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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2655/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Stratta Marilena Ines, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile nel Parte_1 Parte_2
Comune di Ivrea, in data 1.12.2007.
Dalla unione sono nati figli , nato in data [...], in [...] e , nato Persona_1 Persona_2
in data 15.03.2012, in Aosta.
Con ricorso iscritto in data 29.11.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Ivrea di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti CONDIZIONI :
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2
dimora presso la madre, il padre potrà tenerli presso di sé ogni qualvolta lo desiderino, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici dei minori.
2) Il padre trascorrerà con i figli, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, degli stessi, prelevandoli dalla casa materna:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 14,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
- due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il lunedì e il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (al riguardo si precisa che durante il periodo in questione anche la madre potrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutivamente);
- una settimana durante le festività natalizie, ad anni alterni in corrispondenza del giorno di Natale
o del Capodanno (al riguardo si precisa che durante il periodo in questione anche la madre potrà trascorrere con i figli una settimana consecutivamente ad anni alterni in corrispondenza del giorno di Natale o del Capodanno);
- tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua.
3) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla sig.ra entro Pt_2 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 (175,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a far tempo dall'anno 2025 e dallo stesso mese in cui verrà fissata l'udienza presidenziale nel presente procedimento;
4) Il sig. terrà, inoltre, a proprio carico il 50% delle spese extra relative ai figli Parte_2
e , secondo le linee Guida approvate dal Tribunale di Ivrea ed il 50% delle ricariche Per_1 Per_2
telefoniche.
5) L'immobile, sito in Ivrea (TO), via Strusiglia n. 7, di proprietà della sig.ra , già Parte_1 costituente l'abitazione coniugale, rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa.
6) Il signor si è già allontanato da tale abitazione, da cui preleverà tutti i propri Parte_2
effetti personali e i beni mobili di sua proprietà esclusiva ed in particolare: il tavolo e le sedie del soggiorno, la vetrinetta del soggiorno ed il relativo contenuto (piatti, tazze, posate, bicchieri), il tavolino dell'ingresso, l'arredamento della camera dei ragazzi, l'asse da stiro, il videoregistratore ed il mobile grigio con ante scorrevoli posto sul balcone.
7) Le parti hanno, inoltre, già provveduto a dividere tra loro i beni mobili di cui erano comproprietari. 8) La autovettura Fiat 500L, targata EY262YE, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. ; l'autovettura Fiat Multipla, targata DY701HF, di Parte_2
proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità della sig.ra ; Parte_1
il motociclo Royal EnField 650, targato FA52741, di proprietà del sig. , rimane Parte_2
nella esclusiva disponibilità del medesimo.
9) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a richiedere il contributo per il loro mantenimento.
10) I coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti e dei figli.
11) Con l'esatto adempimento degli accordi di cui sopra i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver direttamente risolto, con mutua soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale, e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno l'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
12) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2655/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Stratta Marilena Ines, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile nel Parte_1 Parte_2
Comune di Ivrea, in data 1.12.2007.
Dalla unione sono nati figli , nato in data [...], in [...] e , nato Persona_1 Persona_2
in data 15.03.2012, in Aosta.
Con ricorso iscritto in data 29.11.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Ivrea di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti CONDIZIONI :
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2
dimora presso la madre, il padre potrà tenerli presso di sé ogni qualvolta lo desiderino, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici dei minori.
2) Il padre trascorrerà con i figli, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, degli stessi, prelevandoli dalla casa materna:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 14,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
- due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il lunedì e il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (al riguardo si precisa che durante il periodo in questione anche la madre potrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutivamente);
- una settimana durante le festività natalizie, ad anni alterni in corrispondenza del giorno di Natale
o del Capodanno (al riguardo si precisa che durante il periodo in questione anche la madre potrà trascorrere con i figli una settimana consecutivamente ad anni alterni in corrispondenza del giorno di Natale o del Capodanno);
- tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua.
3) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla sig.ra entro Pt_2 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 (175,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a far tempo dall'anno 2025 e dallo stesso mese in cui verrà fissata l'udienza presidenziale nel presente procedimento;
4) Il sig. terrà, inoltre, a proprio carico il 50% delle spese extra relative ai figli Parte_2
e , secondo le linee Guida approvate dal Tribunale di Ivrea ed il 50% delle ricariche Per_1 Per_2
telefoniche.
5) L'immobile, sito in Ivrea (TO), via Strusiglia n. 7, di proprietà della sig.ra , già Parte_1 costituente l'abitazione coniugale, rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa.
6) Il signor si è già allontanato da tale abitazione, da cui preleverà tutti i propri Parte_2
effetti personali e i beni mobili di sua proprietà esclusiva ed in particolare: il tavolo e le sedie del soggiorno, la vetrinetta del soggiorno ed il relativo contenuto (piatti, tazze, posate, bicchieri), il tavolino dell'ingresso, l'arredamento della camera dei ragazzi, l'asse da stiro, il videoregistratore ed il mobile grigio con ante scorrevoli posto sul balcone.
7) Le parti hanno, inoltre, già provveduto a dividere tra loro i beni mobili di cui erano comproprietari. 8) La autovettura Fiat 500L, targata EY262YE, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. ; l'autovettura Fiat Multipla, targata DY701HF, di Parte_2
proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità della sig.ra ; Parte_1
il motociclo Royal EnField 650, targato FA52741, di proprietà del sig. , rimane Parte_2
nella esclusiva disponibilità del medesimo.
9) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a richiedere il contributo per il loro mantenimento.
10) I coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti e dei figli.
11) Con l'esatto adempimento degli accordi di cui sopra i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver direttamente risolto, con mutua soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale, e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno l'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
12) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba