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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 80/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...], il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Vittoria, Via P.pe Umberto, C.F._1
201/203, presso lo studio dell'avv. Marcella Morgante, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
APPELLANTE
, nato a [...] il [...], CF Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Gela Via Bentivegna, 7 C.F._2
preso lo studio dell'avv. Giuseppe Smecca e rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Davide
Romeo e Giovanni Palazzo, giusta procura in calce all'atto di
1 costituzione e risposta nel procedimento di opposizione a D.I. RG
1213/2018 Tribunale di Gela.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”…In subordine si precisano le conclusioni riportandosi al “Piaccia” di cui all'atto di gravame e nello specifico, in accoglimento del proposto atto di appello, ritenere legittima ed ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per nullità e/o inesistenza della notificazione del suddetto decreto e rideterminare la somma da ritenersi congrua a titolo di compensi se dovuti in applicazione delle tariffe vigenti in materia. Si chiede di porre la causa in decisione e/o fissare udienza di discussione orale. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.....”.
Per parte appellata: “…Nel merito, ritenere e dichiarare manifestamente infondato l'appello de quo per essere stato sollevato sulla scorta di eccezioni e richieste destituite di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che prive di supporto probatorio e quindi, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il sig. , conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Parte_2
dinnanzi al Tribunale di Gela, al fine di sentire la revoca del decreto ingiuntivo n. 140/2018 emesso nelle date 13-14/03/2018, per inesistenza della notificazione e dunque per inefficacia dello stesso oltre che per l'eccessività della somma ingiunta al fine di dichiarare la
2 incompetenza del Tribunale adito nel procedimento monitorio in favore del Tribunale di Ragusa e al fine di determinare la somma da ritenersi congrua a titolo di compensi se dovuti in applicazione delle tariffe vigenti;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi .
Si costituiva in giudizio il quale contestava la Parte_2
domanda e chiedeva il rigetto della stessa.
Con sentenza n.45/2020, pubblicata in data 29/01/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 1213/2018 RG, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
condanna l'opponente alle spese di lite che liquidava in € Pt_1
2.418,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva Parte_1
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: ““Voglia l'on.le Corte di Appello di Caltanissetta adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ESECUTIVA DELLA SENTENZA, in riforma dell'impugnata sentenza
n°45/2020 accogliere la domanda e per lo effetto: ritenere legittima ed ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per nullità
e/o inesistenza della notificazione del suddetto decreto e valutati i profili di incompetenza in favore del Tribunale di Ragusa (così come eccepito in domanda) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n°140/2018 emesso dal
Tribunale di Gela nelle date 13-14.03.2018 per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, determinare la somma da ritenersi congrua a titolo di compensi se dovuti in applicazione delle tariffe vigenti in materia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
3 grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore....”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Parte_2
costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “….Nel merito, ritenere e dichiarare manifestamente infondato l'appello de quo per essere stato sollevato sulla scorta di eccezioni e richieste destituite di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che prive di supporto probatorio e quindi, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi. Salvis Iuribus...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ultimo motivo di appello, il lamenta l'omesso esame Pt_1
da parte del Tribunale della propria eccezione di incompetenza per territorio.
E' vero che la sentenza impugnata non fa menzione di questa eccezione, ma si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., allo stesso giudice (inteso come ufficio giudiziario) che ha emesso il d.i., spetta la competenza funzionale ed inderogabile sulla relativa opposizione (v., fra le tante, Cass. n. 20741 del 25 luglio 2024).
Pertanto, la questione dell'ammissibilità dell'opposizione è effettivamente preliminare anche a quella sull'eccezione di incompetenza territoriale, che investe la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Una volta ritenuta, appunto, l'opposizione inammissibile, il primo giudice non aveva necessità alcuna di esaminare le questioni di rito e di merito con essa proposte.
4 Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della erronea, contraddittoria, illogica e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione.
Deduce l'appellante che ha errato il decidente di prime cure nel non ritenere viziato il procedimento di notificazione ritenendo ininfluenti ai fini del decidere le richieste istruttorie formulate dall'opponente medesimo, che avrebbero dato prova della fondatezza degli assunti argomentati in domanda in relazione al rifiuto degli impiegati di consegnare l'atto al destinatario per errata indicazione del cognome.
Continua l'appellante che anche la argomentazione relativa alla spedizione a mezzo raccomandata sarebbe soggetta a censura in quanto essendo un dato incontestato che il abbia ricevuto Pt_1
avviso di giacenza, non si controverterebbe sulle modalità di spedizione dell'atto, ma sulla rifiutata consegna dell'atto giudiziario.
Continua l'appellante che la errata indicazione nella raccomandata informativa del cognome del destinatario, sarebbe tale da impedire all'opponente di rendersi conto di essere l'effettivo destinatario della notifica .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che come ben evidenziato anche dal primo giudice, che la relata di notifica effettuata a mezzo posta, ed apposta a tergo del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, nonché il nominativo presente nell'avviso di ricevimento n.767567104507, effettuato a seguito di temporanea assenza del destinatario risulta essere esatto e precisamente Via del Cerasuolo di Vittoria, 105, Parte_1
Vittoria.
5 La possibile discordanza del nome tra “ e “ , si ha Pt_1 Pt_1
solo nell'avviso di ricevimento col quale veniva comunicato che in assenza del destinatario l'atto giudiziario era stato depositato
( raccomandata n. 66821569139-9 del 24/04/2018).
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 27607/2020 si è pronunciata sulle conseguenze che derivano in caso di errore nella trascrizione del nome del destinatario nella relazione di notifica di un atto giudiziario, ha ribadito che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-
2001 n. 12325; Cass. 19-3- 2014 n. 6352). Ora nella fattispecie è pacifico che l'erronea indicazione del nome di anzicchè Pt_1
destinatario del plico, riguarda solo ed esclusivamente la Pt_1
raccomandata informativa e non anche gli altri atti del procedimento notificatorio.
Del resto non appare plausibile quanto dedotto dall'appellante che
l'impiegato postale si sia rifiutato di consegnare la raccomandata informativa, solo perché nel cognome vi era la lettera “e” al posto della “i”, laddove tutti gli altri elementi quali via e numero civico erano esatti. Prova ne è che la stessa notifica dell'atto successivo e cioè del precetto, effettuato sempre a mezzo posta, e che reca il medesimo errore, è stato portato comunque a conoscenza del
mediante consegna del plico;
errore che questa volta non ha Pt_1
portato il funzionario postale a rifiutare la consegna dell'atto, tant'è che a seguito di detta ultima notifica, il ebbe a proporre Pt_1
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
6 Ne consegue che la notifica del decreto ingiuntivo non appare sia inficiata da alcun vizio, considerata la corrispondenza tra il numero della raccomandata ed il plico.
Che fosse lo stesso destinatario dell'atto notificato per posta Pt_1
viene evidenziato dal medesimo in atti (atto di citazione pag 2), allorquando riferisce di avere delegato il proprio coniuge tale sig.ra
per il ritiro. Controparte_1
Per di più ai fini dell'accoglimento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non bastava accertare la eventuale irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, ma occorreva anche la prova incombente sull'opponente, che a seguito di detta irregolarità questi nella qualità di ingiunto non era stato messo in grado di conoscere tempestivamente l'atto e quindi di non avere potuto proporre nei termini di legge opposizione. (Cass SSUU 14572/2007,
Cass.2608/2018, Cass 19938/2020, Cass 26155/2021 ).
La conferma della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione esonera dall'esame dei motivi di merito.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla sproporzionalità ed eccessività manifesta del compenso richiesto.
Deduce l'appellante che il professionista richiese un compenso gravemente sproporzionato rispetto alla attività di consulenza prestata.
Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza per mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico.
7 Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza ritenendo a dire dello stesso che la inammissibilità della opposizione tardiva fosse assorbente di ogni altra questione di rito.
Tutti i motivi di appello sopra esposti, risultano a seguito della conferma di declaratoria di inammissibilità della opposizione, assorbiti, ivi compreso quello attinente alla competenza territoriale .
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, vanno liquidate in favore de
[...]
considerata la materia trattata, ai minimi tariffari, come da Pt_2
dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
45/2020, pubblicata in data 29/01/2020, resa nel giudizio di primo grado RG 1213/2018 dal Tribunale di Gela, appellata da Parte_1
,
[...]
condanna , al pagamento in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui
€ 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello
8 dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 80/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...], il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Vittoria, Via P.pe Umberto, C.F._1
201/203, presso lo studio dell'avv. Marcella Morgante, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
APPELLANTE
, nato a [...] il [...], CF Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Gela Via Bentivegna, 7 C.F._2
preso lo studio dell'avv. Giuseppe Smecca e rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Davide
Romeo e Giovanni Palazzo, giusta procura in calce all'atto di
1 costituzione e risposta nel procedimento di opposizione a D.I. RG
1213/2018 Tribunale di Gela.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”…In subordine si precisano le conclusioni riportandosi al “Piaccia” di cui all'atto di gravame e nello specifico, in accoglimento del proposto atto di appello, ritenere legittima ed ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per nullità e/o inesistenza della notificazione del suddetto decreto e rideterminare la somma da ritenersi congrua a titolo di compensi se dovuti in applicazione delle tariffe vigenti in materia. Si chiede di porre la causa in decisione e/o fissare udienza di discussione orale. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.....”.
Per parte appellata: “…Nel merito, ritenere e dichiarare manifestamente infondato l'appello de quo per essere stato sollevato sulla scorta di eccezioni e richieste destituite di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che prive di supporto probatorio e quindi, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il sig. , conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Parte_2
dinnanzi al Tribunale di Gela, al fine di sentire la revoca del decreto ingiuntivo n. 140/2018 emesso nelle date 13-14/03/2018, per inesistenza della notificazione e dunque per inefficacia dello stesso oltre che per l'eccessività della somma ingiunta al fine di dichiarare la
2 incompetenza del Tribunale adito nel procedimento monitorio in favore del Tribunale di Ragusa e al fine di determinare la somma da ritenersi congrua a titolo di compensi se dovuti in applicazione delle tariffe vigenti;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi .
Si costituiva in giudizio il quale contestava la Parte_2
domanda e chiedeva il rigetto della stessa.
Con sentenza n.45/2020, pubblicata in data 29/01/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 1213/2018 RG, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
condanna l'opponente alle spese di lite che liquidava in € Pt_1
2.418,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva Parte_1
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: ““Voglia l'on.le Corte di Appello di Caltanissetta adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ESECUTIVA DELLA SENTENZA, in riforma dell'impugnata sentenza
n°45/2020 accogliere la domanda e per lo effetto: ritenere legittima ed ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per nullità
e/o inesistenza della notificazione del suddetto decreto e valutati i profili di incompetenza in favore del Tribunale di Ragusa (così come eccepito in domanda) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n°140/2018 emesso dal
Tribunale di Gela nelle date 13-14.03.2018 per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, determinare la somma da ritenersi congrua a titolo di compensi se dovuti in applicazione delle tariffe vigenti in materia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
3 grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore....”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Parte_2
costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “….Nel merito, ritenere e dichiarare manifestamente infondato l'appello de quo per essere stato sollevato sulla scorta di eccezioni e richieste destituite di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che prive di supporto probatorio e quindi, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi. Salvis Iuribus...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ultimo motivo di appello, il lamenta l'omesso esame Pt_1
da parte del Tribunale della propria eccezione di incompetenza per territorio.
E' vero che la sentenza impugnata non fa menzione di questa eccezione, ma si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., allo stesso giudice (inteso come ufficio giudiziario) che ha emesso il d.i., spetta la competenza funzionale ed inderogabile sulla relativa opposizione (v., fra le tante, Cass. n. 20741 del 25 luglio 2024).
Pertanto, la questione dell'ammissibilità dell'opposizione è effettivamente preliminare anche a quella sull'eccezione di incompetenza territoriale, che investe la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Una volta ritenuta, appunto, l'opposizione inammissibile, il primo giudice non aveva necessità alcuna di esaminare le questioni di rito e di merito con essa proposte.
4 Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della erronea, contraddittoria, illogica e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione.
Deduce l'appellante che ha errato il decidente di prime cure nel non ritenere viziato il procedimento di notificazione ritenendo ininfluenti ai fini del decidere le richieste istruttorie formulate dall'opponente medesimo, che avrebbero dato prova della fondatezza degli assunti argomentati in domanda in relazione al rifiuto degli impiegati di consegnare l'atto al destinatario per errata indicazione del cognome.
Continua l'appellante che anche la argomentazione relativa alla spedizione a mezzo raccomandata sarebbe soggetta a censura in quanto essendo un dato incontestato che il abbia ricevuto Pt_1
avviso di giacenza, non si controverterebbe sulle modalità di spedizione dell'atto, ma sulla rifiutata consegna dell'atto giudiziario.
Continua l'appellante che la errata indicazione nella raccomandata informativa del cognome del destinatario, sarebbe tale da impedire all'opponente di rendersi conto di essere l'effettivo destinatario della notifica .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che come ben evidenziato anche dal primo giudice, che la relata di notifica effettuata a mezzo posta, ed apposta a tergo del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, nonché il nominativo presente nell'avviso di ricevimento n.767567104507, effettuato a seguito di temporanea assenza del destinatario risulta essere esatto e precisamente Via del Cerasuolo di Vittoria, 105, Parte_1
Vittoria.
5 La possibile discordanza del nome tra “ e “ , si ha Pt_1 Pt_1
solo nell'avviso di ricevimento col quale veniva comunicato che in assenza del destinatario l'atto giudiziario era stato depositato
( raccomandata n. 66821569139-9 del 24/04/2018).
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 27607/2020 si è pronunciata sulle conseguenze che derivano in caso di errore nella trascrizione del nome del destinatario nella relazione di notifica di un atto giudiziario, ha ribadito che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-
2001 n. 12325; Cass. 19-3- 2014 n. 6352). Ora nella fattispecie è pacifico che l'erronea indicazione del nome di anzicchè Pt_1
destinatario del plico, riguarda solo ed esclusivamente la Pt_1
raccomandata informativa e non anche gli altri atti del procedimento notificatorio.
Del resto non appare plausibile quanto dedotto dall'appellante che
l'impiegato postale si sia rifiutato di consegnare la raccomandata informativa, solo perché nel cognome vi era la lettera “e” al posto della “i”, laddove tutti gli altri elementi quali via e numero civico erano esatti. Prova ne è che la stessa notifica dell'atto successivo e cioè del precetto, effettuato sempre a mezzo posta, e che reca il medesimo errore, è stato portato comunque a conoscenza del
mediante consegna del plico;
errore che questa volta non ha Pt_1
portato il funzionario postale a rifiutare la consegna dell'atto, tant'è che a seguito di detta ultima notifica, il ebbe a proporre Pt_1
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
6 Ne consegue che la notifica del decreto ingiuntivo non appare sia inficiata da alcun vizio, considerata la corrispondenza tra il numero della raccomandata ed il plico.
Che fosse lo stesso destinatario dell'atto notificato per posta Pt_1
viene evidenziato dal medesimo in atti (atto di citazione pag 2), allorquando riferisce di avere delegato il proprio coniuge tale sig.ra
per il ritiro. Controparte_1
Per di più ai fini dell'accoglimento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non bastava accertare la eventuale irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, ma occorreva anche la prova incombente sull'opponente, che a seguito di detta irregolarità questi nella qualità di ingiunto non era stato messo in grado di conoscere tempestivamente l'atto e quindi di non avere potuto proporre nei termini di legge opposizione. (Cass SSUU 14572/2007,
Cass.2608/2018, Cass 19938/2020, Cass 26155/2021 ).
La conferma della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione esonera dall'esame dei motivi di merito.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla sproporzionalità ed eccessività manifesta del compenso richiesto.
Deduce l'appellante che il professionista richiese un compenso gravemente sproporzionato rispetto alla attività di consulenza prestata.
Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza per mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico.
7 Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza ritenendo a dire dello stesso che la inammissibilità della opposizione tardiva fosse assorbente di ogni altra questione di rito.
Tutti i motivi di appello sopra esposti, risultano a seguito della conferma di declaratoria di inammissibilità della opposizione, assorbiti, ivi compreso quello attinente alla competenza territoriale .
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, vanno liquidate in favore de
[...]
considerata la materia trattata, ai minimi tariffari, come da Pt_2
dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
45/2020, pubblicata in data 29/01/2020, resa nel giudizio di primo grado RG 1213/2018 dal Tribunale di Gela, appellata da Parte_1
,
[...]
condanna , al pagamento in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui
€ 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello
8 dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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