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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6247/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 20/03/2025, - premesso di aver prestato servizio Parte_1 come docente in forza di contratti di supplenza negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
1 Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
La prima udienza di trattazione veniva fissata al 27.03.2025 e successivamente rinviata d'ufficio al
29.05.2025.
All'udienza da ultimo indicata, rilevata la mancata notificazione in uno al ricorso introduttivo del giudizio ed all'originario decreto di fissazione di udienza, del successivo provvedimento di rinvio, veniva dichiarata la nullità della notifica, disponendone la rinnovazione entro il termine perentorio del 10.07.2025 e la causa veniva ulteriormente rinviata all'udienza del 30.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione dalla sola parte ricorrente, la causa, di natura documentale,
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. - Preliminarmente si osserva che parte ricorrente non ha documentato di aver eseguito l'ordine di rinnovazione della notifica disposto con ordinanza del 30.05.2025, in atti, ordinanza che le è stata regolarmente comunicata dalla Cancelleria.
Pertanto, non essendosi parte resistente costituita entro il giorno dell'udienza (ovvero entro il termine ultimo per il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza), deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 291, co.
3 e 307, co. 3 c.p.c.
3. – Le spese del processo stanno a carico della parte ricorrente (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa n. 6247/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione dal ruolo della causa;
b) spese a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6247/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 20/03/2025, - premesso di aver prestato servizio Parte_1 come docente in forza di contratti di supplenza negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
1 Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
La prima udienza di trattazione veniva fissata al 27.03.2025 e successivamente rinviata d'ufficio al
29.05.2025.
All'udienza da ultimo indicata, rilevata la mancata notificazione in uno al ricorso introduttivo del giudizio ed all'originario decreto di fissazione di udienza, del successivo provvedimento di rinvio, veniva dichiarata la nullità della notifica, disponendone la rinnovazione entro il termine perentorio del 10.07.2025 e la causa veniva ulteriormente rinviata all'udienza del 30.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione dalla sola parte ricorrente, la causa, di natura documentale,
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. - Preliminarmente si osserva che parte ricorrente non ha documentato di aver eseguito l'ordine di rinnovazione della notifica disposto con ordinanza del 30.05.2025, in atti, ordinanza che le è stata regolarmente comunicata dalla Cancelleria.
Pertanto, non essendosi parte resistente costituita entro il giorno dell'udienza (ovvero entro il termine ultimo per il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza), deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 291, co.
3 e 307, co. 3 c.p.c.
3. – Le spese del processo stanno a carico della parte ricorrente (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa n. 6247/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione dal ruolo della causa;
b) spese a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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