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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7480 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6462/2019 R.G. proposto da: APOLLO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 1, presso lo STUDIO TRIBUTARIO e SOCIETARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati DELLA VALLE EUGENIO ([...]), PETRUCCI VERONICA ([...]). -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7480 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 15/03/2023 2 di 7 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 5996/2018, depositata il 17/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RR RI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria di parte ricorrente. FATTI DELLA CAUSA APOLLO s.r.l. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5996/18, depositata in data 17/9/2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della società APOLLO avverso l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la rendita catastale proposta relativamente ad unità immobiliare a destinazione speciale sita nel Comune di Roma, alla Via di Castel Romano n. 100. Osservava il giudice di appello che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale, poteva, in concreto, ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita avendo l’Ufficio valutato e non disatteso gli elementi di fatto indicati nel DOCFA presentata dalla società APOLLO e che doveva, altresì, escludersi efficacia preclusiva al giudicato formatosi su analoga questione in altra controversia tra le medesime parti. Resiste con controricorso dall’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 7 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. e dell’art. 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ., per non aver la CTR rilevato che sulla questione dedotta in giudizio si era formato il giudicato, in forza di pronuncia avente ad oggetto un avviso di accertamento di identico contenuto motivazionale. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ., per non aver la CTR rilevato che l’avviso impugnato recava la mera indicazione dei valori finali attribuiti a ciascun immobile, senza preventivo <>, mediante comparazione con <<immobili ubicati nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche>>, non potendo la natura partecipata della procedura DOCFA sollevare l’Ufficio dall’obbligo di indicare le ragioni della rettifica catastale. 3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod.proc.civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle ulteriori censure mosse all’operato dell’Ufficio, avuto riguardo all’attribuzione di una nuova rendita in palese violazione della normativa in materia che, laddove correttamente applicata, avrebbe condotto alla conferma della rendita catastale proposta dalla contribuente. 4. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ., per non avere la CTR rettamente governato la regola dell’onere della prova, dovendo l’Ufficio fornire specifica e compiuta dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie azionata. 5. Con il quinto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10, r.d.l. n. 652 del 1939, 27, 28, 29, 30, 4 di 7 Regolamento per la formazione del nuovo catasto d.P.R. n. 1142 del 1949, del d.m. n. 701 del 1994, del d.m. 20/1/1990, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ., per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato essendo la rendita catastale proposta con la procedura DOCFA il risultato della prudente applicazione dei criteri previsti dalla normativa di riferimento e delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 14/2007 e n. 6/2012. 6. La prima censura non è fondata. 7. La società contribuente ha fatto valere, in via di eccezione, l’avvenuta formazione del giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 11855/2016, emessa dalla CTP di Roma, con la quale era stato annullato, per difetto di motivazione, analogo avviso di accertamento catastale concernente altro impianto fotovoltaico, in controversia vertente tra le medesime parti. 8. Si tratta, anzitutto, di avviso di accertamento oggettivamente diverso da quello qui dedotto, in quanto relativo ad altra unità immobiliare. 9. Inoltre, l’invocato effetto estensivo del giudicato ex art. 2909 cod.civ. deve ritenersi precluso sulla scorta del principio, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui <<l'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, involgendo merito della pretesa tributaria, sicché si crea contrasto con giudicato - già intervenuto l'ente impositore e parti.>> (Cass. n. 34656/2019; n. 6729/2020 tra le stesse pari). 10. La seconda censura non è fondata. 11. L'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale 5 di 7 D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass. n. 8529/2019; n. 12743/2018; Cass. n. 3103/2015). 12. La terza censura è fondata e va accolta con assorbimento delle restanti censure. 13. E’ appena il caso di osservare che le contestazioni nel merito dell'accertamento catastale svolte dalla società APOLLO nell’originario ricorso e contrastate dall'Ufficio anche sulla base dei dati comparativi tratti da altri impianti, sono state considerate "assorbite" dal giudice di secondo grado, donde risulta completamente omessa una statuizione sul punto, nonostante il perdurante interesse della contribuente ad ottenerla. 14. Va, per compiutezza d’indagine, ricordato che l'attribuzione della rendita catastale, laddove abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d. l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d. m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), non è soggetta a particolari oneri motivazionali essendo sufficiente, di regola, che l’avviso riporti gli elementi astratti posti a base dell’accertamento, cioè indichi la tipologia dell’immobile ed i parametri utilizzati per l’attribuzione della rendita, anche ove l’atto faccia riferimento ad elementi extratestuali, se il contribuente sia comunque in grado di conoscerli (Cass. n. 22354 e n. 22355/2020). 15. La stima dell’Ufficio, dunque, integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento, esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura 6 di 7 eminentemente tecnica la cui verifica, in caso di contestazioni, è demandata ad un momento decisionale logicamente successivo, in relazione al quale l’effettiva sussistenza degli elementi indicati nella motivazione rileva ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa erariale. 16. La natura di “impugnazione-merito” del processo tributario impone al giudice, richiesto di un esame sostanziale dell'atto tributario, di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale e tale verifica, nella fattispecie per cui è causa, è mancata. 17. Come questa Corte ha più volte affermato, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito" in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le altre, Cass. n. 13294/2016). 18. In conclusione, deve essere disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, in diversa composizione, per il relativo esame e conseguente decisione, anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 7 di 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 marzo 2023.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 7 di 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 marzo 2023.