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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 927/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANO Parte_1 C.F._1
ANDREA QUINTO, elettivamente domiciliato in VIA C. CATTANEO N. 6 10083 FAVRIA presso il difensore avv. BERTANO ANDREA QUINTO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TA RT e dell'avv. VINCENTI ALESSANDRA ( ) VIA C.F._2
SANTA CHIARA 20 12035 RACCONIGI, elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele III n.
63 12035 RACCONIGI presso il difensore avv. TA RT appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 18.09.2025
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare pagina 1 di 10 Voglia la Corte ill.ma dichiarare l'estinzione della domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso il 16.3.22, e della domanda alla restituzione della somma di euro 19.643,60 contenuta nell'atto di citazione in opposizione avversario notificato a mezzo pec allo scrivente difensore in data 13.4.22 a seguito della costituzione di parte civile operata dalla nel Controparte_2
procedimento penale pendente presso il Tribunale penale di Asti RG R.g. 3484/22 Pm dr. Lucignani
Nel merito
In riforma dell'impugnata sentenza 28.2.24 nel procedimento RG 7018/22, resa fra le parti dal
Tribunale di Torino, accogliere le conclusioni di merito formulate dall'appellante in primo grado e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso dal Tribunale di Torino il 16.3.22.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino
Contrariis rejectis
Respingere integralmente il proposto appello e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1346/2024 del
Tribunale di Torino, Sezione III Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Valeria Di Donato emessa in data 28.02.2024 e depositata in data 29.02.2024 R.G. N. 72/2021.
Con il favore delle spese del presente giudizio di appello”.
FATTO E DIRITTO
La Centro Commerciale promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2031/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 16.03.2022 in favore del sig. per Parte_1
l'importo di € 20.550,94, oltre interessi e spese legali quale corrispettivo dovuto per fatture relative alla fornitura di pane per i mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, contestando la pretesa azionata in via monitoria e chiedendo la revoca del decreto opposto.
Eccepiva l'opponente, in via preliminare, l'erronea individuazione del soggetto ingiunto in quanto il decreto era stato emesso nei confronti del Centro Commerciale in luogo di e Controparte_3 CP_1
chiedeva pertanto la revoca dello stesso.
Nel merito, deduceva che la Centro Commerciale proprietaria e gestore di una rete di CP_1
supermercati con servizio di vendita di pane e prodotti sfarinati, aveva intrattenuto un rapporto commerciale con il sig. dal 1° gennaio 2019. Tale rapporto prevedeva, per il punto vendita di Pt_1
VI (TO), una fornitura esclusiva da parte del panificio , con accordo Parte_1 commerciale che includeva il “reso totale” del pane invenduto a fine giornata. Riferiva l'esponente che nel corso del 2021 era emersa una discrepanza tra il quantitativo di pane venduto ai clienti del supermercato e quello fatturato dal sig. , poiché dall'analisi dei dati registrati nelle bilance Pt_1
pagina 2 di 10 elettroniche del punto vendita per gli anni 2020, 2021 e gennaio 2022 era emersa un'eccedenza di
11.659,31 kg di pane fatturato in più rispetto al venduto, per un valore pari ad € 18.888,08 (al netto dell'IVA al 4%). Avviata quindi un'attività di monitoraggio delle consegne giornaliere tramite le commesse addette al banco pane, era stato accertato, tra il 9 e il 18 dicembre 2021, che il sig. Pt_1
aveva indicato nella pesatura delle seconde consegne giornaliere un quantitativo superiore a quello effettivamente fornito, con una differenza complessiva pari a circa 167,60 kg. A partire dal 18 dicembre 2021 tali discrepanze erano state immediatamente contestate tramite le commesse e il sig.
aveva ammesso l'errore. Ulteriori anomalie venivano rilevate e contestate in data 24 dicembre Pt_1
2021. I rapporti commerciali con il sig. si erano interrotti definitivamente il 7 febbraio 2022. Pt_1
L'opponente contestava pertanto le fatture emesse dal sig. , ritenendo che le quantità indicate Pt_1
non corrispondessero a quelle effettivamente consegnate. Deduceva quindi che l'importo pari a €
19.643,60, corrispondente alla fatturazione di merce non consegnata, dovesse essere detratto dalla somma ingiunta e chiedeva perciò revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed accertarsi che nulla fosse dovuto alla ditta , ovvero condannarsi il sig. alla restituzione della Parte_1 Pt_1 somma indebitamente percepita pari a € 19.643,60, disponendosi eventualmente la compensazione con quanto effettivamente spettante alla controparte.
Si costituiva in giudizio il sig. assumendo, in via preliminare, l'irrilevanza Parte_1 dell'erronea indicazione della denominazione della società nel contesto del decreto ingiuntivo opposto, risultando correttamente indicata la partita iva. Nel merito deduceva di aver sempre consegnato il quantitativo di pane indicato nelle fatture azionate e nelle bolle di consegna, sottoscritte dalle commesse previo controllo del peso a ciascuna consegna. Precisava inoltre che la ditta serviva Pt_1
tre dei quattro punti vendita della e che spesso le commesse avevano invitato il sig. e i CP_1 Pt_1
suoi dipendenti a ritirare le ceste vuote presso il punto vendita di Villafranca, non servito dall'esponente, cui era stata evidentemente trasferita parte del pane da lui consegnato, che ben poteva essere così risultata mancante presso altro dei punti vendita serviti. Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande avversarie.
Istruita la causa a mezzo audizione testimoni, con sentenza n. 1346/2024 pubblicata il 29/02/2024, il
Tribunale di Torino, ritenuta parzialmente fondata la domanda dell'opponente, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2031/2022 e condannava parte opponente al pagamento in favore di della somma di € 907,34, oltre interessi Parte_1
moratori ex artt. 4 e 5 Dlgs. n. 231/2002 con compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 10 Ritenuto preliminarmente che l'errata indicazione della denominazione della società ingiunta come in luogo di non fosse causa Controparte_4 Controparte_1
di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto dovuta a mero errore materiale, nel merito riteneva provato, in quanto non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il rapporto commerciale fra le parti fosse iniziato in data 01.01.2019 e cessato infine in data 07.02.2022 e che nel periodo in oggetto il sig. fosse l'unico fornitore della centro commerciale riteneva altresì non Pt_1 CP_1
contestato che la consegna del pane avvenisse due volte al giorno – la prima al mattino quando il supermercato era chiuso e la seconda nel corso della giornata quando il supermercato era aperto con consegna alla presenza degli addetti al banco vendita e pesatura su bilancia meccanica del supermercato stesso e, infine, che le quantità di pane già pesate da e indicate in bolla in Pt_1
occasione della prima consegna giornaliera fossero risultate sempre corrette e corrispondenti al peso verificato dalle commesse all'apertura del supermercato. In relazione invece alla seconda consegna - per la quale parte attrice aveva dedotto che il sig. avesse sistematicamente indicato un Pt_1
quantitativo di pane superiore a quello effettivamente risultante alla pesatura, così fatturando somme superiori a quelle dovute - riteneva che l'istruttoria orale avesse consentito di accertare che il quantitativo di pane consegnato fosse unicamente dichiarato dal sig. come risultante dalla Pt_1
bilancia meccanica alle commesse presenti, senza alcun controllo da parte delle stesse, e che, nel periodo di tempo in cui effettuato quindi monitoraggio in verifica, fosse emersa una differenza rilevante tra il peso dichiarato e quello effettivo. Tutte le commesse avevano confermato che la pesatura del pane della seconda consegna avveniva da parte del sig. che posizionava le ceste Pt_1
sulla bilancia, sovrapponendole e rendendo difficile la lettura del pannello del peso, e comunicava alle commesse la quantità di pane pesato. Inoltre, tra il 07.12.2021 e il 18.12.2021, le commesse avevano verificato direttamente che la quantità di pane dichiarata dal sig. era risultata superiore a quella Pt_1
effettivamente consegnata, né rilevavano in senso contrario le dichiarazioni rese dal teste
[...]
non riferite ad un momento temporalmente definito e comunque relative alle sole consegne Tes_1
effettuate dal teste stesso, non presente alle consegne rese invece dal sig. . Pt_1
Le dichiarazioni rese dalle dipendenti del Centro Commerciale erano del resto univoche, CP_1
precise e concordanti ed avvalorate, altresì, dal fatto che le due dipendenti escusse erano state entrambe destinatarie di una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/70 per non aver provveduto al controllo giornaliero del peso del pane consegnato da , come previsto dal Pt_1
protocollo aziendale, con conseguente danno economico per la società, ed avevano entrambe sottoscritto una dichiarazione nella quale avevano confermato di non aver controllato personalmente il pagina 4 di 10 peso poiché si erano fidate del fornitore che aveva provveduto egli stesso alla pesatura del pane ponendo sulla bilancia tre ceste per volta oscurando “il display”.
Con riguardo alle fatture esposte in sede monitoria il Tribunale rilevava come il sig. non avesse Pt_1
provato di aver consegnato esattamente le quantità per cui aveva chiesto il pagamento;
riteneva peraltro raggiunta la prova che, in relazione alle pregresse forniture, per le quali il corrispettivo era già stato interamente pagato e per le quali parte opponente aveva proposto in via riconvenzionale un'autonoma domanda di restituzione, le quantità di pane effettivamente consegnato erano inferiori rispetto a quelle fatturate, non avendo il ricorrente opposto offerto prova contraria sufficiente ad inficiare il quadro probatorio offerto dall'opponente.
In parziale accoglimento dell'opposizione il Tribunale revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente, ritenuto non dovuto l'importo di € 19.643,60 vantato a credito dal sig. (pari a kg 11659,31 x € 1,62 x 4% a titolo Pt_1
di Iva), condannava il Centro commerciale al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
mera somma di € 907,34 iva inclusa oltre interessi;
compensava tra le parti le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il Sig. , lamentando, con Parte_1
unico motivo di gravame, erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie acquisite nel primo giudizio, assumendo che il primo Giudice abbia ingiustificatamente valutato ai fini della decisione unicamente le dichiarazioni rese dai testi addotti dalla parte opponente, disattendendo le testimonianze contrarie.
Lamenta in specie l'appellante che il Tribunale abbia considerato probanti ai fini del decidere scritture provenienti da parte attrice ed in effetti prive di alcuna efficacia probatoria, e le deposizioni rese dai testi indicati dall'opponente, omettendo di considerare il doc. 4 (scontrino rilasciato dalle commesse presso il punto vendita il . CP_5
Rileva inoltre che, durante la seconda consegna, le commesse sottoscrivevano le bolle di consegna dopo aver controllato il tutto e sottolinea come il doc. 4 valga a comprovare errori delle commesse stesse nel computare correttamente gli scontrini emessi. Contesta comunque di aver mai oscurato il pannello di lettura della bilancia usata per la verifica della merce consegnata, rilevando come il pane venisse consegnato sovente dal proprio dipendente, sig. , che aveva dichiarato in sede Tes_1
testimoniale che la quantità di pane consegnato era sempre correttamente indicata in corrispondenza alla bolla di consegna, come del resto verificato dalla controparte stessa e confermato con diverse e- mail (prodotte come doc. 5) nelle quali aveva dichiarato che tutto era in ordine in relazione alle consegne effettuate.
pagina 5 di 10 Assume inoltre che i punti vendita di controparte fossero in effetti quattro mentre egli ne serviva solo tre e precisamente il di VI, il GI di HE e il GI di VI mentre il CP_1
GI di Villafranca non era da lui servito;
assume nondimeno che sovente le varie commesse lo avessero invitato a ritirare ceste vuote presso il quarto punto vendita, con ciò comprovando che il pane portato nei primi tre punti vendita veniva portato spesso nel quarto.
Contesta peraltro l'affidabilità delle testi avversarie, tutte dipendenti della soc. , assumendo CP_1 all'evidenza improbabile che tre commesse non si fossero mai accorte di un ammanco di 11.659 Kg di pane in relazione al solo punto vendita di di via Cesano n. 1, nulla essendosi CP_6
contestato in merito alle fatture relative al di via Torino 3, HE, per totali euro 7.673,57 CP_5
e per le fatture relative al pane consegnato presso il supermercato il di via Bosca 22, VI, CP_5
per euro 2.053,94, e così per un totale di euro 9.727,51.
Rileva infine come il titolare della abbia altresì sporto querela nei suoi confronti per il reato di CP_1
truffa, con conseguente citazione del sig. ad udienza penale fissata presso il Tribunale penale Pt_1
di Asti (R.g. 3484/22 Pm dr. Lucignani ) per il giorno 17.06.2024, alla quale parte appellata si era costituita parte civile richiedendo i danni subiti. Rileva quindi come, stanti i rapporti tra processo civile e processo penale, la costituzione di parte civile determina, in caso di identità di oggetto, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale e la rinuncia automatica ed implicita al giudizio civile ex art. 306 c.p.c., con estinzione del medesimo rilevabile d'ufficio (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, n. 7633/12; depositata il 16 maggio 2012), assumendo che la domanda riconvenzionale promossa da controparte non possa proseguire nel presente appello.
Assume pertanto doversi dichiarare, in via preliminare, estinte la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso il 16.03.2022 e la domanda alla restituzione della somma di euro
19.643,60 contenuta nell'atto di citazione in opposizione avversario a seguito della costituzione di parte civile operata dalla soc. nel procedimento penale pendente presso il Controparte_1
Tribunale penale di Asti e, nel merito, meritevole di conferma il decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso dal Tribunale di Torino il 16.03.2022.
Si è costituita nel gravame la chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso CP_1
proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Assume infatti che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato il comportamento fraudolento del sig. , il quale aveva alterato Pt_1
le pesature del pane consegnato, causando una sovrafatturazione degli importi richiesti.
Assume peraltro l'inattendibilità del teste sig. , evidenziando come la difesa del sig. Tes_1 Pt_1
non abbia considerato le testimonianze univoche e concordanti degli altri testi escussi. Evidenzia, inoltre, che i dati forniti dalle bilance elettroniche e dai registratori di cassa costituiscano prova pagina 6 di 10 documentale, trattandosi di scritture obbligatorie per legge, gestite attraverso un sistema meccanizzato non alterabile. Contesta inoltre l'avverso assunto secondo cui il pane consegnato sarebbe stato destinato ad altri punti vendita.
Assume infine l'irrilevanza della costituzione di parte civile in sede penale rispetto al giudizio civile in corso, trattandosi di costituzione avvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, evidenziando come l'azione esercitata in sede penale differisca, per petitum e causa petendi, da quella oggetto del giudizio civile, giacché in sede penale la ha chiesto che le venga liquidata CP_1 dal Giudice penale una somma a titolo di danno all'immagine e di danno morale mentre in sede civile ha chiesto che le venisse riconosciuta in restituzione/compensazione la somma di € 19.643,60 indebitamente sottratta dal sig. . Pt_1
Esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, il Consigliere Istruttore ha disposto per la rimessione della causa in decisione;
all'esito del deposito delle difese di rito, essa perviene quindi all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che la costituzione di parte civile spiegata dall'odierna appellata nel giudizio penale promosso a carico del sig. , in esito a querela sporta Pt_1 dall'amministratore della siccome effettuata dopo il deposito della sentenza di primo CP_1 grado ora impugnata, con istanza di risarcimento del solo danno all'immagine conseguente ai fatti per cui è causa, risulta, in applicazione del chiaro dettato normativo ex art. 75, comma I, c.p.p., del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Nel merito, alla luce delle complessive risultanze probatorie in atti, l'appello in esame deve ritenersi radicalmente infondato.
Risulta, infatti, che le doglianze esposte dall'appellante in relazione ai dati ritenuti acclarati dal
Tribunale in esito all'ampia istruttoria orale svolta nel primo giudizio appaiono in effetti fondate su un evidente travisamento di taluni almeno dei dati chiaramente emersi dall'istruttoria orale svolta in primo grado.
Emerge infatti con chiara evidenza che tutti i testi escussi in primo grado hanno concordemente riferito che la pesatura del pane all'atto della seconda consegna giornaliera presso il supermercato di VI, via Cesano, veniva effettuata dal sig. che, lasciando coperto il display della bilancia con cui Pt_1
operava, dichiarava il peso della merce in consegna alle commesse, le quali colpevolmente – come dalle stesse ammesso quindi in sede disciplinare – non provvedevano a verificare il quantitativo effettivo della merce consegnata, annotando la misura così riferita.
pagina 7 di 10 Solo il sig. , dipendente del sig. , ha invece asserito in sede testimoniale di aver Tes_1 Pt_1 provveduto personalmente alle consegne, assicurando che le commesse verificano sempre l'esito della pesatura della merce in consegna.
E tuttavia gli altri testi escussi hanno chiarito in merito, con testimonianze precise e concordanti, che le consegne erano state sempre effettuate dal sig. personalmente e solo nell'ultimo periodo, Pt_1
allorché erano già stati avviati i controlli sui quantitativi di merce in consegna, erano state quindi eseguite dal sig. ( v. deposizioni dei testi ed ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
In contrasto con gli assunti esposti dall'appellante la stessa teste , in ordine a supposti Tes_4
trasferimenti della merce consegnata presso il supermercato di VI verso altri punti vendita della ha testualmente dichiarato in sede testimoniale “ogni tanto una cesta veniva data al CP_1
GI di VI, quando finivano il pane. Questo non accadeva spesso. Non davamo invece mai niente al supermercato di Villafranca”; non risulta invece - come suggestivamente assunto dall'appellante – che ella abbia mai asserito, con supposta “dichiarazione che assume valore di ammissione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2734 del codice civile”, che "il pane acquistato dal , Pt_1
ogni giorno veniva in parte trasportato successivamente in altri due punti vendita della in CP_1
VI".
Gli stessi rilievi enfaticamente esposti dall'appellante nel contestare l'attendibilità della verifica contabile condotta dalla controparte presso il punto vendita riguardato, sulla base del confronto tra i dati risultanti dall'archivio delle bilance elettroniche e le fatture emesse dal sig. , sul Pt_1 presupposto che “non esiste nessuna bilancia elettronica” muovono in effetti da un evidente equivoco.
Il Tribunale stesso, sulla base delle deposizioni testimoniali rese in giudizio dalle commesse in servizio alle dipendenze del Centro ora appellato, ha rilevato come “l'espletata istruttoria orale ha consentito di accertare, in generale, che effettivamente la seconda consegna avveniva con le modalità descritte da parte opponente, ossia con dichiarazione verbale da parte di della quantità di Parte_1
pane risultante dalla bilancia meccanica alle commesse presenti, senza alcun controllo da parte delle stesse e che, seppur per il limitato periodo di tempo in cui è stato effettuato il monitoraggio, veniva riscontrata una differenza tra il peso dichiarato e quello effettivo”.
La teste sig.ra addetta alla contabilità presso il supermercato in questione, ha tuttavia chiarito Tes_5 di avere effettuato una verifica contabile confrontando “le fatture del sig. ” con i dati risultanti Pt_1
dalla “memoria elettronica delle bilance del banco per sapere quanto pane era stato venduto”.
Se è vero, dunque, che la bilancia usata per la pesatura della merce consegnata dal sig. era di Pt_1
tipo meccanico, risulta tuttavia che bilance elettroniche venivano usate invece per la pesatura della merce venduta ai clienti: il quantitativo del pane effettivamente venduto, maggiorato da quello del reso pagina 8 di 10 invenduto avrebbe dovuto risultare corrispondente al quantitativo del pane fatturato, mentre dalla verifica era invece emersa una “eccedenza di prodotto fatturato dalla ditta pari a chilogrammi Pt_1
11.659,31 che in termini economici rappresenta un controvalore di € 18.888,08 al netto dell'i.v.a. 4%
(kg. 11.659,31 x € 1,62 prezzo al kg) e così in complessivo € 19.643,60 iva compresa” ( v. atto di citazione in opposizione promosso dal in primo grado ), come ritenuto così Controparte_1
accertato dal Tribunale stesso nella pronuncia ora gravata.
Non pare, dunque, che gli unici rilievi specificamente esposti dall'appellante per contestare le valutazioni esposte nella sentenza impugnata in relazione al quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale valgano in alcun modo a confutare il vaglio analitico e puntuale condotto in merito dal Tribunale
( v. sentenza impugnata, pagg. 6-8 ) a sostegno della conclusione – che merita pertanto di essere confermata – che debba in specie “ritenersi provato che nel corso dell'intero rapporto contrattuale vi sia stata una discrepanza tra le quantità di pane effettivamente consegnato e quelle oggetto di fatturazione, con un'eccedenza corrispondente alla tabella di cui all'atto di citazione”.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Deve peraltro rilevarsi, a fronte della nota spese depositata dall'odierna Società appellata, che indica il valore della causa in misura pari alla somma delle domande contrapposte delle parti ( “Importo oggetto del decreto ingiuntivo: € 20.550,94; importo richiesto in restituzione da con l'opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo : € 19.643,60. Totale valore controversia: € 40.194,54 ) che “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 ).
In specie, infatti, attore sostanziale rispetto alla domanda formulata in sede monitoria e quindi opposta
è il sig. e non già la Società appellata, che ha sempre unicamente chiesto il rigetto di tale Pt_1
domanda.
Peraltro “come riconosciuto da disposizione di ordine generale del D.M. n. 55/2014 e come questa
Corte ha di recente precisato (Cass, n. 35195/2022, che richiama anche Cass. n. 27871/2017), quando pagina 9 di 10 la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum).
In estrema sintesi, in applicazione del suddetto principio, il valore della causa è pari:
a) per il giudizio di primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
e, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta;
b) per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato;
e, alla maggior somma accordata dal giudice d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione è accolta” ( Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 13145 del
17/05/2025 ).
Poiché, dunque, l'appello in esame ha avuto ad oggetto la sola somma già vantata dal sig. in Pt_1
sede monitoria, il valore del presente giudizio deve ritenersi, ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore dell'appellata vittoriosa, pari al predetto importo , in contestazione nel gravame.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 1346/2024 del
Tribunale di Torino in data 29/02/2024;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24/09/2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANO Parte_1 C.F._1
ANDREA QUINTO, elettivamente domiciliato in VIA C. CATTANEO N. 6 10083 FAVRIA presso il difensore avv. BERTANO ANDREA QUINTO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TA RT e dell'avv. VINCENTI ALESSANDRA ( ) VIA C.F._2
SANTA CHIARA 20 12035 RACCONIGI, elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele III n.
63 12035 RACCONIGI presso il difensore avv. TA RT appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 18.09.2025
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare pagina 1 di 10 Voglia la Corte ill.ma dichiarare l'estinzione della domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso il 16.3.22, e della domanda alla restituzione della somma di euro 19.643,60 contenuta nell'atto di citazione in opposizione avversario notificato a mezzo pec allo scrivente difensore in data 13.4.22 a seguito della costituzione di parte civile operata dalla nel Controparte_2
procedimento penale pendente presso il Tribunale penale di Asti RG R.g. 3484/22 Pm dr. Lucignani
Nel merito
In riforma dell'impugnata sentenza 28.2.24 nel procedimento RG 7018/22, resa fra le parti dal
Tribunale di Torino, accogliere le conclusioni di merito formulate dall'appellante in primo grado e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso dal Tribunale di Torino il 16.3.22.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino
Contrariis rejectis
Respingere integralmente il proposto appello e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1346/2024 del
Tribunale di Torino, Sezione III Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Valeria Di Donato emessa in data 28.02.2024 e depositata in data 29.02.2024 R.G. N. 72/2021.
Con il favore delle spese del presente giudizio di appello”.
FATTO E DIRITTO
La Centro Commerciale promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2031/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 16.03.2022 in favore del sig. per Parte_1
l'importo di € 20.550,94, oltre interessi e spese legali quale corrispettivo dovuto per fatture relative alla fornitura di pane per i mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, contestando la pretesa azionata in via monitoria e chiedendo la revoca del decreto opposto.
Eccepiva l'opponente, in via preliminare, l'erronea individuazione del soggetto ingiunto in quanto il decreto era stato emesso nei confronti del Centro Commerciale in luogo di e Controparte_3 CP_1
chiedeva pertanto la revoca dello stesso.
Nel merito, deduceva che la Centro Commerciale proprietaria e gestore di una rete di CP_1
supermercati con servizio di vendita di pane e prodotti sfarinati, aveva intrattenuto un rapporto commerciale con il sig. dal 1° gennaio 2019. Tale rapporto prevedeva, per il punto vendita di Pt_1
VI (TO), una fornitura esclusiva da parte del panificio , con accordo Parte_1 commerciale che includeva il “reso totale” del pane invenduto a fine giornata. Riferiva l'esponente che nel corso del 2021 era emersa una discrepanza tra il quantitativo di pane venduto ai clienti del supermercato e quello fatturato dal sig. , poiché dall'analisi dei dati registrati nelle bilance Pt_1
pagina 2 di 10 elettroniche del punto vendita per gli anni 2020, 2021 e gennaio 2022 era emersa un'eccedenza di
11.659,31 kg di pane fatturato in più rispetto al venduto, per un valore pari ad € 18.888,08 (al netto dell'IVA al 4%). Avviata quindi un'attività di monitoraggio delle consegne giornaliere tramite le commesse addette al banco pane, era stato accertato, tra il 9 e il 18 dicembre 2021, che il sig. Pt_1
aveva indicato nella pesatura delle seconde consegne giornaliere un quantitativo superiore a quello effettivamente fornito, con una differenza complessiva pari a circa 167,60 kg. A partire dal 18 dicembre 2021 tali discrepanze erano state immediatamente contestate tramite le commesse e il sig.
aveva ammesso l'errore. Ulteriori anomalie venivano rilevate e contestate in data 24 dicembre Pt_1
2021. I rapporti commerciali con il sig. si erano interrotti definitivamente il 7 febbraio 2022. Pt_1
L'opponente contestava pertanto le fatture emesse dal sig. , ritenendo che le quantità indicate Pt_1
non corrispondessero a quelle effettivamente consegnate. Deduceva quindi che l'importo pari a €
19.643,60, corrispondente alla fatturazione di merce non consegnata, dovesse essere detratto dalla somma ingiunta e chiedeva perciò revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed accertarsi che nulla fosse dovuto alla ditta , ovvero condannarsi il sig. alla restituzione della Parte_1 Pt_1 somma indebitamente percepita pari a € 19.643,60, disponendosi eventualmente la compensazione con quanto effettivamente spettante alla controparte.
Si costituiva in giudizio il sig. assumendo, in via preliminare, l'irrilevanza Parte_1 dell'erronea indicazione della denominazione della società nel contesto del decreto ingiuntivo opposto, risultando correttamente indicata la partita iva. Nel merito deduceva di aver sempre consegnato il quantitativo di pane indicato nelle fatture azionate e nelle bolle di consegna, sottoscritte dalle commesse previo controllo del peso a ciascuna consegna. Precisava inoltre che la ditta serviva Pt_1
tre dei quattro punti vendita della e che spesso le commesse avevano invitato il sig. e i CP_1 Pt_1
suoi dipendenti a ritirare le ceste vuote presso il punto vendita di Villafranca, non servito dall'esponente, cui era stata evidentemente trasferita parte del pane da lui consegnato, che ben poteva essere così risultata mancante presso altro dei punti vendita serviti. Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande avversarie.
Istruita la causa a mezzo audizione testimoni, con sentenza n. 1346/2024 pubblicata il 29/02/2024, il
Tribunale di Torino, ritenuta parzialmente fondata la domanda dell'opponente, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2031/2022 e condannava parte opponente al pagamento in favore di della somma di € 907,34, oltre interessi Parte_1
moratori ex artt. 4 e 5 Dlgs. n. 231/2002 con compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 10 Ritenuto preliminarmente che l'errata indicazione della denominazione della società ingiunta come in luogo di non fosse causa Controparte_4 Controparte_1
di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto dovuta a mero errore materiale, nel merito riteneva provato, in quanto non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il rapporto commerciale fra le parti fosse iniziato in data 01.01.2019 e cessato infine in data 07.02.2022 e che nel periodo in oggetto il sig. fosse l'unico fornitore della centro commerciale riteneva altresì non Pt_1 CP_1
contestato che la consegna del pane avvenisse due volte al giorno – la prima al mattino quando il supermercato era chiuso e la seconda nel corso della giornata quando il supermercato era aperto con consegna alla presenza degli addetti al banco vendita e pesatura su bilancia meccanica del supermercato stesso e, infine, che le quantità di pane già pesate da e indicate in bolla in Pt_1
occasione della prima consegna giornaliera fossero risultate sempre corrette e corrispondenti al peso verificato dalle commesse all'apertura del supermercato. In relazione invece alla seconda consegna - per la quale parte attrice aveva dedotto che il sig. avesse sistematicamente indicato un Pt_1
quantitativo di pane superiore a quello effettivamente risultante alla pesatura, così fatturando somme superiori a quelle dovute - riteneva che l'istruttoria orale avesse consentito di accertare che il quantitativo di pane consegnato fosse unicamente dichiarato dal sig. come risultante dalla Pt_1
bilancia meccanica alle commesse presenti, senza alcun controllo da parte delle stesse, e che, nel periodo di tempo in cui effettuato quindi monitoraggio in verifica, fosse emersa una differenza rilevante tra il peso dichiarato e quello effettivo. Tutte le commesse avevano confermato che la pesatura del pane della seconda consegna avveniva da parte del sig. che posizionava le ceste Pt_1
sulla bilancia, sovrapponendole e rendendo difficile la lettura del pannello del peso, e comunicava alle commesse la quantità di pane pesato. Inoltre, tra il 07.12.2021 e il 18.12.2021, le commesse avevano verificato direttamente che la quantità di pane dichiarata dal sig. era risultata superiore a quella Pt_1
effettivamente consegnata, né rilevavano in senso contrario le dichiarazioni rese dal teste
[...]
non riferite ad un momento temporalmente definito e comunque relative alle sole consegne Tes_1
effettuate dal teste stesso, non presente alle consegne rese invece dal sig. . Pt_1
Le dichiarazioni rese dalle dipendenti del Centro Commerciale erano del resto univoche, CP_1
precise e concordanti ed avvalorate, altresì, dal fatto che le due dipendenti escusse erano state entrambe destinatarie di una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/70 per non aver provveduto al controllo giornaliero del peso del pane consegnato da , come previsto dal Pt_1
protocollo aziendale, con conseguente danno economico per la società, ed avevano entrambe sottoscritto una dichiarazione nella quale avevano confermato di non aver controllato personalmente il pagina 4 di 10 peso poiché si erano fidate del fornitore che aveva provveduto egli stesso alla pesatura del pane ponendo sulla bilancia tre ceste per volta oscurando “il display”.
Con riguardo alle fatture esposte in sede monitoria il Tribunale rilevava come il sig. non avesse Pt_1
provato di aver consegnato esattamente le quantità per cui aveva chiesto il pagamento;
riteneva peraltro raggiunta la prova che, in relazione alle pregresse forniture, per le quali il corrispettivo era già stato interamente pagato e per le quali parte opponente aveva proposto in via riconvenzionale un'autonoma domanda di restituzione, le quantità di pane effettivamente consegnato erano inferiori rispetto a quelle fatturate, non avendo il ricorrente opposto offerto prova contraria sufficiente ad inficiare il quadro probatorio offerto dall'opponente.
In parziale accoglimento dell'opposizione il Tribunale revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente, ritenuto non dovuto l'importo di € 19.643,60 vantato a credito dal sig. (pari a kg 11659,31 x € 1,62 x 4% a titolo Pt_1
di Iva), condannava il Centro commerciale al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
mera somma di € 907,34 iva inclusa oltre interessi;
compensava tra le parti le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il Sig. , lamentando, con Parte_1
unico motivo di gravame, erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie acquisite nel primo giudizio, assumendo che il primo Giudice abbia ingiustificatamente valutato ai fini della decisione unicamente le dichiarazioni rese dai testi addotti dalla parte opponente, disattendendo le testimonianze contrarie.
Lamenta in specie l'appellante che il Tribunale abbia considerato probanti ai fini del decidere scritture provenienti da parte attrice ed in effetti prive di alcuna efficacia probatoria, e le deposizioni rese dai testi indicati dall'opponente, omettendo di considerare il doc. 4 (scontrino rilasciato dalle commesse presso il punto vendita il . CP_5
Rileva inoltre che, durante la seconda consegna, le commesse sottoscrivevano le bolle di consegna dopo aver controllato il tutto e sottolinea come il doc. 4 valga a comprovare errori delle commesse stesse nel computare correttamente gli scontrini emessi. Contesta comunque di aver mai oscurato il pannello di lettura della bilancia usata per la verifica della merce consegnata, rilevando come il pane venisse consegnato sovente dal proprio dipendente, sig. , che aveva dichiarato in sede Tes_1
testimoniale che la quantità di pane consegnato era sempre correttamente indicata in corrispondenza alla bolla di consegna, come del resto verificato dalla controparte stessa e confermato con diverse e- mail (prodotte come doc. 5) nelle quali aveva dichiarato che tutto era in ordine in relazione alle consegne effettuate.
pagina 5 di 10 Assume inoltre che i punti vendita di controparte fossero in effetti quattro mentre egli ne serviva solo tre e precisamente il di VI, il GI di HE e il GI di VI mentre il CP_1
GI di Villafranca non era da lui servito;
assume nondimeno che sovente le varie commesse lo avessero invitato a ritirare ceste vuote presso il quarto punto vendita, con ciò comprovando che il pane portato nei primi tre punti vendita veniva portato spesso nel quarto.
Contesta peraltro l'affidabilità delle testi avversarie, tutte dipendenti della soc. , assumendo CP_1 all'evidenza improbabile che tre commesse non si fossero mai accorte di un ammanco di 11.659 Kg di pane in relazione al solo punto vendita di di via Cesano n. 1, nulla essendosi CP_6
contestato in merito alle fatture relative al di via Torino 3, HE, per totali euro 7.673,57 CP_5
e per le fatture relative al pane consegnato presso il supermercato il di via Bosca 22, VI, CP_5
per euro 2.053,94, e così per un totale di euro 9.727,51.
Rileva infine come il titolare della abbia altresì sporto querela nei suoi confronti per il reato di CP_1
truffa, con conseguente citazione del sig. ad udienza penale fissata presso il Tribunale penale Pt_1
di Asti (R.g. 3484/22 Pm dr. Lucignani ) per il giorno 17.06.2024, alla quale parte appellata si era costituita parte civile richiedendo i danni subiti. Rileva quindi come, stanti i rapporti tra processo civile e processo penale, la costituzione di parte civile determina, in caso di identità di oggetto, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale e la rinuncia automatica ed implicita al giudizio civile ex art. 306 c.p.c., con estinzione del medesimo rilevabile d'ufficio (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, n. 7633/12; depositata il 16 maggio 2012), assumendo che la domanda riconvenzionale promossa da controparte non possa proseguire nel presente appello.
Assume pertanto doversi dichiarare, in via preliminare, estinte la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso il 16.03.2022 e la domanda alla restituzione della somma di euro
19.643,60 contenuta nell'atto di citazione in opposizione avversario a seguito della costituzione di parte civile operata dalla soc. nel procedimento penale pendente presso il Controparte_1
Tribunale penale di Asti e, nel merito, meritevole di conferma il decreto ingiuntivo n. 2031/22 emesso dal Tribunale di Torino il 16.03.2022.
Si è costituita nel gravame la chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso CP_1
proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Assume infatti che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato il comportamento fraudolento del sig. , il quale aveva alterato Pt_1
le pesature del pane consegnato, causando una sovrafatturazione degli importi richiesti.
Assume peraltro l'inattendibilità del teste sig. , evidenziando come la difesa del sig. Tes_1 Pt_1
non abbia considerato le testimonianze univoche e concordanti degli altri testi escussi. Evidenzia, inoltre, che i dati forniti dalle bilance elettroniche e dai registratori di cassa costituiscano prova pagina 6 di 10 documentale, trattandosi di scritture obbligatorie per legge, gestite attraverso un sistema meccanizzato non alterabile. Contesta inoltre l'avverso assunto secondo cui il pane consegnato sarebbe stato destinato ad altri punti vendita.
Assume infine l'irrilevanza della costituzione di parte civile in sede penale rispetto al giudizio civile in corso, trattandosi di costituzione avvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, evidenziando come l'azione esercitata in sede penale differisca, per petitum e causa petendi, da quella oggetto del giudizio civile, giacché in sede penale la ha chiesto che le venga liquidata CP_1 dal Giudice penale una somma a titolo di danno all'immagine e di danno morale mentre in sede civile ha chiesto che le venisse riconosciuta in restituzione/compensazione la somma di € 19.643,60 indebitamente sottratta dal sig. . Pt_1
Esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, il Consigliere Istruttore ha disposto per la rimessione della causa in decisione;
all'esito del deposito delle difese di rito, essa perviene quindi all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che la costituzione di parte civile spiegata dall'odierna appellata nel giudizio penale promosso a carico del sig. , in esito a querela sporta Pt_1 dall'amministratore della siccome effettuata dopo il deposito della sentenza di primo CP_1 grado ora impugnata, con istanza di risarcimento del solo danno all'immagine conseguente ai fatti per cui è causa, risulta, in applicazione del chiaro dettato normativo ex art. 75, comma I, c.p.p., del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Nel merito, alla luce delle complessive risultanze probatorie in atti, l'appello in esame deve ritenersi radicalmente infondato.
Risulta, infatti, che le doglianze esposte dall'appellante in relazione ai dati ritenuti acclarati dal
Tribunale in esito all'ampia istruttoria orale svolta nel primo giudizio appaiono in effetti fondate su un evidente travisamento di taluni almeno dei dati chiaramente emersi dall'istruttoria orale svolta in primo grado.
Emerge infatti con chiara evidenza che tutti i testi escussi in primo grado hanno concordemente riferito che la pesatura del pane all'atto della seconda consegna giornaliera presso il supermercato di VI, via Cesano, veniva effettuata dal sig. che, lasciando coperto il display della bilancia con cui Pt_1
operava, dichiarava il peso della merce in consegna alle commesse, le quali colpevolmente – come dalle stesse ammesso quindi in sede disciplinare – non provvedevano a verificare il quantitativo effettivo della merce consegnata, annotando la misura così riferita.
pagina 7 di 10 Solo il sig. , dipendente del sig. , ha invece asserito in sede testimoniale di aver Tes_1 Pt_1 provveduto personalmente alle consegne, assicurando che le commesse verificano sempre l'esito della pesatura della merce in consegna.
E tuttavia gli altri testi escussi hanno chiarito in merito, con testimonianze precise e concordanti, che le consegne erano state sempre effettuate dal sig. personalmente e solo nell'ultimo periodo, Pt_1
allorché erano già stati avviati i controlli sui quantitativi di merce in consegna, erano state quindi eseguite dal sig. ( v. deposizioni dei testi ed ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
In contrasto con gli assunti esposti dall'appellante la stessa teste , in ordine a supposti Tes_4
trasferimenti della merce consegnata presso il supermercato di VI verso altri punti vendita della ha testualmente dichiarato in sede testimoniale “ogni tanto una cesta veniva data al CP_1
GI di VI, quando finivano il pane. Questo non accadeva spesso. Non davamo invece mai niente al supermercato di Villafranca”; non risulta invece - come suggestivamente assunto dall'appellante – che ella abbia mai asserito, con supposta “dichiarazione che assume valore di ammissione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2734 del codice civile”, che "il pane acquistato dal , Pt_1
ogni giorno veniva in parte trasportato successivamente in altri due punti vendita della in CP_1
VI".
Gli stessi rilievi enfaticamente esposti dall'appellante nel contestare l'attendibilità della verifica contabile condotta dalla controparte presso il punto vendita riguardato, sulla base del confronto tra i dati risultanti dall'archivio delle bilance elettroniche e le fatture emesse dal sig. , sul Pt_1 presupposto che “non esiste nessuna bilancia elettronica” muovono in effetti da un evidente equivoco.
Il Tribunale stesso, sulla base delle deposizioni testimoniali rese in giudizio dalle commesse in servizio alle dipendenze del Centro ora appellato, ha rilevato come “l'espletata istruttoria orale ha consentito di accertare, in generale, che effettivamente la seconda consegna avveniva con le modalità descritte da parte opponente, ossia con dichiarazione verbale da parte di della quantità di Parte_1
pane risultante dalla bilancia meccanica alle commesse presenti, senza alcun controllo da parte delle stesse e che, seppur per il limitato periodo di tempo in cui è stato effettuato il monitoraggio, veniva riscontrata una differenza tra il peso dichiarato e quello effettivo”.
La teste sig.ra addetta alla contabilità presso il supermercato in questione, ha tuttavia chiarito Tes_5 di avere effettuato una verifica contabile confrontando “le fatture del sig. ” con i dati risultanti Pt_1
dalla “memoria elettronica delle bilance del banco per sapere quanto pane era stato venduto”.
Se è vero, dunque, che la bilancia usata per la pesatura della merce consegnata dal sig. era di Pt_1
tipo meccanico, risulta tuttavia che bilance elettroniche venivano usate invece per la pesatura della merce venduta ai clienti: il quantitativo del pane effettivamente venduto, maggiorato da quello del reso pagina 8 di 10 invenduto avrebbe dovuto risultare corrispondente al quantitativo del pane fatturato, mentre dalla verifica era invece emersa una “eccedenza di prodotto fatturato dalla ditta pari a chilogrammi Pt_1
11.659,31 che in termini economici rappresenta un controvalore di € 18.888,08 al netto dell'i.v.a. 4%
(kg. 11.659,31 x € 1,62 prezzo al kg) e così in complessivo € 19.643,60 iva compresa” ( v. atto di citazione in opposizione promosso dal in primo grado ), come ritenuto così Controparte_1
accertato dal Tribunale stesso nella pronuncia ora gravata.
Non pare, dunque, che gli unici rilievi specificamente esposti dall'appellante per contestare le valutazioni esposte nella sentenza impugnata in relazione al quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale valgano in alcun modo a confutare il vaglio analitico e puntuale condotto in merito dal Tribunale
( v. sentenza impugnata, pagg. 6-8 ) a sostegno della conclusione – che merita pertanto di essere confermata – che debba in specie “ritenersi provato che nel corso dell'intero rapporto contrattuale vi sia stata una discrepanza tra le quantità di pane effettivamente consegnato e quelle oggetto di fatturazione, con un'eccedenza corrispondente alla tabella di cui all'atto di citazione”.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Deve peraltro rilevarsi, a fronte della nota spese depositata dall'odierna Società appellata, che indica il valore della causa in misura pari alla somma delle domande contrapposte delle parti ( “Importo oggetto del decreto ingiuntivo: € 20.550,94; importo richiesto in restituzione da con l'opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo : € 19.643,60. Totale valore controversia: € 40.194,54 ) che “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 ).
In specie, infatti, attore sostanziale rispetto alla domanda formulata in sede monitoria e quindi opposta
è il sig. e non già la Società appellata, che ha sempre unicamente chiesto il rigetto di tale Pt_1
domanda.
Peraltro “come riconosciuto da disposizione di ordine generale del D.M. n. 55/2014 e come questa
Corte ha di recente precisato (Cass, n. 35195/2022, che richiama anche Cass. n. 27871/2017), quando pagina 9 di 10 la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum).
In estrema sintesi, in applicazione del suddetto principio, il valore della causa è pari:
a) per il giudizio di primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
e, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta;
b) per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato;
e, alla maggior somma accordata dal giudice d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione è accolta” ( Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 13145 del
17/05/2025 ).
Poiché, dunque, l'appello in esame ha avuto ad oggetto la sola somma già vantata dal sig. in Pt_1
sede monitoria, il valore del presente giudizio deve ritenersi, ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore dell'appellata vittoriosa, pari al predetto importo , in contestazione nel gravame.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 1346/2024 del
Tribunale di Torino in data 29/02/2024;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24/09/2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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