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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LI Sezione Lavoro
Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 8868/2023; promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Felice Parte_1
Giugliano; contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Michele Siviero e dall'avvocato Giovanni Ronconi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.05.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il proprio svolgimento di mansioni superiori, inquadrabili nella figura professionale Livello professionale B1 Tecnici Specializzati figura professionale di Capo Tecnico Rotabili, a far data dal 01.07.2011, condannarsi al riconoscimento in Controparte_1 proprio favore del Livello profe ici Specializzati figura professionale Capo Tecnico Rotabili a far data dal 01.10.2011. Chiedeva ,altresì, dichiararsi il proprio inquadramento nel livello professionale B, la ricostruzione di carriera e le differenze retributive maturate dal 01.07.2011 al 30.06.2022 pari ad €. 61.380,79 dovute quanto ad €. 45.273,11 per competenze fisse, €. 6.978,45 per rivalutazione €. 9.129,24 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.04.2023, condannarsi alla ricostruzione di Controparte_1 carriera ed alla corresponsione delle suesposte differenze retributive, maturate a far data dal 01.07.2011 al 30.06.2022.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la gruppo dal 01.03.2001 Controparte_1 Controparte_2 al 30.06.2022, con matricola n. 2 918234 ed inquadramento nel Livello professionale C1 TECNICI, profilo professionale di Tecnico di Manovra e condotta secondo il CCNL MOBILITÀ/AREA A.F. Dichiarava di aver prestato la propria attività lavorativa presso l'impianto di LI NT (I.M.C. LI NT), in cui avveniva la manutenzione ordinaria e straordinaria di convogli ferroviari e carrozze. Deduceva che tali controlli, necessari per garantire la sicurezza dei trasporti, venivano effettuati sia in via preventiva, dopo un certo chilometraggio, allo scopo di evitare guasti durante l'utilizzo dei mezzi descritti, sia ex post, a guasto avvenuto, per la risoluzione del problema e per il ripristino del trasporto. Evidenziava che, per effettuare tale manutenzione, era necessario spostare i convogli in entrata ed in uscita da e verso la stazione di LI ed all'interno dell'impianto da un binario ad altro o verso le varie officine, per poter collocare carrozze e carrelli vicino ai macchinari necessari per le operazioni che occorreva effettuare. Esponeva che a far data dal luglio 2011 aveva svolto mansioni di capo nucleo coordinatore della manovra/movimentazione rotabili in qualità di coordinatore e gestore degli addetti alla condotta di mezzi di trazione e della logistica all'interno del detto impianto. Dichiarava che, per lo svolgimento delle funzioni superiori evidenziate, la società resistente gli aveva riconosciuto le relative differenze stipendiali esclusivamente fino al mese di settembre 2012, successivamente, sebbene lo svolgimento di tali mansioni superiori fosse perdurato ex post. Evidenziava, altresì, a sostegno della propria tesi, di aver svolto le mansioni superiori evidenziate, nonché quelle di interfaccia con ditte esterne, sino all'esternalizzazione di tale servizio e fino all'ottobre del 2019, data in cui aveva subito un infortunio in itinere riconosciuto dall' CP_3
Esponeva che, avendo conseguito le abilitazioni richieste ed avendo acquisito una elevata professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, era autorizzato a svolgere il medesimo ruolo anche all'esterno dell'impianto di appartenenza e fino alla stazione di proprietà e gestione di Parte_2
Dichiarava che durante il proprio turno di lavoro, dopo aver ricevuto il Piano lavoro Giornaliero o le variazioni alle disposizioni dal proprio superiore gerarchico, procedeva ad elaborare un programma nel rispetto degli orari stabiliti per organizzare in base alle urgenze le varie manovre necessarie, per consentire lo spostamento delle locomotive verso l'officina per i controlli di manutenzione o al contrario dall'officina alla platea partenze, essendo l'unico responsabile di tutte le operazioni. Deduceva che, per la messa in sicurezza di tali operazioni di spostamento dei convogli, effettuava un giro di controllo e tutte le varie prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza. Esponeva che per la tipologia di lavoro da lui svolto aveva maturato un'ottima conoscenza dei segnali e di tutti i vari scambi anche di quelli presenti in stazione, dove erano collocati i binari, assumendosi la totale responsabilità delle varie operazioni necessarie per consentire l' “attività di manovra” dei convogli, dovendo egli, infatti, fare attenzione alle velocità prescritte e controllare i colleghi addetti alla manovra da lui coordinata. Deduceva, inoltre, di aver svolto le mansioni evidenziate in modo autonomo e continuativo, ricoprendo, nel periodo evidenziato, un ruolo previsto dalla pianta organica dell'impianto di appartenenza, non dovendo sostituire alcun lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Dichiarava, dunque, di aver svolto le mansioni indicate per un periodo superiore a tre mesi, superando le 180 presenze annuali, per tale ragione aveva maturato il diritto al riconoscimento del profilo superiore ex art. 2103 c.c. e della costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte sancito il principio che la disciplina dei CCNL di categoria impone alle F.S. di dare al sostituto comunicazione dei motivi della sua adibizione prima dell'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori ed anche i nominativi dei dipendenti sostituiti con la specificazione dei corrispondenti incarichi, ciò al fine di evitare l'espediente di più sostituzioni provvisorie in rapporto ad una stessa unità. Deduceva, infine, che le mansioni da lui effettivamente svolte non rientrano in quelle previste per il profilo di operatore specializzato livello C1 TECNICI figura professionale tecnico di manovra e condotta ma sono riconducibili al livello B1 TECNICI SPECIALIZZATI, figura professionale Capo Tecnico Rotabili, così come previsto dal C.C.N.L. MOBILITÀ/AREA A.F, pertanto aveva diritto a tale inquadramento e alla corresponsione delle differenze retributive da lui maturate.
In data 19.1.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. Venivano escussi i testi , in qualità responsabile Testimone_1 dell'impianto di manutenzione LI NT (cui fu addetto il ricorrente,) , e , colleghi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del ricorrente. Conclusasi la fase istruttoria, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda non può trovare accoglimento. AI fini del riconoscimento di una qualifica superiore, occorre seguire un procedimento trifasico, poiché è necessario in primis accertare le attività lavorative in concreto svolte, poi individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare i risultati ottenuti da tale duplice osservazione. All'esito di tale analisi, per poter poi applicare la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c., occorre verificare che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, ovvero che lo svolgimento delle stesse sia avvenuto con ampia autonomia e che abbia determinato l'assunzione di rischi e responsabilità specifiche correlate all'attività svolta in concreto, e infine verificare se si possa escludere la riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cass. sez. lav. 14621/1999). Per la Suprema Corte, infatti, “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. sez. lav.n.3859/06). Nel caso di specie, dunque, alla luce dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi tali da far ritenere che le mansioni espletate in concreto dal ricorrente siano riconducibili a quelle relative alla qualifica superiore a quella contrattuale. In particolare, come emerge dalle dichiarazioni rese da testi, le mansioni svolte dall' sono riconducibili a quelle allo stesso Pt_1 assegnate contrattua .
Infatti i testi escussi hanno riferito che: “Sono stato responsabile dell' impianto di manutenzione LI NT di Trenitallia dal 2010 al 2015 ; ivi ha lavorato il ricorrente negli stessi anni ( e lo ho lasciato li) come capo- manovra . Tra me, superiore gerarchico e lui c' erano altri intermedi , cioè i coordinatori di manovre, lui era un operativo. ADR era anche abilitato per guidare la macchina di manovra .Il coordinatore di manovra riceveva quotidianamente varie informazioni dalla Sala Operativa , con cui stilava un CP_1 programma giornaliero di manovr iava ( con e-mail) ai capimanovra ( tra cui ),i quali con la squadra mettevano in Pt_1 atto le attività ivi previste . Ogni squadra era composta di circa 5 persone, coordinate dal capomanovra .Presso LI NT c'erano 5 squadre che si avvicendavano in turni. ADR non ricorda i nominativi degli altri 4 capimanovra ADR C' erano due coordinatori:
e , che faceva anche da istruttore di manovra, Tes_5 Tes_6 cioè verificava le competenze del personale di manovra e si occupava degli aggiornamenti ADR erano Quadri Aziendali ADR io non mi occupavo di manovre in via diretta, ma ero informato, come responsabile dell'impianto, di ogni attività. ADR sotto le mie direttive c' erano circa 80/100 dipendenti, non tutti di manovra. Il 25 % dei dipendenti che ho indicato era addetto alle manovre. ADR il mio ufficio era all' interno dell 'impianto. Non affacciava sul piazzale. ADR Andavo spesso in giro per l'impianto e mi capitava spesso di vedere le manovre in corso. Il capomanovra stavano spesso in reparto , in postazione .Nel corso della mia dirigenza ho visto poche volte Pt_1 operativo su macchine, perché come capomanovra stava pe in postazione, avendo contatti diretti con la sala operativa.”
); “ADR Ho lavorato con dal 1998 al 2018 presso l' Tes_1 Pt_1 impianto di LI NT ADR Negli ultimi anni era GMO ( Gestore Movimento Operativo) Nell' impianto c'erano 5 .Uno era Parte_3 Pt_1
.gli altri erano , , d uno di Per_1 Per_2 Per_3 ricordo il nome. ero primo tecnico di condotta e lavoravo nella Per_4 squadra diretta da . ADR io facevo manovre e movimentavo i
Pt_1 treni tra piazzale e stazione. aveva una postazione fissa in
Pt_1 reparto, dove riceveva le istruzioni della Sala Operative( con mail e telefonate) ; essa era un caseggiato sul piazzale;
non
Pt_1 svolgeva le manovre ma ci coordinava e ci dava direttive di manovra ADR io ero inquadrato come livello sesto se ben ricordo. Non so i GMO come fossero inquadrati. ADR si interfacciava anche con
Pt_1
i responsabili di ( per la stazione) e con il settore pulizie e con la manutenzione e , se ben ricorso erano inquadrati all'8 Tes_6 livello, erano dei quadri;
ADR erano loro a dare direttive ad . Pt_1
Essi, che io ricordi, ricevevano un programma di lavoro per noi, che davano ai e loro ci davano istruzioni di lavoro.ADR essi sono Parte_3 andati via 013 o 2012, nessuno li ha sostituiti e vi era un rapporto diretto tra sala operativa e e noi ADR in caso di Parte_3 discordanze tra lo stato delle macchine sul piazzale e le programmazioni di manovra della sala operative erano i a Parte_3 risolvere i problemi e a prendere decisioni sul posto. ADR la postazione dei GMO era unica e i GMO andavano a turno. “( ) Tes_2
“Io fino al 2022 sono stato presso l'IMC di LI centrale come gestore treno, invece il signor era manovratore presso l'IMC. Pt_1
Io sono lì dal 1997, il signor è arrivato lì nel 2007 credo in Pt_1 seguito a qualche accorpamento. Il ricorrente era GMO cioè addetto a movimentare i convogli in entrata e in uscita. La sigla sta per Parte_3
“gestore manovra operativa”. Egli riceveva quotidianamente, con mail, ordini di manovra giornalieri. Essi provenivano da 2 quadri addetti alle manovre, nello specifico si trattava di un istruttore di manovra e di un suo coordinatore. Avevano inquadramento superiore a quello posseduto da . Era lo stesso a ricevere anche Pt_1 Pt_1 le istruzioni di variazione del programma giornaliero. Ricevute queste indicazioni doveva metterle in atto e lo faceva insieme alla squadra di manovra, da lui coordinata. Da circa 7 anni queste operazioni sono state esternalizzate. Poco dopo tale esternalizzazione il signor Pt_1 ha avuto un incidente automobilistico mentre veniva al lavoro e non è più in servizio. ADR Per manovra si intende lo spostamento di un treno o di una vettura di treno, da un punto all'altro dell'impianto di manutenzione,
o dall'impianto di manutenzione alla stazione. Ed era questo il tipo di manovra di cui si occupava il signor . Quando invece un treno Pt_1
o una vettura vengono spostati da un punto a un altro, ma all'esterno dell'impianto di manutenzione della stazione non si chiama più manovra, ma si chiama “treno”, perché si muove con un numero di servizio e con una traccia oraria. Il superiore gerarchico del signore
, come anche di tutti i presenti nell'IMC, era Pt_1 Testimone_1
(sicuramente dal 2011 al 2015). Preciso che a , Testimone_1 subentrò l'ingegner dirigeva la squ . Per_5 Pt_1
Le squadre di manovra erano 5 e quindi si alternava in vari Pt_1 turni con altri 4 colleghi. Essi erano: , Per_6 Per_1 [...]
, ed altri di cui non ricordo alternatisi nel tempo. I 4 Per_7 Per_2 colleghi che ho nominato avevano inquadramento nel 6 livello del CCNL all'epoca vigente. Preciso che tutti i manovratori, e quindi tutti i componenti le squadre erano inquadrati nel sesto livello.( ) Tes_3
Da tali dichiarazioni dunque è emerso che le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle riconducibili alla figura del “Tecnico di manovra e condotta”, figura inquadrata nel livello professionale C – Tecnici specializzati e disciplinata dall'art. 26 del contratto collettivo di categoria 2016, secondo cui: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche,specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all'accertamento psico- attitudinale e per l'ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.” Il medesimo articolo poi inquadra nella figura professionale di Tecnico di manovra e condotta, livello professionale “C”: i “Lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra;
di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni;
previa abilitazione al mezzo di trazione, di movimenti di convogli merci o vuoti viaggiatori su tratti di linea specificatamente delimitati e autorizzati oppure tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, di locomotori isolati
o accoppiati, di materiali vuoti (anche leggeri) tra gli scali e/o impianti di una stessa località; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza.” Orbene, dall'analisi svolta, risulta essere palese la piena corrispondenza tra il profilo professionale assegnato e le mansioni svolte in concreto dal ricorrente, che pur operando con un certo livello di autonomia e con margini di discrezionalità, svolge la propria attività seguendo procedure e istruzioni ricevute dai superiori gerarchici. Il ricorrente, infatti ha svolto le proprie mansioni movimentando i convogli su tratti di linea delimitati e autorizzati in modo specifico oppure tra impianti della stessa località. Occorre, infine, precisare che il ricorrente nel 2011 e nel 2012, ha svolto effettivamente per periodi limitati mansioni superiori quale Capo Manovra, gestendo il processo di manovra, tuttavia tale utilizzo era avvenuto esclusivamente per sostituire il personale assente, non essendoci alcuna posizione vacante. Inoltre, si precisa che nell'anno 2011 si sono verificati 74 gg di svolgimento di mansioni superiori, e segnatamente da luglio a dicembre 2011, mentre nell' anno 2012, a far data da gennaio e fino ad agosto 2012, sono sati svolti dal ricorrente 141 gg di mansioni superiori, (gennaio 2012 gg. 17; febbraio 2012 gg. 18; marzo 2012 gg. 20; aprile 2012 gg. 20; maggio 2012 gg. 19; giugno 2012 gg. 19; luglio 2012 gg. 21; agosto 2012 gg.) Le mansioni superiori sono state effettivamente svolte dal ricorrente per un periodi limitato nel tempo. Pertanto, non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesala controvertibilità delle valutazioni e la diversa condizione delle parti.
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Così deciso in data 31/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 8868/2023; promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Felice Parte_1
Giugliano; contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Michele Siviero e dall'avvocato Giovanni Ronconi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.05.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il proprio svolgimento di mansioni superiori, inquadrabili nella figura professionale Livello professionale B1 Tecnici Specializzati figura professionale di Capo Tecnico Rotabili, a far data dal 01.07.2011, condannarsi al riconoscimento in Controparte_1 proprio favore del Livello profe ici Specializzati figura professionale Capo Tecnico Rotabili a far data dal 01.10.2011. Chiedeva ,altresì, dichiararsi il proprio inquadramento nel livello professionale B, la ricostruzione di carriera e le differenze retributive maturate dal 01.07.2011 al 30.06.2022 pari ad €. 61.380,79 dovute quanto ad €. 45.273,11 per competenze fisse, €. 6.978,45 per rivalutazione €. 9.129,24 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.04.2023, condannarsi alla ricostruzione di Controparte_1 carriera ed alla corresponsione delle suesposte differenze retributive, maturate a far data dal 01.07.2011 al 30.06.2022.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la gruppo dal 01.03.2001 Controparte_1 Controparte_2 al 30.06.2022, con matricola n. 2 918234 ed inquadramento nel Livello professionale C1 TECNICI, profilo professionale di Tecnico di Manovra e condotta secondo il CCNL MOBILITÀ/AREA A.F. Dichiarava di aver prestato la propria attività lavorativa presso l'impianto di LI NT (I.M.C. LI NT), in cui avveniva la manutenzione ordinaria e straordinaria di convogli ferroviari e carrozze. Deduceva che tali controlli, necessari per garantire la sicurezza dei trasporti, venivano effettuati sia in via preventiva, dopo un certo chilometraggio, allo scopo di evitare guasti durante l'utilizzo dei mezzi descritti, sia ex post, a guasto avvenuto, per la risoluzione del problema e per il ripristino del trasporto. Evidenziava che, per effettuare tale manutenzione, era necessario spostare i convogli in entrata ed in uscita da e verso la stazione di LI ed all'interno dell'impianto da un binario ad altro o verso le varie officine, per poter collocare carrozze e carrelli vicino ai macchinari necessari per le operazioni che occorreva effettuare. Esponeva che a far data dal luglio 2011 aveva svolto mansioni di capo nucleo coordinatore della manovra/movimentazione rotabili in qualità di coordinatore e gestore degli addetti alla condotta di mezzi di trazione e della logistica all'interno del detto impianto. Dichiarava che, per lo svolgimento delle funzioni superiori evidenziate, la società resistente gli aveva riconosciuto le relative differenze stipendiali esclusivamente fino al mese di settembre 2012, successivamente, sebbene lo svolgimento di tali mansioni superiori fosse perdurato ex post. Evidenziava, altresì, a sostegno della propria tesi, di aver svolto le mansioni superiori evidenziate, nonché quelle di interfaccia con ditte esterne, sino all'esternalizzazione di tale servizio e fino all'ottobre del 2019, data in cui aveva subito un infortunio in itinere riconosciuto dall' CP_3
Esponeva che, avendo conseguito le abilitazioni richieste ed avendo acquisito una elevata professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, era autorizzato a svolgere il medesimo ruolo anche all'esterno dell'impianto di appartenenza e fino alla stazione di proprietà e gestione di Parte_2
Dichiarava che durante il proprio turno di lavoro, dopo aver ricevuto il Piano lavoro Giornaliero o le variazioni alle disposizioni dal proprio superiore gerarchico, procedeva ad elaborare un programma nel rispetto degli orari stabiliti per organizzare in base alle urgenze le varie manovre necessarie, per consentire lo spostamento delle locomotive verso l'officina per i controlli di manutenzione o al contrario dall'officina alla platea partenze, essendo l'unico responsabile di tutte le operazioni. Deduceva che, per la messa in sicurezza di tali operazioni di spostamento dei convogli, effettuava un giro di controllo e tutte le varie prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza. Esponeva che per la tipologia di lavoro da lui svolto aveva maturato un'ottima conoscenza dei segnali e di tutti i vari scambi anche di quelli presenti in stazione, dove erano collocati i binari, assumendosi la totale responsabilità delle varie operazioni necessarie per consentire l' “attività di manovra” dei convogli, dovendo egli, infatti, fare attenzione alle velocità prescritte e controllare i colleghi addetti alla manovra da lui coordinata. Deduceva, inoltre, di aver svolto le mansioni evidenziate in modo autonomo e continuativo, ricoprendo, nel periodo evidenziato, un ruolo previsto dalla pianta organica dell'impianto di appartenenza, non dovendo sostituire alcun lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Dichiarava, dunque, di aver svolto le mansioni indicate per un periodo superiore a tre mesi, superando le 180 presenze annuali, per tale ragione aveva maturato il diritto al riconoscimento del profilo superiore ex art. 2103 c.c. e della costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte sancito il principio che la disciplina dei CCNL di categoria impone alle F.S. di dare al sostituto comunicazione dei motivi della sua adibizione prima dell'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori ed anche i nominativi dei dipendenti sostituiti con la specificazione dei corrispondenti incarichi, ciò al fine di evitare l'espediente di più sostituzioni provvisorie in rapporto ad una stessa unità. Deduceva, infine, che le mansioni da lui effettivamente svolte non rientrano in quelle previste per il profilo di operatore specializzato livello C1 TECNICI figura professionale tecnico di manovra e condotta ma sono riconducibili al livello B1 TECNICI SPECIALIZZATI, figura professionale Capo Tecnico Rotabili, così come previsto dal C.C.N.L. MOBILITÀ/AREA A.F, pertanto aveva diritto a tale inquadramento e alla corresponsione delle differenze retributive da lui maturate.
In data 19.1.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. Venivano escussi i testi , in qualità responsabile Testimone_1 dell'impianto di manutenzione LI NT (cui fu addetto il ricorrente,) , e , colleghi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del ricorrente. Conclusasi la fase istruttoria, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda non può trovare accoglimento. AI fini del riconoscimento di una qualifica superiore, occorre seguire un procedimento trifasico, poiché è necessario in primis accertare le attività lavorative in concreto svolte, poi individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare i risultati ottenuti da tale duplice osservazione. All'esito di tale analisi, per poter poi applicare la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c., occorre verificare che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, ovvero che lo svolgimento delle stesse sia avvenuto con ampia autonomia e che abbia determinato l'assunzione di rischi e responsabilità specifiche correlate all'attività svolta in concreto, e infine verificare se si possa escludere la riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cass. sez. lav. 14621/1999). Per la Suprema Corte, infatti, “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. sez. lav.n.3859/06). Nel caso di specie, dunque, alla luce dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi tali da far ritenere che le mansioni espletate in concreto dal ricorrente siano riconducibili a quelle relative alla qualifica superiore a quella contrattuale. In particolare, come emerge dalle dichiarazioni rese da testi, le mansioni svolte dall' sono riconducibili a quelle allo stesso Pt_1 assegnate contrattua .
Infatti i testi escussi hanno riferito che: “Sono stato responsabile dell' impianto di manutenzione LI NT di Trenitallia dal 2010 al 2015 ; ivi ha lavorato il ricorrente negli stessi anni ( e lo ho lasciato li) come capo- manovra . Tra me, superiore gerarchico e lui c' erano altri intermedi , cioè i coordinatori di manovre, lui era un operativo. ADR era anche abilitato per guidare la macchina di manovra .Il coordinatore di manovra riceveva quotidianamente varie informazioni dalla Sala Operativa , con cui stilava un CP_1 programma giornaliero di manovr iava ( con e-mail) ai capimanovra ( tra cui ),i quali con la squadra mettevano in Pt_1 atto le attività ivi previste . Ogni squadra era composta di circa 5 persone, coordinate dal capomanovra .Presso LI NT c'erano 5 squadre che si avvicendavano in turni. ADR non ricorda i nominativi degli altri 4 capimanovra ADR C' erano due coordinatori:
e , che faceva anche da istruttore di manovra, Tes_5 Tes_6 cioè verificava le competenze del personale di manovra e si occupava degli aggiornamenti ADR erano Quadri Aziendali ADR io non mi occupavo di manovre in via diretta, ma ero informato, come responsabile dell'impianto, di ogni attività. ADR sotto le mie direttive c' erano circa 80/100 dipendenti, non tutti di manovra. Il 25 % dei dipendenti che ho indicato era addetto alle manovre. ADR il mio ufficio era all' interno dell 'impianto. Non affacciava sul piazzale. ADR Andavo spesso in giro per l'impianto e mi capitava spesso di vedere le manovre in corso. Il capomanovra stavano spesso in reparto , in postazione .Nel corso della mia dirigenza ho visto poche volte Pt_1 operativo su macchine, perché come capomanovra stava pe in postazione, avendo contatti diretti con la sala operativa.”
); “ADR Ho lavorato con dal 1998 al 2018 presso l' Tes_1 Pt_1 impianto di LI NT ADR Negli ultimi anni era GMO ( Gestore Movimento Operativo) Nell' impianto c'erano 5 .Uno era Parte_3 Pt_1
.gli altri erano , , d uno di Per_1 Per_2 Per_3 ricordo il nome. ero primo tecnico di condotta e lavoravo nella Per_4 squadra diretta da . ADR io facevo manovre e movimentavo i
Pt_1 treni tra piazzale e stazione. aveva una postazione fissa in
Pt_1 reparto, dove riceveva le istruzioni della Sala Operative( con mail e telefonate) ; essa era un caseggiato sul piazzale;
non
Pt_1 svolgeva le manovre ma ci coordinava e ci dava direttive di manovra ADR io ero inquadrato come livello sesto se ben ricordo. Non so i GMO come fossero inquadrati. ADR si interfacciava anche con
Pt_1
i responsabili di ( per la stazione) e con il settore pulizie e con la manutenzione e , se ben ricorso erano inquadrati all'8 Tes_6 livello, erano dei quadri;
ADR erano loro a dare direttive ad . Pt_1
Essi, che io ricordi, ricevevano un programma di lavoro per noi, che davano ai e loro ci davano istruzioni di lavoro.ADR essi sono Parte_3 andati via 013 o 2012, nessuno li ha sostituiti e vi era un rapporto diretto tra sala operativa e e noi ADR in caso di Parte_3 discordanze tra lo stato delle macchine sul piazzale e le programmazioni di manovra della sala operative erano i a Parte_3 risolvere i problemi e a prendere decisioni sul posto. ADR la postazione dei GMO era unica e i GMO andavano a turno. “( ) Tes_2
“Io fino al 2022 sono stato presso l'IMC di LI centrale come gestore treno, invece il signor era manovratore presso l'IMC. Pt_1
Io sono lì dal 1997, il signor è arrivato lì nel 2007 credo in Pt_1 seguito a qualche accorpamento. Il ricorrente era GMO cioè addetto a movimentare i convogli in entrata e in uscita. La sigla sta per Parte_3
“gestore manovra operativa”. Egli riceveva quotidianamente, con mail, ordini di manovra giornalieri. Essi provenivano da 2 quadri addetti alle manovre, nello specifico si trattava di un istruttore di manovra e di un suo coordinatore. Avevano inquadramento superiore a quello posseduto da . Era lo stesso a ricevere anche Pt_1 Pt_1 le istruzioni di variazione del programma giornaliero. Ricevute queste indicazioni doveva metterle in atto e lo faceva insieme alla squadra di manovra, da lui coordinata. Da circa 7 anni queste operazioni sono state esternalizzate. Poco dopo tale esternalizzazione il signor Pt_1 ha avuto un incidente automobilistico mentre veniva al lavoro e non è più in servizio. ADR Per manovra si intende lo spostamento di un treno o di una vettura di treno, da un punto all'altro dell'impianto di manutenzione,
o dall'impianto di manutenzione alla stazione. Ed era questo il tipo di manovra di cui si occupava il signor . Quando invece un treno Pt_1
o una vettura vengono spostati da un punto a un altro, ma all'esterno dell'impianto di manutenzione della stazione non si chiama più manovra, ma si chiama “treno”, perché si muove con un numero di servizio e con una traccia oraria. Il superiore gerarchico del signore
, come anche di tutti i presenti nell'IMC, era Pt_1 Testimone_1
(sicuramente dal 2011 al 2015). Preciso che a , Testimone_1 subentrò l'ingegner dirigeva la squ . Per_5 Pt_1
Le squadre di manovra erano 5 e quindi si alternava in vari Pt_1 turni con altri 4 colleghi. Essi erano: , Per_6 Per_1 [...]
, ed altri di cui non ricordo alternatisi nel tempo. I 4 Per_7 Per_2 colleghi che ho nominato avevano inquadramento nel 6 livello del CCNL all'epoca vigente. Preciso che tutti i manovratori, e quindi tutti i componenti le squadre erano inquadrati nel sesto livello.( ) Tes_3
Da tali dichiarazioni dunque è emerso che le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle riconducibili alla figura del “Tecnico di manovra e condotta”, figura inquadrata nel livello professionale C – Tecnici specializzati e disciplinata dall'art. 26 del contratto collettivo di categoria 2016, secondo cui: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche,specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all'accertamento psico- attitudinale e per l'ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.” Il medesimo articolo poi inquadra nella figura professionale di Tecnico di manovra e condotta, livello professionale “C”: i “Lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra;
di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni;
previa abilitazione al mezzo di trazione, di movimenti di convogli merci o vuoti viaggiatori su tratti di linea specificatamente delimitati e autorizzati oppure tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, di locomotori isolati
o accoppiati, di materiali vuoti (anche leggeri) tra gli scali e/o impianti di una stessa località; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza.” Orbene, dall'analisi svolta, risulta essere palese la piena corrispondenza tra il profilo professionale assegnato e le mansioni svolte in concreto dal ricorrente, che pur operando con un certo livello di autonomia e con margini di discrezionalità, svolge la propria attività seguendo procedure e istruzioni ricevute dai superiori gerarchici. Il ricorrente, infatti ha svolto le proprie mansioni movimentando i convogli su tratti di linea delimitati e autorizzati in modo specifico oppure tra impianti della stessa località. Occorre, infine, precisare che il ricorrente nel 2011 e nel 2012, ha svolto effettivamente per periodi limitati mansioni superiori quale Capo Manovra, gestendo il processo di manovra, tuttavia tale utilizzo era avvenuto esclusivamente per sostituire il personale assente, non essendoci alcuna posizione vacante. Inoltre, si precisa che nell'anno 2011 si sono verificati 74 gg di svolgimento di mansioni superiori, e segnatamente da luglio a dicembre 2011, mentre nell' anno 2012, a far data da gennaio e fino ad agosto 2012, sono sati svolti dal ricorrente 141 gg di mansioni superiori, (gennaio 2012 gg. 17; febbraio 2012 gg. 18; marzo 2012 gg. 20; aprile 2012 gg. 20; maggio 2012 gg. 19; giugno 2012 gg. 19; luglio 2012 gg. 21; agosto 2012 gg.) Le mansioni superiori sono state effettivamente svolte dal ricorrente per un periodi limitato nel tempo. Pertanto, non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesala controvertibilità delle valutazioni e la diversa condizione delle parti.
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Così deciso in data 31/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio