CA
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 70/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dr.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dr. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 70/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DARIO NARDONE (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara alla Via Alento n. C.F._1
127, giuste procure speciali allegate all'atto introduttivo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
Contro
(C.F.: ; P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
MASSIMILIANO BIANCHI (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il loro C.F._2 studio sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71, in forza delle procura speciale del 24.7.2018 allegata al fascicolo di primo grado
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n. 2911/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito
d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n. R.G. n. 1414/2010 avanti il Tribunale di Torino,
A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
pagina 1 di 27 B) annullare e/o riformare la sentenza n. 2911/2021 pubblicata il 10/06/2021, RG n. 11662/2018, emessa dal
Tribunale di Torino in data 08/06/2021 nella persona del Dott.ssa Silvia Vitro';
C) in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti in via rescindente e in via rescissoria nel presente atto, per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado nella citazione introduttiva che qui per comodità dell'Ecc.ma
Corte adita, si trascrivono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
NEL MERITO
1) in favore di parte attrice ed ai danni della ditta , p.i. , corrente in Torino Parte_2 P.IVA_2 alla Piazza San Carlo n° 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario originariamente identificato con il n. 27/4141 intrattenuto presso la filiale di Cassino del Controparte_2 poi rinumerato da marzo 2003 in 1000/257, ed al rapporto accessorio ivi poggiato di conto anticipi Parte_2 effetti s.b.f. originariamente n. 1570, seguito da numerazioni progressive e dal 2004 rinumerato in rapporto n. 136770 sia per anticipi su portafoglio sbf e sia per anticipi su fatture;
nonché in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.
4744928/01/56 intrattenuto presso la filiale di Cassino della poi Controparte_3 Parte_2
ed ai rapporti accessori ivi poggiati di conto ordinario per le movimentazioni di portafoglio effetti n.
[...]
4744928/66/21, di conto anticipo su ricevute n. 4744928/02/57 e di conto anticipo ricevute sbf n. 6152195435-63, previamente dichiarata la unitarietà dei due rapporti di conto corrente n. 27/4141 (poi n. 1000/257) e n.
4744928/01/56, essendo il saldo del secondo rapporto, per giroconto, migrato e contabilmente annotato nel saldo del primo, esaminata la documentazione prodotta in atti ed in ispecie allegata alla CTP, previamente accertata e dichiarata la nullità dei menzionati rapporti e/o delle relative clausole per assenza di una valida pattuizione per iscritto, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha indebitamente contabilizzato anatocismo contra ius per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente contabilizzato la commissione di massimo scoperto (CMS) e la commissione di disponibilità immediata fondi (DIF o CDF) ed applicato indebite spese a qualsiasi titolo per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente contabilizzato addebiti di interessi illegittimi in applicazione del tasso ultralegale per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente esercitato lo ius variandi dei tassi debitori in pregiudizio dell'attrice per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente applicato l'antergazione e la postergazione delle valute in pregiudizio dell'attrice per tutta la durata dei predetti rapporti, per tutte le motivazioni analiticamente riportate in narrativa e nella allegata CTP;
2) per l'effetto, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 27/4141 (poi 1000/257) e al conto anticipi ad esso accessorio n. 1570 (poi 136770) nonché in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4744928/01/56 e ai conti anticipi ad esso accessori n. 4744928/66/21, n. 4744928/02/57 e n. 6152195435-63, a mezzo CTU tecnico contabile, previamente rettificato il rapporto con n. 4744928/01/56 alla data del 13.06.2007 nella quale il saldo apparente è stato girocontato nel rapporto n. 27/4141 (poi 1000/257) e, di conseguenza, previamente rettificata l'annotazione sul rapporto n. pagina 2 di 27 27/4141 (poi 1000/257) dell'importo girocontato così come previamente rettificato, rideterminare con applicazione del supra dedotto criterio del “saldo zero” per entrambi i prefati rapporti di conto corrente, o, in subordine, senza applicazione di tale criterio, il saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario n. 27/4141 (poi 1000/257) estinto in data 12.09.2017, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
3) per l'ulteriore effetto, condannare in favore dell'attrice la banca convenuta a corrispondere all'attrice la somma determinanda
a seguito dell'istruttoria e come da precedente conclusione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi del vigente art.
1284, 4° comma, c.c., dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di procedere alla rettifica del saldo dei predetti rapporti bancari oggetto di causa alla luce di tutte le contestazioni di cui in narrativa.
Si depositano tutti i documenti indicati in narrativi e di cui a separato indice. Nella ipotesi in cui parte convenuta non depositi la documentazione chiesta già da questa difesa con la sopra trascritta missiva ex art. 119 TUB, sin d'ora si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta:
in relazione al rapporto di conto corrente ordinario originariamente identificato con il n. 27/4141 intrattenuto presso la filiale di Cassino del poi rinumerato da marzo 2003 in 1000/257, il Controparte_2 Parte_2 deposito di tutti gli estratti conto, corredati di scalare e/o di elenco dei movimenti per i seguenti periodi: dall'apertura al
31.12.1994, dal 01.09.1999 al 30.09.1999, dal 01.04.2003 al 30.04.2003;
- in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4744928/01/56 intrattenuto presso la filiale di Cassino della
[...]
poi il deposito di tutti gli estratti conto, corredati di scalare e/o di Controparte_3 Parte_2 elenco dei movimenti per i seguenti periodi: dall'apertura al 31.12.1995, dal 01.04.1996 al 30.04.1996, dal 01.01.1997 al
31.12.1997, dal 01.01.1999 al 31.12.1999, dal 01.01.2000 al 31.12.2000; dal 01.12.2001 al 31.12.2001, dal
01.11.2004 al 30.11.2004;
- in relazione al rapporto di conto corrente ordinario originariamente identificato con il n. 27/4141 intrattenuto presso la filiale di Cassino del poi rinumerato da marzo 2003 in 1000/257, ed al Controparte_2 Parte_2 rapporto accessorio ivi poggiato di conto anticipi effetti s.b.f. originariamente n. 1570, seguito da numerazioni progressive e dal C 2004 rinumerato in rapporto n. 136770 sia per anticipi su portafoglio e sia per anticipi su fatture, il deposito, esclusivamente in originale, del contratto originario e delle successive convenzioni e, comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti
i tassi di interesse e le spese di tenuta conto ed ogni ulteriore onere, del contratto originario di apertura di credito, regolata sul prefato rapporto di conto corrente, delle successive convenzioni e, comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti i tassi di interesse;
- nonché in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4744928/01/56 intrattenuto presso la filiale di Cassino della
poi ed ai rapporti accessori ivi poggiati di conto ordinario per le Controparte_3 Parte_2 movimentazioni di portafoglio effetti n. 4744928/66/21, conto anticipo su ricevute n. 4744928/02/57 e conto anticipo ricevute sbf n. 6152195435-63, il deposito, esclusivamente in originale, del contratto originario e delle successive convenzioni e,
pagina 3 di 27 comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti i tassi di interesse e le spese di tenuta conto ed ogni ulteriore onere, del contratto originario di apertura di credito, regolata sul prefato rapporto di conto corrente, delle successive convenzioni e, comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti i tassi di interesse”.
D) in ogni caso, con piena vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio come di quello del primo grado, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nella ammissione della CTU integrativa come chiesto per ogni motivo e sotto motivo di gravame, nonché nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come sopra trascritto”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
- in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale formulato dalla in totale riforma della sentenza n. 2911 del CP_3
10.6.2021 del Tribunale di Torino, respingere integralmente le domande della in quanto sfornite del necessario Parte_1 supporto probatorio e, conseguentemente, condannare la a restituire a quanto versato in Parte_1 Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA
- respingere siccome infondati i motivi di gravame proposti dall'appellante e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza
n. 2911 del 10.6.2021 del Tribunale di Torino;
- accogliere i motivi d'appello incidentale formulati dalla e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2911 del CP_3
10.6.2021 del Tribunale di Torino, rideterminare l'indebito mantenendo la commissione di disponibilità fondi per il periodo 10.7.2009-5.9.2011 e la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo all'1.1.2014, condannando conseguentemente la a restituire a quanto versato in eccesso in esecuzione della Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, per entrambi i gradi di giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La presente controversia trae origine dai rapporti bancari intercorsi tra la società e Parte_1 [...] relativi a due distinti contratti di conto corrente e ai rapporti accessori collegati, Parte_2 caratterizzati da una complessa evoluzione temporale e da successive incorporazioni bancarie che hanno determinato la configurazione finale del rapporto giuridico oggetto di contenzioso. pagina 4 di 27 Il primo rapporto bancario concerne il contratto di conto corrente originariamente identificato con il numero 27/4141, acceso il 13 giugno 1986 presso la filiale di Cassino del Controparte_2 successivamente rinumerato – secondo la prospettazione attorea, che ne assume la continuità – da marzo
2003 con il numero 1000/257 a seguito delle operazioni di concentrazione bancaria che hanno portato alla costituzione di e, infine, di Il rapporto si è protratto fino al 12 Controparte_5 Parte_2 settembre 2017, data della sua estinzione, configurandosi come il rapporto principale oggetto della presente controversia. A questo conto corrente ordinario risultava accessorio il rapporto di conto anticipi effetti salvo buon fine, originariamente numerato 1570, anch'esso soggetto a successive “rinumerazioni” progressive fino al numero 136770 dal 2004, utilizzato sia per anticipi su portafoglio salvo buon fine sia per anticipi su fatture.
Il secondo rapporto bancario riguarda il contratto di conto corrente numero 4744928/01/56, acceso nel luglio del 1986 presso la filiale di Cassino della anch'essa Controparte_3 successivamente incorporata in poi e infine Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
Questo rapporto si è concluso il 13 giugno 2007, in prossimità delle operazioni di fusione bancaria, dopo che in data 26 marzo 2007 era stato effettuato un movimento di giroconto del saldo creditore di euro
25.000 sul conto corrente numero 1000/257. Al secondo rapporto risultavano accessori diversi conti: il conto ordinario per le movimentazioni di portafoglio effetti numero 4744928/66/21, il conto anticipo su ricevute numero 4744928/02/57 e il conto anticipo ricevute salvo buon fine numero 6152195435-63.
La documentazione contrattuale relativa all'apertura dei rapporti presenta – in particolare per il periodo precedente il 2003 – significative lacune, circostanza che ha assunto rilievo centrale nella controversia. La documentazione disponibile evidenzia lacune per alcuni periodi limitati: parte del mese di maggio 1995, del mese di settembre 1999, dello scalare e del conteggio di liquidazione delle competenze al 30.09.1999 e del mese di aprile 2003 per il primo rapporto (dunque periodi che, per quanto osservato infra, in gran parte irrilevanti ai fini di causa). Dalla visione della documentazione in atti, considerando anche i documenti del primo grado di giudizio, non risultano contratti di apertura di credito formalizzati per iscritto ad eccezione del Contratto Quadro di affidamento del 2 agosto 2013 e del contratto del 10 ottobre 2001. Quest'ultimo documento, relativo al conto corrente numero 27/4141, prevedeva la concessione di una linea di credito di lire 300.000.000 valida sino a revoca, con specifiche condizioni economiche tra cui un tasso debitore nominale pari al prime rate pro tempore vigente per gli utilizzi entro il limite del fido, un tasso maggiorato di tre punti percentuali per utilizzi in supero, una commissione di 1/8 per gli utilizzi eccedenti e la facoltà per la banca di variare le condizioni contrattuali ed economiche.
Prima dell'instaurazione della presente causa, con comunicazione in data 10 maggio 2016, ai Parte_1
pagina 5 di 27 sensi dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario, richiedeva copia della documentazione bancaria relativa ai contratti in questione. La risposta di datata 16 giugno 2016, ha evidenziato Pt_2 Parte_2
l'impossibilità di reperire i contratti di accensione dei due rapporti di conto corrente, circostanza che ha determinato la successiva iniziativa giudiziale della correntista.
Secondo l'analisi peritale preliminare condotta dal consulente tecnico di parte della società Parte_1
(dottor , sarebbero riscontrabili una serie di anomalie nell'andamento dei rapporti bancari che Per_1 hanno costituito il fondamento delle successive domande giudiziali. Le irregolarità lamentate riguardavano l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza della pattuizione richiesta dalla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e il divieto assoluto di anatocismo a partire dal 1 gennaio 2014,
l'addebito di commissioni di massimo scoperto e commissioni sulla messa a disposizione fondi senza specifiche pattuizioni scritte prima del 2 agosto 2013, l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di specifica pattuizione scritta, l'esercizio irregolare dello ius variandi senza rispetto delle condizioni previste dall'articolo 118 del Testo Unico Bancario e l'applicazione illegittima dei giorni di valuta.
La perizia di parte ha inoltre evidenziato la necessità di applicare il criterio del "saldo zero" al primo estratto conto disponibile, in considerazione della mancata produzione da parte della di tutti gli CP_3 estratti conto precedenti il 1995, nonostante la richiesta formulata ex articolo 119 del Testo Unico
Bancario. Secondo i calcoli preliminari effettuati, le irregolarità riscontrate avrebbero determinato un credito a favore della società correntista di euro 1.831.722,49 per il conto numero 1000/257 e di euro
245.759,46 per il conto numero 4744928/01/56.
2. LA SENTENZA APPELLATA
Il Tribunale di Torino, con sentenza numero 2911 del 10 giugno 2021, ha definito la controversia di primo grado accogliendo parzialmente le domande formulate dalla società ma in misura Parte_1 significativamente ridotta rispetto alle pretese avanzate, determinando un esito che ha indotto entrambe le parti a proporre appello.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_2 stabilendo che il termine decennale dovesse essere calcolato a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione dell'11 maggio 2018, con conseguente prescrizione delle pretese relative ai pagamenti anteriori all'11 maggio 2008. Ha altresì respinto la tesi della società circa l'unitarietà dei due rapporti di Parte_1 conto corrente, ritenendo che l'accredito dell'importo di euro 25.000 dal conto numero 4744928/01/56 al conto numero 1000/257 costituisse una mera modalità di pagamento del saldo creditore, senza comportare la prosecuzione sostanziale di un rapporto nell'altro. pagina 6 di 27 Il Tribunale di primo grado ha ritenuto altresì infondata la censura circa la mancata distinzione, da parte del
CTU, degli importi intrafido e extrafido. Inoltre, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l'art. 1194, co.
2, c.c. e la regola del c.d. saldo zero.
In tema di validità formale dei rapporti contrattuali controversi, il Tribunale ha in particolare respinto le contestazioni relative al contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001, ritenendo che la produzione in giudizio di tale contratto dimostrasse l'accettazione della proposta sottoscritta dalla controparte, senza necessità della sottoscrizione della banca sulla copia prodotta, in applicazione dei principi affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 898 del 16 gennaio 2018, n. 1653 del 23 gennaio 2018 e n.
16406 del 21 giugno 2018. Il rinvio al parametro del “prime rate” è stato considerato sufficientemente determinabile, trattandosi di indice esterno e oggettivamente verificabile.
Con riferimento alla questione dell'anatocismo, sono state assunte distinte determinazioni in relazione ai diversi periodi normativi che si sono succeduti. Per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, il Tribunale ha ritenuto necessario espungere l'anatocismo in considerazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo numero 342 del 1999. Per il periodo successivo al 30 giugno 2000, ha verificato il rispetto dei criteri della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, ritenendo sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per le modifiche non peggiorative. Il
Tribunale ha inoltre affrontato la questione del divieto di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014, conseguente alla modifica dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario operata dalla legge numero 147 del
2013, ritenendo la norma immediatamente precettiva anche in assenza della delibera CICR attuativa.
Relativamente alle commissioni, il Tribunale ha mantenuto gli addebiti per commissione di massimo scoperto ritenendola pattuita con lettera del 10 ottobre 2001, ha espunto la commissione per disponibilità fondi fino al 5 settembre 2011 data della sua pattuizione, ha mantenuto le spese trimestrali pattuite con lettera del 10 ottobre 2001 ed ha espunto le spese e commissioni non specificamente pattuite. Tuttavia, in sede di conclusioni, ha ritenuto più corretto utilizzare i calcoli del consulente tecnico d'ufficio nella versione in cui veniva totalmente espunta la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della sua individuazione contrattuale.
Il Tribunale ha respinto le contestazioni relative allo ius variandi e ai giorni di valuta, rilevando la presenza di espressa pattuizione dello ius variandi della banca e delle comunicazioni effettuate delle proposte di modifica, mentre ha considerato del tutto generica la contestazione circa l'errato conteggio dei giorni di valuta.
La consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dottor ha condotto alla Persona_2 pagina 7 di 27 rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, individuando un saldo creditore a favore della società di euro 130.896,02, importo significativamente inferiore rispetto alle pretese iniziali. Il Parte_1
Tribunale ha ritenuto la consulenza motivata in modo logico e coerente, non ravvisando specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti espressi.
La sentenza ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura della metà, in considerazione della reciproca soccombenza, con condanna di al rimborso alla Parte_2 società della restante metà delle spese processuali, liquidate in euro 7.000 oltre spese generali, Parte_1
IVA e contributo previdenziale assistenziale. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state poste definitivamente a carico di entrambe le parti per metà.
3. LE DIFESE DELLE PARTI IN APPELLO E LA SENTENZA PARZIALE
La società ha proposto appello con atto notificato il 10 gennaio 2022, articolando le proprie Parte_1 censure in sei distinti motivi di gravame che investivano sostanzialmente tutti gli aspetti della decisione di primo grado.
I motivi dell'appello principale si articolavano come segue: il primo motivo si sviluppava in due profili distinti, concernenti da un lato l'erroneo rigetto della domanda volta a dichiarare l'unitarietà dei conti correnti affidati, dall'altro l'erroneo riconoscimento della validità del contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001 e delle clausole in esso contenute, con particolare riferimento alla nullità per difetto di forma scritta e all'indeterminatezza del parametro del “prime rate”. Il secondo motivo riguardava l'erronea applicazione dei criteri di prescrizione, con particolare riferimento alla mancata considerazione degli elementi probatori dell'esistenza di affidamenti di fatto e agli errori metodologici nella verifica delle rimesse solutorie. Il terzo motivo censurava l'utilizzo del saldo banca anziché del saldo rettificato per la verifica della prescrizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità contraria all'orientamento seguito dal
Tribunale. Il quarto motivo contestava l'applicazione dell'art. 1194 cod. civ. alle rimesse solutorie. Il quinto motivo riguardava lo ius variandi e i giorni valuta, denunciando la genericità delle contestazioni del
Tribunale. Il sesto motivo denunciava la violazione degli obblighi di rendiconto gravanti sulla banca e la mancata applicazione del criterio del "saldo zero".
si è costituita in data 25 marzo 2022 proponendo appello incidentale articolato in Parte_2 quattro motivi. I motivi dell'appello incidentale proposto da si articolavano in Parte_2 quattro censure: il primo motivo eccepiva il difetto di prova delle domande attoree per l'incompletezza degli estratti conto acquisiti, sostenendo che solo la produzione integrale della documentazione avrebbe consentito la corretta determinazione del credito. Il secondo motivo, formulato in via condizionata, pagina 8 di 27 censurava la considerazione degli affidamenti di fatto operata dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione integrativa. Il terzo motivo contestava l'espunzione della commissione per disponibilità fondi fino al 5 settembre 2011, rivendicando la validità della sua applicazione in forza dello ius variandi. Il quarto motivo lamentava l'erronea espunzione dell'anatocismo per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, sostenendo la necessità della delibera CICR per l'operatività del divieto.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza parziale numero 688 del 12 luglio 2023, ha definito alcuni dei motivi di appello, pronunciandosi secondo la seguente articolazione.
Quanto all'appello principale, la Corte ha respinto il primo motivo nelle parti relative all'unitarietà dei conti correnti (sub A) e alla nullità del contratto di affidamento per difetto di forma scritta (sub B1), confermando la distinzione tra i due rapporti di conto corrente e la validità del contratto del 12 ottobre
2001. Ha respinto il terzo motivo relativo all'utilizzo del saldo banca anziché del saldo rettificato, aderendo al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha respinto il quarto motivo sull'applicazione dell'art. 1194 cod. civ. Ha respinto il sesto motivo sulla violazione degli obblighi di rendiconto e l'applicazione del criterio del "saldo zero". Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo relativo allo ius variandi e ai giorni valuta per genericità delle censure, in applicazione dei principi consolidati secondo cui
"l'appello va dichiarato inammissibile quando non individua in maniera chiara e specifica la parte della motivazione in cui il giudice sarebbe incorso in errore".
Quanto all'appello incidentale, la Corte ha respinto il primo motivo relativo al difetto di prova per incompletezza degli estratti conto, ritenendo che la completezza della documentazione prodotta fosse sufficiente per consentire la ricostruzione dell'andamento dei rapporti.
I motivi non decisi dalla sentenza parziale riguardavano: per l'appello principale, il primo motivo sub B2 relativo alla validità delle clausole del contratto di affidamento concernenti gli interessi debitori e la capitalizzazione degli interessi, e il secondo motivo relativo alla corretta applicazione dei criteri di prescrizione;
per l'appello incidentale, il secondo motivo condizionato sulla considerazione degli affidamenti di fatto, il terzo motivo sull'espunzione della commissione per disponibilità fondi e il quarto motivo sull'anatocismo post 2014.
La sentenza parziale ha rimesso in istruttoria la causa per l'esame dei motivi non ancora decisi, disponendo consulenza tecnica d'ufficio integrativa con quesito specifico relativo al solo conto corrente numero
1000/257. L'ordinanza che ha disposto il primo quesito peritale, in linea con gli esiti della sentenza parziale e i profili contenziosi non coperti da questa, richiedeva la rideterminazione del saldo applicando criteri specifici corrispondenti alle questioni rimaste aperte: la determinazione degli interessi passivi nella misura pagina 9 di 27 dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario per il periodo dal 1 gennaio 2005 al 5 settembre 2011
(corrispondente al primo motivo sub B2 non deciso), l'espunzione della capitalizzazione periodica degli interessi fino alla pattuizione della pari periodicità specificamente approvata per iscritto (corrispondente alle censure sull'anatocismo), il mantenimento della validità della commissione disponibilità fondi
(corrispondente al terzo motivo dell'appello incidentale), la considerazione del conto corrente non affidato per l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori all'11 maggio 2008 (corrispondente al secondo motivo dell'appello principale e al secondo motivo condizionato dell'appello incidentale).
Le questioni rimaste oggetto di controversia dopo la sentenza parziale si concentravano quindi sulla corretta quantificazione del credito eventualmente spettante alla società solo conto corrente Parte_1 numero 1000/257, attraverso l'applicazione dei criteri specificati nel quesito peritale, con particolare riferimento alla determinazione dei tassi di interesse sostitutivi, all'espunzione dell'anatocismo nei periodi non validamente pattuiti, al mantenimento o meno delle commissioni contestate e alla corretta applicazione dei principi sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell'indebito. La sentenza parziale aveva quindi delimitato con precisione l'oggetto del giudizio definitivo, escludendo dal riesame tutte le questioni già decise e concentrando l'attenzione sui soli profili tecnico-contabili necessari per la liquidazione del credito.
4. L'ISTRUTTORIA
A seguito della sentenza parziale della Corte d'Appello, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio integrativa, sempre affidata al dottor con quesito più specifico e circoscritto al solo conto Persona_2 corrente numero 1000/257. Il quesito, come cennato, ha richiesto la rideterminazione del saldo alla chiusura applicando criteri determinati dalla Corte: utilizzo dei tassi sostitutivi ex articolo 117 del Testo
Unico Bancario per il periodo dal 1 gennaio 2005 al 5 settembre 2011, espunzione della capitalizzazione periodica degli interessi fino alla pattuizione della pari periodicità specificamente approvata per iscritto, mantenimento della commissione disponibilità fondi, considerazione del conto corrente non affidato per la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie anteriori all'11 maggio 2008.
Il consulente ha depositato la relazione in data 5 aprile 2024, pervenendo a tre diverse ipotesi di rideterminazione del saldo finale in funzione delle diverse date di prescrizione individuate: euro 61.626,25 per la prescrizione al 31 marzo 2008, euro 72.089,44 per la prescrizione al 31 ottobre 2005, euro 124.084,54 per la prescrizione al 2 dicembre 2001 secondo il criterio del saldo disponibile.
La società ha formulato istanza di integrazione dei quesiti peritali in data 8 novembre 2024, Parte_1 richiedendo l'adozione di una metodologia diversa per l'individuazione delle rimesse solutorie, con riferimento alla data di disponibilità delle operazioni e all'oggetto di ciascuna rimessa. L'istanza è stata pagina 10 di 27 respinta dalla Corte con ordinanza del 19 novembre 2024.
Successivamente, la Corte ha disposto ulteriore integrazione della consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza del 29 ottobre 2024, richiedendo la determinazione del saldo del conto corrente tenendo presente la sentenza della Corte di Cassazione n. 21344 del 30 luglio 2024 sulla decorrenza del divieto di anatocismo, utilizzando il criterio del saldo ricalcolato per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e considerando sia l'ipotesi di conto corrente non affidato che quella di conto corrente affidato.
Il consulente ha depositato la relazione integrativa in data 13 febbraio 2025, confermando sostanzialmente le precedenti risultanze e pervenendo alle medesime tre ipotesi di rideterminazione del saldo finale, evidenziando che l'utilizzo del criterio del saldo ricalcolato non comportava variazioni significative rispetto ai calcoli precedentemente effettuati.
5. LE DIFESE CONCLUSIONALI DELLE PARTI
La società nelle proprie difese conclusionali, ha ribadito tutte le censure formulate nell'atto di Parte_1 appello, insistendo particolarmente sulla rilevanza giuridica del fido di fatto e sulla corretta metodologia per l'individuazione delle rimesse solutorie. L'appellante ha richiamato la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha definitivamente consacrato la rilevanza del fido di fatto.
Secondo la difesa della società la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova Parte_1 dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia anche dopo l'entrata in vigore della forma scritta solenne, trattandosi di nullità di protezione azionabile solo dal cliente. La prova può essere fornita attraverso elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, quali le visure della Centrale Rischi della Banca
d'Italia, gli estratti conto attestanti il reiterato adempimento di ordini di pagamento in assenza di provvista, la stabilità dell'esposizione debitoria e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto.
La società appellante ha inoltre contestato la metodologia adottata dal consulente tecnico d'ufficio per l'individuazione delle rimesse solutorie, definendola erroneamente basata su un criterio "a ghigliottina" che considera pagate con ogni rimessa solutoria tutte le poste illegittime precedenti, anche di svariati anni. Ha sostenuto la necessità di applicare una metodologia più corretta che tenga conto dell'oggetto specifico di ciascuna rimessa solutoria, considerando pagati solo gli addebiti che hanno condotto o incrementato il saldo in extrafido, in applicazione dell'articolo 1194 del codice civile.
Particolare enfasi è stata posta sulle osservazioni del consulente tecnico di parte, dottor Persona_3 che ha evidenziato numerosi errori metodologici nella consulenza d'ufficio. Il consulente di parte ha pagina 11 di 27 contestato l'adozione di un ricalcolo con criterio "sintetico" anziché "analitico", l'ordinamento dei movimenti per data operazione anziché per data valuta, l'omessa scomposizione delle rimesse in quota intrafido ed extrafido, la considerazione come solutorie di rimesse su conto attivo e il totale silenzio alle puntuali osservazioni formulate.
nelle proprie difese conclusionali, ha ribadito la correttezza della decisione di primo Parte_2 grado e della sentenza parziale di appello, contestando tutte le censure formulate dalla controparte. La banca ha sostenuto la correttezza dell'utilizzo del saldo banca per la verifica della prescrizione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 24418 del 2010 sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
La difesa della banca ha evidenziato che la valutazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve essere compiuta sulla base della situazione esistente al momento del versamento, non su scenari ipotetici ricostruiti ex post. Ha sostenuto che il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente fino a quando l'errore non sia riconosciuto o giudizialmente accertato, e che non esistono modalità di utilizzo del conto corrente che non richiedano la cooperazione della banca.
Relativamente alla capitalizzazione degli interessi, ha sostenuto che la delibera CICR Parte_2 necessaria a completare l'iter di riforma dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario è intervenuta solo in data 3 agosto 2016 con efficacia dal 1° ottobre 2016, per cui la capitalizzazione trimestrale doveva essere mantenuta fino a tale data. Ha inoltre rivendicato la validità della commissione di massimo scoperto, ritenendola pattuita per iscritto nel contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001.
Il consulente tecnico di parte della banca ha confermato la correttezza della metodologia adottata dal consulente d'ufficio, sostenendo l'utilizzo del saldo banca per la verifica della prescrizione e contestando le osservazioni formulate dalla controparte. Ha evidenziato che la terza ipotesi elaborata secondo il criterio del saldo disponibile non era stata espressamente richiesta dal quesito e che la Corte aveva rigettato l'istanza di integrazione formulata dalla società Parte_1
6. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce della sentenza parziale giova preliminarmente individuare i profili coperti da giudicato interno e le questioni ancora aperte alla decisione della Corte nella sentenza definitiva.
Risultano definitivamente decisi e coperti da giudicato interno i seguenti aspetti: la distinzione e autonomia dei due rapporti di conto corrente, con il rigetto della tesi dell'unitarietà sostenuta dalla società Pt_1
la validità del contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001, con il rigetto delle eccezioni di
[...] pagina 12 di 27 nullità per difetto di forma scritta;
la sufficiente determinatezza del parametro del prime rate per la determinazione del tasso debitore;
l'utilizzo del criterio del saldo banca anziché del saldo rettificato per la verifica della prescrizione;
l'applicabilità dell'articolo 1194 del codice civile alle rimesse solutorie;
la validità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca;
la genericità delle contestazioni relative ai giorni di valuta;
il rigetto della domanda di applicazione del criterio del "saldo zero".
Costituiscono fatti non contestati o pacifici: l'esistenza dei due rapporti di conto corrente e dei rapporti accessori nelle modalità e nei periodi indicati;
l'estinzione del conto corrente numero 4744928/01/56 in data 13 giugno 2007 e del conto corrente numero 1000/257 in data 12 settembre 2017; l'assenza dei contratti di accensione dei conti correnti e la presenza del solo contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001; l'esistenza di lacune documentali negli estratti conto per alcuni periodi limitati;
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di varie commissioni nel corso dei rapporti.
Le questioni ancora aperte alla decisione della Corte nella sentenza definitiva riguardano: la determinazione del quantum del credito spettante alla società limitatamente al conto corrente numero Parte_1
1000/257sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integrativa;
la scelta tra le diverse ipotesi di calcolo elaborate dal consulente in funzione delle diverse metodologie e date di prescrizione;
la valutazione delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte;
l'eventuale necessità di ulteriori accertamenti istruttori.
7. MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1 Sulla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sulle critiche mosse dal consulente di parte
La prima questione che si pone all'esame della Corte attiene alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, nonché alla fondatezza delle critiche mosse dalle parti alle metodologie adottate dal consulente.
La società nelle proprie difese conclusionali, si è richiamata integralmente alle osservazioni Parte_1 critiche formulate dal proprio consulente tecnico di parte, dottor definendo la Persona_3 consulenza tecnica d'ufficio "integralmente nulla ed inutilizzabile" e manifestando "sconforto" per la presunta incompetenza metodologica del consulente d'ufficio, tanto da richiedere espressamente la sostituzione dello stesso con "altro perito dotato di maggiore esperienza o capacità tecnica nell'affrontare la materia bancaria".
Le vaste ed aspre censure mosse all'operato peritale non meritano accoglimento, dal momento che, per pagina 13 di 27 quanto soggettivamente “sconfortanti” nel merito, in relazione alle aspettative della parte, non lo sono affatto nel metodo seguito e nei criteri adottati.
In linea generale, va premesso che costituisce principio consolidato che il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle risultanze peritali, potendo aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ovvero discostarsi dalle stesse, purché fornisca adeguata motivazione del proprio convincimento. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello" (Cass. Civ. Sez. I ord. 26 dicembre 2024, n.
34451).
Come precisato dalla Cassazione, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (vedi Cass. sez. I, 16 novembre
2022 n. 33742; Cass. sez. VI, ord. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266; Cass., sez.
L. 6 novembre 2015, n. 22713; Cass., sez. I, 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638).
Le plurime osservazioni del consulente tecnico di parte appellante non evidenziano vizi metodologici tali da inficiare l'attendibilità delle risultanze peritali. Il consulente d'ufficio ha operato nel rispetto dei quesiti formulati dalla Corte, applicando metodologie tecnicamente corrette e fornendo risposte motivate alle osservazioni delle parti. Le scelte metodologiche adottate appaiono coerenti con la documentazione disponibile e con i principi giurisprudenziali consolidati in materia di rapporti bancari.
La richiesta di sostituzione del consulente d'ufficio formulata dalla società appare pertanto Parte_1 inaccoglibile, non emergendo elementi che possano far dubitare della competenza tecnica e dell'imparzialità del consulente nominato. Come precisato dalla Cassazione, "rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, nonché di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliario del giudice", ma tale potere deve essere esercitato solo in presenza di specifiche e fondate ragioni tecniche (Cass. sez. I ord. 26 dicembre 2024, n. 34451; Cass., 24 gennaio 2019, n. 2103).
pagina 14 di 27 Nel caso di specie, la Corte ha già disposto due integrazioni della consulenza tecnica d'ufficio, consentendo al consulente di approfondire le questioni controverse e di fornire risposte articolate ai quesiti posti. Le risultanze finali della consulenza integrativa appaiono metodologicamente corrette, ed adeguatamente motivate in base al quesito commesso, non emergendo ragioni che possano giustificare ulteriori approfondimenti istruttori o la sostituzione del consulente.
Da ultimo, il consulente di parte ha lamentato il "totale silenzio del CTU alle puntuali osservazioni" formulate.
Tale contestazione non appare fondata. Il consulente d'ufficio ha fornito risposte articolate alle osservazioni delle parti nelle relazioni integrative, come emerge dalla lettura degli elaborati depositati. Come già ricordato, la giurisprudenza ha precisato che quando “il consulente tecnico abbia tenuto conto, nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (in termini Cass., sez. VI, ord. 20 marzo 2015, n. 5672).
7.2 Sul criterio di individuazione delle rimesse solutorie
Il consulente di parte ha denunciato l'adozione di un asserito criterio "a ghigliottina" che considererebbe pagate con ogni rimessa solutoria tutte le poste illegittime precedenti, anche di svariati anni. Tale contestazione non coglie nel segno.
Come ha chiarito la giurisprudenza, mutando il proprio orientamento, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo rettificato, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale (tra le molte: Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2023,
n. 7721; Cass., sez. I, ord. 13 novembre 2024, n. 29374). Non sarebbe quindi corretto individuare le rimesse solutorie sulla base del saldo apparente, frutto dell'addebito di poste illegittime, dovendo invece fare riferimento al saldo ricalcolato tempo per tempo dopo l'espunzione di dette poste.
Il consulente d'ufficio ha infatti specificato di aver "determinato la natura di ogni singola rimessa e, ove la stessa non sia stata interamente ripristinatoria, l'ammontare solutorio della medesima", procedendo quindi ad un'analisi puntuale e non indiscriminata. La metodologia adottata appare coerente con i principi consolidati secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un pagina 15 di 27 conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato (Cass., SS. UU., sent. 2 dicembre 2010, n. 24418).
Dunque, il consulente d'ufficio ha dichiarato di aver proceduto all'analisi della natura di ogni singola rimessa, "individuando, ove la stessa non fosse interamente ripristinatoria, l'ammontare solutorio della medesima", adottando una metodologia coerente con i vincoli del quesito peritale che limita espressamente l'analisi alle sole "aperture di credito stipulate per iscritto".
La distinzione tra componente ripristinatoria (intrafido) e solutoria (extrafido) delle rimesse miste assume rilevanza principalmente quando si considerano i fidi di fatto, che tuttavia risultano esclusi dal perimetro del quesito peritale. Nel caso specifico, l'unico affidamento formalizzato per iscritto decorre dal 10 ottobre
2001 per l'importo di euro 154.937,07, circostanza che limita significativamente l'area di rilevanza della distinzione metodologica prospettata dal consulente di parte.
Sebbene la sentenza parziale avesse statuito l'utilizzo del criterio del saldo banca, creando giudicato interno su tale aspetto, l'ordinanza del 29 ottobre 2024 ha esteso il quesito richiedendo espressamente l'utilizzo del
"criterio del saldo ricalcolato", in conformità al nuovo indirizzo della Cassazione n. 29374/2024 che ha chiarito la necessità di individuare le rimesse solutorie "solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito".
Il CTU, nondimeno, effettuato il nuovo computo sulla base della disposta integrazione istruttoria, ha dato comunque atto della sostanziale invarianza dei risultati tra i due criteri, confermando le medesime tre ipotesi di rideterminazione del saldo finale indipendentemente dalla metodologia utilizzata. L'appellante non ha formulato contestazioni specifiche sui risultati numerici conseguiti, limitandosi a reiterare critiche metodologiche generali senza dimostrare quale impatto concreto avrebbe una diversa metodologia sui risultati finali, anche in considerazione dei vincoli del quesito peritale che escludono dall'analisi i supposti fidi di fatto.
Se ne ricava che l'applicazione del saldo rettificato, secondo il mutato indirizzo di legittimità, non sposta in concreto i risultati numerici del computo;
natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, alla luce dell'incarico conferito al CTU, andava riguardata esclusivamente sulla base dell'apertura di credito scritta e formalizzata, non sulla base di situazioni “di fatto” e diverso regime d'interesse su tali basi inferito e, nei limiti dell'incarico così affidato il CTU ha affermato di avere operato il computo con criterio sostanzialmente proporzionale, ovvero “individuando, ove la stessa [rimessa] non fosse interamente ripristinatoria,
l'ammontare solutorio della medesima”. Ne segue che, ove anche il criterio di computo corretto sia quello rigidamente proporzionale e non quello della prevalente natura della rimessa, la parte non si confronta nel pagina 16 di 27 merito con la CTU, offrendo un calcolo alternativo, tale da far emergere il presupposto errore di computo e, per così dire, se e quali siano state le (rimesse) “vittima” della “ghigliottina” di cui si duole. Gli esiti della
CTU vanno dunque in parte qua confermati.
7.3 Sull'utilizzo del criterio "sintetico" anziché "analitico" e sull'onere della prova.
Il consulente di parte ha criticato l'adozione di un ricalcolo con criterio "sintetico" anziché "analitico", definendo "inammissibile che una rideterminazione del saldo di un conto corrente venga svolta ricorrendo a criteri di ricalcolo definiti sintetici".
Tale critica appare eccessiva e non tiene conto delle specificità del caso concreto. Il consulente d'ufficio ha motivato le proprie scelte metodologiche in relazione alla documentazione disponibile e alle lacune presenti negli estratti conto. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento istruttorio ausiliario del giudice, può essere ammessa per ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza ma nel loro andamento, purché vi sia documentazione idonea a consentire una ricostruzione attendibile"
(Cass. civ., sez. I, ord. 4 aprile 2025, n. 8914).
È infatti contraddittorio che la società lamenti l'utilizzo di metodologie sintetiche quando è Parte_1 stata proprio la stessa parte a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito senza disporre della documentazione completa necessaria per un'analisi analitica. La giurisprudenza ha precisato che "il correntista che agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute dalla banca ha l'onere di fornire la prova della propria pretesa restitutoria mediante la produzione dell'integralità degli estratti conto periodici" (Cass. Civ. Sez. I, ord. 28 marzo 2025, n. 8175).
Inoltre, la critica non tiene conto dell'evoluzione normativa in materia di conservazione della documentazione bancaria. Come stabilito dall'articolo 119, co. 4, TUB, la banca è tenuta a conservare la documentazione inerente alle singole operazioni solo per gli ultimi dieci anni, principio confermato dalla giurisprudenza secondo cui "il diritto del cliente di ottenere, ex articolo 119, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato nei confronti della banca inadempiente attraverso un'istanza di esibizione ex articolo 210 del codice di procedura civile nel corso di un giudizio, ma tale ordine non può che essere esteso e circoscritto solo e soltanto alla documentazione infradecennale" (Cass.
Civ., sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17151).
La società ha invece preteso di ottenere estratti conto risalenti agli anni '80, ben oltre il limite Parte_1 decennale di conservazione, nonostante la sentenza parziale avesse già escluso la continuità del rapporto a partire dal conto del 1986.
pagina 17 di 27 Orbene, premesso che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 33009; conforme anche Corte appello Bari sez. II, 25 settembre 2023, n. 1374 ed altre) e che “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sez.
II, 27 novembre 2018, n. 30713; cfr. con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948), ne segue che è il correntista, oltre a dover produrre documentazione contrattuale completa, è tenuto anche a farsi carico “della produzione dell'intera serie degli estratti conto” (Cass., sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201; Cass., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass., sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass., sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass., sez. I, 27 dicembre 2022,
n. 37800).
Il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore (operante nelle azioni di ripetizione di indebito svolte dal correntista, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi) trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente da (asserite) nullità di singole clausole contrattuali, poiché chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501).
Detto onere non può assumersi invertito – in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova - neppure in caso di inottemperanza ante causam della banca agli obblighi ex art. 119 TUB, dai quali il giudice può solo trarre elementi di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. La violazione dell'articolo 119 del TUB, infatti, non agisce sul riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., ma legittima al più il correntista ad avvalersi in giudizio dell'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c.
– fermo che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” e che “in tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, pagina 18 di 27 d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate” (cfr. principi entrambi enunciati da Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641). Resta fermo, infine, che l'obbligo della banca di conservare la documentazione bancaria è limitato al decennio (cfr. art. 2220 c.c. e 119 co. 4
TUB) e che secondo la prevalente giurisprudenza - sebbene detto termine non riguardi direttamente la documentazione contrattuale - non può essere imposto alla banca un obbligo di conservazione sine die neppure del contratto in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c. (cfr. Cass., sez. I, ord. 11 maggio 2022, n.
15033).
Il consulente d'ufficio ha quindi correttamente adottato metodologie compatibili con la documentazione effettivamente disponibile e con i limiti normativi di conservazione, non potendo essere censurato per aver utilizzato, per così dire, de praesumpto, criteri sintetici quando la parte istante non aveva fornito gli elementi necessari per un'analisi analitica completa. È noto, peraltro che l'utilizzo di criteri sintetici è legittimo quando la parte istante non abbia fornito gli elementi necessari per un'analisi analitica completa
(recentemente, App. Torino, sez. I, 30 giugno 2025, n. 570, Cass., sez. I. ord. 18 aprile 2023, n. 10293,
Cass., sez. I, ord. 25 luglio 2023, n. 22290) e, di là di ciò, le contestazioni metodologiche del consulente di parte, di là della loro recepibilità sul piano teorico ed accademico, non si sono misurate in concreto con i risultati della CTU, fornendo alcuna dimostrazione specifica e quantitativa di come una diversa metodologia avrebbe alterato i risultati finali, limitandosi a critiche di principio prive di riscontro numerico.
Ferma restando, faut de mieux, la legittimità dell'accertamento c.d. sintetico in caso di documentazione parziale, la parte non può limitarsi ad una contestazione metodologica a priori, dovendo specificamente quali errori di calcolo (materiali o metodologici) siano stati eventualmente commessi dal CTU;
l'alternativa all'adozione del metodo sintetico o, in altri termini, di una ricostruzione del conto che attraverso opportune assunzioni integri le eventuali carenze documentali, sarebbe meramente il rigetto in limine della pretesa restitutoria, perché non corredata di prova documentale sufficiente ed idonea. Va infine osservato che, caduto il giudicato interno sulla pretesa continuità dei rapporti sin dal 1986 ed ancorati gli accertamenti peritali a partire dal nuovo conto del 2003, per tale periodo, sino all'estinzione nel 2017, non vi sono significativi vuoti documentali relativi agli estratti conto, sicché le assunzioni operate dal CTU si fondano su un corredo documentale pienamente adeguato alla ricostruzione del rapporto, con la conseguenza che le assunzioni operate in sede peritale possono essere contestate partitamente nel merito, non a priori nel metodo.
7.4 Sulla rilevanza del fido di fatto pagina 19 di 27 La società ha insistito sulla rilevanza giuridica del cosiddetto "fido di fatto", invocando quella Parte_1 giurisprudenza di legittimità che assume la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti bancari anche in assenza di contratti scritti, attraverso elementi sintomatici e presuntivi.
Secondo la teorica della nullità relativa di e di protezione che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di avallare, che, il vizio formale derivante dalla mancanza del contratto scritto non sarebbe dunque rilevabile d'ufficio, in quanto, appunto, “nullità di protezione” nell'interesse del contraente più debole, unico soggetto – dunque – legittimato a proporre l'azione di nullità, è consentito, cui sarebbe per l'effetto consentito di fornire la prova dell'affidamento anche attraverso “mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cfr. Cass., sez. I, ord. 24 gennaio 2024, n. 2338; Cass., sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n. 5387).
Al riguardo va solamente osservato che se la possibilità di ricorrere a elementi presuntivi per la prova dell'affidamento era ovviamente ammessa nel regime previgente all'entrata in vigore della L. n. 154 del
1992, detta possibilità permane, da un lato, per i contratti stipulati anteriormente alla L. n. 154 del 1992 e al d.lgs. n. 385 del 1993; dall'altro, anche successivamente, nei casi in cui la nullità per vizio di forma non sia eccepita dal correntista o dai suoi aventi causa, ai sensi dell'art. 127, co. 2, TUB (Cfr. Cass, sez. I, ord. 14 dicembre 2023, n. 34997; Cass., sez. I, ord. 13 giugno 2024, n. 16445), in ragione del carattere relativo e “di protezione” di tale nullità formale, secondo la ricordata teorica affermata in sede di legittimità; resta peraltro inteso che la prova di tale affidamento di fatto, rectius diversamente provato, dev'essere rigorosa, non essendo certo sufficiente “la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto” (Cass., sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11016).
In sintesi, la banca che eccepisce la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass., sez. I, ord. 16 ottobre 2024, n. 26897).
In tale traiettoria, sono usualmente individuati quali specifici indici sintomatici per la prova del fido di fatto la presenza di tassi differenziati (id est con applicazione di quelli di fido anche al cospetto di uno scoperto o pagina 20 di 27 di andamento passivo del conto extrafido, oltre i limiti del fido formalizzato), la pattuizione o applicazione de facto di commissioni di disponibilità fondi, anche in assenza di fido o computata in relazione a somme ulteriori rispetto a quelle convenute e/o “tirate” in base all'impiego delle linee di credito formalizzate, le risultanze della Centrale Rischi ove la Banca dia conto o sottenda l'esistenza di un accordo di fido (o di maggior fido), in luogo di sofferenza da scoperto;
la stabilità della posizione.
Nel caso di specie, l'esame della documentazione prodotta dalla società non consente di Parte_1 ritenere raggiunta tale soglia probatoria. In particolare:
Quanto alle risultanze della Centrale Rischi: L'allegato 10 (Prospetto analitico Banca d'Italia) si riferisce alla sola data contabile del gennaio 1995, quindi a un periodo antecedente di oltre otto anni rispetto alla rinumerazione del conto corrente avvenuta nel marzo 2003 e di oltre sei anni rispetto al primo contratto di affidamento formalizzato del 10 ottobre 2001. Tale documentazione, oltre ad essere cronologicamente distante dal periodo principalmente controverso, non fornisce elementi continuativi che dimostrino il mantenimento di un affidamento per l'intero arco temporale rilevante. Caduto il giudicato interno sulla pretesa continuità dei rapporti sin dal 1986 ed ancorata l'indagine al periodo 2003-2017 (estinzione del conto), la remota segnalazione prodotta è completamente irrilevante.
Quanto ai tassi differenziati: Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge che il consulente aveva rilevato "indicazioni sui tassi di interesse da applicare al conto corrente sino ad una certa cifra di saldo debitore e sui tassi da applicare in caso di superamento", individuando ipotetici limiti di affidamento di "lire 1.000.000.000 dal gennaio 1995 al giugno 1996; lire 280.000.000 dal luglio 1996 al settembre 1996; lire 300.000.000 dall'ottobre 1996 al dicembre 2001". Anche in tal caso, stante la superiore premessa derivante dalla sentenza parziale, il dato non assume alcun rilievo concreto.
Quanto alla stabilità dell'esposizione: L'andamento del conto corrente, pur caratterizzato da sconfinamenti tollerati dalla banca, non presenta quella "stabilità dell'esposizione debitoria" che la giurisprudenza considera elemento decisivo per la prova del fido di fatto. Al contrario, le stesse variazioni degli ipotetici limiti di affidamento individuate dal consulente tecnico d'ufficio (da un miliardo di lire a 280 milioni, poi a
300 milioni) depongono per oscillazioni significative che mal si conciliano con l'esistenza di accordi di affidamento stabili e definiti;
la loro formulazione in lire dà peraltro conto del periodo cui si riferiscono, extravagante rispetto a quello necessariamente oggetto d'indagine.
Quanto alle commissioni applicate: L'applicazione della commissione di massimo scoperto, pur potenzialmente sintomatica, non assume valore univoco nel caso di specie, posto che tale commissione ha trovato applicazione nella pratica bancaria non soltanto per compensare l'impegno della di tenere a CP_3
pagina 21 di 27 disposizione somme nell'ambito di un'apertura di credito, ma anche per garantire un ulteriore corrispettivo a fronte del concreto utilizzo di denaro, comunque avvenuto, da parte del cliente.
Ne segue che, anche in questo caso, di là dell'affermazione di principio – sostenuta dal richiamo al corposo orientamento di legittimità cui s'è fatto cenno – della pretesa del computo del prescritto sulla base della natura sostanzialmente solutoria delle rimesse e, dunque, al netto degli affidamenti concretamente operanti, anche se non formalizzati, nonché della conseguente censura metodologica in limine alla CTU, la parte e il suo consulente non hanno fornito una ricostruzione analitica e documentata che dimostri con precisione i limiti e la durata degli asseriti affidamenti per il periodo successivo al 2001, che costituisce il nucleo principale della controversia. Come già ricordato, la prova dell'affidamento di fatto, rectius diversamente provato, deve essere fornita in modo rigoroso (Cass., sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11016), requisito che, tuttavia, non risulta soddisfatto alla luce degli elementi, non adeguatamente specificati, nelle osservazioni del consulente di parte.
L'incarico conferito al CTU con specifica limitazione ai fidi formalizzati, già sconta tale, insuperata latenza istruttoria della parte onerata, quanto meno e sicuramente con riguardo al periodo oggetto di accertamento.
La Corte rileva, infine, che il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente considerato sia l'ipotesi di conto corrente affidato che quella di conto corrente non affidato, pervenendo alle medesime conclusioni in termini di prescrizione;
ha ritenuto, in tutti i casi, “prescritto il diritto alla ripetizione dei ridetti addebiti”. Tale circostanza conferma che, anche ove si fosse ritenuta provata l'esistenza di affidamenti di fatto, ciò non avrebbe inciso sul quantum finale del credito spettante alla correntista, rendendo la questione sostanzialmente priva di rilevanza decisoria.
7.5 Sulla prescrizione
Il consulente di parte ha contestato "in toto" le modalità di verifica adottate dal consulente d'ufficio, sostenendo che sarebbe "incongruo, rispetto alla finalità di stabilire se un'operazione abbia determinato uno sconfinamento dell'affidamento, prendere a base di tale verifica la data contabile dell'operazione e non la data della disponibilità degli importi via via annotati".
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente adempiuto al quesito peritale, che espressamente disponeva di "mantenere fermi gli altri criteri applicati in primo grado". Sul punto, riportandosi alla lettera del quesito, sulla prescrizione, che individuava il metodo, laddove disponeva: “d. eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie anteriori all'11.05.2008: consideri il conto corrente non affidato in difetto di aperture di credito stipulate per iscritto e consideri ripristinatorie le rimesse effettuate su conto con saldo positivo. Mantenga fermi gli altri criteri applicati in primo
pagina 22 di 27 grado”.
Tale indicazione vincolava il perito all'utilizzo della metodologia già consolidata nel giudizio di primo grado, senza possibilità di introdurre varianti metodologiche non espressamente richieste dal Collegio.
Il consulente d'ufficio ha motivato le proprie scelte metodologiche in relazione alla necessità di garantire coerenza con i criteri già applicati in primo grado, come espressamente richiesto dal quesito peritale, e tale approccio - sotto un profilo squisitamente processuale – risulta immune da censure ed, anzi, sostanzialmente vincolato.
La contestazione formulata dal consulente di parte, dunque, inerisce al più il quesito, non l'operato del
CTU e, tramite il quesito, la sentenza parziale. Di là di ciò, come per i precedenti profili, essa si palesa come sostanzialmente esplorativa e, al postutto, defatigatoria. Pur prospettando in astratto la possibilità che l'adozione della data di disponibilità anziché di quella contabile possa condurre a "risultati in parte diversi", il consulente non ha fornito alcun calcolo alternativo che dimostri concretamente l'impatto di tale diversa metodologia sui risultati finali. Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive che devono essere supportate da specifiche indicazioni degli errori lamentati. Nel caso di specie, di là del vincolo imposto al CTU dal quesito e dal giudicato interno implicito, il consulente di parte si è anche in questo caso limitato ad un astratto “discorso sul metodo”, senza fornire neppure a titolo esemplificativo un conteggio che dimostrasse la fondatezza delle proprie critiche.
Tale critica di ordine metodologico non appare decisiva ai fini dell'esito della consulenza.
7.6 Sulla capitalizzazione degli interessi, il divieto di anatocismo e le Commissioni Disponibilità
Fondi
Una questione rilevante riguarda l'applicazione del divieto di anatocismo e i diversi periodi normativi che si sono succeduti nella disciplina della capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari.
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui "le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. Civ. Sez. I ord. 21 maggio 2025, n. 13669; Cass., sez. I, 19 maggio
2020, n. 9140; Cass., sez. I, ord. 23 dicembre 2020, n. 29420).
Per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che "l'art. 120, comma 2, pagina 23 di 27 t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera prevista da tale norma" (Cass., sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344).
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente applicato tali principi, espungendo la capitalizzazione degli interessi per i periodi in cui non risultava validamente pattuita e mantenendola solo quando espressamente concordata tra le parti con le modalità previste dalla normativa vigente.
Da ultimo, in merito alle Commissioni per Disponibilità fondi, rivendica la validità Parte_2 della sua applicazione, fino al 5 settembre 2011, in forza dello ius variandi.
Tale motivo è meritevole di accoglimento. Sul punto si rinvia alla lettera c) del quesito posto al consulente tecnico d'ufficio, laddove recita: “ritenga valida l'applicazione della commissione disponibilità fondi”. Nel caso di specie, in data 11 maggio 2009, la ha comunicato al cliente due proposte di modifica unilaterale del CP_3 contratto. debitamente informata della facoltà di recedere entro 60 giorni dal ricevimento Parte_1 della proposta di modifica, non ha esercitato tale diritto. Ne consegue che, deve essere riconosciuta la validità della Commissione per Disponibilità Fondi per il periodo compreso tra il 10 luglio 2009 e il 5 settembre 2011.
7.7 Sulla quantificazione del credito spettante alla correntista
Alla luce delle considerazioni che precedono e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integrativa, la Corte deve procedere alla quantificazione definitiva del credito spettante alla società Parte_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha elaborato tre diverse ipotesi di calcolo in funzione delle diverse metodologie e date di prescrizione individuate: euro 61.626,25 per la prescrizione al 31 marzo 2008 con saldi non raccordati, euro 72.089,44 per la prescrizione al 31 ottobre 2005 con saldi raccordati, euro
124.084,54 per la prescrizione al 2 dicembre 2001 secondo il criterio del saldo disponibile.
La metodologia più corretta appare quella che fa riferimento ai saldi raccordati, in quanto consente di superare le lacune documentali presenti negli estratti conto attraverso un raccordo matematico tra i saldi finali e iniziali dei periodi non documentati. Tale approccio è coerente con i principi giurisprudenziali che consentono la ricostruzione dell'andamento del rapporto anche in presenza di lacune documentali limitate.
Pertanto, il credito spettante alla società deve essere quantificato in euro 72.089,44, Parte_1 corrispondente alla seconda ipotesi elaborata dal consulente tecnico d'ufficio, maggiormente aderente ai principi giurisprudenziali consolidati e alle specificità del caso concreto. pagina 24 di 27 Per quanto concerne la decorrenza degli interessi sulla domanda dovuta a titolo di restituzione dell'indebito, trova applicazione la disciplina dell'art. 2033 del codice civile. La giurisprudenza ha precisato che “se il percettore delle somme indebitamente pagate è in buona fede, il medesimo è tenuto alla corresponsione degli interessi dal giorno della domanda, e non da quello del pagamento” (Cfr. Cass., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7974).
Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'accipiens al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno della domanda se in buona fede (Cass., sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2993). Come ha precisato, più volte, la Cassazione, “la buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento” (Cass. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11259; Cass., sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21113; Cass., 7 maggio 2007, n. 10297).
Nel caso di specie, non emergono elementi che possano far presumere la mala fede di Parte_2 nell'applicazione delle clausole contrattuali successivamente dichiarate illegittime, trattandosi di
[...] prassi diffuse nel settore bancario e di questioni interpretative complesse oggetto di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi. Le irregolarità accertate derivano dall'evoluzione della normativa e della giurisprudenza piuttosto che da comportamenti dolosi dell'istituto di credito.
Pertanto, gli interessi sulla somma di euro 72.089,44 decorrono dalla data di citazione (11 maggio 2018) e non dalle singole date degli indebiti pagamenti, in applicazione del secondo comma dell'articolo 2033 cod. civ.
7.8 Esito della lite
L'esame complessivo della controversia evidenzia un esito caratterizzato da un formale accoglimento delle proprie domande principali, sebbene con un risultato quantitativamente marginale rispetto alle pretese iniziali (che lambivano i due milioni di euro di pretese restitutorie).
La sentenza definitiva comporta una riforma parziale della decisione di primo grado in senso ulteriormente sfavorevole alla società appellante. Mentre il Tribunale aveva condannato al Parte_2 pagamento di euro 130.896,02, la presente pronuncia riduce l'importo a euro 72.089,44, pari a circa il 3,6% delle pretese originarie di oltre due milioni di euro.
Quanto ai motivi rimasti in discussione dopo la sentenza parziale, l'esito è stato il seguente: il primo motivo sub B2 dell'appello principale (validità delle clausole del contratto di affidamento) è stato respinto, confermandosi la validità delle pattuizioni;
il secondo motivo dell'appello principale (criteri di prescrizione)
è stato respinto, non incidendo le diverse metodologie sul quantum finale;
il secondo motivo condizionato pagina 25 di 27 dell'appello incidentale (affidamenti di fatto) è risultato assorbito;
il terzo motivo dell'appello incidentale
(commissione disponibilità fondi) è stato accolto, confermandosene la validità; il quarto motivo dell'appello incidentale (anatocismo post 2014) è stato parzialmente accolto, applicandosi il divieto solo dal 1° dicembre 2014.
L'esito specifico del presente grado conduce, in concreto, al successo prevalente, seppur parziale, dell'appello incidentale rispetto a quello principale, con che ha ottenuto la conferma Parte_2 della validità delle principali clausole contestate e una significativa riduzione dell'esborso rispetto al primo grado.
7.9 Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata alla luce dell'esito complessivo della controversia, che non può prescindere dalla macroscopica sproporzione tra le pretese iniziali e il risultato conseguito dalla società essenzialmente riconducibile, di là delle radicali contestazioni Parte_1 metodologiche sui calcoli peritali resi dopo la rimessione in istruttoria, all'esclusione della continuità dei rapporti controversi sin dal 1986, poiché è essenzialmente con riguardo al periodo anteriore al 2003 che assumono rilievo le questioni relative ai supposti fidi di fatto, le alternative opzioni di calcolo derivanti dalle lacune documentali, i pretesi effetti restitutori conseguenti alla lunga collana di nullità parziali lamentate dalla correntista in ipotesi non prescritti (o prescritti in misura grandemente ridotta) grazie alla “copertura” ripristinatoria ex ipothesi assicurata dagli affidamenti “di fatto” grandemente superiori a quelli formalizzati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass., sez. II, 10 luglio 2024, n. 18929; Cass., sez. II, ord. 25 ottobre 2023, n. 29608; Cass., sez. II, 3 aprile 2023, n. 9150; Cass., sez. II, ord. 16 marzo 2023, n. 7666).
Ne segue che l'ulteriore riduzione del credito restitutorio conseguente all'istruttoria condotta nel presente grado, essenzialmente derivante dall'applicazione dei principi giurisprudenziali medio tempore parzialmente mutati e del maggior corredo documentale non conduce peraltro ad un esito della lite sostanzialmente diverso da quello del primo grado, avuto riguardo complessivamente alla parziale, residua fondatezza nell'an della pretesa e pertanto, in punto spese, ben può essere tenuta ferma, anche con riferimento al presente grado, la statuizione in punto spese del giudice di prime cure, con conseguente compensazione pagina 26 di 27 nella misura di ½ delle spese anche dell'appello e condanna alla dell'altra metà, determinata però CP_3 sulla base del decisum. Le spese di CTU anche del presente grado vanno parimenti poste a carico in misura paritaria del 50% ciascuno all'appellante e all'appellata (e appellante incidentale)
La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri medi del D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, corrispondente al valore della controversia determinato secondo il criterio del decisum (euro 72.089,44), in applicazione del principio consolidato secondo cui il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali deve essere determinato con riferimento all'importo effettivamente riconosciuto con la sentenza definitiva, dunque € 14000 (arrotondato per difetto rispetto al medio complessivo delle quattro fasi), di cui metà compensata e metà a carico di parte appellata e appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, dato atto di quanto già statuito con la sentenza parziale n. 688/2023 pubblicata il 12 luglio 2023, e definitivamente pronunciando sull'appello e sull'appello incidentale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino
n. 2911 del 10 giugno 2021, così provvede:
- condanna a pagare alla società la somma di euro 72.089,44 Parte_2 Parte_1
(settantaduemilaottantanove/44), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in luogo della somma di euro 130.896,02 di cui alla sentenza di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza appellata;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura del 50%;
- condanna parte appellata e appellante incidentale alla rifusione in favore dell'appellante principale del residuo 50%, liquidato in € 7000,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge.
- pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, spese e competenze delle CTU del presente grado, liquidate come da decreti in atti.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, in camera di consiglio nella data 11 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dr.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dr. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 70/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DARIO NARDONE (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara alla Via Alento n. C.F._1
127, giuste procure speciali allegate all'atto introduttivo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
Contro
(C.F.: ; P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
MASSIMILIANO BIANCHI (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il loro C.F._2 studio sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71, in forza delle procura speciale del 24.7.2018 allegata al fascicolo di primo grado
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n. 2911/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito
d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n. R.G. n. 1414/2010 avanti il Tribunale di Torino,
A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
pagina 1 di 27 B) annullare e/o riformare la sentenza n. 2911/2021 pubblicata il 10/06/2021, RG n. 11662/2018, emessa dal
Tribunale di Torino in data 08/06/2021 nella persona del Dott.ssa Silvia Vitro';
C) in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti in via rescindente e in via rescissoria nel presente atto, per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado nella citazione introduttiva che qui per comodità dell'Ecc.ma
Corte adita, si trascrivono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
NEL MERITO
1) in favore di parte attrice ed ai danni della ditta , p.i. , corrente in Torino Parte_2 P.IVA_2 alla Piazza San Carlo n° 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario originariamente identificato con il n. 27/4141 intrattenuto presso la filiale di Cassino del Controparte_2 poi rinumerato da marzo 2003 in 1000/257, ed al rapporto accessorio ivi poggiato di conto anticipi Parte_2 effetti s.b.f. originariamente n. 1570, seguito da numerazioni progressive e dal 2004 rinumerato in rapporto n. 136770 sia per anticipi su portafoglio sbf e sia per anticipi su fatture;
nonché in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.
4744928/01/56 intrattenuto presso la filiale di Cassino della poi Controparte_3 Parte_2
ed ai rapporti accessori ivi poggiati di conto ordinario per le movimentazioni di portafoglio effetti n.
[...]
4744928/66/21, di conto anticipo su ricevute n. 4744928/02/57 e di conto anticipo ricevute sbf n. 6152195435-63, previamente dichiarata la unitarietà dei due rapporti di conto corrente n. 27/4141 (poi n. 1000/257) e n.
4744928/01/56, essendo il saldo del secondo rapporto, per giroconto, migrato e contabilmente annotato nel saldo del primo, esaminata la documentazione prodotta in atti ed in ispecie allegata alla CTP, previamente accertata e dichiarata la nullità dei menzionati rapporti e/o delle relative clausole per assenza di una valida pattuizione per iscritto, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha indebitamente contabilizzato anatocismo contra ius per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente contabilizzato la commissione di massimo scoperto (CMS) e la commissione di disponibilità immediata fondi (DIF o CDF) ed applicato indebite spese a qualsiasi titolo per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente contabilizzato addebiti di interessi illegittimi in applicazione del tasso ultralegale per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente esercitato lo ius variandi dei tassi debitori in pregiudizio dell'attrice per tutta la durata dei predetti rapporti, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente applicato l'antergazione e la postergazione delle valute in pregiudizio dell'attrice per tutta la durata dei predetti rapporti, per tutte le motivazioni analiticamente riportate in narrativa e nella allegata CTP;
2) per l'effetto, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 27/4141 (poi 1000/257) e al conto anticipi ad esso accessorio n. 1570 (poi 136770) nonché in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4744928/01/56 e ai conti anticipi ad esso accessori n. 4744928/66/21, n. 4744928/02/57 e n. 6152195435-63, a mezzo CTU tecnico contabile, previamente rettificato il rapporto con n. 4744928/01/56 alla data del 13.06.2007 nella quale il saldo apparente è stato girocontato nel rapporto n. 27/4141 (poi 1000/257) e, di conseguenza, previamente rettificata l'annotazione sul rapporto n. pagina 2 di 27 27/4141 (poi 1000/257) dell'importo girocontato così come previamente rettificato, rideterminare con applicazione del supra dedotto criterio del “saldo zero” per entrambi i prefati rapporti di conto corrente, o, in subordine, senza applicazione di tale criterio, il saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario n. 27/4141 (poi 1000/257) estinto in data 12.09.2017, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
3) per l'ulteriore effetto, condannare in favore dell'attrice la banca convenuta a corrispondere all'attrice la somma determinanda
a seguito dell'istruttoria e come da precedente conclusione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi del vigente art.
1284, 4° comma, c.c., dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di procedere alla rettifica del saldo dei predetti rapporti bancari oggetto di causa alla luce di tutte le contestazioni di cui in narrativa.
Si depositano tutti i documenti indicati in narrativi e di cui a separato indice. Nella ipotesi in cui parte convenuta non depositi la documentazione chiesta già da questa difesa con la sopra trascritta missiva ex art. 119 TUB, sin d'ora si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta:
in relazione al rapporto di conto corrente ordinario originariamente identificato con il n. 27/4141 intrattenuto presso la filiale di Cassino del poi rinumerato da marzo 2003 in 1000/257, il Controparte_2 Parte_2 deposito di tutti gli estratti conto, corredati di scalare e/o di elenco dei movimenti per i seguenti periodi: dall'apertura al
31.12.1994, dal 01.09.1999 al 30.09.1999, dal 01.04.2003 al 30.04.2003;
- in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4744928/01/56 intrattenuto presso la filiale di Cassino della
[...]
poi il deposito di tutti gli estratti conto, corredati di scalare e/o di Controparte_3 Parte_2 elenco dei movimenti per i seguenti periodi: dall'apertura al 31.12.1995, dal 01.04.1996 al 30.04.1996, dal 01.01.1997 al
31.12.1997, dal 01.01.1999 al 31.12.1999, dal 01.01.2000 al 31.12.2000; dal 01.12.2001 al 31.12.2001, dal
01.11.2004 al 30.11.2004;
- in relazione al rapporto di conto corrente ordinario originariamente identificato con il n. 27/4141 intrattenuto presso la filiale di Cassino del poi rinumerato da marzo 2003 in 1000/257, ed al Controparte_2 Parte_2 rapporto accessorio ivi poggiato di conto anticipi effetti s.b.f. originariamente n. 1570, seguito da numerazioni progressive e dal C 2004 rinumerato in rapporto n. 136770 sia per anticipi su portafoglio e sia per anticipi su fatture, il deposito, esclusivamente in originale, del contratto originario e delle successive convenzioni e, comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti
i tassi di interesse e le spese di tenuta conto ed ogni ulteriore onere, del contratto originario di apertura di credito, regolata sul prefato rapporto di conto corrente, delle successive convenzioni e, comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti i tassi di interesse;
- nonché in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4744928/01/56 intrattenuto presso la filiale di Cassino della
poi ed ai rapporti accessori ivi poggiati di conto ordinario per le Controparte_3 Parte_2 movimentazioni di portafoglio effetti n. 4744928/66/21, conto anticipo su ricevute n. 4744928/02/57 e conto anticipo ricevute sbf n. 6152195435-63, il deposito, esclusivamente in originale, del contratto originario e delle successive convenzioni e,
pagina 3 di 27 comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti i tassi di interesse e le spese di tenuta conto ed ogni ulteriore onere, del contratto originario di apertura di credito, regolata sul prefato rapporto di conto corrente, delle successive convenzioni e, comunque, delle pattuizioni bilaterali inerenti i tassi di interesse”.
D) in ogni caso, con piena vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio come di quello del primo grado, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nella ammissione della CTU integrativa come chiesto per ogni motivo e sotto motivo di gravame, nonché nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come sopra trascritto”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
- in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale formulato dalla in totale riforma della sentenza n. 2911 del CP_3
10.6.2021 del Tribunale di Torino, respingere integralmente le domande della in quanto sfornite del necessario Parte_1 supporto probatorio e, conseguentemente, condannare la a restituire a quanto versato in Parte_1 Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA
- respingere siccome infondati i motivi di gravame proposti dall'appellante e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza
n. 2911 del 10.6.2021 del Tribunale di Torino;
- accogliere i motivi d'appello incidentale formulati dalla e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2911 del CP_3
10.6.2021 del Tribunale di Torino, rideterminare l'indebito mantenendo la commissione di disponibilità fondi per il periodo 10.7.2009-5.9.2011 e la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo all'1.1.2014, condannando conseguentemente la a restituire a quanto versato in eccesso in esecuzione della Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, per entrambi i gradi di giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La presente controversia trae origine dai rapporti bancari intercorsi tra la società e Parte_1 [...] relativi a due distinti contratti di conto corrente e ai rapporti accessori collegati, Parte_2 caratterizzati da una complessa evoluzione temporale e da successive incorporazioni bancarie che hanno determinato la configurazione finale del rapporto giuridico oggetto di contenzioso. pagina 4 di 27 Il primo rapporto bancario concerne il contratto di conto corrente originariamente identificato con il numero 27/4141, acceso il 13 giugno 1986 presso la filiale di Cassino del Controparte_2 successivamente rinumerato – secondo la prospettazione attorea, che ne assume la continuità – da marzo
2003 con il numero 1000/257 a seguito delle operazioni di concentrazione bancaria che hanno portato alla costituzione di e, infine, di Il rapporto si è protratto fino al 12 Controparte_5 Parte_2 settembre 2017, data della sua estinzione, configurandosi come il rapporto principale oggetto della presente controversia. A questo conto corrente ordinario risultava accessorio il rapporto di conto anticipi effetti salvo buon fine, originariamente numerato 1570, anch'esso soggetto a successive “rinumerazioni” progressive fino al numero 136770 dal 2004, utilizzato sia per anticipi su portafoglio salvo buon fine sia per anticipi su fatture.
Il secondo rapporto bancario riguarda il contratto di conto corrente numero 4744928/01/56, acceso nel luglio del 1986 presso la filiale di Cassino della anch'essa Controparte_3 successivamente incorporata in poi e infine Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
Questo rapporto si è concluso il 13 giugno 2007, in prossimità delle operazioni di fusione bancaria, dopo che in data 26 marzo 2007 era stato effettuato un movimento di giroconto del saldo creditore di euro
25.000 sul conto corrente numero 1000/257. Al secondo rapporto risultavano accessori diversi conti: il conto ordinario per le movimentazioni di portafoglio effetti numero 4744928/66/21, il conto anticipo su ricevute numero 4744928/02/57 e il conto anticipo ricevute salvo buon fine numero 6152195435-63.
La documentazione contrattuale relativa all'apertura dei rapporti presenta – in particolare per il periodo precedente il 2003 – significative lacune, circostanza che ha assunto rilievo centrale nella controversia. La documentazione disponibile evidenzia lacune per alcuni periodi limitati: parte del mese di maggio 1995, del mese di settembre 1999, dello scalare e del conteggio di liquidazione delle competenze al 30.09.1999 e del mese di aprile 2003 per il primo rapporto (dunque periodi che, per quanto osservato infra, in gran parte irrilevanti ai fini di causa). Dalla visione della documentazione in atti, considerando anche i documenti del primo grado di giudizio, non risultano contratti di apertura di credito formalizzati per iscritto ad eccezione del Contratto Quadro di affidamento del 2 agosto 2013 e del contratto del 10 ottobre 2001. Quest'ultimo documento, relativo al conto corrente numero 27/4141, prevedeva la concessione di una linea di credito di lire 300.000.000 valida sino a revoca, con specifiche condizioni economiche tra cui un tasso debitore nominale pari al prime rate pro tempore vigente per gli utilizzi entro il limite del fido, un tasso maggiorato di tre punti percentuali per utilizzi in supero, una commissione di 1/8 per gli utilizzi eccedenti e la facoltà per la banca di variare le condizioni contrattuali ed economiche.
Prima dell'instaurazione della presente causa, con comunicazione in data 10 maggio 2016, ai Parte_1
pagina 5 di 27 sensi dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario, richiedeva copia della documentazione bancaria relativa ai contratti in questione. La risposta di datata 16 giugno 2016, ha evidenziato Pt_2 Parte_2
l'impossibilità di reperire i contratti di accensione dei due rapporti di conto corrente, circostanza che ha determinato la successiva iniziativa giudiziale della correntista.
Secondo l'analisi peritale preliminare condotta dal consulente tecnico di parte della società Parte_1
(dottor , sarebbero riscontrabili una serie di anomalie nell'andamento dei rapporti bancari che Per_1 hanno costituito il fondamento delle successive domande giudiziali. Le irregolarità lamentate riguardavano l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza della pattuizione richiesta dalla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e il divieto assoluto di anatocismo a partire dal 1 gennaio 2014,
l'addebito di commissioni di massimo scoperto e commissioni sulla messa a disposizione fondi senza specifiche pattuizioni scritte prima del 2 agosto 2013, l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di specifica pattuizione scritta, l'esercizio irregolare dello ius variandi senza rispetto delle condizioni previste dall'articolo 118 del Testo Unico Bancario e l'applicazione illegittima dei giorni di valuta.
La perizia di parte ha inoltre evidenziato la necessità di applicare il criterio del "saldo zero" al primo estratto conto disponibile, in considerazione della mancata produzione da parte della di tutti gli CP_3 estratti conto precedenti il 1995, nonostante la richiesta formulata ex articolo 119 del Testo Unico
Bancario. Secondo i calcoli preliminari effettuati, le irregolarità riscontrate avrebbero determinato un credito a favore della società correntista di euro 1.831.722,49 per il conto numero 1000/257 e di euro
245.759,46 per il conto numero 4744928/01/56.
2. LA SENTENZA APPELLATA
Il Tribunale di Torino, con sentenza numero 2911 del 10 giugno 2021, ha definito la controversia di primo grado accogliendo parzialmente le domande formulate dalla società ma in misura Parte_1 significativamente ridotta rispetto alle pretese avanzate, determinando un esito che ha indotto entrambe le parti a proporre appello.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_2 stabilendo che il termine decennale dovesse essere calcolato a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione dell'11 maggio 2018, con conseguente prescrizione delle pretese relative ai pagamenti anteriori all'11 maggio 2008. Ha altresì respinto la tesi della società circa l'unitarietà dei due rapporti di Parte_1 conto corrente, ritenendo che l'accredito dell'importo di euro 25.000 dal conto numero 4744928/01/56 al conto numero 1000/257 costituisse una mera modalità di pagamento del saldo creditore, senza comportare la prosecuzione sostanziale di un rapporto nell'altro. pagina 6 di 27 Il Tribunale di primo grado ha ritenuto altresì infondata la censura circa la mancata distinzione, da parte del
CTU, degli importi intrafido e extrafido. Inoltre, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l'art. 1194, co.
2, c.c. e la regola del c.d. saldo zero.
In tema di validità formale dei rapporti contrattuali controversi, il Tribunale ha in particolare respinto le contestazioni relative al contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001, ritenendo che la produzione in giudizio di tale contratto dimostrasse l'accettazione della proposta sottoscritta dalla controparte, senza necessità della sottoscrizione della banca sulla copia prodotta, in applicazione dei principi affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 898 del 16 gennaio 2018, n. 1653 del 23 gennaio 2018 e n.
16406 del 21 giugno 2018. Il rinvio al parametro del “prime rate” è stato considerato sufficientemente determinabile, trattandosi di indice esterno e oggettivamente verificabile.
Con riferimento alla questione dell'anatocismo, sono state assunte distinte determinazioni in relazione ai diversi periodi normativi che si sono succeduti. Per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, il Tribunale ha ritenuto necessario espungere l'anatocismo in considerazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo numero 342 del 1999. Per il periodo successivo al 30 giugno 2000, ha verificato il rispetto dei criteri della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, ritenendo sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per le modifiche non peggiorative. Il
Tribunale ha inoltre affrontato la questione del divieto di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014, conseguente alla modifica dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario operata dalla legge numero 147 del
2013, ritenendo la norma immediatamente precettiva anche in assenza della delibera CICR attuativa.
Relativamente alle commissioni, il Tribunale ha mantenuto gli addebiti per commissione di massimo scoperto ritenendola pattuita con lettera del 10 ottobre 2001, ha espunto la commissione per disponibilità fondi fino al 5 settembre 2011 data della sua pattuizione, ha mantenuto le spese trimestrali pattuite con lettera del 10 ottobre 2001 ed ha espunto le spese e commissioni non specificamente pattuite. Tuttavia, in sede di conclusioni, ha ritenuto più corretto utilizzare i calcoli del consulente tecnico d'ufficio nella versione in cui veniva totalmente espunta la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della sua individuazione contrattuale.
Il Tribunale ha respinto le contestazioni relative allo ius variandi e ai giorni di valuta, rilevando la presenza di espressa pattuizione dello ius variandi della banca e delle comunicazioni effettuate delle proposte di modifica, mentre ha considerato del tutto generica la contestazione circa l'errato conteggio dei giorni di valuta.
La consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dottor ha condotto alla Persona_2 pagina 7 di 27 rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, individuando un saldo creditore a favore della società di euro 130.896,02, importo significativamente inferiore rispetto alle pretese iniziali. Il Parte_1
Tribunale ha ritenuto la consulenza motivata in modo logico e coerente, non ravvisando specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti espressi.
La sentenza ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura della metà, in considerazione della reciproca soccombenza, con condanna di al rimborso alla Parte_2 società della restante metà delle spese processuali, liquidate in euro 7.000 oltre spese generali, Parte_1
IVA e contributo previdenziale assistenziale. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state poste definitivamente a carico di entrambe le parti per metà.
3. LE DIFESE DELLE PARTI IN APPELLO E LA SENTENZA PARZIALE
La società ha proposto appello con atto notificato il 10 gennaio 2022, articolando le proprie Parte_1 censure in sei distinti motivi di gravame che investivano sostanzialmente tutti gli aspetti della decisione di primo grado.
I motivi dell'appello principale si articolavano come segue: il primo motivo si sviluppava in due profili distinti, concernenti da un lato l'erroneo rigetto della domanda volta a dichiarare l'unitarietà dei conti correnti affidati, dall'altro l'erroneo riconoscimento della validità del contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001 e delle clausole in esso contenute, con particolare riferimento alla nullità per difetto di forma scritta e all'indeterminatezza del parametro del “prime rate”. Il secondo motivo riguardava l'erronea applicazione dei criteri di prescrizione, con particolare riferimento alla mancata considerazione degli elementi probatori dell'esistenza di affidamenti di fatto e agli errori metodologici nella verifica delle rimesse solutorie. Il terzo motivo censurava l'utilizzo del saldo banca anziché del saldo rettificato per la verifica della prescrizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità contraria all'orientamento seguito dal
Tribunale. Il quarto motivo contestava l'applicazione dell'art. 1194 cod. civ. alle rimesse solutorie. Il quinto motivo riguardava lo ius variandi e i giorni valuta, denunciando la genericità delle contestazioni del
Tribunale. Il sesto motivo denunciava la violazione degli obblighi di rendiconto gravanti sulla banca e la mancata applicazione del criterio del "saldo zero".
si è costituita in data 25 marzo 2022 proponendo appello incidentale articolato in Parte_2 quattro motivi. I motivi dell'appello incidentale proposto da si articolavano in Parte_2 quattro censure: il primo motivo eccepiva il difetto di prova delle domande attoree per l'incompletezza degli estratti conto acquisiti, sostenendo che solo la produzione integrale della documentazione avrebbe consentito la corretta determinazione del credito. Il secondo motivo, formulato in via condizionata, pagina 8 di 27 censurava la considerazione degli affidamenti di fatto operata dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione integrativa. Il terzo motivo contestava l'espunzione della commissione per disponibilità fondi fino al 5 settembre 2011, rivendicando la validità della sua applicazione in forza dello ius variandi. Il quarto motivo lamentava l'erronea espunzione dell'anatocismo per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, sostenendo la necessità della delibera CICR per l'operatività del divieto.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza parziale numero 688 del 12 luglio 2023, ha definito alcuni dei motivi di appello, pronunciandosi secondo la seguente articolazione.
Quanto all'appello principale, la Corte ha respinto il primo motivo nelle parti relative all'unitarietà dei conti correnti (sub A) e alla nullità del contratto di affidamento per difetto di forma scritta (sub B1), confermando la distinzione tra i due rapporti di conto corrente e la validità del contratto del 12 ottobre
2001. Ha respinto il terzo motivo relativo all'utilizzo del saldo banca anziché del saldo rettificato, aderendo al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha respinto il quarto motivo sull'applicazione dell'art. 1194 cod. civ. Ha respinto il sesto motivo sulla violazione degli obblighi di rendiconto e l'applicazione del criterio del "saldo zero". Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo relativo allo ius variandi e ai giorni valuta per genericità delle censure, in applicazione dei principi consolidati secondo cui
"l'appello va dichiarato inammissibile quando non individua in maniera chiara e specifica la parte della motivazione in cui il giudice sarebbe incorso in errore".
Quanto all'appello incidentale, la Corte ha respinto il primo motivo relativo al difetto di prova per incompletezza degli estratti conto, ritenendo che la completezza della documentazione prodotta fosse sufficiente per consentire la ricostruzione dell'andamento dei rapporti.
I motivi non decisi dalla sentenza parziale riguardavano: per l'appello principale, il primo motivo sub B2 relativo alla validità delle clausole del contratto di affidamento concernenti gli interessi debitori e la capitalizzazione degli interessi, e il secondo motivo relativo alla corretta applicazione dei criteri di prescrizione;
per l'appello incidentale, il secondo motivo condizionato sulla considerazione degli affidamenti di fatto, il terzo motivo sull'espunzione della commissione per disponibilità fondi e il quarto motivo sull'anatocismo post 2014.
La sentenza parziale ha rimesso in istruttoria la causa per l'esame dei motivi non ancora decisi, disponendo consulenza tecnica d'ufficio integrativa con quesito specifico relativo al solo conto corrente numero
1000/257. L'ordinanza che ha disposto il primo quesito peritale, in linea con gli esiti della sentenza parziale e i profili contenziosi non coperti da questa, richiedeva la rideterminazione del saldo applicando criteri specifici corrispondenti alle questioni rimaste aperte: la determinazione degli interessi passivi nella misura pagina 9 di 27 dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario per il periodo dal 1 gennaio 2005 al 5 settembre 2011
(corrispondente al primo motivo sub B2 non deciso), l'espunzione della capitalizzazione periodica degli interessi fino alla pattuizione della pari periodicità specificamente approvata per iscritto (corrispondente alle censure sull'anatocismo), il mantenimento della validità della commissione disponibilità fondi
(corrispondente al terzo motivo dell'appello incidentale), la considerazione del conto corrente non affidato per l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori all'11 maggio 2008 (corrispondente al secondo motivo dell'appello principale e al secondo motivo condizionato dell'appello incidentale).
Le questioni rimaste oggetto di controversia dopo la sentenza parziale si concentravano quindi sulla corretta quantificazione del credito eventualmente spettante alla società solo conto corrente Parte_1 numero 1000/257, attraverso l'applicazione dei criteri specificati nel quesito peritale, con particolare riferimento alla determinazione dei tassi di interesse sostitutivi, all'espunzione dell'anatocismo nei periodi non validamente pattuiti, al mantenimento o meno delle commissioni contestate e alla corretta applicazione dei principi sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell'indebito. La sentenza parziale aveva quindi delimitato con precisione l'oggetto del giudizio definitivo, escludendo dal riesame tutte le questioni già decise e concentrando l'attenzione sui soli profili tecnico-contabili necessari per la liquidazione del credito.
4. L'ISTRUTTORIA
A seguito della sentenza parziale della Corte d'Appello, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio integrativa, sempre affidata al dottor con quesito più specifico e circoscritto al solo conto Persona_2 corrente numero 1000/257. Il quesito, come cennato, ha richiesto la rideterminazione del saldo alla chiusura applicando criteri determinati dalla Corte: utilizzo dei tassi sostitutivi ex articolo 117 del Testo
Unico Bancario per il periodo dal 1 gennaio 2005 al 5 settembre 2011, espunzione della capitalizzazione periodica degli interessi fino alla pattuizione della pari periodicità specificamente approvata per iscritto, mantenimento della commissione disponibilità fondi, considerazione del conto corrente non affidato per la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie anteriori all'11 maggio 2008.
Il consulente ha depositato la relazione in data 5 aprile 2024, pervenendo a tre diverse ipotesi di rideterminazione del saldo finale in funzione delle diverse date di prescrizione individuate: euro 61.626,25 per la prescrizione al 31 marzo 2008, euro 72.089,44 per la prescrizione al 31 ottobre 2005, euro 124.084,54 per la prescrizione al 2 dicembre 2001 secondo il criterio del saldo disponibile.
La società ha formulato istanza di integrazione dei quesiti peritali in data 8 novembre 2024, Parte_1 richiedendo l'adozione di una metodologia diversa per l'individuazione delle rimesse solutorie, con riferimento alla data di disponibilità delle operazioni e all'oggetto di ciascuna rimessa. L'istanza è stata pagina 10 di 27 respinta dalla Corte con ordinanza del 19 novembre 2024.
Successivamente, la Corte ha disposto ulteriore integrazione della consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza del 29 ottobre 2024, richiedendo la determinazione del saldo del conto corrente tenendo presente la sentenza della Corte di Cassazione n. 21344 del 30 luglio 2024 sulla decorrenza del divieto di anatocismo, utilizzando il criterio del saldo ricalcolato per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e considerando sia l'ipotesi di conto corrente non affidato che quella di conto corrente affidato.
Il consulente ha depositato la relazione integrativa in data 13 febbraio 2025, confermando sostanzialmente le precedenti risultanze e pervenendo alle medesime tre ipotesi di rideterminazione del saldo finale, evidenziando che l'utilizzo del criterio del saldo ricalcolato non comportava variazioni significative rispetto ai calcoli precedentemente effettuati.
5. LE DIFESE CONCLUSIONALI DELLE PARTI
La società nelle proprie difese conclusionali, ha ribadito tutte le censure formulate nell'atto di Parte_1 appello, insistendo particolarmente sulla rilevanza giuridica del fido di fatto e sulla corretta metodologia per l'individuazione delle rimesse solutorie. L'appellante ha richiamato la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha definitivamente consacrato la rilevanza del fido di fatto.
Secondo la difesa della società la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova Parte_1 dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia anche dopo l'entrata in vigore della forma scritta solenne, trattandosi di nullità di protezione azionabile solo dal cliente. La prova può essere fornita attraverso elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, quali le visure della Centrale Rischi della Banca
d'Italia, gli estratti conto attestanti il reiterato adempimento di ordini di pagamento in assenza di provvista, la stabilità dell'esposizione debitoria e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto.
La società appellante ha inoltre contestato la metodologia adottata dal consulente tecnico d'ufficio per l'individuazione delle rimesse solutorie, definendola erroneamente basata su un criterio "a ghigliottina" che considera pagate con ogni rimessa solutoria tutte le poste illegittime precedenti, anche di svariati anni. Ha sostenuto la necessità di applicare una metodologia più corretta che tenga conto dell'oggetto specifico di ciascuna rimessa solutoria, considerando pagati solo gli addebiti che hanno condotto o incrementato il saldo in extrafido, in applicazione dell'articolo 1194 del codice civile.
Particolare enfasi è stata posta sulle osservazioni del consulente tecnico di parte, dottor Persona_3 che ha evidenziato numerosi errori metodologici nella consulenza d'ufficio. Il consulente di parte ha pagina 11 di 27 contestato l'adozione di un ricalcolo con criterio "sintetico" anziché "analitico", l'ordinamento dei movimenti per data operazione anziché per data valuta, l'omessa scomposizione delle rimesse in quota intrafido ed extrafido, la considerazione come solutorie di rimesse su conto attivo e il totale silenzio alle puntuali osservazioni formulate.
nelle proprie difese conclusionali, ha ribadito la correttezza della decisione di primo Parte_2 grado e della sentenza parziale di appello, contestando tutte le censure formulate dalla controparte. La banca ha sostenuto la correttezza dell'utilizzo del saldo banca per la verifica della prescrizione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 24418 del 2010 sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
La difesa della banca ha evidenziato che la valutazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve essere compiuta sulla base della situazione esistente al momento del versamento, non su scenari ipotetici ricostruiti ex post. Ha sostenuto che il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente fino a quando l'errore non sia riconosciuto o giudizialmente accertato, e che non esistono modalità di utilizzo del conto corrente che non richiedano la cooperazione della banca.
Relativamente alla capitalizzazione degli interessi, ha sostenuto che la delibera CICR Parte_2 necessaria a completare l'iter di riforma dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario è intervenuta solo in data 3 agosto 2016 con efficacia dal 1° ottobre 2016, per cui la capitalizzazione trimestrale doveva essere mantenuta fino a tale data. Ha inoltre rivendicato la validità della commissione di massimo scoperto, ritenendola pattuita per iscritto nel contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001.
Il consulente tecnico di parte della banca ha confermato la correttezza della metodologia adottata dal consulente d'ufficio, sostenendo l'utilizzo del saldo banca per la verifica della prescrizione e contestando le osservazioni formulate dalla controparte. Ha evidenziato che la terza ipotesi elaborata secondo il criterio del saldo disponibile non era stata espressamente richiesta dal quesito e che la Corte aveva rigettato l'istanza di integrazione formulata dalla società Parte_1
6. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce della sentenza parziale giova preliminarmente individuare i profili coperti da giudicato interno e le questioni ancora aperte alla decisione della Corte nella sentenza definitiva.
Risultano definitivamente decisi e coperti da giudicato interno i seguenti aspetti: la distinzione e autonomia dei due rapporti di conto corrente, con il rigetto della tesi dell'unitarietà sostenuta dalla società Pt_1
la validità del contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001, con il rigetto delle eccezioni di
[...] pagina 12 di 27 nullità per difetto di forma scritta;
la sufficiente determinatezza del parametro del prime rate per la determinazione del tasso debitore;
l'utilizzo del criterio del saldo banca anziché del saldo rettificato per la verifica della prescrizione;
l'applicabilità dell'articolo 1194 del codice civile alle rimesse solutorie;
la validità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca;
la genericità delle contestazioni relative ai giorni di valuta;
il rigetto della domanda di applicazione del criterio del "saldo zero".
Costituiscono fatti non contestati o pacifici: l'esistenza dei due rapporti di conto corrente e dei rapporti accessori nelle modalità e nei periodi indicati;
l'estinzione del conto corrente numero 4744928/01/56 in data 13 giugno 2007 e del conto corrente numero 1000/257 in data 12 settembre 2017; l'assenza dei contratti di accensione dei conti correnti e la presenza del solo contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2001; l'esistenza di lacune documentali negli estratti conto per alcuni periodi limitati;
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di varie commissioni nel corso dei rapporti.
Le questioni ancora aperte alla decisione della Corte nella sentenza definitiva riguardano: la determinazione del quantum del credito spettante alla società limitatamente al conto corrente numero Parte_1
1000/257sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integrativa;
la scelta tra le diverse ipotesi di calcolo elaborate dal consulente in funzione delle diverse metodologie e date di prescrizione;
la valutazione delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte;
l'eventuale necessità di ulteriori accertamenti istruttori.
7. MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1 Sulla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sulle critiche mosse dal consulente di parte
La prima questione che si pone all'esame della Corte attiene alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, nonché alla fondatezza delle critiche mosse dalle parti alle metodologie adottate dal consulente.
La società nelle proprie difese conclusionali, si è richiamata integralmente alle osservazioni Parte_1 critiche formulate dal proprio consulente tecnico di parte, dottor definendo la Persona_3 consulenza tecnica d'ufficio "integralmente nulla ed inutilizzabile" e manifestando "sconforto" per la presunta incompetenza metodologica del consulente d'ufficio, tanto da richiedere espressamente la sostituzione dello stesso con "altro perito dotato di maggiore esperienza o capacità tecnica nell'affrontare la materia bancaria".
Le vaste ed aspre censure mosse all'operato peritale non meritano accoglimento, dal momento che, per pagina 13 di 27 quanto soggettivamente “sconfortanti” nel merito, in relazione alle aspettative della parte, non lo sono affatto nel metodo seguito e nei criteri adottati.
In linea generale, va premesso che costituisce principio consolidato che il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle risultanze peritali, potendo aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ovvero discostarsi dalle stesse, purché fornisca adeguata motivazione del proprio convincimento. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello" (Cass. Civ. Sez. I ord. 26 dicembre 2024, n.
34451).
Come precisato dalla Cassazione, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (vedi Cass. sez. I, 16 novembre
2022 n. 33742; Cass. sez. VI, ord. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266; Cass., sez.
L. 6 novembre 2015, n. 22713; Cass., sez. I, 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638).
Le plurime osservazioni del consulente tecnico di parte appellante non evidenziano vizi metodologici tali da inficiare l'attendibilità delle risultanze peritali. Il consulente d'ufficio ha operato nel rispetto dei quesiti formulati dalla Corte, applicando metodologie tecnicamente corrette e fornendo risposte motivate alle osservazioni delle parti. Le scelte metodologiche adottate appaiono coerenti con la documentazione disponibile e con i principi giurisprudenziali consolidati in materia di rapporti bancari.
La richiesta di sostituzione del consulente d'ufficio formulata dalla società appare pertanto Parte_1 inaccoglibile, non emergendo elementi che possano far dubitare della competenza tecnica e dell'imparzialità del consulente nominato. Come precisato dalla Cassazione, "rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, nonché di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliario del giudice", ma tale potere deve essere esercitato solo in presenza di specifiche e fondate ragioni tecniche (Cass. sez. I ord. 26 dicembre 2024, n. 34451; Cass., 24 gennaio 2019, n. 2103).
pagina 14 di 27 Nel caso di specie, la Corte ha già disposto due integrazioni della consulenza tecnica d'ufficio, consentendo al consulente di approfondire le questioni controverse e di fornire risposte articolate ai quesiti posti. Le risultanze finali della consulenza integrativa appaiono metodologicamente corrette, ed adeguatamente motivate in base al quesito commesso, non emergendo ragioni che possano giustificare ulteriori approfondimenti istruttori o la sostituzione del consulente.
Da ultimo, il consulente di parte ha lamentato il "totale silenzio del CTU alle puntuali osservazioni" formulate.
Tale contestazione non appare fondata. Il consulente d'ufficio ha fornito risposte articolate alle osservazioni delle parti nelle relazioni integrative, come emerge dalla lettura degli elaborati depositati. Come già ricordato, la giurisprudenza ha precisato che quando “il consulente tecnico abbia tenuto conto, nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (in termini Cass., sez. VI, ord. 20 marzo 2015, n. 5672).
7.2 Sul criterio di individuazione delle rimesse solutorie
Il consulente di parte ha denunciato l'adozione di un asserito criterio "a ghigliottina" che considererebbe pagate con ogni rimessa solutoria tutte le poste illegittime precedenti, anche di svariati anni. Tale contestazione non coglie nel segno.
Come ha chiarito la giurisprudenza, mutando il proprio orientamento, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo rettificato, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale (tra le molte: Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2023,
n. 7721; Cass., sez. I, ord. 13 novembre 2024, n. 29374). Non sarebbe quindi corretto individuare le rimesse solutorie sulla base del saldo apparente, frutto dell'addebito di poste illegittime, dovendo invece fare riferimento al saldo ricalcolato tempo per tempo dopo l'espunzione di dette poste.
Il consulente d'ufficio ha infatti specificato di aver "determinato la natura di ogni singola rimessa e, ove la stessa non sia stata interamente ripristinatoria, l'ammontare solutorio della medesima", procedendo quindi ad un'analisi puntuale e non indiscriminata. La metodologia adottata appare coerente con i principi consolidati secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un pagina 15 di 27 conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato (Cass., SS. UU., sent. 2 dicembre 2010, n. 24418).
Dunque, il consulente d'ufficio ha dichiarato di aver proceduto all'analisi della natura di ogni singola rimessa, "individuando, ove la stessa non fosse interamente ripristinatoria, l'ammontare solutorio della medesima", adottando una metodologia coerente con i vincoli del quesito peritale che limita espressamente l'analisi alle sole "aperture di credito stipulate per iscritto".
La distinzione tra componente ripristinatoria (intrafido) e solutoria (extrafido) delle rimesse miste assume rilevanza principalmente quando si considerano i fidi di fatto, che tuttavia risultano esclusi dal perimetro del quesito peritale. Nel caso specifico, l'unico affidamento formalizzato per iscritto decorre dal 10 ottobre
2001 per l'importo di euro 154.937,07, circostanza che limita significativamente l'area di rilevanza della distinzione metodologica prospettata dal consulente di parte.
Sebbene la sentenza parziale avesse statuito l'utilizzo del criterio del saldo banca, creando giudicato interno su tale aspetto, l'ordinanza del 29 ottobre 2024 ha esteso il quesito richiedendo espressamente l'utilizzo del
"criterio del saldo ricalcolato", in conformità al nuovo indirizzo della Cassazione n. 29374/2024 che ha chiarito la necessità di individuare le rimesse solutorie "solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito".
Il CTU, nondimeno, effettuato il nuovo computo sulla base della disposta integrazione istruttoria, ha dato comunque atto della sostanziale invarianza dei risultati tra i due criteri, confermando le medesime tre ipotesi di rideterminazione del saldo finale indipendentemente dalla metodologia utilizzata. L'appellante non ha formulato contestazioni specifiche sui risultati numerici conseguiti, limitandosi a reiterare critiche metodologiche generali senza dimostrare quale impatto concreto avrebbe una diversa metodologia sui risultati finali, anche in considerazione dei vincoli del quesito peritale che escludono dall'analisi i supposti fidi di fatto.
Se ne ricava che l'applicazione del saldo rettificato, secondo il mutato indirizzo di legittimità, non sposta in concreto i risultati numerici del computo;
natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, alla luce dell'incarico conferito al CTU, andava riguardata esclusivamente sulla base dell'apertura di credito scritta e formalizzata, non sulla base di situazioni “di fatto” e diverso regime d'interesse su tali basi inferito e, nei limiti dell'incarico così affidato il CTU ha affermato di avere operato il computo con criterio sostanzialmente proporzionale, ovvero “individuando, ove la stessa [rimessa] non fosse interamente ripristinatoria,
l'ammontare solutorio della medesima”. Ne segue che, ove anche il criterio di computo corretto sia quello rigidamente proporzionale e non quello della prevalente natura della rimessa, la parte non si confronta nel pagina 16 di 27 merito con la CTU, offrendo un calcolo alternativo, tale da far emergere il presupposto errore di computo e, per così dire, se e quali siano state le (rimesse) “vittima” della “ghigliottina” di cui si duole. Gli esiti della
CTU vanno dunque in parte qua confermati.
7.3 Sull'utilizzo del criterio "sintetico" anziché "analitico" e sull'onere della prova.
Il consulente di parte ha criticato l'adozione di un ricalcolo con criterio "sintetico" anziché "analitico", definendo "inammissibile che una rideterminazione del saldo di un conto corrente venga svolta ricorrendo a criteri di ricalcolo definiti sintetici".
Tale critica appare eccessiva e non tiene conto delle specificità del caso concreto. Il consulente d'ufficio ha motivato le proprie scelte metodologiche in relazione alla documentazione disponibile e alle lacune presenti negli estratti conto. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento istruttorio ausiliario del giudice, può essere ammessa per ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza ma nel loro andamento, purché vi sia documentazione idonea a consentire una ricostruzione attendibile"
(Cass. civ., sez. I, ord. 4 aprile 2025, n. 8914).
È infatti contraddittorio che la società lamenti l'utilizzo di metodologie sintetiche quando è Parte_1 stata proprio la stessa parte a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito senza disporre della documentazione completa necessaria per un'analisi analitica. La giurisprudenza ha precisato che "il correntista che agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute dalla banca ha l'onere di fornire la prova della propria pretesa restitutoria mediante la produzione dell'integralità degli estratti conto periodici" (Cass. Civ. Sez. I, ord. 28 marzo 2025, n. 8175).
Inoltre, la critica non tiene conto dell'evoluzione normativa in materia di conservazione della documentazione bancaria. Come stabilito dall'articolo 119, co. 4, TUB, la banca è tenuta a conservare la documentazione inerente alle singole operazioni solo per gli ultimi dieci anni, principio confermato dalla giurisprudenza secondo cui "il diritto del cliente di ottenere, ex articolo 119, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato nei confronti della banca inadempiente attraverso un'istanza di esibizione ex articolo 210 del codice di procedura civile nel corso di un giudizio, ma tale ordine non può che essere esteso e circoscritto solo e soltanto alla documentazione infradecennale" (Cass.
Civ., sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17151).
La società ha invece preteso di ottenere estratti conto risalenti agli anni '80, ben oltre il limite Parte_1 decennale di conservazione, nonostante la sentenza parziale avesse già escluso la continuità del rapporto a partire dal conto del 1986.
pagina 17 di 27 Orbene, premesso che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 33009; conforme anche Corte appello Bari sez. II, 25 settembre 2023, n. 1374 ed altre) e che “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sez.
II, 27 novembre 2018, n. 30713; cfr. con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948), ne segue che è il correntista, oltre a dover produrre documentazione contrattuale completa, è tenuto anche a farsi carico “della produzione dell'intera serie degli estratti conto” (Cass., sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201; Cass., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass., sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass., sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass., sez. I, 27 dicembre 2022,
n. 37800).
Il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore (operante nelle azioni di ripetizione di indebito svolte dal correntista, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi) trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente da (asserite) nullità di singole clausole contrattuali, poiché chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501).
Detto onere non può assumersi invertito – in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova - neppure in caso di inottemperanza ante causam della banca agli obblighi ex art. 119 TUB, dai quali il giudice può solo trarre elementi di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. La violazione dell'articolo 119 del TUB, infatti, non agisce sul riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., ma legittima al più il correntista ad avvalersi in giudizio dell'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c.
– fermo che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” e che “in tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, pagina 18 di 27 d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate” (cfr. principi entrambi enunciati da Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641). Resta fermo, infine, che l'obbligo della banca di conservare la documentazione bancaria è limitato al decennio (cfr. art. 2220 c.c. e 119 co. 4
TUB) e che secondo la prevalente giurisprudenza - sebbene detto termine non riguardi direttamente la documentazione contrattuale - non può essere imposto alla banca un obbligo di conservazione sine die neppure del contratto in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c. (cfr. Cass., sez. I, ord. 11 maggio 2022, n.
15033).
Il consulente d'ufficio ha quindi correttamente adottato metodologie compatibili con la documentazione effettivamente disponibile e con i limiti normativi di conservazione, non potendo essere censurato per aver utilizzato, per così dire, de praesumpto, criteri sintetici quando la parte istante non aveva fornito gli elementi necessari per un'analisi analitica completa. È noto, peraltro che l'utilizzo di criteri sintetici è legittimo quando la parte istante non abbia fornito gli elementi necessari per un'analisi analitica completa
(recentemente, App. Torino, sez. I, 30 giugno 2025, n. 570, Cass., sez. I. ord. 18 aprile 2023, n. 10293,
Cass., sez. I, ord. 25 luglio 2023, n. 22290) e, di là di ciò, le contestazioni metodologiche del consulente di parte, di là della loro recepibilità sul piano teorico ed accademico, non si sono misurate in concreto con i risultati della CTU, fornendo alcuna dimostrazione specifica e quantitativa di come una diversa metodologia avrebbe alterato i risultati finali, limitandosi a critiche di principio prive di riscontro numerico.
Ferma restando, faut de mieux, la legittimità dell'accertamento c.d. sintetico in caso di documentazione parziale, la parte non può limitarsi ad una contestazione metodologica a priori, dovendo specificamente quali errori di calcolo (materiali o metodologici) siano stati eventualmente commessi dal CTU;
l'alternativa all'adozione del metodo sintetico o, in altri termini, di una ricostruzione del conto che attraverso opportune assunzioni integri le eventuali carenze documentali, sarebbe meramente il rigetto in limine della pretesa restitutoria, perché non corredata di prova documentale sufficiente ed idonea. Va infine osservato che, caduto il giudicato interno sulla pretesa continuità dei rapporti sin dal 1986 ed ancorati gli accertamenti peritali a partire dal nuovo conto del 2003, per tale periodo, sino all'estinzione nel 2017, non vi sono significativi vuoti documentali relativi agli estratti conto, sicché le assunzioni operate dal CTU si fondano su un corredo documentale pienamente adeguato alla ricostruzione del rapporto, con la conseguenza che le assunzioni operate in sede peritale possono essere contestate partitamente nel merito, non a priori nel metodo.
7.4 Sulla rilevanza del fido di fatto pagina 19 di 27 La società ha insistito sulla rilevanza giuridica del cosiddetto "fido di fatto", invocando quella Parte_1 giurisprudenza di legittimità che assume la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti bancari anche in assenza di contratti scritti, attraverso elementi sintomatici e presuntivi.
Secondo la teorica della nullità relativa di e di protezione che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di avallare, che, il vizio formale derivante dalla mancanza del contratto scritto non sarebbe dunque rilevabile d'ufficio, in quanto, appunto, “nullità di protezione” nell'interesse del contraente più debole, unico soggetto – dunque – legittimato a proporre l'azione di nullità, è consentito, cui sarebbe per l'effetto consentito di fornire la prova dell'affidamento anche attraverso “mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cfr. Cass., sez. I, ord. 24 gennaio 2024, n. 2338; Cass., sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n. 5387).
Al riguardo va solamente osservato che se la possibilità di ricorrere a elementi presuntivi per la prova dell'affidamento era ovviamente ammessa nel regime previgente all'entrata in vigore della L. n. 154 del
1992, detta possibilità permane, da un lato, per i contratti stipulati anteriormente alla L. n. 154 del 1992 e al d.lgs. n. 385 del 1993; dall'altro, anche successivamente, nei casi in cui la nullità per vizio di forma non sia eccepita dal correntista o dai suoi aventi causa, ai sensi dell'art. 127, co. 2, TUB (Cfr. Cass, sez. I, ord. 14 dicembre 2023, n. 34997; Cass., sez. I, ord. 13 giugno 2024, n. 16445), in ragione del carattere relativo e “di protezione” di tale nullità formale, secondo la ricordata teorica affermata in sede di legittimità; resta peraltro inteso che la prova di tale affidamento di fatto, rectius diversamente provato, dev'essere rigorosa, non essendo certo sufficiente “la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto” (Cass., sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11016).
In sintesi, la banca che eccepisce la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass., sez. I, ord. 16 ottobre 2024, n. 26897).
In tale traiettoria, sono usualmente individuati quali specifici indici sintomatici per la prova del fido di fatto la presenza di tassi differenziati (id est con applicazione di quelli di fido anche al cospetto di uno scoperto o pagina 20 di 27 di andamento passivo del conto extrafido, oltre i limiti del fido formalizzato), la pattuizione o applicazione de facto di commissioni di disponibilità fondi, anche in assenza di fido o computata in relazione a somme ulteriori rispetto a quelle convenute e/o “tirate” in base all'impiego delle linee di credito formalizzate, le risultanze della Centrale Rischi ove la Banca dia conto o sottenda l'esistenza di un accordo di fido (o di maggior fido), in luogo di sofferenza da scoperto;
la stabilità della posizione.
Nel caso di specie, l'esame della documentazione prodotta dalla società non consente di Parte_1 ritenere raggiunta tale soglia probatoria. In particolare:
Quanto alle risultanze della Centrale Rischi: L'allegato 10 (Prospetto analitico Banca d'Italia) si riferisce alla sola data contabile del gennaio 1995, quindi a un periodo antecedente di oltre otto anni rispetto alla rinumerazione del conto corrente avvenuta nel marzo 2003 e di oltre sei anni rispetto al primo contratto di affidamento formalizzato del 10 ottobre 2001. Tale documentazione, oltre ad essere cronologicamente distante dal periodo principalmente controverso, non fornisce elementi continuativi che dimostrino il mantenimento di un affidamento per l'intero arco temporale rilevante. Caduto il giudicato interno sulla pretesa continuità dei rapporti sin dal 1986 ed ancorata l'indagine al periodo 2003-2017 (estinzione del conto), la remota segnalazione prodotta è completamente irrilevante.
Quanto ai tassi differenziati: Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge che il consulente aveva rilevato "indicazioni sui tassi di interesse da applicare al conto corrente sino ad una certa cifra di saldo debitore e sui tassi da applicare in caso di superamento", individuando ipotetici limiti di affidamento di "lire 1.000.000.000 dal gennaio 1995 al giugno 1996; lire 280.000.000 dal luglio 1996 al settembre 1996; lire 300.000.000 dall'ottobre 1996 al dicembre 2001". Anche in tal caso, stante la superiore premessa derivante dalla sentenza parziale, il dato non assume alcun rilievo concreto.
Quanto alla stabilità dell'esposizione: L'andamento del conto corrente, pur caratterizzato da sconfinamenti tollerati dalla banca, non presenta quella "stabilità dell'esposizione debitoria" che la giurisprudenza considera elemento decisivo per la prova del fido di fatto. Al contrario, le stesse variazioni degli ipotetici limiti di affidamento individuate dal consulente tecnico d'ufficio (da un miliardo di lire a 280 milioni, poi a
300 milioni) depongono per oscillazioni significative che mal si conciliano con l'esistenza di accordi di affidamento stabili e definiti;
la loro formulazione in lire dà peraltro conto del periodo cui si riferiscono, extravagante rispetto a quello necessariamente oggetto d'indagine.
Quanto alle commissioni applicate: L'applicazione della commissione di massimo scoperto, pur potenzialmente sintomatica, non assume valore univoco nel caso di specie, posto che tale commissione ha trovato applicazione nella pratica bancaria non soltanto per compensare l'impegno della di tenere a CP_3
pagina 21 di 27 disposizione somme nell'ambito di un'apertura di credito, ma anche per garantire un ulteriore corrispettivo a fronte del concreto utilizzo di denaro, comunque avvenuto, da parte del cliente.
Ne segue che, anche in questo caso, di là dell'affermazione di principio – sostenuta dal richiamo al corposo orientamento di legittimità cui s'è fatto cenno – della pretesa del computo del prescritto sulla base della natura sostanzialmente solutoria delle rimesse e, dunque, al netto degli affidamenti concretamente operanti, anche se non formalizzati, nonché della conseguente censura metodologica in limine alla CTU, la parte e il suo consulente non hanno fornito una ricostruzione analitica e documentata che dimostri con precisione i limiti e la durata degli asseriti affidamenti per il periodo successivo al 2001, che costituisce il nucleo principale della controversia. Come già ricordato, la prova dell'affidamento di fatto, rectius diversamente provato, deve essere fornita in modo rigoroso (Cass., sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11016), requisito che, tuttavia, non risulta soddisfatto alla luce degli elementi, non adeguatamente specificati, nelle osservazioni del consulente di parte.
L'incarico conferito al CTU con specifica limitazione ai fidi formalizzati, già sconta tale, insuperata latenza istruttoria della parte onerata, quanto meno e sicuramente con riguardo al periodo oggetto di accertamento.
La Corte rileva, infine, che il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente considerato sia l'ipotesi di conto corrente affidato che quella di conto corrente non affidato, pervenendo alle medesime conclusioni in termini di prescrizione;
ha ritenuto, in tutti i casi, “prescritto il diritto alla ripetizione dei ridetti addebiti”. Tale circostanza conferma che, anche ove si fosse ritenuta provata l'esistenza di affidamenti di fatto, ciò non avrebbe inciso sul quantum finale del credito spettante alla correntista, rendendo la questione sostanzialmente priva di rilevanza decisoria.
7.5 Sulla prescrizione
Il consulente di parte ha contestato "in toto" le modalità di verifica adottate dal consulente d'ufficio, sostenendo che sarebbe "incongruo, rispetto alla finalità di stabilire se un'operazione abbia determinato uno sconfinamento dell'affidamento, prendere a base di tale verifica la data contabile dell'operazione e non la data della disponibilità degli importi via via annotati".
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente adempiuto al quesito peritale, che espressamente disponeva di "mantenere fermi gli altri criteri applicati in primo grado". Sul punto, riportandosi alla lettera del quesito, sulla prescrizione, che individuava il metodo, laddove disponeva: “d. eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie anteriori all'11.05.2008: consideri il conto corrente non affidato in difetto di aperture di credito stipulate per iscritto e consideri ripristinatorie le rimesse effettuate su conto con saldo positivo. Mantenga fermi gli altri criteri applicati in primo
pagina 22 di 27 grado”.
Tale indicazione vincolava il perito all'utilizzo della metodologia già consolidata nel giudizio di primo grado, senza possibilità di introdurre varianti metodologiche non espressamente richieste dal Collegio.
Il consulente d'ufficio ha motivato le proprie scelte metodologiche in relazione alla necessità di garantire coerenza con i criteri già applicati in primo grado, come espressamente richiesto dal quesito peritale, e tale approccio - sotto un profilo squisitamente processuale – risulta immune da censure ed, anzi, sostanzialmente vincolato.
La contestazione formulata dal consulente di parte, dunque, inerisce al più il quesito, non l'operato del
CTU e, tramite il quesito, la sentenza parziale. Di là di ciò, come per i precedenti profili, essa si palesa come sostanzialmente esplorativa e, al postutto, defatigatoria. Pur prospettando in astratto la possibilità che l'adozione della data di disponibilità anziché di quella contabile possa condurre a "risultati in parte diversi", il consulente non ha fornito alcun calcolo alternativo che dimostri concretamente l'impatto di tale diversa metodologia sui risultati finali. Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive che devono essere supportate da specifiche indicazioni degli errori lamentati. Nel caso di specie, di là del vincolo imposto al CTU dal quesito e dal giudicato interno implicito, il consulente di parte si è anche in questo caso limitato ad un astratto “discorso sul metodo”, senza fornire neppure a titolo esemplificativo un conteggio che dimostrasse la fondatezza delle proprie critiche.
Tale critica di ordine metodologico non appare decisiva ai fini dell'esito della consulenza.
7.6 Sulla capitalizzazione degli interessi, il divieto di anatocismo e le Commissioni Disponibilità
Fondi
Una questione rilevante riguarda l'applicazione del divieto di anatocismo e i diversi periodi normativi che si sono succeduti nella disciplina della capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari.
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui "le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. Civ. Sez. I ord. 21 maggio 2025, n. 13669; Cass., sez. I, 19 maggio
2020, n. 9140; Cass., sez. I, ord. 23 dicembre 2020, n. 29420).
Per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che "l'art. 120, comma 2, pagina 23 di 27 t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera prevista da tale norma" (Cass., sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344).
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente applicato tali principi, espungendo la capitalizzazione degli interessi per i periodi in cui non risultava validamente pattuita e mantenendola solo quando espressamente concordata tra le parti con le modalità previste dalla normativa vigente.
Da ultimo, in merito alle Commissioni per Disponibilità fondi, rivendica la validità Parte_2 della sua applicazione, fino al 5 settembre 2011, in forza dello ius variandi.
Tale motivo è meritevole di accoglimento. Sul punto si rinvia alla lettera c) del quesito posto al consulente tecnico d'ufficio, laddove recita: “ritenga valida l'applicazione della commissione disponibilità fondi”. Nel caso di specie, in data 11 maggio 2009, la ha comunicato al cliente due proposte di modifica unilaterale del CP_3 contratto. debitamente informata della facoltà di recedere entro 60 giorni dal ricevimento Parte_1 della proposta di modifica, non ha esercitato tale diritto. Ne consegue che, deve essere riconosciuta la validità della Commissione per Disponibilità Fondi per il periodo compreso tra il 10 luglio 2009 e il 5 settembre 2011.
7.7 Sulla quantificazione del credito spettante alla correntista
Alla luce delle considerazioni che precedono e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integrativa, la Corte deve procedere alla quantificazione definitiva del credito spettante alla società Parte_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha elaborato tre diverse ipotesi di calcolo in funzione delle diverse metodologie e date di prescrizione individuate: euro 61.626,25 per la prescrizione al 31 marzo 2008 con saldi non raccordati, euro 72.089,44 per la prescrizione al 31 ottobre 2005 con saldi raccordati, euro
124.084,54 per la prescrizione al 2 dicembre 2001 secondo il criterio del saldo disponibile.
La metodologia più corretta appare quella che fa riferimento ai saldi raccordati, in quanto consente di superare le lacune documentali presenti negli estratti conto attraverso un raccordo matematico tra i saldi finali e iniziali dei periodi non documentati. Tale approccio è coerente con i principi giurisprudenziali che consentono la ricostruzione dell'andamento del rapporto anche in presenza di lacune documentali limitate.
Pertanto, il credito spettante alla società deve essere quantificato in euro 72.089,44, Parte_1 corrispondente alla seconda ipotesi elaborata dal consulente tecnico d'ufficio, maggiormente aderente ai principi giurisprudenziali consolidati e alle specificità del caso concreto. pagina 24 di 27 Per quanto concerne la decorrenza degli interessi sulla domanda dovuta a titolo di restituzione dell'indebito, trova applicazione la disciplina dell'art. 2033 del codice civile. La giurisprudenza ha precisato che “se il percettore delle somme indebitamente pagate è in buona fede, il medesimo è tenuto alla corresponsione degli interessi dal giorno della domanda, e non da quello del pagamento” (Cfr. Cass., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7974).
Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'accipiens al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno della domanda se in buona fede (Cass., sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2993). Come ha precisato, più volte, la Cassazione, “la buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento” (Cass. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11259; Cass., sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21113; Cass., 7 maggio 2007, n. 10297).
Nel caso di specie, non emergono elementi che possano far presumere la mala fede di Parte_2 nell'applicazione delle clausole contrattuali successivamente dichiarate illegittime, trattandosi di
[...] prassi diffuse nel settore bancario e di questioni interpretative complesse oggetto di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi. Le irregolarità accertate derivano dall'evoluzione della normativa e della giurisprudenza piuttosto che da comportamenti dolosi dell'istituto di credito.
Pertanto, gli interessi sulla somma di euro 72.089,44 decorrono dalla data di citazione (11 maggio 2018) e non dalle singole date degli indebiti pagamenti, in applicazione del secondo comma dell'articolo 2033 cod. civ.
7.8 Esito della lite
L'esame complessivo della controversia evidenzia un esito caratterizzato da un formale accoglimento delle proprie domande principali, sebbene con un risultato quantitativamente marginale rispetto alle pretese iniziali (che lambivano i due milioni di euro di pretese restitutorie).
La sentenza definitiva comporta una riforma parziale della decisione di primo grado in senso ulteriormente sfavorevole alla società appellante. Mentre il Tribunale aveva condannato al Parte_2 pagamento di euro 130.896,02, la presente pronuncia riduce l'importo a euro 72.089,44, pari a circa il 3,6% delle pretese originarie di oltre due milioni di euro.
Quanto ai motivi rimasti in discussione dopo la sentenza parziale, l'esito è stato il seguente: il primo motivo sub B2 dell'appello principale (validità delle clausole del contratto di affidamento) è stato respinto, confermandosi la validità delle pattuizioni;
il secondo motivo dell'appello principale (criteri di prescrizione)
è stato respinto, non incidendo le diverse metodologie sul quantum finale;
il secondo motivo condizionato pagina 25 di 27 dell'appello incidentale (affidamenti di fatto) è risultato assorbito;
il terzo motivo dell'appello incidentale
(commissione disponibilità fondi) è stato accolto, confermandosene la validità; il quarto motivo dell'appello incidentale (anatocismo post 2014) è stato parzialmente accolto, applicandosi il divieto solo dal 1° dicembre 2014.
L'esito specifico del presente grado conduce, in concreto, al successo prevalente, seppur parziale, dell'appello incidentale rispetto a quello principale, con che ha ottenuto la conferma Parte_2 della validità delle principali clausole contestate e una significativa riduzione dell'esborso rispetto al primo grado.
7.9 Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata alla luce dell'esito complessivo della controversia, che non può prescindere dalla macroscopica sproporzione tra le pretese iniziali e il risultato conseguito dalla società essenzialmente riconducibile, di là delle radicali contestazioni Parte_1 metodologiche sui calcoli peritali resi dopo la rimessione in istruttoria, all'esclusione della continuità dei rapporti controversi sin dal 1986, poiché è essenzialmente con riguardo al periodo anteriore al 2003 che assumono rilievo le questioni relative ai supposti fidi di fatto, le alternative opzioni di calcolo derivanti dalle lacune documentali, i pretesi effetti restitutori conseguenti alla lunga collana di nullità parziali lamentate dalla correntista in ipotesi non prescritti (o prescritti in misura grandemente ridotta) grazie alla “copertura” ripristinatoria ex ipothesi assicurata dagli affidamenti “di fatto” grandemente superiori a quelli formalizzati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass., sez. II, 10 luglio 2024, n. 18929; Cass., sez. II, ord. 25 ottobre 2023, n. 29608; Cass., sez. II, 3 aprile 2023, n. 9150; Cass., sez. II, ord. 16 marzo 2023, n. 7666).
Ne segue che l'ulteriore riduzione del credito restitutorio conseguente all'istruttoria condotta nel presente grado, essenzialmente derivante dall'applicazione dei principi giurisprudenziali medio tempore parzialmente mutati e del maggior corredo documentale non conduce peraltro ad un esito della lite sostanzialmente diverso da quello del primo grado, avuto riguardo complessivamente alla parziale, residua fondatezza nell'an della pretesa e pertanto, in punto spese, ben può essere tenuta ferma, anche con riferimento al presente grado, la statuizione in punto spese del giudice di prime cure, con conseguente compensazione pagina 26 di 27 nella misura di ½ delle spese anche dell'appello e condanna alla dell'altra metà, determinata però CP_3 sulla base del decisum. Le spese di CTU anche del presente grado vanno parimenti poste a carico in misura paritaria del 50% ciascuno all'appellante e all'appellata (e appellante incidentale)
La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri medi del D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, corrispondente al valore della controversia determinato secondo il criterio del decisum (euro 72.089,44), in applicazione del principio consolidato secondo cui il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali deve essere determinato con riferimento all'importo effettivamente riconosciuto con la sentenza definitiva, dunque € 14000 (arrotondato per difetto rispetto al medio complessivo delle quattro fasi), di cui metà compensata e metà a carico di parte appellata e appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, dato atto di quanto già statuito con la sentenza parziale n. 688/2023 pubblicata il 12 luglio 2023, e definitivamente pronunciando sull'appello e sull'appello incidentale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino
n. 2911 del 10 giugno 2021, così provvede:
- condanna a pagare alla società la somma di euro 72.089,44 Parte_2 Parte_1
(settantaduemilaottantanove/44), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in luogo della somma di euro 130.896,02 di cui alla sentenza di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza appellata;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura del 50%;
- condanna parte appellata e appellante incidentale alla rifusione in favore dell'appellante principale del residuo 50%, liquidato in € 7000,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge.
- pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, spese e competenze delle CTU del presente grado, liquidate come da decreti in atti.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, in camera di consiglio nella data 11 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 27 di 27