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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1027 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Mara Liberati, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Giovanni Scandurra, giusta procura speciale in atti;
- resistente
NONCHE'
Avv. Patrizia Bisozzi, in qualità di curatore speciale del minore
[...]
, nato a [...] il [...], nominato con decreto dell'11.05.2022, PE rappresentata e difesa in proprio;
Con l'Intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 1 luglio 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3 aprile 2019, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2014 con
[...] in Bracciano, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno CP_1
2014, atto n. 11, parte 2, Serie A, Uff. 1;
- che dalla loro unione nasceva il figlio (04.03.2015); PE
- che in data 23.05.2016 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con PE collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre per un importo di euro 450,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie;
- che i coniugi avevano gradualmente aumentato gli orari e i giorni di frequentazione padre-figlio, arrivando a garantire una continuità di quattro giorni consecutivi con pernottamento;
- che il resistente si era trasferito a Palermo dopo la separazione ma era molto presente nella vita del figlio, lo sentiva quotidianamente telefonicamente, lo andava a prendere a scuola nei giorni di sua spettanza e ogni 15/20 giorni lo prelevava da
Bracciano e lo portava a Palermo per quattro giorni;
- che le parti non avevano raggiunto un accordo per la definizione di un ricorso di divorzio congiunto a causa di contrasti sulle statuizioni economiche;
- che lo non aveva mai rimborsato le spese straordinarie alla , CP_1 Pt_1 deducendo di non essere d'accordo con le stesse;
- di lavorare come maestra presso un asilo privato e di percepire euro 780,25 mensili e di versare euro 550,00 per il canone di locazione oltre euro 50,00 per spese 2 condominiali;
- che all'epoca della separazione lo era uno specializzando e percepiva CP_1 uno stipendio di euro 1.700,00 mensili mentre ora era medico anestesista rianimatore.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, disciplinare il diritto di visita del padre, disporsi un assegno di mantenimento a carico dello per il figlio di euro 1.500,00 mensili CP_1 con spese straordinarie al 70%, autorizzare il cambio di residenza del minore, autorizzare la firma esclusiva disgiunta per entrambi i genitori in casi di emergenza sanitaria e per la madre per le necessità scolastiche e sportive.
Con memoria difensiva del 19.09.2019 si costituiva in giudizio lo che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che la ricorrente non permetteva al padre di partecipare fattivamente alla vita del figlio, escludendolo dalle decisioni e comunicandogli le spese straordinarie soltanto dopo averle già corrisposte;
- che la aveva sottoposto il figlio a numerose vaccinazioni facoltative Pt_1 senza interpellare il padre;
- che nel mese di luglio 2018 era stato vittima di un incidente stradale per il quale gli era stata riconosciuta un'invalidità del 70% e l'inabilità al lavoro e a causa del quale aveva visto ridursi sensibilmente il reddito annuo lordo da euro 50.000,00 nel 2017 ad euro 30.000,00 nel 2018;
- che tale grado di inabilità era determinato da problematiche di natura ortopedica e da una lesione del nervo mediano che comprometteva la funzionalità del braccio, per il cui recupero doveva seguire un iter di fisioterapia e cure mediche;
- che la , a causa di ciò, aveva concesso che la somma mensile prevista Pt_1
a titolo di mantenimento per il figlio venisse versata in modo incostante e non regolare;
- che la richiesta della ricorrente di potere esercitare la firma disgiunta in via esclusiva per le scelte scolastiche e sportive di rappresentava il tentativo PE della madre di escludere lo dalle decisioni per il figlio, posto che le parti CP_1 avevano contatti telefonici molto frequenti.
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la , disporsi l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio con collocazione presso la madre, disciplina del diritto PE
3 di visita paterno come nel ricorso e confermare a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della stessa per il figlio di euro 450,00 mensili oltre PE al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 01.10.19 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con istanza congiunta del 19.03.2020 le parti richiedevano un differimento dell'udienza stante l'impossibilità dello di spostarsi dal suo comune di CP_1 residenza per via delle restrizioni imposte dalle disposizioni volte a contenere l'epidemia da Covid-19 e il Giudice differiva l'udienza alla data del 17.09.2020.
In data 15.09.2020 parte ricorrente depositava un'istanza con proposta transattiva nel senso di disporre a carico dello un assegno di mantenimento CP_1 per il figlio di euro 800,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e un assegno divorzile per la di euro 300,00 mensili stante l'intervenuta perdita Pt_1 dell'impiego.
All'udienza del 17.09.20 comparivano le parti personalmente le quali richiedevano l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c.., parte resistente si opponeva al versamento di un assegno divorzile in favore della e il Giudice riservava la decisione al Collegio Pt_1 per la sentenza sullo status.
In data 05.10.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolare tenutasi il 05.05.2021, lette le note d'udienza depositate con cui le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie, il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, con ordine alle parti di esibizione di documentazione reddituale aggiornata.
In data 06.10.2021 parte ricorrente depositava un'istanza per regolamentare il regime di frequentazione padre-figlio, stante il possibile trasferimento in Roma o relativa provincia dello CP_1
4 In data 22.12.2021 parte ricorrente depositava un'istanza con la quale richiedeva emettersi una CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale del resistente.
In data 21.03.2022 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1027-1/2019, con il quale la ricorrente richiedeva emettersi una CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 06.04.2022 il Giudice, ritenuto necessario provvedere in merito alla richiesta cautelare nel fascicolo RGNR 1027-1/2019, disponeva la riunione del fascicolo RGNR 1027-2/2019 al fascicolo RGNR 1027-1/2019 e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.05.2022 il Giudice, in considerazione delle nuove allegazioni delle parti, modificava la propria istanza istruttoria e, segnatamente, disponeva la riunione del fascicolo 1027-1/2019 al fascicolo principale, nominava l'Avv. Patrizia Bisozzi curatore speciale del minore e disponeva una c.t.u. psicologica volta a verificare la condizione psicologica e ad ascoltare la minore nominando la dott.ssa Persona_2
In data 18.05.2022 la dott.ssa rappresentava di non poter accettare Per_2
l'incarico conferitogli e, con istanza del 09.06.2022, parte ricorrente richiedeva la nomina di un nuovo CTU per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 17.06.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. Patrizia Bisozzi in qualità di Curatore Speciale del minore.
In data 27.06.2022 il Giudice, ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della CTU, nominava a tal fine la dott.ssa e rinviava Persona_3
l'udienza prevista al 15.03.2023.
In data 07.01.2023 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa che evidenziava che il conflitto genitoriale e la Persona_3 distanza emotiva avevano creato un evidente disagio psicofisico nel minore.
All'udienza del 15.03.2023 le parti dichiaravano di essere favorevoli al percorso di sostegno psicologico per il figlio e di concordare con la CTU PE in merito al regime di affidamento e collocamento oltre che alle modalità di frequentazione padre figlio salvo la possibilità che stia con il padre il PE mercoledì dall'uscita di scuola con riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola.
Il Curatore Speciale dichiarava di condividere le conclusioni della CTU e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 08.06.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta
5 all'udienza del 15.03.2023, a parziale modifica ed integrazione dei previgenti provvedimenti, accoglieva il progetto elaborato dalla CTU in merito alle modalità di frequentazioni padre figlio disciplinando il diritto di visita paterno, invitava le parti a far intraprendere sollecitamente al figlio un percorso di sostegno PE psicologico presso una struttura pubblica o un professionista privato individuato di intesa tra le parti e con il CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.05.2024 disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
In data 10.10.2023 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1027-3/2019, con il quale la ricorrente richiedeva autorizzare il minore a frequentare il catechismo presso la Parrocchia di Bracciano
e, all'esito del percorso, consentirgli di poter fare la Prima Comunione a Bracciano.
Tale istanza veniva accolta e il fascicolo 1027-3/2019 veniva archiviato.
In data 03.04.2024 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1027-4/2019, con il quale la ricorrente richiedeva una modifica in materia di affidamento esclusivo e di frequentazione padre-figlio.
Tale istanza veniva rigettata e il fascicolo 1027-4/2019 veniva riunito al fascicolo principale.
In data 16.05.2024 l'Avv. Patrizia Bisozzi depositava la relazione clinica del minore a cura della dott.ssa , psicologa che ha in cura il figlio delle Testimone_1 parti.
All'udienza del 17.05.2024 parte ricorrente rappresentava una resistenza del minore ad incontrare il padre, mentre parte resistente rappresentava che vi era stato un allontanamento con il figlio ma che il rapporto stava migliorando;
il Curatore
Speciale si riportava alla relazione per il minore a cura della dott.ssa in cui si Tes_1 evidenziavano aspetti critici per il padre e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., su richiesta dei difensori,
a far data dal 1 luglio 2025 e invitava parte resistente ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico da documentare tramite il difensore con la comparsa conclusionale.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti
6 essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
In merito alle pronunce accessorie va rilevato quanto segue.
La ricorrente ha precisato le conclusioni richiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre disponendo incontri protetti padre figlio fino a quando il resistente non darà dimostrazione di essersi sottoposto ad un percorso di psicoterapia nonché un assegno divorzile per la ricorrente di euro 400,00 mensili e per il figlio di euro 1.100,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del resistente.
Il resistente ha richiesto in sede di precisazione delle conclusioni di confermare l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre ed il regime di visite come disposto all'esito della CTU oltre ad un assegno di mantenimento per il figlio di euro 450, 00 mensili con spese straordinarie al 70% a carico dello e dichiarazione di autonomia economica delle parti. CP_1
Il Curatore Speciale avv. Patrizia Bisozzi ha concluso richiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre in considerazione della mancanza di collaborazione dello il quale esclusivamente nel mese di luglio CP_1
2024 ha iniziato un percorso di sostegno psicologico ed un assegno di mantenimento a favore del minore a carico del padre di euro 1.000,00 mensile in ragione della sperequazione reddituale tra le parti.
In merito al regime di affidamento e collocamento del figlio va evidenziato che la CTU ha concluso il proprio elaborato peritale evidenziando quanto segue.
Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito allo stato psicologico e la personalità delle parti e del minore con particolare riferimento alla conflittualità fra i coniugi ed alle possibili ricadute sul processo di formazione del minore la CTU ha evidenziato: “Per quanto concerne le funzioni di base si valuta che il signor e la signora siano potenzialmente adeguati CP_1 Pt_1 ma per quanto inerisce le capacità di accudimento morale e materiale del figlio, compresa la prevenzione e l'evitamento dei rischi individuali ed ambientali, la capacità di collaborare con l'altro genitore, superando le eventuali differenze educative, le parti manifestano delle criticità legate all'essere ancora coinvolti nel conflitto. Per quanto concerne le funzioni relazionali si ritiene che la valutazione abbia rilevato che tali funzioni quali la presenza, la condivisione, l'affettività,
l'educazione, la socialità familiare e il rispetto intergenerazionale siano presenti nell'esercizio della genitorialità delle parti attraverso i colloqui peritali e l'osservazione genitori-figlio ma i colloqui hanno altresì rivelato alcuni aspetti in cui l'esercizio delle funzioni relazionali non è sempre
7 costante. Per quanto concerne le funzioni psichiche e nello specifico la capacità dei genitori di sintonizzarsi con i bisogni del figlio, facendo riferimento nello specifico alla funzione riflessiva,si evidenzia che i genitori non sembrano in grado di cogliere il disagio emotivo di emerso PE dal protocollo di osservazione e valutazione peritale, con una evidente serietà. Il piccolo PE
è pienamente triangolato nella relazione disfunzionale dei propri genitori ed evidenzia un profondo disagio psicoemotivo. Per quanto concerne l'apertura a possibilità di cambiamento essa è gravemente inficiata dal conflitto e dall'asprezza della disputa giudiziaria e necessita di un ausilio realizzabile attraverso un percorso di psicoterapia di indirizzo sistemico relazionale. Le parti non sono state in grado di costruire un progetto familiare coerente e la loro dinamica di coppia sentimentale appare nella ricostruzione della loro storia assolutamente prevalente rispetto alla dinamica di coppia genitoriale. Questo ovviamente ha comportato anche delle criticità nel supporto educativo al piccolo Le varie scelte e decisioni relative a dalle cure mediche PE PE
(l'intervento per il nevo nei primi mesi di vita), alle scelte sportive (il karate scelto dalla mamma
e fortemente denigrato dal padre), al tipo di scelte regolative rispetto a comportamenti disfunzionali del bambino (si richiama la gestione della nota scolastica) pongono il piccolo di fronte PE ad una prospettiva di scissione legata alla sua educazione. Le parti, infatti, non hanno attivato la capacità di concordare iniziative comuni per la soluzione di problemi legati alla crescita di
e alle sue domande evolutive. L'osservazione condotta porta a valutare che entrambi, PE individualmente, sono genitori discretamente adeguati ma, complessivamente non sono stati in grado di essere genitori efficaci sul piano psicoemotivo. Alla luce della valutazione svolta ci appare che le parti non sono in grado di disattivare questo schema cognitivo, emotivo e relazionale nel gestire la coppia genitoriale, al fine di addivenire a una genitorialità condivisa, per riparare e a dare senso ai vissuti che li aiuti ad attivare le risorse genitoriali in chiave condivisa, risorse che entrambi possiedono ma che quando sono dentro il conflitto o dimenticano di attivare o attivano in modo discontinuo. Va da sé che in questa raffigurazione ne tragga un forte PE disorientamento. Il signor e la signora appaiono sinceramente dediti al bene del CP_1 Pt_1 figlio ma invece di giungere ad una integrazione delle loro peculiarità, diventando così una squadra che introduce sinergie per il bene di entrano in antitesi e non raggiungono una soluzione PE condivisa, amplificando la considerazione e il rilievo dato alle reciproche criticità. Evidenziando poi le caratteristiche personologiche delle parti e dei minori: per quanto concerne la madre, si evidenzia una situazione di profonda fragilità emotiva. Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici consentono di identificare un pattern di personalità con uno schema strutturale evoluto ma depressivo, scandito da una sintomatologia internalizzante di stato, collegata agli eventi riferiti alla vicenda giuridico – forense. La signora ha vissuto una condizione da lei riferita di violenza domestica, interpretandola da una posizione di dipendenza
8 affettiva. Non è riuscita ad emanciparsi dalla condizione da lei riferita, neppure nell'immediatezza della separazione. Questo si è espresso in una serie di comportamenti contradditori, scarsamente autoprotettivi e anche poco protettivi di Questo stile rientra a pieno titolo in una PE dinamica di violenza domestica dove i meccanismi di difesa di razionalizzazione e la fiducia che il compagno violento possa cambiare fanno vieppiù ricadere nella dipendenza. Solo così si spiega che la signora, fuggita da quello che ritiene un prevaricatore, provi a separarsi consensualmente e soltanto molto dopo decida per una separazione giudiziale. La signora appare ancora coinvolta in un sentimento di risentimento profondissimo che interferisce sulla sua modalità di valutazione adulta e la induce a regressioni caratterizzate da dinamiche di rivalsa. Purtroppo, la signora non ha avuto un supporto psicologico dalla famiglia nella fase più delicata della separazione, quando, ormai decisa a separarsi viene spinta dal padre a riprovarci. Pertanto, deve essere stato particolarmente penoso per la signora rompere questo ideale familiare che va avanti nonostante tutto. Una delusione così intensa e profonda che l'ha indotta a desiderare di escludere dalla vita di il padre, ponendo in essere un iter giuridico atto a dimostrare la pericolosità del padre PE per senza apparentemente rendersene conto. Si mostra come un genitore adeguato in PE termini di valori e convinzioni su come gestire l'educazione di ma più per corrispondere PE ai suoi ideali e alle sue regole comportamentali che per essere in reale sintonia con ciò che è più opportuno e funzionale per il benessere del figlio. D'altro canto, la signora nel racconto appare molto compiacente nei confronti della madre alla quale confida la sua insofferenza nei confronti del marito, non ricevendo il necessario supporto. Per quanto concerne il padre egli appare immaturo
e superficiale. La struttura identitaria patisce un sovraccarico di stress e distress importante. E' verosimile pensare che il signor in contingenze critiche risenta del peso specifico di quanto
CP_1 esaminato, anche in maniera “ciclica” e ricorrente. Il signor riconosce in se stesso, seppur
CP_1 non in maniera aperta ed esplicita, una sintomatologia diffusa e superficiale, connotata da stati ansiosi sporadici, iper attivazione e surplus energetici, preoccupazioni poco esplorate e/o approfondite che riguardano sovraccarichi psicosomatici, stress e turbamenti più consistenti nel passato. Ha sottovalutato i disagi della moglie e adesso sottovaluta quelli del figlio. Si mostra con un atteggiamento di finta compiacenza che nasconde la convinzione di essere meglio di tutti coloro con cui interagisce nel percorso di CTU. Si definisce quale persona dedita al lavoro, al sacrificio ma non riesce a seguire regole basiche quali rispetto di appuntamenti e puntualità. Il signor
CP_1 appare una persona impulsiva con una scarsa attitudine a processi di metacognizione. Racconta in modo molto sbrigativo la sua storia personale e appare poco consapevole delle conseguenze delle sue azioni. I colloqui clinici svolti con il signor hanno evidenziato uno stile di personalità
CP_1 narcisista. Appare una persona con un eccesso di attenzione verso sé stessa, un'immagine elevata di sé, mancanza di empatia verso i bisogni altrui. La richiesta di separazione da parte della
9 signora ha rappresentato l'innesco di una ferita narcisista intollerabile. Si evidenzia come Pt_1 fattore di criticità la scarsa capacità del padre di entrare in contatto con i bisogni emotivi di
privilegiando il suo bisogno di trascorrere del tempo con il figlio definito a priori e a PE prescindere dai suoi reali bisogni.
- in merito alla condizione del figlio, così ha concluso la CTU: “ PE evidenzia uno stato di evidente disagio che però è visto con discontinuità dai genitori. Come riportato nelle conclusioni cliniche della valutazione del minore: Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici descrivono un quadro evolutivo soffrente e analiticamente angosciato, dovuto principalmente a una significativa flessione del tono dell'umore in senso negativo. La tonalità depressiva individuata risulta molto evidente ma è lontana dal livello della coscienza di che involontariamente si scherma da tale malessere. PE potrebbe, nelle occasioni di angoscia più strutturata, perdere le proprie capacità di analisi PE
e di brillante rielaborazione dei propri vissuti, dissociando, come spesso capita in queste età, le componenti delle emozioni per semplificarle e tollerarle. Il minore gestisce le situazioni nuove con poca fiducia in se stesso e tende a valorizzare l'esperienza emotiva che spesso appare eccessivamente legata a stati affettivi negativi. Il tono dell'umore appare deflesso e la qualità delle emozioni risente di una malinconia generale, diffusa e poco approfondita;
il contatto con gli aspetti riflessivi appare poco tollerabile, proteggendo, per contrasto, il minore, dalla situazione stessa. La sfera emotiva è compressa, coartata e “schiaccata” su polarizzazioni antitetiche e non risolte: prevalgono i gravi delle difficoltà relazionali precedentemente evidenziate. in assenza di un contenimento PE dolce e progressivo, rischia di disorganizzarsi emotivamente nel tentativo di compiacere gli altri, per via di un artefatto molto comune nei figli di genitori separati, definito “falso sé”. Al momento, per evitare l'angoscia e contenere la tristezza utilizza delle strategie di regolazione affettiva basate principalmente sulla delega integrata con semplicità alla repressione dei contenuti maggiormente depressivi. Le emozioni sono nominate correttamente nonostante siano “abbozzate” e caratterizzate da confini confusi ma definiti, esistenti. Il minore, utilizzando una metafora, in maniera involontaria, semplifica il proprio spettro emotivo con il disegno dei “mostri” o dei supereroi, i quali svolgono funzioni complementari e indispensabili fra loro. La spinta motivazionale all'esplorazione e alla curiosità appare attivata ma poco organizzata, in quanto
l'ambiente deve essere illustrato con chiarezza per essere sentito come alla portata e accessibile. Il minore è sensibile alla riflessione ma non agli imprevisti, rispetto ai quali dimostra interesse e curiosità, motivandosi all'agire. Al momento, fornisce una visione lucida e realistica PE della sua situazione emotiva e relazionale in maniera indiretta, nel tentativo di “tutelare” principalmente, all'interno del conflitto genitoriale, entrambi i genitori, impersonando un role play emotivo superiore e non necessario. L'investimento del pensiero è oneroso per l'età e crea un
10 potenziale sovraccarico psicologico”.
- in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali la dott.ssa ha concluso nel senso Per_3 che: “le descrizioni sopra rappresentate e le risultanze dell'attività peritale evidenziano degli apparenti rapporti positivi con i genitori. Il piccolo inserito all'interno di una PE triangolazione del sistema familiare si attiva faticosamente per compiacere ora il padre ora la madre. Non viene assolutamente aiutato e sostenuto ad autorappresentatsi in modo autentico, perché il costo è quello di sovraccaricare emotivamente due genitori fragili. Pertanto, appare indispensabile che intraprenda un percorso terapeutico con uno psicoterapeuta esperto PE nel trattamento dell'età evolutiva”.
- in merito al quesito relativo alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero a ostacolare il rapporto con l'altro genitore, la CTU ha concluso nel senso che: “da questo punto di vista le condotte della madre e del padre non appaiono esplicitamente ostative ma di fatto la comunicazione tra le parti appare disfunzionale. Inoltre, la percezione differente del disagio del figlio rischia di collocarlo tra la sottovalutazione del padre che al termine delle operazioni peritali ha chiaramente espresso la sua sfiducia sulla disciplina psicologica e la spiccata apprensione della madre che però si concentra prevalentemente sui sintomi fisici del figlio, per i quali richiede consulenze che innescano un meccanismo di competizione con il padre, molto compreso nel suo ruolo di medico a 360 gradi. Si suggerisce che al netto delle reciproche rivendicazioni le parti riprendano una comunicazione sugli aspetti di gestione di Il PE rischio è altrimenti che si favorisca un meccanismo di scissione nel figlio tra mondo paterno e mondo materno. È necessario rappresentare al figlio una cogenitorialità che vada oltre le rivendicazioni e le sofferenze personali onde evitare che il loro stato psicologico venga ulteriormente compromesso”.
Alla luce delle predette valutazioni la CTU “ritiene necessaria la conferma del curatore speciale del minore, propone l'affidamento condiviso del minore e il collocamento presso la casa materna e propone il seguente calendario di frequentazione: Che trascorra presso il PE padre weekend alterni, a partire dal venerdì all'uscita dalla scuola con il riaccompagno a scuola il lunedì mattina. In aggiunta trascorrerà con il padre anche un pomeriggio a settimana. PE
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre ore 19 con un genitore e dal 30 dicembre alle 19 fino al 7 gennaio con rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni.
Vacanze pasquali – intese per le intere festività scolastiche - con uno o l'altro dei genitori ad anni alterni con riaccompagnamento a scuola alla sua ripresa. Ponti e festività infrasettimanali alternate;
Nel periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio un periodo di un mese, alternativamente agosto o luglio, preferibilmente non in modo continuativo (es.: 15 giorni a luglio
11 e 15 giorni ad agosto), in date da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno, con diritto di scelta quanto al periodo ad anni alterni. Nel residuo periodo di vacanze scolastiche estive, ovvero dal 15 giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 15 settembre la frequentazione sarà suddivida a metà tra i due genitori. Il bambino trascorrerà con ogni genitore il giorno del suo compleanno, la Festa della Mamma e del Papà; Il compleanno del bambino verrà festeggiato ad anni alterni con l'uno
o con l'altro genitore o qualora i genitori fossero concordi con entrambi. Va ricordato che ciascun genitore deve comunicare il recapito del posto ove condurrà il minore, garantendo una comunicazione telefonica giornaliera nella fascia oraria che va tra le ore 19 e le ore 21. Le decisioni inerenti verranno prese di comune accordo. Riguardo le attività extrascolastiche i genitori PE si scambieranno le loro proposte entro il 15 settembre di ogni anno per prendere una decisione entro il 30 settembre. I genitori garantiranno che rispetti l'impegno preso nello svolgere PE
l'attività, fatta salvo una causa di forza maggiore (malessere fisico e/o disagio emotivo) che verrà comunicata all'altro genitore. In caso di malattia rimarrà presso il genitore presso cui si PE trova, fino alla data prevista per il rientro presso l'altro genitore. Solo qualora il malessere sia talmente ingravescente da non consentirne lo spostamento si tratterrà presso il genitore. In caso di malattia si incoraggia ogni genitore a invitare l'altro genitore per visitare il figlio. In caso di assenza, ogni genitore affiderà all'altro genitore. In caso di impossibilità dei genitori di PE stare con verrà data prevalenza ai nonni materni o paterni, in ultima istanza ad PE eventuali compagni conviventi dei genitori. Naturalmente i genitori potranno prendere congiuntamente altri accordi qualora si verifichi il riequilibrarsi di una comunicazione di rispetto
e fiducia tra le parti sia, trascorso il primo anno, relativamente a nuove esigenze di crescita di
Pertanto, appare indispensabile che intraprenda un percorso terapeutico con PE PE uno psicoterapeuta esperto nel trattamento dell'età evolutiva. Il buon andamento del percorso terapeutico di sarebbe favorito da un percorso psicoterapeutico di tipo sistemico PE relazionale rivolto al sistema familiare. Ovviamente quanto suggerito non può prescindere da una motivazione personale e autentica a sottoporsi ad un percorso terapeutico che non può essere frutto di una prescrizione coatta. Si ritiene inoltre indispensabile la conferma del curatore nella persona dell'avv. Patrizia Bisozzi. Si propone di svolgere un follow up dopo un anno del provvedimento del Tribunale”.
Con ordinanza emessa in data 08.06.2023, il Giudice istruttore ha accolto il progetto della CTU disponendo che la frequentazione padre figlio fosse disciplinata secondo le indicazioni della dott.ssa e invitando le parti a Per_3 fare sottoporre il figlio ad un percorso di sostegno psicologico. PE
Tuttavia, deve evidenziarsi che successivamente sono stati introdotti ulteriori procedimenti incidentali da cui è emersa che la conflittualità tra le parti e la
12 mancanza di collaborazione non è diminuita e da cui è risultato che lo CP_1 avrebbe bisogno di un sostegno psicologico al fine di evitare ulteriori triangolazioni del figlio e la possibilità di pregiudizio per il minore.
In merito, il Curatore Speciale Avv. Bisozzi ha depositato le relazioni depositate dalla psicologa che ha in terapia il minore a partire dal mese di marzo
2023, dott.ssa , la quale ha evidenziato che “si ritiene assolutamente necessario Tes_1 evidenziare l'importanza di offrire al bambino un ambiente affettivo e relazionale sempre consono ai suoi bisogni ma soprattutto stabile e costante al fine di favorire lo strutturarsi di una fiducia di base verso l'ambiente di riferimento che deve sentire sicuro ed entro cui sperimentare la libertà
d'espressione per sentirsi giustamente bambino, senza dover assumere modalità compiacenti ed adultiformi a tutela dell'adulto, in particolare nella relazione con il padre. Tale relazione va svincolata da patti di lealtà e ricatti emotivi che lo porterebbero a distorcere la percezione di sè e delle relazioni stesse, a rischio di diventare il modello che interiorizza e che in modo disfunzionale tenderebbe a ripetere in traiettoria evolutiva”. (si legge in taluni passaggi delle relazioni che: “In più di una narrazione fa presente che il padre lo pone di fronte a dei ricatti PE emotivi e di lealtà nei suoi confronti… riferisce che quando sta con il papà se non riesce PE
a fare i compiti o ha qualche difficoltà nell'eseguirli lui si arrabbia, tanto da indurlo a sentirsi un incapace e a sentirsi profondamente in colpa…). Nella ultima mail trasmessa al Curatore
Speciale la dott.ssa , in considerazione di alcune resistenze di di Tes_1 PE incontrare il padre ha ritenuto necessario che il figlio continui a frequentare con regolarità entrambi i genitori, seppure resta necessario che il padre non lo coinvolga nelle dinamiche conflittuali della separazione.
Il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta del difensore della ricorrente – come modificata in sede di precisazione delle conclusioni - e del
Curatore Speciale di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in quanto dall'esito della perizia sulla personalità delle parti oltre che della loro capacità genitoriale è emerso che entrambi i genitori hanno profili critici, seppure sono risultati esenti da psicopatologie. Inoltre, seppure tardivamente rispetto agli inviti del Tribunale, non può sottacersi che lo ha intrapreso un percorso di CP_1 sostegno psicologico nel mese di luglio 2024, presso il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia ed in particolare con la dott.ssa . Infine, va evidenziato Per_4 che il figlio ha un legame affettivo solido con il padre che frequenta con regolarità
– salvo le difficoltà emerse negli ultimi mesi – e che, sebbene lo stesso sia stato coinvolto talora dal padre nei conflitti genitoriali, l'affidamento esclusivo rischierebbe una marginalizzazione della figura paterna con possibile
13 sopravvenienza di ulteriori contrasti tra le parti.
Non può essere acquisita la documentazione depositata dal difensore della ricorrente con la comparsa conclusionale costituito da due file audio non essendo stato autorizzato ed essendo ormai chiusa la fase istruttoria.
In conclusione il Collegio ritiene che deve essere confermato il regime di affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre ed il PE regime di frequentazione come disposto dalla CTU.
Devono essere invitate entrambe le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno genitoriale e lo a proseguire il percorso psicoterapeutico CP_1 individuale già disposto in corso di causa, atteso che il medesimo è stato intrapreso esclusivamente nel mese di luglio 2025.
Con riferimento alle statuizioni economiche va rilevato che, in esecuzione dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato e documentato di percepire quale insegnante uno stipendio mensile in media tra
1.500,00 e 1.700,00 euro, di avere una giacenza sui conti correnti di circa 20.000 euro nonchè di corrispondere un canone di affitto mensile di 450 euro, mentre il resistente ha documentato di avere percepito redditi lordi per l'anno 2022 di euro
38.131,00 e per l'anno 2021 di euro 41.994,00 e dall'esame dei conti correnti depositati risultano nel periodo dal mese di marzo 2023 al mese di marzo 2024 entrate per circa 80.000,00 euro lorde, di avere un saldo attivo nel mese di ottobre
2021 di euro 80.000,00 derivanti dall'incidente stradale subito e di non essere titolare di beni immobili.
Dunque, in merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile, la medesima non può essere accolta in quanto, sebbene risulti una sperequazione economica tra le parti, tuttavia manca il requisito assistenziale in quanto la Pt_1 lavora come insegnante e deve ritenersi autonoma percependo in media uno stipendio di circa 1.600,00 euro mensili.
Con riferimento al mantenimento per il figlio , lo stesso deve essere PE riconosciuto nella somma di euro 800,00 mensili con decorrenza ed aggiornamento
Istat annuale dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, tenuto conto della circostanza per cui il minore è collocato presso la madre che si occupa in via prevalente delle sue esigenze, della situazione reddituale dello come sopra CP_1 ricostruita e delle maggiori esigenze del figlio rispetto alla separazione avvenuta nell'anno 2016.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere
14 definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La liquidazione del Curatore Speciale avv. Patrizia Bisozzi deve essere posta a carico dell'erario con riferimento a causa di valore indeterminata con complessità bassa tra i valori minimi e medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nella somma di euro 2.100,00 già applicata la riduzione del 50% essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite del presente giudizio e dei procedimenti incidentali devono essere compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1027/2019 R.G.A.C., vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa il 5.10.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i PE genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio;
3) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e PE stare con il padre a weekend alterni, a partire dal venerdì all'uscita dalla scuola con il riaccompagno a scuola il lunedì mattina. In aggiunta trascorrerà con il PE padre anche il mercoledì dall'uscita di scuola con riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola. Vacanze natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre ore
19 con un genitore e dal 30 dicembre alle 19 fino al 7 gennaio con rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni. Vacanze pasquali – intese per le intere festività scolastiche - con uno o l'altro dei genitori ad anni alterni con riaccompagnamento a scuola alla sua ripresa. Ponti e festività infrasettimanali alternate. Nel periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio un periodo di un mese, alternativamente agosto o luglio, preferibilmente non in modo continuativo (es.:
15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto), in date da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno (per l'anno in corso entro il 30 giugno), con diritto di scelta quanto al
15 periodo ad anni alterni. Nel residuo periodo di vacanze scolastiche estive, ovvero dal 15 giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 15 settembre la frequentazione sarà suddivisa a metà tra i due genitori. Il figlio trascorrerà con ogni genitore il giorno del suo compleanno, la Festa della Mamma e del Papà; Il compleanno del bambino verrà festeggiato ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o qualora i genitori fossero concordi con entrambi. Va ricordato che ciascun genitore deve comunicare il recapito del posto ove condurrà il minore, garantendo una comunicazione telefonica giornaliera nella fascia oraria che va tra le ore 19 e le ore 21.
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio alla madre la Parte_1 somma di € 800,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
5) pone a carico di nella quota del 70 % e di nella CP_1 Parte_1 quota del 30% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
6) invita le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno genitoriale e percorsi di psicoterapia individuale nonché a fare proseguire il sostegno psicologico per il figlio;
PE
7) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
16 8) dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, siano definitivamente poste a carico delle pari in quote eguali;
9) liquida il compenso al Curatore Speciale della minore, avv. Patrizia
Bisozzi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'erario e liquidato in euro 2.100,00 già applicata la riduzione del 50% per controversia di bassa complessità e valore indeterminato per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
10) spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai difensori delle parti, al
Curatore Speciale ed al CTU.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1027 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Mara Liberati, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Giovanni Scandurra, giusta procura speciale in atti;
- resistente
NONCHE'
Avv. Patrizia Bisozzi, in qualità di curatore speciale del minore
[...]
, nato a [...] il [...], nominato con decreto dell'11.05.2022, PE rappresentata e difesa in proprio;
Con l'Intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 1 luglio 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3 aprile 2019, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2014 con
[...] in Bracciano, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno CP_1
2014, atto n. 11, parte 2, Serie A, Uff. 1;
- che dalla loro unione nasceva il figlio (04.03.2015); PE
- che in data 23.05.2016 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con PE collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre per un importo di euro 450,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie;
- che i coniugi avevano gradualmente aumentato gli orari e i giorni di frequentazione padre-figlio, arrivando a garantire una continuità di quattro giorni consecutivi con pernottamento;
- che il resistente si era trasferito a Palermo dopo la separazione ma era molto presente nella vita del figlio, lo sentiva quotidianamente telefonicamente, lo andava a prendere a scuola nei giorni di sua spettanza e ogni 15/20 giorni lo prelevava da
Bracciano e lo portava a Palermo per quattro giorni;
- che le parti non avevano raggiunto un accordo per la definizione di un ricorso di divorzio congiunto a causa di contrasti sulle statuizioni economiche;
- che lo non aveva mai rimborsato le spese straordinarie alla , CP_1 Pt_1 deducendo di non essere d'accordo con le stesse;
- di lavorare come maestra presso un asilo privato e di percepire euro 780,25 mensili e di versare euro 550,00 per il canone di locazione oltre euro 50,00 per spese 2 condominiali;
- che all'epoca della separazione lo era uno specializzando e percepiva CP_1 uno stipendio di euro 1.700,00 mensili mentre ora era medico anestesista rianimatore.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, disciplinare il diritto di visita del padre, disporsi un assegno di mantenimento a carico dello per il figlio di euro 1.500,00 mensili CP_1 con spese straordinarie al 70%, autorizzare il cambio di residenza del minore, autorizzare la firma esclusiva disgiunta per entrambi i genitori in casi di emergenza sanitaria e per la madre per le necessità scolastiche e sportive.
Con memoria difensiva del 19.09.2019 si costituiva in giudizio lo che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che la ricorrente non permetteva al padre di partecipare fattivamente alla vita del figlio, escludendolo dalle decisioni e comunicandogli le spese straordinarie soltanto dopo averle già corrisposte;
- che la aveva sottoposto il figlio a numerose vaccinazioni facoltative Pt_1 senza interpellare il padre;
- che nel mese di luglio 2018 era stato vittima di un incidente stradale per il quale gli era stata riconosciuta un'invalidità del 70% e l'inabilità al lavoro e a causa del quale aveva visto ridursi sensibilmente il reddito annuo lordo da euro 50.000,00 nel 2017 ad euro 30.000,00 nel 2018;
- che tale grado di inabilità era determinato da problematiche di natura ortopedica e da una lesione del nervo mediano che comprometteva la funzionalità del braccio, per il cui recupero doveva seguire un iter di fisioterapia e cure mediche;
- che la , a causa di ciò, aveva concesso che la somma mensile prevista Pt_1
a titolo di mantenimento per il figlio venisse versata in modo incostante e non regolare;
- che la richiesta della ricorrente di potere esercitare la firma disgiunta in via esclusiva per le scelte scolastiche e sportive di rappresentava il tentativo PE della madre di escludere lo dalle decisioni per il figlio, posto che le parti CP_1 avevano contatti telefonici molto frequenti.
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la , disporsi l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio con collocazione presso la madre, disciplina del diritto PE
3 di visita paterno come nel ricorso e confermare a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della stessa per il figlio di euro 450,00 mensili oltre PE al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 01.10.19 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con istanza congiunta del 19.03.2020 le parti richiedevano un differimento dell'udienza stante l'impossibilità dello di spostarsi dal suo comune di CP_1 residenza per via delle restrizioni imposte dalle disposizioni volte a contenere l'epidemia da Covid-19 e il Giudice differiva l'udienza alla data del 17.09.2020.
In data 15.09.2020 parte ricorrente depositava un'istanza con proposta transattiva nel senso di disporre a carico dello un assegno di mantenimento CP_1 per il figlio di euro 800,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e un assegno divorzile per la di euro 300,00 mensili stante l'intervenuta perdita Pt_1 dell'impiego.
All'udienza del 17.09.20 comparivano le parti personalmente le quali richiedevano l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c.., parte resistente si opponeva al versamento di un assegno divorzile in favore della e il Giudice riservava la decisione al Collegio Pt_1 per la sentenza sullo status.
In data 05.10.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolare tenutasi il 05.05.2021, lette le note d'udienza depositate con cui le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie, il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, con ordine alle parti di esibizione di documentazione reddituale aggiornata.
In data 06.10.2021 parte ricorrente depositava un'istanza per regolamentare il regime di frequentazione padre-figlio, stante il possibile trasferimento in Roma o relativa provincia dello CP_1
4 In data 22.12.2021 parte ricorrente depositava un'istanza con la quale richiedeva emettersi una CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale del resistente.
In data 21.03.2022 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1027-1/2019, con il quale la ricorrente richiedeva emettersi una CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 06.04.2022 il Giudice, ritenuto necessario provvedere in merito alla richiesta cautelare nel fascicolo RGNR 1027-1/2019, disponeva la riunione del fascicolo RGNR 1027-2/2019 al fascicolo RGNR 1027-1/2019 e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.05.2022 il Giudice, in considerazione delle nuove allegazioni delle parti, modificava la propria istanza istruttoria e, segnatamente, disponeva la riunione del fascicolo 1027-1/2019 al fascicolo principale, nominava l'Avv. Patrizia Bisozzi curatore speciale del minore e disponeva una c.t.u. psicologica volta a verificare la condizione psicologica e ad ascoltare la minore nominando la dott.ssa Persona_2
In data 18.05.2022 la dott.ssa rappresentava di non poter accettare Per_2
l'incarico conferitogli e, con istanza del 09.06.2022, parte ricorrente richiedeva la nomina di un nuovo CTU per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 17.06.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. Patrizia Bisozzi in qualità di Curatore Speciale del minore.
In data 27.06.2022 il Giudice, ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della CTU, nominava a tal fine la dott.ssa e rinviava Persona_3
l'udienza prevista al 15.03.2023.
In data 07.01.2023 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa che evidenziava che il conflitto genitoriale e la Persona_3 distanza emotiva avevano creato un evidente disagio psicofisico nel minore.
All'udienza del 15.03.2023 le parti dichiaravano di essere favorevoli al percorso di sostegno psicologico per il figlio e di concordare con la CTU PE in merito al regime di affidamento e collocamento oltre che alle modalità di frequentazione padre figlio salvo la possibilità che stia con il padre il PE mercoledì dall'uscita di scuola con riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola.
Il Curatore Speciale dichiarava di condividere le conclusioni della CTU e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 08.06.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta
5 all'udienza del 15.03.2023, a parziale modifica ed integrazione dei previgenti provvedimenti, accoglieva il progetto elaborato dalla CTU in merito alle modalità di frequentazioni padre figlio disciplinando il diritto di visita paterno, invitava le parti a far intraprendere sollecitamente al figlio un percorso di sostegno PE psicologico presso una struttura pubblica o un professionista privato individuato di intesa tra le parti e con il CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.05.2024 disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
In data 10.10.2023 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1027-3/2019, con il quale la ricorrente richiedeva autorizzare il minore a frequentare il catechismo presso la Parrocchia di Bracciano
e, all'esito del percorso, consentirgli di poter fare la Prima Comunione a Bracciano.
Tale istanza veniva accolta e il fascicolo 1027-3/2019 veniva archiviato.
In data 03.04.2024 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1027-4/2019, con il quale la ricorrente richiedeva una modifica in materia di affidamento esclusivo e di frequentazione padre-figlio.
Tale istanza veniva rigettata e il fascicolo 1027-4/2019 veniva riunito al fascicolo principale.
In data 16.05.2024 l'Avv. Patrizia Bisozzi depositava la relazione clinica del minore a cura della dott.ssa , psicologa che ha in cura il figlio delle Testimone_1 parti.
All'udienza del 17.05.2024 parte ricorrente rappresentava una resistenza del minore ad incontrare il padre, mentre parte resistente rappresentava che vi era stato un allontanamento con il figlio ma che il rapporto stava migliorando;
il Curatore
Speciale si riportava alla relazione per il minore a cura della dott.ssa in cui si Tes_1 evidenziavano aspetti critici per il padre e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., su richiesta dei difensori,
a far data dal 1 luglio 2025 e invitava parte resistente ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico da documentare tramite il difensore con la comparsa conclusionale.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti
6 essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
In merito alle pronunce accessorie va rilevato quanto segue.
La ricorrente ha precisato le conclusioni richiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre disponendo incontri protetti padre figlio fino a quando il resistente non darà dimostrazione di essersi sottoposto ad un percorso di psicoterapia nonché un assegno divorzile per la ricorrente di euro 400,00 mensili e per il figlio di euro 1.100,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del resistente.
Il resistente ha richiesto in sede di precisazione delle conclusioni di confermare l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre ed il regime di visite come disposto all'esito della CTU oltre ad un assegno di mantenimento per il figlio di euro 450, 00 mensili con spese straordinarie al 70% a carico dello e dichiarazione di autonomia economica delle parti. CP_1
Il Curatore Speciale avv. Patrizia Bisozzi ha concluso richiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre in considerazione della mancanza di collaborazione dello il quale esclusivamente nel mese di luglio CP_1
2024 ha iniziato un percorso di sostegno psicologico ed un assegno di mantenimento a favore del minore a carico del padre di euro 1.000,00 mensile in ragione della sperequazione reddituale tra le parti.
In merito al regime di affidamento e collocamento del figlio va evidenziato che la CTU ha concluso il proprio elaborato peritale evidenziando quanto segue.
Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito allo stato psicologico e la personalità delle parti e del minore con particolare riferimento alla conflittualità fra i coniugi ed alle possibili ricadute sul processo di formazione del minore la CTU ha evidenziato: “Per quanto concerne le funzioni di base si valuta che il signor e la signora siano potenzialmente adeguati CP_1 Pt_1 ma per quanto inerisce le capacità di accudimento morale e materiale del figlio, compresa la prevenzione e l'evitamento dei rischi individuali ed ambientali, la capacità di collaborare con l'altro genitore, superando le eventuali differenze educative, le parti manifestano delle criticità legate all'essere ancora coinvolti nel conflitto. Per quanto concerne le funzioni relazionali si ritiene che la valutazione abbia rilevato che tali funzioni quali la presenza, la condivisione, l'affettività,
l'educazione, la socialità familiare e il rispetto intergenerazionale siano presenti nell'esercizio della genitorialità delle parti attraverso i colloqui peritali e l'osservazione genitori-figlio ma i colloqui hanno altresì rivelato alcuni aspetti in cui l'esercizio delle funzioni relazionali non è sempre
7 costante. Per quanto concerne le funzioni psichiche e nello specifico la capacità dei genitori di sintonizzarsi con i bisogni del figlio, facendo riferimento nello specifico alla funzione riflessiva,si evidenzia che i genitori non sembrano in grado di cogliere il disagio emotivo di emerso PE dal protocollo di osservazione e valutazione peritale, con una evidente serietà. Il piccolo PE
è pienamente triangolato nella relazione disfunzionale dei propri genitori ed evidenzia un profondo disagio psicoemotivo. Per quanto concerne l'apertura a possibilità di cambiamento essa è gravemente inficiata dal conflitto e dall'asprezza della disputa giudiziaria e necessita di un ausilio realizzabile attraverso un percorso di psicoterapia di indirizzo sistemico relazionale. Le parti non sono state in grado di costruire un progetto familiare coerente e la loro dinamica di coppia sentimentale appare nella ricostruzione della loro storia assolutamente prevalente rispetto alla dinamica di coppia genitoriale. Questo ovviamente ha comportato anche delle criticità nel supporto educativo al piccolo Le varie scelte e decisioni relative a dalle cure mediche PE PE
(l'intervento per il nevo nei primi mesi di vita), alle scelte sportive (il karate scelto dalla mamma
e fortemente denigrato dal padre), al tipo di scelte regolative rispetto a comportamenti disfunzionali del bambino (si richiama la gestione della nota scolastica) pongono il piccolo di fronte PE ad una prospettiva di scissione legata alla sua educazione. Le parti, infatti, non hanno attivato la capacità di concordare iniziative comuni per la soluzione di problemi legati alla crescita di
e alle sue domande evolutive. L'osservazione condotta porta a valutare che entrambi, PE individualmente, sono genitori discretamente adeguati ma, complessivamente non sono stati in grado di essere genitori efficaci sul piano psicoemotivo. Alla luce della valutazione svolta ci appare che le parti non sono in grado di disattivare questo schema cognitivo, emotivo e relazionale nel gestire la coppia genitoriale, al fine di addivenire a una genitorialità condivisa, per riparare e a dare senso ai vissuti che li aiuti ad attivare le risorse genitoriali in chiave condivisa, risorse che entrambi possiedono ma che quando sono dentro il conflitto o dimenticano di attivare o attivano in modo discontinuo. Va da sé che in questa raffigurazione ne tragga un forte PE disorientamento. Il signor e la signora appaiono sinceramente dediti al bene del CP_1 Pt_1 figlio ma invece di giungere ad una integrazione delle loro peculiarità, diventando così una squadra che introduce sinergie per il bene di entrano in antitesi e non raggiungono una soluzione PE condivisa, amplificando la considerazione e il rilievo dato alle reciproche criticità. Evidenziando poi le caratteristiche personologiche delle parti e dei minori: per quanto concerne la madre, si evidenzia una situazione di profonda fragilità emotiva. Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici consentono di identificare un pattern di personalità con uno schema strutturale evoluto ma depressivo, scandito da una sintomatologia internalizzante di stato, collegata agli eventi riferiti alla vicenda giuridico – forense. La signora ha vissuto una condizione da lei riferita di violenza domestica, interpretandola da una posizione di dipendenza
8 affettiva. Non è riuscita ad emanciparsi dalla condizione da lei riferita, neppure nell'immediatezza della separazione. Questo si è espresso in una serie di comportamenti contradditori, scarsamente autoprotettivi e anche poco protettivi di Questo stile rientra a pieno titolo in una PE dinamica di violenza domestica dove i meccanismi di difesa di razionalizzazione e la fiducia che il compagno violento possa cambiare fanno vieppiù ricadere nella dipendenza. Solo così si spiega che la signora, fuggita da quello che ritiene un prevaricatore, provi a separarsi consensualmente e soltanto molto dopo decida per una separazione giudiziale. La signora appare ancora coinvolta in un sentimento di risentimento profondissimo che interferisce sulla sua modalità di valutazione adulta e la induce a regressioni caratterizzate da dinamiche di rivalsa. Purtroppo, la signora non ha avuto un supporto psicologico dalla famiglia nella fase più delicata della separazione, quando, ormai decisa a separarsi viene spinta dal padre a riprovarci. Pertanto, deve essere stato particolarmente penoso per la signora rompere questo ideale familiare che va avanti nonostante tutto. Una delusione così intensa e profonda che l'ha indotta a desiderare di escludere dalla vita di il padre, ponendo in essere un iter giuridico atto a dimostrare la pericolosità del padre PE per senza apparentemente rendersene conto. Si mostra come un genitore adeguato in PE termini di valori e convinzioni su come gestire l'educazione di ma più per corrispondere PE ai suoi ideali e alle sue regole comportamentali che per essere in reale sintonia con ciò che è più opportuno e funzionale per il benessere del figlio. D'altro canto, la signora nel racconto appare molto compiacente nei confronti della madre alla quale confida la sua insofferenza nei confronti del marito, non ricevendo il necessario supporto. Per quanto concerne il padre egli appare immaturo
e superficiale. La struttura identitaria patisce un sovraccarico di stress e distress importante. E' verosimile pensare che il signor in contingenze critiche risenta del peso specifico di quanto
CP_1 esaminato, anche in maniera “ciclica” e ricorrente. Il signor riconosce in se stesso, seppur
CP_1 non in maniera aperta ed esplicita, una sintomatologia diffusa e superficiale, connotata da stati ansiosi sporadici, iper attivazione e surplus energetici, preoccupazioni poco esplorate e/o approfondite che riguardano sovraccarichi psicosomatici, stress e turbamenti più consistenti nel passato. Ha sottovalutato i disagi della moglie e adesso sottovaluta quelli del figlio. Si mostra con un atteggiamento di finta compiacenza che nasconde la convinzione di essere meglio di tutti coloro con cui interagisce nel percorso di CTU. Si definisce quale persona dedita al lavoro, al sacrificio ma non riesce a seguire regole basiche quali rispetto di appuntamenti e puntualità. Il signor
CP_1 appare una persona impulsiva con una scarsa attitudine a processi di metacognizione. Racconta in modo molto sbrigativo la sua storia personale e appare poco consapevole delle conseguenze delle sue azioni. I colloqui clinici svolti con il signor hanno evidenziato uno stile di personalità
CP_1 narcisista. Appare una persona con un eccesso di attenzione verso sé stessa, un'immagine elevata di sé, mancanza di empatia verso i bisogni altrui. La richiesta di separazione da parte della
9 signora ha rappresentato l'innesco di una ferita narcisista intollerabile. Si evidenzia come Pt_1 fattore di criticità la scarsa capacità del padre di entrare in contatto con i bisogni emotivi di
privilegiando il suo bisogno di trascorrere del tempo con il figlio definito a priori e a PE prescindere dai suoi reali bisogni.
- in merito alla condizione del figlio, così ha concluso la CTU: “ PE evidenzia uno stato di evidente disagio che però è visto con discontinuità dai genitori. Come riportato nelle conclusioni cliniche della valutazione del minore: Le risultanze derivate dal colloquio, dalla raccolta anamnestica e dai dati psicometrici descrivono un quadro evolutivo soffrente e analiticamente angosciato, dovuto principalmente a una significativa flessione del tono dell'umore in senso negativo. La tonalità depressiva individuata risulta molto evidente ma è lontana dal livello della coscienza di che involontariamente si scherma da tale malessere. PE potrebbe, nelle occasioni di angoscia più strutturata, perdere le proprie capacità di analisi PE
e di brillante rielaborazione dei propri vissuti, dissociando, come spesso capita in queste età, le componenti delle emozioni per semplificarle e tollerarle. Il minore gestisce le situazioni nuove con poca fiducia in se stesso e tende a valorizzare l'esperienza emotiva che spesso appare eccessivamente legata a stati affettivi negativi. Il tono dell'umore appare deflesso e la qualità delle emozioni risente di una malinconia generale, diffusa e poco approfondita;
il contatto con gli aspetti riflessivi appare poco tollerabile, proteggendo, per contrasto, il minore, dalla situazione stessa. La sfera emotiva è compressa, coartata e “schiaccata” su polarizzazioni antitetiche e non risolte: prevalgono i gravi delle difficoltà relazionali precedentemente evidenziate. in assenza di un contenimento PE dolce e progressivo, rischia di disorganizzarsi emotivamente nel tentativo di compiacere gli altri, per via di un artefatto molto comune nei figli di genitori separati, definito “falso sé”. Al momento, per evitare l'angoscia e contenere la tristezza utilizza delle strategie di regolazione affettiva basate principalmente sulla delega integrata con semplicità alla repressione dei contenuti maggiormente depressivi. Le emozioni sono nominate correttamente nonostante siano “abbozzate” e caratterizzate da confini confusi ma definiti, esistenti. Il minore, utilizzando una metafora, in maniera involontaria, semplifica il proprio spettro emotivo con il disegno dei “mostri” o dei supereroi, i quali svolgono funzioni complementari e indispensabili fra loro. La spinta motivazionale all'esplorazione e alla curiosità appare attivata ma poco organizzata, in quanto
l'ambiente deve essere illustrato con chiarezza per essere sentito come alla portata e accessibile. Il minore è sensibile alla riflessione ma non agli imprevisti, rispetto ai quali dimostra interesse e curiosità, motivandosi all'agire. Al momento, fornisce una visione lucida e realistica PE della sua situazione emotiva e relazionale in maniera indiretta, nel tentativo di “tutelare” principalmente, all'interno del conflitto genitoriale, entrambi i genitori, impersonando un role play emotivo superiore e non necessario. L'investimento del pensiero è oneroso per l'età e crea un
10 potenziale sovraccarico psicologico”.
- in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali la dott.ssa ha concluso nel senso Per_3 che: “le descrizioni sopra rappresentate e le risultanze dell'attività peritale evidenziano degli apparenti rapporti positivi con i genitori. Il piccolo inserito all'interno di una PE triangolazione del sistema familiare si attiva faticosamente per compiacere ora il padre ora la madre. Non viene assolutamente aiutato e sostenuto ad autorappresentatsi in modo autentico, perché il costo è quello di sovraccaricare emotivamente due genitori fragili. Pertanto, appare indispensabile che intraprenda un percorso terapeutico con uno psicoterapeuta esperto PE nel trattamento dell'età evolutiva”.
- in merito al quesito relativo alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero a ostacolare il rapporto con l'altro genitore, la CTU ha concluso nel senso che: “da questo punto di vista le condotte della madre e del padre non appaiono esplicitamente ostative ma di fatto la comunicazione tra le parti appare disfunzionale. Inoltre, la percezione differente del disagio del figlio rischia di collocarlo tra la sottovalutazione del padre che al termine delle operazioni peritali ha chiaramente espresso la sua sfiducia sulla disciplina psicologica e la spiccata apprensione della madre che però si concentra prevalentemente sui sintomi fisici del figlio, per i quali richiede consulenze che innescano un meccanismo di competizione con il padre, molto compreso nel suo ruolo di medico a 360 gradi. Si suggerisce che al netto delle reciproche rivendicazioni le parti riprendano una comunicazione sugli aspetti di gestione di Il PE rischio è altrimenti che si favorisca un meccanismo di scissione nel figlio tra mondo paterno e mondo materno. È necessario rappresentare al figlio una cogenitorialità che vada oltre le rivendicazioni e le sofferenze personali onde evitare che il loro stato psicologico venga ulteriormente compromesso”.
Alla luce delle predette valutazioni la CTU “ritiene necessaria la conferma del curatore speciale del minore, propone l'affidamento condiviso del minore e il collocamento presso la casa materna e propone il seguente calendario di frequentazione: Che trascorra presso il PE padre weekend alterni, a partire dal venerdì all'uscita dalla scuola con il riaccompagno a scuola il lunedì mattina. In aggiunta trascorrerà con il padre anche un pomeriggio a settimana. PE
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre ore 19 con un genitore e dal 30 dicembre alle 19 fino al 7 gennaio con rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni.
Vacanze pasquali – intese per le intere festività scolastiche - con uno o l'altro dei genitori ad anni alterni con riaccompagnamento a scuola alla sua ripresa. Ponti e festività infrasettimanali alternate;
Nel periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio un periodo di un mese, alternativamente agosto o luglio, preferibilmente non in modo continuativo (es.: 15 giorni a luglio
11 e 15 giorni ad agosto), in date da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno, con diritto di scelta quanto al periodo ad anni alterni. Nel residuo periodo di vacanze scolastiche estive, ovvero dal 15 giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 15 settembre la frequentazione sarà suddivida a metà tra i due genitori. Il bambino trascorrerà con ogni genitore il giorno del suo compleanno, la Festa della Mamma e del Papà; Il compleanno del bambino verrà festeggiato ad anni alterni con l'uno
o con l'altro genitore o qualora i genitori fossero concordi con entrambi. Va ricordato che ciascun genitore deve comunicare il recapito del posto ove condurrà il minore, garantendo una comunicazione telefonica giornaliera nella fascia oraria che va tra le ore 19 e le ore 21. Le decisioni inerenti verranno prese di comune accordo. Riguardo le attività extrascolastiche i genitori PE si scambieranno le loro proposte entro il 15 settembre di ogni anno per prendere una decisione entro il 30 settembre. I genitori garantiranno che rispetti l'impegno preso nello svolgere PE
l'attività, fatta salvo una causa di forza maggiore (malessere fisico e/o disagio emotivo) che verrà comunicata all'altro genitore. In caso di malattia rimarrà presso il genitore presso cui si PE trova, fino alla data prevista per il rientro presso l'altro genitore. Solo qualora il malessere sia talmente ingravescente da non consentirne lo spostamento si tratterrà presso il genitore. In caso di malattia si incoraggia ogni genitore a invitare l'altro genitore per visitare il figlio. In caso di assenza, ogni genitore affiderà all'altro genitore. In caso di impossibilità dei genitori di PE stare con verrà data prevalenza ai nonni materni o paterni, in ultima istanza ad PE eventuali compagni conviventi dei genitori. Naturalmente i genitori potranno prendere congiuntamente altri accordi qualora si verifichi il riequilibrarsi di una comunicazione di rispetto
e fiducia tra le parti sia, trascorso il primo anno, relativamente a nuove esigenze di crescita di
Pertanto, appare indispensabile che intraprenda un percorso terapeutico con PE PE uno psicoterapeuta esperto nel trattamento dell'età evolutiva. Il buon andamento del percorso terapeutico di sarebbe favorito da un percorso psicoterapeutico di tipo sistemico PE relazionale rivolto al sistema familiare. Ovviamente quanto suggerito non può prescindere da una motivazione personale e autentica a sottoporsi ad un percorso terapeutico che non può essere frutto di una prescrizione coatta. Si ritiene inoltre indispensabile la conferma del curatore nella persona dell'avv. Patrizia Bisozzi. Si propone di svolgere un follow up dopo un anno del provvedimento del Tribunale”.
Con ordinanza emessa in data 08.06.2023, il Giudice istruttore ha accolto il progetto della CTU disponendo che la frequentazione padre figlio fosse disciplinata secondo le indicazioni della dott.ssa e invitando le parti a Per_3 fare sottoporre il figlio ad un percorso di sostegno psicologico. PE
Tuttavia, deve evidenziarsi che successivamente sono stati introdotti ulteriori procedimenti incidentali da cui è emersa che la conflittualità tra le parti e la
12 mancanza di collaborazione non è diminuita e da cui è risultato che lo CP_1 avrebbe bisogno di un sostegno psicologico al fine di evitare ulteriori triangolazioni del figlio e la possibilità di pregiudizio per il minore.
In merito, il Curatore Speciale Avv. Bisozzi ha depositato le relazioni depositate dalla psicologa che ha in terapia il minore a partire dal mese di marzo
2023, dott.ssa , la quale ha evidenziato che “si ritiene assolutamente necessario Tes_1 evidenziare l'importanza di offrire al bambino un ambiente affettivo e relazionale sempre consono ai suoi bisogni ma soprattutto stabile e costante al fine di favorire lo strutturarsi di una fiducia di base verso l'ambiente di riferimento che deve sentire sicuro ed entro cui sperimentare la libertà
d'espressione per sentirsi giustamente bambino, senza dover assumere modalità compiacenti ed adultiformi a tutela dell'adulto, in particolare nella relazione con il padre. Tale relazione va svincolata da patti di lealtà e ricatti emotivi che lo porterebbero a distorcere la percezione di sè e delle relazioni stesse, a rischio di diventare il modello che interiorizza e che in modo disfunzionale tenderebbe a ripetere in traiettoria evolutiva”. (si legge in taluni passaggi delle relazioni che: “In più di una narrazione fa presente che il padre lo pone di fronte a dei ricatti PE emotivi e di lealtà nei suoi confronti… riferisce che quando sta con il papà se non riesce PE
a fare i compiti o ha qualche difficoltà nell'eseguirli lui si arrabbia, tanto da indurlo a sentirsi un incapace e a sentirsi profondamente in colpa…). Nella ultima mail trasmessa al Curatore
Speciale la dott.ssa , in considerazione di alcune resistenze di di Tes_1 PE incontrare il padre ha ritenuto necessario che il figlio continui a frequentare con regolarità entrambi i genitori, seppure resta necessario che il padre non lo coinvolga nelle dinamiche conflittuali della separazione.
Il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta del difensore della ricorrente – come modificata in sede di precisazione delle conclusioni - e del
Curatore Speciale di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in quanto dall'esito della perizia sulla personalità delle parti oltre che della loro capacità genitoriale è emerso che entrambi i genitori hanno profili critici, seppure sono risultati esenti da psicopatologie. Inoltre, seppure tardivamente rispetto agli inviti del Tribunale, non può sottacersi che lo ha intrapreso un percorso di CP_1 sostegno psicologico nel mese di luglio 2024, presso il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia ed in particolare con la dott.ssa . Infine, va evidenziato Per_4 che il figlio ha un legame affettivo solido con il padre che frequenta con regolarità
– salvo le difficoltà emerse negli ultimi mesi – e che, sebbene lo stesso sia stato coinvolto talora dal padre nei conflitti genitoriali, l'affidamento esclusivo rischierebbe una marginalizzazione della figura paterna con possibile
13 sopravvenienza di ulteriori contrasti tra le parti.
Non può essere acquisita la documentazione depositata dal difensore della ricorrente con la comparsa conclusionale costituito da due file audio non essendo stato autorizzato ed essendo ormai chiusa la fase istruttoria.
In conclusione il Collegio ritiene che deve essere confermato il regime di affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre ed il PE regime di frequentazione come disposto dalla CTU.
Devono essere invitate entrambe le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno genitoriale e lo a proseguire il percorso psicoterapeutico CP_1 individuale già disposto in corso di causa, atteso che il medesimo è stato intrapreso esclusivamente nel mese di luglio 2025.
Con riferimento alle statuizioni economiche va rilevato che, in esecuzione dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato e documentato di percepire quale insegnante uno stipendio mensile in media tra
1.500,00 e 1.700,00 euro, di avere una giacenza sui conti correnti di circa 20.000 euro nonchè di corrispondere un canone di affitto mensile di 450 euro, mentre il resistente ha documentato di avere percepito redditi lordi per l'anno 2022 di euro
38.131,00 e per l'anno 2021 di euro 41.994,00 e dall'esame dei conti correnti depositati risultano nel periodo dal mese di marzo 2023 al mese di marzo 2024 entrate per circa 80.000,00 euro lorde, di avere un saldo attivo nel mese di ottobre
2021 di euro 80.000,00 derivanti dall'incidente stradale subito e di non essere titolare di beni immobili.
Dunque, in merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile, la medesima non può essere accolta in quanto, sebbene risulti una sperequazione economica tra le parti, tuttavia manca il requisito assistenziale in quanto la Pt_1 lavora come insegnante e deve ritenersi autonoma percependo in media uno stipendio di circa 1.600,00 euro mensili.
Con riferimento al mantenimento per il figlio , lo stesso deve essere PE riconosciuto nella somma di euro 800,00 mensili con decorrenza ed aggiornamento
Istat annuale dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, tenuto conto della circostanza per cui il minore è collocato presso la madre che si occupa in via prevalente delle sue esigenze, della situazione reddituale dello come sopra CP_1 ricostruita e delle maggiori esigenze del figlio rispetto alla separazione avvenuta nell'anno 2016.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere
14 definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La liquidazione del Curatore Speciale avv. Patrizia Bisozzi deve essere posta a carico dell'erario con riferimento a causa di valore indeterminata con complessità bassa tra i valori minimi e medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nella somma di euro 2.100,00 già applicata la riduzione del 50% essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite del presente giudizio e dei procedimenti incidentali devono essere compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1027/2019 R.G.A.C., vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa il 5.10.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i PE genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio;
3) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e PE stare con il padre a weekend alterni, a partire dal venerdì all'uscita dalla scuola con il riaccompagno a scuola il lunedì mattina. In aggiunta trascorrerà con il PE padre anche il mercoledì dall'uscita di scuola con riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola. Vacanze natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre ore
19 con un genitore e dal 30 dicembre alle 19 fino al 7 gennaio con rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni. Vacanze pasquali – intese per le intere festività scolastiche - con uno o l'altro dei genitori ad anni alterni con riaccompagnamento a scuola alla sua ripresa. Ponti e festività infrasettimanali alternate. Nel periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio un periodo di un mese, alternativamente agosto o luglio, preferibilmente non in modo continuativo (es.:
15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto), in date da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno (per l'anno in corso entro il 30 giugno), con diritto di scelta quanto al
15 periodo ad anni alterni. Nel residuo periodo di vacanze scolastiche estive, ovvero dal 15 giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 15 settembre la frequentazione sarà suddivisa a metà tra i due genitori. Il figlio trascorrerà con ogni genitore il giorno del suo compleanno, la Festa della Mamma e del Papà; Il compleanno del bambino verrà festeggiato ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o qualora i genitori fossero concordi con entrambi. Va ricordato che ciascun genitore deve comunicare il recapito del posto ove condurrà il minore, garantendo una comunicazione telefonica giornaliera nella fascia oraria che va tra le ore 19 e le ore 21.
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio alla madre la Parte_1 somma di € 800,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
5) pone a carico di nella quota del 70 % e di nella CP_1 Parte_1 quota del 30% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
6) invita le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno genitoriale e percorsi di psicoterapia individuale nonché a fare proseguire il sostegno psicologico per il figlio;
PE
7) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
16 8) dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, siano definitivamente poste a carico delle pari in quote eguali;
9) liquida il compenso al Curatore Speciale della minore, avv. Patrizia
Bisozzi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'erario e liquidato in euro 2.100,00 già applicata la riduzione del 50% per controversia di bassa complessità e valore indeterminato per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
10) spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai difensori delle parti, al
Curatore Speciale ed al CTU.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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