Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4709/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Laura Simeone,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabrina Oliveri,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da note scritte del 24-26.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 7.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio dalla moglie alle condizioni ivi enucleate;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 17.12.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 19.12.2024 i difensori delle parti hanno dato atto che nelle more era stato raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia;
con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nato il figlio il 30.11.1993, ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente) hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il
18.8.2005, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 23.11.2017, omologata da questo Tribunale il 30.11.2017;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 18.8.2005;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio:
“il Sig. erserà alla Sig.ra la somma mensile di euro 50,00, Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT”.
Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 720, parte I, anno 2005) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
3