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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 77. (Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali) 1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualita' del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalita' di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonche' dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , finalizzate, fra l'altro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti gia' messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilita' di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalita' di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio e' assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , finalizzate, fra l'altro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti gia' messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilita' di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalita' di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio e' assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/11/2001 n. 180 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 13 novembre 2001 · 5.465157
[…] L\'INPS ritiene che le prestazioni di pagamento delle rendite INAIL congiuntamente al pagamento delle pensioni INPS rientrano tra le fattispecie previste dall\'articolo 77 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a cui lo stesso INPS e\' tenuto ad adeguarsi, in relazione alle finalita\' sociali perseguite ed al notevole risparmio di risorse finanziarie pubbliche. Per
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 54Provvedimento: […] Non verrebbe meno il carattere istituzionale dell'attività svolta all'interno dell'immobile il fatto che una porzione dello stesso sia stata concessa in locazione all'INPS atteso che il contratto venne stipulato per attuare forme di collaborazione istituzionale nell'ambito delle finalità previste dalla legge 144/1999 nella prospettiva di ottimizzare le risorse strumentali e di una maggiore efficienza dei rapporti con gli utenti, ribadite dagli artt.Leggi di più...
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