TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.24661 r.g. dell'anno 2023
TRA
, C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente dom.ta in Napoli alla
Via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv. Carmela Bocchetti (CF.:
), la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._2
presente atto i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi ex artt. 133, 3° comma, e
134, 3° comma c.p.c. presso i n. fax 0810209708 – 0815871233 o l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Contro
L' C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I , In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3
procura generale alle liti per notaio di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, Per_1
Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC
t ai sensi dell'art. 125, 1° comma, Email_2
c.p.c. e art. 16, comma 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992 n. 546
pagina1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230010659229000, dell'importo di
€ 7.613,93, notificatole in data 16.12.2023 e relativo a contributi dovuti alla Gestione
Commercianti omessi per l'anno 2018.
Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica e difetto di motivazione, la decadenza ex D.lgs 46/99, la prescrizione della pretesa creditoria,
l'illegittimità delle sanzioni per omessa indicazione di criteri di calcolo e del regime degli interessi applicato e chiede l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese.
Si costituiva l che rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Innanzitutto l'avviso di addebito n. 37120230010659229000 è stato notificato via
PEC a " e nulla rileva parte ricorrente circa tale tipo di Email_3
notifica che va dunque ritenuta legittima, regolare ed efficace.
Parte opponente rileva il difetto di motivazione dell'avviso di addebito n.
37120230010659229000: per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta nel caso de quo, per esercitare il suo diritto di difesa.
Pertanto anche tale eccezione va respinta.
La ricorrente lamenta l'illegittimità delle sanzioni per omessa indicazione di criteri di calcolo e del regime degli interessi applicato e chiede l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese. Orbene, l'avviso di addebito reca la specifica indicazione del criterio di determinazione delle sanzioni. Per i contributi previdenziali pagina2 di 5 vi è, peraltro, una singola aliquota e non più aliquote per scaglioni, per cui la misura delle sanzioni è immediatamente conoscibile.
Quanto all'eccepita decadenza ex D.lgs 46/99, si osserva quanto segue. L'art. 25,
d.lgs. n. 46/1999 sulla riscossione mediante ruolo dei contributi o premi dovuti agli
Enti pubblici previdenziali, stabilisce che l'Ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
- per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'Ente;
- per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento é divenuto definitivo.
L'avviso di addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all uno strumento immediato – gestibile direttamente, CP_1
senza la necessaria collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal prescritto legislativo. Poiché, per espressa previsione normativa, ogni riferimento un tempo fatto dal D.Lgs. n.46/99 ai ruoli e alla cartella di pagamento è ora da intendersi al titolo esecutivo rappresentato dall'avviso di addebito, possono essere tradotti su tale istituto tutti gli arresti giurisprudenziali sulla natura dell'atto, che racchiude le funzioni di titolo esecutivo e di precetto.
I termini di decadenza vengono introdotti proprio al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione
pagina3 di 5 dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: (. . .).
Per la riscossione dei contributi previdenziali, si è visto come l'art. 25 in esame imponga che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali siano iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: entro il (. . . ) L'atto da compiersi da parte del creditore (l'ente previdenziale) entro il termine previsto è l'iscrizione nei ruoli dei contributi o dei premi, dovuti e non versati;
trattasi di un atto interno, cui - secondo gli insegnamenti di Corte Cost. 280/2005 - ne deve necessariamente seguire, sempre nel rispetto del termine di decadenza, uno esterno, attraverso cui il contribuente venga reso edotto del debito tributario: come già detto, nel sistema vigente a tanto l' provvede a mezzo della notifica dell'avviso di addebito. CP_1
Dunque, nella materia della riscossione coattiva della contribuzione previdenziale, se l'oggetto del giudizio promosso attraverso l'opposizione all'avviso di addebito è il rapporto contributivo - qualità peraltro a suo tempo affermata solo per determinare la giurisdizione ordinaria: Cass. 4995/1987 - non per questo viene meno la decadenza dalla potestà di riscossione espressamente prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999.
Nel caso in esame la potestà di riscossione è stata esercitata nel quinto anno successivo al sorgere del credito e dunque va dichiarata l'intervenuta decadenza.
Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria essa è parzialmente fondata: trattasi di contributi relativi all'anno 2018: l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la notifica dell'avviso di addebito n. 37120230010659229000 è del dicembre 2023: sono prescritti i crediti fino a 311 prima del dicembre 2018 considerando che nel computo va computata la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid
19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/2020 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al
30/06/2021 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21
n.21.
pagina4 di 5 Parte ricorrente non contesta il merito della pretesa se non nei limiti della prescrizione e, dunque, come richiesto dall il GL la dichiara fondata CP_1
limitatamente ai crediti successivi a 311 prima del dicembre 2018, ma dichiara l' CP_1
decaduto dalla potestà di riscossione.
Le spese di lite, compensate per ¼ sono poste a carico dell' per la restante parte. CP_1
p.q.m.
il G.L. definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'opposizione all'avviso di addebito n. 37120230010659229000 e per l'effetto:
- Dichiara l' decaduto dalla potestà di riscossione del credito ivi indicato CP_1
- Dichiara prescritto il credito ivi preteso fino a 311 prima del dicembre 2018
Compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante parte CP_1
liquidata in euro 1500,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione
Napoli, 09/01/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina5 di 5