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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2579/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1973, rappresentato e difeso dall'AVV. TINGHINO BIAGIO e RAFFAELLA
GEMMA contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVV. TURINI SANDRO E EMANUELA SCORPO
Avente ad oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/09/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio di merito a seguito dell'opposizione Parte_1
di terzo proposta avverso il pignoramento immobiliare notificato dalla
[...]
in data 5 gennaio 2021, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. Controparte_1
pagina 1 di 9 n. 4/2021, avente ad oggetto tre immobili siti in Augusta, contrada Castelluccio, su cui gravava ipoteca iscritta in data 11 settembre 2012 a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 6157/2012 del Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia del pignoramento nei suoi confronti e accertata la propria proprietà esclusiva dei beni per intervenuta usucapione, ovvero, in subordine,
l'impignorabilità degli stessi per la loro inclusione nel fondo patrimoniale costituito nel
2016.
L'attore a sostegno della propria domanda ha sostenuto che l'usucapione da lui dedotta era opponibile anche alla Banca convenuta, lamentando che il pignoramento sarebbe inammissibile, improcedibile o comunque inefficace, poiché la Banca, a suo dire, avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma,
c.p.c., per contestare l'efficacia dell'usucapione e farne dichiarare l'inefficacia nei propri confronti.
ha inoltre dedotto di essere proprietario esclusivo degli immobili Parte_1
pignorati per intervenuta usucapione ventennale, avendo esercitato su di essi un possesso pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto sin dal 1993. A sostegno di tale assunto ha richiamato l'accordo di mediazione sottoscritto con in data 27 dicembre Controparte_2
2016, con il quale quest'ultima, quale erede di avrebbe Persona_1
riconosciuto la fondatezza dell'usucapione maturata in favore del sig. . Lo Parte_1
stesso ha inoltre invocato l'impignorabilità dei beni per effetto del loro conferimento, nel medesimo anno 2016, in un fondo patrimoniale costituito con la moglie.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande Controparte_1
attoree osservando, in primo luogo, che l'usucapione non risultava né provata né provabile sulla base degli elementi offerti, poiché la documentazione prodotta dall'attore riguardava attività di manutenzione o lavori eseguiti nell'ambito della propria attività commerciale, e non tale da dimostrare un possesso uti dominus capace di escludere i terzi. Ha inoltre evidenziato una serie di dati documentali incompatibili con la continuità
e l'esclusività del possesso allegato dall'attore, tra questi, la rinuncia all'eredità paterna pagina 2 di 9 da parte del avvenuta nel 2003, la dichiarazione resa nell'atto di Parte_1
compravendita del 4 febbraio 2009 dalla madre dell'attore, la quale affermava di possedere e trasferire il possesso al compratore, nonché il fatto che l'attore non risultasse residente né abitualmente dimorante presso i beni pretesi come usucapiti. Ha poi rilevato che, in ogni caso, un eventuale usucapione non era opponibile al creditore ipotecario, stante l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto a qualsiasi forma di accertamento giudiziale o trascrizione dell'acquisto a titolo originario. Infine, ha escluso l'impignorabilità dei beni, trattandosi di fondo patrimoniale costituito solo nel 2016, in epoca largamente successiva all'iscrizione ipotecaria del 2012.
Radicatosi il contraddittorio, ritenuta superflua l'ammissione di mezzi istruttori, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025 e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre anzitutto esaminare la prospettazione attorea relativa all'intervenuto acquisto degli immobili per usucapione ventennale. L'usucapione richiede, per consolidato insegnamento, un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico e inequivocabilmente esercitato con animus possidendi uti dominus per l'intero periodo ventennale. Tale possesso deve risultare esclusivo e corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà, non essendo sufficiente un mero uso di fatto compatibile con rapporti di detenzione qualificata o con tolleranza dell'effettivo possessore.
L'attore deduce di avere esercitato, sin dal 1993, un possesso pieno, esclusivo e conforme all'esercizio del diritto di proprietà. Tuttavia, per consolidato insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, il mero esercizio di attività materiali sul bene non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un possesso ad usucapionem. In materia di acquisto della proprietà per usucapione, la fattispecie si perfeziona solo quando il comportamento materiale, continuativo ed ininterrotto, si manifesti come apertamente contrastante con il pagina 3 di 9 potere del proprietario e riveli in modo certo l'animus domini, ossia l'intenzione univoca di esercitare sul bene i poteri propri del proprietario esclusivo.
È principio costante che, affinché il possesso utile ai fini dell'usucapione si formi a partire da una situazione di detenzione qualificata o di coesistenza di più poteri di fatto,
è necessaria una interversio possessionis, vale a dire una condotta esteriore, percepibile dal titolare del diritto e rivolta contro di lui, che renda evidente a quest'ultimo l'avvenuto mutamento dell'animus da detenzione a possesso esclusivo. In tale senso, la
Corte di Cassazione ha ribadito che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore -rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento- dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi”, dell'“animus rem sibi habendi”. (vedasi
Cass., n. 26327 del 20/12/2016).
Nel caso in esame, gli atti e i documenti prodotti non integrano gli estremi richiesti dalla giurisprudenza per ritenere una interversio possessionis efficace nei confronti dei titolari formali del diritto. Le attività di miglioramento e manutenzione degli immobili, così come l'utilizzazione degli stessi da parte dell'attore, sono pienamente compatibili con un rapporto di fatto qualificabile come detenzione, ovvero con un'utilizzazione tollerata o consentita da altri membri della famiglia o da chi, nel tempo, ha rivestito una posizione formale o sostanziale sul bene. Anche il pagamento di utenze, tributi o spese straordinarie non è di per sé idoneo a dimostrare la sussistenza di un animus domini, essendo attività che possono essere assolte anche dal detentore o da chi utilizza il bene in via di fatto (Cass. 27 agosto 2019, n. 21726).
Né può attribuirsi valore decisivo al dedotto decorso del tempo. La lunga durata dell'utilizzazione del bene non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esclusività del possesso né a escludere la mera tolleranza degli altri aventi diritto, specie quando, come pagina 4 di 9 nella specie, siano presenti rapporti di stretta parentela o legami familiari. In tali contesti, la giurisprudenza riconosce che è del tutto plausibile una prolungata tolleranza nell'uso del bene comune, senza che ciò possa automaticamente condurre a ritenere maturata l'usucapione (Cass. 18 giugno 2001, n. 8194; vedasi in tal senso Cass. n. 1620 del 1984; Cass. n. 4631 del 1990; Cass. n. 1042 del 1998).
Si aggiunga che emergono dagli atti del giudizio elementi ulteriormente contrari alla ricostruzione dell'attore, in particolare, la rinuncia all'eredità paterna nel 2003 e la dichiarazione contenuta nell'atto notarile del 4 febbraio 2009, con cui la madre dell'attore affermava di trasferire il possesso dell'immobile a terzi, rappresentano circostanze non conciliabili con un possesso esclusivo e continuativo dell'attore sin dal
1993. Tali elementi, al contrario, mostrano che il potere di fatto sul bene ha conosciuto, nel tempo, modalità e titolari diversi, incompatibili con l'allegata continuità del possesso ventennale.
Ne consegue che l'attore non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lui ai sensi dell'art. 2697 c.c., non risultando dimostrati né la continuità, né l'esclusività, né
l'univocità del possesso richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Anche qualora, in via meramente teorica, si volesse ritenere che l'attore abbia maturato un possesso astrattamente idoneo all'usucapione, tale situazione giuridica non sarebbe comunque opponibile alla Banca convenuta, la quale vanta un'ipoteca validamente iscritta sul bene in data 11 settembre 2012. Il principio secondo cui l'acquisto a titolo originario non incide automaticamente sui diritti del creditore iscritto è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 9 gennaio 2025, n.
565, ha affermato che l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia. Tale orientamento dà continuità a una lettura ormai consolidata dell'art. 2812 c.c., che tutela il creditore garantito e rende irrilevante, ai suoi pagina 5 di 9 fini, la vicenda circolatoria o acquisitiva intercorsa sul bene, salvo che egli sia stato parte del relativo giudizio o comunque posto in condizione di contraddire.
Quanto all'accordo di mediazione del 27 dicembre 2016, esso non può assumere rilievo ai fini dell'opponibilità dell'usucapione nei confronti della Banca convenuta. La natura essenzialmente negoziale del verbale di conciliazione ne circoscrive l'efficacia alle sole parti che lo hanno sottoscritto, senza possibilità di incidere sulla posizione giuridica dei terzi titolari di diritti reali già iscritti o trascritti sul bene. Non è dunque sufficiente che l'accordo contenga un riconoscimento dell'usucapione, né che sia stato trascritto ex art. 2643, n. 12 bis c.c., affinché esso possa estinguere o comprimere una garanzia reale precedentemente costituita, come l'ipoteca iscritta nel 2012.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa in modo inequivoco. Con la sentenza 23 novembre 2023, n. 32620, ha affermato che l'accordo conciliativo che accerti l'usucapione non è opponibile ai terzi, neppure se trascritto, e che parimenti non è opponibile l'alienazione compiuta dal soggetto che si proclama usucapiente. Ciò perché una diversa soluzione consentirebbe manovre fraudolente ai danni del terzo estraneo all'accordo. La pronuncia sottolinea che la tutela del terzo e, quindi, del creditore ipotecario, non può essere vulnerata da negozi posti in essere inter alios, privi della forza accertativa propria della sentenza giudiziale di cui all'art. 2651 c.c..
I medesimi principi sono stati recentemente ribaditi dall'Ordinanza della Cassazione 9 gennaio 2025, n. 565, nella quale si è chiarito che l'acquisto per usucapione non determina l'estinzione dell'ipoteca previamente iscritta e che l'accordo di mediazione, in quanto atto negoziale, non può che produrre effetti solo tra le parti, restando inidoneo a incidere sui diritti dei terzi titolari di garanzie reali anteriori. La Corte ha evidenziato che solo la sentenza di accertamento dell'usucapione, soggetta alle forme e agli effetti di cui all'art. 2651 c.c., ha la capacità di rendere opponibile a terzi l'acquisto a titolo originario.
Questo orientamento della Corte di Cassazione trova piena conferma nella giurisprudenza di merito. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 29 settembre pagina 6 di 9 2020, n. 1608, ha affrontato in modo esplicito il tema dell'opponibilità dell'usucapione al creditore ipotecario, affermando che una sentenza dichiarativa dell'avvenuta usucapione, resa in un giudizio cui il creditore garantito non abbia partecipato, non può spiegare effetti nei suoi confronti, poiché la pronuncia fa stato solo tra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c. e non è opponibile ai terzi, neppure quando accerti un acquisto a titolo originario. La Corte etnea ha chiarito che il creditore ipotecario è litisconsorte necessario nel giudizio volto all'accertamento dell'usucapione, atteso che tale accertamento incide direttamente sulla permanenza o sulla caducazione della garanzia reale da lui vantata;
ne consegue che una sentenza resa in sua assenza è da considerarsi inutiliter data e non idonea a pregiudicare il diritto di garanzia.
In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che l'usucapione non possa essere opposta ai creditori iscritti attraverso un accordo negoziale o attraverso una sentenza resa inter alios, poiché l'estinzione dell'ipoteca richiede un accertamento giudiziale svolto nel contraddittorio del creditore stesso. Ne deriva che, nell'opposizione di terzo, il giudice dell'esecuzione non può attribuire alcuna efficacia vincolante alla sentenza di usucapione prodotta dall'opponente, potendone considerare il contenuto al più come elemento indiziario e dovendo comunque procedere a un autonomo esame dei presupposti del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Risulta pertanto evidente che né la maturazione del possesso, quand'anche dimostrata, né l'accordo di mediazione del 2016 possono incidere sull'efficacia dell'ipoteca del
2012. Quest'ultima, per consolidato principio, conserva intatta la sua efficacia verso chiunque, inclusi coloro che vantino un'acquisizione a titolo originario successiva alla sua iscrizione. Ne consegue che l'usucapione, pur ove accertata, non potrebbe comunque opporsi alla Banca convenuta, la quale rimane pienamente legittimata ad agire esecutivamente sul bene in virtù della garanzia reale iscritta in epoca anteriore.
Quanto alla deduzione di impignorabilità dei beni per effetto della loro inclusione in un fondo patrimoniale, essa è infondata. L'ipoteca della risale al 2012, mentre il CP_1
fondo patrimoniale è stato costituito solo nel 2016. È costante orientamento della pagina 7 di 9 Suprema Corte che il fondo patrimoniale costituito successivamente all'iscrizione ipotecaria non è opponibile al creditore garantito. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 10 maggio 2019, n. 12545, ha infatti affermato che la costituzione del fondo patrimoniale non può incidere sulla garanzia ipotecaria precedentemente iscritta, né può precludere l'esecuzione forzata intrapresa dal creditore ipotecario. Analogo principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. civ., 9 febbraio 2024, n. 3742, secondo cui, anche quando il fondo patrimoniale sia validamente costituito, il creditore ipotecario conserva il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene, non trovando applicazione le limitazioni di cui all'art. 170 c.c. nei confronti della garanzia reale anteriormente iscritta.
Dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamata si ricava che il fondo patrimoniale non può essere utilizzato come strumento per sottrarre all'esecuzione beni già gravati da ipoteca. Nel caso in esame, essendo l'ipoteca anteriore alla costituzione del fondo,
l'eccezione di impignorabilità deve essere senz'altro disattesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. non può trovare accoglimento né sotto il profilo dell'usucapione, non provata e comunque non opponibile, né sotto quello della dedotta impignorabilità dei beni. Deve pertanto essere confermata la piena validità ed efficacia del pignoramento immobiliare eseguito dalla
. Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il pignoramento Parte_1
immobiliare eseguito dalla nell'ambito della Controparte_1
procedura esecutiva R.G.E. n. 4/2021;
pagina 8 di 9 2. Dichiara pienamente valido ed efficace il predetto pignoramento immobiliare e la relativa procedura esecutiva;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
spese che si liquidano in complessivi Euro Controparte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 3 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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