Articolo 2 della Legge 16 aprile 1976, n. 126
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 aprile 1976
Art. 2.
L'autorizzazione di cui al precedente articolo sara' rilasciata con la procedura prevista dagli articoli da 146 a 153 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , ed e' comunque condizionata alla garanzia della salvaguardia dell'ambiente marino. A questo fine sono vincolanti il parere previsto dall'articolo 147 del predetto decreto presidenziale e quello della regione interessata, per le materie di sua competenza. Quest'ultimo parere dovra' essere espresso entro il termine perentorio di giorni quindici dalla richiesta, trascorso il quale esso s'intendera' concesso favorevolmente.
Entrata in vigore il 22 aprile 1976