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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3060/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 2116/2023 del 20 - 22.05.2023
e vertente
TRA
(c. f.: ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, (c.f.: , Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Crispi, 62, presso lo studio dell'avv. Paoloandrea Monticelli, rappresentata e difesa dall'avv.
FAGGELLA PELLEGRINO (c.f. Controparte_1
per procura generale in atti C.F._1
E (c. f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in Volla (NA), Via Raffaello Sanzio, 3, nello studio dell'Avv.
ALAIA FABIO (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._3
per mandato in atti
Conclusioni delle parti: come da verbale del 5.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propose, innanzi al tribunale di Napoli Nord, opposizione Controparte_2
avverso il decreto n. 1760/2020 notificatogli in data 25.6.2020 con cui, ad istanza di gli era stato ingiunto il pagamento della Parte_1
somma di € 48.275,75, oltre interessi e spese, quale saldo di alcuni contratti di finanziamento stipulati con Findomestic Banca S.p.A., poi ceduto ad Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, il – in estrema sintesi – lamentò la
[...] CP_2
nullità dei contratti, delle clausole di determinazione degli interessi e delle relative modalità di calcolo;
l'eccessività degli interessi moratori, per i quali invocò la riduzione ex art. 1384 c.c.; l'illegittima richiesta ed applicazione di interessi anatocistici. Chiese, pertanto, la revoca dell'ingiunzione.
Costituitasi in giudizio, (nuova denominazione Parte_1
assunta da eccepì, in via preliminare, la tardività Parte_1
dell'opposizione avversaria, notificata oltre il termine di 40 gg.; contestò,
nel merito, le avverse eccezioni e difese e concluse per il rigetto dell'opposizione.
2 Con la sentenza impugnata, il tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1760/2020, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto un unico ed articolato motivo, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell'intervenuta cessione del credito da Findomestic ad
[...]
ha impugnato la sentenza. Con riferimento al Parte_2
motivo posto dal primo giudice a sostegno della decisione, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione della documentazione depositata in primo grado, e l'avvenuto esame, peraltro, solo di quattro delle cinque linee di credito azionate in sede monitoria. Ha, poi, riproposto la preliminare contestazione in ordine alla tardività dell'opposizione avversaria e tutte le difese già svolte in primo grado avverso i motivi di opposizione. Ha chiesto, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, la Corte, riconosciuta la sua legittimazione attiva, dichiarasse tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, con vittoria di spese.
si è costituito invocando il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa, previa concessione di un termine per note conclusionali, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del
5.3.2025.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, la parte opposta e odierna appellante ha segnalato la tardività dell'opposizione: a fronte,
infatti, di un decreto ingiuntivo notificato in data 25.06.2020,
3 l'opposizione risulta proposta in data 14.09.2020, vale a dire 10 gg. dopo la scadenza del termine utile per l'opposizione.
La valutazione di tale circostanza – pur dedotta nell'atto di opposizione –
risulta del tutto omessa dal primo giudice, che, al contrario, avrebbe dovuto farne discendere l'inammissibilità dell'opposizione, con il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Per superare tale rilievo, in questo secondo grado di giudizio l'appellato ha sostenuto che “ove mai l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere fondata la
riferita eccezione, osservi che il Giudice di prime cure non ha neppure per
relationem esaminato il carattere potenzialmente abusivo del contratto posto alla
base del ricorso monitorio. Si richiamano a tal fine le Sentenze della CGUE del
17 maggio 2022”, sollecitando, pertanto, una disapplicazione delle clausole ritenute abusive ai danni del consumatore.
Si tratta, ad avviso di questa Corte, di rilievo infondato.
Ed infatti, la sentenza della CGUE invocata e, poi, la decisione delle sezioni unite della Cassazione n. 9479 del 6.4.2023 che ha indicato le modalità con cui attuare la non agevole compatibilità tra i principi di diritto eurounitario e quelli processuali interni, partono dal presupposto che il decreto ingiuntivo in danno del consumatore, privo di un preventivo esame da parte del giudice del monitorio circa l'insussistenza di clausole abusive, non sia stato opposto, e consentono di porre nuovamente in discussione, ma innanzi al giudice dell'esecuzione, e previa adeguata informazione del consumatore, il titolo esecutivo così
formatosi mediante la riapertura dei termini per un'opposizione tardiva.
Ma ciò non equivale a ritenere, sempre e comunque, ammissibile
4 l'opposizione proposta da un consumatore, sebbene oltre i termini di legge, in quanto ciò implicherebbe una sostanziale abrogazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In conclusione, in accoglimento del gravame, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1760/2020 del Tribunale di CP_2
Napoli Nord.
L'esito del giudizio implica la condanna dell'appellato al Controparte_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e delle attività difensive svolte
(con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2116/2023 del 20 - 22.05.2023 e,
per l'effetto,
- b) dichiara inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1760/2020 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Napoli Nord;
- c) condanna al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_2
di giudizio in favore di liquidate, quanto al Parte_1
5 primo grado, in complessivi € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compensi ed
€ 571,35 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in complessivi €
6.549,40, di cui € 804,00 per spese, € 4.996,00 per compensi, € 749,40 per rimborso spese generali nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 5.3.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3060/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 2116/2023 del 20 - 22.05.2023
e vertente
TRA
(c. f.: ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, (c.f.: , Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Crispi, 62, presso lo studio dell'avv. Paoloandrea Monticelli, rappresentata e difesa dall'avv.
FAGGELLA PELLEGRINO (c.f. Controparte_1
per procura generale in atti C.F._1
E (c. f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in Volla (NA), Via Raffaello Sanzio, 3, nello studio dell'Avv.
ALAIA FABIO (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._3
per mandato in atti
Conclusioni delle parti: come da verbale del 5.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propose, innanzi al tribunale di Napoli Nord, opposizione Controparte_2
avverso il decreto n. 1760/2020 notificatogli in data 25.6.2020 con cui, ad istanza di gli era stato ingiunto il pagamento della Parte_1
somma di € 48.275,75, oltre interessi e spese, quale saldo di alcuni contratti di finanziamento stipulati con Findomestic Banca S.p.A., poi ceduto ad Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, il – in estrema sintesi – lamentò la
[...] CP_2
nullità dei contratti, delle clausole di determinazione degli interessi e delle relative modalità di calcolo;
l'eccessività degli interessi moratori, per i quali invocò la riduzione ex art. 1384 c.c.; l'illegittima richiesta ed applicazione di interessi anatocistici. Chiese, pertanto, la revoca dell'ingiunzione.
Costituitasi in giudizio, (nuova denominazione Parte_1
assunta da eccepì, in via preliminare, la tardività Parte_1
dell'opposizione avversaria, notificata oltre il termine di 40 gg.; contestò,
nel merito, le avverse eccezioni e difese e concluse per il rigetto dell'opposizione.
2 Con la sentenza impugnata, il tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1760/2020, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto un unico ed articolato motivo, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell'intervenuta cessione del credito da Findomestic ad
[...]
ha impugnato la sentenza. Con riferimento al Parte_2
motivo posto dal primo giudice a sostegno della decisione, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione della documentazione depositata in primo grado, e l'avvenuto esame, peraltro, solo di quattro delle cinque linee di credito azionate in sede monitoria. Ha, poi, riproposto la preliminare contestazione in ordine alla tardività dell'opposizione avversaria e tutte le difese già svolte in primo grado avverso i motivi di opposizione. Ha chiesto, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, la Corte, riconosciuta la sua legittimazione attiva, dichiarasse tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, con vittoria di spese.
si è costituito invocando il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa, previa concessione di un termine per note conclusionali, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del
5.3.2025.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, la parte opposta e odierna appellante ha segnalato la tardività dell'opposizione: a fronte,
infatti, di un decreto ingiuntivo notificato in data 25.06.2020,
3 l'opposizione risulta proposta in data 14.09.2020, vale a dire 10 gg. dopo la scadenza del termine utile per l'opposizione.
La valutazione di tale circostanza – pur dedotta nell'atto di opposizione –
risulta del tutto omessa dal primo giudice, che, al contrario, avrebbe dovuto farne discendere l'inammissibilità dell'opposizione, con il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Per superare tale rilievo, in questo secondo grado di giudizio l'appellato ha sostenuto che “ove mai l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere fondata la
riferita eccezione, osservi che il Giudice di prime cure non ha neppure per
relationem esaminato il carattere potenzialmente abusivo del contratto posto alla
base del ricorso monitorio. Si richiamano a tal fine le Sentenze della CGUE del
17 maggio 2022”, sollecitando, pertanto, una disapplicazione delle clausole ritenute abusive ai danni del consumatore.
Si tratta, ad avviso di questa Corte, di rilievo infondato.
Ed infatti, la sentenza della CGUE invocata e, poi, la decisione delle sezioni unite della Cassazione n. 9479 del 6.4.2023 che ha indicato le modalità con cui attuare la non agevole compatibilità tra i principi di diritto eurounitario e quelli processuali interni, partono dal presupposto che il decreto ingiuntivo in danno del consumatore, privo di un preventivo esame da parte del giudice del monitorio circa l'insussistenza di clausole abusive, non sia stato opposto, e consentono di porre nuovamente in discussione, ma innanzi al giudice dell'esecuzione, e previa adeguata informazione del consumatore, il titolo esecutivo così
formatosi mediante la riapertura dei termini per un'opposizione tardiva.
Ma ciò non equivale a ritenere, sempre e comunque, ammissibile
4 l'opposizione proposta da un consumatore, sebbene oltre i termini di legge, in quanto ciò implicherebbe una sostanziale abrogazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In conclusione, in accoglimento del gravame, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1760/2020 del Tribunale di CP_2
Napoli Nord.
L'esito del giudizio implica la condanna dell'appellato al Controparte_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e delle attività difensive svolte
(con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2116/2023 del 20 - 22.05.2023 e,
per l'effetto,
- b) dichiara inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1760/2020 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Napoli Nord;
- c) condanna al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_2
di giudizio in favore di liquidate, quanto al Parte_1
5 primo grado, in complessivi € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compensi ed
€ 571,35 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in complessivi €
6.549,40, di cui € 804,00 per spese, € 4.996,00 per compensi, € 749,40 per rimborso spese generali nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 5.3.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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