e trascritto nei registri dello stato civile del comune di CA, atto n. 13, parte II, serie A, anno 1992. dispone che l'ufficiale di stato di civile del Comune di CA proceda all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - Parte_1
la somma di euro 150.00 euro in favore di , a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
revoca l'obbligo, a carico del padre, di mantenimento dei figli ed Per_1 Per_2 revoca l'assegnazione della casa familiare a . Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, 22.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3795/2019 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio; promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Catana, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] CF Controparte_1
, residente a [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Galofaro, giusta procura in atti.
RESISTENTE
pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 6.02.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 18.07.2019 , premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con e che dalla loro unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(il 22.10.1992) e (il 14.04.1997), chiedeva di dichiarare la cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata giusto decreto di omologa n. 367/2016, emesso dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di nulla statuirsi a titolo di assegno divorzile in favore di e per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_3
Persona_4
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi, in suo favore, la somma pari a 500,00 euro, nonché di quella pari a 200,00 euro per il mantenimento della figlia con obbligo di pagamento dei superiori importi Per_1
direttamente a carico del datore di lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.11.2019, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, preso atto della indipendenza economica del figlio e rilevato che anche avendo lavorato Per_2 Per_1
come commessa presso il negozio Yamamay, è nelle condizioni di provvedere a sé stessa, revocava l'obbligo di mantenimento per i figli, confermando, per il resto le statuizioni della separazione;
mentre, si dichiarava incompetente sulla richiesta di corresponsione diretta delle somme da parte del datore di lavoro del pendendo Parte_1
pagina 2 di 8 incontestatamente il relativo procedimento innanzi al Tribunale. Infine nominava il
Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 6.02.2025 la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. decreto di omologa della separazione, allegato in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
CA, trascritto nei registri dello stato civile del comune di CA, atto n. 13, parte
II, serie A, anno 1992.
3. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile, avanzata dalla resistente, merita accoglimento.
In punto di diritto, devono prendersi le mosse dalla recentissima pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto pagina 3 di 8 all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita pagina 4 di 8 matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
pagina 5 di 8 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie è emersa una sproporzione reddituale delle parti in favore del ricorrente, presente fin dall'epoca della separazione.
Ed invero, è documentato che è dipendente, con contratto a tempo Parte_1
indeterminato della e che il suo reddito netto oscilla tra le 1.500,00 euro e le CP_2
2.000,00 euro mensili (v. dichiarazioni 730 anni fiscali 208-2019-2020 e dichiarazione CP
del 12.12.2018 su reddito lordo), non essendovi prova di redditi maggiori, secondo quanto dichiarato dalla resistente.
Quanto, invece, alla condizione economica di , a fronte delle allegazioni Controparte_1
della parte, sulla assenza di attività lavorativa e di reddito, e della contestuale certificazione prodotta (dell'Agenzia delle Entrate) attestante che la suddetta non ha presentato dichiarazione dei redditi (anni 2018-2020), parte ricorrente non ha dato prova (con mezzi istruttori a sostegno di quanto riferito) della dedotta ipotetica attività lavorativa (anche in nero) e della sussistenza di redditi in capo alla CP_1
Ebbene, l'esistenza di una sproporzione economica tra le parti, la lunga durata del matrimonio (dal 1992 fino alla separazione), il tentativo, rimasto vano, della di CP_1 inserirsi nel mondo lavorativo (v. domanda centro per l'impiego), e l'assenza di competenze professionali, consentono di riconoscere quantomeno la componente assistenziale dell'assegno divorzile, pari alla somma di 150,00 euro mensili, non potendosi attribuire una maggiore somma anche in considerazione del fatto che la resistente non ha specificamente chiarito se lo squilibrio economico tra le parti fosse il frutto di una scelta familiare condivisa e quale apporto ella avesse concretamente fornito nella costituzione del patrimonio familiare.
4. Passando alla domanda di mantenimento per ES (essendo pacifico che è Per_2
economicamente indipendente), si osserva quanto segue.
Sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di pagina 6 di 8 indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) .
L'obbligo di provvedere al figlio maggiorenne cessa quando sia emerso l'avvenuto l'ingresso già da tempo del figlio nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (Corte d'Appello di Roma, 6.4.2020 n. 1910). Ed ancora il figlio che abbia completato il suo percorso di qualificazione professionale, che sia sano, sia giovane e sia già entrato nel mondo del lavoro può considerarsi autonomo, avuto riguardo al percorso e alle aspirazioni professionali, al livello sociale della famiglia, (Tribunale Civitavecchia,
16.10.2020 n. 916).
Ebbene, l'età ormai adulta di (di 33 anni), la mancanza di percorsi formativi o di Per_1
studio in atto, il comprovato svolgimento di attività lavorativa (presso il negozio
Yamamay), seppur di breve durata, così come ammesso anche dalla madre all'udienza presidenziale, l'assenza di condizioni di salute ostative, la relazione sentimentale stabile intrapresa con un uomo (anche questo elemento emerso pacificamente), sono tutte circostanze che escludono la necessità che il padre continui a provvedere al suo mantenimento.
5. Conseguentemente, la domanda avanzata nelle memorie difensive dal di CP_3
pagina 7 di 8 revoca della casa familiare alla merita accoglimento, non sussistendo più le ragioni CP_1
volte a giustificare la sua assegnazione alla madre, atteso che i figli sono ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente.
6. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3795/2019
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
CA e trascritto nei registri dello stato civile del comune di CA, atto n. 13, parte II, serie A, anno 1992. dispone che l'ufficiale di stato di civile del Comune di CA proceda all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - Parte_1
la somma di euro 150.00 euro in favore di , a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
revoca l'obbligo, a carico del padre, di mantenimento dei figli ed Per_1 Per_2 revoca l'assegnazione della casa familiare a . Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, 22.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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