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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 99/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1
LA OC, come da procura in atti appellante-appellata incidentale
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Vescuso, come da procura in atti appellata-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10070/2022 pubblicata il 29.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.7.2021, ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo n. 3 del 18.2.2021, relativo al periodo contributivo 1.1.2018 – 30.9.2020, notificato in pari data, con il quale la Controparte_1 aveva determinato le somme asseritamente dovute dalla società nel seguente modo: € 16.931,26 a titolo di contributi Fondo Previdenza;
€ 9.659,26 a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva); € 242,60 a titolo di sanzioni ex art. 35 (ravvedimento operoso entro 12 mesi); € 12,80
1 a titolo di interessi di mora FIRR;
€ 2.707,69 a titolo di sanzioni ex art. 36 (omissione contributiva), per un totale di € 29.553,61.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che era priva di qualsiasi fondamento la pretesa dell' di pagamento dell'importo di € 9.659,26, a titolo di sanzioni civili ex art. 34, comma CP_1
1, del Regolamento Enasarco, non sussistendo alcuna evasione contributiva relativa alle annualità dal 2012 al 2016, per come previsto dal medesimo art. 34, avendo la società provveduto a inoltrare all'Ente previdenziale regolari denunce contributive relative alle predette annualità, come risultava dall'allegato “Elenco storico completo delle distinte inserite con il sistema on line”; e non essendo le annualità dal 2012 al 2016 ricomprese nel periodo oggetto dell'impugnato accertamento.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avversaria pretesa di pagamento, applicabile anche alle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento dei contributi.
Lamentava anche l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale: della pretesa di pagamento dell'importo di € 105,41, a titolo di sanzioni civili per asserita omissione contributiva
(art. 36 del Regolamento Enasarco), relativa ad annualità non ricomprese nel periodo oggetto dell'impugnato accertamento (2011 e 2013); nonché della pretesa di pagamento della somma di €
12,80, a titolo di interessi di mora per ritardato versamento FIRR,
relativo ad annualità non ricomprese nel periodo oggetto dell'impugnato accertamento (2013 e
2014).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- dichiararsi la nullità e/o annullarsi e comunque revocarsi in tutto, ovvero in parte qua, per i motivi dedotti in narrativa, il Verbale Conclusivo di
Accertamento Ispettivo n.3, Reg. Carico URL4530, del 18.2.2021, relativo al periodo 1.1.2018 -
30.9.2020 notificato in pari data (all.1), dichiarando non dovuto l'importo di € 9.659,26 a titolo di sanzioni civili per asserita evasione di contributi relativi ad annualità non comprese nel periodo oggetto dell'impugnato accertamento e, precisamente, relativi alle annualità 2012 (€ 738,04), 2013 (€
4.656,85), 2014 (€ 2.013,41), 2015 (€1.362,75) e 2016 (€ 888,21), nonché l'importo di € 105,41 a titolo di sanzioni civili per asserita omissione contributiva relativa ad annualità non comprese nel periodo oggetto dell'impugnato accertamento e, precisamente, relativa alle annualità 2011 (€ 1,89) e
2013 (€ 103,52) ed altresì l'importo di € 12,80 a titolo di interessi di mora per ritardato versamento
FIRR relativo ad annualità non comprese nel periodo oggetto dell'impugnato accertamento e, precisamente, relativo alle annualità 2013 (€ 9,42) e 2014 (€ 3,38); - condannarsi in ogni caso controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, la tardività Controparte_1 dell'opposizione; deduceva, nel merito, la validità delle somme non contestate di cui al verbale di accertamento ispettivo;
la corretta applicazione dell'art. 34, comma 1, del Regolamento;
CP_1
2 l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo la inviato alla società lettere di CP_1 diffida e messa in mora in data 21.12.2016 e 5.4.2019.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare l'opposizione parziale proposta da controparte ed inerente il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 3 trimestre 2020, sanzioni civili su versamenti Fondo Previdenza effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti inerenti gli anni 2018, 2019, 2020 e per l'effetto, disporre, ai sensi dell'art. 186 bis
c.p.c., il pagamento delle suddette somme non contestate in capo alla società Parte_1 mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 3 trimestre 2020, - sanzioni civili su versamenti Fondo Previdenza effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti inerenti gli anni
2018, 2019, 2020;
In via principale: rigettare le domande tutte proposte dalla con ricorso ex art. 422 Parte_1 ss. c.p.c., e per l'effetto, confermare totalmente il verbale conclusivo di accertamento n. 3, Reg.
Carico URL4530, del 18.02.2021, relativo al periodo 1.1.2018 – 30.09.2020.
Con vittoria di spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e condannava la al pagamento delle spese di lite, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 34 del Parte_1
Regolamento Enasarco e infondata l'eccezione di prescrizione.
Ha proposto appello la sulla base del seguente unico articolato motivo: “erroneità Parte_1 dell'impugnata sentenza – illogicità – contraddittorietà e perplessità della motivazione della sentenza appellata”.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 34 del Regolamento Enasarco, e quindi applicabili le sanzioni civili in misura del 30% del contributo omesso, nell'ipotesi di ritardo nel pagamento dei contributi o di pagamento di contributi in misura inferiore a quella dovuta, e non invece nel solo caso in cui il ritardato pagamento, ovvero il pagamento in misura inferiore si siano verificati a causa “di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato CP_1 dalla stessa”, come previsto dallo stesso art. 34. Ha, quindi, sostenuto che, nel caso di CP_1 specie, non si sarebbero verificate le condizioni di fatto per l'applicazione del disposto di cui all'art. CP_ 34, comma 1, avendo la società appellante provveduto a inoltrare all' previdenziale regolari denunce contributive relative alle annualità dal 2012 al 2016.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità e/o di annullare o di revocare, in tutto o in parte qua, il Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo n. 3 del
3 18.2.2021, dichiarando non dovuto l'importo di € 9.659,26 a titolo di sanzioni civili per asserita evasione di contributi, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto. Ha proposto, inoltre, appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accolto le ragioni della non si è pronunciato sulla richiesta di condannare la ai sensi dell'art. CP_1 Parte_1
186 bis c.p.c., al pagamento delle somme non contestate, ossia i contributi previdenziali relativi al terzo trimestre 2020, le sanzioni civili sui versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti inerenti agli anni 2018, 2019 e 2020.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 10070/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro,
r.g.n. 20775/2021, Giudice dott.ssa Quartulli;
2. riformare la sentenza di primo grado n. 10070/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro, r.g.n. 20775/2021, Giudice dott.ssa Quartulli, accogliendo l'appello incidentale così come rappresentato nella parte in cui ha omesso di accogliere la domanda di richiesta delle somme non contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.e., e, per l'effetto, condannare
l'appellante al pagamento oltre che della somma pari ad € 9.659,26 anche degli ulteriori importi non contestati e precisamente € 5.776,07, così suddivisi:
• € 3.833,86 a titolo di sanzioni civili dovute sul debito contributivo di complessivi € 16.931,26 accertato dall'Ufficio Regionale del Lazio con verbale del 18.02.2021;
• € 12,80 per interessi di mora FIRR su ritardati versamenti (oggetto delle contestazioni di controparte);
• € 1.929,41 per sanzioni civili calcolate su versamenti Fondo Previdenza effettuati rispetto ai termini regolamentari richiesti con il verbale del 18.02.2021.
E così per un totale di € 15.435,33.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
All'udienza del 5.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che parte appellante ha devoluto a questa Corte unicamente la questione della non debenza dell'importo di € 9.659,26, a titolo di sanzione civile ex art. 34 del
Regolamento Enasarco, determinato nel verbale di accertamento ispettivo oggetto di impugnazione.
Pertanto, non sono più controversi i punti della decisione che hanno ritenuto dovuti dalla società gli
4 importi di € 105,41, a titolo di sanzioni civili per asserita omissione contributiva relativa alle annualità
2011 e 2013, e di € 12,80, a titolo di interessi di mora per ritardato versamento FIRR relativo alle annualità 2013 e 2014, oggetto di censura nel ricorso di primo grado.
2. L'appello è fondato.
Nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 18.2.2021, viene indicato come periodo al quale si riferisce l'accertamento quello dall'1.1.2018 al 30.9.2020. Inoltre, nello stesso si dà atto che la verifica nasce in seguito all'autodenuncia effettuata dalla società odierna appellante il
17.12.2020; che la società mandante è stata oggetto di un precedente accertamento ispettivo, conclusosi con verbale del 21.5.2018, avente ad oggetto il controllo dei contributi previdenziali fino al 4° trimestre dell'anno 2017, e il FIRR dello stesso anno;
che la verifica ispettiva è CP_1 volta a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale degli agenti di commercio che hanno operato in favore della società mandante per il periodo dal 1° trimestre 2018 fino al 3° trimestre
2020; che l'ispettore verbalizzante, a fronte del mancato versamento dei contributi previdenziali dal 2° trimestre 2019 al 3° trimestre 2020, ha provveduto ad applicare, in virtù CP_1 dell'autodenuncia presentata, le sanzioni civili calcolate per ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
che, invece, per il 3° trimestre 2018, si è provveduto ad applicare la CP_1 sanzione civile dovuta per omissione contributiva, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, avendo la mandante provveduto a generare la distinta nei termini;
che risultano altresì dovuti gli oneri accessori per € 23,17, a titolo di sanzioni per tardive regolarizzazioni delle distinte del 1° trimestre
2019, del 3° trimestre 2019 e del 1° trimestre 2020.
Nel suindicato verbale viene, poi, evidenziato ulteriormente che l'Ufficio contribuzione straordinaria della in data 5.4.2019, ha provveduto a richiedere a mezzo pec alla CP_1 [...] oltre alla regolarizzazione del 3° trimestre 2018, rientrante nel presente verbale Parte_1 ispettivo, anche gli oneri accessori per contributi previdenza e FIRR, già pagati ma in ritardo rispetto alle previste scadenze, e che, non avendo la mandante ottemperato al relativo pagamento, le sanzioni per evasione ex art. 34, comma 2, del Regolamento sono state ricalcolate, “come riportato nella diffida di pagamento notificata dall'ufficio Contribuzione della in data CP_1
05/04/2019, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Regolamento delle Attività Istituzionali (al tasso del
30%)”; che, infine, si è provveduto anche a richiedere le sanzioni per omissione contributiva, ex art. 36 del citato Regolamento, ed interessi di mora FIRR, come riportato sempre nella diffida di pagamento notificata in data 5.4.2019 dall'Ufficio contribuzione straordinaria della CP_1
Ebbene, nella diffida di pagamento notificata alla società appellante il 5.4.2019 (all. 6 alla memoria di primo grado della ), le sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CP_1
Regolamento citato, sono state quantificate in € 8.441,66. Nel verbale di accertamento ispettivo
5 oggetto di impugnazione, sono state, invece, ricalcolate tali sanzioni, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento, non avendo la società appellante ottemperato al relativo pagamento, e sono state quantificate nell'importo di € 9.659,26.
2.1. Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. 34 del Regolamento Enasarco, e quindi applicabile la sanzione civile in misura del 30% del contributo omesso, non essendosi verificata una delle ipotesi prevista dallo stesso art. 34, ossia il ritardo nel pagamento dei contributi o il pagamento di contributi in misura inferiore a quella dovuta connessi ad omissioni di registrazioni o denunce obbligatorie o a registrazioni o denunce obbligatorie non conformi al vero, ovvero ad omesse denunce alla di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, e ciò in quanto risulta documentato, e CP_1 pacifico tra le parti, che la società appellante ha trasmesso all'ente previdenziale regolari denunce contributive relative alle annualità 2012 -2016.
La censura è fondata.
L'art. 34 del Regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco, sotto la rubrica “Evasione contributiva”, stabilisce che: “1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di CP_1 provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla stessa, al pagamento di CP_1 una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al
Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La CP_1 sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto
…”.
Ebbene, tale norma prevede l'applicazione di una sanzione civile, pari al 30% del contributo omesso, in caso di evasione contributiva, e precisa che la sanzione si applica ai preponenti che non provvedono entro il termine stabilito ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero o nel caso di mancata denuncia alla di rapporti di CP_1 agenzia o di provvigioni erogate, quando l'evasione sia emersa a seguito di accertamento effettuato dalla stessa. CP_1
6 Nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto la società appellante, pur non avendo corrisposto i contributi dovuti all'Enasarco, ha dimostrato di avere inoltrato all'Ente previdenziale regolari denunce contributive relative alle annualità dal 2102 al 2016 (all. 2 al ricorso di primo grado). Non ricorre, pertanto, una ipotesi di evasione contributiva, con la conseguenza che la Parte_1 non è obbligata al pagamento della sanzione civile prevista dall'art. 34 del Regolamento Enasarco.
3. Deve essere, invece, respinto l'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
Con l'unico motivo di appello la ha lamentato l'erroneità della sentenza nella Controparte_1 parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di condannare la ai Parte_1 sensi dell'art. 186 bis c.p.c., al pagamento delle somme non contestate, ossia i contributi previdenziali relativi al terzo trimestre 2020, le sanzioni civili sui versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti inerenti agli anni 2018, 2019 e 2020.
Si rammenta, al riguardo, che l'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa. Detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l'ammontare del debito, in relazione al quale il debitore può agire in restituzione, ex art. 2033 c.c., per le maggiori somme eventualmente corrisposte (cfr. Cass.
n. 11023 del 25/05/2005).
Ne consegue che, in difetto di specifica domanda di pagamento, non può essere emessa ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis c.p.c., per l'evidente ragione che il giudice è privo di giurisdizione, ossia di affermare il diritto, rispetto a una domanda non sottoposta al suo esame.
Ebbene, nel caso di specie non solo la non ha chiesto, nel giudizio di primo Controparte_1 grado, la condanna della al pagamento di tutti gli importi calcolati dall'ispettore Parte_1 nel verbale di accertamento impugnato, domanda che avrebbe giustificato l'emissione di una ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, ex art. 186 bis c.p.c., ma, nel giudizio di appello, ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello incidentale, nella parte in cui ha omesso di accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., domanda che, però, nel presente grado di giudizio non può più essere accolta essendo l'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, ex art. 186 bis c.p.c., un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà.
4. Per tutte le ragioni che precedono, l'appello principale deve essere accolto e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, deve essere dichiarato non dovuto
7 da parte della l'importo di € 9.659,26, a titolo di sanzioni civili ex art. 34 Parte_1
Regolamento Enasarco, di cui al verbale di accertamento ispettivo n. 3 del 18.2.2021.
Deve essere, invece, respinto l'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
5. Il parziale accoglimento della domanda proposta dalla giustifica la Parte_1 compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di 2/3 e la condanna della al pagamento del restante 1/3, liquidato come in dispositivo, tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. LA OC, che si è dichiarato antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, dichiara non dovuto da parte della l'importo di € 9.659,26, a titolo di sanzioni civili ex art. 34 Regolamento Enasarco, Parte_1 di cui al verbale di accertamento ispettivo n. 3 del 18.2.2021;
- respinge l'appello incidentale;
- compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della del restante 1/3, che liquida in € 1.300,00 quanto al Parte_1 primo grado e in € 1.500,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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