Decreto cautelare 8 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Decreto cautelare 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 23/11/2022, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 00256/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Speraddio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 4 Marzo 2022, notificata il 5 Marzo 2022, con la quale il Comune di LL (nella persona del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Sociale) ha ordinato alla ricorrente “di ripristinare l'occupazione realizzata in assenza di titolo concessorio, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, dando atto che decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà coattivamente, avvalendosi della ditta appositamente incaricata, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, nella giornata del 14 Marzo 2022 a partire dalle ore 9,00”, nonché “di sospendere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 77/1997, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti alla Via -OMISSIS- per giorni tre nelle giornate del 14, 15 e 16 Marzo 2022” (per ravvisata “recidiva” nell'occupazione abusiva di suolo pubblici);
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del verbale di contestazione del Comando di Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 15 Febbraio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/11/2022:
della determinazione nr. -OMISSIS- del 3 Novembre 2022, notificata in data 4 Novembre 2022, con la quale il Comune di LL ha rigettato la domanda di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale così pronunciando il definitivo diniego per detta occupazione e attribuendo al detto provvedimento “valore di revoca espressa della determinazione comunale n. -OMISSIS-, già implicitamente revocata per effetto degli avvicendamenti processuali e procedimentali, come innanzi evidenziato ed argomentato”;
ove occorra, della determinazione comunale nr. -OMISSIS- dell'11 Ottobre 2022, di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nei motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in data 22 Novembre 2022, alle ore 18,14;
Considerato che - allo stato - non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica urgente, tenuto conto sia che il provvedimento comunale impugnato con i motivi aggiunti proposti il 22 Novembre 2022 non ha (anche) ingiunto lo sgombero del suolo pubblico attualmente occupato dalla Società ricorrente, sia che l’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 4 Marzo 2022 (impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio) è stata sospesa da questa Sezione con l’ordinanza cautelare collegiale n. -OMISSIS- del 14 Aprile 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 22 Novembre 2022.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 13 Dicembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 23 Novembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO