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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1838/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CALZARETTA NICOLA e dell'avv. GAMBICORTI
GIOVANNA;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAMPINI CP_1 C.F._3
ALESSIO
CONVENUTO avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Posta in decisione all'udienza del 6.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adito, in via principale accertata la risoluzione ex art.
1454 c.c. del contratto preliminare stipulato in data 26.9.2019 tra i coniugi Sigg.ri Parte_1
e parte promissaria acquirente, ed il Sig. parte promissaria
[...] Parte_2 CP_1 venditrice, con scrittura privata dinnanzi al Notaio di Rosignano - con successiva Persona_1 integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare - avente ad oggetto la realizzazione e la successiva vendita di singolo appartamento di nuova costruzione, facente parte di più ampio fabbricato, in Rosignano Solvay (LI) Via Rino Pachetti, con originaria scadenza al 20 dicembre 2021, poi prorogata al 21 dicembre 2023; condannare il Sig. a pagare ai Sigg.ri e la CP_1 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di Euro 139.000,00 di cui Euro 70.000,00 quale restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione. in subordine accertato il grave inadempimento contrattuale da parte del Signor CP_1
pagina 1 di 9 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 26.09.2019 tra i coniugi Sigg.ri
e parte promissaria acquirente, ed il Sig. parte Parte_1 Parte_2 CP_1 promissaria venditrice, con scrittura privata dinnanzi al Notaio di Rosignano - Persona_1 con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare e per
l'effetto condannare lo stesso a pagare ai Sigg.ri e la complessiva Parte_1 Parte_2 somma di Euro 139.000,00 di cui Euro 70.000,00 quale restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., oltre al risarcimento del danno;
il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese e compensi professionali.
per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis per le ragioni di cui in narrativa: nel merito, rigettare le domande interposte dai ricorrenti nei confronti del Sig. perché CP_1 inammissibili e/o comunque infondate.
Con vittoria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 26.7.2024 e chiedevano l'accoglimento Parte_1 Parte_2
nei confronti di delle conclusioni di tesi sopra trascritte in epigrafe. A fondamento di CP_1
tale domanda deducevano in sintesi:
a) di avere stipulato in data 26.9.2019 con un contratto preliminare per scrittura privata CP_1
- con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare - avente ad oggetto la realizzazione e la successiva vendita di un appartamento di nuova costruzione, facente parte di più ampio fabbricato, sito in Rosignano Solvay (LI) Via Rino Pachetti;
b) che il termine fissato per la consegna del bene e la stipula dell'atto pubblico era quello del 20 dicembre 2021, poi concordemente prorogato al 21.12.2023;
c) di avere versato Euro 35.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.;
d) di avere versato successivamente al costruttore, in conto prezzo, la ulteriore somma di € 69.000,00;
e) di avere inviato in data 20 settembre 2023, tramite PEC del proprio legale, al Sig. una CP_1
formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., fissando al 21 dicembre 2023 – la scadenza già convenuta - il termine essenziale per la stipula del contratto definitivo con la contestuale consegna del bene, con avviso che in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
f) che il termine essenziale del 21 dicembre 2023 spirava inutilmente e il Sig. formalmente CP_1
convocato per il rogito fissato per il giorno 11 gennaio 2024 presso lo Studio del Notaio in Tes_1
Venturina non si presentava;
g) che pertanto il contratto deve ritenersi risolto per gli effetti dell'art. 1454 c.c., così da avere diritto a ricevere dal il doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c. nonché gli acconti versati;
CP_1
h) che trascorsi altri sette mesi dal 21 dicembre 2023 l'immobile oggetto del preliminare non è ancora stato completato.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda CP_1
proposta dai ricorrenti deducendo:
a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, essendo previsto nel preliminare concluso inter partes che il dovesse realizzare l'opera e dunque CP_1 essendo la controversia soggetta alla mediazione essendo la stessa prevista per il contratto d'opera;
b) l'infondatezza della domanda ex art 1454 c.c. per essere stata la diffida ad adempiere inviata il
20.9.2023 rivolta a soggetto non inadempiente scadendo il termine per la consegna il 21.12.2023. 1.2
Alla prima udienza del 7.11.2024 parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini per memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. facendo presente di dover integrare la domanda introduttiva,
pagina 3 di 9 aggiungendo quindi alle conclusioni già indicate in ricorso in subordine la seguente domanda: accertare il grave inadempimento contrattuale da parte del sig. e conseguentemente dichiarare CP_1
la risoluzione del contratto preliminare condannando lo stesso al pagamento della somma di
139.000,00 euro.
Lo scrivente, preso atto che l'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. prevede: Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
ritenuto che nel caso di specie sussistesse un giustificato motivo per concedere il termine richiesto da parte ricorrente sorgendo la necessità di precisare e modificare le domande dalle difese del convenuto, concedeva alle parti termine di giorni 20 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine di giorni dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Nella memoria depositata nel primo termine concesso ex art. 281 duodecies c.p.c. parte ricorrente integrava la domanda proponendo una domanda subordinata e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
Alla udienza del 6.3.2025 lo scrivente ritenuta la causa matura invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e
281 sexies c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni così come trascritte in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c., di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi.
2. La eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione è infondata.
Con il contratto preliminare concluso inter partes (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) si è CP_1 obbligato e ha promesso di vendere agli odierni ricorrenti, che si sono obbligati ad acquistare, una porzione del fabbricato da edificare sul lotto 17 del piano di lottizzazione denominato i Gambini in Rosignano
Solvay.
Pertanto tale contratto va qualificato come contratto di vendita di bene futuro e non come contratto d'opera,
con la conseguenza che, nel caso di specie, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda.
3. La domanda con la quale i ricorrenti hanno chiesto che venga accertata la risoluzione ex art. 1454
c.c. del contratto preliminare stipulato in data 26.9.2019 tra i coniugi Sigg.ri e Parte_1
pagina 4 di 9 parte promissaria acquirente, ed il Sig. parte promissaria venditrice, con Parte_2 CP_1
scrittura privata - con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare - avente ad oggetto la realizzazione e la successiva vendita di un appartamento di nuova costruzione, facente parte di più ampio fabbricato, in Rosignano Solvay (LI) Via Rino Pachetti, con originaria scadenza al 20 dicembre 2021, poi prorogata al 21 dicembre 2023, non può essere accolta.
È pacifico tra le parti che il termine di consegna del bene e la stipula del contratto definitivo, originariamente fissato per il 20 dicembre 2021, sia stato di comune accordo prorogato al 21 dicembre
2023.
Nel caso di specie è stata inviata dai ricorrenti, a mezzo del proprio legale, in data 20.9.2023 una diffida ad adempiere con la quale è stato intimato al sig. di adempiere tutte le obbligazioni CP_1
scaturenti dal contratto e dalla sua integrazione e dunque a consegnare il bene e stipulare il contratto definitivo entro il 21.12.2023 con l'espresso avvertimento che, ai sensi dell'art. 1454 codice civile, il contratto preliminare comprensivo della scrittura integrativa, si intenderà risolto in caso di inutile decorso del termine.
Pertanto, nel caso di specie, la diffida ad adempiere ex art 1454 c.c. è stata inviata prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento e dunque quanto ancora il convenuto non era inadempiente.
Da ciò consegue, a prescindere dall'accertamento giudiziale dell'imputabilità e della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento, che sarebbe comunque necessaria per accogliere la domanda ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass. n. 40325/2021; Cass. n. 18696/2014; Cass. n.
21237/2012; Cass. n. 9314/2007; Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 4275/1994), che non è possibile ritenere che il contratto si sia risolto ex art. 1454 poiché, come si ricava dalla stessa lettura del primo comma della suddetta norma (che recita: alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto) colui che si avvale della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento, sicché essa non può essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto (Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 1812/1981), come invece avvenuto nel caso di specie.
4. Merita invece accoglimento la domanda subordinata proposta da parte ricorrente con la quale la stessa ha chiesto che, accertato il grave inadempimento contrattuale da parte del Signor CP_1
sia dichiarata la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 26.09.2019 tra i coniugi Parte_1
e parte promissaria acquirente, e parte promissaria venditrice,
[...] Parte_2 CP_1
con scrittura privata - con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare.
pagina 5 di 9 4.1 Occorre in primo luogo rilevare che tale domanda non può ritenersi inammissibile, come invece eccepito da parte convenuta.
L'art. 281 duodecies c.p.c. deve essere letto, in una logica di funzionalità del sistema tesa a far sì che, per quanto possibile, le parti possano risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che le hanno portate dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. È in tale ottica che le modificazioni delle conclusioni e delle domande consentite alle parti non possono che attenere anche alla proposizione della domanda subordinata di risoluzione del contratto rispetto a quella originariamente proposta e mantenuta ferma avanzata ex art
1454 c.c. soprattutto se si considera che in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ., a differenza di quanto avviene nella ipotesi inversa (cfr. tra le altre Cass. 17703 del
29/08/2011; Cass. 11493 del 23/05/2014; 23193 del 23/10/2020).
Quindi sicuramente deve ritenersi consentito alla parte che abbia proposto domanda ex art. 1454 c.c. di proporre in via subordinata anche la domanda ex art. 1453 c.c. trattandosi di domanda già contenuta implicitamente nella domanda originariamente proposta.
Del resto con riferimento al rito ordinario la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza
12310/2015 ha statuito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Ha spiegato infatti la Suprema Corte che il legislatore ha inteso, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Ha infatti chiarito la Corte che diversamente opinando si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'art. 183 c.p.c. nell'ambito di una logica deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti.
È in ragione dei valori sottesi alla previsione dell'art 183 c.p.c. al pari di quelli sottesi all'art 281 duodecies comma 4 c.p.c. che tale previsione deve essere interpretata con una certa larghezza anche al pagina 6 di 9 fine di evitare che il rito semplificato “naufraghi”, come posto in evidenza da accorta dottrina.
4.2 La domanda proposta da parte ricorrente ex art. 1453 c.c. merita accoglimento.
Risulta dal contratto concluso inter partes che il termine originariamente pattuito per la consegna e la stipula del contratto definitivo fosse stata fissata per il 20.12.2021. È pacifico tra le parti che detto termine sia stato prorogato di comune accordo fino al 21.12.2023.
Con la PEC del 20.9.2023, seppure la stessa non possa essere qualificata, per quanto suddetto, come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la parte ricorrente aveva manifestato chiaramente la propria volontà di non tollerare ritardi e di chiedere pertanto la stipula del contratto definitivo nel termine pattuito come prorogato.
Non è stato contestato dal convenuto, così che tale fatto deve ritenersi non bisognevole di prova ex art
115 c.p.c. che ad oggi l'immobile non sia stato ancora completato, trovandosi nelle condizioni documentate dalle foto prodotte da parte attrice come doc. 14.
Atteso il lungo termine trascorso tra il 21.12.2023 ed oggi non vi è dubbio che l'inadempimento del venditore sia grave ex art. 1455 c.c.
Pertanto la domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento.
4.3 Non può essere invece riconosciuto il diritto ad ottenere il doppio della caparra versata. Infatti in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell' istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell' inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ.. (cfr. tra le altre Cass. 18850 del
20/09/2004).
Avendo con la domanda subordinata la ricorrente chiesto la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. nonché la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni e non invece esercitato il diritto di recesso ex art 1385 c.c. la stessa non ha diritto ad ottenere il doppio della caparra versata, come richiesto.
4.4. Invece la stessa ha diritto, a seguito della risoluzione del contratto, alla restituzione di quanto versato in adempimento del contratto e dunque la somma di € 104.000,00 (€ 35.000,00 a titolo di caparra ed € 69.000,00 a titolo di acconto).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal momento del pagamento e dunque quanto ad €
pagina 7 di 9 36.400,00 dal 26.9.2019 (non conoscendosi né essendo allegato quanto sia stata versata la somma di €
10.000,00 che nel contratto preliminare si dice essere stata versata in data antecedente) - cfr. doc. 2 e 4 di parte ricorrente-; quanto ad € Euro 20.800,00 dal 19.2.2020 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) quanto ad € 20.800,00 dal 18.3.2020 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente) e quanto ad € 26.200,00 dal 20.6.2020
(cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria non essendo quello di specie un debito di valore ma di valuta e non avendo parte ricorrente neppure allegato di avere subito un maggior danno non ristorato dalla corresponsione degli interessi legali.
Ha infatti statuito la Suprema Corte che in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. ex multis
Cass. 14289 del 04/06/2018).
4.5. Non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno non avendo la parte ricorrente né allegato né provato o chiesto di provare di avere subito danni in conseguenza dell'inadempimento per cui è causa.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, del valore della causa, del pregio dell'opera del difensore, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, così dispone: rigetta la domanda diretta a sentir accertare che il contratto concluso inter partes si è risolto ex art. 1454 c.c. a seguito della diffida ad adempiere inviata il 20.9.2023. in accoglimento della domanda subordinata, accertato il grave inadempimento contrattuale da parte di dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 26.09.2019 con successiva CP_1
integrazione del 15.11.2019, tra i coniugi e parte promissaria Parte_1 Parte_2
acquirente, e parte promissaria venditrice. CP_1
Condanna a restituire a e la somma di € 104.000,00 CP_1 Parte_1 Parte_2
dagli stessi versata oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma di € 36.400,00 dal 26.9.2019, pagina 8 di 9 sulla somma di € Euro 20.800,00 dal 19.2.2020, sulla somma di € 20.800,00 dal 18.3.2020 e sulla somma di € 26.200,00 dal 20.6.2020.
Rigetta la domanda diretta a sentir condannare a versare il doppio della caparra, a CP_1
risarcire i danni alla parte ricorrente, nonché a versare la rivalutazione monetaria sulle somme che lo stesso è stato condannato a restituire.
Condanna a rimborsare a e le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 Parte_2 in € 786,00 per esborsi in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed €
4.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 15 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1838/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CALZARETTA NICOLA e dell'avv. GAMBICORTI
GIOVANNA;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAMPINI CP_1 C.F._3
ALESSIO
CONVENUTO avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Posta in decisione all'udienza del 6.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adito, in via principale accertata la risoluzione ex art.
1454 c.c. del contratto preliminare stipulato in data 26.9.2019 tra i coniugi Sigg.ri Parte_1
e parte promissaria acquirente, ed il Sig. parte promissaria
[...] Parte_2 CP_1 venditrice, con scrittura privata dinnanzi al Notaio di Rosignano - con successiva Persona_1 integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare - avente ad oggetto la realizzazione e la successiva vendita di singolo appartamento di nuova costruzione, facente parte di più ampio fabbricato, in Rosignano Solvay (LI) Via Rino Pachetti, con originaria scadenza al 20 dicembre 2021, poi prorogata al 21 dicembre 2023; condannare il Sig. a pagare ai Sigg.ri e la CP_1 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di Euro 139.000,00 di cui Euro 70.000,00 quale restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione. in subordine accertato il grave inadempimento contrattuale da parte del Signor CP_1
pagina 1 di 9 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 26.09.2019 tra i coniugi Sigg.ri
e parte promissaria acquirente, ed il Sig. parte Parte_1 Parte_2 CP_1 promissaria venditrice, con scrittura privata dinnanzi al Notaio di Rosignano - Persona_1 con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare e per
l'effetto condannare lo stesso a pagare ai Sigg.ri e la complessiva Parte_1 Parte_2 somma di Euro 139.000,00 di cui Euro 70.000,00 quale restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., oltre al risarcimento del danno;
il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese e compensi professionali.
per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis per le ragioni di cui in narrativa: nel merito, rigettare le domande interposte dai ricorrenti nei confronti del Sig. perché CP_1 inammissibili e/o comunque infondate.
Con vittoria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 26.7.2024 e chiedevano l'accoglimento Parte_1 Parte_2
nei confronti di delle conclusioni di tesi sopra trascritte in epigrafe. A fondamento di CP_1
tale domanda deducevano in sintesi:
a) di avere stipulato in data 26.9.2019 con un contratto preliminare per scrittura privata CP_1
- con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare - avente ad oggetto la realizzazione e la successiva vendita di un appartamento di nuova costruzione, facente parte di più ampio fabbricato, sito in Rosignano Solvay (LI) Via Rino Pachetti;
b) che il termine fissato per la consegna del bene e la stipula dell'atto pubblico era quello del 20 dicembre 2021, poi concordemente prorogato al 21.12.2023;
c) di avere versato Euro 35.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.;
d) di avere versato successivamente al costruttore, in conto prezzo, la ulteriore somma di € 69.000,00;
e) di avere inviato in data 20 settembre 2023, tramite PEC del proprio legale, al Sig. una CP_1
formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., fissando al 21 dicembre 2023 – la scadenza già convenuta - il termine essenziale per la stipula del contratto definitivo con la contestuale consegna del bene, con avviso che in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
f) che il termine essenziale del 21 dicembre 2023 spirava inutilmente e il Sig. formalmente CP_1
convocato per il rogito fissato per il giorno 11 gennaio 2024 presso lo Studio del Notaio in Tes_1
Venturina non si presentava;
g) che pertanto il contratto deve ritenersi risolto per gli effetti dell'art. 1454 c.c., così da avere diritto a ricevere dal il doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c. nonché gli acconti versati;
CP_1
h) che trascorsi altri sette mesi dal 21 dicembre 2023 l'immobile oggetto del preliminare non è ancora stato completato.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda CP_1
proposta dai ricorrenti deducendo:
a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, essendo previsto nel preliminare concluso inter partes che il dovesse realizzare l'opera e dunque CP_1 essendo la controversia soggetta alla mediazione essendo la stessa prevista per il contratto d'opera;
b) l'infondatezza della domanda ex art 1454 c.c. per essere stata la diffida ad adempiere inviata il
20.9.2023 rivolta a soggetto non inadempiente scadendo il termine per la consegna il 21.12.2023. 1.2
Alla prima udienza del 7.11.2024 parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini per memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. facendo presente di dover integrare la domanda introduttiva,
pagina 3 di 9 aggiungendo quindi alle conclusioni già indicate in ricorso in subordine la seguente domanda: accertare il grave inadempimento contrattuale da parte del sig. e conseguentemente dichiarare CP_1
la risoluzione del contratto preliminare condannando lo stesso al pagamento della somma di
139.000,00 euro.
Lo scrivente, preso atto che l'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. prevede: Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
ritenuto che nel caso di specie sussistesse un giustificato motivo per concedere il termine richiesto da parte ricorrente sorgendo la necessità di precisare e modificare le domande dalle difese del convenuto, concedeva alle parti termine di giorni 20 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine di giorni dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Nella memoria depositata nel primo termine concesso ex art. 281 duodecies c.p.c. parte ricorrente integrava la domanda proponendo una domanda subordinata e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
Alla udienza del 6.3.2025 lo scrivente ritenuta la causa matura invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e
281 sexies c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni così come trascritte in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c., di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi.
2. La eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione è infondata.
Con il contratto preliminare concluso inter partes (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) si è CP_1 obbligato e ha promesso di vendere agli odierni ricorrenti, che si sono obbligati ad acquistare, una porzione del fabbricato da edificare sul lotto 17 del piano di lottizzazione denominato i Gambini in Rosignano
Solvay.
Pertanto tale contratto va qualificato come contratto di vendita di bene futuro e non come contratto d'opera,
con la conseguenza che, nel caso di specie, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda.
3. La domanda con la quale i ricorrenti hanno chiesto che venga accertata la risoluzione ex art. 1454
c.c. del contratto preliminare stipulato in data 26.9.2019 tra i coniugi Sigg.ri e Parte_1
pagina 4 di 9 parte promissaria acquirente, ed il Sig. parte promissaria venditrice, con Parte_2 CP_1
scrittura privata - con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare - avente ad oggetto la realizzazione e la successiva vendita di un appartamento di nuova costruzione, facente parte di più ampio fabbricato, in Rosignano Solvay (LI) Via Rino Pachetti, con originaria scadenza al 20 dicembre 2021, poi prorogata al 21 dicembre 2023, non può essere accolta.
È pacifico tra le parti che il termine di consegna del bene e la stipula del contratto definitivo, originariamente fissato per il 20 dicembre 2021, sia stato di comune accordo prorogato al 21 dicembre
2023.
Nel caso di specie è stata inviata dai ricorrenti, a mezzo del proprio legale, in data 20.9.2023 una diffida ad adempiere con la quale è stato intimato al sig. di adempiere tutte le obbligazioni CP_1
scaturenti dal contratto e dalla sua integrazione e dunque a consegnare il bene e stipulare il contratto definitivo entro il 21.12.2023 con l'espresso avvertimento che, ai sensi dell'art. 1454 codice civile, il contratto preliminare comprensivo della scrittura integrativa, si intenderà risolto in caso di inutile decorso del termine.
Pertanto, nel caso di specie, la diffida ad adempiere ex art 1454 c.c. è stata inviata prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento e dunque quanto ancora il convenuto non era inadempiente.
Da ciò consegue, a prescindere dall'accertamento giudiziale dell'imputabilità e della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento, che sarebbe comunque necessaria per accogliere la domanda ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass. n. 40325/2021; Cass. n. 18696/2014; Cass. n.
21237/2012; Cass. n. 9314/2007; Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 4275/1994), che non è possibile ritenere che il contratto si sia risolto ex art. 1454 poiché, come si ricava dalla stessa lettura del primo comma della suddetta norma (che recita: alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto) colui che si avvale della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento, sicché essa non può essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto (Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 1812/1981), come invece avvenuto nel caso di specie.
4. Merita invece accoglimento la domanda subordinata proposta da parte ricorrente con la quale la stessa ha chiesto che, accertato il grave inadempimento contrattuale da parte del Signor CP_1
sia dichiarata la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 26.09.2019 tra i coniugi Parte_1
e parte promissaria acquirente, e parte promissaria venditrice,
[...] Parte_2 CP_1
con scrittura privata - con successiva integrazione del 15.11.2019 da considerarsi parte integrante del preliminare.
pagina 5 di 9 4.1 Occorre in primo luogo rilevare che tale domanda non può ritenersi inammissibile, come invece eccepito da parte convenuta.
L'art. 281 duodecies c.p.c. deve essere letto, in una logica di funzionalità del sistema tesa a far sì che, per quanto possibile, le parti possano risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che le hanno portate dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. È in tale ottica che le modificazioni delle conclusioni e delle domande consentite alle parti non possono che attenere anche alla proposizione della domanda subordinata di risoluzione del contratto rispetto a quella originariamente proposta e mantenuta ferma avanzata ex art
1454 c.c. soprattutto se si considera che in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ., a differenza di quanto avviene nella ipotesi inversa (cfr. tra le altre Cass. 17703 del
29/08/2011; Cass. 11493 del 23/05/2014; 23193 del 23/10/2020).
Quindi sicuramente deve ritenersi consentito alla parte che abbia proposto domanda ex art. 1454 c.c. di proporre in via subordinata anche la domanda ex art. 1453 c.c. trattandosi di domanda già contenuta implicitamente nella domanda originariamente proposta.
Del resto con riferimento al rito ordinario la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza
12310/2015 ha statuito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Ha spiegato infatti la Suprema Corte che il legislatore ha inteso, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Ha infatti chiarito la Corte che diversamente opinando si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'art. 183 c.p.c. nell'ambito di una logica deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti.
È in ragione dei valori sottesi alla previsione dell'art 183 c.p.c. al pari di quelli sottesi all'art 281 duodecies comma 4 c.p.c. che tale previsione deve essere interpretata con una certa larghezza anche al pagina 6 di 9 fine di evitare che il rito semplificato “naufraghi”, come posto in evidenza da accorta dottrina.
4.2 La domanda proposta da parte ricorrente ex art. 1453 c.c. merita accoglimento.
Risulta dal contratto concluso inter partes che il termine originariamente pattuito per la consegna e la stipula del contratto definitivo fosse stata fissata per il 20.12.2021. È pacifico tra le parti che detto termine sia stato prorogato di comune accordo fino al 21.12.2023.
Con la PEC del 20.9.2023, seppure la stessa non possa essere qualificata, per quanto suddetto, come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la parte ricorrente aveva manifestato chiaramente la propria volontà di non tollerare ritardi e di chiedere pertanto la stipula del contratto definitivo nel termine pattuito come prorogato.
Non è stato contestato dal convenuto, così che tale fatto deve ritenersi non bisognevole di prova ex art
115 c.p.c. che ad oggi l'immobile non sia stato ancora completato, trovandosi nelle condizioni documentate dalle foto prodotte da parte attrice come doc. 14.
Atteso il lungo termine trascorso tra il 21.12.2023 ed oggi non vi è dubbio che l'inadempimento del venditore sia grave ex art. 1455 c.c.
Pertanto la domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento.
4.3 Non può essere invece riconosciuto il diritto ad ottenere il doppio della caparra versata. Infatti in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell' istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell' inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ.. (cfr. tra le altre Cass. 18850 del
20/09/2004).
Avendo con la domanda subordinata la ricorrente chiesto la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. nonché la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni e non invece esercitato il diritto di recesso ex art 1385 c.c. la stessa non ha diritto ad ottenere il doppio della caparra versata, come richiesto.
4.4. Invece la stessa ha diritto, a seguito della risoluzione del contratto, alla restituzione di quanto versato in adempimento del contratto e dunque la somma di € 104.000,00 (€ 35.000,00 a titolo di caparra ed € 69.000,00 a titolo di acconto).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal momento del pagamento e dunque quanto ad €
pagina 7 di 9 36.400,00 dal 26.9.2019 (non conoscendosi né essendo allegato quanto sia stata versata la somma di €
10.000,00 che nel contratto preliminare si dice essere stata versata in data antecedente) - cfr. doc. 2 e 4 di parte ricorrente-; quanto ad € Euro 20.800,00 dal 19.2.2020 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) quanto ad € 20.800,00 dal 18.3.2020 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente) e quanto ad € 26.200,00 dal 20.6.2020
(cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria non essendo quello di specie un debito di valore ma di valuta e non avendo parte ricorrente neppure allegato di avere subito un maggior danno non ristorato dalla corresponsione degli interessi legali.
Ha infatti statuito la Suprema Corte che in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. ex multis
Cass. 14289 del 04/06/2018).
4.5. Non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno non avendo la parte ricorrente né allegato né provato o chiesto di provare di avere subito danni in conseguenza dell'inadempimento per cui è causa.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, del valore della causa, del pregio dell'opera del difensore, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, così dispone: rigetta la domanda diretta a sentir accertare che il contratto concluso inter partes si è risolto ex art. 1454 c.c. a seguito della diffida ad adempiere inviata il 20.9.2023. in accoglimento della domanda subordinata, accertato il grave inadempimento contrattuale da parte di dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 26.09.2019 con successiva CP_1
integrazione del 15.11.2019, tra i coniugi e parte promissaria Parte_1 Parte_2
acquirente, e parte promissaria venditrice. CP_1
Condanna a restituire a e la somma di € 104.000,00 CP_1 Parte_1 Parte_2
dagli stessi versata oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma di € 36.400,00 dal 26.9.2019, pagina 8 di 9 sulla somma di € Euro 20.800,00 dal 19.2.2020, sulla somma di € 20.800,00 dal 18.3.2020 e sulla somma di € 26.200,00 dal 20.6.2020.
Rigetta la domanda diretta a sentir condannare a versare il doppio della caparra, a CP_1
risarcire i danni alla parte ricorrente, nonché a versare la rivalutazione monetaria sulle somme che lo stesso è stato condannato a restituire.
Condanna a rimborsare a e le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 Parte_2 in € 786,00 per esborsi in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed €
4.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 15 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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