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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 14020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14020 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7073/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7073 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, e vertente tra
elettivamente domiciliato in Crotone, Corso Mazzini n. 93, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Previte, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
- AT
n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, CP_1 presso lo studio degli avv.ti Stefano Viti e Michele Lioi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente all'avv. Romeo Brunetti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Armellini n. CP_2
20, presso lo studio dell'avv. Romeo Brunetti, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente agli avv.ti Stefano Viti e Michele Lioi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Pag. 1 a 11 - Accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione prot. n. 86/ARM/mc/P del CP_3
31.05.2018, pervenuta in data 01.06.2018, con la quale il Segretario Generale ha CP_3 comunicato a l'immediata cessazione dalla carica di Presidente del Patronato Parte_1
CP_2
- Per l'effetto, condannare il Patronato Controparte_4
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via
[...]
GE ON n. 8 (CF/P. VA ) e la P.IVA_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] in Roma, Viale di Trastevere n. 60, (CF/P. IVA ) in via tra loro solidale, al P.IVA_2 pagamento in favore del sig. della somma di € 193.941,96 a titolo di lucro Parte_1 cessante per l'illegittima rimozione dalla carica di Presidente ed all'ulteriore CP_2 pagamento della somma di € 50.000,00, o della diversa somma che la prudente valutazione del
Giudicante riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno d'immagine subito per
l'illegittima rimozione medesima, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. “
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis adversis;
CP_3
- respingere le domande attoree, siccome inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, prive di presupposti e sfornite di prova, per tutti i motivi sopra articolati;
- in via riconvenzionale si chiede di condannare l'attore al risarcimento dei danni prodotti alla per i fatti sopra descritti in misura pari ad Euro 620.000, a titolo di danno CP_3 patrimoniale, ed Euro 50.000 a titolo di danno all'immagine e morale, ovvero nelle diverse somme che saranno accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, operare la compensazione con le somme oggetto della domanda riconvenzionale di cui al punto precedente.
Per il convenuto : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis adversis, così giudicare: CP_2
1- In via principale:
1-a) dichiarare inammissibili tutte le avverse domande, perché rinunciate, essendo ormai decorso il termine semestrale ex art. 2113 c.c. valevole anche per il rapporto di lavoro parasubordinato;
1-b) comunque, respingerle in quanto infondate in presenza di giusta causa di revoca del mandato;
Pag. 2 a 11
1-c) nel non creduto caso in cui non si ritenga costituire rinuncia la scrittura del 13.6.2018, respingere la richiesta di un compenso in mancanza di un titolo pattizio che lo preveda, nonché quella relativa al rimborso spese (non avendo lo restato alcuna attività per il periodo Pt_1 successivo alla cessazione dalla carica di presidente);
1-d) respingere, altresì, la richiesta risarcitoria del danno d'immagine (pari ad € 50.000,00) non provato e, comunque, non configurabile nella specie;
2 - In via riconvenzionale: si chiede che l'attore venga condannato al risarcimento dei danni prodotti al Patronato per i fatti sopra descritti in misura pari ad Euro 620.000, a titolo di danno patrimoniale, ed Euro
50.000 a titolo di danno all'immagine e morale, ovvero nelle diverse somme che saranno accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, operare la compensazione con le somme oggetto della domanda riconvenzionale di cui al punto precedente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
– sulla premessa che la Parte_1 Controparte_6 aveva promosso la costituzione (poi avvenuta il 22\10\2022) del
[...]
Patronato ; che lo statuto Controparte_4 assegnava alla il potere di nominare e di revocare gli organi sociali di tale Patronato, CP_3 per cui esso attore, al momento della costituzione dell' ne era stato nominato CP_2 presidente;
che di seguito era stato più volte confermato in quella carica, fino a quando la gli aveva comunicato l'immediata cessazione dall'incarico, deliberata in data CP_3
30\5\2018- ha convenuto dinanzi a questo Tribunale lo stesso in uno con la CP_2 CP_3
(dopo che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, da lui preventivamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, avendo escluso che il rapporto ripassato tra l' ed il suo presidente rientrasse nel novero dei rapporti di lavoro CP_2 parasubordinato) chiedendo accertarsi l'illegittimità di quella revoca, e condannarsi i convenuti al ristoro del danno: quanto alla sul rilievo che quella s'era impegnata a CP_3 finanziare l ed a garantire le obbligazioni che avesse assunto in futuro. CP_2
Danno che secondo l'attore era costituito, per un verso, dalla perdita delle indennità e del rimborso spese forfettario connessi all'incarico, per il lasso temporale compreso tra la data della revoca (30\5\2018) e la naturale scadenza del proprio mandato;
e per altro verso dal
Pag. 3 a 11 pregiudizio arrecato alla propria immagine professionale dall'illegittima rimozione dall'incarico: per una somma complessivamente superiore ai 240.000 euro.
Gli enti convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, deducendo -quanto all che lo CP_2 aveva esplicitamente riconosciuto la legittimità della delibera di revoca, Pt_1 sottoscrivendo (con l'assistenza, peraltro, del proprio legale di fiducia) il verbale in data
13\6\2018, di passaggio delle consegne al nuovo presidente (tale ). Persona_1
Nel merito ha aggiunto che lo statuto dell non prevedeva alcun compenso per il CP_2 presidente;
e quel compenso non era stato deliberato neppure di seguito, dagli organi a tale fine preposti.
Ha aggiunto che l'attore (oltre che presidente) era anche dipendente di esso e per tale CP_2 diverso rapporto percepiva, mensilmente, una retribuzione di circa 1.700 euro, un'indennità di circa 3.000 euro, ed un rimborso spese di analogo ammontare;
compensi che aveva continuato a percepire anche dopo la revoca dall'incarico, fino a quando (il 3\10\2018) era stato infine licenziato per giusta causa.
Ha dedotto che i motivi della revoca erano analiticamente indicati nella relativa delibera, per quanto detto adottata il 30\5\2018; e si sostanziavano nell'omesso pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell nell'omessa tenuta della contabilità e nella conseguente CP_2 inattendibilità del bilancio del 2017, nel corpo del quale, peraltro, alcune poste debitorie erano state falsamente contabilizzate come crediti verso la CP_3
Ha aggiunto che il Tribunale di Catanzaro (all'esito di un ulteriore giudizio, pure promosso dallo aveva respinto un'analoga domanda dell'attore, tesa al conseguimento delle Pt_1 medesime indennità e fondo spese collegate alla carica di presidente, ma relative al periodo antecedente il 30\5\2018: a tale conclusione prevenendo sul rilievo che alla carica di presidente dell' non era connesso alcun compenso. CP_2
Ed ha infine fatto presente che a settembre del 2021 lo ed esso avevano Pt_1 CP_2 sottoscritto anche una transazione (a definizione di un'ulteriore controversia, che aveva visto la condanna dell' opera del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma- al pagamento CP_7 di somme in favore dello (per oltre 160.000 euro), per crediti derivanti dal rapporto Pt_1 di lavoro subordinato, per quanto detto conclusosi col suo licenziamento in data 3\10\2018: per cui, secondo l' quella transazione definiva ogni rapporto di dare e avere esistente CP_2 tra le parti, e rendeva inammissibile l'odierna domanda giudiziale.
In via riconvenzionale, infine, l ha chiesto a sua volta il ristoro del danno, che assumeva CP_2
d'avere subito per effetto delle condotte illegittime che erano state poste in essere dall'attore durante il proprio mandato: e quindi per le condotte compendiate nella delibera di revoca
Pag. 4 a 11 dall'incarico; e per alcune condotte ulteriori, che erano emerse di seguito: e cioè per il fatto che lo negli anni 2013-2018, aveva assunto alle dipendenze dell un numero Pt_1 CP_2 esorbitante di dipendenti (tra i quali numerosi suoi parenti); ed aveva disposto il “comando” di altro personale -formalmente dipendente da alcune associazioni aderenti alla CP_8 di cui era a sua volta presidente- presso la stessa ma la doveva
[...] CP_2 CP_8 aversi per inesistente, posto che non aderiva alla ed inoltre, quei “comandi” erano CP_3 vietati dall'art. 17 dello statuto dell CP_2
Di seguito la non aveva versato i contributi per quei dipendenti, per quanto CP_8 detto distaccati presso l e l avendo accertata l'illegittimità dei comandi, aveva CP_2 CP_9 chiesto all il pagamento di quei contributi. CP_2
In conclusione, quindi, la complessiva condotta tenuta dallo veva causato all Pt_1 CP_2 un'imponente esposizione debitoria, verso i dipendenti, verso l e verso l'Erario: per cui CP_9 la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al ristoro dell'inerente profilo di danno, quantificandolo in complessivi 620.000 euro, oltre al danno morale.
Analoghe difese e domande riconvenzionali sono state svolte anche dalla che in via CP_3 preliminare ha ricordato che l è un'associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro: CP_2 per cui è dotato di personalità giuridica e di un proprio patrimonio, ed essa non è CP_3 quindi responsabile delle obbligazioni da quella assunte.
Ha ribadito che lo statuto dell non prevedeva alcun compenso per il presidente, e che lo CP_2 in quanto dipendente dell percepiva una retribuzione mensile di circa 9.000 Pt_1 CP_2 euro, che aveva continuato a ricevere anche dopo la revoca dall'incarico.
Ha ribadito la legittimità del provvedimento di revoca, che si giustificava in ragione della necessità di porre fine alle condotte illegittime, analiticamente indicate nella delibera di revoca, che avevano contrassegnato la gestione dello ed ha perciò chiesto a sua volta, Pt_1 in via riconvenzionale, il ristoro dell'inerente profilo di danno.
La causa, dopo lo scambio delle memorie, è stata trattenuta in decisione sulla scorta della sola prova documentale.
Ciò premesso in fatto, pare opportuno ricordare che lo oltre ad essere stato Pt_1 presidente dell' era anche dipendente di quello stesso Patronato;
e che all'esito della CP_2 delibera di revoca dall'incarico ha promosso (almeno) tre giudizi: avendo chiesto col presente procedimento il pagamento delle indennità connesse alla carica di presidente, per il lasso temporale compreso tra la data (30\5\2018) della sua revoca e quella di naturale scadenza del mandato.
Pag. 5 a 11 Con un secondo giudizio, definito in primo grado dal Tribunale di Catanzaro, ha chiesto invece il pagamento delle medesime indennità, ma per gli anni precedenti, fino al 30\5\2018; e con un terzo giudizio ha chiesto il pagamento di differenze retributive, relative al diverso rapporto, di lavoro dipendente dall' CP_2
Tale ultimo giudizio si è concluso, in primo grado, con la condanna dell al pagamento di CP_2 una certa somma di denaro in favore dello dopo di che le parti hanno sottoscritto la Pt_1 transazione a cui hanno fatto riferimento le convenute nelle proprie difese (all. 7 alla comparsa di risposta della ed all. 5 alla comparsa di risposta della . CP_3 CP_2
Tale transazione, tuttavia, non vale -come vorrebbero le convenute- a rendere inammissibile l'odierna domanda dello per il dirimente rilievo che risulta sottoscritta soltanto Pt_1 dall' e non anche dall'attore; e per l'ulteriore rilievo che dal suo contenuto emerge che CP_2 con quell'accordo le parti si proponevano di definire soltanto la controversia relativa alle differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato;
ma non anche tutte le restanti, reciproche, pretese di dare e avere.
Con la conseguenza che, se anche la transazione fosse stata accettata dallo non Pt_1 potrebbe comunque estendere i propri effetti alle pretese che quello ha avanzato nel presente giudizio, che involgono un rapporto del tutto diverso (indennità riconducibili alla carica di presidente del Patronato).
Quanto al secondo giudizio di cui s'è appena detto, invece, deve rilevarsi ha un oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello che connota il presente procedimento, posto che, per quanto detto, in quella sede lo ha chiesto il pagamento delle medesime indennità Pt_1 connesse alla carica di presidente dell dovute fino al 30\5\2018; mentre in questo CP_2 giudizio le indennità relative al periodo successivo.
Quel giudizio, dunque, si è concluso in primo grado col rigetto della domanda dell'attore (v. la sentenza, in atti, n. 388\2025, resa dal Tribunale di Catanzaro il 5\3\2025).
E' vero che contro la decisione lo ha proposto appello (ed il relativo giudizio sembra Pt_1 essere ancora pendente), ma la sentenza di primo grado si fonda su ragioni che questo
Tribunale ritiene di dover condividere.
Il Tribunale di Catanzaro, infatti, è pervenuto al rigetto della domanda sul rilievo che l'atto costitutivo dell non prevedeva alcun compenso per il presidente (così come per gli altri CP_2 organi del Patronato); e che tale compenso non è stato deliberato neppure di seguito.
E sull'ulteriore considerazione che la prestazione resa dal presidente di un'associazione non è caratterizzata, necessariamente, dal requisito dell'onerosità, posto che al relativo rapporto
(d'immedesimazione organica, secondo quel Tribunale;
di mandato, a parere di questo
Pag. 6 a 11 Giudice) non si applicano nè le garanzie apprestate dall'art. 36 della Costituzione, a tutela del lavoro subordinato, né quelle previste dall'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c., a tutela del lavoro autonomo.
In una situazione siffatta, quindi, incombeva sullo l'onere di fornire la prova della Pt_1 fondatezza della propria pretesa: e quindi dell'esistenza di una delibera che avesse riconosciuto, e quantificato, un compenso in favore del presidente dell' con la CP_2 conseguenza che il Giudice, essendo mancata una prova siffatta, ha condivisibilmente respinto la domanda.
Peraltro, anche a voler per ipotesi affermare il diritto dello l compenso per l'attività Pt_1 prestata quale presidente dell'associazione, in ragione dell'asserita presunzione di onerosità del mandato conferitogli dall'ente, non sussisterebbe in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in questa sede lamentato dall'attore, quale conseguenza della revoca anticipata senza giusta causa. Ciò in quanto lo suo tempo sottoscriveva (peraltro con l'assistenza del Pt_1 proprio legale) il verbale in data 13\6\2018, di passaggio di consegne in favore del nuovo presidente dell (v. l'all. 4 alla comparsa di risposta della e l'all. 2 alla CP_2 CP_3 comparsa di costituzione dell con il quale riconosceva espressamente la legittimità CP_2 della propria revoca.
In particolare, detto verbale -dopo avere fatto un esplicito riferimento ad un'originaria contestazione della revoca, che era stata avanzata dallo on mail del 1\6\2018 (all. 1 Pt_1 alla comparsa di risposta - contiene la di lui dichiarazione “di ritenere correttamente CP_2 formalizzato, da parte di il procedimento di che trattasi”. CP_3
In conclusione, quindi, la domanda risarcitoria va respinta, per la parte che ha ad oggetto il danno derivante dalla perdita delle indennità connesse alla carica di presidente.
Ma sorte analoga va riservata anche all'ulteriore domanda dello di ristoro del danno Pt_1 che quella revoca avrebbe arrecato alla propria immagine professionale: essendo mancata la prova dell'esistenza stessa del pregiudizio, ed eventualmente dei modi e dell'ambito di propalazione della notizia.
Non senza rilevare, ancora una volta, che per conseguire il ristoro di quel pregiudizio sarebbe stata necessaria la prova dell'illegittimità della revoca, per quanto detto esclusa dall'anzidetta dichiarazione, resa dallo n sede di passaggio delle consegne. Pt_1
Venendo, ora, all'esame delle domande riconvenzionali, va subito accertata l'inammissibilità di quella avanzata dalla che, per quanto detto, ha chiesto il ristoro del danno che CP_3
Pag. 7 a 11 avrebbe subito per effetto delle condotte tenute dallo così come compendiate nel Pt_1 provvedimento di revoca dell'incarico.
Ma il relativo pregiudizio, per pacifica acquisizione processuale, è stato subito soltanto dall' che, per quanto dedotto dalla stessa è un'associazione riconosciuta, e CP_2 CP_3 quindi dotata di personalità giuridica, oltre che di un proprio patrimonio.
La dal canto suo, non è tenuta per legge -né risulta essere tenuta per vincolo CP_3 negoziale- a farsi carico delle di lei obbligazioni: per cui è carente di legittimazione a pretendere il ristoro di un danno subito da un terzo.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall' invece, pare opportuno CP_2 ricordare che il danno dalla stessa lamentato deriva dalle condotte illegittime poste in essere dallo nel corso del proprio mandato: condotte che per una parte sono compendiate Pt_1 nel (e poste a fondamento del) provvedimento di revoca, e che per altra parte sono descritte nella comparsa di risposta, per essere emerse in epoca successiva.
L'illegittimità delle prime condotte trova conferma nella mancata contestazione del provvedimento di revoca, la cui legittimità è stata pure riconosciuta dall'attore nel corpo del verbale di passaggio delle consegne.
Mentre le seconde hanno trovato conferma solo parziale, nella sentenza (in atti) resa dal
Giudice del lavoro di questo Tribunale (n. 695\2020 del 23\1\2020, all. 17 alla comparsa di risposta della , poi confermata dalla Corte d'Appello (sent. del 6\4\2022). CP_3
Da tali decisioni, infatti, emerge che l sulla scorta di una relazione dell'Ispettorato del CP_9
Lavoro di Cosenza, ha ritenuto essere fittizi i rapporti di lavoro che erano stati instaurati tra alcune associazioni aderenti alla (di cui era presidente lo stesso , ed CP_8 Pt_1 alcuni lavoratori: i quali erano poi stati “comandati” a svolgere la propria attività lavorativa presso l CP_2
Quelle associazioni, così come la non avevano versato all' gl'inerenti CP_8 CP_9 oneri contributivi, per cui l'Istituto ha imputato i rapporti lavorativi direttamente all' CP_2 quale beneficiario delle prestazioni: e gli ha inviato dapprima (in data 15\5\2017) una diffida, per il pagamento di quei contributi (€ 368.172,35), in uno con gl'interessi e le sanzioni civili
(per € 203.339,92) dovute per l'illecito amministrativo di cui all'art. 18, comma 5 bis, del d. lgs. 276\2003; mentre di seguito (l'8\5\2019) gli ha notificato un avviso di addebito, per complessivi € 607.763,85, per l'omesso versamento di quei contributi (dal mese di settembre
2013 al mese di dicembre 2016) e per le inerenti sanzioni.
Pag. 8 a 11 L ha impugnato entrambi i provvedimenti, al tempo stesso chiamando in garanzia la CP_2
(di cui, ancora una volta, era legale rappresentante lo stesso;
i due CP_10 Pt_1 giudizi sono stati riuniti;
l ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
in luogo della CP_9 CP_8 si è costituita la che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo CP_8 di essere soggetto diverso dalla negando d'avere mai avuto alle proprie CP_8 dipendenze quei lavoratori, e di avere promosso (o associato a sé) le articolazioni territoriali della da cui quei lavoratori erano stati assunti. CP_8
All'esito il Tribunale -dopo aver escluso la debenza di una parte dei contributi, per essere mancata la prova del fatto che alcuni lavoratori avevano effettivamente lavorato per l' CP_2 ha condannato l a pagare i rimanenti contributi (€ 340.619,10), con le inerenti sanzioni CP_2 civili (che, fatte le opportune proporzioni, possono oggi essere quantificate in € 188.122,38), e gl'interessi di legge.
La sentenza, per quanto detto, è stata confermata anche in appello: e dalla sinergica lettura delle due decisioni emerge che (artt. 2, 3 e 4 l. 152\2001) i Patronati possono essere costituiti soltanto da o da Associazioni di lavoratori, e devono poi ottenere il CP_5 riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro;
che i Patronati possono avvalersi soltanto del lavoro dei propri dipendenti (art. 5, stessa legge), e che i “comandi” (art. 1, e 17 stessa legge) in loro favore possono essere disposti soltanto dalla Confederazione che ha promosso la loro costituzione.
Di conseguenza, il “comando” di lavoratori presso l' avrebbe potuto essere disposto CP_2 soltanto dalla che ne aveva promosso la costituzione;
e non anche dalla CP_3 CP_8 che è associazione sindacale del tutto diversa;
e che, anzi, a giudizio del Tribunale e
[...] della Corte d'Appello, era soggetto privo di un'organizzazione interna e dei necessari mezzi finanziari, e costituiva un mero “schermo giuridico”, frapposto dallo al fine di Pt_1 sgravare l dal peso di quei contributi. CP_2
Per cui erano illegittimi i “comandi” di cui si discuteva in quel giudizio, anche in applicazione del generale divieto d'interposizione di manodopera.
Quelle sentenze hanno perciò accertato che i lavoratori (formalmente assunti dalla CP_8
e poi) “comandati” presso l fossero dipendenti del soggetto presso cui avevano
[...] CP_2 effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa: con l'effetto che l' era tenuta al CP_2 pagamento degl'inerenti oneri contributivi.
Oneri che il Tribunale ha poi quantificato nella misura anzidetta, avendo escluso i contributi dovuti per alcuni lavoratori in relazione ai quali non era stata raggiunta prova appagante del fatto che avessero effettivamente lavorato per l CP_2
Pag. 9 a 11 Alla luce di tali premesse, dunque, deve ora considerarsi che è vero che quelle sentenze non hanno autorità di giudicato nei confronti dello che di quel giudizio non è stato parte;
Pt_1 ma è del pari vero che si tratta di documenti utilizzabili ai fini della decisione, e liberamente valutabili da parte di questo Giudice.
Con l'aggiunta che di quel processo era invece parte la di cui, per quanto detto, lo CP_8 ra legale rappresentante: per cui l'attore ha avuto compiuta conoscenza dell'oggetto Pt_1 del contendere di quel giudizio, e del suo esito.
E dalle sentenze, di primo grado e di appello, traspare il convincimento del Giudice circa il fatto che artefice dell'intera manovra sia stato proprio lo quale presidente Pt_1 dell' della e della manovra che aveva il fine di far gravare su CP_2 CP_8 CP_8 enti incapienti ( e sue diramazioni territoriali) oneri contributivi che CP_8 avrebbero dovuto invece essere sostenuti dall' per del personale che eccedeva le sue CP_2 effettive necessità e disponibilità economiche, e che era stato assunto a fini sostanzialmente clientelari.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall' lo CP_2 Pt_1 va condannato al ristoro del danno che ha causato al Patronato per le condotte da lui tenute quale suo presidente: e quindi al pagamento della somma di € 340.619,10 per contributi e di
€ 188.122,38 per sanzioni civili, per un totale di € 528.741,48; somma che dovrà poi essere rivalutata, dalla data di notifica (8\5\2019) dell'avviso di addebito fino alla data di deposito della presente decisione;
e maggiorata d'interessi legali, calcolati sulle somme di anno in anno rivalutate, da quella stessa data fino al saldo.
L'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall tesa al ristoro del danno CP_2 all'immagine, risulta invece sfornita a sua volta di prova e di allegazione, essendo mancata l'indicazione dei modi e dell'ambito di propalazione della notizia, e degli effetti che tale propalazione avrebbe avuto sull'immagine pubblica del Patronato.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e l mentre vengono CP_2 compensate nel rapporto con la tenuto conto della reciproca soccombenza. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_5
e del Patronato , CP_1 Controparte_4 oltre che sulle domande riconvenzionali avanzate dalle convenute, così provvede:
- respinge le domande svolte dallo la domanda riconvenzionale avanzata dalla Pt_1
CP_3
Pag. 10 a 11 - condanna lo l pagamento, in favore dell della complessiva somma di € Pt_1 CP_2
528.741,48, da maggiorare di rivalutazione ed interessi nei modi e con le decorrenze indicate in motivazione;
- compensa le spese tra lo la Pt_1 CP_3
- condanna lo al pagamento delle spese in favore dell' liquidate in € Pt_1 CP_2
15.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 11/10/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 11 a 11
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7073 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, e vertente tra
elettivamente domiciliato in Crotone, Corso Mazzini n. 93, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Previte, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
- AT
n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, CP_1 presso lo studio degli avv.ti Stefano Viti e Michele Lioi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente all'avv. Romeo Brunetti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Armellini n. CP_2
20, presso lo studio dell'avv. Romeo Brunetti, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente agli avv.ti Stefano Viti e Michele Lioi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Pag. 1 a 11 - Accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione prot. n. 86/ARM/mc/P del CP_3
31.05.2018, pervenuta in data 01.06.2018, con la quale il Segretario Generale ha CP_3 comunicato a l'immediata cessazione dalla carica di Presidente del Patronato Parte_1
CP_2
- Per l'effetto, condannare il Patronato Controparte_4
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via
[...]
GE ON n. 8 (CF/P. VA ) e la P.IVA_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] in Roma, Viale di Trastevere n. 60, (CF/P. IVA ) in via tra loro solidale, al P.IVA_2 pagamento in favore del sig. della somma di € 193.941,96 a titolo di lucro Parte_1 cessante per l'illegittima rimozione dalla carica di Presidente ed all'ulteriore CP_2 pagamento della somma di € 50.000,00, o della diversa somma che la prudente valutazione del
Giudicante riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno d'immagine subito per
l'illegittima rimozione medesima, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. “
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis adversis;
CP_3
- respingere le domande attoree, siccome inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, prive di presupposti e sfornite di prova, per tutti i motivi sopra articolati;
- in via riconvenzionale si chiede di condannare l'attore al risarcimento dei danni prodotti alla per i fatti sopra descritti in misura pari ad Euro 620.000, a titolo di danno CP_3 patrimoniale, ed Euro 50.000 a titolo di danno all'immagine e morale, ovvero nelle diverse somme che saranno accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, operare la compensazione con le somme oggetto della domanda riconvenzionale di cui al punto precedente.
Per il convenuto : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis adversis, così giudicare: CP_2
1- In via principale:
1-a) dichiarare inammissibili tutte le avverse domande, perché rinunciate, essendo ormai decorso il termine semestrale ex art. 2113 c.c. valevole anche per il rapporto di lavoro parasubordinato;
1-b) comunque, respingerle in quanto infondate in presenza di giusta causa di revoca del mandato;
Pag. 2 a 11
1-c) nel non creduto caso in cui non si ritenga costituire rinuncia la scrittura del 13.6.2018, respingere la richiesta di un compenso in mancanza di un titolo pattizio che lo preveda, nonché quella relativa al rimborso spese (non avendo lo restato alcuna attività per il periodo Pt_1 successivo alla cessazione dalla carica di presidente);
1-d) respingere, altresì, la richiesta risarcitoria del danno d'immagine (pari ad € 50.000,00) non provato e, comunque, non configurabile nella specie;
2 - In via riconvenzionale: si chiede che l'attore venga condannato al risarcimento dei danni prodotti al Patronato per i fatti sopra descritti in misura pari ad Euro 620.000, a titolo di danno patrimoniale, ed Euro
50.000 a titolo di danno all'immagine e morale, ovvero nelle diverse somme che saranno accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, operare la compensazione con le somme oggetto della domanda riconvenzionale di cui al punto precedente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
– sulla premessa che la Parte_1 Controparte_6 aveva promosso la costituzione (poi avvenuta il 22\10\2022) del
[...]
Patronato ; che lo statuto Controparte_4 assegnava alla il potere di nominare e di revocare gli organi sociali di tale Patronato, CP_3 per cui esso attore, al momento della costituzione dell' ne era stato nominato CP_2 presidente;
che di seguito era stato più volte confermato in quella carica, fino a quando la gli aveva comunicato l'immediata cessazione dall'incarico, deliberata in data CP_3
30\5\2018- ha convenuto dinanzi a questo Tribunale lo stesso in uno con la CP_2 CP_3
(dopo che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, da lui preventivamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, avendo escluso che il rapporto ripassato tra l' ed il suo presidente rientrasse nel novero dei rapporti di lavoro CP_2 parasubordinato) chiedendo accertarsi l'illegittimità di quella revoca, e condannarsi i convenuti al ristoro del danno: quanto alla sul rilievo che quella s'era impegnata a CP_3 finanziare l ed a garantire le obbligazioni che avesse assunto in futuro. CP_2
Danno che secondo l'attore era costituito, per un verso, dalla perdita delle indennità e del rimborso spese forfettario connessi all'incarico, per il lasso temporale compreso tra la data della revoca (30\5\2018) e la naturale scadenza del proprio mandato;
e per altro verso dal
Pag. 3 a 11 pregiudizio arrecato alla propria immagine professionale dall'illegittima rimozione dall'incarico: per una somma complessivamente superiore ai 240.000 euro.
Gli enti convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, deducendo -quanto all che lo CP_2 aveva esplicitamente riconosciuto la legittimità della delibera di revoca, Pt_1 sottoscrivendo (con l'assistenza, peraltro, del proprio legale di fiducia) il verbale in data
13\6\2018, di passaggio delle consegne al nuovo presidente (tale ). Persona_1
Nel merito ha aggiunto che lo statuto dell non prevedeva alcun compenso per il CP_2 presidente;
e quel compenso non era stato deliberato neppure di seguito, dagli organi a tale fine preposti.
Ha aggiunto che l'attore (oltre che presidente) era anche dipendente di esso e per tale CP_2 diverso rapporto percepiva, mensilmente, una retribuzione di circa 1.700 euro, un'indennità di circa 3.000 euro, ed un rimborso spese di analogo ammontare;
compensi che aveva continuato a percepire anche dopo la revoca dall'incarico, fino a quando (il 3\10\2018) era stato infine licenziato per giusta causa.
Ha dedotto che i motivi della revoca erano analiticamente indicati nella relativa delibera, per quanto detto adottata il 30\5\2018; e si sostanziavano nell'omesso pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell nell'omessa tenuta della contabilità e nella conseguente CP_2 inattendibilità del bilancio del 2017, nel corpo del quale, peraltro, alcune poste debitorie erano state falsamente contabilizzate come crediti verso la CP_3
Ha aggiunto che il Tribunale di Catanzaro (all'esito di un ulteriore giudizio, pure promosso dallo aveva respinto un'analoga domanda dell'attore, tesa al conseguimento delle Pt_1 medesime indennità e fondo spese collegate alla carica di presidente, ma relative al periodo antecedente il 30\5\2018: a tale conclusione prevenendo sul rilievo che alla carica di presidente dell' non era connesso alcun compenso. CP_2
Ed ha infine fatto presente che a settembre del 2021 lo ed esso avevano Pt_1 CP_2 sottoscritto anche una transazione (a definizione di un'ulteriore controversia, che aveva visto la condanna dell' opera del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma- al pagamento CP_7 di somme in favore dello (per oltre 160.000 euro), per crediti derivanti dal rapporto Pt_1 di lavoro subordinato, per quanto detto conclusosi col suo licenziamento in data 3\10\2018: per cui, secondo l' quella transazione definiva ogni rapporto di dare e avere esistente CP_2 tra le parti, e rendeva inammissibile l'odierna domanda giudiziale.
In via riconvenzionale, infine, l ha chiesto a sua volta il ristoro del danno, che assumeva CP_2
d'avere subito per effetto delle condotte illegittime che erano state poste in essere dall'attore durante il proprio mandato: e quindi per le condotte compendiate nella delibera di revoca
Pag. 4 a 11 dall'incarico; e per alcune condotte ulteriori, che erano emerse di seguito: e cioè per il fatto che lo negli anni 2013-2018, aveva assunto alle dipendenze dell un numero Pt_1 CP_2 esorbitante di dipendenti (tra i quali numerosi suoi parenti); ed aveva disposto il “comando” di altro personale -formalmente dipendente da alcune associazioni aderenti alla CP_8 di cui era a sua volta presidente- presso la stessa ma la doveva
[...] CP_2 CP_8 aversi per inesistente, posto che non aderiva alla ed inoltre, quei “comandi” erano CP_3 vietati dall'art. 17 dello statuto dell CP_2
Di seguito la non aveva versato i contributi per quei dipendenti, per quanto CP_8 detto distaccati presso l e l avendo accertata l'illegittimità dei comandi, aveva CP_2 CP_9 chiesto all il pagamento di quei contributi. CP_2
In conclusione, quindi, la complessiva condotta tenuta dallo veva causato all Pt_1 CP_2 un'imponente esposizione debitoria, verso i dipendenti, verso l e verso l'Erario: per cui CP_9 la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al ristoro dell'inerente profilo di danno, quantificandolo in complessivi 620.000 euro, oltre al danno morale.
Analoghe difese e domande riconvenzionali sono state svolte anche dalla che in via CP_3 preliminare ha ricordato che l è un'associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro: CP_2 per cui è dotato di personalità giuridica e di un proprio patrimonio, ed essa non è CP_3 quindi responsabile delle obbligazioni da quella assunte.
Ha ribadito che lo statuto dell non prevedeva alcun compenso per il presidente, e che lo CP_2 in quanto dipendente dell percepiva una retribuzione mensile di circa 9.000 Pt_1 CP_2 euro, che aveva continuato a ricevere anche dopo la revoca dall'incarico.
Ha ribadito la legittimità del provvedimento di revoca, che si giustificava in ragione della necessità di porre fine alle condotte illegittime, analiticamente indicate nella delibera di revoca, che avevano contrassegnato la gestione dello ed ha perciò chiesto a sua volta, Pt_1 in via riconvenzionale, il ristoro dell'inerente profilo di danno.
La causa, dopo lo scambio delle memorie, è stata trattenuta in decisione sulla scorta della sola prova documentale.
Ciò premesso in fatto, pare opportuno ricordare che lo oltre ad essere stato Pt_1 presidente dell' era anche dipendente di quello stesso Patronato;
e che all'esito della CP_2 delibera di revoca dall'incarico ha promosso (almeno) tre giudizi: avendo chiesto col presente procedimento il pagamento delle indennità connesse alla carica di presidente, per il lasso temporale compreso tra la data (30\5\2018) della sua revoca e quella di naturale scadenza del mandato.
Pag. 5 a 11 Con un secondo giudizio, definito in primo grado dal Tribunale di Catanzaro, ha chiesto invece il pagamento delle medesime indennità, ma per gli anni precedenti, fino al 30\5\2018; e con un terzo giudizio ha chiesto il pagamento di differenze retributive, relative al diverso rapporto, di lavoro dipendente dall' CP_2
Tale ultimo giudizio si è concluso, in primo grado, con la condanna dell al pagamento di CP_2 una certa somma di denaro in favore dello dopo di che le parti hanno sottoscritto la Pt_1 transazione a cui hanno fatto riferimento le convenute nelle proprie difese (all. 7 alla comparsa di risposta della ed all. 5 alla comparsa di risposta della . CP_3 CP_2
Tale transazione, tuttavia, non vale -come vorrebbero le convenute- a rendere inammissibile l'odierna domanda dello per il dirimente rilievo che risulta sottoscritta soltanto Pt_1 dall' e non anche dall'attore; e per l'ulteriore rilievo che dal suo contenuto emerge che CP_2 con quell'accordo le parti si proponevano di definire soltanto la controversia relativa alle differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato;
ma non anche tutte le restanti, reciproche, pretese di dare e avere.
Con la conseguenza che, se anche la transazione fosse stata accettata dallo non Pt_1 potrebbe comunque estendere i propri effetti alle pretese che quello ha avanzato nel presente giudizio, che involgono un rapporto del tutto diverso (indennità riconducibili alla carica di presidente del Patronato).
Quanto al secondo giudizio di cui s'è appena detto, invece, deve rilevarsi ha un oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello che connota il presente procedimento, posto che, per quanto detto, in quella sede lo ha chiesto il pagamento delle medesime indennità Pt_1 connesse alla carica di presidente dell dovute fino al 30\5\2018; mentre in questo CP_2 giudizio le indennità relative al periodo successivo.
Quel giudizio, dunque, si è concluso in primo grado col rigetto della domanda dell'attore (v. la sentenza, in atti, n. 388\2025, resa dal Tribunale di Catanzaro il 5\3\2025).
E' vero che contro la decisione lo ha proposto appello (ed il relativo giudizio sembra Pt_1 essere ancora pendente), ma la sentenza di primo grado si fonda su ragioni che questo
Tribunale ritiene di dover condividere.
Il Tribunale di Catanzaro, infatti, è pervenuto al rigetto della domanda sul rilievo che l'atto costitutivo dell non prevedeva alcun compenso per il presidente (così come per gli altri CP_2 organi del Patronato); e che tale compenso non è stato deliberato neppure di seguito.
E sull'ulteriore considerazione che la prestazione resa dal presidente di un'associazione non è caratterizzata, necessariamente, dal requisito dell'onerosità, posto che al relativo rapporto
(d'immedesimazione organica, secondo quel Tribunale;
di mandato, a parere di questo
Pag. 6 a 11 Giudice) non si applicano nè le garanzie apprestate dall'art. 36 della Costituzione, a tutela del lavoro subordinato, né quelle previste dall'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c., a tutela del lavoro autonomo.
In una situazione siffatta, quindi, incombeva sullo l'onere di fornire la prova della Pt_1 fondatezza della propria pretesa: e quindi dell'esistenza di una delibera che avesse riconosciuto, e quantificato, un compenso in favore del presidente dell' con la CP_2 conseguenza che il Giudice, essendo mancata una prova siffatta, ha condivisibilmente respinto la domanda.
Peraltro, anche a voler per ipotesi affermare il diritto dello l compenso per l'attività Pt_1 prestata quale presidente dell'associazione, in ragione dell'asserita presunzione di onerosità del mandato conferitogli dall'ente, non sussisterebbe in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in questa sede lamentato dall'attore, quale conseguenza della revoca anticipata senza giusta causa. Ciò in quanto lo suo tempo sottoscriveva (peraltro con l'assistenza del Pt_1 proprio legale) il verbale in data 13\6\2018, di passaggio di consegne in favore del nuovo presidente dell (v. l'all. 4 alla comparsa di risposta della e l'all. 2 alla CP_2 CP_3 comparsa di costituzione dell con il quale riconosceva espressamente la legittimità CP_2 della propria revoca.
In particolare, detto verbale -dopo avere fatto un esplicito riferimento ad un'originaria contestazione della revoca, che era stata avanzata dallo on mail del 1\6\2018 (all. 1 Pt_1 alla comparsa di risposta - contiene la di lui dichiarazione “di ritenere correttamente CP_2 formalizzato, da parte di il procedimento di che trattasi”. CP_3
In conclusione, quindi, la domanda risarcitoria va respinta, per la parte che ha ad oggetto il danno derivante dalla perdita delle indennità connesse alla carica di presidente.
Ma sorte analoga va riservata anche all'ulteriore domanda dello di ristoro del danno Pt_1 che quella revoca avrebbe arrecato alla propria immagine professionale: essendo mancata la prova dell'esistenza stessa del pregiudizio, ed eventualmente dei modi e dell'ambito di propalazione della notizia.
Non senza rilevare, ancora una volta, che per conseguire il ristoro di quel pregiudizio sarebbe stata necessaria la prova dell'illegittimità della revoca, per quanto detto esclusa dall'anzidetta dichiarazione, resa dallo n sede di passaggio delle consegne. Pt_1
Venendo, ora, all'esame delle domande riconvenzionali, va subito accertata l'inammissibilità di quella avanzata dalla che, per quanto detto, ha chiesto il ristoro del danno che CP_3
Pag. 7 a 11 avrebbe subito per effetto delle condotte tenute dallo così come compendiate nel Pt_1 provvedimento di revoca dell'incarico.
Ma il relativo pregiudizio, per pacifica acquisizione processuale, è stato subito soltanto dall' che, per quanto dedotto dalla stessa è un'associazione riconosciuta, e CP_2 CP_3 quindi dotata di personalità giuridica, oltre che di un proprio patrimonio.
La dal canto suo, non è tenuta per legge -né risulta essere tenuta per vincolo CP_3 negoziale- a farsi carico delle di lei obbligazioni: per cui è carente di legittimazione a pretendere il ristoro di un danno subito da un terzo.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall' invece, pare opportuno CP_2 ricordare che il danno dalla stessa lamentato deriva dalle condotte illegittime poste in essere dallo nel corso del proprio mandato: condotte che per una parte sono compendiate Pt_1 nel (e poste a fondamento del) provvedimento di revoca, e che per altra parte sono descritte nella comparsa di risposta, per essere emerse in epoca successiva.
L'illegittimità delle prime condotte trova conferma nella mancata contestazione del provvedimento di revoca, la cui legittimità è stata pure riconosciuta dall'attore nel corpo del verbale di passaggio delle consegne.
Mentre le seconde hanno trovato conferma solo parziale, nella sentenza (in atti) resa dal
Giudice del lavoro di questo Tribunale (n. 695\2020 del 23\1\2020, all. 17 alla comparsa di risposta della , poi confermata dalla Corte d'Appello (sent. del 6\4\2022). CP_3
Da tali decisioni, infatti, emerge che l sulla scorta di una relazione dell'Ispettorato del CP_9
Lavoro di Cosenza, ha ritenuto essere fittizi i rapporti di lavoro che erano stati instaurati tra alcune associazioni aderenti alla (di cui era presidente lo stesso , ed CP_8 Pt_1 alcuni lavoratori: i quali erano poi stati “comandati” a svolgere la propria attività lavorativa presso l CP_2
Quelle associazioni, così come la non avevano versato all' gl'inerenti CP_8 CP_9 oneri contributivi, per cui l'Istituto ha imputato i rapporti lavorativi direttamente all' CP_2 quale beneficiario delle prestazioni: e gli ha inviato dapprima (in data 15\5\2017) una diffida, per il pagamento di quei contributi (€ 368.172,35), in uno con gl'interessi e le sanzioni civili
(per € 203.339,92) dovute per l'illecito amministrativo di cui all'art. 18, comma 5 bis, del d. lgs. 276\2003; mentre di seguito (l'8\5\2019) gli ha notificato un avviso di addebito, per complessivi € 607.763,85, per l'omesso versamento di quei contributi (dal mese di settembre
2013 al mese di dicembre 2016) e per le inerenti sanzioni.
Pag. 8 a 11 L ha impugnato entrambi i provvedimenti, al tempo stesso chiamando in garanzia la CP_2
(di cui, ancora una volta, era legale rappresentante lo stesso;
i due CP_10 Pt_1 giudizi sono stati riuniti;
l ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
in luogo della CP_9 CP_8 si è costituita la che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo CP_8 di essere soggetto diverso dalla negando d'avere mai avuto alle proprie CP_8 dipendenze quei lavoratori, e di avere promosso (o associato a sé) le articolazioni territoriali della da cui quei lavoratori erano stati assunti. CP_8
All'esito il Tribunale -dopo aver escluso la debenza di una parte dei contributi, per essere mancata la prova del fatto che alcuni lavoratori avevano effettivamente lavorato per l' CP_2 ha condannato l a pagare i rimanenti contributi (€ 340.619,10), con le inerenti sanzioni CP_2 civili (che, fatte le opportune proporzioni, possono oggi essere quantificate in € 188.122,38), e gl'interessi di legge.
La sentenza, per quanto detto, è stata confermata anche in appello: e dalla sinergica lettura delle due decisioni emerge che (artt. 2, 3 e 4 l. 152\2001) i Patronati possono essere costituiti soltanto da o da Associazioni di lavoratori, e devono poi ottenere il CP_5 riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro;
che i Patronati possono avvalersi soltanto del lavoro dei propri dipendenti (art. 5, stessa legge), e che i “comandi” (art. 1, e 17 stessa legge) in loro favore possono essere disposti soltanto dalla Confederazione che ha promosso la loro costituzione.
Di conseguenza, il “comando” di lavoratori presso l' avrebbe potuto essere disposto CP_2 soltanto dalla che ne aveva promosso la costituzione;
e non anche dalla CP_3 CP_8 che è associazione sindacale del tutto diversa;
e che, anzi, a giudizio del Tribunale e
[...] della Corte d'Appello, era soggetto privo di un'organizzazione interna e dei necessari mezzi finanziari, e costituiva un mero “schermo giuridico”, frapposto dallo al fine di Pt_1 sgravare l dal peso di quei contributi. CP_2
Per cui erano illegittimi i “comandi” di cui si discuteva in quel giudizio, anche in applicazione del generale divieto d'interposizione di manodopera.
Quelle sentenze hanno perciò accertato che i lavoratori (formalmente assunti dalla CP_8
e poi) “comandati” presso l fossero dipendenti del soggetto presso cui avevano
[...] CP_2 effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa: con l'effetto che l' era tenuta al CP_2 pagamento degl'inerenti oneri contributivi.
Oneri che il Tribunale ha poi quantificato nella misura anzidetta, avendo escluso i contributi dovuti per alcuni lavoratori in relazione ai quali non era stata raggiunta prova appagante del fatto che avessero effettivamente lavorato per l CP_2
Pag. 9 a 11 Alla luce di tali premesse, dunque, deve ora considerarsi che è vero che quelle sentenze non hanno autorità di giudicato nei confronti dello che di quel giudizio non è stato parte;
Pt_1 ma è del pari vero che si tratta di documenti utilizzabili ai fini della decisione, e liberamente valutabili da parte di questo Giudice.
Con l'aggiunta che di quel processo era invece parte la di cui, per quanto detto, lo CP_8 ra legale rappresentante: per cui l'attore ha avuto compiuta conoscenza dell'oggetto Pt_1 del contendere di quel giudizio, e del suo esito.
E dalle sentenze, di primo grado e di appello, traspare il convincimento del Giudice circa il fatto che artefice dell'intera manovra sia stato proprio lo quale presidente Pt_1 dell' della e della manovra che aveva il fine di far gravare su CP_2 CP_8 CP_8 enti incapienti ( e sue diramazioni territoriali) oneri contributivi che CP_8 avrebbero dovuto invece essere sostenuti dall' per del personale che eccedeva le sue CP_2 effettive necessità e disponibilità economiche, e che era stato assunto a fini sostanzialmente clientelari.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall' lo CP_2 Pt_1 va condannato al ristoro del danno che ha causato al Patronato per le condotte da lui tenute quale suo presidente: e quindi al pagamento della somma di € 340.619,10 per contributi e di
€ 188.122,38 per sanzioni civili, per un totale di € 528.741,48; somma che dovrà poi essere rivalutata, dalla data di notifica (8\5\2019) dell'avviso di addebito fino alla data di deposito della presente decisione;
e maggiorata d'interessi legali, calcolati sulle somme di anno in anno rivalutate, da quella stessa data fino al saldo.
L'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall tesa al ristoro del danno CP_2 all'immagine, risulta invece sfornita a sua volta di prova e di allegazione, essendo mancata l'indicazione dei modi e dell'ambito di propalazione della notizia, e degli effetti che tale propalazione avrebbe avuto sull'immagine pubblica del Patronato.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e l mentre vengono CP_2 compensate nel rapporto con la tenuto conto della reciproca soccombenza. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_5
e del Patronato , CP_1 Controparte_4 oltre che sulle domande riconvenzionali avanzate dalle convenute, così provvede:
- respinge le domande svolte dallo la domanda riconvenzionale avanzata dalla Pt_1
CP_3
Pag. 10 a 11 - condanna lo l pagamento, in favore dell della complessiva somma di € Pt_1 CP_2
528.741,48, da maggiorare di rivalutazione ed interessi nei modi e con le decorrenze indicate in motivazione;
- compensa le spese tra lo la Pt_1 CP_3
- condanna lo al pagamento delle spese in favore dell' liquidate in € Pt_1 CP_2
15.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 11/10/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
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