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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277/2025 promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Nuti C.F._2
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSAIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: affinché voglia il Tribunale adito OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi, ordinando alUfficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti CONDIZIONI 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale pagina 1 di 8 ubicata nel Comune di Prato, in Via Fra' Bartolomeo n. 124 verrà venduta entro 12 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, e tale immobile unitamente agli arredi, mobili e pertinenze, nei mesi che vanno dalla data di deposito del ricorso alla data di effettiva consegna ai nuovi proprietari, viene assegnato alla sig.ra nell'interesse del Parte_1
figlio ivi stabilmente convivente.
3. In riferimento al figlio di anni 20 questi Per_1 Per_1
resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna e potrà incontrare il padre e accordarsi direttamente con lui per soggiornare qualche giorno la settimana Parte_2
presso la nuova casa nella quale il padre andrà ad abitare dal giorno successivo al deposito del presente ricorso.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_2 Parte_1
accredito in c/c, acceso presso la Banca Alta Toscana AG. Viale Marconi, Prato, sul seguente
Iban [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio secondo le seguenti modalità: se il figlio continuerà a Per_1 lavorare percependo uno stipendio mensile per una somma uguale o superiore € 1.000,00 il padre verserà: A) un assegno pari nel complesso ad € 600,00 (euro.seicento/00) per le necessità primarie del figlio ed il pagamento parziale delle bollette di acqua, luce e gas fino a che la sig.ra ed il figlio abiteranno nella casa attuale che è molto grande, con Pt_1
superficie di oltre 100 mq;
B) un assegno pari ad € 450,00 (euro.quattrocentocinquanta/00), quale assegno per le necessità primarie di ed il pagamento parziale delle bollette, dal Per_1
mese in cui la moglie ed il figlio andranno ad abitare in un immobile di dimensioni più piccole rispetto a quello attuale;
nel caso che il figlio percepisca uno stipendio inferiore ad € Per_1
1.000,00 il padre verserà sempre e comunque la somma di € 600,00 (euro.seicento/00) alla moglie, anche se la casa dove abiteranno il figlio e la madre sarà di dimensioni minori rispetto a quella attuale.
5. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 75% degli indici Istat al consumo.
6. Le spese condominiali riferite all'immobile di Via
Fra' Bartolomeo n. 124 saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge dal giorno del deposito del ricorso al giorno della vendita dello stesso, indipendentemente dal fatto che continuerà ad abitarci solo la sig.ra con il figlio 7. i coniugi si impegnano a vendere la Pt_1 Per_1
casa familiare, di cui sono comproprietari al 50%, entro e non oltre 12 mesi dalla data di deposito del ricorso per separazione e, con il ricavato della vendita, ciascun coniuge acquisterà un immobile di cui diventerà proprietario al 100%.
8. Nel caso che il figlio Per_1
non sia economicamente indipendente nei prossimi mesi o anni o che percepisca uno pagina 2 di 8 stipendio mensile inferiore ad € 1.000,00, le spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio saranno poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% e più precisamente saranno ricomprese: a) spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. nonché i medicinali da banco (esclusi quelli per sintomi influenzali),
e le spese per il carburante, il bollo e l'assicurazione della vettura Ford Ka targata EY 184VY di proprietà della sig.ra ma ad uso esclusivo del figlio b) spese per eventuali Pt_1 Per_1
master e specializzazioni, ogni tipo di visita specialistica e/o di controllo non coperta dal
S.S.N. (oculistica, dentistica, ortopedica ed altre) e di quanto si rendesse necessario all'esito delle predette visite: occhiali e successivo cambio di lenti, apparecchi ortodontici ed altro;
c) abbigliamento e spese per attività sportiva. d) Le spese straordinarie sopra elencate verranno suddivise tra gli stessi coniugi dietro presentazione delle fatture e/o ricevute, da parte di colui/colei che le abbia anticipate ovvero di eventuali preventivi a fronte dei quali entrambi provvederanno personalmente al pagamento pro-quota. ALTRE DISPOSIZIONI
PATRIMONIALI I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento. L'autovettura Ford Ka targata EX
184VY intestata alla sig.ra rimarrà in uso e godimento esclusivo del figlio Pt_1 Per_1
Il sig. trasferisce alla sig.ra che accetta, la sua quota in misura del 50% Pt_2 Pt_1
della proprietà della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale. Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato alla sig.ra
[...]
L'autovettura KIA IO targata FC 343PE cointestata alla figlia ed alla Pt_1 Per_2
sig.ra resterà in uso e godimento esclusivo della figlia Il sig. Parte_1 Per_2 Pt_2
trasferisce alla sig.ra che accetta, la sua quota in misura del 25% della proprietà Pt_1
della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale ma al 50% con la figlia L'autovettura Fiat 500X targata FX235RS acquistata dal sig. Per_2
in costanza di matrimonio ed a lui intestata resterà in uso e godimento Parte_2
esclusivo della sig.ra La sig.ra trasferisce al sig. che accetta, Parte_1 Pt_1 Pt_2
la sua quota in misura del 50% della proprietà della predetta autovettura che il marito aveva acquistato in regime di comunione legale. Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato al sig. Il sig. utilizzerà per gli spostamenti l'automezzo Renault Parte_2 Pt_2
Kangoo, targato GH 725 VW di proprietà della società Controparte_1
pagina 3 di 8 di cui il sig. socio accomandatario. Al momento del deposito del ricorso CP_2 Pt_2
di separazione i coniugi concordano di rimanere soci della con le Controparte_3
rispettive quote e i relativi poteri, cariche e qualifiche come da atto costitutivo e provvederanno nei prossimi anni all'eventuale cessione delle quote della sig.ra a Pt_1
favore di uno o più dei loro figli o a soggetti terzi, dopo aver valutato le possibili soluzioni con i professionisti incaricati. Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio.
Il Pubblico Ministero: visto del 19.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi ed hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 24.07.1993, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il
Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio, in relazione alla sua età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
pagina 4 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
sposati a Prato il 24.07.1993 con atto trascritto nel Parte_3
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 241, parte II, Serie A, anno
1993;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Prato, in Via Fra' Bartolomeo n. 124 verrà venduta entro 12 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, e tale immobile unitamente agli arredi, mobili e pertinenze, nei mesi che vanno dalla data di deposito del ricorso alla data di effettiva consegna ai nuovi proprietari, viene assegnato alla sig.ra nell'interesse del figlio ivi Parte_1 Per_1
stabilmente convivente.
3. In riferimento al figlio di anni 20, non è dato sapere al momento se potrà Per_1
essere nei prossimi mesi economicamente autosufficiente avendo appena sottoscritto un contratto a tempo determinato di 6 mesi che potrà o meno essere rinnovato;
resterà comunque collocato prevalentemente presso la dimora Per_1
materna e, considerata la maggiore età, potrà incontrare il padre e Parte_2
accordarsi direttamente con lui per soggiornare qualche giorno la settimana presso la nuova casa nella quale il padre andrà ad abitare dal giorno successivo al deposito del presente ricorso.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in Parte_2 Parte_1
c/c, acceso presso la Banca Alta Toscana AG. Viale Marconi, Prato, sul seguente
Iban [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio secondo le seguenti modalità: se Per_1
il figlio continuerà a lavorare percependo uno stipendio mensile per una somma uguale o superiore € 1.000,00 il padre verserà: A) un assegno pari nel complesso ad € 600,00 (euro.seicento/00) per le necessità primarie del figlio ed il pagamento parziale delle bollette di acqua, luce e gas fino a che la sig.ra ed il figlio Pt_1
pagina 5 di 8 abiteranno nella casa attuale che è molto grande, con superficie di oltre 100 mq;
B) un assegno pari ad € 450,00 (euro.quattrocentocinquanta/00), quale assegno per le necessità primarie di ed il pagamento parziale delle bollette, dal Per_1
mese in cui la moglie ed il figlio andranno ad abitare in un immobile di dimensioni più piccole rispetto a quello attuale;
nel caso che il figlio percepisca uno Per_1 stipendio inferiore ad € 1.000,00 il padre verserà sempre e comunque la somma di € 600,00 (euro.seicento/00) alla moglie, anche se la casa dove abiteranno il figlio e la madre sarà di dimensioni minori rispetto a quella attuale.
5. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 75% degli indici Istat al consumo.
8. Nel caso che il figlio non sia economicamente indipendente nei prossimi Per_1 mesi o anni o che percepisca uno stipendio mensile inferiore ad € 1.000,00, le spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio saranno poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% e più precisamente saranno ricomprese: a) spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. nonché i medicinali da banco (esclusi quelli per sintomi influenzali), e le spese per il carburante, il bollo e l'assicurazione della vettura Ford Ka targata
EY 184VY di proprietà della sig.ra ma ad uso esclusivo del figlio Pt_1 Per_1
b) spese per eventuali master e specializzazioni, ogni tipo di visita specialistica e/o di controllo non coperta dal S.S.N. (oculistica, dentistica, ortopedica ed altre)
e di quanto si rendesse necessario all'esito delle predette visite: occhiali e successivo cambio di lenti, apparecchi ortodontici ed altro;
c) abbigliamento e spese per attività sportiva. d) Le spese straordinarie sopra elencate verranno suddivise tra gli stessi coniugi dietro presentazione delle fatture e/o ricevute, da parte di colui/colei che le abbia anticipate ovvero di eventuali preventivi a fronte dei quali entrambi provvederanno personalmente al pagamento pro-quota.
3) prende atto delle seguenti condizioni:
-I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento.
pagina 6 di 8 6. Le spese condominiali riferite all'immobile di Via Fra' Bartolomeo n. 124 saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge dal giorno del deposito del ricorso al giorno della vendita dello stesso, indipendentemente dal fatto che continuerà ad abitarci solo la sig.ra con il figlio Pt_1 Per_1
7. Come indicato al precedente punto 2) i coniugi si impegnano a vendere la casa familiare, di cui sono comproprietari al 50%, entro e non oltre 12 mesi dalla data di deposito del ricorso per separazione e, con il ricavato della vendita, ciascun coniuge acquisterà un immobile di cui diventerà proprietario al 100%.
4) Prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle ulteriori disposizioni di seguito trascritte:
L'autovettura Ford Ka targata EX 184VY (doc. n.11) intestata alla sig.ra Pt_1
rimarrà in uso e godimento esclusivo del figlio Il sig. trasferisce Per_1 Pt_2
alla sig.ra che accetta, la sua quota in misura del 50% della proprietà Pt_1
della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale. Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato alla sig.ra
[...]
L'autovettura KIA IO targata FC 343PE (doc. n. 12) cointestata alla Pt_1
figlia ed alla sig.ra , resterà in uso e godimento esclusivo Per_2 Parte_1
della figlia Il sig. trasferisce alla sig.ra che accetta, la Per_2 Pt_2 Pt_1
sua quota in misura del 25% della proprietà della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale ma al 50% con la figlia
L'autovettura Fiat 500X targata FX235RS (doc. n. 13) acquistata dal sig. Per_2
in costanza di matrimonio ed a lui intestata resterà in uso e Parte_2
godimento esclusivo della sig.ra La sig.ra trasferisce al Parte_1 Pt_1
sig. che accetta, la sua quota in misura del 50% della proprietà della Pt_2
predetta autovettura che il marito aveva acquistato in regime di comunione legale.
Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato al sig. Il Parte_2
sig. utilizzerà per gli spostamenti l'automezzo Renault Kangoo, targato Pt_2
GH 725 VW (doc. n. 14) di proprietà della società Controparte_4
di cui il sig. è socio accomandatario. I sig.ra
[...] Pt_2
e sono rispettivamente socio accomandatario e socio Pt_2 Pt_1 accomandante della ditta artigiana “ (v. CP_1 Controparte_4
pagina 7 di 8 visura doc. n. 15) costituita in data 21.10.2022 ed avente ad oggetto l'attività di imbiancatura, verniciatura, rivestimenti murali, restauri, decorazioni, realizzazione di cartongesso, lavorazione e verniciatura del legno ed interior design. L'attività artigiana viene svolta prevalentemente dal sig. che Parte_2
talvolta si avvale di collaboratori esterni all'azienda. Al momento del deposito del ricorso di separazione i coniugi concordano di rimanere soci della CP_3
con le rispettive quote e i relativi poteri, cariche e qualifiche come da atto
[...]
costitutivo e provvederanno nei prossimi anni all'eventuale cessione delle quote della sig.ra a favore di uno o più dei loro figli o a soggetti terzi, dopo Pt_1
aver valutato le possibili soluzioni con i professionisti incaricati. I sig.ri Pt_1
e non sono cointestatari di nessun conto corrente. Entrambi i coniugi Pt_2
prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio.
5) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
6) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277/2025 promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Nuti C.F._2
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSAIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: affinché voglia il Tribunale adito OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi, ordinando alUfficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti CONDIZIONI 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale pagina 1 di 8 ubicata nel Comune di Prato, in Via Fra' Bartolomeo n. 124 verrà venduta entro 12 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, e tale immobile unitamente agli arredi, mobili e pertinenze, nei mesi che vanno dalla data di deposito del ricorso alla data di effettiva consegna ai nuovi proprietari, viene assegnato alla sig.ra nell'interesse del Parte_1
figlio ivi stabilmente convivente.
3. In riferimento al figlio di anni 20 questi Per_1 Per_1
resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna e potrà incontrare il padre e accordarsi direttamente con lui per soggiornare qualche giorno la settimana Parte_2
presso la nuova casa nella quale il padre andrà ad abitare dal giorno successivo al deposito del presente ricorso.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_2 Parte_1
accredito in c/c, acceso presso la Banca Alta Toscana AG. Viale Marconi, Prato, sul seguente
Iban [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio secondo le seguenti modalità: se il figlio continuerà a Per_1 lavorare percependo uno stipendio mensile per una somma uguale o superiore € 1.000,00 il padre verserà: A) un assegno pari nel complesso ad € 600,00 (euro.seicento/00) per le necessità primarie del figlio ed il pagamento parziale delle bollette di acqua, luce e gas fino a che la sig.ra ed il figlio abiteranno nella casa attuale che è molto grande, con Pt_1
superficie di oltre 100 mq;
B) un assegno pari ad € 450,00 (euro.quattrocentocinquanta/00), quale assegno per le necessità primarie di ed il pagamento parziale delle bollette, dal Per_1
mese in cui la moglie ed il figlio andranno ad abitare in un immobile di dimensioni più piccole rispetto a quello attuale;
nel caso che il figlio percepisca uno stipendio inferiore ad € Per_1
1.000,00 il padre verserà sempre e comunque la somma di € 600,00 (euro.seicento/00) alla moglie, anche se la casa dove abiteranno il figlio e la madre sarà di dimensioni minori rispetto a quella attuale.
5. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 75% degli indici Istat al consumo.
6. Le spese condominiali riferite all'immobile di Via
Fra' Bartolomeo n. 124 saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge dal giorno del deposito del ricorso al giorno della vendita dello stesso, indipendentemente dal fatto che continuerà ad abitarci solo la sig.ra con il figlio 7. i coniugi si impegnano a vendere la Pt_1 Per_1
casa familiare, di cui sono comproprietari al 50%, entro e non oltre 12 mesi dalla data di deposito del ricorso per separazione e, con il ricavato della vendita, ciascun coniuge acquisterà un immobile di cui diventerà proprietario al 100%.
8. Nel caso che il figlio Per_1
non sia economicamente indipendente nei prossimi mesi o anni o che percepisca uno pagina 2 di 8 stipendio mensile inferiore ad € 1.000,00, le spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio saranno poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% e più precisamente saranno ricomprese: a) spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. nonché i medicinali da banco (esclusi quelli per sintomi influenzali),
e le spese per il carburante, il bollo e l'assicurazione della vettura Ford Ka targata EY 184VY di proprietà della sig.ra ma ad uso esclusivo del figlio b) spese per eventuali Pt_1 Per_1
master e specializzazioni, ogni tipo di visita specialistica e/o di controllo non coperta dal
S.S.N. (oculistica, dentistica, ortopedica ed altre) e di quanto si rendesse necessario all'esito delle predette visite: occhiali e successivo cambio di lenti, apparecchi ortodontici ed altro;
c) abbigliamento e spese per attività sportiva. d) Le spese straordinarie sopra elencate verranno suddivise tra gli stessi coniugi dietro presentazione delle fatture e/o ricevute, da parte di colui/colei che le abbia anticipate ovvero di eventuali preventivi a fronte dei quali entrambi provvederanno personalmente al pagamento pro-quota. ALTRE DISPOSIZIONI
PATRIMONIALI I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento. L'autovettura Ford Ka targata EX
184VY intestata alla sig.ra rimarrà in uso e godimento esclusivo del figlio Pt_1 Per_1
Il sig. trasferisce alla sig.ra che accetta, la sua quota in misura del 50% Pt_2 Pt_1
della proprietà della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale. Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato alla sig.ra
[...]
L'autovettura KIA IO targata FC 343PE cointestata alla figlia ed alla Pt_1 Per_2
sig.ra resterà in uso e godimento esclusivo della figlia Il sig. Parte_1 Per_2 Pt_2
trasferisce alla sig.ra che accetta, la sua quota in misura del 25% della proprietà Pt_1
della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale ma al 50% con la figlia L'autovettura Fiat 500X targata FX235RS acquistata dal sig. Per_2
in costanza di matrimonio ed a lui intestata resterà in uso e godimento Parte_2
esclusivo della sig.ra La sig.ra trasferisce al sig. che accetta, Parte_1 Pt_1 Pt_2
la sua quota in misura del 50% della proprietà della predetta autovettura che il marito aveva acquistato in regime di comunione legale. Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato al sig. Il sig. utilizzerà per gli spostamenti l'automezzo Renault Parte_2 Pt_2
Kangoo, targato GH 725 VW di proprietà della società Controparte_1
pagina 3 di 8 di cui il sig. socio accomandatario. Al momento del deposito del ricorso CP_2 Pt_2
di separazione i coniugi concordano di rimanere soci della con le Controparte_3
rispettive quote e i relativi poteri, cariche e qualifiche come da atto costitutivo e provvederanno nei prossimi anni all'eventuale cessione delle quote della sig.ra a Pt_1
favore di uno o più dei loro figli o a soggetti terzi, dopo aver valutato le possibili soluzioni con i professionisti incaricati. Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio.
Il Pubblico Ministero: visto del 19.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi ed hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 24.07.1993, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il
Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio, in relazione alla sua età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
pagina 4 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
sposati a Prato il 24.07.1993 con atto trascritto nel Parte_3
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 241, parte II, Serie A, anno
1993;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Prato, in Via Fra' Bartolomeo n. 124 verrà venduta entro 12 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, e tale immobile unitamente agli arredi, mobili e pertinenze, nei mesi che vanno dalla data di deposito del ricorso alla data di effettiva consegna ai nuovi proprietari, viene assegnato alla sig.ra nell'interesse del figlio ivi Parte_1 Per_1
stabilmente convivente.
3. In riferimento al figlio di anni 20, non è dato sapere al momento se potrà Per_1
essere nei prossimi mesi economicamente autosufficiente avendo appena sottoscritto un contratto a tempo determinato di 6 mesi che potrà o meno essere rinnovato;
resterà comunque collocato prevalentemente presso la dimora Per_1
materna e, considerata la maggiore età, potrà incontrare il padre e Parte_2
accordarsi direttamente con lui per soggiornare qualche giorno la settimana presso la nuova casa nella quale il padre andrà ad abitare dal giorno successivo al deposito del presente ricorso.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in Parte_2 Parte_1
c/c, acceso presso la Banca Alta Toscana AG. Viale Marconi, Prato, sul seguente
Iban [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio secondo le seguenti modalità: se Per_1
il figlio continuerà a lavorare percependo uno stipendio mensile per una somma uguale o superiore € 1.000,00 il padre verserà: A) un assegno pari nel complesso ad € 600,00 (euro.seicento/00) per le necessità primarie del figlio ed il pagamento parziale delle bollette di acqua, luce e gas fino a che la sig.ra ed il figlio Pt_1
pagina 5 di 8 abiteranno nella casa attuale che è molto grande, con superficie di oltre 100 mq;
B) un assegno pari ad € 450,00 (euro.quattrocentocinquanta/00), quale assegno per le necessità primarie di ed il pagamento parziale delle bollette, dal Per_1
mese in cui la moglie ed il figlio andranno ad abitare in un immobile di dimensioni più piccole rispetto a quello attuale;
nel caso che il figlio percepisca uno Per_1 stipendio inferiore ad € 1.000,00 il padre verserà sempre e comunque la somma di € 600,00 (euro.seicento/00) alla moglie, anche se la casa dove abiteranno il figlio e la madre sarà di dimensioni minori rispetto a quella attuale.
5. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 75% degli indici Istat al consumo.
8. Nel caso che il figlio non sia economicamente indipendente nei prossimi Per_1 mesi o anni o che percepisca uno stipendio mensile inferiore ad € 1.000,00, le spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio saranno poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% e più precisamente saranno ricomprese: a) spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. nonché i medicinali da banco (esclusi quelli per sintomi influenzali), e le spese per il carburante, il bollo e l'assicurazione della vettura Ford Ka targata
EY 184VY di proprietà della sig.ra ma ad uso esclusivo del figlio Pt_1 Per_1
b) spese per eventuali master e specializzazioni, ogni tipo di visita specialistica e/o di controllo non coperta dal S.S.N. (oculistica, dentistica, ortopedica ed altre)
e di quanto si rendesse necessario all'esito delle predette visite: occhiali e successivo cambio di lenti, apparecchi ortodontici ed altro;
c) abbigliamento e spese per attività sportiva. d) Le spese straordinarie sopra elencate verranno suddivise tra gli stessi coniugi dietro presentazione delle fatture e/o ricevute, da parte di colui/colei che le abbia anticipate ovvero di eventuali preventivi a fronte dei quali entrambi provvederanno personalmente al pagamento pro-quota.
3) prende atto delle seguenti condizioni:
-I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento.
pagina 6 di 8 6. Le spese condominiali riferite all'immobile di Via Fra' Bartolomeo n. 124 saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge dal giorno del deposito del ricorso al giorno della vendita dello stesso, indipendentemente dal fatto che continuerà ad abitarci solo la sig.ra con il figlio Pt_1 Per_1
7. Come indicato al precedente punto 2) i coniugi si impegnano a vendere la casa familiare, di cui sono comproprietari al 50%, entro e non oltre 12 mesi dalla data di deposito del ricorso per separazione e, con il ricavato della vendita, ciascun coniuge acquisterà un immobile di cui diventerà proprietario al 100%.
4) Prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle ulteriori disposizioni di seguito trascritte:
L'autovettura Ford Ka targata EX 184VY (doc. n.11) intestata alla sig.ra Pt_1
rimarrà in uso e godimento esclusivo del figlio Il sig. trasferisce Per_1 Pt_2
alla sig.ra che accetta, la sua quota in misura del 50% della proprietà Pt_1
della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale. Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato alla sig.ra
[...]
L'autovettura KIA IO targata FC 343PE (doc. n. 12) cointestata alla Pt_1
figlia ed alla sig.ra , resterà in uso e godimento esclusivo Per_2 Parte_1
della figlia Il sig. trasferisce alla sig.ra che accetta, la Per_2 Pt_2 Pt_1
sua quota in misura del 25% della proprietà della predetta autovettura che la moglie aveva acquistato in regime di comunione legale ma al 50% con la figlia
L'autovettura Fiat 500X targata FX235RS (doc. n. 13) acquistata dal sig. Per_2
in costanza di matrimonio ed a lui intestata resterà in uso e Parte_2
godimento esclusivo della sig.ra La sig.ra trasferisce al Parte_1 Pt_1
sig. che accetta, la sua quota in misura del 50% della proprietà della Pt_2
predetta autovettura che il marito aveva acquistato in regime di comunione legale.
Tale bene mobile registrato viene quindi assegnato al sig. Il Parte_2
sig. utilizzerà per gli spostamenti l'automezzo Renault Kangoo, targato Pt_2
GH 725 VW (doc. n. 14) di proprietà della società Controparte_4
di cui il sig. è socio accomandatario. I sig.ra
[...] Pt_2
e sono rispettivamente socio accomandatario e socio Pt_2 Pt_1 accomandante della ditta artigiana “ (v. CP_1 Controparte_4
pagina 7 di 8 visura doc. n. 15) costituita in data 21.10.2022 ed avente ad oggetto l'attività di imbiancatura, verniciatura, rivestimenti murali, restauri, decorazioni, realizzazione di cartongesso, lavorazione e verniciatura del legno ed interior design. L'attività artigiana viene svolta prevalentemente dal sig. che Parte_2
talvolta si avvale di collaboratori esterni all'azienda. Al momento del deposito del ricorso di separazione i coniugi concordano di rimanere soci della CP_3
con le rispettive quote e i relativi poteri, cariche e qualifiche come da atto
[...]
costitutivo e provvederanno nei prossimi anni all'eventuale cessione delle quote della sig.ra a favore di uno o più dei loro figli o a soggetti terzi, dopo Pt_1
aver valutato le possibili soluzioni con i professionisti incaricati. I sig.ri Pt_1
e non sono cointestatari di nessun conto corrente. Entrambi i coniugi Pt_2
prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio.
5) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
6) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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